REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA

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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA Emanato con D.R. n. 158 del 14/03/2016; entrato in vigore il 15/03/2016. Art. 1 (Oggetto e destinatari) 1. La Scuola può configurarsi quale produttore di rifiuti ed è responsabile della loro corretta gestione, nel rispetto delle normative applicabili, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 2. A tali fini, il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture della Scuola in adempimento delle normative applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, contenente Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/2006). 3. Il Regolamento delinea i ruoli coinvolti nel sistema di gestione, le competenze agli stessi attribuite in materia e le responsabilità connesse e si indirizza a tutti coloro che operano, a qualunque titolo, nell ambito delle strutture della Scuola anche se appartenenti ad altri Atenei/Enti, ed in particolar modo a coloro che frequentano i laboratori didattici, di ricerca e di servizio (nel seguito laboratori ). Art. 2 (Definizioni) 1. Sono rifiuti le sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Tali rifiuti fanno capo ad un produttore, che è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Il detentore è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art. 183, comma 1, D.Lgs. 152/2006). 2. Sono rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tra gli altri, i rifiuti da attività di servizio (art. 184, comma 3, D.Lgs. 152/2006). Tra queste sono ricomprese le attività didattiche, di ricerca ed i servizi correlati. 3. La classificazione di pericolosità dei rifiuti è stabilita conformemente ai criteri di cui all'allegato III della Direttiva 2008/98/CE e secondo le indicazioni di cui alla Decisione della Commissione europea, n. 532/ Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati, sulla base di appositi regolamenti, ai rifiuti urbani per qualità e quantità (artt. 184, comma 2, lettera b) e 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006). 5. Il deposito temporaneo dei rifiuti è il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti effettuato prima della loro raccolta, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, secondo quanto previsto dall art. 183, comma1, lettera bb), D.Lgs. 152/2006. Nell ambito di tale definizione e dei requisiti e condizioni poste dalla normativa vigente, a seconda delle diverse necessità, la Scuola istituisce depositi temporanei preliminari e/o finali presso le Unità Locali di cui si compone, così come disciplinate dall articolo seguente. 1

2 Art. 3 (Il sistema gestionale: deleghe di funzioni, Unità Locali, Responsabili, Addetti) 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla Scuola, il Rettore conferisce ai Direttori di Istituto ed al Direttore Generale, quali soggetti tecnicamente e professionalmente idonei nonché dotati della necessaria autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, apposite deleghe di funzioni per la gestione dei rifiuti riservandosi le attività di vigilanza e controllo, nel rispetto delle indicazioni normative e giurisprudenziali. 2. I rifiuti sono gestiti attraverso l individuazione di una o più Unità Locali di Istituto e di un unica Unità Locale centrale, afferente alla Direzione Generale. Le Unità Locali sono sedi di produzione e deposito temporaneo dei rifiuti speciali, pericolosi e non, ai fini del loro conferimento a soggetti autorizzati al trasporto ed al trattamento. 3. Ogni Istituto costituisce almeno un Unità Locale di Istituto oppure, Gli Istituti possono costituire una o più Unità Locali a seconda della dislocazione dei laboratori sul territorio. Nel caso in cui i laboratori di un Istituto siano presenti presso la sede di un altro Istituto, l Unità Locale di quest ultimo è funzionale anche per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dai suddetti laboratori. 4. Per ogni Unità Locale è individuato un Responsabile a cui il Direttore di Istituto e il Direttore Generale (per la Direzione Generale) conferisce un apposita delega di funzioni per la gestione dei rifiuti (sub-delega), che soggiace allo stesso regime della delega principale. Il Responsabile individua, qualora lo ritenga opportuno, nell ambito dell Unità Locale di riferimento, Addetti interni alla gestione dei rifiuti, il cui incarico è formalizzato con un apposita lettera dal Direttore di Istituto e dal Direttore Generale (per la Direzione Generale) nella quale si descrivono puntualmente le attività assegnate. 5. Il Direttore di Istituto può rivestire la qualifica di Responsabile dell Unità Locale. Art. 4 (La Scuola quale Ente ospitato, Ente Ospitante e Laboratori Congiunti: rinvio) 1. Qualora laboratori della Scuola siano presenti presso edifici, di proprietà o in uso, a qualunque titolo di altri Atenei/Enti (Scuola come Ente Ospitato) oppure qualora laboratori di altri Atenei/Enti siano presenti presso le sedi degli Istituti della Scuola, siano esse di proprietà della Scuola o in uso, a qualunque titolo (Scuola come Ente Ospitante), la gestione dei rifiuti è rimessa agli atti che regolano la collaborazione scientifica. Tali accordi, a far data dall entrata in vigore del presente Regolamento, debbono contenere un clausola specifica (anche a livello di convenzioni attuative di accordi quadro) in materia di gestione dei rifiuti speciali ed individuare l Ente a cui essa è affidata, in via principale, nonché l eventuale imputazione dei relativi costi. La medesima regola vale per la costituzione di Laboratori congiunti. 2. La gestione dei rifiuti concordata negli atti di cui al comma 1 deve essere trasmessa all U.O. Ambiente e Sicurezza, al fine di monitorare eventuali ambiti di rischio connessi alle responsabilità della Scuola per la corretta gestione dei rifiuti. Art. 5 (Istituti) 1. Il Direttore di Istituto organizza e coordina la gestione dei rifiuti prodotti dall Istituto attraverso l individuazione, con proprio provvedimento, in collaborazione con l U.O. Sicurezza e Ambiente della Scuola, di una o più Unità Locali di Istituto ed il conferimento di apposita delega di funzioni al Responsabile delle stesse, salva l ipotesi in cui ritenga di assumere le funzioni di Responsabile. Il Direttore, quale sub-delegante, esercita funzioni di vigilanza e controllo sulle attività del Responsabile. Quest ultimo è individuato dal Direttore tra il personale docente, 2

3 ricercatore o tecnico-amministrativo afferente all Istituto, tenuto conto anche delle competenze maturate in materia nell ambito delle attività sino a quel momento svolte. 2. Il Direttore inoltre provvede affinché le Unità Locali dispongano di aree idonee ed organizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti in attesa della raccolta finalizzata al trasporto ed al trattamento. Si fa riferimento sia ai depositi temporanei preliminari (organizzati in prossimità del luogo di produzione) che a quelli temporanei definitivi. 3. Il Direttore garantisce che a tutto il personale, a qualsiasi titolo, afferente all Istituto, siano comunicati i ruoli e le responsabilità delle diverse figure coinvolte e le modalità di gestione dei rifiuti adottate. Il Direttore può, altresì, promuovere l adozione di procedure interne in materia. 4. Il Direttore può disporre, sentito il Responsabile e l U.O. Sicurezza e Ambiente, la disattivazione di un Unità Locale, nel caso in cui essa non produca più rifiuti (speciali, pericolosi e non pericolosi, e assimilati agli urbani). Art. 6 (Direzione Generale) 1. Il Direttore Generale organizza la gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture facenti parte della Direzione Generale attraverso l individuazione, con proprio provvedimento, in collaborazione con l U.O. Sicurezza e Ambiente, di un Unità Locale centrale ed il conferimento di apposita delega di funzioni al Responsabile della stessa. Il Direttore Generale, quale sub-delegante, esercita funzioni di vigilanza e controllo sulle attività del Responsabile. Quest ultimo è individuato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo afferente alla Direzione Generale, tenuto conto anche delle competenze maturate in materia nell ambito delle attività sino a quel momento svolte. 2. Il Direttore Generale inoltre provvede affinché le strutture afferenti alla Direzione Generale dispongano di aree idonee ed organizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti, in attesa della raccolta finalizzata al trasporto ed al trattamento. Si fa riferimento sia ai depositi temporanei preliminari (organizzati in prossimità del luogo di produzione) che a quelli temporanei definitivi. 3. Il Direttore Generale garantisce che a tutto il personale, a qualsiasi titolo, afferente alla Direzione Generale, siano comunicati i ruoli e le responsabilità delle diverse figure coinvolte e le modalità di gestione dei rifiuti adottate. Il Direttore Generale può, altresì, promuovere l adozione di procedure interne in materia. Art. 7 (Modalità gestionali per le principali categorie di rifiuti) 1. Nel caso di produzione di rifiuti speciali pericolosi, ciascuna Unità Locale si occupa della loro gestione in autonomia, nel rispetto delle normative applicabili. Si fa riferimento, in particolare, alla gestione del deposito temporaneo, tenuta del registro di carico/scarico e dei formulari di trasporto, conferimento a soggetti autorizzati al trasporto ed al trattamento. L attività di identificazione, classificazione, etichettatura, imballaggio e manipolazione deve essere preventivamente condivisa con l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti) di cui all art Le Unità Locali produttrici di rifiuti speciali pericolosi hanno l obbligo, almeno sino alla vigenza del cosiddetto doppio binario, di iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI istituito dalla legge (riferimento art. 188-bis nell ambito del D.Lgs. 152/2006) e reso operativo tramite successivi Decreti Ministeriali. In tali casi, il Direttore di Istituto e/o Direttore Generale provvede alla iscrizione al SISTRI delle Unità Locali che producono rifiuti speciali pericolosi, avvalendosi della collaborazione dell U.O. Sicurezza e Ambiente, e individua il Responsabile dell Unità Locale quale primo Delegato SISTRI. 3

4 3. Nel caso di produzione di rifiuti speciali non pericolosi, ciascuna Unità Locale gestisce tali rifiuti in collaborazione con l Unità Locale centrale. Le Unità Locali produttrici, in particolare, si occupano, della gestione del deposito temporaneo preliminare in attesa del loro trasferimento al deposito temporaneo finale organizzato presso l Unità Locale centrale. L attività di identificazione, classificazione, etichettatura, imballaggio e manipolazione deve essere preventivamente condivisa con l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti). 4. L Unità Locale centrale è il luogo di deposito temporaneo finale centralizzato di tutti i rifiuti non pericolosi prodotti dalla strutture afferenti alla Direzione Generale ed agli Istituti. 5. Per alcuni rifiuti speciali non pericolosi, secondo quanto stabilito dai contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalla Scuola, è prevista una gestione ad opera di soggetti terzi. In tali casi l U.O. Provveditorato provvede ad informare, per iscritto, le Unità Locali della attivazione di tali modalità di gestione. 6. Le Unità Locali già produttrici di rifiuti speciali pericolosi possono decidere, previa comunicazione al Responsabile dell Unità Locale centrale, di gestire autonomamente anche i propri rifiuti speciali non pericolosi. 7. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, le Unità Locali hanno l obbligo di provvedere alla corretta differenziazione dei medesimi. La loro gestione è affidata dalla Scuola alle imprese affidatarie dei servizi di pulizia e igienizzazione. Art. 8 (Responsabile dell Unità Locale di Istituto) 1. Il Responsabile dell Unità Locale, qualora non si identifichi nel Direttore di Istituto, è formalmente delegato, nel rispetto del regime richiesto per la delega principale, dal Direttore di Istituto all assolvimento degli adempimenti richiesti per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla stessa. Al Responsabile dovrà essere assicurata una relativa autonomia decisionale, gestionale e la titolarità di uno specifico fondo di Istituto cui imputare, nel rispetto delle procedure interne, le spese generali di gestione dell Unità Locale, nell ambito dello stanziamento di budget autorizzato all Istituto per ciascun anno finanziario. Il Responsabile dovrà segnalare al Direttore di Istituto qualsiasi variazione nei processi di gestione dei rifiuti nell ambito dell Unità Locale di riferimento tali da determinare la necessità di introdurre cambiamenti organizzativi nonché il reperimento di ulteriori mezzi e risorse. 2. Il Responsabile dell Unità Locale, in particolare, esercita le seguenti funzioni: a) organizza e coordina operativamente la gestione di tutti i rifiuti prodotti dall Unità Locale; b) comunica a tutto il personale interessato le direttive interne per la gestione dei rifiuti, adottate in accordo con il Direttore di Istituto e con l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti). Tali direttive possono riguardare, a titolo esemplificativo: informazioni tecniche sulla principali tipologie di rifiuti prodotti, loro identificazione e classificazione, imballaggio, etichettatura, gestione dei rifiuti nelle fasi di deposito temporaneo, modalità operative nel caso di produzione di nuove e diverse tipologie di rifiuti, modalità di differenziazione dei rifiuti speciali assimilati, rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori, in tutte la fasi di gestione dei rifiuti, ecc. Tutti coloro che operano, a qualunque titolo, nell ambito delle strutture dell Istituto hanno l obbligo di rispettare le direttive interne dell Unità Locale di riferimento; c) in ogni caso di produzione del rifiuto, eventualmente su richiesta dell Addetto, contatta l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti), ai fini della corretta identificazione, classificazione, movimentazione ed imballaggio. Per alcune categorie di rifiuti, classificabili come routinarie, le direttive interne possono prevedere puntualmente le modalità gestionali da adottare. In tali casi la condivisione con l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti), può considerarsi implicita nei contenuti delle direttive medesime; 4

5 d) gestisce il deposito temporaneo: a tali fini egli organizza il trasferimento dei rifiuti prodotti, dalle aree di deposito temporaneo preliminare a quelle di deposito temporaneo finale; e) per i rifiuti speciali pericolosi, compila il registro cartaceo di carico e scarico e, in quanto Delegato SISTRI, assolve gli adempimenti di cui all art. 11; f) compila e sottoscrive il formulario di trasporto dei rifiuti, nei casi in cui questi non siano gestiti dall Unità Locale centrale; g) comunica al Catasto dei Rifiuti, con il supporto dell U.O. Sicurezza e Ambiente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dall Unità Locale di riferimento tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, secondo le modalità e le tempistiche prescritte; h) per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, concorda i tempi e le modalità di raccolta dei rifiuti da parte della/e società assegnataria/e del servizio per la Scuola e sovraintende alle operazioni di conferimento dei rifiuti per il trasporto ed il trattamento; i) per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, concorda con il Responsabile dell Unità Locale centrale i tempi e le modalità di raccolta dei rifiuti ai fini del loro conferimento presso il deposito temporaneo finale centralizzato; j) nel caso in cui l Unità Locale produca rifiuti speciali pericolosi, comunica al Responsabile dell Unità Locale centrale la gestione in autonomia anche dei rifiuti speciali non pericolosi, nel caso in cui il Direttore abbia approvato questa soluzione; k) sorveglia la corretta differenziazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti e sulla corretta gestione da parte dei terzi incaricati; l) individua, qualora lo ritenga opportuno, gli Addetti interni alla gestione dei rifiuti e propone i nominativi al Direttore di Istituto per la formalizzazione dei relativi incarichi. Egli inoltre: m) comunica tempestivamente al Direttore d Istituto (salvo che questi rivesta anche l incarico di Responsabile dell Unità Locale) ed all U.O. Sicurezza e Ambiente, eventuali disservizi da parte della/e società incaricata/e della gestione dei servizi di trasporto e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi, o diverse altre problematiche; n) interagisce con la suddetta U.O. per ogni questione inerente la materia e richiede eventuali controlli circa la corretta registrazione dei moduli cartacei ed elettronici, le modalità di deposito e l identificazione e classificazione dei rifiuti. Art. 9 (Responsabile dell Unità Locale centrale) 1. Il Responsabile dell Unità Locale centrale è formalmente delegato dal Direttore Generale all assolvimento degli adempimenti richiesti per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture afferenti alla Direzione Generale e per la gestione dei rifiuti prodotti dalle Unità Locali di Istituto per i quali sia prevista una gestione centralizzata. Al Responsabile dovrà essere assicurata una relativa autonomia decisionale, gestionale e la titolarità di uno specifico fondo cui imputare, nel rispetto delle procedure interne, le spese generali di gestione dell Unità Locale. Il Responsabile dovrà segnalare al Direttore Generale qualsiasi variazione nei processi di gestione dei rifiuti nell ambito dell Unità Locale di riferimento tali da determinare la necessità di introdurre cambiamenti organizzativi nonché il reperimento di ulteriori mezzi e risorse finanziarie. 2. Il Responsabile dell Unità Locale centrale, in particolare, esercita le seguenti funzioni: a) organizza e coordina operativamente la gestione di tutti i rifiuti prodotti dall Unità Locale; b) comunica a tutto il personale interessato le direttive interne per la gestione dei rifiuti, adottate in accordo con il Direttore Generale e con l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti). Tali direttive possono riguardare, a titolo esemplificativo: informazioni tecniche sulla 5

6 principali tipologie di rifiuti prodotti, loro identificazione e classificazione, imballaggio, etichettatura, gestione dei rifiuti nelle fasi di deposito temporaneo, modalità operative nel caso di produzione di nuove e diverse tipologie di rifiuti, modalità di differenziazione dei rifiuti speciali assimilati, rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori, in tutte la fasi di gestione dei rifiuti, ecc. Le informazioni tecniche sulle principali tipologie di rifiuti prodotti, l attività di identificazione, classificazione, etichettatura, imballaggio e manipolazione deve essere preventivamente condivisa con l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti). Tutti coloro che operano, a qualunque titolo, nell ambito delle strutture centrali hanno l obbligo di rispettare le direttive interne; c) in ogni caso di produzione del rifiuto, eventualmente su richiesta dell Addetto, contatta l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti), ai fini della corretta identificazione, classificazione, movimentazione ed imballaggio. Per alcune categorie di rifiuti, classificabili come routinarie, le direttive interne possono prevedere puntualmente le modalità gestionali da adottare. In tali casi la condivisione con l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti), può considerarsi implicita nei contenuti delle direttive medesime; d) gestisce il deposito temporaneo: a tali fini egli organizza, quando necessario, avvalendosi dei servizi dell Area Tecnico-gestionale, il trasferimento dei rifiuti prodotti, dalle aree di deposito temporaneo preliminare a quelle di deposito temporaneo finale; a) per i rifiuti speciali pericolosi, compila il registro cartaceo di carico e scarico e, in quanto Delegato SISTRI, assolvimento degli adempimenti di cui all art. 11; b) compila e sottoscrive il formulario di trasporto dei rifiuti, per tutte le tipologie e quantità di rifiuti gestiti mediante il deposito finale temporaneo centralizzato; c) comunica al Catasto dei Rifiuti, con il supporto dell U.O. Sicurezza e Ambiente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dall Unità Locale di riferimento tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, secondo le modalità e le tempistiche prescritte; d) concorda i tempi e le modalità di raccolta dei rifiuti da parte della/e società assegnataria/e del servizio per la Scuola e sovraintende alle operazioni di conferimento dei rifiuti per il trasporto ed il trattamento; e) sorveglia la corretta differenziazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti e la corretta gestione da parte dei terzi incaricati; f) individua, qualora lo ritenga opportuno, gli Addetti interni alla gestione dei rifiuti e propone i nominativi al Direttore Generale per la formalizzazione dei relativi incarichi; Egli inoltre: g) comunica tempestivamente al Direttore Generale (salvo che questi rivesta anche l incarico di Responsabile dell Unità Locale) e all U.O. Sicurezza e Ambiente, eventuali disservizi o altre problematiche; h) interagisce con la suddetta U.O. per ogni questione inerente la materia e richiede eventuali controlli circa la corretta registrazione dei moduli cartacei ed elettronici, le modalità di deposito e l identificazione e classificazione dei rifiuti. 3. Con riferimento alla propria Unità Locale quale deposito temporaneo finale centralizzato, presso cui sono conferiti sia i rifiuti dalla stessa prodotti, che i rifiuti prodotti dalle Unità Locali degli Istituti per i quali sia prevista una gestione centralizzata, il Responsabile dell Unità Locale centrale: i. organizza e sovraintende la corretta gestione del medesimo; ii. organizza e sovraintende, avvalendosi dei servizi dell Area Tecnico-gestionale, la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle Unità Locali degli Istituti ai fini del loro conferimento al deposito temporaneo finale centralizzato; 6

7 iii. organizza e sovraintende, avvalendosi dei servizi dell Area Tecnico-gestionale, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle proprie strutture ai fini del loro conferimento al deposito temporaneo finale centralizzato; iv. concorda, con la/e società assegnataria/e del servizio, i tempi e le modalità di raccolta dei rifiuti dal deposito temporaneo finale centralizzato e sovraintende alle operazioni di conferimento per il loro avviamento a trasporto e trattamento; v. per tutti i rifiuti collocati presso il deposito temporaneo finale centralizzato, compila il formulario di trasporto e lo sottoscrive. Art. 10 (Addetto) 1. L Addetto alla gestione dei rifiuti, qualora nominato dal Direttore di Istituto e/o dal Direttore Generale, coadiuva gli impegni logistici e amministrativi del Responsabile dell Unità Locale, secondo quanto stabilito dall incarico conferitogli nei limiti delle responsabilità connesse. 2. L Addetto, qualora non sia presente il Responsabile dell Unità Locale, compila il formulario di trasporto dei rifiuti e lo sottoscrive. 3. L Addetto può svolgere tutti i compiti e le attribuzioni previsti dalla lettera di incarico a firma del Direttore di Istituto e/o del Direttore Generale, ivi compreso, se opportunamente indicato e previa acquisizione della sua disponibilità in tal senso, il ruolo di ulteriore Delegato SISTRI. Art. 11 (Delegato SISTRI) 1. Ad ogni Unità Locale in cui si producono rifiuti speciali pericolosi possono essere associati tre nominativi di Delegati SISTRI. Il primo Delegato SISTRI è il Responsabile dell Unità Locale ovvero il Direttore di Istituto qualora ne rivesta le funzioni, e gli ulteriori Delegati SISTRI possono essere individuati tra gli Addetti alla gestione dei rifiuti, secondo le modalità previste dal precedente articolo. Il dispositivo USB è custodito dal Responsabile dell Unità Locale e la consegna da parte del Rettore, quale legale rappresentante, è oggetto di apposito verbale. 2. Il Delegato SISTRI è responsabile dei dati immessi a sistema relativi alla tracciabilità dei rifiuti riconducibili al proprio certificato di firma elettronica. 3. Il Delegato SISTRI è tenuto alla compilazione del registro cronologico e delle schede SISTRI secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dallo stesso sistema. Art. 12 (Laboratori) 1. I Responsabili dell attività didattica o di ricerca in laboratorio e tutti coloro che frequentano, a qualunque titolo, i laboratori della Scuola, devono attenersi alle direttive interne rese dal Responsabile dell Unità Locale di riferimento in accordo con il Direttore di Istituto e con l U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point rifiuti) in merito alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di laboratorio. A tali fini, per alcune tipologie di rifiuti, il Responsabile dell Unità Locale, in accordo con l U.O. Ambiente e Sicurezza, approva apposite schede tecniche e le trasmette ai Responsabili dell attività didattica o di ricerca dei laboratori che afferiscono all Unità Locale. 2. Con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi, i dati inseriti nelle schede tecniche o trasmessi al Responsabile dell Unità Locale o all Addetto (attinenti, ad esempio, alla tipologia dei rifiuti ed al relativo codice CER, alla data di produzione e caratteristica di pericolo, codice HP, alle quantità prodotte) saranno oggetto di registrazione in ambito SISTRI e nei registri cartacei (sino alla vigenza del regime del cosiddetto doppio binario ). La responsabilità circa la veridicità e 7

8 correttezza di tali dati è in primis di colui che genera le informazioni, fermo restando la verifica del Responsabile dell Unità Locale o dell Addetto sulle attività che producono i rifiuti e nel cui ambito i dati sono formulati. Art. 13 (Monitoraggio e trasmissione dati) 1. I Direttori di Istituto ed il Direttore Generale, avvalendosi dei report periodici trasmessi dai Responsabili delle Unità Locali, riferiscono annualmente al Rettore, sull andamento delle prestazioni organizzative in materia di gestione dei rifiuti, incluse le spese sostenute, e eventuali indicazioni per il loro miglioramento. Art. 14 (L U.O. Sicurezza e Ambiente) 1. All interno dell U.O. Sicurezza e Ambiente è collocato il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (SPP) della Scuola, il quale si occupa della prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori, ivi compresi quelli derivanti dall esposizione ad agenti chimici e dal loro smaltimento come rifiuti. Nella predetta U.O. è organizzato un focal point rifiuti, con il compito di supportare, sotto il profilo tecnico gestionale, tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione dei rifiuti prodotti dalla Scuola, come specificato nel presente Regolamento. A tali fini, il focal point rifiuti, in caso di specifiche necessità, può avvalersi di ulteriori competenze, interne ed esterne. 2. Il Responsabile dell U.O. Sicurezza e Ambiente: a) propone i programmi di formazione e aggiornamento per i Direttori di Istituto, i Responsabili delle Unità Locali e gli Addetti interni; b) nei casi in cui si riveli opportuno ed ai fini della corretta operatività, organizza assistenza e addestramento per il personale docente, ricercatore e per tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i laboratori e le altre strutture, qualora ritenuto necessario dai Responsabili delle Unità Locali; c) collabora con i Direttori di Istituto e con il Direttore Generale alla costituzione e disattivazione delle Unità Locali ed alla individuazione dei Responsabili; d) supporta l Area Tecnico-gestionale nell individuazione di soluzioni progettuali da fornire ai Responsabili delle Unità Locali, in merito alle caratteristiche impiantistiche e strutturali idonee a garantire lo svolgimento in sicurezza dell attività di deposito temporaneo (preliminare e definitivo) dei rifiuti; g) coadiuva i Responsabili delle Unità Locali nella raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti da trasmettere al Rettore ed agli organi di controllo; h) coadiuva i Responsabili delle Unità Locali, per gli aspetti tecnici relativi alla gestione dei rifiuti, in particolare per quanto concerne l attività di identificazione, classificazione, etichettatura, imballaggio e manipolazione, anche nell ottica di uniformare le modalità di gestione dei rifiuti nelle varie Unità Locali. L U.O. collabora anche nella definizione delle direttive interne; i) su richiesta del Rettore, in collaborazione con i Direttori di Istituto, il Direttore Generale ed i Responsabili delle Unità Locali, organizza periodiche attività di verifica e controllo (audit). 8

9 Art. 15 (L Area Tecnico-gestionale) 1. L Area Tecnico-gestionale: a) supporta, a livello logistico, il trasferimento dei rifiuti speciali non pericolosi dalle aree di deposito temporaneo preliminare (presso le Unità Locali di Istituto e le strutture della Direzione Generale) al deposito temporaneo finale presso l Unità Locale centrale; b) predispone, con la collaborazione dell U.O. Sicurezza e Ambiente, la procedura di gara per la selezione, secondo le modalità prescritte dalla legge, della/e società assegnataria/e per tutte le Unità Locali della Scuola, del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e ne monitora l efficace esecuzione; c) con il supporto dell U.O. Sicurezza e Ambiente individua soluzioni progettuali da fornire ai Responsabili delle Unità Locali, in merito alle caratteristiche impiantistiche e strutturali idonee a garantire lo svolgimento in sicurezza dell attività di deposito temporaneo (preliminare e definitivo) dei rifiuti. Art. 16 (Sanzioni, rinvio) 1. Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti sono individuate dalla normativa vigente, essenzialmente il D.Lgs. 152/2006, e hanno carattere penale ed amministrativo. 2. Il Rettore, i Direttori di Istituto, il Direttore Generale ed i Responsabili delle Unità Locali rappresentano i principali centri di responsabilità ambientale della Scuola per la gestione dei rifiuti. Ciò non ha, comunque, alcun effetto esimente sulla responsabilità dei singoli per carenze nella gestione dei rifiuti in cui essi stessi siano coinvolti. 3. La Scuola può rispondere con il proprio patrimonio, secondo i termini di legge, delle sanzioni amministrative e delle multe e ammende. Art. 17 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull Albo on-line della Scuola. La medesima regola è applicabile alle relative modifiche ed integrazioni. 9

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