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1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente - Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DONDI GERMANO, DIRUTIGLIANO DIEGO, BONAMICO FRANCO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SDL INTERCATEGORIALE - SINDACATO DEI LAVORATORI INTERCATEGORIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BETTINO RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MUGGIA STEFANO, BISACCA SIMONE, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1105/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/12/2009 R.G.N. 81/09; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO; Udito l'avvocato VALLEBONA ANTONIO; udito l'avvocato MUGGIA ROBERTO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La New Holland Kobelco construction machinery spa chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Torino pubblicata il 22 dicembre Il Sindacato dei lavoratori Intercategoriale - SDL propose ricorso ai sensi dell'art. 28 st. lav. chiedendo che venisse accertata la natura antisindacale della condotta posta in essere dalla New Holland, consistente nel non aver dato corso alle richieste dei lavoratori aderenti a tale associazione di operare la trattenuta della quota sindacale sulle retribuzioni. Con il decreto il giudice del lavoro respinse il ricorso. Il sindacato propose opposizione. Anche questa fu respinta. Il sindacato propose appello, che venne invece accolto dalla sentenza della Corte d'appello di Torino. 3. Il ricorso per cassazione è articolato in dieci motivi. Il SDI Intercategoriale si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l'udienza. 4. Con il primo motivo la società denunzia la violazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 182, artt. 1, 5, 15, 52 e La questione è la seguente. Il "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato dai tre interventi legislativi: la L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137; il D.L. 14 marzo

2 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n L'art. 1 del testo unico prevedeva, e prevede tuttora, la insequestrabilita1, impignorabilita1 e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private. 7. A sua volta, l'art. 5 del t.u. pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare" e gli artt. 15 e 53 t.u. individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private. 8. L'art. 52 t.u. stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). 9. La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perchè la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del decreto legislativo su richiamato. 10. E' una tesi che fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr., il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del tu.). 11. Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie. 12. Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. 13. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. 14. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle

3 situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo. 15. Il primo motivo è quindi infondato. 16. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 421 c.p.c. per avere il giudice esercitato illegittimamente il potere istruttorie d'ufficio a favore della parte decaduta dalla prova in ordine alla sussistenza di titolo del sig. L. a rappresentare il sindacato ricorrente. Anche questo motivo è infondato perché la Corte ha specificamente motivato sul punto, sottolineando il carattere integrativo della prova così introdotta e motivando la duplice ragione giustificatrice della scelta, sicuramente idonea a collocarla nello spettro dei poteri d'ufficio attribuiti al giudice del lavoro. 17. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. e artt. 18, 36 ss., 1723 e 1726 c.c. e art. 28 st. lav. per aver omesso la pronunzia o in subordine per aver erroneamente qualificato il SDL come associazione ai fini della legittimazione ad agire. Il motivo non è fondato perché la sentenza sul punto contiene una pronuncia implicita, laddove, in più punti, qualifica il sindacato ricorrente "associazione nazionale" approfondendo il tema della nazionalità, ma affermando in modo non equivoco la natura associativa. Quanto alla subordinata, si sostiene che in appello sarebbe stata "riproposta" una eccezione specifica sul punto, omettendo però di riportare il testo non solo di tale riproposizione, ma anche della originaria eccezione, di cui non viene neanche indicata la collocazione. 11 ricorso su questo punto proposto in via subordinata non è autosufficiente. 18. Il quarto e il quinto motivo concernono denunzie di violazione o falsa applicazione di legge che si basano su di una diversa lettura, rispetto a quella fornita dalla Corte dì merito, dello statuto associativo. Si tratta della interpretazione di un atto privatistico rimessa al giudice del merito, salvo specifiche violazioni di regole ermeneutiche codicistiche che non vengono delineate o vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, anch'essi non prospettati. Quella proposta dalla ricorrente rimane pertanto una diversa valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità. L'ulteriore denunzia, contenuta nel quinto motivo, di omessa pronuncia, non è fondata perchè la sentenza si esprime sul punto nei passaggi riguardanti l'interpretazione dell'art. 16 dello statuto associativo. 19. Il sesto motivo è infondato perchè assume che nel ricorso in opposizione non sono state riportate alcune deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 28 st. lav., mentre sono state poi riportate nel ricorso in appello. L'unitarietà della procedura ex art. 28 consente di non riprodurre, nel ricorso in opposizione ad un decreto di rigetto, le circostanze analiticamente specificate con il ricorso introduttivo e la Corte ha con tutto evidenza ritenuto, per tale ragione, che quelle dedotte in appello non fossero pertanto circostanze nuove, introdotte per la prima volta nel processo in sede di gravame. 20. Con il settimo motivo si sostiene poi che la valutazione di tali circostanze come idonee a fondare il carattere nazionale dei sindacato sia errata. E' condivisibile l'affermazione che precedenti valutazioni giudiziarie non sono vincolanti per il giudice, tuttavia la Corte di Torino non si è limitata a questo, ma ha argomentato con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, quindi immune dai vizi di cui all'art. 360, n. 5. In

4 assenza di tali vizi, il giudizio della Corte attiene al merito della decisione e non può essere oggetto di nuova valutazione in sede di legittimità. 21. Con l'ottavo motivo si denunzia violazione art. 112 c.p.c. e art. 28 st. lav., nonché degli artt. 414 e 437 c.p.c. per aver omesso la pronuncia e comunque per aver rigettato la difesa relativa al difetto, nel ricorso in opposizione, di censure specifiche al decreto opposto, con conseguente inammissibilità di tale ricorso e conseguentemente dell'appello. Il motivo non è conforme al principio di autosufficienza. 22. Con il nono motivo si denunziano violazioni di legge che ritornano sul tema della cessione del credito, censurando la decisione della Corte di Torino per aver erroneamente affermato l'antisindacalità del rifiuto del datore di lavoro ceduto di effettuare il pagamento al sindacato cessionario di parte del credito retributivo del lavoratore cedente anche in assenza di qualsiasi collaborazione di questo per evitare l'aggravio della prestazione. 23. Il motivo non è fondato. Le Sezioni unite hanno affermato sul punto i seguenti principi di diritto: qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art c.c., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il datore di lavoro che in presenza di un atto di cessione del credito relativo alle quote sindacali, rifiuti senza giustificazione di effettuare il versamento, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività. (Cass., sezioni unite, 21 dicembre 2005, n ). 24. La società ricorrente assume che "è pacifico sia l'aggravamento della posizione del debitore ceduto, sia l'assenza di qualsiasi collaborazione per il giusto contemperamento da parte dei lavoratori cedenti" e su questi elementi, che qualifica pacifici, basa il suo ragionamento. 25. Entrambe le circostanze non possono essere date per pacifiche, e l'onere di provarle, come spiegano le Sezioni unite richiamando l'art c.c., era a carico del datore di lavoro. Peraltro, quello che deve essere provato, secondo la precisa enunciazione delle Sezioni unite, non è un generico aggravamento della posizione del ceduto, ma "una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale". Parimenti non può darsi per pacifica la mancata collaborazione dei lavoratori, senza provare di averla richiesta, e in che modo. 26. Con il decimo motivo si denunzia violazione degli artt. 25 e 28 per avere la Corte d'appello ordinato l'affissione della decisione nelle bacheche sindacali in azienda e omessa motivazione sul punto. Anche questo motivo non è fondato perché se è condivisibile l'affermazione per la quale il datore di lavoro non ha disponibilità del contenuto delle bacheche sindacali, tuttavia il

5 principio non è dirimente laddove il datore di lavoro esegue un ordine del giudice. 27. Il ricorso, pertanto, deve essere nel suo complesso rigettato. Le spese devono essere, per legge, poste a carico della parte che perde il giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 30,00 Euro, nonché 4.600,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012

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