COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

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1 COMUNE DI BELMONTE IN SABINA P.zza Roma, 27 PROVINCIA DI RIETI C.A.P P. IVA TEL. 0765/ FAX 0765/77277 Sito Web: E.mail: Regolamento centro per anziani Art.1 - Principi generali Il funzionamento del centro per anziani istituito dal Comune di Belmonte in Sabina (RI), nell ambito delle competenze attribuite agli enti locali dalle vigenti normative nazionali e regionali, è disciplinato dal presente regolamento. Il servizio del centro per anziani si ispira ai principi sanciti dall ONU, della partecipazione dell indipendenza dell autorealizzazione e della tutela della dignità dell anziano, ed opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla loro presenza nel territorio come risorse attive. Il centro per anziani fa parte della rete dei servizi sociali e deve quindi attenersi alle normative ed ai regolamenti vigenti. Fermo restando che i centri sociali per anziani sono costituiti come servizi del Comune, occorre realizzare la piena autogestione degli stessi per meglio conseguire l obiettivo della partecipazione diretta degli anziani al conseguimento degli obiettivi sociali e di solidarietà. Esso costituisce a livello Comunale ente di aggregazione e propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa dell anziano. Promuove l inclusione sociale dell anziano nel territorio con altri interlocutori in campo sociale, sanitario, culturale. Il centro per anziani dipende funzionalmente e amministrativamente dal Comune nel quale è istituito. Art.- 2 Attività Istituzionali 1-Le attività del centro per anziani, nell ambito della propria autonomia di programmazione e decisione, e nel rispetto dell individualità dell anziano utente, possono essere: a) Di tipo sociale che promuova la partecipazione a varie forme di socializzazione e volontariato rapportandosi con le realtà del territorio, scuole, biblioteche, e quant altro in raccordo con il servizio sociale comunale (per promuovere tra l altro cure termali ginnastica posturale etc. per gli anziani), e con gli altri enti territoriali. b) Di tipo ludico-motorio, anche attraverso l organizzazione di corsi per il benessere del corpo presso centri specializzati, sportivi, ricreativi. c) Di tipo ricreativo-culturale e intergenerazionale. d) Di tipo formativo e informativo, attraverso corsi di promozione della salute o su argomenti di interesse per gli anziani. 1

2 2- Le attività programmate dal centro per anziani sono riservate agli iscritti. 3- Il centro in relazione alle attività programmate, può, di volta in volta, consentire l accesso ai non iscritti. (consulenti). Art.- 3 Attività supplementari 1. Il centro anziani potrà svolgere attività supplementari quali partecipazioni a spettacoli teatrali, cinematografici, e in genere avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina, riunioni conviviali in occasioni di particolari festività e celebrazioni, attività di turismo, gite, soggiorni senza scopi di lucro, etc. 2. Il Centro Anziani per svolgere le attività supplementari potrà costituire una associazione Associazione di promozione sociale. In questo caso il nuovo sistema legislativo riguardante le associazione di promozione sociale, fa obbligo alle associazioni che gestiscono i centri di aderire ad associazioni di livello nazionale riconosciute dal ministero degli interni come enti con finalità socio-assistenziali. La adesione ad una associazione nazionale, naturalmente è opportuna e necessaria anche per altre ragioni. 3. Gli organi dell associazione di promozione sociale, coincidono nella presidenza vicepresidenza e comitato di gestione a quelli propri del centro anziani. 4. L Associazione di promozione sociale, se costituita, per la realizzazione dei servizi e delle iniziative del programma annuale, stipulano una Convenzione con il Comune, in quanto la stessa diventa soggetto contraente che agisce in piena autonomia, nel rispetto della convenzione stessa e delle delibere comunali o leggi regionali che ne regolano la istituzione. 5. Lo scioglimento dell Associazione istituita presso il centro anziani o il mancato rinnovo di adesione ad una associazione nazionale, non potrà comportare nessuna modifica di trasferimento di beni ad altri se non al Comune. 6. Tutte le eventuali risorse finanziarie, beni e suppellettili acquistati dalle associazioni del centro, sono e rimangono del Comune. Art.- 4 Spazi per le attività 1: Il centro anziani localizzato in strutture comunali deve avere locali idonei per svolgere le attività in relazione alla frequenza giornaliera dei soci, rispettando le normative vigenti sulla sicurezza dei cittadini. * E compito del comune dotare del minimo arredamento il sito. * E compito del comune dotare il sito di acqua, luce/ telefono/internet.

3 E facoltà del Comune l eventuale copertura delle spese (parziale/totale) delle spese sostenute per le utenze sopradescritte. * E compito del comune dotarsi di copertura assicurativa verso terzi dell immobile. * Nel caso di donazioni di eventuali arredi al centro anziani da parte di terzi, ne deve essere preventivamente informato il Consiglio Comunale. * Il Comune può utilizzare i locali destinati al centro anziani per eventuali iniziative a favore di cittadini e/o altre associazioni presenti sul territorio, compatibilmente con le attività programmate dai centri di gestione del centro anziani. Nel caso di istituzione di associazione di promozione sociale e di convenzione con il Comune, farà fede quanto stipulato diversamente nella Convenzione, e comunque secondo le normative vigenti. Art.-5 Requisiti per le iscrizioni 1. Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del centro anziani sono consentiti ai residenti, domiciliati, coniugi conviventi indipendentemente dalla età anagrafica, nati nel Comune, anziani che siano proprietari di immobili siti nel comune ove il centro è istituito. 2. Possono iscriversi al centro anziani tutti i cittadini che abbiano compiuto i 55 anni di età, pensionati che abbiano compiuto i 50 anni di età, le persone con invalidità al 70% e che abbiano compiuto il 45 anno di età. 3 In caso in cui è prevista una compartecipazione alle spese il non residente è tenuto a pagare la quota per intero. 4. Per i cittadini residenti che abbiano compiuto il 70 anno di età sarà rilasciata tessera di iscrizione a titolo onorifico e gratuito Art.-6 Modalità di iscrizione 1. Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell anno presso il centro anziani, approvate dal Comitato di gestione. * Le iscrizioni sono raccolte su apposita scheda che, oltre ai dati anagrafici, dovrà riportare la data di iscrizione o di rinnovo, la firma per esteso dell iscritto, la firma del presidente o del membro del direttivo che opera. * La norma dei trattamenti dei dati personali previste dalle vigenti disposizioni * Le schede di iscrizione son conservate presso i locali del centro a cura del comitato di gestione e devono essere trasmesse in copia agli uffici comunali competenti. * Eventuale costo della tessera di iscrizione è stabilita dal comitato di gestione del centro.

4 2. Le iscrizioni al centro extraterritoriale, con richieste motivate, devono essere ratificate dal Comune con apposito atto dirigenziale. L avvenuta iscrizione deve essere comunicata al comune di residenza del socio con atto scritto. Per quanto non evidenziato valgono le vigenti normative. Art.-7 Rinnovo Iscrizioni 1. Le iscrizioni devono essere rinnovate annualmente nell arco temporale espressamente indicato e pubblicizzato dal Comune con le stesse modalità previste per la prima iscrizione. I rinnovi debbono essere fatti entro e non oltre i 30 giorni antecedenti le elezioni degli organi di gestione. 2. Presso il servizio sociale del Comune sono conservati gli elenchi degli iscritti da aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dai centri anziani. Art.-8 Organismi di gestione e di coordinamento 1. Sono organismi di gestione del Centro Anziani atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e di controllo della efficienza dei servizi: a) L assemblea degli iscritti b) Il comitato di gestione c) Il Presidente ed il Vicepresidente d) Il collegio di Garanzia Art. 9 Assemblea degli iscritti 1. L assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al centro anziani. a)-l assemblea è convocata e presieduta dal presidente del Comitato di Gestione. b)-la convocazione dell assemblea deve essere effettuata tramite scritto affisso nei locali del centro 10 giorni prima della data di svolgimento, tramite avviso su internet sul sito del centro.

5 c)-l assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 degli iscritti, ed in seconda convocazione con i soli presenti. 2. Le riunioni dell assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie a)-le sedute ordinarie si svolgono ogni 4 mesi. b)-le straordinarie su richiesta : a)- del presidente del comitato di gestione b)- di un terzo dei membri del comitato di gestione c)- di 1/10 degli iscritti d)- su richiesta del collegio di garanzia Art. 10 Compiti della assemblea degli iscritti * Raccogliere le candidature o autocandidature a componente del comitato di gestione. e componenti del seggio elettorale; * Indicare gli indirizzi programmatici dell attività del centro; * Approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi di tutte le entrate per qualsiasi titolo suddivisi per finanziamenti comunali e proventi per attività supplementari e sottoscrizioni varie predisposti dagli organismi previsti. I bilanci approvati vanno consegnati dal Presidente al Comune. * Decidere per lo svolgimento delle attività supplementari di costituire una associazione di promozione sociale, ed aderire a una associazione nazionale riconosciuta. * La decisione deve essere assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all assemblea. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente al rappresentante del Comune. * Le decisioni dell Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui siano indicate maggioranze diverse. Art.11 Composizione del comitato di gestione Il comitato di gestione è composto da 5 componenti per un numero di iscritti sino a 150; da 7 componenti per un numero di iscritti da 151 a 350. Fa parte del comitato di gestione anche un dipendente del comune con diritto di parola, senza diritto di voto.

6 Parimenti, alle riunioni partecipa con diritto di parola e non di voto il coordinatore del Comitato di Garanzia. La funzione di segretario è di norma svolta da un dipendente comunale di ruolo amministrativo. Non possono essere eletti al Comitato di Gestione gli iscritti al Centro Anziani che abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado e affini fino al secondo grado con Consiglieri, Assessori e Sindaco. Art.12 Candidature al comitato di gestione e al Collegio di Garanzia 1. I candidati alla carica di componenti del comitato di gestione, di Presidente, di Vicepresidente, e gli elettori, devono essere iscritti al centro anziani da almeno 6 mesi prima della data fissata per le elezioni. 2. I candidati al Collegio di Garanzia devono essere iscritti al Centro Anziani da 2 anni. 3. Tali vincoli non si applicano ai Centri Anziani di nuova costituzione 4. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta durante lo svolgimento dell assemblea all uopo convocata, alla quale dovrà presenziare un incaricato del servizio sociale con compito di segretario verbalizzante. 5. Sara compito dell incaricato del servizio sociale indicato consegnare il verbale con le proposte nominative all ufficio comunale competente. Successivamente verrà predisposto l elenco delle candidature in ordine alfabetico. 6. Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto, debbono essere affissi presso il Centro Anziani e nella sede del Comune, oltre che sui siti internet, almeno 15 giorni prima delle elezioni. 7. Gli elenchi delle candidature debbono essere affissi presso il Centro Anziani, nella sede del Comune e sui siti internet, almeno 15 giorni prima delle elezioni. Art. 13 Elezione del Comitato di Gestione 1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Comune al massimo entro 60 giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica, sarà data comunicazione del giorno stabilito mediante avviso pubblico nel territorio Comunale almeno 30 giorni prima dell espletamento delle votazioni. 2. Il seggio dovrà essere costituito presso il Centro Anziani. Il Comune provvederà a designare il Presidente del seggio fra il personale del servizio sociale. L assemblea del centro anziani indicherà i nominativi componenti il seggio (con un numero variabile da 3 a 5 unità), tra gli iscritti del centro, Non candidabili.

7 3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso i centri interessati in un solo giorno dalle 9,00 alle 19, Non sono ammesse deleghe per il Voto. E possibile delega di parente di 1 grado malato, esibendo delega e fotocopia del documento del delegante. 5. Gli elettori possono esprimere preferenze fino ad 1/3, arrotondato al numero superiore del numero dei componenti del Comitato di Gestione. 6. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno della croce a fianco del prestampato del candidato/a 7. La stampa delle schede, con i nomi dei candidati in ordine alfabetico, sarà effettuata dal Comune di appartenenza o dal comitato elettorale. 8. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio. Art. 14 Procedura per l insediamento del Comitato di Gestione 1. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. 2. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età. Il presidente ed il vicepresidente del Comitato di Gestione, vengono eletti direttamente dall assemblea degli iscritti con espressione di preferenza. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, risulta eletto Vicepresidente il secondo classificato; in caso di pari preferenze è eletto il più anziano. 3. Il Consiglio Comunale approva la costituzione del Comitato di Gestione e del Consiglio di Garanzia, entro 30 giorni dall avvenuta elezione. 4. Il presidente eletto entro 10 giorni dalla adozione del provvedimento di cui al punto 3, convoca gli eletti per l insediamento del nuovo Comitato di Gestione e del Collegio di Garanzia. Art. 15 Validità delle sedute del Comitato di Gestione 1. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente il 60% dei suoi componenti aventi diritto al voto. 2. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti

8 3. I verbali redatti dalle sedute del Comitato di Gestione devono essere rese pubbliche, cosi come i verbali delle assemblee degli iscritti. Art. 16 Compiti del Comitato di Gestione 1. Il Comitato di Gestione, oltre alle competenze nelle materie previste dall ART.2, svolge i seguenti compiti: a)- Predispone, d intesa con il Collegio di Garanzia, dopo le dovute consultazioni con l assemblea degli iscritti, un regolamento interno che contenga norme specifiche(non in contrasto con il presente) per la vita del centro regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Comunale con apposito atto. b)- Pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del centro, in base alle finalità espresse nell ART. 2 del regolamento, costituendo se necessario gruppi di lavoro. c)- Stabilisce l orario di apertura e di chiusura del Centro garantendo l apertura dello stesso anche nei periodi festivi, ed in particolare nei periodi estivi. d)- Provvede all apertura e chiusura del Centro e se ne assume la responsabilità. (copia della chiave deve essere depositata nella sede Comunale). e)- Assicura durante l orario di apertura del Centro la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso. f)- Ha l obbligo di promuovere la convocazione delle assemblee degli iscritti almeno ogni 4 mesi e tutte le volte che lo ritiene necessario, e tutte le volte che viene richiesto nei termini previsti dall ART.9, con apposito Ordine del Giorno. g)- Avanza proposte in merito all organizzazione, all ampliamento e al potenziamento delle attività h)- Per le attività supplementari del Centro si avvale di associazioni nazionali, di associazioni sociali costituite nel Centro, di volontariato. Gli organi di gestione anche in questo caso saranno concomitanti con gli incarichi elettivi del Centro. i)- Provvede a trasmettere agli uffici competenti del Comune per essere approvati dal Consiglio Comunale : 1- Il programma annuale delle attività del Centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall assemblea degli iscritti; I programmi, relativi all anno successivo, debbono pervenire agli uffici competenti del Comune per gli adempimenti di competenza entro il 31 novembre di ogni anno. 2- Le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall amministrazione comunale per le attività socio culturali istituzionali del centro anziani. j)- Vigila sull attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del centro.

9 k)- Provvede ad inoltrare ai competenti uffici comunali eventuale richiesta per intervento per opere di manutenzione, riguardante il complesso adibito a Centro Anziani, nonché ogni altra richiesta che comporti l utilizzo dei vari servizi esperiti dal Comune. i)- Predispone annualmente il consuntivo dell anno precedente entro il mese di Marzo dell anno corrente, sia per quanto riguarda le attività istituzionali sia per quelle supplementari, che devono essere sottoposte alla votazione dell assemblea. I bilanci consuntivi approvati vanno trasmessi al Comune di appartenenza e affissi alla bacheca del rispettivi centro, inoltre vanno pubblicati sul sito internet del Centro e del Comune. l)- Concorda con i sindacati dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani, forze sociali dei sindacati stessi, in momenti di incontro con gli anziani del Centro. m)- Promuove l attività degli anziani in attività socialmente utili e di volontariato. n)- Provvede alla raccolta e alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi e la loro dislocazione ai quali l anziano può essere strettamente interessato e collabora con il Servizio Sociale per ogni eventuale intervento di interesse sociale. o)- Nel caso il Centro decida di istituire l associazione di promozione sociale, per le attività supplementari, i componenti del comitato di gestione ne assumono l incarico. p)- Il Comitato di Gestione, qualora lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi della collaborazione dei soci che si rendono disponibili. q)- Nomina tra i membri del direttivo il cassiere competente, ( con esclusione del presidente e vicepresidente). Art: 17 Durata del Comitato di Gestione 1. Il comitato di Gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque fino all insediamento del nuovo Comitato. 2. I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie o per assenza prolungata (4 assenze continuative) non giustificata. 3. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria. La nomina deve essere ratificata dal consiglio Comunale entro 30 giorni dalle dimissioni. 4. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria, sarà necessario procedere alla elezione dei componenti mancanti, che rimarranno in carica sino alla scadenza del Comitato di Gestione. 5. Qualora il 25% degli iscritti al Centro Anziani presenta mozione per lo scioglimento del Comitato di Gestione in carica, il dirigente dell unità comunale competente indice entro 30 giorni una apposita assemblea degli iscritti con all ordine del giorno la mozione di sfiducia. 6. Qualora il Sindaco e Giunta comunale, ravvedano motivazioni tali che il Comitato di Gestione non è in grado di funzionare regolarmente,o commette violazioni di norma,leggi e

10 regolamenti ne dispone lo scioglimento, nomina un commissario tra i dipendenti del comune d intesa con il Collegio di Garanzia, provvede all ordinaria amministrazione del Centro Anziani, al disbrigo delle questioni urgenti e a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni, entro tre mesi successivi allo scioglimento del Comitato di Gestione. I candidati al comitato di Gestione non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi. Le assemblee in casi eccezionali potranno derogare solo per un altro mandato successivo con decisione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all assemblea. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente al rappresentante del Comune, il verbale deve pervenire al Comune per la predisposizione delle liste. Art. 18- Presidente e vicepresidente del Comitato di Gestione 1. Il presidente ed il vicepresidente del Comitato di Gestione, vengono eletti direttamente dall assemblea degli iscritti con espressione di preferenza. 2. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, risulta eletto Vicepresidente il secondo classificato; in caso di pari preferenze è eletto il più anziano. 3. Nel caso di dimissioni o rinuncia all incarico del Presidente, il Vice presidente ne assume la carica, il primo degli eletti assume la carica di Vicepresidente, ciò in attesa di nuove elezioni che dovranno svolgersi entro 6 mesi dalla rinuncia. Il presidente e Vicepresidente non possono assumere più di due mandati consecutivi. Le assemblee in casi eccezionali potranno derogare solo per un altro mandato successivo con decisione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all assemblea. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente al rappresentante del Comune, il verbale deve pervenire al Comune per la predisposizione delle liste. Art. 19- Compiti del Presidente 1. Il presidente eletto dura in carica per l intero mandato del Comitato di Gestione 2. Rappresenta legalmente il Centro; il Vice Presidente sostituisce il presidente per malattia o lunghe assenze. 3. Provvede alla convocazione del Comitato di Gestione e dell assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento, e di entrambi gli organismi ne presiede le sedute 4. Nel caso il Centro decida a maggioranza dell assemblea 50%+1 di promuovere l associazione del Centro per lo sviluppo delle attività supplementari, il Presidente e il Vicepresidente ne assumono l incarico.

11 5. Il presidente, il Vicepresidente, ed il coordinatore del collegio di garanzia, possono essere revocati previa presentazione di una mozione di sfiducia da almeno il 25% degli iscritti. Tale mozione dovrà essere votata entro 30 giorni. La mozione si intenderà approvata se riporterà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. 6. Nel caso di sfiducia congiunta del Presidente e del Vicepresidente, il comitato di gestione convocato e presieduto dal coordinatore del collegio di garanzia, il quale espleterà la riunione dell Assemblea degli eletti per l elezione delle nuove cariche. Art. 20- Collegio di Garanzia 1. Gli iscritti al Centro Anziani eleggono con voto segreto, in concomitanza con il rinnovo dei Comitati di gestione, 3 componenti effettivi + 1 supplente del collegio di garanzia tra gli iscritti da due anni al Centro Anziani. (Non possono essere candidabili nel collegio di garanzia chi ha altre cariche nell ambito del Centro). Si potrà esprimere una sola preferenza. 2. Il candidato che ottiene più voti è il coordinatore del collegio di garanzia. 3. Il collegio di Garanzia procede su istanza degli iscritti al centro anziani o degli organi di gestione, a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti illegittimi, interviene inoltre nella decisione, come seconda istanza nei casi di sanzioni verso gli iscritti. 4. Il collegio di garanzia dura in carica tre anni, il rinnovo è strettamente legato alle scadenze del comitato di gestione. 5. Il coordinatore del Collegio di Garanzia è invitato permanente alle riunioni del Comitato di Gestione senza diritto di voto. In caso di impedimento, la partecipazione viene espletata da un componente da lui delegato. Art.21- Collegio Sindacale Qualora il Centro Anziani costituisca una associazione di promozione sociale, potrà dotarsi di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi + uno supplente. Il presidente del collegio sindacale viene nominato dal Comune Gli altri componenti verranno nominati dall Assemblea degli iscritti in base alle norme vigenti. Art. 22- Comportamento degli iscritti al Centro Anziani 1. Tutti gli iscritti al Centro Anziani sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso di se e degli altri, dei locali, del materiale di cui il Centro è dotato e del regolamento Comunale vigente.

12 2. In caso di gravi e persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento e da atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza, il Comitato di Gestione a maggioranza dei due terzi può decidere delle sanzioni da comminare che possono essere : a)- Richiamo verbale b)- Richiamo scritto c)- Sospensione temporanea d)- Radiazione 3. Le ipotesi di cui al comma 2 alle lettere b,c,d, devono essere notificate all interessato per iscritto. Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, l interessato può presentare al collegio di Garanzia del Centro le opportune contro deduzioni. Sara compito, acquisiti gli elementi necessari, del collegio di Garanzia del Centro avviare tutte le sanzioni per la definitiva decisione. Art. 23- Risorse economiche 1. Le attività del Centro Anziani o delle loro associazioni sono così finanziate : a)- Dai contributi eventuali messi a disposizione dal Comune per le attività istituzionali del Centro Anziani con i quali viene realizzato il programma approvato e proposto dal comitato di gestione e dall assemblea degli iscritti. Tale contributo sarà attribuito con una delibera del Consiglio Comunale. Annualmente il Comune definisce la eventuale quantificazione economica da destinare al Centro Anziani del proprio territorio in occasione del bilancio annuale. b)- Da eventuali contributi messi a disposizione da altri enti pubblici per iniziative istituzionali promosse dal Centro Anziani. c)- Centro Da eventuali sottoscrizioni volontarie da parte dei cittadini e dagli iscritti del d)- Dagli eventuali introiti provenienti da attività supplementari promosse e gestite dalla eventuale associazione formata. Art.- 24 Entrata in vigore del Regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso. 2. Il comitato di gestione, se attualmente in scadenza, sarà prorogato fino all entrata in vigore del presente regolamento. Redatto in Belmonte in Sabina il. Comune di Belmonte S.

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