Tessili - Abbigliamento, Artigianato: CCNL, 9 marzo Scritto da Silvano Costanzi Mercoledì 26 Gennaio :19 -

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1 Tipologia: CCNL Data firma: 9 marzo 1977 Validità: Parti: Claai, Federazione autonoma nazionale artigiani dell abbigliamento - Cgia, Associazione italiana della pellicceria - Cgia, Associazione nazionale artigiani della calzatura - Cgia, Fnaa-Cna, Federazione nazionale sarti e sarte d Italia - Casa, e Federazione nazionale tessili e settori vari dell artigianato dell abbigliamento - Casa e Fulta, Fulciv Settori: Tessili, Abbigliamento, Artigianato Sommario: Parte generale Art. 1 - Categorie soggette ed efficacia del contratto Art. 2 - Condizioni di miglior favore Art. 3 - Reclami e controversie Art. 4 - Decorrenza e durata Art. 5 - Sviluppo economico produttivo - Investimenti - Occupazione - Decentramento Art. 6 - Assunzione Art. 7 - Periodo di prova Art. 8 - Corresponsione della retribuzione Art. 9 - Pluralità e mutamento di mansioni Art Orario di lavoro Art Percentuali di maggiorazione per lavoro eccedente l orario normale contrattuale, lavoro domenicale, festivo, notturno Art Riposo settimanale Art Trattamento minori Art Ferie Art Congedo matrimoniale Art Maternità Art Servizio militare Art Trasferte Art Mezzi di trasporto per servizio Art Cessione, trasformazione o trapasso di impresa Art Preavviso di licenziamento e dimissioni Art Indennità in caso di morte Art Permessi Art Disciplina nel lavoro Art Trattenute per il risarcimento danni Art Provvedimenti disciplinari Rimprovero, multa, sospensione Prescrizione delle sanzioni Licenziamento Art Ambiente di lavoro Art Lavoratori studenti 1 / 11

2 Art Diritto allo studio Diritti sindacali Art Delegato di impresa Art Assemblee Art Parte Permessi operai retribuiti Art Sospensione del lavoro Art Determinazione della paga oraria Art Gratifica natalizia Art Aumenti periodici di anzianità Art Indennità di anzianità Art Apprendistato Insegnamento complementare Art Malattia ed infortunio Art Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale Art Festività Art Regolamento del lavoro a domicilio 1. Definizione del lavoro a domicilio 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio 3. Libretto personale di controllo 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio 5. Retribuzioni 6. Maggiorazione della retribuzione Parte intermedi ed impiegati Art Sospensione e riduzione del lavoro Art Indennità per maneggio denaro - Cauzione Art Determinazione paga oraria Art Festività Art Tredicesima mensilità Art Aumenti periodici di anzianità Art Indennità di anzianità Art Malattia e infortunio Art Trattamento economico per malattia ed infortunio Parte quarta Art Aumento salariale Art Abolizione delle differenze zonali di paga Art Conglobamento ed indennità di contingenza Allegato - Quote di servizio contrattuale Classificazione dei lavoratori e declaratorie valida fino al Indennità di contingenza Tabelle minimi contrattuali Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento 2 / 11

3 In Roma il tra la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai), la Federazione autonoma nazionale artigiani dell abbigliamento, l Associazione italiana della pellicceria, l Associazione nazionale artigiani della calzatura aderenti alla Confederazione generale italiana dell artigianato (Cgia), la Federazione artigiani dell abbigliamento (Fnaa) organizzazione settoriale verticale della Confederazione nazionale dell artigianato (Cna), la Federazione nazionale sarti e sarte d Italia e la Federazione nazionale tessili e settori vari dell artigianato dell abbigliamento aderenti alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa) e la Federazione unitaria lavoratori tessili ed abbigliamento (Fulta), la Federazione unitaria lavoratori calzaturieri e industrie varie (Fulciv), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del settore abbigliamento. Parte generale Art. 1 - Categorie soggette ed efficacia del contratto Per imprese artigiane dell abbigliamento si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge , n. 860 e relativo regolamento nonché del DPR , n. 537 punti I e II e successive modifiche, relativo ai mestieri artistici e tradizionali, appartenente al settore dell abbigliamento. Il presente contratto si applica agli operai, apprendisti, intermedi, impiegati, dipendenti dalle imprese artigiane dell abbigliamento, che sono suddivisi nei seguenti gruppi: Gruppo ''A - Alta moda; - Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezioni biancheria da cucina, tavola e letto, oggetti di cucito in genere; - Dischi tela; - Stringhe; - Strofinacci; - Etichette stampate su nastri; - Lavorazioni e confezioni di calze e maglie; - Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo; - Lavorazione o confezioni di ombrelli ed ombrelloni; - Lavorazione o confezione di pellicceria; - Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo; - Lavorazione o confezione di berretti, cappelli di qualsiasi tipo esclusi quelli di paglia; - Lavorazione trecce o confezione cappelli di paglia; - Bottoni. Gruppo ''B - Lavorazione o confezione su misura di indumenti e generi di abbigliamento non disciplinati dal gruppo ''A ''; - Modisterie; - Riparazione calzature; - Ricamatrici a mano od a macchina; - Rammendatrici di abiti; - Merlettaie; - Bomboniere in tessuto; - Borse con lavorazione all uncinetto; 3 / 11

4 - Retine per capelli; - Fiori artificiali; - Lavorazione e confezione arredi sacri; - Scialli in genere, ventagli; - Modelli in carta. Nota applicativa Le parti convengono che, per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolate da altri CCNL Artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli. Il presente contratto si compone di quattro parti: - Parte generale. - Parte operai. - Parte impiegati ed intermedi. - Parte retributiva ed incasellamento mansioni. Art. 3 - Reclami e controversie In caso di insorgenza di controversie, ferma restando la possibilità di accordo diretto delle parti interessate ed ove lo stesso non dovesse risolversi positivamente, la controversia verrà sottoposta alle Organizzazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. In caso di controversia sull interpretazione del contratto, la vertenza sarà demandata all esame delle Associazioni nazionali. Art. 5 - Sviluppo economico produttivo - Investimenti - Occupazione - Decentramento Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l autonomia dell attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l importanza che lo sviluppo dell imprenditoria artigiana dei settori dell abbigliamento ha assunto nell economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l artigianato, ed in particolare i settori dell abbigliamento, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. a) Impegno delle parti ad un incontro annuale per un esame congiunto a livello nazionale, regionale e provinciale o comprensoriale, in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane del settore, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell occupazione per settore e per territorio. Le informative ed il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati permetteranno inoltre alle parti di valutare l andamento della situazione occupazionale e, di conseguenza, le iniziative che favoriscano prospettive di sviluppo per le imprese artigiane. b) Impegno delle parti all esame congiunto a livello regionale e provinciale, per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane, presenti nel territorio anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali, sui problemi dell artigianato, ad investimenti agevolati del credito, selezionato per settori e principalmente 4 / 11

5 indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell autonomia produttiva delle imprese artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e l eventuale ristrutturazione, diversificazione e riconversione della produzione. L esame ed il confronto sui temi e ai livelli sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali ed alle condizioni economiche e normative dei lavoratori ed avverrà una volta all anno nel primo quadrimestre su richiesta scritta di una delle parti. c) Impegni delle parti sindacali al confronto ed all esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale per definire iniziative coordinate, atte a garantire la continuità di flusso delle commesse per le imprese di lavorazione in conto terzi. d) Nell ambito della realizzazione dei piani di qualificazione e riconversione produttiva, nonché dei processi di riqualificazione professionale che investiranno i lavoratori, gli eventuali movimenti di manodopera a livello di territorio saranno oggetto di confronto su richiesta di una delle parti, a livelli di OOSS in relazione alle motivazioni ed all entità del fenomeno, ai criteri ed ai limiti territoriali. e) Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell ambito del settore T.A., a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni. Riconoscono altresì che contribuisce a tale fine l azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il rispetto dei contratti e della legge. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge: 1) Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l impegno all applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. 2) Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi dalla richiesta di queste ultime una commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire gli elementi conoscitivi in materia attraverso il confronto degli elementi in possesso di ognuna delle parti; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto per valutare congiuntamente l entità del fenomeno, anche in riferimento alle aziende interessate alla committenza ed operare per rimuovere eventuali ostacoli alla corretta applicazione dei contratti e delle leggi. Gli incontri di cui ai punti c), d), e) avverranno almeno una volta all anno su richiesta scritta di una delle parti. Note a verbale 1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti a), b), c), d), e), i livelli di intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta l esclusione dell applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni. 5 / 11

6 2) Fermi restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall istanza superiore in assenza delle strutture Organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti. Le richieste d incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti. 3) Per "comprensorio" le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non una ulteriore suddivisione di quello provinciale, essendo questo ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche produttive e sociali configurate nel territorio. Art. 6 - Assunzione Il datore di lavoro potrà far sottoporre a visita medica il personale da assumere. Art Orario di lavoro Fermo restando che nulla viene innovato alle norme di legge in materia di orario di lavoro, la durata dell orario normale contrattuale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali. La riduzione di orario rispetto a quello di legge sarà fatta coincidere, possibilmente, con il sabato. Art Percentuali di maggiorazione per lavoro eccedente l orario normale contrattuale, lavoro domenicale, festivo, notturno Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative. Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore con un limite massimo individuale di 400 ore annue di cui 50 recuperabili tramite permessi giornalieri non retribuiti da fruire d accordo tra le parti. Il lavoratore dovrà essere preavvisato, tranne casi urgenti, il giorno precedente. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell orario di lavoro contrattuale. Art Riposo settimanale Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale che coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge. Il lavoratore che, nei casi consentiti dalla legge, lavori di domenica, godrà il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana che deve essere precisato. Art Trattamento minori La paga e lo stipendio base contrattuale dei lavoratori in età inferiore ai 18 anni sono quelli stabiliti dalle tabelle del presente contratto. Art Maternità I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. 6 / 11

7 Art Disciplina nel lavoro Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell interesse dell azienda e della produzione: deve osservare le disposizioni nell esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. L introduzione e la consumazione di cibi e bevande nei locali dell azienda deve essere disciplinata dal datore di lavoro. Art Provvedimenti disciplinari Le infrazioni al presente contratto possono essere punite: a) con il rimprovero verbale; b) con il rimprovero scritto; c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione; d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni; e) con il licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di anzianità. I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione dell infrazione commessa. Rimprovero, multa, sospensione Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore: - che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l autorizzazione prescritta; - che ritardi l inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo; - che per disattenzione guasti il macchinario od il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell andamento del lavoro. La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o maggiore gravità della mancanza. Licenziamento Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con l indennità di anzianità, può essere comminato: - per litigio con vie di fatto in azienda; - per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; - per dolo o colpa grave; - per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro; trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all azienda; Art Ambiente di lavoro Si richiamano le norme di legge in quanto applicabili alle imprese artigiane. Diritti sindacali Art Delegato di impresa 7 / 11

8 Nelle imprese con un numero di dipendenti superiore a otto, come organo di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, i lavoratori eleggono un Delegato d impresa. Le modalità ed il risultato dell elezione dovranno essere portati a conoscenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Nota a verbale Per il settore bottoniero il Delegato di impresa ha diritto a permessi retribuiti di 1 ora al mese cumulabili nel corso dell anno solare. Art Assemblee Per la partecipazione dei lavoratori alle assemblee, da tenersi fuori dei locali dell impresa, durante l orario normale contrattuale (all inizio ed alla fine dell orario stesso) sarà riconosciuto ad ogni lavoratore il pagamento di 8 ore di retribuzione ogni anno solare. Parte operai Art Apprendistato È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi delle leggi dell apprendistato che venga assunto dall impresa per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente alle mansioni operaie di 4a categoria (3a e 4a categoria per il settore bottonieri). Il periodo di addestramento iniziato presso altre ditte deve essere computato per intero nella nuova impresa, ai fini del compimento del periodo prescritto sempreché riguardi la stessa attività di produzione e non sia intercorsa, fra un periodo e l altro, una interruzione superiore a 18 mesi. La durata massima del periodo di apprendistato ed il trattamento economico da corrispondere agli apprendisti sono quelli che risultano dalle seguenti tabelle: Lavorazione a mano e su misura di: - calzature o pantofole di qualsiasi tipo - pellicceria - oggetti in pelle e cuoio - calze e maglie di qualsiasi tipo Tutti i settori del raggruppamento B. Durata massima dell apprendistato: 5 anni. Percentuali paga: Assunti in età fino a 15 anni 5 anni 15 e 16 anno 4 anni dal 17 anno 3 anni [...] Tutti gli altri tipi di lavorazione, durata massima dell apprendistato due anni e mezzo. Percentuali paga: Assunti in età Fino a 16 anni 2 anni e mezzo) Oltre i 16 anni 2 anni [...] 8 / 11

9 Per il solo settore bottoniero Età dell'apprendista Durata all atto Periodo del dell'assunzione tirocinio tirocinio % paga 3a categoria operai fino a 18 anni 2 anni Primo anno Secondo anno 85% 90% 3a categoria 18 mesi da Primi 18 anni 9 mesi compiuti a 20 anni Successivi 85% 9 mesi 90% 4a categoria 18 mesi operai Primi fino 9 mesi a 18 anni Successivi 85% 9 mesi 90% 4a categoria 12 mesi operai Primi da 6 mesi 18 anni compiuti a 20 anni Successivi 85% 6 mesi 90% La durata del periodo di apprendistato sarà ridotta ad un anno per i licenziati da scuole tecniche professionali di Stato ad indirizzo didattico specifico rispetto all attività che l apprendista è chiamato a svolgere. Per quanto si riferisce all assunzione, all orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire al lavoro ordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali applicabili agli operai. Insegnamento complementare La frequenza ai corsi di istruzione ed insegnamento teorico e complementare per gli apprendisti è stabilita in 4 ore settimanali retribuite. Dichiarazione a verbale Con riferimento all istituto dell apprendistato, viene riconosciuta la possibilità di fissare in sede locale, ove di fatto la durata dell apprendistato stesso è superiore ai periodi indicati nel presente Contratto collettivo, una diversa gradualità di applicazione, salvo che non vi siano regolamentazioni in essere contrarie. Art Regolamento del lavoro a domicilio 9 / 11

10 1. Definizione del lavoro a domicilio È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio od in locale di cui abbia disponibilità, anche con l aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione, agli effetti del presente regolamento, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consista nell esecuzione parziale, nel completamento o nell intera lavorazione di prodotti oggetto dell attività dell imprenditore committente. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio Non è ammessa l esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell interesse del quale hanno svolto la loro attività. 3. Libretto personale di controllo Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge , n. 112, deve essere munito, a cura dell imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente l operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali. 5. Retribuzioni e) La compilazione e l approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni ed il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all interno dell azienda o delle aziende interessate. A tale fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda 10 / 11

11 della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento. Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni. Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti. Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno. Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l attuazione di quanto sopra previsto. 11 / 11

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