La convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali nell applicazione del giudice nazionale

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1 La convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali nell applicazione del giudice nazionale Modena, dott.ssa Teresa Magno

2 Introduzione Giurisprudenza della Corte di Strasburgo come punto di riferimento imprescindibile per il giudice nazionale c.d. di prossimità Affinamento della sensibilità del giudice rispetto alla tematica della tutela dei diritti in un panorama sempre più complesso Giurisprudenza della Corte di Strasburgo come punto di riferimento nell interpretazione e applicazione di istituti di base della quotidiana prassi processuale penale ad es. si vedano la costituzione del rapporto processuale (con particolare riguardo al processo in contumacia), il diritto di difesa (con particolare riferimento alla difesa d ufficio), il contraddittorio sull accusa (con particolare riguardo alla qualificazione giuridica del fatto), le modalità di tenuta dell udienza (pubblica o in camera di consiglio), la introduzione dei mezzi di prova nel processo e la loro valutazione ai fini della decisione

3 Rilevanti pronunce CEDU in materia processuale penale Corte e.d.u., , Sejdovic c. Italia; Corte e.d.u. 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia (processo in contumacia). Corte e.d.u , Artico c. Italia; Corte e.d.u., , Goddi c. Italia (difesa d ufficio). Corte e.d.u , Drassich c. Italia (qualificazione giuridica del fatto). Corte e.d.u , Bocellari e Rizza c. Italia; Corte e.d.u., GC, , Perre e altri c. Italia; Corte e.d.u., II, Bongiorno e altri c. Italia; Corte e.d.u., , Leone c. Italia (modalità di tenuta dell udienza, pubblica o in camera di consiglio). Corte e.d.u., , Craxi c. Italia; Corte e.d.u., , Bracci c. Italia; Corte e.d.u., , Carta c. Italia; Corte e.d.u., , Majadallah c. Italia; Corte e.d.u , Kollcaku c. Italia (introduzione e valutazione dei mezzi di prova).

4 Le sentenze pilota (1) Strumento utilizzato ove la violazione della norma convenzionale tragga origine da un vizio di sistema interno dello Stato, che può determinare violazioni seriali della Convenzione, consente di indicare allo Stato le misure generali necessarie La prima sentenza pilota in assoluto nel caso Broniowski c. Polonia del 2004 La prima sentenza pilota nei confronti dell Italia Sejdovic c. Italia del (in cui era stata prevista come misura necessaria riparatoria la riapertura del processo interno)

5 Le sentenze pilota (2) Efficiente risposta dinanzi al gran numero di ricorsi che derivano da problemi sistemici degli Stati - come riconosciuto nella Dichiarazione di Brighton conclusiva della Conferenza sul futuro della Corte edu (19-20 aprile 2012) e previsto ex art.61 Regolamento della Corte Più facile utilizzo da parte del giudice nazionale poiché questo tipo di sentenze contengono la statuizione di principi estensibili e applicabili a casi che sono ancora sub iudice, in cui debbano essere ad esempio essere affrontate le medesime questioni strutturali di compatibilità con la Convenzione. Problemi di non semplice ricostruzione per l interprete in punto di sistema delle fonti e di rango da attribuire a dette pronunce (v.d. ordinanza n.150/2012 della Corte Costituzionale in tema di fecondazione eterologa- restituzione atti giudici a quibus)

6 PROTOCOLLO XVI (1) Apertura alla firma e alla ratifica degli Stati membri dal (7 Stati firmatari, tra cui Italia, Francia e Finlandia, nessuna ratifica al ) Strumento di particolare utilità per l interprete Estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi in ordine a interpretazione CEDU Inedita possibilità per i giudici nazionali di ultima istanza di rivolgersi direttamente alla Corte Non vincolatività dei pareri

7 PROTOCOLLO XVI (2) Soggetti che possono richiedere parere: le più alte giurisdizioni ovvero le autorità giudiziarie al vertice del sistema giudiziario nazionale Facoltatività della richiesta del parere Oggetto della richiesta: questioni di principio relative all interpretazione o all applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli Requisiti di rilevanza della richiesta: proponibilità «solo» nell ambito di una causa pendente dinanzi alla autorità giudiziaria che la presenta Richiesta motivata/contesto giuridico e fattuale rilevante

8 PROTOCOLLO XVI (3) Pareri consultivi non sono vincolanti (dialogo tra la Corte e le autorità giudiziarie nazionali poste in rapporto di complementarietà) Vaglio di ammissibilità svolto da collegio di cinque giudici della Grande Camera Il rigetto della richiesta deve essere motivato (diversamente dalla procedura del 2 dell art. 43 della Convenzione) L autorità richiedente decide sugli effetti del parere consultivo nel procedimento nazionale, potendo in astratto disattenderlo

9 PROTOCOLLO XVI (4) Utilità interpretativa Differenze rispetto a rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia disciplinato dall art. 267 TFUE (interpretazione vincolante in ogni caso rilevino le stesse norme) Non equiparabilità a diritto UE e suoi meccanismi (i.e. applicazione diretta)

10 Applicazione della CEDU da parte del giudice italiano (1) Norme CEDU e sentenze hanno rango di norme interposte (v.d. cd. sentenze gemelle Corte Cost. nn.348 e 349 del 2007) Norme CEDU diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle norme di diritto interno mediante il meccanismo di adattamento previsto dall art. 117 Cost., comma 1 Norme interne da interpretarsi in modo costituzionalmente conforme e convenzionalmente orientato

11 Applicazione della CEDU da parte del giudice italiano (2) Norme CEDU e sentenze della Corte di Strasburgo possono determinare, se non è praticabile una interpretazione orientata della disposizione interna in modo da poterla considerare conforme, l illegittimità costituzionale di norme interne contrastanti, all esito di un giudizio di bilanciamento operato dalla Corte Cost.con gli altri principi costituzionali dello Stato, senza legittimare il giudice ordinario alla diretta disapplicazione della norma interna contrastante tramite l art. 11 Cost., riferibile invece al solo diritto dell'unione direttamente efficace

12 Applicazione della CEDU da parte del giudice italiano (3) La Corte Cost. afferma che a essa spetta valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano (sentenza n.317 del 2009) Il vincolo per la Corte Cost. è costituito dall applicazione che la Corte e.d.u. ha operato della norma convenzionale, ma a differenza della Corte e.d.u., questa Corte [costituzionale] opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata ed è quindi tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante (sent. 264/12, cd pensioni svizzere)

13 Incidenza della giurisprudenza CEDU sull'assunzione della prova penale (1) Dichiarazioni irripetibili assunte mediante lettura (art.512 c.p.p.) Corte di Strasburgo ha più volte affermato che gli elementi di prova devono in linea di principio essere prodotti dinanzi all imputato in pubblica udienza in vista di un dibattimento in contraddittorio Convenzione rispettata in ipotesi di lettura delle dichiarazioni rese da soggetti irreperibili se: 1) se le dichiarazioni non rappresentino la base univoca o determinante per la decisione di condanna ; 2) se l imputato abbia avuto occasione adeguata o sufficiente di contestare e (far) interrogare il dichiarante, prima o dopo la deposizione.

14 ART.111 c.5 Costituzione Art. 111 comma 5, Cost., stabilisce un analogo principio del contraddittorio nella formazione della prova, ma prevede la possibilità di derogarvi in riferimento a tre parametri, differenti: 1) consenso dell imputato; 2) accertata impossibilità di natura oggettiva (escluso il caso di sottrazione volontaria permanente del dichiarante all interrogatorio da parte della difesa, ex art. 111, comma 4, Cost.); 3) impossibilità effetto di comprovata condotta illecita (ad esempio minaccia o violenza al dichiarante).

15 Incidenza della giurisprudenza CEDU sull'assunzione della prova penale (2) Caso BRACCI 2005: violazione ritenuta solo per uno dei reati in addebito ovvero per quello per il quale la condanna si basava esclusivamente sulla testimonianza della vittima irreperibile e non per l altro, in relazione al quale la condanna si basava anche su altri elementi (testimonianza di un poliziotto, somiglianza della vettura, sequestro di un coltello) Dichiarata la violazione dell art. 6 commi 1 e 3 lett. D) CEDU a causa dell impossibilità per il ricorrente di interrogare la testimone a carico Provvedimento in sede esecutiva nel caso di specie conclusioni della Corte che riteneva per rimediare alla non equità del processo nuovo giudizio, tempestivo e rispettoso delle garanzie violate

16 Incidenza della giurisprudenza CEDU sull'assunzione della prova penale (3) Competenza della Corte a verificare, non l ammissibilità delle prove o la colpevolezza del ricorrente, ma l equità del procedimento nel suo insieme Incompatibilità con i diritti di difesa della condanna che si fondi unicamente o in misura determinante su deposizioni di persone che l imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare in istruttoria o in dibattimento Distinzione tra valutazione (art.526 c.1bis c.p.p.) e acquisizione della prova (art.512 c.p.p.)

17 Acquisizione vs valutazione della prova La nozione giuridica di impossibilità con riguardo all aspetto dell acquisizione lettura delle dichiarazioni deve essere interpretata alla luce della disposizione costituzionale di cui all art.111 Cost. e della lettura che di tale disposizione ha dato la Corte. La valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante lettura trova limiti ulteriori decisivi nella norma convenzionale dell art. 6 quale interpretata-applicata dalla Corte di Strasburgo e, in particolare, nel principio secondo cui tali dichiarazioni non possono comunque costituire base univoca o determinante di una sentenza di condanna.

18 Sentenza Sez. Un., , n (1) Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art.512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni

19 Sentenza Sez. Un., , n (2) L impossibilità di assumere in dibattimento il teste deve essere assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959

20 Sentenza Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al Khawaja c. Regno Unito Vaglio, ai fini dell accertamento della violazione dell art. 6 par.1 della Convenzione, dal contraddittorio per la prova al contraddittorio sugli elementi di prova, introducendo una nozione di bilanciamento tra emergenze processuali, garanzie procedurali e privazione del diritto al confronto con il teste, sinora estranea all alveo della giurisprudenza. L equità complessiva di un processo è salvaguardata tutte le volte che l affidabilità di una dichiarazione accusatoria esclusiva o determinante, e tuttavia irripetibile per ragioni oggettive, venga riscontrata da altri elementi conoscitivi acquisiti al processo, comprese le testimonianze de relato.

21 Contraddittorio sugli elementi di prova ν Bilanciamento tra emergenze processuali, garanzie procedurali e privazione del diritto di esaminare il teste ν Affidabilità della dichiarazione accusatoria esclusiva o determinante e tuttavia irripetibile per ragioni oggettive da riscontrarsi mediante altre elementi conoscitivi acquisiti al processo, tra cui le testimonianze de relato ν In caso di contraddittorio impossibile per ragioni di natura oggettiva non contrasta con i precetti convenzionali la lettura e la conseguente utilizzabilità della deposizione determinante ai fini della decisione ove adeguamente riscontrata

22 Sentenze del 5 marzo 2013 (III sezione, Manolachi c. Romania) e del 4 giugno 2013 ( III sezione, Hanu c. Romania) 1. Il diritto dell imputato a confrontarsi con le fonti dell accusa a suo carico va letto come diritto ad esaminare il testimone a suo carico di fronte ad ogni Giudice (quindi anche innanzi alle Corti di secondo grado) che abbia il potere di pronunciare una sentenza di condanna. 2. Tale diritto si traduce nella legittima aspirazione ad essere giudicati sulla base di una valutazione affidabile dell attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, che viene garantita solo dalla percezione diretta della prova testimoniale nel suo concreto dispiegarsi. 3. Una siffatta declinazione del principio di oralità è necessaria ogni qual volta l autorità procedente abbia pieni poteri di affermazione della responsabilità penale, e su quella prova intenda fondare la condanna. 4. Compete al Giudice, nella latitudine dei suoi poteri, provvedere, se del caso, all esercizio dei poteri officiosi per consentire l audizione dei testi di accusa, affinché si confrontino con l accusato ed il suo difensore.

23 Principio di oralità in appello (1) Applicazione del principio di oralità sempre quando l autorità procedente abbia pieni poteri di affermazione della responsabilità penale e la specifica prova debba essere posta a fondamento della condanna Necessità di nuovo esame del teste in caso di rivalutazione del materiale probatorio in precedenza posto a base di pronuncia assolutoria Iniquità del processo che conduce a condanna attraverso rivalutazione senza diretta audizione dei testimoni Abbandono del principio di cartolarità della prova e conseguenze per quegli ordinamenti processuali, quale quello italiano, il cui il giudizio di appello è tendenzialmente scritto

24 Principio di oralità in appello (2) Rispetto del principio di oralità richiesto ogni volta che l autorità decidente abbia pieni poteri in fatto e in diritto sulla valutazione della responsabilità penale e su detta specifica prova intenda fondare la condanna Valutazione d ufficio (sentenza Flueras v. Romania) Non contrasta in linea astratta con i principi della Convenzione una condanna in appello in riforma di precedente sentenza assolutoria (Dan v. Moldavia ) Giudice d appello può rivalutare nel sistema processuale penale italiano i dati testimoniali su base esclusivamente cartolare

25 Principio di oralità in appello (3) Cass. Sez. V n del (G Genova): non illegittimità della riforma in peius della sentenza di primo grado Affermazione della piena applicabilità nel diritto interno dei principi espressi dalla Corte di Strasburgo Cass. Sez. II n del : art.603 cpp consente la più ampia rinnovazione del dibattimento e giudice d appello può sia d ufficio sia compulsato dalla difesa dell imputato riassumere prove già assunte nel giudizio di primo grado; riassunzione di prove subordinata alle condizioni che 1) dati probatori già acquisiti siano incerti; 2) incombente decisivo ovvero idoneo a eliminare eventuali incertezze ovvero inficiare ogni altra risultanza

26 Principio di oralità in appello (4) Cassazione Sez VI n del dep Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia alla rinnovazione dell istruzione dibattimentale solo quando intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile

27 Principio di oralità in appello (5) Cassazione Sez. II n del (ud ) Il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza di assoluzione, non è obbligato in base all art. 6 CEDU nell interpretazione che ne ha dato la Corte di Strasburgo con la sentenza del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado quando la sua decisione si fonda su un diverso apprezzamento di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione.

28 Cassazione Sez. III n del (ud ) (1) Ove il giudice di primo grado abbia ritenuto non necessario assumere tutte le prove a difesa in quanto l'assunzione di una parte di esse è ritenuta sufficiente per giungere a sentenza assolutoria, la Corte di appello deve prestare la massima attenzione alle garanzie difensive allorché intenda valutare le medesime prove in senso sfavorevole all'imputato.

29 Cassazione Sez. III n del (ud ) (2) Il rovesciamento del giudizio circa l'attendibilità dei testimoni della difesa deve essere sostenuto da elementi pressoché incontrovertibili e non dovrebbe mai essere effettuato evidenziando incoerenze o contrasti sui quali l'esame in primo grado non si è sviluppato. Valutazione negativa di attendibilità solo a seguito di esame dei testimoni Esame incompleto e parziale è come tale non suscettibile di trasformarsi in elemento positivo tale da smentire la versione difensiva

30 Correlazione tra accusa e sentenza alla luce dell art.6 della Convenzione Cass., VI, 24 maggio 2012, n Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice di secondo grado, qualora l'imputato sia stato in grado di contestarla in sede di ricorso per cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio. (Fattispecie relativa ad una riqualificazione del fatto da concussione in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, in cui l'imputato ha potuto validamente contestare per la prima volta tale decisione solo in sede di legittimità)

31 Sviluppi futuri? Attuazione della sentenza TORREGGIANI E ALTRI c. ITALIA del (sovraffollamento carcerario, violazione art.3 CEDU) Attuazione della decisione quadro sui procedimenti in absentia DQ 2009/299/GAI (applicazione a decorrere dal ex art.8 negoziato espressamente dall Italia unico stato inadempiente)

32 DQ 2009/299/GAI (1) Uno degli scopi: rafforzamento dei diritti processuali di chi sia sottoposto a procedimento penale Riconoscimento e esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni «a tempo debito», vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa.

33 DQ 2009/299/GAI (2) Il riconoscimento e l esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato patrocinato in giudizio da un difensore a cui aveva conferito il relativo mandato, assicurando un assistenza legale concreta ed efficace

34 GRAZIE PER L ATTENZIONE

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