Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro. Udienza del 20/10/2015 N. 5394/2014
|
|
- Raffaele Martino
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Udienza del 20/10/2015 N. 5394/2014 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice Dr. Laura Bertoli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa da ERNESTO MATICHECCHIA, CARLO OPPIZZI, DOMENICO RUFFA, ANTONIETTA RUSSO e MASSIMO VALENTE, tutti con il patrocinio dell avv. VITALI ROSSELLA, elettivamente domiciliati in VIALE MAJNO, 40 in MILANO presso il difensore avv. VITALI ROSSELLA RICORRENTI contro COMUNE DI MILANO, con il patrocinio dell avv. MANDARANO ANTONELLO, dell avv. Antonella Fraschini e dell avv. Paolo Radaelli, elettivamente domiciliato in VIA ANDREANI, 10 in MILANO presso gli uffici dell avvocatura comunale RESISTENTE
2 Con ricorso depositato in data OGGETTO: retribuzione. All udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO I ricorrenti sono tutti dipendenti, o ex dipendenti, del Comune di Milano. Con la eccezione di Oppizzi, in pensione dal novembre 2012, essi sono tuttora in servizio e inquadrati come impiegati categorie B e C- presso la Direzione Centrale Tecnica di via Pirelli. I ricorrenti in particolare sono adibiti a mansioni di operatore addetto alla stampa e per lo svolgimento della loro attività utilizzano macchinari quali: taglierine, plotter, stampanti fotocopiatrici industriali ad alta densità di emissione di inchiostri sostanze sintetiche. Ad analoghe mansioni è stato adibito, nella stessa DC Tecnica, anche Opizzi, sino all epoca del pensionamento. I ricorrenti allegano che, in ragione delle mansioni svolte, essi hanno fruito fino all'aprile 2011 di una indennità di disagio per impiego di particolari attrezzature, prevista dall art. 17 comma 2 lett E del CCNL del Nel febbraio 2002, il Comune di Milano aveva anche siglato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un contratto collettivo decentrato integrativo che contemplava, per gli addetti alla civica stamperia, la corresponsione di un'indennità di disagio connesse all'impiego di determinate attrezzature (con impegno della parte pubblica a corrispondere detti importi a far data dal gennaio 2001: doc. 16 e 17 convenuta). I ricorrenti riferiscono che dal maggio 2011, tuttavia, tale indennità non è stata più loro erogata. 2
3 In simile contesto normativo, risultando invariate le mansioni dei lavoratori, i ricorrenti hanno lamentato l illegittima eliminazione dell'indennità percepita sino al 2011, evidenziando che i dipendenti del Comune di Milano impiegati presso la civica stamperia, ed addetti a mansioni analoghe, avevano continuato a percepire la suddetta indennità di disagio. Hanno quindi concluso chiedendo la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive conseguenti. Il Comune di Milano, tempestivamente e ritualmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso. La parte convenuta ha precisato che tutti i ricorrenti eccezion fatta per Oppizzi, nei termini anzidetti - sono assegnati al servizio stampa della direzione centrale tecnica di via Pirelli. In quanto tali essi impiegano stampanti fotocopiatrici e plotter in cartucce sigillate. Svolgono quindi, secondo il Comune, attività differente da quella degli addetti civica stamperia. Il Comune ha poi evidenziato che ai ricorrenti non era mai stata corrisposta alcuna indennità di disagio, eccezione fatta che per i lavoratori Domenico Ruffa e Carlo Oppizzi. Solo a questi ultimi due ricorrenti, e limitatamente al periodo dall'agosto 2000 per Ruffa - e marzo 1999 per Oppizzi- sino al 31 maggio 2011 è stata versata l'indennità di disagio per addetti alle macchine eliografiche (disagio chimico); tipologia di indennità diversa da quella corrisposta agli addetti alla Civica Stamperia (disagio esposizione particolari macchinari). Il Comune ha quindi evidenziato che, soppresse le macchine eliografiche, era venuta meno la ragione di corrispondere l indennità di disagio chimico (corrisposta ai soli Ruffa e Oppizzi) e che risultava parimenti 3
4 infondata la richiesta di vedersi attribuita l'indennità di disagio per esposizione particolari attrezzature, nello specifico quella riconosciuta agli addetti alla civica stamperia, posto che ricorrenti non erano mai stati assegnati alla civica stamperia e che l'attività da essi svolta è comunque differente. Parte convenuta ha poi contestato la quantificazione del credito come effettuata nel ricorso. La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e esame di testi. Udita la discussione delle parti all udienza odierna, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, per il periodo dal maggio 2011 (o dalla costituzione del rapporto, se successivo), sino al dicembre 2013 (o alla data di cessazione del rapporto, se antecedente) l indennità di disagio per esposizione a particolare attrezzature, in misura pari a quella riconosciuta nel protocollo del sub, doc. 17 parte convenuta agli addetti alla civica stamperia. Ed infatti, dalle risultanze istruttorie è emerso che: - l art. 17 comma due lettera E) del CCNL Enti Locali del 1999, prevede che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività siano utilizzate (anche) per compensare l esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C (doc.2 ricorrente); - nel contratto collettivo decentrato integrativo siglato dal Comune di Milano in data (doc. 16 convenuto), l art 3 prevede e definisce tre diverse tipologie di disagio indennizzabile (per esposizione sociale; per esposizione ad agenti chimici, atmosferici, biologici e fisici; per uso di particolari 4
5 attrezzatture), graduabile in diversi livelli di intensità e da corrispondere su base oraria, in costanza dell effettivo svolgimento della prestazione che la motiva, tenendo conto della parametrazione da definirsi in appositi incontri tra le parti ; - con successivo protocollo in data , Comune e parti sociali hanno effettuato detta parametrazione, predisponendo anche tabelle riepilogative (ed esemplificative) delle attività legittimanti l erogazione di ciascuna delle tre tipologie di indennità (per quel che qui interessa: indennità di disagio chimico, per addetti alle macchine eliografiche; indennità impiego particolati attrezzatture, per addetti alla Civica Stamperia: doc. 17 parte convenuta); - non è contestato che tutti i ricorrenti svolgano le mansioni descritte in ricorso (operatore di stampa) presso la DC tecnica di Via Pirelli; - è pacifico che Ruffa e Opizzi abbiano percepito una indennità di disagio sino all aprile 2011; la ragione fondante l erogazione di detta indennità non è meglio specificata in busta paga, e il teste Cedro ha chiarito che tutte e le tre le tipologie di indennità sono identificate da identico codice numerico (17000); dall esame delle buste paga, peraltro, emerge che analoga indennità, diversamente da quanto sostenuto dalle parti, sia stata corrisposta anche alla dipendente Antonietta Russo (cfr. buste paga gennaio e febbraio 2011: doc. 6 ricorrente); - la convenuta sostiene che la ragione giustificativa dell erogazione, sino all aprile 2011, di detta indennità di disagio a Ruffa e Opizzi fosse da identificare nella adibizione dei lavoratori a macchine eliografiche (c.d. disagio chimico), e non 5
6 anche nell impiego di particolari attrezzatture, come invece accade per gli addetti alla civica stamperia; - Tuttavia, le risultanze istruttorie smentiscono la fondatezza di tale ricostruzione. Ed infatti: la ricorrente Russo, poi, ha beneficiato di detta indennità senza mai essere stata adibita a macchine eliografiche; smantellate le macchine eliografiche quantomeno dal 2005 (cfr. teste Rombolà e teste Balconi), i ricorrenti Oppizzi, Ruffa hanno invece percepito indennità di disagio sino al 2011, quando ormai pacificamente nessuno di loro utilizzava macchine eliografiche; la corresponsione, per oltre sei anni, della medesima indennità di disagio induce il Tribunale a ritenere che la ragione giustificatrice del pagamento fosse un altra e che essa vada individuata nella analogia esistente tra l attività svolta presso la DC tecnica e presso la Civica stamperia; - I testi esaminati hanno confermato detta sostanziale analogia di mansione e strumentazione, per quanto riguarda lo specifico aspetto del rischio cui i lavoratori sono esposti nell impiegare la strumentazione lavorativa. Tanto il teste Rombolà, quando il teste Balconi, in termini diversi, hanno chiarito che la tipologia di attività richiesta agli operatori di stampa nei due contesti è analoga, così come è analoga la tipologia di macchinari impiegati (eccezion fatta per i software impiegati e la potenza, la tiratura di stampa; profili, questi, che tuttavia non incidono sulla rischiosità intrinseca dell attività). Il teste Rombolà ha infatti dichiarato: La DC tecnica si occupa tra l altro di stampa di elaborati grafici destinati ai settori tecnici e anche di settori 6
7 amministrativi che richiedano fascicolazione e stampa non solo di elaborati tecnici ma anche amministrativi. La civica stamperia si occupa di stampare di materiale di contenuto prettamente amministrativo, fascicoli informativi, buste paga e così via. Per quel che so, per essermi stato detto dai colleghi che lavorano in civica stamperia, la tipologia di macchinari impiegata è simile a quella utilizzata in DC tecnica; se ne differenzia per la potenza, perché devono essere in grado di assicurare una maggiore tiratura. A domanda del giudice, che mi chiede se le attività che l operatore deve svolgere con i due tipi di macchinari sono simili, rispondo sì. L attrezzatura richiede lo stesso tipo di attività da parte dell operatore; si usano le stesse sostanze chimiche, perlomeno nel centro stampa di via Pirelli, Toner per le fotocopiatrici e plotter a inchiostro. Penso che le macchine usate in civica stamperia siano le stesse; a domanda del giudice, che mi chiede come faccio a dirlo, rispondo che la tipologia di macchina attualmente in uso per quella attività è quella. Ho sentito dire dai colleghi di qualche caso in cui dalla Civica Stamperia sono arrivate richieste di aiuto per l evasione di qualche commessa ; il teste Balconi: Io l attività che fanno alla DC tecnica non la conosco; so che si occupano di stampe prettamente tecniche, ad esempio tavole di cantiere. Utilizziamo macchine differenti, noi i Civica stamperia non siamo in grado di realizzare le stampe che fanno loro, i plotter che hanno in uso in DC tecnica sono differenti. Quando dico plotter mi riferisco a macchine che funzionano come la sua stampante, quel che è differente sono gli applicativi e la potenza e la memoria del pc. Alcuni plotter hanno poi la funzionalità di piegare la tavola, il 7
8 foglio esce già ripiegato. So che dispongono di stampanti bianco e nero e colore, ma nel dettaglio non so. Noi abbiamo anche stampa off set, che è l evoluzione della stampa tipografica. Si fa con matrici di alluminio pre-sensibilizzate. Questa attività attiene al reparto stampa e se necessario va poi in legatoria. La stampa off set in DC tecnica non la fanno. Tutti i dipendenti della Civica stamperia, ad eccezione del personale amministrativo e del sottoscritto responsabile, percepiscono una unica indennità di disagio. Anche noi in civica stamperia abbiamo un plotter, che però utilizziamo solo per certi formati (massimo a1) e viene utilizzato sono per pubblicità a iniziativa culturali, con una tiratura massima di tre copie a soggetto. In DC tecnica hanno plotter con formato ben superiore e a tiratura continua la taglierina che usiamo noi è professionale, è computerizzata, ed ha una luce di taglio superiore a mezzo metro. Non so che tipo di taglierina usi la Dc tecnica adr prima l attività di plotteraggio fatta in DC tecnica veniva fatta con macchine eliografiche che usano ammoniaca, ora non è più così noi quel tipo di macchina non l abbiamo mai usata Considerata quindi: l avvenuta erogazione di detta indennità sino all aprile 2011; la conservazione di identiche mansioni, in capo ai ricorrenti, sia nel periodo in cui ad essi veniva riconosciuta indennità da disagio, sia nel periodo in cui il pagamento è stato interrotto; l obiettiva analogia della attività della DC tecnica, rispetto a quella della civica stamperia, per i profili di interesse ai fini della corresponsione della indennità di disagio; 8
9 la natura meramente e dichiaratamente esemplificativa delle tabelle allegate al protocollo del ; la circostanza che tutti i lavoratori addetti alla stampa presso la Civica Stamperia (e non solo quelli impiegati nella peculiare tecnica di stampa set off) percepiscano la medesima indennità di disagio. inducono il Tribunale ad affermare il diritto dei ricorrenti a percepire, per il periodo dal maggio 2011 (o dalla costituzione del rapporto, se successivo), sino al dicembre 2013 (o alla data di cessazione del rapporto, se antecedente) l indennità di disagio per esposizione a particolare attrezzature, in misura pari a quella riconosciuta nel protocollo del sub, doc. 17 parte convenuta agli addetti alla civica stamperia. Le eccezioni di parte convenuta sui conteggi attorei risultano peraltro fondate, posto che, come sopra detto, l art 3 del CCID prevede che l indennità venga liquidata su base oraria, in costanza dell effettivo svolgimento della prestazione che la motiva ; i conteggi attorei non risultano rispettosi di detto principio e, del resto, i diversi (e inferiori) conteggi di parte convenuta predisposti tenendo conto non del numero massimo di ore astrattamente indennizzabili, bensì del numero di ore effettivamente dedicato allo svolgimento della mansione non sono stati specificamente contestati e confutati. Per queste ragioni, il Tribunale fa propri i conteggi sub doc. 29 parte convenuta e determina gli importi spettanti ai ricorrenti: in euro 947,51, per Matichecchia; in euro 1702,35 per Oppizzi; in euro 3080,14 per Domenico Ruffa; in euro 1475,28 per Antonietta Russo; in euro 1.020, 38 per Massimo Valente. Quanto alla richiesta di maggiorazione di dette somme di interessi e rivalutazione, va considerata la vigenza, per il pubblico impiego, del 9
10 divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sulle differenze retributive via via maturate, dovendosi richiamare il principio per cui detti accessori devono essere conteggiati nei termini di cui art. 16, comma 6, legge n. 412/91, richiamato dall art. 22, comma 36, legge n,. 724/1994 e devono essere calcolati sulle somme dovute, dalle singole scadenze, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Cass. Sez. L, 10/12/2013 n ). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore dell avv. Rossella Vitali, che ne ha fatto rituale richiesta. Sentenza esecutiva. PQM Definitivamente pronunciando, diritto dei ricorrenti a percepire, per il periodo dal maggio 2011 (o dalla costituzione del rapporto, se successivo), sino al dicembre 2013 (o alla data di cessazione del rapporto, se antecedente) l indennità di disagio per esposizione a particolare attrezzature, in misura pari a quella riconosciuta nel protocollo del sub, doc. 17 parte convenuta agli addetti alla civica stamperia e per l effetto condanna il Comune di Milano al pagamento delle conseguenti differenze retributive, così quantificate: a Ernesto Matichecchia, euro 947,51, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; a Carlo Oppizzi, euro 1.702,34, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; a Domenico Ruffa, euro 3.080,14, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; a Antonietta Russo, euro 1.475,28, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; 10
11 a Massimo Valente, euro 1.020,38, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; condanna il Comune di Milano a rifondere a Ernesto Matichecchia, Carlo Oppizzi, Domenico Ruffa, Antonietta Russo e Massimo Valente, in solido, le spese di lite, liquidate in euro 103,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dell avv. Rossella Vitali. Sentenza esecutiva. Milano, Il Giudice Laura Bertoli 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
DettagliTribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro. Udienza del 15/09/2016 N. 4538/2016
Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Udienza del 15/09/2016 N. 4538/2016 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice Dr.ssa Laura Bertoli quale giudice del lavoro ha pronunciato
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
Dettagli- ricorrente - C O N T R O
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n 208/2012 R.G.L., promossa D A MANCINI MARINA
DettagliFirmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMAN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5491c
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci Alla udienza del 30/01/2015 ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.729/2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 933/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.
REPUBBLICA ITALIANA - 9 APR, 2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Spedir. 46.02.08 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL. N. 00895/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliN. 193/09 SENT. LAV.
N. 193/09 SENT. LAV. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliTRIBUNALE DI PISTOIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott.
TRIBUNALE DI PISTOIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO
SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale
Dettagli/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. RICORRENTE E A. L. P. DI F. E C. C.
/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. E A. L. P. DI F. E C. C. SNC RICORRENTE RESISTENTE Oggi 28/06/2018, alle ore 10.00, innanzi al Giudice
DettagliAdesso le sentenze favorevoli sono 21.
Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliLe competenze di lite seguono la soccombenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA I SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, all udienza del 17.10.2013 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Sezione Lavoro Il Giudice designato, dr. Raffaella Calò nella causa iscritta al n. 118/2013 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA BORGHI Maurizio,
DettagliNella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l anno promosso da:
RG.637\2018 TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell UE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliAvv. GIUSEPPE Catapano Sentenza n. 2263/2015 pubbl. il 04/09/2015. Vìa B. Celimi, MILANO RG n. 3709/2015
Avv. GIUSEPPE Catapano Sentenza n. 2263/2015 pubbl. il 04/09/2015 Vìa B. Celimi, 5-20129 MILANO RG n. 3709/2015 Tel. 02.54019629 - Fax 02.54019601 g.catapano@studiolegaiecatapano.lt TRIBUNALE DI MILANO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliN. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
Dettagliha pronunciato la presente
N. 04274/2012 REG.PROV.COLL. N. 03475/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000463 del 06/12/2016 OGGETTO AREA 2 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.D. contro Provincia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 2564/2016 pubbl. il 10/10/2016 RG n. 1911/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente nella causa n.1911 R.G.L. 2016, promossa da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000476 del 13/12/2016 OGGETTO CONTENZIOSO. I.M. c/provincia di Teramo. Sentenza n. 319/2016 del Tribunale di Teramo. Riconoscimento
DettagliSentenza pronunciata all'udienza del 22/12/2009 Depositata
Su* REPUBBLICA ITALIANA SENT.N. 512/2009 CRON./(035 Sentenza pronunciata all'udienza del 22/12/2009 Depositata il IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA DOTT. FILIPPO PALLADINO
DettagliPubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c. STUDIO LEGALE e SOCIETARIO NASO & PARTNERS Tel. 06.42.01.47.95 Fax 06.42.00.56.58 Salita di S. Nicola da Tolentino, 1/b 00187 Roma
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliFirmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec
Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Giudice Daniela Bracci, visti gli atti ed i documenti di causa; a scioglimento della riserva adottata all udienza dell 11.1.2016 nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/70
DettagliAccoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 16000008/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 03699/2012REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliSentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO - Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2375/2017 R.G., promossa da OMISSIS Avv. FASANO ANGELA MARIA Contro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE
DettagliCass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l assicurazione deve provvedere a risarcire il danno subito che si estende agli oneri accessori e conseguenziali e che se è liquidato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA
- 1 - CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 PER LA PARTE ECONOMICA ANNO
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 15.3.2013, alle ore 9.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 5782/10 R.A.C.C., promossa
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliTRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di
TRIBUNALE DI PRATO - sezione lavoro sentenza n. del n. r.g.c. cron. n. All udienza del 10.9.2010, avanti il giudice dott. Vittorio Serra, nella causa promossa da F. F. avv. Micaela Venturi, in qualità
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI DETERMINAZIONE DEI DIRETTORI DEL P.O.
SERVIZIO SA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI DETERMINAZIONE DEI DIRETTORI DEL P.O. OSTUNI-FASANO Iscritta nel Registro Determinazioni al
DettagliSentenza n. 2238/2018 pubbl. il 14/09/2018 RG n. 3499/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliSentenza n. 1693/2016 pubbl. il 09/06/2016 RG n. 3530/2016
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Udienza dell 8.6.2016 N. 3530/2016 Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Il Giudice di Milano Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 14.03.2015, n. 4199; Materia: indennità statu diplomatico R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Il giudice, all esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133). REPUBBLICA
DettagliDELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Atto adottato dall'azienda DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1236/DG 28 Dic. 2018 Numero data Oggetto: Ottemperanza Sentenza del Tribunale Civile di Roma Sezione Lavoro n. 8694/17 in esito a ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01137/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
Dettaglidr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce, Sezione Seconda Reg. dec. nr. 5657/06 composto dai Signori Magistrati dr. Antonio Cavallari
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliSì al doppio <buono pasto> per i poliziotti privi di mensa
Sì al doppio per i poliziotti privi di mensa Autore: Milizia Giulia In: Diritto amministrativo La sentenza del Tar Lazio Roma sez. I quater n. 1431, depositata lo scorso 8 febbraio, confermata
DettagliCass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente
DettagliVisto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 810 del
DettagliCoop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro
N.12627 /2014 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Avv. ENRICO in proprio ai
DettagliSentenza n. 118/2018 pubbl. il 10/04/2018 RG n. 487/2016
GIUDICE: Dott. Luigi Nannipieri Causa iscritta al 487 / 2016 R.G. TRIBUNALE DI LIVORNO VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE SENTENZA CONTESTUALE (ARTT. 281 SEXIES, 420, 429 C.P.C.) promossa da LUCA GATTI (C.F.
DettagliSentenza n. 310/2016 pubbl. il 10/03/2016 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 4474/2016 del 09/08/2016 RG n. 1188/2016
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 21476 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 267-2013 proposto da: LABORATORIES DOLISOS ITALIA S.R.L.
DettagliC O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.37/aa/og V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 17.06.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA
Pubblicato il 12/10/2018 N. 01312/2018 REG.PROV.COLL. N. 02170/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Dettagli