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1 ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Schema di decreto legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni Codice delle assicurazioni Audizione del Direttore Generale dell ANIA Prof. Giampaolo Galli Commissioni riunite VI (Finanze) della Camera dei Deputati e 10 a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica Camera dei Deputati Roma, 14 giugno

2 PREMESSA Dopo quasi cinquant anni dal varo del Testo Unico sulle assicurazioni private (D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) ci troviamo finalmente di fronte ad un nuovo Testo Unico che ha il più ambizioso obiettivo di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione della copiosa legislazione che si è succeduta nel tempo sulla materia. Diciamo finalmente perché nel corso degli anni più recenti la normazione di fonte comunitaria volta a creare il mercato unico europeo delle assicurazioni è intervenuta in maniera sempre più dettagliata e pregnante in quello che è considerato un vero e proprio ordinamento di settore, contribuendo a creare un sistema di norme sempre più farraginoso e di difficile utilizzo non solo per l utente comune ma anche per lo specialista. Risultava quindi ormai matura nel pensiero comune la necessità di addivenire ad un riassetto generale e ad un coordinamento sistematico del quadro normativo che facilitasse il compito dell interprete e dell operatore quotidiano, in particolare delle imprese, e che fosse al passo con lo sviluppo che il mercato assicurativo ha avuto negli anni più recenti e sicuramente avrà nei prossimi, anche per le sfide che è chiamato a raccogliere in campi nuovi e di grande rilevanza sociale. L esigenza era ancor più sentita ed urgente se si pensa che settori contigui come quello bancario e dell intermediazione finanziaria avevano già da tempo proceduto all emanazione di testi unici per rispondere a medesime questioni postesi a seguito dello sviluppo dell integrazione europea. Il nuovo Codice delle assicurazioni non si limita peraltro a collazionare la legislazione esistente, poiché, al di là della funzione compilativa propria di tutti i testi unici, introduce rilevanti innovazioni: a) in tema di delegificazione e contestuale affidamento di poteri regolamentari all Autorità di controllo di settore, pur sempre nel rispetto dei principi di legalità e di sovraordinazione delle fonti normative comunitarie; b) in tema di trasparenza delle operazioni e protezione dell assicurato, armonizzando la disciplina assicurativa con la normativa sull intermediazione finanziaria, in particolar modo per quanto riguarda l informativa al contraente, la pubblicità e le regole di comportamento; c) omogeneizzando la normativa assicurativa con quella bancaria in tema di assetti proprietari e di nozione di gruppo assicurativo ; d) regolando figure contrattuali sconosciute al Codice civile, quali l assicurazione assistenza e l assicurazione tutela giudiziaria; e) recependo la direttiva sugli intermediari assicurativi (2002/92/CE), che conferisce al sistema distributivo un assetto più competitivo, professionale e trasparente per l utenza assicurativa. 2

3 In linea generale, esprimiamo dunque un giudizio complessivamente positivo sul testo dello schema di Codice delle assicurazioni varato dal Consiglio dei Ministri. Tuttavia riteniamo che, in considerazione della complessità del lavoro, vi sia spazio per alcuni opportuni interventi di dettaglio, volti a rendere la normativa pienamente rispettosa delle specificità e delle esigenze tecniche dell attività assicurativa. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI VEICOLI A MOTORE E NATANTI TITOLO IX Obbligo a contrarre (articolo 164) La disposizione replica la disciplina vigente, che impone alle imprese di assicurazione il duplice obbligo di stabilire tariffe per tutti i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e di accettare tutte le proposte assicurative che siano loro presentate sulla base delle tariffe stesse. A seguito di ricorsi presentati da talune imprese straniere operanti in Italia, la Commissione europea ha aperto un istruttoria nei confronti dello Stato italiano, volta ad accertare la compatibilità della disciplina in parola con la normativa comunitaria. In particolare, l attenzione della Commissione europea si è concentrata sia sull obbligo a contrarre e a tariffare in sé considerato sia sulla disciplina della c.d. elusione tariffaria (art. 164, comma 3, del Codice), vale a dire della violazione di detto obbligo realizzata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati attraverso l offerta di tariffe differenziate senza precise ragioni tecniche. La Commissione, in via istruttoria, ha ritenuto che detta disciplina sovverta le basi del mercato interno, in aperto contrasto con la terza direttiva sull assicurazione non vita (92/49/CE) e con l orientamento della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui il principio della libertà tariffaria sancito dalla normativa comunitaria e che risulterebbe violato dalla disciplina italiana sull obbligo a contrarre e a tariffare si applica anche alle assicurazioni obbligatorie e, in ogni caso, prevale su qualsiasi disposizione che venisse giustificata sulla base di un interesse generale fatto proprio dallo Stato membro che avesse legiferato in contrasto con detto principio. Alla luce delle risposte che fornirà lo Stato italiano rispetto all invito di modificare la disciplina dell obbligo a contrarre, la Commissione europea valuterà se aprire una procedura d infrazione nei confronti del nostro paese per verificare la compatibilità della disciplina stessa con la normativa comunitaria in tema di libera determinazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, nonché in materia di libera concorrenza. 3

4 Dal punto di vista del funzionamento del mercato, si osserva che soprattutto l obbligo di fissare tariffe per tutti i potenziali rischi della circolazione costituisce un elemento di rigidità, che, da un lato, rende problematico procedere alla libera selezione dei rischi in sede assuntiva (in aperta contraddizione con i principi tecnici della gestione assicurativa efficiente) e, dall altro, impedisce alle imprese di concentrare la propria attività solo su alcuni segmenti del mercato (ad esempio, specializzarsi solo nelle coperture delle autovetture o piuttosto degli autocarri, o dei giovani conducenti, etc.). La circostanza non è di poco conto, poiché l obbligo a contrarre così strutturato (che non esiste in alcun altro paese dell Unione europea) costituisce un fattore di anelasticità sul fronte dell offerta e risulta pertanto antagonista dei caratteri che comunemente connotano i mercati produttivi di beni e servizi, in cui l incontro tra la domanda e l offerta risulta influenzato dalla capacità dell imprenditore di stare sul mercato, anche potendo scegliere i segmenti di clientela destinatari del prodotto. L obbligo di esercitare l attività assicurativa su tutti i rischi r.c. auto determina dunque effetti distorsivi sul terreno della concorrenza, poiché impedisce la specializzazione competitiva su singoli comparti del mercato e determina di fatto una rilevante barriera all ingresso di nuovi attori, italiani o stranieri, interessati ad inserirsi come operatori di nicchia. Tutto ciò premesso, si osserva che il Codice potrebbe risolvere il contrasto in questione, conservando l obbligo a contrarre con riferimento alle tariffe dei soli rischi che l impresa intenda effettivamente assumere (analogamente alla soluzione adottata in Germania) e sopprimendo il comma 3 dell art. 164 (elusione tariffaria) che si presenta, in modo ancor più palese, del tutto illegittimo rispetto ai principi fissati in sede europea. Sempre con riferimento all art. 164, ma più in dettaglio, si osserva che, in relazione ad esigenze di sicurezza stradale nonché di rispetto delle regole sulle caratteristiche ed i requisiti dei veicoli circolanti, le imprese dovrebbero comunque legittimamente poter rifiutare le proposte di assicurazione di veicoli inidonei alla circolazione stradale perché non omologati o non immatricolati (naturalmente per quelli soggetti ad immatricolazione) o non sottoposti a revisione. Il comma 1 dell art. 164, dovrebbe pertanto essere modificato quantomeno inserendo, dopo le parole dei veicoli a motore e dei natanti, le seguenti: regolarmente autorizzati a circolare o a navigare sulla base delle disposizioni vigenti. 4

5 Banca dati elettronica dei contratti (artt. 159, comma 4, e 167, comma 4) Le disposizioni in oggetto prevedono che, con apposito regolamento, vengano stabiliti obblighi, modalità e termini per annotare le informazioni contenute, rispettivamente, nel certificato di assicurazione (art. 159) e nell attestato di rischio (art. 167) in una banca dati elettronica dei contratti, di cui peraltro non si disciplina né la costituzione né la titolarità della gestione. L assenza di una disciplina istitutiva nonché la generica ed equivoca previsione di una banca dati dei contratti è stata notata anche dall Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che, nel parere reso in sede di audizione da parte delle On.li Commissioni Parlamentari, ritenendo che le disposizioni si riferiscano ad un archivio delle polizze contenente tutte le informazioni sui rischi r.c. auto assicurati, ha richiamato l attenzione sulla necessità di impedire un eccessivo scambio di informazioni tra operatori rispetto alla normativa sulla concorrenza. La banca dati elettronica - qualificata come archivio dei contratti in modo del tutto erroneo, in quanto non si riferisce assolutamente alle polizze - dovrebbe contenere in realtà due tipi di informazioni, funzionali esclusivamente al controllo dell adempimento dell obbligo assicurativo e alla verifica della veridicità delle informazioni presenti negli attestati di rischio (che recano la storia assicurativa del rischio in termini di sinistrosità pregressa) per contrastare le diffuse falsificazioni poste in essere in sede di stipulazione dei contratti r.c. auto. Si tratta, in altri termini, di una banca dati di servizio che non contempla informazioni sensibili né dal punto di vista della privacy né sotto il profilo della disciplina della concorrenza. Il settore assicurativo si è già dotato da molti anni di una banca dati delle targhe assicurate (SITA), che contiene anche le informazioni sugli attestati di rischio. L ANIA, che gestisce la banca dati, garantisce l utilizzazione dell archivio elettronico non solo alle imprese per i necessari controlli in sede di assunzione dei contratti ma anche alle Forze dell ordine (Centro interforze del Ministero dell interno, Comandi nazionali e locali dei Carabinieri e della Polizia stradale, Comandi dei Vigili urbani) per l attività di verifica dell adempimento dell obbligo assicurativo. Recentemente la banca dati è stata messa a disposizione dell ISVAP per le funzionalità del Centro di informazione di cui all art. 187 del Codice delle assicurazioni, vale a dire dell organismo che ogni paese U.E. ha dovuto istituire in ottemperanza alle disposizioni della IV Direttiva assicurazioni auto, per consentire ai danneggiati di conoscere l impresa di assicurazione che copre il rischio r.c auto del veicolo responsabile dell incidente. 5

6 Al fine di evitare duplicazioni di sistemi già esistenti e sulla base del principio di economicità di gestione, le disposizioni in commento dovrebbero essere modificate nel senso di prevedere il mantenimento dell organizzazione della banca dati delle targhe assicurate e degli attestati di rischio in capo al mercato (così come avviene, ad esempio, per la gestione della centrale rischi che la Banca d Italia ha affidato alla SIA Società interbancaria per l automazione) e riservare all ISVAP il potere di stabilire modalità e termini per l alimentazione dell archivio elettronico nonché una funzione di vigilanza sulla correttezza e l efficienza del sistema adottato. Danno alla persona di non lieve entità (art. 172) La disposizione delega ad un decreto interministeriale (Ministeri della salute, della giustizia, delle attività produttive e del lavoro) la definizione di una tabella unica su tutto il territorio nazionale: a) delle menomazioni all integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all età del soggetto leso. Al riguardo, si osserva che la disposizione non reca i principi e i criteri cui si dovrebbe attenere il legislatore delegato nella predisposizione della tabella unica nazionale, lasciando ad un atto di normazione secondaria la regolamentazione di una materia che concerne la tutela del diritto alla salute che è indubbiamente di rango primario. E pertanto necessario che l art. 172 venga riformulato prevedendo la fissazione dei principi e dei criteri - desumibili dalla copiosa dottrina e dalla giurisprudenza formatasi in materia - che dovrà seguire il legislatore delegato. Proponibilità dell azione di risarcimento dei danni (art. 179) Il comma 1 dell art. 179, dopo aver stabilito che l azione giudiziaria per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli può esercitarsi solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte dell impresa di assicurazione di una richiesta di risarcimento completa delle informazioni di cui all art. 182, prevede, in modo del tutto incongruo e irrazionale, che l azione può essere esperita decorsi centoventi giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, ancorché la medesima risulti incompleta. Come è noto, nella liquidazione dei sinistri r.c. auto opera una procedura stragiudiziale prevista per legge (e confermata nel presente Codice all art. 182) la cui ratio è la definizione del risarcimento in via transattiva, per evitare il costoso e talvolta inutile ricorso alla via giudiziaria. Coerentemente con tale funzione, la legge 6

7 fissa tutta una serie di modalità e termini per l istruzione della procedura stragiudiziale, esigendone il rispetto sia da parte dell impresa di assicurazione che del danneggiato. Prevedere la possibilità di aggirare la procedura, stabilendo l azionabilità in giudizio della pretesa risarcitoria anche se la richiesta del danneggiato non risulti conforme alla legge, è pertanto un controsenso che agevola solo i comportamenti speculativi di coloro che sono interessati a trarre profitto dalla causa giudiziaria, anche in assenza di condizioni che la giustifichino. Si chiede pertanto di sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell art L indennizzo diretto A seguito delle sollecitazioni provenienti dal Ministero delle attività produttive, dall Antitrust e dall ISVAP, il settore assicurativo sta analizzando le condizioni per una possibile evoluzione del sistema risarcitorio secondo lo schema dell indennizzo diretto. L Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nel parere reso in questi giorni al Parlamento, è tornato ancora una volta a fare riferimento al tema in questione, sollecitando la definizione di un sistema di risarcimento diretto dei danni r.c. auto espressamente regolato dalla legge. Data la complessità del problema, è peraltro essenziale che su tale questione si evitino approcci meramente astratti, che non tengano conto degli aspetti concreti operativi e, soprattutto, che non diano certezze circa gli auspicati effetti di contenimento dei costi. Sulla base delle analisi effettuate, sono emerse, infatti, notevoli problematiche di carattere giuridico e di natura gestionale, per la cui soluzione occorrerà procedere con cautela. Occorre infatti considerare che il sistema di indennizzo diretto verrebbe ad innestarsi nel tessuto normativo di base che regola la responsabilità civile, continuando a convivere con quest ultimo per aspetti molto rilevanti, a cominciare dall attribuzione della colpa del sinistro e all individuazione del soggetto (e del suo assicuratore) tenuto al rimborso in ultima istanza. 7

8 In particolare, l adozione del modello legislativo comporterebbe innovazioni rilevanti da molti punti di vista: a) universalizzazione del sistema: l indennizzo diretto diverrebbe percorso obbligato per ottenere il risarcimento del danno r.c. auto, per le tipologie di sinistro cui il sistema stesso trovasse applicazione; b) tendenziale eliminazione di limiti di applicabilità: il sistema troverebbe applicazione per tutti i veicoli e a prescindere dalla preventiva definizione della responsabilità del sinistro (quindi, anche in assenza del modulo CAI a firma congiunta); c) conseguenti oneri gestionali per impostare sistemi di comunicazione tra imprese sugli elementi di responsabilità; d) ridefinizione dei processi aziendali, per velocizzare il contatto con l assicurato/danneggiato e le successive procedure liquidative (accertamento danni ai veicoli e alle persone); e) organizzazione di reti di carrozzerie fiduciarie, per garantirsi un controllo virtuoso dei costi di riparazione; f) trasparenza totale del sistema di regolazione dei rapporti tra imprese e certezze assolute in ordine alla sua rispondenza ai principi di concorrenza; g) autonomia gestionale del mercato compatibile con le esigenze di un controllo pubblicistico del sistema. Tenuto conto dei rilevanti aspetti organizzativi, occorrerebbero in ogni caso tempi congrui per la concreta entrata in vigore del sistema. L attuale sistema CID (in vigore da ventisette anni) ha già vissuto importanti evoluzioni nel corso del tempo: eliminazione dei limiti economici per i risarcimenti dei danni ai veicoli; estensione della Convenzione ai risarcimenti dei danni alla persona di lieve entità; ridefinizione della normativa convenzionale dei rapporti di debito e credito tra imprese per aumentare i livelli di competizione tra compagnie sul controllo dei costi di sistema, etc.. Alla luce di tale concreta esperienza, il settore assicurativo è disponibile ad un confronto costruttivo e trasparente con tutti gli interlocutori per giungere ad un ipotesi di intervento condivisa e produttiva dei benefici auspicati. 8

9 INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE TITOLO VIII Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (art. 143) Il nuovo Codice recepisce la direttiva comunitaria 2002/92/CE sull intermediazione assicurativa, che persegue lo scopo di realizzare il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni private attraverso l instaurazione della licenza unica per gli intermediari assicurativi e riassicurativi, la parità di trattamento tra gli operatori che esercitano l intermediazione, la trasparenza e le garanzie finanziarie fornite nei rapporti con i consumatori. Nell attuare il recepimento della direttiva, il Codice ha previsto un Registro unico, suddiviso in più Sezioni, ciascuna delle quali contempla una specifica figura di intermediario. Sono stati pertanto presi in considerazione i profili professionali dell agente, del mediatore o broker, delle banche, delle società di intermediazione mobiliare e della società Poste Italiane, unitamente ai loro collaboratori, nonché dei c.d. produttori diretti. I requisiti richiesti ai vari intermediari per l accesso all attività sono stati modulati tenendo conto della diversa professionalità di ciascuno di essi. Pertanto, mentre per gli agenti e per i broker è indispensabile il superamento di una prova d esame, per i loro collaboratori, così come per gli operatori allo sportello bancario o postale e per i promotori finanziari, è richiesta la partecipazione a corsi professionali con prova attitudinale finale. I c.d. canali alternativi (banche, sim e posta) sono autorizzati ad operare attraverso i loro collaboratori a condizione che distribuiscano prodotti assicurativi c.d. standardizzati ovvero prodotti con garanzie o clausole accessorie predeterminate, immodificabili dal soggetto addetto alla loro collocazione. Tale variabilità dal punto di vista dei requisiti professionali nonché l esigenza che i consumatori risultino consapevoli della specifica figura di intermediario che entra in contatto con loro, per le differenti implicazioni sotto il profilo dei poteri di rappresentanza e dei prodotti assicurativi collocabili, inducono a conservare una formale distinzione tra le diverse tipologie, prevedendo, alla fine del comma 2 9

10 dell articolo 143, il principio secondo cui al medesimo intermediario non è consentita la contemporanea iscrizione in diverse sezioni del registro. Doveri e responsabilità verso gli assicurati (art. 150) Tra i requisiti richiesti all intermediario, allo scopo di tutelare il consumatore, assume particolare rilevanza un idonea capacità finanziaria per lo svolgimento della propria attività professionale. A tal fine, l art. 150, comma 1, prevede che i premi pagati dagli assicurati e gli importi dovuti dalle imprese di assicurazione debbano essere versati in conti separati professionali, che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello degli intermediari medesimi. Per rafforzare le tutele in ordine ai crediti relativi a tale patrimonio autonomo, sarebbe opportuno integrare la disposizione, specificando che sul conto professionale dell intermediario non possono essere effettuati pignoramenti, sequestri o azioni da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. In materia di pagamento del premio nei confronti dell intermediario e dei suoi collaboratori, il comma 3 dell art. 150 prevede che il broker debba comunicare specificamente al cliente, nell ambito dell informazione precontrattuale di cui all art. 151, la sua abilitazione all incasso del premio. In caso di omissione o comunicazione non veritiera in ordine alla predetta abilitazione è prevista la sanzione della radiazione. Tale misura estrema appare eccessiva in tutte le ipotesi di mere omissioni colpose della comunicazione in questione o di semplici errori di collaboratori del broker rispetto all abilitazione all incasso dei premi. La sanzione va pertanto graduata in relazione alle specifiche responsabilità del caso concreto, contemplando, in aggiunta alle eventuali sanzioni di carattere pecuniario, anche le altre misure disciplinari previste dal Codice. Infine, sempre in tema di pagamento del premio assicurativo, appare utile specificare che, nel caso di polizze assunte da un broker in regime di coassicurazione, si applichi, nei confronti di tutte le imprese coassicuratrici, il principio secondo cui il pagamento del premio nei confronti del broker o di un suo collaboratore si considera effettuato direttamente all impresa di assicurazione, qualora, naturalmente, l attività di incasso premi sia riconosciuta al broker stesso nell ambito del rapporto di collaborazione con l impresa delegataria. 10

11 LA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI TITOLO XVII La normativa in materia di sanzioni costituisce il nucleo centrale di qualsiasi sistema regolatore dell attività d impresa, poiché dalla sua efficacia deterrente e punitiva dipende il buon funzionamento del mercato. In generale, si osserva che non sempre la disciplina recata dal nuovo Codice risponde ai principi di razionalità, coerenza ed equità cui dovrebbe ispirarsi qualsiasi sistema sanzionatorio e, in particolare, i sistemi che riguardano la vigilanza sull attività imprenditoriale. Nello specifico, si rileva che, per alcune fattispecie minimali per gravità di comportamento ma suscettibili di ripetersi in un numero indefinito di occasioni anche in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (si pensi alle sanzioni per i ritardi nella definizione dei sinistri r.c. auto), si è preferito dar luogo alla minuziosa previsione di sanzioni singole e soggette a semplice sommatoria, se le relative violazioni vengono riscontrate in un unico accertamento, piuttosto che contemplare una sanzione pecuniaria unica, anche di una certa rilevanza, che risulti accompagnata dall ammonimento a recuperare, entro termini congrui, condizioni di efficienza nell esercizio dell attività d impresa. Si osserva che tale secondo modello risulterebbe molto più funzionale e produttivo di effetti positivi sull organizzazione dell impresa che non la semplice misura afflittiva, poiché perseguirebbe, ad un tempo, la finalità punitiva e quella di ravvedimento operoso dell autore delle violazioni. In secondo luogo, si osserva che, specie per violazioni di minore gravità, vengono previste sanzioni d importo eccessivo sia nei minimi che nei massimi. Si chiede pertanto di considerare l opportunità di rivedere detti importi in una logica di proporzionalità ed equità della misura afflittiva. Sempre nell ottica di attribuire maggior razionalità alla materia e rendere l assetto sanzionatorio del Codice più compatibile con il sistema guida in campo di sanzioni amministrative pecuniarie (legge n. 689 del 1981), occorrerebbe ampliare il numero dei casi in cui ammettere l oblazione, che, contemplando il pagamento in misura ridotta e la contestuale ed immediata ammissione di responsabilità, costituisce un istituto che conferisce certezza al sistema ed evita la diffusione di costosi e lunghi contenziosi amministrativi e giudiziari. Per quanto riguarda le specifiche misure sanzionatorie previste in materia di assicurazione r.c. auto, sarebbe opportuno risolvere i dubbi interpretativi cui dà luogo la disciplina della procedura rapida di risarcimento (art.182) nel caso in cui la 11

12 richiesta di indennizzo presentata dal danneggiato non risulti completa degli elementi previsti dalla legge e necessari per procedere alla liquidazione del danno. In questo caso, la norma prescrive l obbligo in capo all impresa di assicurazione di chiedere entro trenta giorni l integrazione della domanda risarcitoria incompleta, pena l applicazione di una sanzione pecuniaria (cfr. art. 340, comma 1, lett. a)). Peraltro, lo stesso art. 182 (in combinato disposto con l art. 340) contempla che, a prescindere dall adempimento o meno di tale obbligo, l impresa possa essere sanzionata per la più grave violazione della mancata offerta anche in presenza di una richiesta di risarcimento incompleta. Il risultato è che si applicano due sanzioni per la medesima violazione, con effetti aberranti dal punto di vista del principio di legalità. Per eliminare tale risultato abnorme, e considerato che l obbligo di richiedere l integrazione della domanda di risarcimento incompleta si atteggia, dal punto di vista concettuale, come un onere a carico dell impresa (il cui assolvimento interrompe i termini della procedura di risarcimento), occorrerebbe eliminare la sanzione prevista per il suo mancato rispetto, riservando all impresa inadempiente l applicazione delle più gravi sanzioni contemplate per la mancata offerta. Coerentemente con tale impostazione, occorrerebbe inoltre precisare al comma 5 dell art. 182 che, in caso di domanda di risarcimento incompleta, l impresa che ne abbia correttamente richiesto l integrazione, non risulti obbligata in alcun caso a procedere all offerta risarcitoria. Il testo attuale è invece del tutto ambiguo sul punto, poiché sembra attribuire alla discrezionalità dell Autorità di controllo il giudizio sulla sufficienza o meno dei contenuti della domanda risarcitoria ai fini della sua trattazione e della successiva liquidazione del danno, il che viola nuovamente il principio di legalità. In conclusione, un discorso a parte merita l esigenza di favorire il contrasto alle frodi in assicurazione. Il fenomeno è assai più vasto dei numeri ufficiali, che evidenziano comunque oltre casi nel solo 2003 (ultimo dato disponibile, fonte ISVAP) e ha indotto il settore assicurativo a proporre la costituzione di un Agenzia nazionale antifrode di natura pubblica, ma finanziata con risorse private, provenienti dalle compagnie. Rispetto all impegno in questa direzione, anche il sistema sanzionatorio dovrebbe farsi carico delle situazioni in cui la violazione formale di una disposizione da parte dell impresa (es. mancato rispetto dei termini per liquidare un sinistro, mancata assunzione di un rischio in portafoglio in presenza di obbligo a contrarre, etc,) non dipende da inefficienza organizzativa, ma è piuttosto indotta dall esigenza di accertare e contrastare comportamenti fraudolenti da parte dell utenza, che spesso sfrutta le rigidità formali della normativa per impedire l azione antifrode delle compagnie. 12

13 In tutti questi casi, naturalmente da provarsi a cura dell impresa, l eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell impresa stessa dovrebbe essere temporaneamente sospeso. ********* 13

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