NOTIZIARIO N LUGLIO 2012

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "NOTIZIARIO N. 13 13 LUGLIO 2012"

Transcript

1 NOTIZIARIO N LUGLIO 2012 AFFARI GENERALI Decreto Legge n. 83/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese. pag. 3 Patto per lo sviluppo della Provincia di Ravenna: intervista al Vice Presidente della Provincia di Ravenna, Gianni Bessi. pag. 20 Regione Emilia-Romagna: Ordinanza n. 3 del 22/06/2012 Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive. pag. 22 Regione Emilia-Romagna: terremoto al via il programma straordinario per le scuole. pag. 30 AMBIENTE E SICUREZZA Circolare ministeriale su modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature. pag. 32 ECONOMICO Contributi a sostegno della proprietà industriale: brevetti, marchi, disegni e modelli. Seminario: Bologna, mercoledì 18 luglio pag. 35 Comune di Faenza Bando di gara in corso di pubblicazione Realizzazione, gestione e manutenzione impianti fotovoltaici. pag. 37 Agenzia Intercent-ER: programmazione iniziative di gara pag. 38 ESTERO Regione Emilia-Romagna approvazione Bando 2012: Intervento a sostegno delle reti di imprese per iniziative aggregate, strutturate, rappresentative di filiera, di promozione, penetrazione commerciale e cooperazione industriale sui mercati internazionali, ai sensi della misura 5.2, azione D. pag. 40 SINDACALE E PREVIDENZIALE Dirigenti industriali: entro il 31 luglio 2012 il versamento del contributo IDI. pag. 97 Comunicazione annuale (entro il 31 gennaio) di ricorso ai contratti di somministrazione: chiarimenti ministeriali. pag. 98 Trattamenti di mobilità in deroga: modificata nuovamente la normativa regionale. pag. 101 CIG posticipata al 31 luglio la prossima riunione della Commissione provinciale. pag. 102

2 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 83/2012 MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE Nel supplemento ordinario n. 129 della G.U. n. 147 del 26/06/2012, è stato pubblicato il D.L. n. 83 recante Misure urgenti per la crescita. Il provvedimento è entrato in vigore il 26 giugno Il Decreto Legge, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, contiene un pacchetto di misure urgenti e strutturali che vanno a realizzare ulteriormente la cd. Agenda per la Crescita sostenibile. Attraverso questo provvedimento il Governo intende puntare ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale: - attrazione di capitali privati; - accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato; - rilancio dei settori dell edilizia e delle costruzioni; - misure per lo sviluppo dei porti; - costituzione del Fondo per la Crescita Sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese; - credito d imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato; - introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese; - misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali; - misure per il sostegno all internazionalizzazione; - realizzazione delle infrastrutture energetiche; - provvedimenti per ridurre i tempi della giustizia civile. Il testo, che è suddiviso in Titolo I - Titolo II - Titolo III e Titolo IV, per un totale di 69 articoli, subirà ora il consueto iter parlamentare con la conseguenza di possibili modifiche e/o integrazioni. Nel frattempo proponiamo un primo approfondimento sul provvedimento con il commento di alcuni articoli ritenuti di interesse per l attività di impresa. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni (art. 9) Disposizione La normativa vigente prevede che le cessioni e le locazioni, da parte delle imprese edili, di nuove costruzioni ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, siano esenti dalle imposizioni IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l IVA pagata per la realizzazione dell opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di 5 anni. Commento La norma abolisce il limite temporale dei 5 anni, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siano sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione. 3

3 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico (art. 11) Disposizione È consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50% per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione del 55%). Commento Viene aumentato il periodo in cui si può effettuare la detrazione IRPEF per i lavori di riqualificazione energetica. In questo modo, anche se l aliquota verrà abbassata di 5 punti percentuali, sarà prolungato il periodo che permette di usufruire di questi contributi, con auspicabili effetti benefici sul settore economico della green energy. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l esercizio dell attività edilizia (art 13) Disposizione La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedimentali per l ottenimento degli assensi edilizi. In caso di intervento edilizio soggetto a Scia (segnalazione certificata di inizio lavoro, in cui l attività edilizia può partire contestualmente) viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di interventi soggetti a Dia (denuncia di inizio attività, in cui l attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene introdotta analoga semplificazione. In questo modo vengono semplificate le procedure burocratiche che l imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all intervento proposto. Commento In questo caso si ha la possibilità, da parte del proprietario dell immobile, di gestire i lavori sulla propria abitazione in maniera più celere, evitando le lungaggini burocratiche finora previste Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Artt Disposizione Per accelerare la realizzazione degli obbiettivi dell Agenda digitale italiana ed europea viene istituita l Agenzia per l Italia Digitale. La nuova Agenzia avrà il compito di coordinare le politiche e le strategie di diffusione delle nuove tecnologie secondo i parametri comunitari. Altro compito sarà la razionalizzazione della spesa pubblica informatica, coordinando la gestione dei dati dell Amministrazione statale, regionale e locale. Il testo normativo risponde all esigenza di razionalizzare le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione fino ad ora suddivise tra più amministrazioni ed enti, in un unico organismo dotato di autonomia operativa e gestionale. A tal fine viene istituita l Agenzia per l Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell Università e della Ricerca, con il compito di realizzare gli obiettivi di cui all Agenda digitale italiana ed europea. Al nuovo ente sono attribuite sia le funzioni già riconducibili a DigitPA e all Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l innovazione, enti che vengono contestualmente soppressi, nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4

4 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI destinato ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare l'agenzia: a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN); b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'unione Europea; c) assicura l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonchè la piena integrazione a livello europeo; d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale; e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa; f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonchè di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative; g) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi. L Agenzia esercita, inoltre, specifiche competenze volte, sia a contribuire alla diffusione delle tecnologie dell informazione, che ad assicurare la piena interoperabilità dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione realizzando, al contempo, la razionalizzazione della spesa pubblica informatica ed il pieno coordinamento informatico dei dati dell Amministrazione statale, regionale e locale nel rispetto dell art. 117, secondo comma, lett. r), Cost. La nuova Agenzia opera attraverso il Direttore Generale, da scegliersi tra persone di comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica ed in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, affiancato da un Comitato di indirizzo, in cui è assicurata la presenza della Presidenza del Consiglio, degli altri Ministeri vigilanti e dei rappresentanti delle Regioni, Province autonome ed Enti locali, affinché le iniziative dell Agenzia siano condivise al più alto livello. E prevista, inoltre, la presenza di un Collegio dei revisori. Al fine di consentire il rapido avvio del nuovo organismo, è stata ridotta al minimo la fase transitoria, disciplinata attraverso una tempistica ristretta, che assicuri la continuazione degli organi preesistenti fino alla nomina, prevista entro 30 giorni dall entrata in vigore del decreto, del Direttore Generale, il quale gestirà la fase transitoria in qualità di Commissario 5

5 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI straordinario fino alla nomina degli altri organi. La piena operatività dell Agenzia si avrà con il Decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, provvedimento attraverso il quale è determinata l effettiva dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell Agenzia, sulla base del Piano predisposto dallo stesso Direttore generale dell Agenzia, da conformarsi a principi di ottimizzazione delle risorse e di riduzione della spesa. Il testo normativo contiene, infine, una clausola di invarianza della spesa assicurando che dall istituzione dell Agenzia non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fondo per la crescita sostenibile (art. 23) Disposizione Con il presente articolo si prevede che il fondo speciale rotativo di cui all articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico assume la denominazione di fondo per la crescita sostenibile. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: a) la promozione di progetti di ricerca; b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, attraverso il riutilizzo di impianti produttivi ed il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l attrazione di investimenti dall estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall ICE Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane. L articolo prevede che le modalità operative per la definizione dell erogazione dei finanziamenti verranno regolamentate con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze e che le misure verranno attivate con specifici bandi. Commento Tale previsione è stata definita dal Governo al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socioeconomico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese. La ridefinizione del Fondo e delle modalità operative dello stesso saranno realizzate attraverso la Consultazione con le associazioni rappresentative delle imprese, con particolare riferimento alle PMI al fine di determinare misure che siano effettivamente volte alle piccole e medie imprese. Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24) Disposizione Il DL prevede uno stanziamento di 25 e 50 milioni (rispettivamente per il 2012 e dal 2013 in poi) affinché sia riconosciuto un credito d imposta a quelle imprese che assumano a tempo indeterminato, per almeno tre anni e a determinate condizioni, laureati da adibire a lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (comma 3, lettera a) della bozza di articolo 24). 6

6 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI L incentivo, di tipo strutturale, è rivolto a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza, dal regime contabile adottato. Godono dell agevolazione d impresa le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di: 1) dottorato di ricerca universitario; 2) laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. L agevolazione è subordinata all impiego del nuovo personale alle seguenti attività: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Per accedere al beneficio l impresa dovrà produrre un istanza telematica secondo modalità da stabilire con Decreto. La domanda dovrà essere asseverata da un membro del Collegio Sindacale o, se inesistente tale organo sociale, da un Revisore Contabile iscritto che non abbia tenuto rapporti con l azienda di collaborazione o dipendenza nei 3 anni precedenti. Il credito d imposta è pari al 35% del costo aziendale (lordo) del lavoro di ogni singola assunzione, nel limite di euro per ogni impresa. Su una assunzione il cui costo lordo aziendale è pari a euro annuali, il bonus ammonta a ( x 35%). Commento Il provvedimento originario prevedeva, relativamente al tema occupazione, due misure: a) un bonus occupazione per ultratrentacinquenni con particolare agevolazione per quelle di sesso femminile; b) un credito alla ricerca effettuato mediante l assunzione di personale altamente qualificato. A causa di vincoli nelle risorse, il bonus occupazione è stato limitato ad un ambito più circoscritto. Il Governo nella relazione tecnica stima che il costo di ogni dipendente assunto sia di x euro e sul quel budget ha costruito il provvedimento agevolativo riservandolo ad una particolare figura professionale, numericamente modesta, per esplicare solo lavori di ricerca e teorici. La relazione tecnica dell art. 24 recita: nell ipotesi di un costo complessivo, cioè al lordo di contributi da lavoro Inps e dell Irpef, di euro, si calcola che a fronte del credito d imposta di euro, si genererebbe un maggiore gettito fiscale previdenziale di euro (ripartito in euro di Irpef e euro di contributi Inps). Considerando anche gli effetti indiretti si avrebbe per ogni unità effettivamente addizionale, pertanto, un minore gettito complessivo di 571 euro. Le disposizioni proposte dal presente articolo determinano minori entrate fiscali stimabili in circa 25 milioni di euro nel 2012 e 50 milioni a partire dal Il credito d imposta non è illimitato, bensì: - per il 2012 l importo ammonta a 25 milioni di euro, pensando di agevolare l assunzione di poco più di ricercatori o laureati magistrali tecnici / scientifici (25 milioni / euro = 2.040); 7

7 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI - dal 2013 l importo stanziato ammonta a 50 milioni di euro, che porterebbe ad un numero di circa dipendenti agevolabili (50 milioni / euro = 4.081). Lo Stato, nel concedere il bonus per l assunzione di un dipendente super qualificato, perde euro ma contemporaneamente guadagna euro, pertanto la perdita si riduce a 571 euro ( ). I reali costi dello Stato sono pertanto, per la platea di ricercatori universitari e laureati, neanche euro (per il 2012) ed euro (dal 2013). Inoltre, è una norma autofinanziata (di fatto non servirebbe la cd. copertura ) senza dimenticare che i crediti d imposta sono compensazioni con debiti fiscali e/o contributivi che le imprese generano col loro lavoro. Monitoraggio, controlli, attività ispettiva (art. 25) Disposizione La norma prevede un sistema di monitoraggio e controllo volto a vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni previste dal DL. Per l attività ispettiva il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza con modalità e tempi stabiliti in un protocollo d intesa da sottoscrivere a tal fine. L attività ispettiva di analisi e controllo dei programmi di investimento ammessi alle agevolazioni può essere svolta anche d iniziativa dalla Guardia di Finanza. Per l esecuzione di tali attività gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie si avvalgono di poteri e facoltà previsti dall articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del dlgs. 21 novembre 2007, n. 231 (prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) quali l accesso ai dati dell'anagrafe tributaria ed inoltre possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, presso tutti quei soggetti pubblici o privati che svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Per le attività ispettive si dovrà far ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente disponibili nel bilancio dello Stato senza ulteriori costi aggiuntivi ed i nuovi o maggiori oneri saranno sostenuti dal Fondo per la Crescita sostenibile (art. 23), entro il limite di euro per anno. Al fine di consentire il monitoraggio sull impatto e l efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero della sviluppo economico indica gli obiettivi per ciascun intervento, dandone notizia sul proprio sito istituzionale prima del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono. Tutto ciò al fine di agevolare l attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto dei provvedimenti a sostegno dello sviluppo economico, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia). Secondo tale norma il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati competenti in materia industriale, una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. A loro volta i soggetti beneficiari degli interventi ammessi alle agevolazioni dovranno fornire al Ministero dello Sviluppo Economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza 8

8 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni e con circolari saranno individuate le modalità di trasmissione. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi comporta per l'impresa inadempiente la sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso. Infine, per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi viene disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico dell'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento. Commento La norma mira a garantire la trasparenza della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni più importanti che comportano la spesa di denaro pubblico, al fine di ottimizzare le politiche pubbliche economiche e industriali per la crescita produttiva e di contrastarne l uso fraudolento. A tal fine si prevede un sistema di monitoraggio e controllo volto a vigilarne il corretto utilizzo, disciplinando l attività ispettiva che farà capo al Ministero delle Sviluppo Economico e sarà svolta in concerto con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale avrà ampi poteri sia d iniziativa che ispettivi. Inoltre, per consentire al sistema della gestione delle agevolazioni adeguata trasparenza, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero l elenco delle iniziative finanziate nonché gli obiettivi di ciascun intervento anche al fine di monitorarne l efficacia e l impatto sul sistema economico. Di contro viene previsto un adempimento da parte delle imprese beneficiarie che dovranno a loro volta fornire, al Ministero dello Sviluppo Economico ed ai soggetti da questo incaricati, con cadenza periodica e mediante strumenti informatici, tutte le informazioni relative agli interventi agevolatori. La mancata trasmissione dei dati e delle informazioni comporterà la sospensione delle erogazioni degli importi agevolatori ed in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso. Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni. (art. 26) Disposizione La norma prevista, detta le disposizioni per concedere una moratoria di un anno alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. In particolare si fa riferimento rispettivamente ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di cui all art. 14 della L. n. 46 del 17 febbraio 1982 (Riforma FIT Incentivi per l Innovazione Tecnologica), e sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all art. 5 del D. Lgs. n. 297 del 27 luglio Per queste operazioni si potrà sospendere per 12 mesi, per una sola volta, il pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 (e la conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo di 12 mesi). Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie oppure, se le rate siano già scadute alla data di concessione del beneficio, entro 60 giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. Entro 90 giorni verranno emanati da entrambi i Ministeri, decreti di natura non 9

9 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI regolamentare per stabilire condizioni e criteri per la concessione del beneficio, nonché i termini massimi per la richiesta. Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015» (art. 28) Disposizione L art. 6 introduce termini perentori per la definizione dei procedimenti agevolativi di cui all art. 1, comma 842, della L. n. 296/06 ( Industria 2015 ). A tal fine, la norma prevede la revoca delle agevolazioni qualora l impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d avanzamento entro 18 mesi dalla data della concessione (ovvero entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l emanazione del provvedimento di concessione entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell intervento. Il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure. Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI (art. 30) Disposizione L articolo detta disposizioni volte a consentire l utilizzo, per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Le risorse del FRI, pari a 6 miliardi di euro, sono destinate alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese, a fronte dei quali il Ministero dell economia e delle finanze corrisponde a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. il differenziale tra il tasso stabilito con proprio decreto ed il tasso agevolato. Circa 2 miliardi delle suddette risorse risultano attualmente non utilizzate. La norma in esame prevede, pertanto, la ricognizione delle suddette risorse non utilizzate e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del presente riordino, introducendo, altresì, modifiche nelle modalità di utilizzazione del FRI relativamente alle risorse destinate alle Regioni (pari ad ulteriori 2 miliardi di euro). In particolare, il comma 1, novellando l art. 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente alla Regioni di concedere, in alternativa al già previsto finanziamento agevolato, un contributo in conto interessi a valere sulle proprie risorse, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto del Ministero dell economia e delle finanze di cui all articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n Il comma 2 prevede l utilizzazione del FRI per i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile. II comma 3 definisce le risorse inutilizzate del FRI, con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo la possibilità di destinare, fino al 70% delle stesse, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile. Il comma 4 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico la determinazione del meccanismo per la ricognizione e la ripartizione delle risorse del FRI non utilizzate. Il comma 5 opera l abrogazione di alcune norme incompatibili con il sistema ora delineato. Il comma 6, infine, stabilisce l invarianza sui saldi di finanza pubblica. 10

10 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI Apertura al mercato dei capitali per le società non quotate (art. 32) Disposizione La misura è volta a ridurre il credit crunch. Infatti, viene prevista la possibilità per le società di capitali finora escluse, in particolare le imprese non quotate e le PMI (ad esclusione delle microimprese), di far ricorso al mercato del debito, mediante l emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio lungo termine (obbligazioni e titoli similari, obbligazioni partecipative subordinate) con il supporto di sponsor che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli. La norma prevede l allineamento fra trattamenti fiscali delle diverse categorie di emittenti con quello dei principali paesi comunitari, estendendo l esenzione da ritenuta prevista per i grandi emittenti. È inoltre prevista anche la semplificazione/allineamento delle regole fiscali sulla deducibilità degli oneri finanziari, rendendo neutrale per l emittente la scelta tra diversi strumenti finanziari di indebitamento e provvista. Le novità più rilevanti consistono: nella fissazione di un limite quantitativo (30% Ebitda); nella modifica della durata delle cambiali finanziarie, che non potranno essere emesse per un termine inferiore a 1 mese e non superiore a 18 dalla data di emissione; nella possibilità di dematerializzare questi titoli, con l obiettivo di favorirne la circolazione, lo scambio e la liquidabilità tra gli operatori del mercato; con l estensione alle cambiali finanziarie del regime fiscale applicabile alle obbligazioni; introduzione di obbligazioni partecipative: obbligazioni aventi una durata non inferiore a 60 mesi, che prevedano clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili di impresa. Tali obbligazioni non possono avere durata inferiore a 60 mesi, e devono prevedere clausole di subordinazione: tale clausola definisce i termini di postergazione del titolo rispetto ai diritti degli altri creditori della società; inoltre, sarà possibile agganciare tali titoli alla partecipazione degli utili di impresa attraverso l assoggettamento di tali strumenti alla disciplina che le assimila a strumenti di patrimonializzazione e potranno prevedere una remunerazione in parte fissa e in parte variabile. Commento La legge prevede la possibilità per le imprese non quotate, di affacciarsi sul mercato dei capitali e di conseguenza negoziare direttamente su questo le proprie esigenze di liquidità, scavalcando il settore bancario e riducendo notevolmente i costi della raccolta. Strumenti per la gestione più efficace delle crisi: revisione della legge sul diritto fallimentare (art. 33) Disposizione La legge è volta a migliorare l efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell imprenditore. In linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l opzione di fondo che orienta l intervento è quella di incentivare l impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino. La misura, prevista nel Decreto Sviluppo, introduce nel nostro paese la procedura che in America viene nominata Chapter 11, ossia la possibilità per le imprese in situazioni di crisi di depositare un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo (procedura concorsuale 11

11 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito), senza la necessità di produrre tutta la documentazione ora necessaria. Il debitore potrà così accedere alle protezioni previste dalla legge fallimentare in modo da ottenere come obiettivo principale l emersione anticipata della crisi, ottenendo la possibilità per l azienda di accedere anche a strumenti di finanziamento e la possibilità di partecipare ad appalti pubblici. Commento Le nuove disposizioni puntano a sostenere le aziende colpite dalla crisi che hanno comunque prospettive di ripresa. Inoltre, le imprese non saranno obbligate a dichiarare il fallimento ma potranno ricorrere direttamente al concordato preventivo. Il principale effetto positivo della nuova norma è il ricorso diretto al concordato preventivo che consente la continuità dell attività dell impresa, ivi compreso il mantenimento dei contratti di fornitura con la Pubblica Amministrazione. Srl semplificata (art. 44) Disposizione La S.r.l. con capitale da 1 a euro diventa aperta a tutti e non solo agli under 35 Commento La previsione è da considerarsi senz altro positiva in quanto facilita lo start up di impresa. Razionalizzazione dell organizzazione dell ICE agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane e dell ENIT agenzia nazionale per il turismo all estero (art. 41 ) Disposizione Vengono introdotte ulteriori misure organizzative per l avvio e il potenziamento dell attività dell ICE, l Agenzia per l internazionalizzazione delle imprese istituita dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in sostituzione dell Istituto del commercio estero. In particolare è fissata a 450 la dotazione organica dell Agenzia con la conseguente entrata nei ruoli del Mise del rimanente personale dipendente. Viene, inoltre, prevista nella Cabina di regia la presenza del Ministro con delega al turismo, del Ministro delle politiche agricole, del Presidente della Conferenza delle Regioni e del sistema cooperativo. Commento La previsione di razionalizzare e rilanciare la struttura dell ICE può essere considerato in termini positivi, laddove le attività dell Agenzia vengano realizzate nell effettivo interesse delle PMI. Si ritiene che l ampliamento della Cabina di regia, invece, non sia ancora soddisfacente, non prevedendo una rappresentanza esclusiva degli interessi delle PMI. Sostegno all internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l internazionalizzazione (art 42) Disposizione La norma riordina e semplifica le procedure relative al Fondo per l internazionalizzazione istituito dalla Legge 394/81 e gestito da SIMEST, istituendo inoltre una riserva pari al 70% delle risorse per le PMI. Sono istituiti, inoltre, i consorzi per l internazionalizzazione, la cui mission sarà indirizzata alle nuove forme di internazionalizzazione, alla formazione, alla promozione del Made in Italy. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e del 12

12 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI commercio e dell agroalimentare. La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono confermati i contributi del Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere i progetti di internazionalizzazione. Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i contributi per sostenere i progetti per l internazionalizzazione di vari Enti, Organismi o Associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi Consorzi per l internazionalizzazione, dalle Camere di Commercio italiane all estero e dalle Associazioni di categoria. Commento Si ritiene che la questione vada ulteriormente approfondita, anche alla luce di quanto prevedrà il decreto ministeriale da adottare nei 90 giorni successivi all approvazione del decreto. Suscita qualche perplessità, infatti, la previsione concernente la composizione dei Consorzi per l internazionalizzazione laddove sia prevista la presenza di imprese di grandi dimensioni. Potere sanzionatorio a tutela del Made in Italy (art. 43) Disposizione Si affida al sistema delle Camere di commercio il potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy imponendo ai soggetti titolari di marchi di accompagnare i prodotti o le merci con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o che siano comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. L obiettivo è quello di rafforzare l azione di contrasto a quelle condotte illecite di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in coerenza con la normativa europea sull'origine. Commento Tale previsione, nella misura in cui abbia l obiettivo di rafforzare la lotta al fenomeno della contraffazione, non può che essere accolta con favore. L impatto che il fenomeno della contraffazione ha sulle PMI italiane è indubbiamente rilevante e richiede un azione forte e mirata. A tal proposito, si ritiene al contempo necessario assicurare un effettivo coordinamento con le azioni del CNAC, il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione. Contratto di Rete (art. 45 ) Disposizione Le nuove disposizioni consentono un ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell articolo 24 del Codice dell Amministrazione digitale. Viene allargata alle PMI che sottoscrivono un contratto di rete la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso. Commento Si ritiene positiva la previsione di estendere i benefici dei contributi assegnati ai consorzi anche ai contratti di rete, essendo tale forma di aggregazione considerata in termini positivi per lo sviluppo all estero delle PMI. Lodo arbitrale (art. 48) Disposizione Il decreto prevede che il lodo relativo ai lavori pubblici, forniture e servizi, è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di 13

13 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI diritto relative al merito della controversia. La norma si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto. Commento Nei giudizi relativi a lavori pubblici, servizi e forniture il lodo è impugnabile anche nel merito e non solo per nullità. La regola si applica anche ai lodi parziali e ai lodi definitivi con data di sottoscrizione successiva all'entrata in vigore del decreto. L'impugnazione del lodo è proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione e non è più proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. (art. 241, comma 15-bis, dlgs. 163/06). Cedibilità tax credit digitale (art. 51) Disposizione Con questa disposizione viene facilitata alle PMI che operano nel settore cinematografico la cessione dei crediti fiscali, ammessa solo verso specifici soggetti. In particolare si prevede che il credito di imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1 (vale a dire il 30% delle spese complessivamente sostenute per l introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla protezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro ), dimostrata l effettività del diritto al credito, è cedibile dal beneficiario a intermediari finanziari, bancari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell impianto di digitalizzazione. Sospensione entrata in operatività del SISTRI (art. 52) Disposizione Con la disposizione introdotta all art. 52 viene sospeso il termine per l entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fino al compimento delle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema e comunque non oltre il 30 giugno La sospensione riguarda ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all articolo 188-ter del Dlgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (Formulario di identificazione dei rifiuti) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 ed all osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del Dlgs del 3 dicembre 2010, n Il nuovo termine verrà fissato con apposito decreto ministeriale e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e il concessionario SISTRI (SELEX SE.MA) e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l anno Commento La sospensione di un anno sia del sistema SISTRI che del conseguente pagamento dei contributi 2012, si rende necessaria al fine di verificare la funzionalità del sistema, sia amministrativa che operativa: ciò al fine di fornire elementi di chiarezza e certezza che da sempre chiedono le imprese. Appello (art.54) 14

14 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI Disposizione L art. 54 introduce i nuovi artt. 348 bis c.p.c., 348 ter c.p.c., 436 bis c.p.c.. La novella al codice di procedura civile sarà operativa dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. L art. 348 c.p.c. riguarda i casi in cui l appello viene dichiarato improcedibile dal giudice, anche d ufficio. Viene adesso introdotto l art. 348-bis, rubricato Inammissibilità dell appello. Il nuovo disposto normativo attribuisce al giudice d appello la facoltà di dichiarare inammissibile l impugnazione qualora non abbia una ragionevole possibilità di essere accolta. Tale previsione non si applica nel caso in cui è obbligatorio l intervento del p.m. (art. 70, comma 1 c.p.c.), né in merito all impugnazione dell ordinanza pronunziata all esito del giudizio a cognizione sommaria (art. 702-quater c.p.c.). Viene inoltre inserito l art. 348-ter (rubricato Pronuncia sull inammissibilità dell appello ), in virtù del quale la pronuncia di inammissibilità assume la forma di ordinanza, che deve essere succintamente motivata, anche mediante elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi. L ordinanza di inammissibilità può essere impugnata tramite ricorso per Cassazione, nei limiti dei motivi specifici esposti con l atto di appello. Viene modificato il motivo n. 5 di cui al comma 1 dell art. 360 c.p.c. che disciplina i provvedimenti impugnabili tramite ricorso per Cassazione, nonché i motivi dello stesso. Il motivo n. 5, adesso, consisterà nell omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Viene previsto che, nel caso in cui la Corte di Cassazione accolga il ricorso relativo all ordinanza di cui al nuovo art. 348-ter, la stessa dovrà disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto pronunciarsi sull appello. La modifica avviene aggiungendo un comma all art. 383 c.p.c., il quale disciplina i casi in cui la Corte di Cassazione rimette la causa ad un giudice di pari grado, diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, in virtù del principio di alterità del giudice di rinvio rispetto a quello che ha emesso la sentenza cassata. Dopo l art. 436 c.p.c., che disciplina le modalità di costituzione dell appellato, nonché quelle di proposizione dell appello incidentale, nell ambito del processo del lavoro, viene inserito l art. 436-bis c.p.c., rubricato Inammissibilità dell appello e pronuncia. La nuova disposizione estende l applicazione dei nuovi artt. 348-bis e 348-ter al processo del lavoro. Peraltro le nuove disposizioni troveranno applicazione anche nelle controversie in materia di locazione, comodato e affitto di cui all art. 447-bis c.p.c. Commento La norma è volta a migliorare l efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità. Per ridurre i tempi medi della giustizia civile, scopo di fondo della novella legislativa, si prevede che il giudice debba valutare la fondatezza prima di procedere all esame del merito. La soluzione adottata è quella di introdurre un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso. A fare tale prognosi sarà lo stesso giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione del ricorso. Il Decreto Sviluppo prevede che l impugnazione della sentenza sia «dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta». La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell impugnazione, il giudice dichiara l inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate in appello, tenendo conto del fatto che attualmente nel 68% dei casi l'appello si conclude nei processi civili con la conferma del giudizio di primo grado. L'impatto atteso sarà una deflazione dei carichi di 15

15 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI lavoro delle corti di appello e una conseguente riduzione dei tempi dei giudizi, con effetti positivi anche per il sistema economico e per le imprese che operano in Italia. Le norme approvate fanno parte di una serie di misure in materia di giustizia che il Governo ha da tempo avviato per porre rimedio agli effetti negativi della lentezza della sull'economia, che Banca d'italia ha stimato nella perdita di un punto di PIL all'anno. Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 Legge Pinto (art.55) Disposizione La norma interviene sulla ragionevole durata del processo, e modifica la precedente normativa sul risarcimento per l eventuale danno subito in caso di giustizia troppo lenta (la legge 24 marzo 2001, n. 89, chiamata legge Pinto dal nome dell estensore, Michele Pinto). La nuova norma del Decreto Sviluppo prevede che il processo civile possa durare al massimo sei anni: tre in primo grado, due in appello, uno in Cassazione. Al di sotto di queste soglie nessuna richiesta verrà passata al vaglio, invece, al di sopra, andrà verificata dalla Corte d appello la consistenza del ritardo: per ogni anno di sforamento, oppure per frazioni di anno superiori a sei mesi, del limite del grado di giudizio il risarcimento potrà essere compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di E possibile determinare un ammontare superiore, purché non superi il valore della causa. In questo passaggio è rilevante tenere in alta considerazione la condotta del giudice e soprattutto quella delle parti. Queste ultime devono tenere un comportamento idoneo, cioè devono astenersi dal tenere qualsiasi comportamento volto ad esempio ad utilizzare poteri processuali legittimi in una funzione meramente dilatoria e di allungamento dei tempi della decisione. In tali casi nessun risarcimento potrà essere concesso. La dinamica processuale si sostanzia in un ricorso per via documentale ad un giudice della Corte di appello, con successiva facoltà di opposizione avverso il decreto. Sono previste sanzioni processuali pecuniarie per i casi di opposizioni dichiarate inammissibili o manifestamente infondate. Commento L obiettivo della norma è non solo di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle Corti di appello, ma anche di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, che nell anno 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro. Le modifiche alla Legge Pinto pongono un freno alle richieste di risarcimento che approdano numerose sul tavolo dei magistrati. Le novità in materia ridefiniscono in pratica tutto l intero procedimento, rendendolo più simile a quello previsto per il decreto ingiuntivo, prevedono sanzioni da irrogare per le richieste più pretestuose, comportano l esclusione delle parti colpevoli di aver assunto condotte dilatorie e infine determinano dei termini rigidi per la presentazione delle domande. Oggi la situazione è invece del tutto diversa: un giudizio che deve decidere sulla fondatezza del ricorso e sulla liquidazione degli importi si svolge davanti alla Corte d appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell amministrazione responsabile e svolgimento attraverso una pluralità di udienze. Invece, la creazione di un procedimento così come descritto permetterà uno svolgimento diverso che prende avvio con la parte che presenta ricorso al presidente della Corte d appello competente, quest ultimo che designa un giudice competente alla trattazione della causa che, a sua volta, deciderà con decreto sulla base dei documenti presentati dalla parte. Il decreto poi potrà essere oggetto di impugnazione in tempi stretti. 16

16 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI Si salvaguarderebbe in questo modo la possibilità di una tutela giurisdizionale rafforzata, visto che sull impugnazione deciderà, ma solo a quel punto, la Corte d appello in versione collegiale. Misure per l occupazione giovanile nel settore della green economy (art. 57) Disposizione L articolo prevede che a decorrere dalla di entrata in vigore del decreto possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione ; c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing. Come previsto dall articolo in questione, per accedere ai finanziamenti di cui sopra, i progetti di investimento presentati dalle imprese nei settori precedentemente menzionati, devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a 3 unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo. A tal fine, sono destinate a tale Fondo le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. Inoltre le risorse assegnate con il decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori sopra citati le cui domande di finanziamento agevolato e relative modalità di erogazione dei finanziamenti prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. Sempre lo stesso articolo 57 stabilisce per i progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata l applicazione della riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 17 novembre Infine per tali soggetti, a differenza di quanto previsto per i finanziamenti a tasso agevolato dedicati ai settori della green economy che non possono superare i 72 mesi, la durata dei finanziamenti a tasso agevolato sarà limitata a 120 mesi. Commento L articolo mira in modo evidente a creare nuova occupazione e a favorire dinamiche di autoimprenditorialità in un settore in via di sviluppo ed in espansione come quello delle energie rinnovabili e della green economy. Tale orientamento era stato già portato avanti dalla Commissione Europea nell ultimo documento sull occupazione del 18 aprile nel quale gli Stati membri venivano esortati a puntare su questi settori attraverso l introduzione di politiche mirate utili anche a far crescere i salari. Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento (art. 60) Disposizione Stabilisce gli incentivi di competenza del Ministero dell Istruzione per il finanziamento al sostegno delle attività di ricerca, definite secondo le norme UE. I soggetti ammissibili agli 17

17 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI interventi sono le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Tra le azioni finanziabili sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: - interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; - interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; - appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges); - azioni di innovazione sociale (social innovation); - interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; - interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali. Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto, credito agevolato, credito di imposta, prestazioni di garanzie, bonus fiscali. Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) art. 61 Disposizione Le agevolazioni per la ricerca sono finanziate dal First, il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica. Disciplinate le erogazioni per anticipazione a favore dei soggetti privati con l applicazione di una trattenuta per ogni intervento di una quota pari al 10% del finanziamento del limite complessivo del 10% della dotazione annuale del First. Modalità di attuazione e procedure di valutazione (art. 62) Disposizione Il Miur definirà gli indirizzi per obiettivi, priorità di intervento e servizi finanziabili. Il Miur definirà inoltre le spese, le caratteristiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni. Adottabili per i benefici le procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al Dlgs 31 marzo 1998, n Con lo stesso provvedimento vengono definite anche le modalità di intervento del First. I finanziamenti sono subordinati al parere degli esperti inseriti in un elenco del ministero e individuati dal comitato nazionale dei garanti della ricerca. Per alcune tipologie di azioni è chiesto il parere di esperti tecnici. Il Miur potrà avvalersi per le connesse attività di monitoraggio, di banche, di società finanziarie, di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti e programmi di ricerca, per ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti: a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle forme di garanzia; b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi; 18

18 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. Il Miur iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi nell'anagrafe nazionale della ricerca. Disposizioni finali (art. 63) Con l entrata in vigore del DM saranno abrogati il Fondo per gli investimenti per la ricerca di base (Firb) e il Dlgs 297/99 con eliminazione del Far. Il DM sarà sottoposto ad approvazione della Commissione Europea. Viene riformulata inoltre la disciplina per la selezione dei progetti in base alla tecnica di valutazione tra pari in base a quanto stabilito dall art. 20 della legge 240/

19 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA GIANNI BESSI Con riferimento al nuovo Patto per lo sviluppo della provincia di Ravenna, il cui testo è riportato su API INDUSTRIA NOTIZIE n 11 del 15/06/2012, pubblichiamo di seguito l intervista rilasciata dal Vice Presidente della Provincia di Ravenna Gianni Bessi. *********** Il 17 maggio sono stati sottoscritti in Provincia, da Istituzioni locali e numerose forze economiche e sociali, due documenti di rilievo: il nuovo Patto per lo sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile e il Patto sul welfare. Al vicepresidente della Provincia Gianni Bessi che, ha coordinato i lavori preparatori dell intesa sullo sviluppo, abbiamo chiesto anzitutto come si è arrivati all accordo. La firma ha rappresentato la positiva conclusione di un lavoro approfondito che ha coinvolto e visto protagonisti attivi e fondamentali, anche in gruppi di lavoro, rappresentanti istituzionali, delle associazioni di categoria, dei sindacati, esperti dei vari settori dell'economia, dell'impresa e della ricerca. Che cosa significa il Patto in questo difficile momento economico? Il Patto esprime la comune determinazione di reagire, di fronte alla pesante crisi che pesa fortemente su imprese, lavoratori e famiglie, rafforzando la coesione e l'impegno concreto per consolidare, riqualificare e rilanciare il nostro sviluppo e l'occupazione. Per questo, nel documento è contenuto un appello unitario al Governo e all'unione Europea di adottare politiche equilibrate in grado di conciliare rigore e ripresa selettiva degli investimenti e dell'occupazione. In questo contesto si chiede con forza la revisione e l'allentamento del patto di stabilità che mortifica il ruolo degli enti locali e frena la loro possibilità di divenire il volano di una nuova fase di sviluppo. Il documento è corposo e articolato. E possibile sintetizzarlo in poche battute? Anzitutto, metterei a fuoco le linee guida. L obiettivo, che è il rilancio del sistema provinciale con politiche di innovazione che portino a costruire un economia aperta, competitiva, basata sulla crescita del sapere e delle conoscenze, ambientalmente e socialmente sostenibile. La partecipazione, perché ogni soggetto sottoscrittore si impegna a mettere a disposizione le proprie proposte, le proprie risorse e le proprie competenze per il raggiungimento dell obiettivo comune. La concretezza - in questo,credo, sta la peculiarità del nostro Patto rispetto ad altri del genere - nel voler andare oltre le affermazioni di principio per delineare le scelte selettive su cui concentrare l'impegno della società ravennate, in un quadro di forti relazioni di Area vasta romagnola. Per quanto riguarda i contenuti, sono state individuate alcune priorità strategiche su cui concentrare l azione di Istituzioni e organizzazioni economiche e sociali: semplificazione e sostegno al sistema d'impresa; lavoro e politiche per l'occupazione; internazionalizzazione e 20

20 API NOTIZIE N. 13 DEL 13/07/2012 AFFARI GENERALI innovazione; rafforzamento del porto e del sistema logistico; sviluppo della green economy; legalità, lotta all'abusivismo, sicurezza del lavoro; welfare, salute e benessere. Ognuno di questi temi è poi declinato in una serie di progetti specifici per i quali sono stabilite le azioni e le responsabilità in capo ad ogni soggetto e la governance che dovrà presiedere alla sua realizzazione. E anche previsto un monitoraggio sull attuazione del patto? Certamente, a novembre il Tavolo dell'economia e dell'occupazione procederà ad una prima verifica. Siamo già al lavoro per definire la griglia e lo stato di avanzamento dei progetti e delle azioni che già con il 2012 sono in campo. Si pensi all'impegno per concretizzare i decisivi investimenti del porto, a partire dai fondali; all'impegno comune per rafforzare il tecnopolo della provincia di Ravenna; agli accordi sottoscritti sul credito; ai significativi investimenti pubblici e privati per la green economy, a cominciare dalle energie rinnovabili; al percorso per attivare i finanziamenti Fas per gli investimenti prioritari volti allo sviluppo; al rafforzamento del terminal crociere; all'avvio dei nuovi collegamenti diretti fra l'aeroporto di Bologna e le aree di maggior interesse turistico della nostra provincia; alle numerose attività avviate in tutta la provincia per la candidatura di Ravenna a capitale europea della cultura Perché non tutte le associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto il Patto? Le associazioni del commercio, pur prendendo atto del metodo positivo espresso, hanno confermato i loro punti di dissenso rispetto al piano del commercio vigente e ne hanno fatto conseguire l indisponibilità a giungere, in questa fase, alla sottoscrizione del documento. E stato comunque avviato un percorso positivo, che prevede la sollecitazione di un rapido confronto regionale per definire nuovi strumenti legislativi di pianificazione che assicurino lo sviluppo equilibrato e sostenibile della rete commerciale. Su questa base, il gruppo commercio del Tavolo provinciale dell'economia lavorerà per aggiornare gli strumenti di pianificazione commerciale. 21

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE

INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 Direzione Trasferimento di Conoscenza e Innovazione Dipartimento Centri e Reti

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI. VISTO il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della

SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI. VISTO il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI VISTO il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 Codice DB1512 D.D. 5 agosto 2014, n. 531 Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 42, comma 6. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attivita'

Dettagli

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

MISURE ECONOMICO FINANZIARIE

MISURE ECONOMICO FINANZIARIE Valentina Piuma mercoledì, 18 settembre 2013 G i o r n a ta d e l D e c r e to del fare MISURE ECONOMICO FINANZIARIE Art. 1 Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese La norma è

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

Centro Studi CNA SCHEDE SINTETICHE

Centro Studi CNA SCHEDE SINTETICHE SCHEDE SINTETICHE Tabella di sintesi Interventi In vigore dal Innovazione Voucher IT (Information Technology) 24 dicembre 2013 Credito d imposta 24 dicembre 2013 Finanziamenti per progetti di R&S 26 giugno

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014 326/2014/R/GAS MODALITÀ PER IL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione Il Presidente del Consiglio di Stato PROTOCOLLO D INTESA Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria interventi inseriti nell Accordo di Programma Quadro Potenziamento delle infrastrutture dei Patti Territoriali - Delibera CIPE n. 20/2004 (acc. n. 101249 e acc. n. 101250). La presente deliberazione sarà

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

BANDO SPORTELLI PER L ASSISTENZA FAMILIARE IN RETE PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A SPORTELLO

BANDO SPORTELLI PER L ASSISTENZA FAMILIARE IN RETE PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A SPORTELLO BANDO SPORTELLI PER L ASSISTENZA FAMILIARE IN RETE PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A SPORTELLO 1. Finalità dell intervento Con il presente bando la Provincia di Varese ha come obiettivo la qualificazione

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%)

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) GUIDA ALL APPLICAZIONE DEL DECRETO 83/2012 ART. 11 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012 N 134 (SETTEMBRE 2012) Indice: 1. INTRODUZIONE...2 2. TESTO DISPOSIZIONE: ARTICOLO

Dettagli

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a

Dettagli

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli Microimpresa Pensare in grande, da piccoli Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un attività imprenditoriale di piccola

Dettagli

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 Prot. n. F09/RNS Bologna, 17 gennaio 2014 OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 - RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR

Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR 2012-2014 1 1. PREMESSA L art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

Il FAR - Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca

Il FAR - Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca Il FAR - Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca Pisa, 8 febbraio 08 Aula Magna Polo didattico Carmignani, Il nuovo sistema di sostegno alla ricerca industriale dal 2001 è operativo il Decreto Ministeriale

Dettagli

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni

Dettagli

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A. Accordo Quadro Confesercenti nazionale Intesa SanPaolo S.p.A. Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002 Validità : annuale Anno 2007: in vigore Art. 1 Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell articolo 3, comma 5 del

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI Allegato alla Delib.G.R. n. 50/27 del 10.11.2009 CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI L.R.10 gennaio 2001 n.. 2 Titolo T II DIRETTIVE DI

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 Circolare Numero 33/2015 Oggetto Sommario Contributi per la valorizzazione all estero dei marchi italiani ( Bando Marchi +2 MISE ). Con l Avviso

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, e,

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Regione Veneto Agevolazioni per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale

Regione Veneto Agevolazioni per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale Regione Veneto Agevolazioni per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale Fondo di Rotazione ex LR 5/2001 (Sezione C) Contributi ex LR 9/2007!1 RIEPILOGO NORMATIVA Requisiti soggetto proponente

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 4 09.01.2015 Legge di Stabilità 2015: moratoria dei mutui e finanziamenti La quota capitale della rata può essere sospesa fino al 2017 Categoria:

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Decreto 10 febbraio 2014 Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decretolegge 31 agosto

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

PON R&C - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA AL 30.04.2014

PON R&C - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA AL 30.04.2014 PON R&C - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA AL 30.04.2014 Con riferimento agli strumenti di ingegneria finanziaria attivati dall OI MiSE-DGIAI nell ambito competitività del

Dettagli

Il Ministro della Difesa

Il Ministro della Difesa Il Ministro della Difesa M_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0000106 il r.d. 18 novembre 1923 n.2440, sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; il r.d. 23 maggio 1924 n.827, che

Dettagli

Periodico informativo n. 62/2013

Periodico informativo n. 62/2013 Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti

Dettagli

Export Manager per le PMI: Voucher per l internazionalizzazione

Export Manager per le PMI: Voucher per l internazionalizzazione Export Manager per le PMI: Voucher per l internazionalizzazione 1 Voucher per l internazionalizzazione: come nasce Contesto: l intervento dei Voucher per l internazionalizzazione delle PMI nasce nell ambito

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal Circolare n. 24 Marzo 2013 Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 Con precedenti informative, alle quali si rinvia, avevamo dato conto della possibilità,

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE PMI VENETE

I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE PMI VENETE I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE PMI VENETE A cura di Leopoldo Noventa 1 Che cosa sono? I finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese operanti nella Regione Veneto sono finanziamenti erogati

Dettagli

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014 666/2014/R/EEL ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GARANZIE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPORTI A CONGUAGLIO PER L ANNO 2013 AFFERENTI ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI

Dettagli