PS ALBAN BERG-ACCADEMIA MUSICALE Provvedimento n

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1 PS ALBAN BERG-ACCADEMIA MUSICALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Accademia Alban Berg Libero Conservatorio di Musica (di seguito, anche LICON ) in qualità di professionista ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. LICON, con sede a Pescara, è attiva nel settore dei corsi di musica. Costituita nel 2012, al 31 dicembre di quell anno LICON non ha realizzato alcun fatturato. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista a partire dal mese di giugno 2012, consistente nella diffusione, attraverso i siti internet e di informazioni idonee a indurre in errore i destinatari in ordine ai servizi offerti, con specifico riferimento al prospettato rilascio di titoli accademici legalmente riconosciuti. 3. In particolare LICON, pur non risultando inserito tra le istituzioni AFAM ossia tra quelle facenti parti del sistema dell alta formazione artistica musicale e coreutica del MIUR, né tra quelle accreditate ex articolo 11 D.P.R. 212/2005, si sarebbe qualificato sul proprio sito internet con il termine Conservatorio ed avrebbe promosso i propri corsi formativi come corsi triennali di primo livello, corsi biennali di secondo livello e master, omettendo adeguate informazioni circa le caratteristiche dei servizi offerti, il valore dei titoli rilasciati e le relative opportunità in termini di sbocchi professionali. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 6 settembre è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS8982 per possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 5. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza delle informazioni diffuse tramite il sito internet del professionista relativamente ai servizi offerti, alla natura e alle finalità del LICON nonché alle caratteristiche dei corsi promossi e al valore legale dei titoli rilasciati. 6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al professionista di fornire alcune informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale in esame e, ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell articolo 15, del Regolamento, di fornire prove sull esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria. 7. In data 23 settembre 2013 è pervenuta, da parte del professionista, una nota di risposta alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento. 8. In data 30 ottobre 2013 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 9. In data 13 novembre 2013, il professionista ha presentato un ulteriore memoria difensiva. 2) Le evidenze acquisite 10. Dalla segnalazione del 12 aprile 2013 da parte del Conservatorio L. D'annunzio di Pescara e dalle rilevazioni effettuate d ufficio in data 27 maggio 2013 è emerso che nella homepage del sito internet 1 [In precedenza, due tentativi di comunicazione dell avvio del procedimento, rispettivamente in data 16 luglio 2013 (all indirizzo presente sul sito internet) e in data 13 agosto 2013 (al nuovo indirizzo apparso online sul sito del professionista) non sono andati a buon fine. ]

2 si trova la sezione Corsi accademici che informa sono aperte le iscrizioni (fino al 31 maggio 2013) ai corsi triennali di primo livello, ai corsi biennali di secondo livello e ai master... I docenti sono esclusivamente quelli abilitati ai corsi di Alta Formazione. Di seguito, sono illustrate le modalità di iscrizione ai corsi, le modalità di pagamento e le opportunità di borse di studio. 11. Anche dai siti internet e è possibile accedere all offerta formativa del LICON attraverso le varie sezioni Corsi di base, Corsi accademici, Concorsi e Certificati DISM. 12. In particolare, nella sezione del sito dedicata all offerta formativa è riportata la seguente informativa: in seguito all approvazione del DDL 1693 del 30 Novembre 2011, i diplomi di primo e secondo livello sono equipollenti ai diplomi di laurea della stessa classe di appartenenza. Cliccando su tale dicitura è possibile accedere, attraverso collegamento ipertestuale, alla pagina web contenente la riproduzione del disegno di legge approvato dal Senato nel 2011 dal titolo Valorizzazione del sistema dell alta formazione e specializzazione artistica e musicale che all articolo 1, relativo alla validità dei titoli, afferma I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall Accademia nazionale di danza, dall Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 ( ). I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dall Accademia di belle arti, nonché dai Conservatori di musica sono equipollenti alle lauree magistrali Sul sito del professionista si afferma inoltre che Nell area dell Alta Formazione rilasciamo i seguenti certificati cui segue l offerta formativa del LICON con l elenco dei Corsi Accademici, tra i quali i corsi triennali di primo livello, quelli triennali professionali e i corsi biennali di secondo livello 3, oltre ai master che rilasciano certificati di specializzazione specifici. In particolare, nella sezione del sito dedicata all Alta Formazione - Corsi Triennali è riportato che il Triennio di primo livello è la prima parte è la prima parte del nuovo percorso formativo dei Conservatori di musica italiani, parallelo alla laurea triennale dell'università. È autorizzato e riconosciuto dal Ministero dell'università come sperimentazione degli ordinamenti previsti dalla legge di riforma dei Conservatori (508/99) e rientra nell'alta Formazione Artistica e Musicale. Il Triennio ( ) si conclude con il conseguimento del diploma accademico di I livello (sottolineature aggiunte). 14. Inoltre, si afferma che Il voto del diploma quindi non è determinato solo dalla prova finale, come accadeva nel "vecchio" ordinamento, ma anche dal profitto complessivo dello studente lungo l'arco del Triennio. Alla prova finale si accede con il voto determinato dalla media ponderata in cento decimi. Analogamente, alla sezione Alta Formazione Corsi Biennali il LICON precisa che il Biennio è la parte superiore del nuovo percorso formativo, parallelo alla Laurea magistrale dell'università e che È previsto il riconoscimento di crediti e l'attribuzione di debiti in base al percorso formativo compiuto in precedenza (enfasi aggiunte). 15. L offerta formativa relativa ai master viene presentata usando le espressioni master class, ossia corsi di Alta Formazione in diverse classi, e master Pro, ossia corsi intensivi annuali riservati a studenti in possesso di un diploma biennale o una laurea magistrale che, stante il numero chiuso del Master, prevedono una selezione consistente in un audizione del costo di 50 euro presso la sede del LICON. Il termine Master viene presentato attraverso la seguente precisazione Il Master annuale riconosce ai partecipanti effettivi 60 ECTS 4, e associato alla dicitura I nostri allievi in possesso dei certificati vengono accreditati nel circuito ReTe con regolari contratti per un immediato inserimento nel mondo del lavoro (enfasi aggiunta). 16. Nella sezione Corsi Accademici rinvenibile nel sopracitato sito, il professionista indica anche che il Ciclo Triennale richiede 180 ECTS e il Ciclo Biennale richiede 120 ECTS, cui segue un informativa in merito al sistema dei crediti ECTS, caratteristico delle istituzioni universitarie. 17. Accedendo alla sezione Corsi accademici, appare poi l affermazione Per denominare i nostri certificati abbiamo scelto il più antico e nobile titolo onorifico utilizzato negli ambienti musicali, quel Maestro usato tante volte a sproposito ma così ricco di storia e di prestigio. Il titolo di Diploma d arte viene conferito ai certificati del ciclo triennale nonché I termini Diploma d arte e Maestro utilizzati come titoli di studio sono creazioni intellettuali e come tali tutelate dal diritto d autore in base alle norme vigenti nella legislazione nazionale (sottolineature aggiunte). 18. Infine, nella sezione Partnership del sito internet in questione è indicato che Il LIBERO CONSERVATORIO DI MUSICA è l unico conservatorio privato (enfasi non aggiunta) esistente in Italia e che Il LIBERO CONSERVATORIO DI MUSICA opera sotto la stessa normativa di base dei conservatori statali con il vantaggio di non dover sottostare a 2 [Il testo approvato dal Senato in data 30 novembre 2011 è riprodotto alla pagina web 3 [Tra i corsi triennali di primo livello si possono annoverare il Diploma d Arte in Musica Antica, il Diploma d'arte in Musica Barocca, il Diploma d'arte in Musica Classica, il Diploma d'arte in Musica Moderna e Jazz e il Diploma d'arte in Musica Contemporanea mentre l offerta formativa relativa ai corsi triennali professionali prevede i corsi di Audioterapia e Medicina del Suono, Biblioteconomia e Archivistica Musicale, Etnomusicologia, Economia e Management Musicale, Musica Cinematografica e Televisiva, Pedagogia musicale, Regia Teatrale Musicale. I corsi biennali, di secondo livello, rilasciano il titolo di Maestro in Musica Antica, Maestro in Musica Barocca, Maestro in Musica Classica, Maestro in Musica Moderna e Jazz, Maestro in Musica Contemporanea, Maestro in Informatica Musicale, Maestro in Musicologia, Maestro in Teoria e Composizione Musicale.] 4 [L ECTS o European Credit Transfer and Accumulation System è il sistema dei crediti che descrive un programma di studi attribuendo dei crediti alle sue componenti, sistema incentrato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio.]

3 nessun tipo di approvazione dei suoi corsi da parte del MIUR in quanto economicamente indipendente ( ) e conferente titoli di studio unici e tutelati dal diritto d autore (diplomi accademici di primo e secondo livello, Master, ecc. ormai equiparati a diplomi di laurea DDL 1693 del 30 novembre 2011). 3) L onere della prova ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell articolo 15 del Regolamento 19. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al professionista, ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell articolo 15 del Regolamento, di esibire prove sull esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria, con particolare riferimento a: - l inserimento dell Accademia Alban Berg Libero Conservatorio di Musica tra le istituzioni facenti parte del sistema dell Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o tra quelle accreditate ex articolo 11 D.P.R. n. 212/05; - l utilizzo del termine Conservatorio riferito al LICON, fornendo idonea documentazione attestante l eventuale accreditamento e/o riconoscimento del LICON da parte di istituzioni italiane (es. autorizzazioni amministrative, decreti ministeriali, ) e l eventuale richiesta di accreditamento; - l effettiva equiparazione dei relativi titoli rilasciati dal LICON a quelli rilasciati dal Conservatorio, fornendo documentazione attestante l equipollenza tra detto titolo ed una laurea italiana; - numero di studenti che, avendo conseguito i titoli di diploma di primo livello, diploma di secondo livello e master rilasciati dal professionista, ne hanno ottenuto l equipollenza a una laurea italiana. 20. In esito all attribuzione dell onere della prova, il professionista si è limitato a depositare il 23 settembre 2013 una memoria difensiva in cui ha rappresentato che il LICON non è inserito, e non lo sarà mai perché non è assolutamente nostra intenzione richiederlo, tra le istituzioni AFAM e ( ) siamo particolarmente orgogliosi di non essere inclusi tra le istituzioni accreditate ex articolo 11 D.P.R. 212/2005 e che è assolutamente legittimo l uso del nome conservatorio non esistendo una legge che stabilisca definizione, ruolo e prerogative del nome, occorre riferirsi a quanto riportato dal vocabolario. 21. Il professionista non ha fornito, né in sede di risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento né di riscontro dell onere della prova, alcun documento da cui risulti l inserimento del LICON nel sistema dell Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale o documentazione attestante il suo accreditamento e/o riconoscimento da parte di istituzioni italiane al fine di rilasciare titoli aventi valore legale. 4) Le argomentazioni difensive del professionista 22. Nella memoria predisposta dalla Parte, quest ultima ritiene di aver assolto all onere della prova avendo, a suo giudizio, evidenziato e specificato la natura e tipologia dell attività esercitata nonché la caratteristiche dei corsi promossi. 23. In particolare, il professionista ha affermato di: - ritenere assolutamente legittimo l uso del termine conservatorio, non esistendo in Italia una legge che definisca esattamente ed inequivocabilmente cosa sia un conservatorio né, tantomeno, un conservatorio di musica e che, per tali motivi, occorre riferirsi a quanto riportato dai comuni dizionari; - non aver richiesto né richiederà mai alcun tipo di accreditamento, ribadendo la completa estraneità del LICON al sistema AFAM, manifestando il desiderio di distinguersi nettamente dai diplomifici dei conservatori statali che rilasciano titoli aventi valore legale senza alcun controllo di qualità né di merito e sottolineando che se per molti istituti l accostamento alle scuole statali e/o riconosciute è motivo di vanto ( ), per noi qualsiasi parvenza di similitudine con esse è solo fonte di disonore e discredito tanto da essere particolarmente orgogliosi di non essere inclusi tra le istituzioni accreditate ex articolo 11 D.P.R. 212/2005 ; - applicare facoltativamente, in quanto istituto universitario, le leggi sui conservatori in quanto liberi di seguire o ignorare quelle a nostro favore cercando di sopperire alle numerose lacune introdotte dai legislatori in merito; - di essere il più importante istituto musicale italiano privato con centinaia di corsi accademici la cui qualità non può essere minimamente messa in discussione e di rilasciare diplomi di primo e di secondo livello oltre ai master. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 11 novembre 2013 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. L Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 25. La pratica commerciale contestata a LICON consiste nella diffusione, tramite i siti internet e di messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere un offerta formativa consistente in corsi

4 accademici, di tipo triennale e biennale, oltre ai Master, in relazione ai quali si asserisce che sono legalmente riconosciuti in Italia ed equipollenti ai diplomi di laurea in quanto paralleli alla laurea triennale dell'università e alla laurea magistrale, omettendo adeguate informazioni circa le caratteristiche dei servizi offerti, l effettivo valore dei titoli rilasciati e le opportunità, in termini di sbocchi professionali, derivanti dal loro conseguimento. 26. L uso di termini quali corsi accademici, diploma triennale di primo livello, corsi biennali e master è in grado di indurre in errore i destinatari in relazione alla caratteristiche dei servizi pubblicizzati, con particolare riferimento al valore del titolo di studio rilasciato dal professionista. Inoltre, l utilizzo ripetuto, all interno delle varie sezioni del sito internet, di locuzioni e denominazioni quali conservatorio, alta formazione musicale, anno accademico, crediti formativi, è improprio e suscettibile di ingenerare nei consumatori l erroneo convincimento che LICON sia un istituzione universitaria riconosciuta e accreditata. 27. LICON, infatti, diversamente da quanto propagandato, non rientra nel sistema dell alta formazione e specializzazione artistica e musicale e non è compresa tra le istituzioni, trasformate dalla legge 21 dicembre 1999, n in istituti superiori di studi musicali e coreutici, le quali sulla base di apposite convenzioni possono rilasciare [i diplomi accademici], anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale Per quanto riguarda i siti internet del professionista attualmente in diffusione, si osserva che permangono i profili di decettività rilevati nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, il professionista afferma che al termine dei corsi triennali o biennali tenuti presso LICON viene rilasciato il titolo di Maestro e un Diploma d arte che non può essere legittimamente qualificato laurea ai sensi della vigente normativa italiana e non può essere conferito da soggetti diversi dalle istituzioni universitarie riconosciute La successiva equiparazione alla laurea universitaria dei titoli accademici conseguiti nel sistema artistico e musicale italiano, sia ai fini di un concorso pubblico, sia per il riconoscimento dei crediti formativi, spendibili in entrambi i sistemi 8, intervenuta con la legge 22 novembre 2002, n. 268, non modifica i termini della presente valutazione, visto che LICON è estranea a tale sistema formativo. 30. Pertanto, i messaggi presenti sul sito del professionista contengono delle affermazioni ingannevoli anche in ordine alla natura dell istituzione che rilascia i titoli finali, come peraltro ribadito nella memoria della Parte, che definisce LICON un Conservatorio equivalente a una libera Università oltre che un istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale pur non facendo parte dell alta formazione del MIUR del quale non condivide totalmente modalità operative e finalità istituzionali. 31. In tale contesto, la presenza sui siti internet in esame di numerosi riferimenti ai crediti formativi e al sistema dei crediti ECTS, caratteristico delle istituzioni universitarie, il contenuto della sezione Certificazioni internazionali che descrive le modalità per ottenere il diploma internazionale di studi musicali rilasciato da LICON, nonché la dicitura Albo Ufficiale contribuiscono ad amplificare l effetto decettivo dei messaggi in esame. 32. L ingannevolezza dei messaggi oggetto del presente procedimento si apprezza, da ultimo, nelle reali opportunità professionali offerte dalla frequenza dei corsi pubblicizzati, dal momento che il titolo rilasciato da LICON viene presentato come idoneo a permettere un immediato inserimento nel mondo del lavoro. A tale proposito, il tono assertivo del claim contrasta con la completa omissione di informazioni in merito all effettiva spendibilità del titolo rilasciato, con particolare riferimento ai possibili sbocchi professionali, informazioni necessarie per il consumatore medio per assumere una decisione consapevole di natura commerciale. 5 [Cfr. Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell Accademia nazionale di danza, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha introdotto la riforma delle istituzioni artistiche e musicali italiane e ha innovato i contenuti dell offerta formativa di queste istituzioni. Le Accademie di belle arti, l Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché i Conservatori di musica, l Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati istituzioni, queste ultime, trasformate in Istituti superiori di studi musicali e coreutici realizzano il sistema nazionale dell alta formazione e specializzazione artistica e musicale.] 6 [Articolo 3, comma 8, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.] 7 [Secondo la vigente disciplina, infatti, i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti dalla legge, ai sensi dell articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari e dell articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, recante Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili, e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58)] 8 [L articolo 6 della legge 22 novembre 2002, n. 268, recante Misure urgenti per la scuola, l università e la ricerca scientifica e tecnologica e l alta formazione artistica e musicale ha modificato l articolo 4 Validità dei diplomi della legge n. 508/99. Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 emanato ai sensi dell articolo 2, commi 7 e 8 della legge n. 508/1999 ribadisce e rinforza i predetti concetti prevedendo, all articolo 3, che le istituzioni di alta formazione artistica rilasciano, al termine dei rispettivi corsi, diplomi accademici di primo e secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e di perfezionamento, con requisiti di ammissione (articolo 7) e durata (articolo 8) che coincidono con i corsi e diplomi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato, di ricerca e perfezionamento previsti dalle norme generali sull ordinamento didattico delle università di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (articoli 3, 6 e 8).]

5 33. Alla luce delle precedenti considerazioni, il comportamento posto in essere dal professionista risulta in maniera evidente non conforme alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, tenuto anche conto dell asimmetria informativa esistente tra consumatori e professionista nel settore in cui questi opera e del vigente quadro normativo. 34. Pertanto, la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione dei messaggi pubblicitari descritti al punto II, deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura e alle caratteristiche del LICON, alla validità dei titoli pubblicizzati e alle relative opportunità in termini di sbocchi professionali. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 35. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 36. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 37. Considerati tali criteri, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile all Accademia Alban Berg Libero Conservatorio di Musica, nella misura del minimo edittale. RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura dei servizi offerti dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall Accademia Alban Berg Libero Conservatorio di Musica, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare all Accademia Alban Berg Libero Conservatorio di Musica una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquemila euro); c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera a) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

6 Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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