COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE PROVINCIA REGIONALE DI ENNA. Regolamento Per APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
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1 COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Regolamento Per APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Approvato con deliberazione del C.C. n 78 del 1/08/2011
2 S O M M A R I O ART. D E S C R I Z I O N E P A G I N A 1 Istituzione della Tassa Annuale 2 Oggetto e Campo di Applicazione del Regolamento 3 Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani 4 Limiti di Applicazione Territoriale 5 Soggetti Passivi Solidarietà 6 Tariffa 7 Natura della Tassa e Parametri di Commisurazione 8 Annualità 9 Riduzione del Tributo per disfunzione del Servizio 10 Denunce 11 Criteri per le Riduzioni e per le Agevolazioni 12 Locali ed Aree Tassabili 13 Tassabilità e non Tassabilità di Locali ed Aree 14 Tariffe per particolari condizioni d uso 15 Agevolazioni Speciali 16 Esenzioni 17 Condizioni per l Esenzione 18 Tassa Giornaliera di Smaltimento 19 Lotta all Evasione 20 Accertamento 21 Riscossione 22 Controllo dei dati 23 Accesso agli Immobili 24 Accertamento per Presunzione Semplice 25 Funzionario Responsabile 26 Rimborsi 27 Contenzioso 28 Sanzioni 29 Norme Abrogate 30 Incentivazione al personale 31 Utilizzazione del Fondo Incentivante 32 Pubblicità del Regolamento e degli Atti 33 Casi non previsti dal presente Regolamento 34 Variazioni al Regolamento 35 Entrata in Vigore del Regolamento 2
3 ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell ambito del territorio del Comune di Valguarnera Caropepe è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento. ART. 2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l applicazione del tributo ed in particolare: a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo; b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; c) l esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative. ART. 3 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall apposito Regolamento adottato ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 10/09/1982, n.915 e in conformità all art.59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa. ART. 4 LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. ART. 5 SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. 2. Il Comune, quale Ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La relativa spesa farà carico al bilancio Comunale. 3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all anno. 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l attività stessa. 3
4 ART. 6 TARIFFA 1. La tassa è applicata in base a tariffa determinata secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili. 2. Il Consiglio Comunale delibera, non oltre il 31 Marzo di ogni anno (tenuto conto in ogni caso dell eventuale differimento del termine per l approvazione del bilancio di previsione), la tariffa da applicarsi nell'anno successivo, avuto riguardo per il costo del servizio previsto per il successivo esercizio e alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia. 3. Qualora, nel termine di cui al 2 comma non venga adottata la tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso. ART. 7 NATURA DELLA TASSA E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE 1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle qualità e quantità effettive prodotte nei locali e aree per il tipo di uso e al costo dello smaltimento. 2. L articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo art Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. 4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi, della toponomastica, con quelli dell Agenzia del Territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la conferenza Stato-Città e autonomi e locali. Nel caso in cui manchino negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono a richiesta del Comune, a presentare all Ufficio Provinciale dell Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n.701, per l eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento. Al fine dell individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all edificio o al mappale asservito all edificio in base alle planimetrie catastali. ART. 8 ANNUALITA La tassa, salvo i casi previsti nei successivi articoli del presente regolamento, è annuale 4
5 ART. 9 RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONE DEL SERVIZIO 1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura del 50% della tariffa. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta. 2. il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio. 3. Nelle zone in cui non viene effettuato il servizio di raccolta in quanto poste al di fuori del perimetro urbano, la tassa è parimenti dovuta nella misura del 40% delle tariffa. ART. 10 DENUNCE 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello che in cui ha avuto inizio l'utenza. 3. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al comune, entro il 15 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio comunale dei Tributi. Le denunce presentate oltre il suddetto termine si riterranno tempestive al 15 gennaio dell'anno immediatamente successivo, anche se in dipendenza di fatto accaduto anteriormente. 4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 5. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrenza del primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia del corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. 6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengano l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, Istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell occupazione o detenzione. 7. La dichiarazione è sottoscritta e rappresentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 8. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 9. In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. 5
6 ART. 11 CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI 1. Le riduzioni tariffe sono determinate in relazione ai seguenti criteri: a) alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mono-nucleari; b) all uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa dalle costruzioni rurali; c) all uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all estero; d) del diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all evolversi dell incidenza di tali situazioni. 2. Nell applicazione delle agevolazioni si fa riferimento: a) motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico; b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o Enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta e regolarmente certificate dall Ente Comune con l inserimento nell albo delle associazioni che svolgono attività ricreative, sportive, socio- culturali. 3) I criteri per le esclusioni sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento. ART. 12 LOCALI ED AREE TASSABILI 1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. 2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, tutti i vani principali o accessori, nessuno escluso, di seguito elencati: a) interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio(rimesse, autorimesse, serre, ecc.); b) adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici; a botteghe e laboratori di artigiani; c) adibiti all'esercizio di alberghi (compresi Bed end breakfast ed alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto; d) di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, sale cinematografiche e teatrali, ospedali e case di cura e simili, di stabilimenti e opifici industriali, con esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi; e) adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sala da gioco e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; f) adibiti ad ambulatori, poliambulatori e studi medici e veterinari, a laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, a saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili; g) adibiti a magazzini e depositi al servizio di qualsiasi tipo di attività (industriale, commerciale, artigianale, ecc.), ad autorimesse ed autoservizi, autotrasportatori, ad agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili; h) adibiti a scuole, collegi, convitti, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere; i) di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, religiosa, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.. 6
7 3. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite ad esclusione delle aree scoperte di pertinenza e accessorie di civile abitazione e di altri locali, delle aree scoperte adibite a verde e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento. 4. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. ART. 13 TASSABILITA E NON TASSABILITA DI LOCALI ED AREE 1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi. Sono tassate in misura intera le aree scoperte operative e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria. 2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell art.62 del D. Lgs 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obbiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell anno, quali: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha di regola presenza umana; b) stenditoi, ripostigli, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt. 1,70; c) le parti comuni del condominio ad eccezione di quelle tenute o occupate in via esclusiva; d) legnaie, balconi e terrazze scoperte; e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce); g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell alloggio o dell immobile; h) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici; i) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all uso abituale e i detentori dell edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono; j) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose; k) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili) l) le aree scoperte pertinenziali e accessorie di civili abitazioni e di altri locali non adibite ad uso proprio e le aree scoperte adibite a verde; 3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia. 4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.14 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme vigenti. 7
8 ART. 14 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D USO 1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto: NR. D E S C R I Z I O N E RIDUZIONE % 1 Abitazioni con unico occupante per le superfici oltre 50 Mq. Con ISEE non superiore a 6 mila euro; 2 Abitazioni con due occupanti per le superfici oltre 60 Mq. Con ISEE non superiore a 9 mila euro; Abitazioni tenute all interno del centro abitato ad uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l abitazione 3 di residenza e l abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune; Abitazioni tenute all interno del centro abitato ad uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l abitazione 4 di residenza e l abitazione principale, dichiarando espressamente di non volere cedere l alloggio in locazione o in comodato e dichiarando di risiedere per più di 6 mesi all anno fuori dal territorio nazionale, salvo accertamento da parte del Comune. Artt. 66 e 67 comma 2 - D.lgs n. 507 del 1993 modificato dalla Legge n. 296 del 2006; I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante 5 da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio della attività; Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale; Abitazioni fuori dal centro abitato senza servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e senza opere di urbanizzazione primaria. Art. 59 comma 2 - D.lgs n. 507 del 1993 modificato dalla Legge n. 296 del 2006; Locali destinati ad attività commerciali e produttive che producono rifiuti non assimilabili. L utente deve dimostrare di aver stipulato convenzioni con ditte abilitate allo smaltimento e almeno una occupazione media di due dipendenti nell anno di riferimento. La documentazione fornita riguarderà: Copia assunzione dei dipendenti e denuncia contributiva DM/10, fermo restando la possibilità per gli uffici di procede ad ulteriori accertamenti;
9 2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di elementi o di variazione con effetto dall'anno successivo. 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 15 gennaio il venire meno della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507. ART. 15 AGEVOLAZIONI SPECIALI 1. In applicazione dell art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni: a) riduzione del 40% limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità - Servizi Sociali; b) esenzione totale per locali ed aree assegnate dal comune, in convenzione, ad associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale o storico-culturale; c) riduzione del 40% per associazioni che svolgono attività sociali, culturali, ricreative, iscritte all apposito albo comunale; d) riduzione del 20% per associazioni che svolgono attività sociali, culturali, ricreative, iscritte all apposito albo comunale che svolgono, occasionalmente, attività retribuite per prestazioni di servizio. 2. L esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l agevolazione, su denuncia dell interessato e/o verifica d ufficio. In caso di accertamento d ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all art.76 del Decreto Legislativo n. 507/ E stabilito un principio di non cumulabilità delle agevolazioni riconoscendo al cittadino quella più favorevole. 4. L eventuale risparmio di agevolazione verrà utilizzato ad incremento della agevolazione prevista in termini percentuali alla categoria beneficiaria con riferimento all art. 14 punti 1 e 2. Tale agevolazione non dovrà comunque superare la metà di quella già prevista dall articolo; l eventuale eccedenza andrà ad alimentare un fondo per agevolazioni da utilizzare nel ruolo dell anno successivo. 5. Il 50% delle agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse, e/o dal recupero evasione ed elusione, dai proventi della tassa relativa all esercizio cui riferisce l iscrizione predetta. ART. 16 ESENZIONI 1. Sono esenti dal pagamento della tassa: a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune; b) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione. d) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi. 9
10 ART. 17 CONDIZIONI PER L ESENZIONE 1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che può essere presentata congiuntamente alla denuncia di cui all'art. 10 del presente regolamento o in periodo successivo, a condizione che il richiedente dimostri di averne diritto; 2. L'esenzione è comunque accordata entro trenta giorni con determina del Responsabile di Settore e decorre dalla data dell istanza ed ha validità fino a che persistono le condizioni di cui all autorizzazione. 3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione; 4. Allorchè queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare, al competente ufficio comunale, la denuncia di cui all'art. 10 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione. 6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento e dal D.lgs. 507/93. ART. 18 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravante da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 2. La misura è determinata rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 20%. 3. In mancanza corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a eseguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D. lgs 15 novembre 1993, n 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo. 5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs n 507/ 93, relative alla tassa annuale. 7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani. 8. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l esercizio di un attività commerciale in forma ambulante non ricorrente. ART. 19 LOTTA ALL EVASIONE 1. Per assicurare una efficacia lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue: A) UFFICIO TRIBUTI a) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 10 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente ". b) La "cartella del contribuente" di cui al precedente comma dovrà essere conservata in apposito contenitore, in ordine alfabetico; c) I dati vanno conservati con il sistema dell informatizzazione 10
11 B) SETTORE TECNICO a) Dovrà assicurare all'ufficio Tributi ogni possibile collaborazione. b) Dovrà richiedere e ricevere, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. c) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il richiedente l'autorizzazione non fosse in grado di presentare la denuncia, il Dirigente dell'ufficio Tecnico dovrà trasmettere all'ufficio Tributi, una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, la superficie tassabile determinata come dal precedente art. 12 ed ogni altra notizia nelle forme che saranno concordate con il responsabile dell'ufficio Tributi. C) UFFICIO ANAGRAFE Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa. D) UFFICIO POLIZIA URBANA Dovrà assicurare ed effettuare gli accertamenti resosi necessari e predisposti dall'ufficio Tributi. 2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione nonché di assistenza agli utenti. ART. 20 ACCERTAMENTO 1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal 1 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia dovrà essere presentata. 2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 26 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione della eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità. 3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. 4. Ai fini del potenziamento dell' azioni di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolo deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente. ART. 21 RISCOSSIONE Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 507/93. 11
12 ART. 22 CONTROLLO DEI DATI Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 21, l'ufficio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiede ad uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. ART. 23 ACCESSO AGLI IMMOBILI In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art. precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 21, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. ART. 24 ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Il Sindaco designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministro delle finanze, entro 60 giorni dalla nomina. ART. 26 RIMBORSI Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n 507. ART. 27 CONTENZIOSO Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: a. all'intendente di Finanza sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale; b. alla detta commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs.31/12/1992, n 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/91, n 413". 12
13 ART. 28 SANZIONI 1. Per le seguenti infrazioni: a. omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione; b. denuncia originaria o di variazione risultata infedele; c. omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario; d. mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n 507, trova applicazione l art.76 del suddetto D.Lgs. 507/93, 2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da. 52 a ART. 29 NORME ABROGATE Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali regolamentari con esso contrastanti. ART. 30 INCENTIVAZIONE AL PERSONALE ADDETTO 1. È istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale. 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 20% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comprese le sanzioni e gli interessi. ART. 31 UTILIZZAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE 1. Le somme di cui al precedente art. 31, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dalla giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali: a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura pari al 5%; b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura pari al 5%; c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura pari al 10%; 2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo. ART. 32 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. ART. 33 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) il regolamento comunale per la disciplina igienico sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti; c) il regolamento comunale di igiene; d) il regolamento comunale di polizia e rurale. ART. 34 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazioni all'albo pretorio del comune, a norma di legge. ART. 35 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore con il corrente esercizio finanziario 13
14 Il presente regolamento: è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 1 Agosto 2011; è stato pubblicato all albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione è entrato in vigore il ed è valido fin dal primo gennaio dell anno 2011 Timbro 14
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