2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n L'art. 1 del testo unico prevedeva, e
|
|
- Gianpaolo Pisani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente - Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DONDI GERMANO, DIRUTIGLIANO DIEGO, BONAMICO FRANCO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SDL INTERCATEGORIALE - SINDACATO DEI LAVORATORI INTERCATEGORIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BETTINO RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MUGGIA STEFANO, BISACCA SIMONE, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1105/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/12/2009 R.G.N. 81/09; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO; Udito l'avvocato VALLEBONA ANTONIO; udito l'avvocato MUGGIA ROBERTO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La New Holland Kobelco construction machinery spa chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Torino pubblicata il 22 dicembre Il Sindacato dei lavoratori Intercategoriale - SDL propose ricorso ai sensi dell'art. 28 st. lav. chiedendo che venisse accertata la natura antisindacale della condotta posta in essere dalla New Holland, consistente nel non aver dato corso alle richieste dei lavoratori aderenti a tale associazione di operare la trattenuta della quota sindacale sulle retribuzioni. Con il decreto il giudice del lavoro respinse il ricorso. Il sindacato propose opposizione. Anche questa fu respinta. Il sindacato propose appello, che venne invece accolto dalla sentenza della Corte d'appello di Torino. 3. Il ricorso per cassazione è articolato in dieci motivi. Il SDI Intercategoriale si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l'udienza. 4. Con il primo motivo la società denunzia la violazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 182, artt. 1, 5, 15, 52 e La questione è la seguente. Il "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato dai tre interventi legislativi: la L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137; il D.L. 14 marzo
2 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n L'art. 1 del testo unico prevedeva, e prevede tuttora, la insequestrabilita1, impignorabilita1 e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private. 7. A sua volta, l'art. 5 del t.u. pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare" e gli artt. 15 e 53 t.u. individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private. 8. L'art. 52 t.u. stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). 9. La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perchè la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del decreto legislativo su richiamato. 10. E' una tesi che fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr., il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del tu.). 11. Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie. 12. Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. 13. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. 14. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle
3 situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo. 15. Il primo motivo è quindi infondato. 16. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 421 c.p.c. per avere il giudice esercitato illegittimamente il potere istruttorie d'ufficio a favore della parte decaduta dalla prova in ordine alla sussistenza di titolo del sig. L. a rappresentare il sindacato ricorrente. Anche questo motivo è infondato perché la Corte ha specificamente motivato sul punto, sottolineando il carattere integrativo della prova così introdotta e motivando la duplice ragione giustificatrice della scelta, sicuramente idonea a collocarla nello spettro dei poteri d'ufficio attribuiti al giudice del lavoro. 17. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. e artt. 18, 36 ss., 1723 e 1726 c.c. e art. 28 st. lav. per aver omesso la pronunzia o in subordine per aver erroneamente qualificato il SDL come associazione ai fini della legittimazione ad agire. Il motivo non è fondato perché la sentenza sul punto contiene una pronuncia implicita, laddove, in più punti, qualifica il sindacato ricorrente "associazione nazionale" approfondendo il tema della nazionalità, ma affermando in modo non equivoco la natura associativa. Quanto alla subordinata, si sostiene che in appello sarebbe stata "riproposta" una eccezione specifica sul punto, omettendo però di riportare il testo non solo di tale riproposizione, ma anche della originaria eccezione, di cui non viene neanche indicata la collocazione. 11 ricorso su questo punto proposto in via subordinata non è autosufficiente. 18. Il quarto e il quinto motivo concernono denunzie di violazione o falsa applicazione di legge che si basano su di una diversa lettura, rispetto a quella fornita dalla Corte dì merito, dello statuto associativo. Si tratta della interpretazione di un atto privatistico rimessa al giudice del merito, salvo specifiche violazioni di regole ermeneutiche codicistiche che non vengono delineate o vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, anch'essi non prospettati. Quella proposta dalla ricorrente rimane pertanto una diversa valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità. L'ulteriore denunzia, contenuta nel quinto motivo, di omessa pronuncia, non è fondata perchè la sentenza si esprime sul punto nei passaggi riguardanti l'interpretazione dell'art. 16 dello statuto associativo. 19. Il sesto motivo è infondato perchè assume che nel ricorso in opposizione non sono state riportate alcune deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 28 st. lav., mentre sono state poi riportate nel ricorso in appello. L'unitarietà della procedura ex art. 28 consente di non riprodurre, nel ricorso in opposizione ad un decreto di rigetto, le circostanze analiticamente specificate con il ricorso introduttivo e la Corte ha con tutto evidenza ritenuto, per tale ragione, che quelle dedotte in appello non fossero pertanto circostanze nuove, introdotte per la prima volta nel processo in sede di gravame. 20. Con il settimo motivo si sostiene poi che la valutazione di tali circostanze come idonee a fondare il carattere nazionale dei sindacato sia errata. E' condivisibile l'affermazione che precedenti valutazioni giudiziarie non sono vincolanti per il giudice, tuttavia la Corte di Torino non si è limitata a questo, ma ha argomentato con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, quindi immune dai vizi di cui all'art. 360, n. 5. In
4 assenza di tali vizi, il giudizio della Corte attiene al merito della decisione e non può essere oggetto di nuova valutazione in sede di legittimità. 21. Con l'ottavo motivo si denunzia violazione art. 112 c.p.c. e art. 28 st. lav., nonché degli artt. 414 e 437 c.p.c. per aver omesso la pronuncia e comunque per aver rigettato la difesa relativa al difetto, nel ricorso in opposizione, di censure specifiche al decreto opposto, con conseguente inammissibilità di tale ricorso e conseguentemente dell'appello. Il motivo non è conforme al principio di autosufficienza. 22. Con il nono motivo si denunziano violazioni di legge che ritornano sul tema della cessione del credito, censurando la decisione della Corte di Torino per aver erroneamente affermato l'antisindacalità del rifiuto del datore di lavoro ceduto di effettuare il pagamento al sindacato cessionario di parte del credito retributivo del lavoratore cedente anche in assenza di qualsiasi collaborazione di questo per evitare l'aggravio della prestazione. 23. Il motivo non è fondato. Le Sezioni unite hanno affermato sul punto i seguenti principi di diritto: qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art c.c., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il datore di lavoro che in presenza di un atto di cessione del credito relativo alle quote sindacali, rifiuti senza giustificazione di effettuare il versamento, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività. (Cass., sezioni unite, 21 dicembre 2005, n ). 24. La società ricorrente assume che "è pacifico sia l'aggravamento della posizione del debitore ceduto, sia l'assenza di qualsiasi collaborazione per il giusto contemperamento da parte dei lavoratori cedenti" e su questi elementi, che qualifica pacifici, basa il suo ragionamento. 25. Entrambe le circostanze non possono essere date per pacifiche, e l'onere di provarle, come spiegano le Sezioni unite richiamando l'art c.c., era a carico del datore di lavoro. Peraltro, quello che deve essere provato, secondo la precisa enunciazione delle Sezioni unite, non è un generico aggravamento della posizione del ceduto, ma "una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale". Parimenti non può darsi per pacifica la mancata collaborazione dei lavoratori, senza provare di averla richiesta, e in che modo. 26. Con il decimo motivo si denunzia violazione degli artt. 25 e 28 per avere la Corte d'appello ordinato l'affissione della decisione nelle bacheche sindacali in azienda e omessa motivazione sul punto. Anche questo motivo non è fondato perché se è condivisibile l'affermazione per la quale il datore di lavoro non ha disponibilità del contenuto delle bacheche sindacali, tuttavia il
5 principio non è dirimente laddove il datore di lavoro esegue un ordine del giudice. 27. Il ricorso, pertanto, deve essere nel suo complesso rigettato. Le spese devono essere, per legge, poste a carico della parte che perde il giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 30,00 Euro, nonché 4.600,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012
Relazioni industriali trattenuta sindacale dell impresa: frana il modello Marchionne
Relazioni industriali trattenuta sindacale dell impresa: frana il modello Marchionne Pubblichiamo di seguito nel testo integrale la sentenza della Corte di Cassazione nr. 13886/2012 con la quale sostanzialmente
Dettagli11. Sono stati affermati i seguenti principi di diritto.
#ANNO/NUMERO 2012/02314 #SEZ L #NRG 2007/9935 #UDIENZA DEL 09/11/2011 #DEPOSITATO IL 17/02/2012 #RICORRENTE: S.A.T.A. - SOCIETA' AUTOMOBILISTICA TECNOLOGIE AVANZATE S.P.A. #AVV RICORRENTE #RESISTENTE:
DettagliTribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Sentenza
Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Udienza del 20/12/2012 N. 10345/2012 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Milano Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO. Dott. DANIELA BLASUTTO - Rel. Consigliere - SENTENZA
1854 8.15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28191/2009 Cron./429-5412 Rep. Dott. LUIGI
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 22029 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 17310-2010 proposto da: CANDIDO GIORGIO C.F. CNDGRG62H01D969A,
DettagliImplicazioni con la previdenza complementare. Anna Ilaria Orlando 23/10/2009 1
Implicazioni con la previdenza complementare 1 Cos è la cessione del quinto dello stipendio? La cessione del quinto dello stipendio è una forma di prestito garantito a tasso fisso, svincolato da particolari
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 21 Anno 2016 Presidente: VENUTI PIETRO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 04/01/2016 SENTENZA sul ricorso 10020-2014 proposto da: FRATELLI CASALEGNO S.R.L. P.I. 06762430012,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliDIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo
DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
DettagliAnche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo
Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo (Leonardo Serra) Altalex.it Con l'ordinanza 18 dicembre 2012, n. 23383 la
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO FELICETTI - Presidente - Oggetto DIRITTI
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17433 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 30301-2011 proposto da: VASQUEZ SANTOS DAYELIN C.F. VZQDLN75T70Z504W,
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliDeliberazione n. 6/2009/PAR
Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
kiò REPUBBLICA ITALIANA _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 783 44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi Presidente Dott. Liana Zoso
DettagliRISOLUZIONE N. 70 /E
RISOLUZIONE N. 70 /E Roma, 13 aprile 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell art. 10, comma 1, del D.P.R.
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliRoma, 26 novembre 2013 n. 31
Roma, 26 novembre 2013 n. 31 Da: Il Quotidiano IPSOA News Area Lavoro & Previdenza 22.11.13 Licenziamento, obbligo di repechage e onere della prova La vicenda riguarda il licenziamento di un dipendente
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
Dettagli- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.
Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Dott. Petti Giovanni Battista - Presidente - Dott. Spagna Musso Bruno - Consigliere - Dott. Vivaldi Roberta
DettagliCorte Costituzionale Sentenza del 9 aprile 1969, n. 68
Corte Costituzionale Sentenza del 9 aprile 1969, n. 68 Ritenuto in fatto. - Con citazione del 21 settembre 1967 proposta col rito speciale delle controversie individuali di lavoro, M. C. conveniva in giudizio
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
Dettaglift..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliRISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015
RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliIl contratto di locazione avente ad oggetto un locale commerciale può prevedere aumenti del canone liberi
Il contratto di locazione avente ad oggetto un locale commerciale può prevedere aumenti del canone liberi da parametri legislativi, purché gli stessi risultino inequivocabilmente dal contratto. Corte di
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliRISOLUZIONE N. 1/2008
PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti
DettagliCass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliMASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro
MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Roselli; Rel. A. Manna) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro Copia atti aziendali Licenziamento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2008, N. 5804: le attività di cernita e adeguamento volumetrico della carta da macero e sostanze simili, poste in essere dalle ditte fornitrici
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
Dettagli«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta. Integra violazione della normativa sulla riservatezza
«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta una violazione delle norme sulla riservatezza» (Cassazione civile sez. III, 11 settembre 2014, n.19172) persona fisica
Dettagli*** IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
«Minori: ricorre lo stato di abbandono quando la vita offerta al minore non è in grado di assicurargli un normale sviluppo psico-fisico» (Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2014, numero: 14448) Minore-
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliT.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Sezione terza - ha pronunciato
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliGazzetta Ufficiale N. 32 dell'8 Febbraio 2007
Gazzetta Ufficiale N. 32 dell'8 Febbraio 2007 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 27 dicembre 2006, n.313 Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliDIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze
DettagliI contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione
I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
AULA 'A' F. d t C V. r 04354. _d MAR. 2015 c. 4.45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 305742011 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagli