UFFICIO TECNICO 4 SETTORE AREA URBANISTICA

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1 COMUNE DI MUGNANO D I NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI piazza Municipio, 1 - cap tel. 081/ fax 081/ numero verde UFFICIO TECNICO 4 SETTORE AREA URBANISTICA Sezione Ambiente, Ecologia e Protezione Civile REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 03/08/2012 1

2 INDICE PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI..4 Art. 1 Oggetto 5 Art. 2 Prescrizioni ed azioni di tutela 5 Art. 3-Censimento degli impianti 8 Art.4 - Monitoraggio...8 Art. 5- Partecipazione ed informazione.8 Art. 6-Ambito di applicazione, definizioni, finalità e principi fondamentali..9 Art. 7 Suddivisione del territorio in zone, Piano di Installazione Comunale (P.I.C.) 10 Art. 8 Piano annuale delle localizzazioni (P.A.L.) 11 Art. 9 Commissione Consultiva Comunale.. 12 Art. 10 REGIME AUTORIZZATORIO...12 ART.11-Spese istruttorie.13 Art. 12 Impianti fissi: regime autorizzatorio ed iter istruttorio..13 Art.13 Parere dell Amministrazione sanitaria 14 Art. 14 Messa in esercizio dell impianto..14 Art. 15 Progetti da inoltrare all Ufficio Tecnico Comunale con Denuncia di Inizio Attività ( D.I.A. ) 15 Art. 16 Impianti mobili: regime autorizzatorio ed iter istruttorio 15 Art. 17 Disattivazione dell impianto.16 Art. 18 Catasto Comunale degli Impianti.16 Art. 19 Vigilanza e controllo.16 Art. 20 Risanamento 17 2

3 Art. 21 Revoche e sanzioni.17 Art. 22 Disposizioni generali e transitorie 18 NOTE. 19 Glossario elettromagnetismo Glossario telefonia cellulare.26 3

4 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966 n Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori ; - Decreto Legislativo 12 novembre 1996 n Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 ; - Legge 1 luglio 1998 n Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali ; - Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 n. 381 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana ; - Legge 22 febbraio 2001 n. 36 Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ; - Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 recante Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ; - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia ; - Legge Regione Campania 24 novembre 2001 n Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni ; - Deliberazione della Giunta R.C. n Linee Guida per l'applicazione della L.R. Campania n. 14/2001 ; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz ; - Decreto legge 1 agosto 2003 n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche ; - Decreto legge 14 novembre 2003 n. 315 Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica ; - Decreto legge 3 ottobre 2006 n Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria art. 34: Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche. 4

5 Art. 1 Oggetto - Il Regolamento si occupa di disciplinare il corretto insediamento di impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale. I limiti massimi ammissibili di esposizione sono quelli previsti dall'articolo 3 e dalla tabella 1 annessa al decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni. L Organizzazione Mondiale per la Sanità raccomanda di applicare per la prevenzione dei possibili effetti di lungo periodo causati dall esposizione a campi elettromagnetici, "il principio cautelativo", ossia di adottare misure di tutela della popolazione fino a quando non ci sarà certezza scientifica degli effetti sulla salute causati dai CEM. - Sono oggetto del presente Regolamento, redatto secondo le finalità esposte nella Legge n 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e sue successive modifiche ed integrazioni, gliimpianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi. Tali impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle seguenti specifiche disposizioni: Legge n 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 khz e 300 GHz" Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" Decreto Legge n. 315 del 14 novembre 2003 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica" Legge n. 5 del 14 gennaio 2004, "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 14 novembre 2003, n Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si riferiscono all'intero territorio comunale e, per quanto applicabili, risultano precettive anche per impianti già esistenti. Art. 2 Prescrizioni ed azioni di tutela - Tutti gli impianti di cui al precedente art.1 da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale,dovranno essere progettati perseguendo obiettivi di qualità e in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in modo da assicurare la tutela dell ambiente e del paesaggio, nel rispetto della normativa vigente. - L Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione di eventuali rischi connessi all esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l interesse pubblico, all efficienza delle reti telefoniche ed alla infrastrutturazione del territorio comunale. In tale prospettiva, il Comune a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa e dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità di uso, si propone di valutare congiuntamente e 5

6 concordare con le parti interessate possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto a comprovate esigenze tecniche dei gestori del servizio. - Il Comune impone ai gestori il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale. Gli impianti dovranno essere realizzati con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l aspetto statico ed esecutivo. Saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico. - Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell impianto rispetto all incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l avvio delle procedure per la disattivazione dell impianto stesso. - La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a regime di tutela soggiace alla preventiva acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso previsti dall ordinamento da parte degli Enti preposti ed alle condizioni e/o prescrizioni ivi eventualmente apposte. - Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore all Ufficio Tecnico Comunale. - Per l installazione di nuovi impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, dovranno essere adottate, nel rispetto dei limiti di emissioni, misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche tra i diversi concessionari al fine di contenere l ordinata distribuzione degli impianti. Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo, l Ufficio Tecnico Comunale definisce d ufficio la condivisione delle infrastrutture. - In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti non dovranno superare i limiti prescritti nell art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio E fatto divieto l installazione di impianti su ospedali, edifici adibiti a culto, strutture sociosanitarie, strutture assistenziali, scuole ed asili nido, strutture sportive ed immobili di valore storicoarchitettonico e monumentale. - Le aree con divieto assoluto alle installazioni sono: le zone a media ed alta densità abitativa, le aree soggette a verde pubblico attrezzato e le fasce di mt. 200 dall area di pertinenza degli edifici e strutture di cui sopra. - Per le finalità illustrate, l'amministrazione provvederà ad adottare il Piano di Installazione Comunale (P.I.C.) individuando le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree o immobili comunali all'interno del P.I.C. saranno regolate da apposita convenzione con un canone annuale calcolato in base ai prezzi di mercato, che sarà destinato a campagne di controllo e di informazione. - Gli impianti, in tutte le fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, sono soggetti al rispetto delle disposizioni generali in materia e delle vigenti disposizioni normative di settore. Inoltre, tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale. 6

7 - Dovrà essere in generale massimamente mitigato l impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici. - In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, l Amministrazione Comunale impone ai gestori di adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. - Il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile dovrà impegnarsi: a) a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile,comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali; b) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici; c) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni,ove tecnicamente possibile; d) ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o con la riallocazione in siti alternativi, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio; e) a sostenere, attraverso l istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie; f) a condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile; g) a corrispondere al Comune eventuali oneri per il "degrado del corpo stradale", da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile; h) a stipulare con il Comune contratti di locazione in merito ad istallazioni di impianti realizzati su aree pubbliche; -Il Comune a sua volta si impegna: a) a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale; 7

8 b) a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003; c) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanisticoedilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete stessa. Art. 3 Censimento degli impianti 1. Le Società dovranno fornire al Comune ai sensi del comma 8 dell art.86 del D.Leg.vo n.259/03 (n.2), la descrizione di ciascun impianto installato sulla base dei Format di cui i Decreti Ministeriali del 29/01/03 e del 22/07/03 o dei modelli A e B di cui all allegato 13 del Decreto Leg.vo 259/ Il Comune procederà al censimento gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi presenti sull intero territorio comunale, curandone l aggiornamento concadenza semestrale. Art. 4 Monitoraggio 1. Il Comune persegue l obiettivo di operare azioni autonome di monitoraggio in continuo delle emissioni elettromagnetiche attraverso l installazione di centraline di rilevamento, con le modalità tecniche di cui all allegato B del D.M. n 381/98, individuando di volta in volta, anche con l ARPAC, punti di criticità dove installare detto sistema di monitoraggio. 2. Le azioni di monitoraggio svolte dal Comune non si intendono sostitutive delle attività di controllo imposte, in virtù di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, all ARPAC o ad altri organismi con competenza tecnica in materia. 3. L eventuale superamento dei livelli prescritti dal D.M. n 381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003, dovrà comportare un rapido riassestamento delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell area o, in caso contrario, la revoca dell autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla normativa vigente. 4. Le informazioni acquisite attraverso le azioni di monitoraggio sono pubbliche ed accessibili a chiunque lo richieda. Art. 5 Partecipazione ed informazione 1. Il Comune assicura la divulgazione delle informazioni in suo possesso, rendendo disponibili i dati raccolti attraverso l attività di cui all art.4, sul sito internet del Comune. 2. Il Comune promuove campagne di informazione sui rischi derivanti dall esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza. 3. Il Comune, anche con protocolli di intesa da stipularsi di volta in volta con le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale e con le associazioni ambientaliste ed i comitati civici cittadini e comunque secondo modalità improntate a criteri di equità ed imparzialità, costituirà un fondo finalizzato a realizzare prioritariamente azioni di monitoraggio e campagne di informazione. 8

9 Art. 6 Ambito di applicazione, definizioni, finalità e principi fondamentali - Costituisce ambito di applicazione del presente Regolamento l installazione, la modifica, l adeguamento e l esercizio degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, come previsto dal D.M. 381/98, di seguito denominati impianti. - Per impianto fisso si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento dell'aria. Il sistema delle antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni e i materiali di fabbricazione possono variare, ma devono essere comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni e materiali ritenuti più idonei. In base alle dimensioni il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, etc...). Antenne ed apparati di trasmissione possono essere accorpati in un unico circuito elettronico. - Per impianto mobile si intende un impianto collocato su un supporto carrellato mobile, o comunque facilmente rimovibile. - L impianto irradiante campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oggetto del presente Regolamento, è un apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz. Questa frequenza è da ritenere automaticamente variata in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia di pubblica sanità. - Ai fini dell applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni contenute nella legge n. 36/ Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli impianti fissi e mobili sia di telefonia mobile sia di telecomunicazioni radiotelevisive ed in particolare: 1. Emittenti radiofoniche 2. Emittenti televisive 3. Telefonia mobile 4. Ponti radio. - Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, alle apparecchiature per uso domestico ed individuale per le quali resta ferma la disciplina di cui agli artt. n. 2, n. 4 e n. 12 della Legge n. 36/2001, e per tutti gli impianti operanti nel campo delle basse frequenze (fino a 50 Hz). - L utilizzo delle radiofrequenze, determinando un possibile inquinamento elettromagnetico dell ambiente, deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace il livello di emissione di onde elettromagnetiche ritenuto compatibile con la salute umana. - La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive, facendo riferimento a: 1. salvaguardia della popolazione da eventuali rischi legati all esposizione ai campi elettromagnetici: l Amministrazione Comunale attua questo principio assicurando che in tutto il territorio comunale non siano mai superati i limiti imposti dalla legge; 2. rispetto e conservazione del paesaggio: l Amministrazione Comunale permette l installazione degli impianti che siano compatibili con le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti in materia, nonché con i vincoli paesaggistico-ambientali e storico-artistici previa acquisizione di Nulla Osta degli Enti preposti; 3. programmazione degli impianti da dislocare sul territorio: l Amministrazione Comunale programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantirne il corretto 9

10 dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, ambientale, architettonico e storico-artistico, attraverso il P.A.L.; 4. garanzia di partecipazione di operatori vari: l Amministrazione Comunale promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all installazione di impianti; è vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le concessioni rilasciate dal Comune. Inoltre, l Amministrazione Comunale incentiva il più possibile le operazioni di sinergico accordo tra i competitori; 5. chiara e corretta informazione alla popolazione in merito ai risultati delle verifiche periodiche effettuate e di ogni fase dell istruttoria autorizzativa. - Il presente Regolamento è ispirato al principio di minimizzazione dell intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. Art. 7 Suddivisione del territorio in zone, Piano di Installazione Comunale (P.I.C.) - Le norme, le prescrizioni ed i divieti di cui al presente Regolamento si applicano all intero territorio del Comune di Mugnano di Napoli (NA). Con riferimento agli impianti radio base per la telefonia mobile, nonché conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, l'amministrazione provvederà ad adottare il Piano di Installazione Comunale (P.I.C.) individuando le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree o immobili comunali all'interno del P.I.C. saranno regolate da apposita convenzione e prevederanno la corresponsione di un canone annuale, calcolato in base ai prezzi di mercato, che sarà destinato a campagne di controllo e divulgative. Il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone: a) zona A vietata : ove non è in alcun caso consentita l istallazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Sono compresi in tale zona (colore blu sull apposita cartografia) tutti gli ambiti di fruizione da parte dell utenza delle attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche esistenti, ubicate sul territorio con particolare riferimento ad asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani oltre che in corrispondenza di edifici di valore storico architettonico e monumentale; b) zona B inidonea : ove non è consentita l istallazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, salvo che il gestore non dimostri l impossibilità a conseguire altrimenti la radio copertura minima indispensabile per garantire il servizio al di fuori di tale zona. Sono comprese in tale zona (colore rosso sull apposita cartografia) i giardini pubblici, i parchi urbani e gli impianti sportivi così come descritti nel medesimo art.4 del DM 381/98, nonché gli edifici e le relative pertinenze che prevedano permanenza stabile e continuativa (per almeno 4 ore al giorno) di persone; c) zona C idonea condizionata : ove è consentita l istallazione degli impianti per le telecominucazioni con potenza inferiore a 7 watt, purché collocati su strutture ubicate e progettate per conseguire il migliore Obiettivo di Qualità, così come descritto nel D.M. 381/98 e nelle relative linee guida, con particolare riferimento alla minimizzazione degli impianti sulla popolazione e sul paesaggio urbano e rurale. Sono comprese in tale zona (colore verde sull apposita cartografia)tutte le porzioni del territorio ricomprese entro una fascia di 150 mt intorno agli immobili collocati nelle zone A e B; d) zona D idonea : ove è consentita l istallazione di tutti gli impianti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi, pur validi, di cui all art.1 del presente regolamento. Sono 10

11 comprese in tale zona (colore bianco sull apposita cartografia)tutte le aree residuali rispetto alle zone A,B e C; e) zona E consigliata : ove l amministrazione comunale ha individuato le localizzazioni ritenute idonee ad ospitare tali impianti, rendendosi disponibile ad avviare iniziative pubbliche per il reperimento al demanio comunale e la messa a disposizione di aree appositamente riservate a tali funzioni. Sono a tale scopo individuati, ed evidenziati con colore magenta sulla cartografia allegata al presente Regolamento, quei siti che potranno con apposita procedura di variante allo strumento urbanistico comunale essere inseriti nelle aree a standard. Art. 8 Piano annuale delle localizzazioni (P.A.L.) 1. I titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale per le installazioni fisse da realizzare nell anno successivo, riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare. L istanza deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive corredata da una mappa alla scala 1: nella quale vengano evidenziate le aree entro la quali ciascun gestore intende ricercare nel corso dell anno successivo - siti per l installazione dei propri impianti ed una tabella contenente dettagliate informazioni sulla tipologia, la potenza e le caratteristiche di tali impianti, prendendo in particolare e privilegiata considerazione i siti compresi nelle zone E di cui al precedente art Sulla base di questi dati l'amministrazione comunale, sentite le competenti Commissioni Consiliari, redige il Piano Annuale delle Localizzazioni (PAL), promuovendo iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle strutture di comunicazione elettronica coerenti con il presente Regolamento, e dello stesso applicative, al fine di ridurre l impatto ambientale e sanitario come prescritto dall art.8 comma 7 della LR 30/00 e conseguire l'obiettivo di minimizzare gli effetti sulla popolazione e sul paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi di comunicazione stessi. 3. I contenuti del presente Regolamento e delle sue fasi applicative di cui sopra (P.A.L.) sono resi pubblici dandone comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio comunale per almeno 30 giorni consecutivi, pubblicazione sul sito internet comunale e su quotidiano ad ampia diffusione locale. Al fine della decorrenza del termine di pubblicazione non si computano i giorni dal 1 al 31 agosto e dal 15 dicembre al 10 gennaio. 4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma precedente i cittadini, le associazioni o i comitati, che risultino portatori di un interesse, possono presentare motivate osservazioni in merito. 5. Entro i successivi 30 giorni la Giunta comunale esamina le suddette osservazioni e approva definitivamente il Piano Annuale delle Localizzazioni, applicativo del presente Regolamento (P.A.L.), sentito il parere delle Commissioni Consiliari. 11

12 6. In sede di approvazione del Piano Annuale delle Localizzazioni, la Giunta comunale provvederà, ove necessario, ed in funzione delle modifiche della situazione verificatesi in corso d'anno rispetto alle strutture sensibili già censite, al periodico aggiornamento delle tavole allegate al Regolamento, ferma restando, in ogni caso, la delimitazione delle Zone A e di particolare tutela di cui all' articolo 6, riattivando la procedura di cui ai commi precedenti Art. 9 Commissione Consultiva Comunale - Al fine di: 1. attivare un procedimento finalizzato a verificare la compatibilità degli impianti fissi e mobili sia di telefonia mobile sia di telecomunicazioni radiotelevisive con le norme del presente Regolamento; 2. individuare dei siti più idonei per la localizzazione dei sopraddetti impianti sul territorio comunale; è istituita la Commissione Consultiva Comunale sulle emissioni elettromagnetiche. La stessa sarà composta dal Dirigente dell Ufficio Urbanistica, da un rappresentante, esperto tecnico, dei gestori degli impianti, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da un eventuale rappresentante designato dai comitati cittadini interessati che ne faccia richiesta. Il Presidente, avrà facoltà di fare intervenire esperti nella specifica materia trattata. Potranno essere sentite le Associazioni che ne faranno espressamente richiesta. - La Commissione, il cui parere sarà sempre obbligatorio in materia di telecomunicazioni ed emissioni elettromagnetiche, avrà funzione consultiva e propositiva in relazione alla programmazione di settore e provvederà nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato di un eventuale inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti. Art Regime autorizzatorio L attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad una autorizzazione generale ai sensi degli articoli del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche ). L installazione di impianti con potenza al connettore di antenna superiore ai 20 watt presuppone parere dell ARPAC e l inoltro di una istanza ed il rilascio da parte del SUAP di un provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dall avvio del procedimento. L installazione di impianti con potenza al connettore di antenna inferiore o uguale ai 20 watt presuppone parere dell ARPAC e l inoltro di una denuncia di inizio attività (DIA), che si intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato diniego. 12

13 L'esercizio di impianti di potenza al collettore di antenna non superiore a 7 watt e di reti microcellulari di telecomunicazione sono soggetti all'obbligo di comunicazione al SUAP e parere dell ARPAC almeno 30 giorni prima dell'attivazione. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine di dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo unico, ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Art. 11 Spese istruttorie - Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Secondo quanto disposto dal presente Regolamento è stabilita in 516,65 la somma da corrispondere a favore del Comune, per ogni impianto fisso e mobile per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive, quale contributo per l'istruttoria. Tale somma non è comprensiva degli oneri di costruzione dovuti per il rilascio del permesso di costruire, se previsto. Art. 12 Impianti fissi: regime autorizzatorio ed iter istruttorio - Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali né possono essere realizzati con Denuncia di Inizio Attività. - L installazione, la modifica e l adeguamento degli impianti sono soggetti a Permesso di costruire. - La documentazione cartacea dovrà essere accompagnata da quella su supporto informatico (preferibilmente CD) elaborata con programmi compatibili al sistema operativo Windows. - La documentazione per il rilascio delle autorizzazioni edilizie, a completamento di quella prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente, dovrà essere corredata anche da: Domanda in doppia copia di cui una in bollo firmata dall avente titolo Titolo di proprietà ovvero altro titolo ( contratto di locazione, ecc. ) da cui risulta che l oggetto del titolo di proprietà o del contratto comprenda le aree destinate all installazione dell impianto. Progetto delle opere a farsi in quintupla copia, asseverato da tecnico abilitato, costituito da: 1. cartografia aggiornata, in scala 1/2000, del territorio interessato alla installazione, con l'indicazione delle aree su cui insistono impianti già esistenti; 2. cartografia aggiornata, in scala 1/2000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico); 3. progetto dell'impianto in scala 1/100; 4. relazione paesaggistica, contenente valutazioni sui possibili impatti paesaggistico ambientali, corredata da simulazione fotografica (fotorendering); 5. relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio, dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici e descrizione dell'impianto con relativa scheda tecnica; 6. elaborati grafici di rilievo, in scala idonea, comprensivi di documentazione fotografica; 13

14 7. dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti; 8. dichiarazione attestante la banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione; 9. planimetria dell'edificio, in scala 1/100, corredata da prospetti e sezioni, con il posizionamento delle antenne (per antenne installate su edifici). Parere favorevole all installazione emesso dall ARPAC Licenza all esercizio dell attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell impianto Ricevuta di attestazione di versamento per diritti di istruttoria di 516,65 Atto di impegno relativo alla buona manutenzione dell impianto, a tal fine il richiedente dovrà fornire idonea garanzia fideiussoria. - In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. - Il Responsabile del procedimento può richiedere, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell istanza, l integrazione della documentazione prodotta. Il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento dell avvenuta integrazione documentale. - Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune. - Nel caso di installazione di una nuova antenna ove siano già presenti impianti generanti campi elettromagnetici è necessaria una verifica tecnica preliminare che attesti il contenimento delle emissioni totali entro i valori definiti dalla normativa vigente. - Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento istruttorio. - L eventuale cessione dell impianto deve essere comunicata alle competenti Autorità. - Gli impianti preesistenti dovranno adeguarsi alla normativa vigente entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 13 Parere dell Amministrazione sanitaria - Il rilascio del provvedimento autorizzativo è subordinato all acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall ARPAC, che dovrà essere trasmesso all Ufficio Tecnico Comunale a cura del richiedente. L acquisizione e la trasmissione di detto parere condizionano inderogabilmente la possibilità di procedere all attivazione degli impianti. L attivazione degli impianti effettuata in assenza del sopraddetto parere viene sanzionata a termini di legge ed obbligatoriamente comunicata alle Autorità amministrative e giudiziarie competenti. - Le spese per l acquisizione del prescritto parere sono poste a carico del gestore. - Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il richiedente provvede a pubblicare sull Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ( BURC ) e su almeno due quotidiani a carattere regionale l avviso della richiesta. Art. 14 Messa in esercizio dell impianto - Al termine dei lavori di installazione, il soggetto titolare del titolo edilizio deve presentare all Ufficio Tecnico Comunale apposita comunicazione di fine lavori, di entrata in esercizio dell impianto specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di 14

15 esposizione di cui dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, nonché dichiarazione asseverata da tecnico abilitato di conformità dell impianto realizzato rispetto al progetto presentato. - Entro 30 gg. dal ricevimento delle sopraddette comunicazione e dichiarazioni, e comunque prima della data di inizio esercizio, l impianto sarà ispezionato da un tecnico comunale, da un professionista esperto opportunamente incaricato e da un funzionario della Polizia Municipale. Alla visita dovrà presentarsi il richiedente o un suo delegato. Durante la visita si constaterà la regolare esecuzione dell impianto in relazione alle caratteristiche descritte nel progetto. - L impianto potrà essere attivato solo ad avvenuta visita di controllo e previo accertamento di conformità dello stesso da parte di un professionista esperto incaricato e di verifica e certificazione di conformità a quanto previsto in materia di emissione di onde elettromagnetiche. Art. 15 Progetti da inoltrare all Ufficio Tecnico Comunale con Denuncia di Inizio Attività ( D.I.A. ) - Rientrano tra gli interventi da sottoporre a Denuncia di Inizio Attività: interventi di manutenzione straordinaria ad impianti che non comportino alterazioni alla consistenza ed alle forme dello stesso; interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti e di componenti tecnologiche deteriorate di impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni; interventi di soppressione e rimozione degli impianti con relativa bonifica del sito. Art. 16 Impianti mobili: regime autorizzatorio ed iter istruttorio - Gli impianti mobili possono essere previsti: 1. a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima; 2. per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso; 3. per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare; 4. nel caso di disattivazione temporanea di un impianto esistente. - Per l installazione di impianti su strutture mobili deve essere data comunicazione all Ufficio Tecnico Comunale almeno 30 giorni prima della loro collocazione, corredata da: descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata, in scala 1/2000 cartografia aggiornata, in scala 1/2000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico) progetto dell'impianto, in scala 1/200 parere favorevole dell ARPAC 15

16 relazione, asseverata da un tecnico abilitato, descrittiva dell'area di installazione e descrizione dell'impianto con relativa scheda tecnica, corredata da documentazione fotografica e fotorendering Ricevuta di attestazione di versamento per diritti di istruttoria di 516,65 Atto di impegno relativo alla rimozione dell impianto, a tal fine il richiedente dovrà fornire idonea garanzia fideiussoria. - Il tempo massimo consentito per la collocazione è di tre mesi; termine non prorogabile. - Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento. Art. 17 Disattivazione dell impianto - I titolari degli impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive all atto della loro disattivazione devono darne comunicazione all Ufficio Tecnico Comunale. Art. 18 Catasto Comunale degli Impianti - L Amministrazione Comunale istituisce ed aggiorna il Catasto Comunale degli Impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d ufficio. - Ai fini della formazione e della gestione del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere all Ufficio Tecnico Comunale, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, contenente la specifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti esistenti ed a farsi. - Ai fini dell aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a 6 mesi.. Art. 19 Vigilanza e controllo - Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dall Ufficio Tecnico Comunale che si può avvalere del supporto di un professionista esperto nel settore. - Il Comune, anche con protocolli di intesa da stipularsi di volta in volta con le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale e comunque secondo modalità improntate a criteri di equità ed imparzialità, costituirà un fondo finalizzato a realizzare prioritariamente: -le azioni di monitoraggio -le campagne di informazione - Tutti gli impianti presenti sul territorio saranno sottoposti a controlli con cadenza almeno semestrale. 16

17 - Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa di settore ( D.P.C.M. 8 luglio 2003 ) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell impianto specificati dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio. - Gli oneri relativi all effettuazione dei controlli previsti sono posti a carico dei titolari degli impianti. A tal fine i gestori dovranno fornire idonea garanzia fideiussoria. Art. 20 Risanamento - Qualora dalle verifiche effettuate si riscontrano superamenti dei limiti di esposizione, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell allegato C del D.P.C.M. 8 luglio Il Responsabile del procedimento si attiva per il risanamento degli impianti nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, prescrivendo al titolare l adozione di operazioni di riduzione a conformità entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata, che comunque non possono essere superiori a 30 giorni. - Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all installazione di nuovi impianti. - L avvenuto risanamento deve essere provato tramite una attestazione dell ARPAC. - Se al superamento dei limiti concorrono più impianti, i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di ogni impianto interessato. Qualora i gestori non provvederanno ad effettuare le operazioni di riduzione a conformità, l Ufficio Tecnico Comunale revocherà le autorizzazioni rilasciate. Art. 21 Revoche e sanzioni - Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall art. 15 della legge n. 36/01 e successive modifiche ed integrazioni, che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento. - Nel caso di installazione di impianto senza autorizzazione, o modifica intesa come spostamento dello stesso in altro sito senza autorizzazione, o di accertata inosservanza o inadempienza, sia delle prescrizioni riportate nel permesso a costruire, il titolare della concessione sarà dichiarato inottemperante alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e/o in violazione delle disposizioni di legge. - In tal caso sarà disposta, a tutela della salute pubblica, l immediata disattivazione dell impianto e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, fermo restando l applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro ,00. - Per le inadempienze di carattere tecnico verranno applicate le seguenti sanzioni: in caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti, il titolare qualora non provveda al risanamento di cui all art. 16 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 8.000,00 ad un massimo di euro ,00, nonché in relazione alla gravità della violazione accertata, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature, disposto dal Responsabile del procedimento anche a seguito della revoca della concessione; la revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre, a conformità gli impianti medesimi; 17

18 in caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro ,00; in caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all art. 4 del presente Regolamento. - I proventi delle sanzioni saranno utilizzati dall Ufficio Tecnico Comunale sia per la gestione delle attività di controllo sia per le campagne di informazione rivolte alla cittadinanza. Art. 22 Disposizioni generali e transitorie - Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni legislative e normative tecniche CEI ed UNI generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche: L. 46/90 e succ mod., L. 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), DPR 547/55 e D. Lgs 626/94 (sicurezza), D.M n. 314 (telefonia), D.M. 818/84 (antincendio), norme CEI 24.1, CEI 64.8, CEI 81.1 (protezione contro le scariche atmosferiche), Decreto n. 381/98, L. n. 36/01 e s.m.i.. - Sono escluse in via assoluta deroghe estensive ai parametri del campo elettromagnetico fissati dal D.P.C.M. 8 luglio Ogni singola concessione è subordinata alla presentazione di una adeguata documentazione che attesti il valore massimo di campo prodotto dall impianto previsto, nonché l interferenza con altri sistemi radianti preesistenti e/o contemporaneamente previsti o noti. - Gli impianti esistenti al momento dell adozione del presente Regolamento localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge con l obbligo di presentare entro 3 mesi dall esecutività del presente Regolamento un piano di rilocalizzazione in area idonea, da realizzarsi entro 4 mesi dalla relativa autorizzazione rilasciata da parte dell Ufficio Tecnico Comunale. - I procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni nello stesso contenute. - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore. Il Dirigente 4 Settore Area Urbanistica 18

19 NOTE: (n.1) Decreto n 381 del 10/9/98 Art. 3. Limiti di esposizione 1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densita' di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1. Tabella 1 - LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Valore efficace Valore efficace Densita' di potenza di intensita' di intensita' di campo dell'onda piana Frequenza f di campo elettrico E magnetico H equivalente (MHz) E (V/m) H (A/m) (W/m2) 0, ,2 - > ,05 1 > , Nel caso di campi elettromagnetici generati da piu' sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, difiniti in allegato B, deve essere minore dell'unita'. Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualita' 1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 khz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu'bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. 2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato a)2 per la densita' di potenza dell'onda piana equivalente. 3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualita', nonche' le attivita' di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate. (n.2) Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 Art. 86 comma 8 Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell allegato n.13. I soggetti interessati alla 19

20 realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n.13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli. (n.3) Legge Quadro n. 36/2001 Art Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni: a) esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale b) limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a. c) valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge. d) obiettivi di qualita' sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi e) elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici g) esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia, i) impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile l) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica. 20

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