REGOLAMENTO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

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1 16 REGOLAMENTO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIB. C.C. 102 DEL RETTIFICATO CON DELIB. C.C. 203 DEL TOTALMENTE RETTIFICATO CON DELI. C.C. 174 DEL 22/11/2006 Pagina 1 di 33

2 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA TITOLO I DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITA FUNEBRI, NECROSCOPICHE, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, intende disciplinare, sulla base delle normative nazionali e regionali in materia, il complesso dei servizi e delle funzioni garantite dal Comune di Castelfranco Emilia, in ambito funebre, necroscopico, cimiteriale e di polizia mortuaria. Art. 2 Finalità E interesse pubblico del Comune assicurare il rispetto della dignità dei cittadini e del sentimento di pietas verso i defunti, informando l attività amministrativa a principi di evidenza scientifica, di trasparenza e di efficacia ed efficienza delle prestazioni. Art. 3 Vigilanza La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Pagina 2 di 33 TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA FUNEBRI Art. 4 Prestazioni dell attività funebre Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri inerenti il decesso; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa non rientranti nel trasporto previsto in ambito necroscopico. Nell ambito del territorio del Comune di Castelfranco Emilia, l attività funebre è espletata, in regime di liberalizzazione del servizio, da imprese private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, l autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti indicati dalle direttive regionali in materia. In particolare, le imprese funebri dovranno rispettare le modalità e possedere i requisiti per l esercizio dell attività indicati nella deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2005, n Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre anche verificando e monitorando il rispetto delle modalità e il possesso dei requisiti indicati per lo

3 svolgimento della medesima attività funebre nella deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2005, n E'sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione di una sanzione amministrativa di 4.000,00, previa contestazione dell addebito, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Pagina 3 di 33 TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITA NECROSCOPICHE Art. 5 Prestazioni necroscopiche Nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio Sanitario Regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica. Fatte salve le prestazioni assicurate dal Servizio Sanitario Regionale in materia di medicina necroscopica, di servizio mortuario sanitario e di trasporto per esigenze autoptiche, il Comune di Castelfranco Emilia garantisce: a) servizio di trasporto funebre di persone indigenti; b) la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie; c) servizio di osservazione e obitorio. Art. 6 Servizio di trasporto funebre di persone indigenti Il servizio di trasporto funebre di persone indigenti, viene assicurato dal Comune per mezzo delle Agenzie funebri presenti nell ambito del territorio di Castelfranco Emilia, in relazione alle modeste dimensioni e per ragioni di utilità sociale in termini di facilitazione di accesso al medesimo servizio. Il servizio dovrà essere garantito con continuità, mediante turnazione da concordare con il Comune che ne dovrà assicurare l osservanza. Il servizio dovrà essere a titolo gratuito. Le modalità e i termini di svolgimento del servizio saranno oggetto di affidamento diretto regolato da apposito contratto di servizio tra il Comune e le Agenzie interessate, nel rispetto del regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia. Per persona indigente deve intendersi una persona che: a) non ha parenti che sono tenuti per legge agli alimenti e ha un ISEE pari e inferiore a quello stabilito nel Regolamento comunale per l accesso e l erogazione di interventi di sostegno economico e che risulti al momento del decesso privo di risorse economiche sufficienti al pagamento del trasporto;

4 b) è inserita nell ambito di una famiglia indigente. Per famiglia indigente deve intendersi la famiglia che ha un ISEE pari e inferiore a quello stabilito nel Regolamento comunale per l accesso e l erogazione di interventi di sostegno economico ; c) i cui parenti, non conviventi con il defunto e tenuti per legge agli alimenti, risultano indigenti. Per parenti indigenti devono intendersi i parenti che hanno un ISEE pari e inferiore a quello stabilito nel Regolamento comunale per l accesso e l erogazione di interventi di sostegno economico Alla persona indigente viene equiparata la situazione di disinteresse, che rileva dagli atti o dalle comunicazioni in possesso dell ufficio di polizia mortuaria, dei familiari nei confronti della persona per la quale deve essere eseguito il trasporto e che al momento del decesso sia priva di alcuna risorsa economica, sia la situazione in cui risulti infruttuosa la ricerca dei familiari che per legge sono tenuti ad intervenire nei confronti della persona per la quale deve essere eseguito il trasporto e che al momento del decesso sia priva di alcuna risorsa economica. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere azioni di rivalsa nei confronti degli eredi legittimi e testamentari relativamente al denaro o beni del defunto della cui esistenza si venga a conoscenza successivamente alla morte del defunto. Art. 7 - Servizio di raccolta e di trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o dell Autorità Pubblica o per esigenze igienico-sanitarie Il servizio di raccolta e di trasporto funebre di cui al presente articolo fa riferimento: a) al trasporto su chiamata dell'autorità Giudiziaria o dell Autorità Pubblica, ivi compresi i trasporti di salma giacenti sul suolo pubblico nel territorio comunale ovvero sul tratto autostradale di competenza ovvero sul tratto ferroviario di competenza; b) per esigenze igienico-sanitarie. Tale servizio viene assicurato dal Comune per mezzo delle Agenzie funebri presenti nell ambito del territorio di Castelfranco Emilia, in relazione alle modeste dimensioni e per ragioni di utilità sociale in termini di facilitazione di accesso al medesimo servizio. Il servizio dovrà essere garantito con continuità, mediante turnazione mensile da concordare con il Comune che ne dovrà assicurare l osservanza. Il servizio viene svolto a pagamento. Le modalità, i termini e i costi per lo svolgimento del servizio saranno oggetto di affidamento diretto regolato da apposito contratto di servizio tra il Comune e le Agenzie interessate, nel rispetto del regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia. Art. 8 - Servizio di osservazione e obitorio Il Servizio di osservazione e obitorio viene garantito dal Comune di Castelfranco Emilia attraverso apposita convenzione con l Università di Modena e Reggio Emilia Sezione di Medicina legale del Dipartimento di Scienze Morfologiche e Medico-legale, per l utilizzo e il funzionamento di strutture e infrastrutture della sezione di medicina legale. Pagina 4 di 33

5 Art. 9 - Prestazioni cimiteriali TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA CIMITERIALI Nell ambito cimiteriale è ricompresso l insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le concessioni di spazi cimiteriali, le operazioni cimiteriali, la cremazione e l illuminazione elettrica votiva. Art Piano Regolatore Cimiteriale Capo I Della pianificazione dell assetto dei cimiteri Il Comune pianifica l assetto interno dei cimiteri e relative aree di rispetto attraverso il Piano Cimiteriale secondo i contenuti fissati dalle direttive regionali in materia e avendo a riferimento anche i Reparti Speciali. A tal proposito, a norma dell art. 100, 1 comma del DPR 285/90, dovrà essere recepita dal Piano Cimiteriale, la presenza, nel Cimitero 2 Capoluogo, di un area quantificabile indicativamente in 27 posti di sepoltura a sistema di inumazione destinata alla sepoltura, nel rispetto della propria religione, di persone professanti il culto musulmano. Art. 11 La concessione-contratto Capo II Delle concessioni cimiteriali Sulla base del vigente ordinamento giuridico il diritto di sepolcro si fonda su una concessione amministrativa da parte del Comune, di un area di terreno (sepoltura privata) o di una porzione di edificio (manufatto) presente all interno di uno dei cimiteri comunali. L atto con il quale il Comune concede il diritto di sepolcro rientra nella categoria della concessione-contratto in quanto la concessione si perfeziona con la stipulazione fra il Comune ed il privato di un atto avente natura contrattuale. Ogni concessione-contratto deve contenere: - la natura della concessione e la sua identificazione; - la durata e la decorrenza; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, che risultano concessionari; - i defunti destinati ad esservi accolti e la precisa individuazione; - gli obblighi ed oneri, diritti e doveri cui è soggetta la concessione richiamando in generale i contenuti delle normative in vigore; - l importo della tariffa della concessione; - il Tribunale da adire in caso di contenzioso tra concedente e concessionario; La istanza di concessione deve essere fatta antecedentemente alla operazione cimiteriale richiesta. Pagina 5 di 33

6 Art. 12 La registrazione della concessione Le concessioni-contratto trovano riscontro amministrativo attraverso la protocollazione della scrittura privata che le costituisce, nonché, ove previsto per legge, anche attraverso la repertoriazione e la registrazione alla Agenzia delle Entrate. Art Le tipologie di concessioni cimiteriali e loro assegnazione Si distinguono: a) le Concessioni ad aedificandum; b) le Concessioni di manufatti. Concessioni ad aedificandum Il Comune: a) può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese e cura, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ovvero, b) sempre a spese e cura dei privati od Enti, può concedere l'uso di aree per impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Concessioni di manufatti Le concessioni in uso dei manufatti a privati costruiti dal Comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi singoli o doppi); b) sepolture per famiglie e collettività (file di loculi, archi a più posti, edicole funerarie); c) loculi ossari (resti ossei, ceneri). Tali loculi possono essere richiesti anche per la tumulazione di prodotti abortivi, nati morti, nati e morti e parti anatomiche riconoscibili, nel rispetto della propria capienza; d) tombe a sterro. Le concessioni disciplinate dal presente regolamento possono essere date solo in presenza di defunti. In deroga, si può autorizzare l'assegnazione a destinatari viventi nei seguenti casi: a) "Per loculi doppi a favore dell'ascendente o discendente in linea retta entro il 2^grado del defunto, del coniuge/convivente more uxorio del defunto ovvero del fratello/sorella del defunto; b) per loculo singolo a favore di persona che non abbia parenti e affini viventi entro il 6^grado; c) per tombe a sterro a favore di coniugi/conviventi more uxorio, fratelli/sorelle ovvero ascendenti e/o discendenti entro il 2^ grado; d) per tombe di famiglia, sulla base di bando pubblico, salvo il caso di assegnazione diretta a Legali Rappresentanti di Enti, Fondazioni, Associazioni che svolgono la loro attività nell ambito e/o a favore del territorio di Pagina 6 di 33

7 Castelfranco Emilia di rilevante interesse pubblico, valutato e deliberato dalla Giunta Comunale, qualora ne facciano richiesta. Nel caso in cui, espletato il bando di concorso, residuino disponibilità di tombe di famiglia le stesse verranno assegnate a chiunque ne faccia richiesta. Le tombe di famiglia per file di loculi e i loculi vengono comunque assegnati orizzontalmente, in ordine progressivo, per ciascuna delle righe che compongono le arcate/gallerie dei cimiteri ad iniziare da sinistra guardando l'arcata stessa. Non possono essere effettuate concessioni in una arcata/galleria diversa, qualora non sia completamente esaurita per righe e in senso orizzontale la disponibilità di loculi presenti nell'arcata/galleria che ha dato in precedenza avvio alle assegnazioni. Nel caso in cui, a seguito di restituzione o di scadenza della concessione, rientrino nella disponibilità del Comune loculi in precedenza assegnati,, gli stessi potranno essere assegnati, in ogni caso per riga, in senso orizzontale e seguendo l ordine sopra descritto. In casi particolari, è riservata alla competenza della Giunta comunale la facoltà di derogare eccezionalmente, per motivi rilevanti di ordine sociale e/o sanitario, a tale criterio di assegnazione. Non sono ammesse tumulazioni provvisorie, a meno che non sia completamente esaurita la disponibilità di loculi in ogni arcata ed in ogni riga d'ordine. I loculi doppi c.d aperti, rientrati nella disponibilità del Comune (per restituzione, rinuncia, decadenza etc.), qualora non rispettino le caratteristiche strutturali richieste dalla normativa vigente in quanto, l installazione di una tramezza/divisoria risulta insufficiente a garantire l accesso di un secondo feretro, sono riassegnati come loculi singoli. Non sono più consentite le concessioni di loculi seminterrati e di loculi sotterranei sotto i portici e le restituzioni o rinunce a tali loculi non saranno rimborsate. Art. 14 Diritti del privato concessionario In seguito alla concessione-contratto sorgono in capo al privato concessionario diritti differenti a seconda della tipologia della concessione, fermo restando che, in ogni caso, il diritto di sepolcro (ius sepulcri) attribuisce al suo titolare facoltà che appaiono estremamente più contenute rispetto a quelle che lo stesso soggetto può vantare nei confronti dei privati; la precarietà della posizione giuridica del suo titolare deve soccombere di fronte a un interesse pubblico prevalente. Concessione ad aedificandum Con la concessione ad aedificandum prevista dall art. 90 del D.P.R 285/90 viene trasferito al privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale nei confronti di altri privati, inquadrabile nel paradigma dei c.d. diritti di superficie (art. 952 c.c.), condizionato o affievolito nei confronti del Comune. Il concessionario privato acquista, terminata l opera funeraria, un diritto di proprietà superficiaria da contemperare con la natura di beni demaniali propria dell area concessa, di cui agli artt. 823 e 824 del codice civile e con le norme imperative ed inderogabili previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia. Il diritto di sepolcro sorto per effetto di concessione amministrativa è costituito dalla trasmissibilità per atto tra vivi o per diritto ereditario qualora tale volontà sia stata espressa dal fondatore nell atto di concessione (sepolcro ereditario). Pagina 7 di 33

8 Tale diritto è come tale alienabile, usucapibile ed espropriabile. In caso di alienazione che deve avvenire per atto pubblico, il titolare della concessione deve produrne copia autenticata al Comune che provvede adottando un atto riconoscitivo dell avvenuto trasferimento dei diritti sul sepolcro. In mancanza di esplicita dichiarazione di volontà del fondatore di costituire un diritto di sepolcro ereditario, o in caso di dubbio a riguardo, deve presumersi che il sepolcro sia destinato ai soli membri della famiglia di quest ultimo (sepolcro familiare). In tale caso è negata ai componenti della famiglia ogni forma di cessione del proprio diritto che si esaurisce al momento della propria sepoltura, al quale si può pertanto solo rinunciare. Alla morte dell ultimo appartenente alla famiglia, per evitare che il diritto di sepolcro si estingua, si considera convertito il diritto di sepolcro familiare in ereditario con la conseguenza che il suo trasferimento viene disciplinato dalle regole della successione mortis causa. I concessionari possono consentire la tumulazione di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti dei concessionari o dei suoi familiari, quali: assistenza nei confronti del concessionario, particolari legami di amicizia e particolari rapporti interpersonali. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Il fondatore e i suoi eredi, possono tutelare tale diritto, e solo iure privato, dinnanzi all Autorità Giudiziaria Ordinaria con l espletamento di tutte le azioni previste dal codice civile in difesa di tale tipologia di diritti. Concessione di manufatti La concessione di manufatti attribuisce al concessionario un diritto reale di godimento di un bene immobile di natura demaniale, inteso come diritto ad essere tumulato in un dato sepolcro o loculo, non assimilabile ai negozi giuridici, ancorché atipici, di diritto privato. Tale diritto è intrasmissibile e si acquista solo iure sanguinis. Il diritto non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. La concessione quindi può essere solo retrocessa al Comune e pertanto qualsiasi atto di disposizione e trasferimento del diritto intervenuto tra privati deve considerarsi nullo, fatta salva la possibilità del concessionario e suoi familiari di consentire la tumulazione di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti dei concessionari o dei suoi familiari, quali: assistenza nei confronti del concessionario, particolari legami di amicizia e particolari rapporti interpersonali. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. I concessionari di manufatti e loro familiari possono tutelare tale diritto nei confronti di terzi, dinanzi all Autorità Giudiziaria Ordinaria, mentre nei confronti della Pubblica Amministrazione il loro diritto affievolirà e sarà tutelabile solo dinanzi alla Giustizia Amministrativa. Art. 15 Obblighi posti a carico del privato concessionario. Decadenza In seguito alla concessione-contratto sorgono in capo al privato concessionario obblighi differenti a seconda della tipologia della concessione. Concessioni ad aedificandum Nel caso di concessione di aree, il Comune può imporre al titolare, al momento della stipulazione del contratto di concessione, determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. A tal fine Pagina 8 di 33

9 nell'atto della concessione dovrà essere indicata la data di inizio (data di stipulazione del contratto) e la data in cui il manufatto dovrà essere terminato ovvero i campi impiantati. In ogni caso, i concessionari sono tenuti a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti da loro costruite od installate, nonchè all'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sicurezza ovvero di igiene, pena, previa diffida a provvedere, la decadenza dalla concessione per incuria. In tal caso il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione dei cadaveri e dei resti mortali non mineralizzati nei campi di inumazione, delle ossa o delle ceneri nell ossario o cinerario comune. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione, pena la decadenza dalla concessione. Concessioni di manufatti Nel caso di concessione di manufatti costruiti dal Comune, la tariffa della concessione copre anche gli oneri di manutenzione che si rendessero necessari sulle sole parti strutturali dell'opera (solette, parete divisorie, solai di copertura) mentre resta a carico dei concessionari la manutenzione delle lapidi e delle parti decorative installate o costruite dai titolari stessi, nonché l'ordinaria pulizia. Nel caso di edicole funerarie costruite direttamente dal Comune, l atto di concessione dovrà prevedere un termine entro il quale debbono essere terminate le rifiniture esterne (lapidi, parti decorative) da parte dei concessionari. In caso di inadempienza, previa diffida, la concessione potrà essere dichiarata decaduta. In ogni caso, i concessionari, sia nel caso di edicole funerarie che di loculi, sono tenuti a provvedere all'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sicurezza ovvero di igiene, pena, previa diffida a provvedere, la decadenza dalla concessione per incuria. Art. 16 La famiglia del concessionario La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge o convivente more uxorio, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6 grado e agli affini fino al 6 grado, fatto salvo quanto stabilito dalle concessioni rilasciate prima dell entrata in vigore del presente regolamento. Spetta al Comune accertare d ufficio, al momento della sepoltura, l appartenenza del defunto alla famiglia del concessionario. Nel caso di ricerca infruttuosa o difficoltosa, la sepoltura dovrà avvenire previa dichiarazione di appartenenza alla famiglia da parte del concessionario ovvero, in sua assenza per morte o altra causa o impedimento, da parte dei suoi eredi o di componenti della famiglia. In presenza di più concessionari, di più familiari o di più eredi subentranti alla concessione, la dichiarazione di appartenenza alla famiglia potrà essere resa anche da parte di uno solo di questi in nome e per conto degli altri. L Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito, in caso di contestazione. Nei casi di tumulazione di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari o loro familiari, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario, ovvero in sua assenza per morte o altra causa o impedimento, dai suoi eredi o dai suoi familiari a seconda che si tratti di concessione ad edificandum o di concessione di manufatti. Qualora titolare della concessione sia un Ente, il diritto di sepoltura spetta alle persone contemplate dal relativo ordinamento e nell'atto di concessione. In tal caso il legale Pagina 9 di 33

10 rappresentante pro-tempore dovrà motivare con idonea documentazione giustificativa l esistenza del diritto d uso a favore del defunto indicato. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura di cui si tratta e fatto salvo il caso di sepolcro ereditario per le concessioni ad aedificandum, tutte le persone che non risultano legate al titolare della stessa in uno dei modi sopraesposti. Art Comunicazioni al Comune nel caso di decesso del titolare della concessione In caso di decesso del concessionario, i componenti della sua famiglia ovvero gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, scegliendo un rappresentante tra gli eredi o i familiari, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di comunicazione inerenti la concessione, ferma restando la titolarità del diritto da parte di tutti gli aventi diritto. Art Durata e rinnovo della concessione Il periodo di validità della concessione-contratto e i termini di rinnovo sono diversificati a seconda della tipologia della concessione medesima, fermo restando che in tutti i casi, nell'atto di concessione verrà indicata, la decorrenza della stessa che coincide con la data di presentazione della domanda di concessione cimiteriale. Concessioni ad aedificandum, tombe di famiglia e tombe a sterro Le concessioni ad aedificandum, le concessioni di tombe a sterro e tombe di famiglia costruite dal Comune sono a tempo determinato e di durata pari a 90 anni, salvo rinnovo. Il rinnovo può essere concesso per una sola volta e richiede un nuovo provvedimento concessorio. Il rinnovo, a richiesta degli interessati, è consentito per un uguale periodo di tempo, salvo che nell atto di concessione non sia indicato, in modo specifico, un periodo diverso dai 90 anni. In tal caso il rinnovo corrisponderà al periodo indicato nell atto di concessione. Nel caso di donazioni modali o disposizioni testamentarie istituite a favore dell'amministrazione, la durata della concessione e/o il suo rinnovo viene stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale, in relazione all importanza della donazione o della disposizione testamentaria, per un periodo che non può comunque essere superiore ai 99 anni; la Giunta Comunale può stabilire che il rinnovo possa essere richiesto anche in anticipo rispetto al momento di scadenza della concessione. Concessioni di loculi Le concessioni di loculi costruiti dal Comune sono a tempo determinato e la loro durata viene fissata come segue: 30 anni per i loculi singoli; 60 anni per i loculi doppi; 60 anni per gli ossari; I loculi assegnati prima dell entrata in vigore del presente regolamento, per un periodo di tempo differente da quello sopra indicato, quando rientrano nella disponibilità del Comune, seguono la disciplina delle concessioni a tempo determinato. Pagina 10 di 33

11 Spetta al Comune il ripristino dei marmi dei loculi restituiti prima o alla scadenza della concessione. I marmi dovranno essere ripristinati in modo da preservare l uniformità compositiva del Cimitero, ovvero in subordine l uniformità composita dell arcata, ovvero in subordine l uniformità composita prevalente. Il rinnovo può essere concesso per una sola volta e richiede un nuovo provvedimento concessorio. Il rinnovo è consentito, a richiesta degli interessati, per : 20 anni per i loculi singoli; 40 anni per i loculi doppi; 40 per gli ossari; salvo che nell atto di concessione non sia indicato, in modo specifico, un periodo diverso. In tal caso il rinnovo corrisponderà al periodo indicato nell atto di concessione. Non sono ammessi rinnovi di concessioni di loculi che al momento della scadenza risultano non utilizzati. Le concessioni rilasciate prima dell entrata in vigore del presente regolamento, vengono rinnovate per il periodo sopra indicato, salvo che non sia diversamente e specificatamente stabilito nell atto di concessione medesima. Le concessioni di loculi in scadenza vengono calendarizzate d ufficio. Al fine di conoscere la volontà dei concessionari o loro familiari rispetto all eventuale rinnovo verranno utilizzate modalità di comunicazione e informazione che ne consentano la più ampia diffusione, attraverso pubblicazione di avvisi sul sito internet del Comune, all Albo Pretorio del Comune e nei Cimiteri in cui sono presenti i loculi oggetto della concessione in scadenza. Trascorsi due mesi dalla pubblicazione degli avvisi senza che i concessionari o loro familiari siano intervenuti, si procederà d ufficio ad effettuare una ricerca anagrafica. In caso di ricerca infruttuosa, i concessionari o loro familiari decadono dal diritto di rinnovo e i loculi rientrano nella disponibilità del Comune. In tal caso il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione dei resti mortali non scheletrizzati in campo, ovvero alla dispersione delle ossa e delle ceneri nell ossario o cinerario comune. Art Proroga della concessione di loculi Nel caso di loculi in concessione a tempo determinato, quando si estumula per far posto a un nuovo feretro secondo quanto previsto dall art. 29 del presente regolamento, l originaria concessione viene prorogata in capo al concessionario ovvero in capo al parente o ai parenti più prossimi del concessionario individuati ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile. Art Rinuncia alla concessione e al diritto di sepolcro La facoltà di rinuncia può riguardare la concessione o il diritto di sepolcro. a) Rinuncia alla concessione Concessioni ad aedificandum Nel caso di concessione di aree il Comune ne può accettare la rinuncia, facoltà propria del concessionario o dei suoi eredi, quando: Pagina 11 di 33

12 non siano state eseguite opere; l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da defunti; Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia anche quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa. Concessioni di manufatti Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia di una concessione di manufatto (loculo, tomba di famiglia, tomba a sterro) quando il sepolcro non è stato occupato. b) rinuncia al diritto di sepolcro Concessioni ad aedificandum e concessione di manufatti Nel caso di più concessionari ovvero coeredi o familiari della concessione, chiunque può rinunciare al diritto di sepolcro attraverso un atto unilaterale diretto a dismettere il diritto stesso. Tale rinuncia non produce l effetto del trasferimento del diritto agli altri concessionari o coeredi o familiari i quali possono trarne eventuale vantaggio indirettamente, per effetto della perdita del diritto da parte del suo titolare. La rinuncia non richiede atto pubblico. La scelta dell autenticazione dell atto di rinuncia spetta al rinunciante. Art Divisione del sepolcro I sepolcri costituiscono cose comuni in presenza di più concessionari od eredi. Concessioni ad aedificandum e tombe di famiglia Nel caso di concessioni ad aedificandum e tombe di famiglia costruite dal Comune, in presenza di più concessionari od eredi o familiari, può farsi luogo a divisione della cosa comune che può essere contrattuale o giudiziaria, secondo le regole del codice civile. La divisione contrattuale richiede la forma scritta. Il contratto è soggetto a trascrizione. In caso di divisione testamentaria, eventuali contestazioni tra coeredi, possono essere risolte solo de iure privato dinnanzi all Autorità Giudiziaria Ordinaria. Concessioni di tombe a sterro e loculi Nel caso di concessioni di tombe a sterro e loculi, non può farsi luogo a divisione in quanto si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all uso a cui sono destinate. Art Revoca delle concessioni in perpetuo Le modalità e le cause di revoca delle concessioni in perpetuo seguono una disciplina differente a seconda della tipologia della concessione medesima. Concessioni perpetue ad aedificandum e concessioni perpetue di tombe di famiglia Le concessioni ad aedificandum perpetue e le concessioni perpetue di tombe di famiglia non possono essere revocate. Concessioni perpetue di loculi Le concessioni perpetue di loculi sono confermate, qualora il concessionario o gli aventi diritto esprimano la volontà di mantenere detta concessione in perpetuo. Al fine di conoscere la volontà del concessionario o dei suoi familiari, si procederà ad Pagina 12 di 33

13 avvertire gli interessati, con pubblico avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune, affisso all Albo pretorio del Comune e nei cimiteri per almeno tre mesi, in coincidenza con i giorni di commemorazione dei defunti. Trascorsi tre mesi dalla pubblicazione degli avvisi senza che i concessionari o loro familiari siano intervenuti, si procederà d ufficio ad effettuare una ricerca anagrafica. In caso di ricerca infruttuosa, trascorsi non meno di 30 anni dalla data del rilascio della concessione ove si accerti una grave situazione di insufficienza di loculi nel Cimitero tale da pregiudicare la facilitazione all acceso da parte della popolazione che insiste in quell ambito di territorio, la concessione verrà revocata. Il loculo stesso, sarà acquisito dal Comune il quale provvederà a proprie spese alla traslazione dei resti mortali non scheletrizzati in campo, ovvero alla dispersione delle ossa e delle ceneri nell ossario o cinerario comune. Art. 23 Traslazioni e Restituzioni a seguito di traslazioni. È sempre concesso effettuare la traslazione di un defunto all interno di uno stesso cimitero del Comune di Castelfranco Emilia. È sempre concesso effettuare la traslazione di un defunto da un cimitero del Comune di Castelfranco Emilia ad altro Cimitero dello stesso ovvero di diverso Comune. Non devono essere restituite al Comune le tombe a sterro o le tombe di famiglia sia a tempo determinato che perpetue, qualora a seguito di traslazione di defunti dovessero rendersi libere. Diversamente, i loculi sia a tempo determinato che perpetui, resisi liberi a seguito di traslazione di defunti e la cui concessione cimiteriale non è ancora scaduta devono rientrare nella disponibilità del Comune. I loculi non devono essere restituiti, nel caso di estumulazione per raccolta resti mortali al fine di depositarli nello stesso loculo ovvero di trasferimento di defunto in altra sede e contestuale rioccupazione dello stesso loculo. Art Estinzione della Concessione Le concessioni di cui al presente articolo si estinguono: per scadenza della concessione; per soppressione del Cimitero, fermo restando quanto stabilito nell art. 98 del D.P.R. 285/90; per rinuncia, decadenza e revoca secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Pagina 13 di 33 Capo III Dell ossario comune e cinerario comune. Del giardino delle rimembranze. Della camera mortuaria Art. 25 Ossario e cinerario comuni In almeno un cimitero del comune è presente un ossario/cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva: a) di ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni; b) di ceneri provenienti dalle cremazioni di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e di ossa per le quali

14 il defunto stesso, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. L ossario/cinerario comune è costituito da un manufatto, unico, costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Qualora a seguito di esumazioni o di estumulazioni di defunti, non sia rintracciabile la famiglia, si procederà alla collocazione delle ossa nell ossario comune, delle ceneri nel cinerario comune ovvero, nel caso di non completa mineralizzazione del defunto, alla inumazione. Art. 26 Il giardino delle rimembranze La dispersione delle ceneri può avvenire, oltre che in natura o in un area privata come disciplinato dall art. 39 del presente regolamento, unicamente all interno dei Cimiteri. A tal proposito, nel Cimitero II del Capoluogo (Nuovo) del Comune di Castelfranco Emilia viene individuato il giardino delle rimembranze, inteso come area definita all interno del cimitero in cui disperdere le ceneri. Tale area viene individuata nel piano regolatore cimiteriale. La dispersione all interno dei cimiteri, può avvenire solo all interno dell area individuata dal Comune e viene effettuata dai soggetti indicati all art. 11 Cremazioni della legge regionale nr. 19/04, alla presenza dei necrofori durante gli orari fissati dal Comune per il ricevimento dei defunti. Art. 27 Camera mortuaria In almeno un cimitero del Comune è presente una camera mortuaria per l eventuale sosta dei defunti prima del seppellimento o in attesa di cremazione. La camera mortuaria deve essere dotata dei requisiti tecnici e strutturali previsti dall art. 65 del D.P.R. 285/90. Pagina 14 di 33 Capo IV Della inumazione e tumulazione. Della esumazione ed estumulazione. Art. 28 Inumazione e tumulazione di cadaveri La disciplina regolamentare comunale delle inumazioni e tumulazioni dei cadaveri osserva il combinato disposto del DPR n. 285/90 e del Regolamento regionale n. 4/06 in materia. Inumazione di cadaveri L inumazione consiste nel deporre il feretro, contenente il cadavere, dentro una fossa scavata nel terreno. Si osserva, relativamente ai criteri generali per la determinazione dei lotti di terreno destinati alla inumazione, relativamente alle dimensioni, profondità e distanze da rispettate nelle escavazioni delle fosse destinate alle inumazioni e con riguardo al materiale da usarsi per le casse contenenti il cadavere da inumare, il combinato disposto del DPR n. 285/90 e del Regolamento regionale n. 4/06 in materia. Qualora per le particolari caratteristiche dei Cimiteri occorre adottare prescrizioni tecniche differenti, sarà cura del Comune richiedere parere in merito alla Regione. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l utilizzo delle fosse deve essere

15 garantito da una chiara identificazione planimetrica. Sarà cura del Comune, contraddistinguere ogni fossa nei campi di inumazione con un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Verrà applicata sul cippo, a cura del Comune, una targhetta di materiale indelebile con indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto nonché di un numero identificativo, progressivo assegnato. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere sepolto in fosse separate dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il tempo di inumazione dei cadaveri viene fissato in 10 anni a decorrere dalla data di inumazione. In deroga, il tempo di inumazione di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili e di ceneri interrate, viene fissato in cinque anni dalla data di inumazione. Con riferimento alla sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico valgono le indicazioni normative sopra descritte anche con riferimento al tempo ordinario di inumazione fissato in dieci anni. Qualora il defunto professava in vita un culto che non prevede l esumazione ordinaria, a richiesta degli aventi titolo, il tempo di inumazione viene fissato in un periodo di venti anni, rinnovabili per altri dieci anni. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, reso con la necessaria tempestività, ai fini delle cautele igienico-sanitarie. Si osservano per il trasporto di defunti professanti un culto diverso da quello cattolico, le regole generali. Tumulazione di cadaveri La tumulazione è un sistema di seppellimento dei cadaveri, che si attua collocando i feretri all interno di opere murarie. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l una di legno e l altra di metallo. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le opere murarie devono essere edificate osservando le prescrizioni di cui all art. 76 del DPR 285/90. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza. Nel caso di loculo a più posti (c.d. loculo aperto) dopo ogni feretro collocato devono essere edificate tramezze o solette dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq, per consentire l accesso, ove possibile in relazione alle dimensioni del loculo, a un altro cadavere. In ogni caso, le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. Pagina 15 di 33

16 Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. In deroga è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale nr. 4/06 e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure: a) cassa secondo quanto disposto dall art. 30 del DPR 285/90, avente le caratteristiche per il loculo; b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas; c) separazione di supporto per ogni feretro (tramezza o soletta) come sopra indicato. Art. 29 Esumazione ed estumulazione di cadaveri Esumazione di cadaveri L esumazione consiste nel disseppellimento di un cadavere in precedenza interrato. Le fosse, liberate dei defunti, vengono successivamente riutilizzate per altre inumazioni. Il Comune fissa le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione dei defunti. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie. Le esumazioni si definiscono ordinarie quanto sono effettuate dopo dieci anni dalla inumazione, salvo quanto stabilito per i nati morti, i prodotti abortivi, le parti anatomiche riconoscibili e le ceneri in precedenza interrate che vengono esumati dopo 5 anni dalla data di inumazione. Le esumazioni ordinarie vengono calendarizzate d ufficio. Al termine del periodo ordinario di permanenza in campo, al fine di conoscere la volontà dei parenti del defunto rispetto alla destinazione del defunto da esumare, verranno utilizzate modalità di comunicazione e informazione che ne consentano la più ampia diffusione, attraverso pubblicazione di avvisi sul sito internet del Comune, all Albo Pretorio del Comune e nei Cimiteri in cui devono essere svolte le operazioni di esumazione. Trascorsi due mesi dalla pubblicazione degli avvisi senza che i parenti del defunto siano intervenuti, si procederà d ufficio ad effettuare una ricerca anagrafica. In caso di ricerca infruttuosa, il Comune provvederà a proprie spese alla esumazione del defunto e alla sua traslazione nell ossario/cinerario comune e nel caso di non completa mineralizzazione del defunto, lo stesso verrà nuovamente inumato per un periodo di anni cinque. Scaduto il periodo ordinario di permanenza in campo, qualora i defunti esumati si trovino in condizione di completa mineralizzazione, si procede alla immediata raccolta dei resti ossei che, a richiesta degli interessati, possono essere depositati nell ossario comune ovvero in cassette ossario le quali possono essere tumulate ovvero trasportate in altro Comune. Qualora i defunti esumati non si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, a richiesta degli interessati, essi possono: a) essere cremati; b) essere tumulati presso lo stesso Cimitero, nello stesso Comune o in altro Comune. In tal caso è d obbligo il ripristino dell impermeabilità del feretro; Pagina 16 di 33

17 c) essere nuovamente inumati, per cinque anni, creando le condizioni per favorire la ripresa del processo di mineralizzazione del defunto. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell anno anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni straordinarie vengono effettuate prima della scadenza dei dieci anni dalla inumazione o dei 5 anni nel caso di nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili e le ceneri interrate e soltanto nelle seguenti ipotesi: a. per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia; b. previa autorizzazione del Comune per trasportare il defunto in altra sepoltura; c. previa autorizzazione del Comune per cremare il cadavere. Nel caso di esumazione straordinaria non è quindi possibile procedere alla raccolta dei resti mortali. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell anno, con preferenza all arco di tempo compreso tra gennaio e maggio e tra settembre e dicembre. Ai sensi dell art. 12 della legge regionale nr. 19/04, le esumazioni straordinarie non devono essere eseguite alla presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali si ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'azienda Unità Sanitaria Locale. Estumulazione di cadaveri Per estumulazione si intende l estrazione del feretro in precedenza seppellito in opere murarie. Le estumulazioni sono ordinarie o straordinarie. L estumulazione ordinaria, é effettuata dopo venti anni dal decesso. Nel caso di loculi in concessione a tempo determinato, quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari a vent'anni. I feretri estumulati dopo venti anni dalla tumulazione possono: a) essere cremati; b) essere trasferiti in altra sepoltura presso lo stesso Cimitero, presso altro Cimitero nello stesso Comune o in altro Comune. In tal caso è d obbligo il ripristino dell impermeabilità del feretro qualora le condizioni della cassa siano tali da prescrivere il cosiddetto rifascio ; c) essere inumati, per cinque anni, creando le condizioni per favorire la ripresa del processo di mineralizzazione del defunto praticando sulla cassa metallica una opportuna apertura ovvero anche con sostituzione della cassa originaria con un contenitore di materiale biodegradabile. Gli interessati possono richiedere anche la raccolta dei resti mortali. In tal caso, qualora i defunti estumulati non si trovino in condizione di completa mineralizzazione, si può procedere alla loro cremazione, ovvero alla loro tumulazione nella stessa o in altra sepoltura, ovvero alla loro inumazione secondo quanto stabilito nel comma precedente. Pagina 17 di 33

18 Qualora i defunti estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei che possono essere depositati nell ossario comune ovvero in cassette ossario. Le cassette ossario possono essere depositate nella stessa sepoltura, in altra sepoltura ovvero trasportate in altro Comune. Sono definite estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima dei venti anni. Le estumulazioni straordinarie sono consentite soltanto nelle seguenti ipotesi: a. per ordine dell'autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia; b. previa autorizzazione del Comune per trasportare il cadavere in altra sepoltura; c. previa autorizzazione del Comune per cremare il cadavere; d. previa autorizzazione del Comune per essere inumate, in tal caso per il periodo di dieci anni. Nel caso di estumulazione straordinaria non è quindi possibile procedere alla raccolta dei resti mortali. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell anno, con preferenza all arco di tempo compreso tra gennaio e maggio e tra settembre e dicembre. Ai sensi dell art. 12 della legge regionale nr. 19/04, le estumulazioni straordinarie non devono essere eseguite alla presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali si ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'azienda Unità Sanitaria Locale. CAPO V Della cremazione. Della conservazione delle ceneri. Della dispersione delle ceneri. Art. 30 La cremazione di cadaveri. Autorizzazione Alla cremazione di cadavere si provvede sulla base dei principi stabiliti dalla normativa statale. L autorizzazione alla cremazione spetta al Comune in cui è avvenuto il decesso e deve essere correlata da un certificato in carta libera del medico curante (con firma autenticata ai sensi del comma 4 dell art. 79 del DPR 285/90) o del medico necroscopo (senza firma autenticata ai sensi della circolare regionale nr. 20/02 e direttiva regionale nr. 10/05) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Art La cremazione di cadaveri. La manifestazione di volontà del defunto Il Comune concede l'autorizzazione alla cremazione nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso: Pagina 18 di 33 a. una disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla

19 cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b. una dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta dal defunto di proprio pugno, nel caso di coloro che al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo che i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. La dichiarazione di volontà di essere cremato deve essere convalidata dal Presidente dell Associazione mediante l attestazione del mantenimento dell adesione alla stessa fino all ultimo istante di vita dell associato. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado la volontà deve essere manifestata da parte di tutti. In ogni caso la dichiarazione di volontà deve essere appositamente autenticata. E consentita altresì la cremazione a seguito di dichiarazione non autenticata e postuma del coniuge o del/dei parenti più prossimi al defunto, nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato. Nel caso di minori o interdetti la volontà alla cremazione deve essere manifestata dai legali rappresentanti. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso. Art Cremazione di resti mortali e parti anatomiche riconoscibili E consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, senza la certificazione medica richiesta per la cremazione di cadaveri e previo consenso dei familiari applicando analogicamente le disposizioni in merito al consenso dei familiari previsto per la cremazione di cadavere. In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune può stabilire di procedere alla cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, tra l altro, all Albo Pretorio, di uno specifico avviso. Per le cremazioni di ossa si applica la medesima procedura stabilita per i resti mortali. La cremazione delle ossa presenti nell ossario comune é disposta dal Sindaco con proprio atto. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall Ausl del luogo di amputazione come previsto dal DPR 254 del Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi o parti anatomiche che siano portatori di radioattività, fatto salvo diverso parere dell Autorità Sanitaria competente. Pagina 19 di 33

20 Art. 33 Caratteristiche, consegna e trasporto delle urne cinerarie Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria resistente in relazione alla destinazione. L urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto. Nel caso in cui si proceda alla cremazione di un cadavere, la consegna dell urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve rimanere all ente gestore del crematorio, l altro deve essere rilasciato a colui che prende in consegna l urna e il terzo esemplare deve essere trasmesso al Comune che autorizza la cremazione. Nel caso di urna cineraria già conservata in cimitero, la consegna dell urna cineraria dovrà risultare da apposito verbale redatto, in duplice copia, dall incaricato del servizio di custodia del cimitero comunale, di cui una copia deve essere conservata dal Comune in cui è avvenuta la consegna e l altra copia deve essere consegnata alla persona che prende in consegna l urna. Si procederà a redigere una terza copia del verbale da trasmettere al Comune in cui le ceneri vengono trasferite o disperse, se diverso dal Comune di Castelfranco Emilia. Per il trasporto delle urne contenenti le ceneri si richiama quanto disciplinato in materia dal DPR 285/90 e, fermo restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri. Art La destinazione delle ceneri. La destinazione delle ceneri, secondo la volontà propria del defunto, alternativamente: a) la tumulazione; b) l interramento; c) l affidamento personale; d) la dispersione. è Art. 35 La conservazione delle ceneri. La tumulazione e l interramento La sepoltura di un urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. Nel rispetto della volontà del defunto l urna cineraria può essere tumulata in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, ovvero in loculo ossario. La disciplina applicata è quella relativa alle concessioni cimiteriali. Nel rispetto della volontà del defunto, l urna cineraria può essere altresì interrata in fossa separata dalle altre. L urna cineraria interrata deve essere di materiale resistente all azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi ed adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi. Il tempo ordinario di permanenza in campo dell urna cineraria è fissato in 5 anni. Le caratteristiche delle fosse contenenti l urna cineraria sono stabilite dal regolamento regionale del 23 maggio 2006, n. 4. Sarà cura del Comune, contraddistinguere anche le fosse destinate all interramento di urne cinerarie con un cippo secondo le indicazioni di cui all art. 29 del presente regolamento. Pagina 20 di 33

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