Cosa sono e come utilizzarli al meglio per investire nella formazione continua in azienda.

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1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 16/02/2011. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 16/02/2011 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Sindacale e Previdenziale Piazza Castello, Vicenza tel fax sindacale@assind.vi.it FORMAZIONE DEI DIPENDENTI: FONDIMPRESA E FONDIRIGENTI. Introduzione Capitolo n. 1. Le norme di riferimento Sotto Capitolo n Norma istitutiva Sotto Capitolo n Le modifiche Capitolo n. 2. Fondirigenti Capitolo n. 3. Fondimpresa Introduzione Formazione dei dipendenti: Fondimpresa e Fondirigenti. Fondimpresa e Fondirigenti sono i due fondi privati per la formazione continua dei dipendenti delle Imprese di produzione di beni e servizi. Cosa sono e come utilizzarli al meglio per investire nella formazione continua in azienda. Fondimpresa È un'associazione costituita da Confindustria - CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. Fondirigenti E' un'associazione costituita da Confindustria-Federmanager per promuovere la formazione continua dei dirigenti nelle imprese. Aderire ai due fondi conviene perch è: Sono una realtà al servizio delle imprese associate al sistema Confindustria e anche di quelle NON associate che decidono di aderirvi. Sostengono l'azienda con incentivi economici e servizi reali. Destinano alle esigenze delle imprese e dei loro dipendenti il contributo dello 0,30% che ogni mese comunque si devono versare all'inps nell'ambito dei contributi a carico del datore di lavoro.

2 Promuovono la crescita dell'azienda e delle sue professionalità, trasferendo al privato le risorse che sono state utilizzate finora dal sistema pubblico. Come aderire a Fondimpresa : Si sceglie nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando il codice FIMA ed inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo. Come indicato nella circolare INPS n. 107/2009, l'effetto dell'adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il codice FIMA. Esempio: se si effettua l'adesione entro il 31 marzo 2010 i contributi versati all'inps vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza di febbraio 2010 (nella prevista misura del 70% del totale). In caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro. L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno. Come aderire a Fondirigenti : Si sceglie nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando il codice FDIR e inserendo il numero dei dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Si può aderire in qualunque momento dell'anno ed è sufficiente effettuare l'adesione una sola volta. L'adesione a Fondirigenti ha validità immediata, è gratuita e non comporta alcun costo in nessun momento anche successivo all'adesione. E utile perchè Con l'adesione al Fondo lo 0,30% va ad accumularsi in un "Conto Formazione" a disposizione dell'azienda. Si possono accumulare risorse nel Conto Formazione. Si possono utilizzare le risorse del conto attraverso il Piano Formativo concordato con i rappresentanti sindacali aziendali. L'assistenza dell'associazione, tramite il proprio ente formativo, sarà utile per rilevare le esigenze formative aziendali e definire il relativo Piano. aderire: Approfondimenti Ogni informazione e i costanti aggiornamenti sulla materia sono reperibili nel sito e

3 Capitolo n. 1 Le norme di riferimento Dopo dieci anni dall'accordo Ciampi, in cui veniva per la prima volta concertata la realizzazione di un sistema di formazione continua in Italia, grazie all'art. 118 della legge 388/2000, modificato con legge 289/2002, è stato possibile procedere all'istituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Tali Fondi rispondono alla esigenza di promuovere lo sviluppo della formazione degli occupati che, attraverso il progressivo aumento della competitività delle imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori garanzie di occupabilità. Ai Fondi, che possono finanziare in tutto o in parte piani formativi, afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo versato all'inps (ex art. 25, quarto comma, legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni), relative ai datori di lavoro che facoltativamente aderiscono a ciascun Fondo. Ogni Fondo è istituito sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Laddove concordato tra le parti, è possibile anche un'articolazione regionale e territoriale dei Fondi. Grazie alle risorse previste dall'art. 118, legge n. 388/2000, l'impegno di Fondirigenti sarà concentrato sulla promozione e finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali e sulle eventuali attività di ricerca strumentali all'organizzazione e a loro funzionamento. Ricorrendo alle risorse proprie o ad altre risorse, Fondirigenti potrà altresì sviluppare iniziative di natura sperimentale e propedeutiche al migliore funzionamento del Fondo. Per favorire l'avvio dei Fondi, la legge contempla comunque una fase transitoria durante la quale è previsto il ricorso ad una parte delle risorse accumulate in passato per le stesse finalità, che saranno presto distribuite fra i diversi Fondi. Entro tre anni dall'entrata a regime dei Fondi, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, organo deputato alla vigilanza e monitoraggio sulla gestione del Fondo, effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti.

4 Sotto Capitolo n. 1.1 Norma istitutiva Norma che istituisce i fondi interprofessionali per la formazione continua Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre Supplemento Ordinario n. 219 Art (Interventi in materia di formazione professionale nonche' disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo ) 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti puo' essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. 2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'inps, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro. 4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'inps il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, concessa con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5 7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. 8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con proprieta' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. 10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti a ciascuno di essi. 13. Per le annualità di cui al comma 12, l'inps continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma. 14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia. 16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche

6 se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7 Sotto Capitolo n. 1.2 Le modifiche Modifiche alla norma che istituisce i fondi Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Supplemento ordinario n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge Finanziaria 2003 Articolo 48 (Fondi interprofessionali per la formazione continua ) 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu` rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonche eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinchè ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. 2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita` alle finalita` di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita` dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresý` la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarita` o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo` disporne la sospensione dell'operativita` o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuera` una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita` svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parita` componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

8 Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'osservatorio non compete alcun compenso nè rimborso spese per l'attivita` espletata. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'inps, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita` di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali."; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita` giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"; c) il comma 7 è abrogato; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'inps al fondo prescelto."; e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003."; f) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10". 2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.

9 Capitolo n. 2 Fondirigenti FONDIRIGENTI è un'associazione costituita da Confindustria-Federmanager per promuovere la formazione continua dei dirigenti nelle imprese. Accordo Fondirigenti ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI Addì, 23 maggio 2002 Confindustria e Federmanager visto l'art. 9 del CCNL 23 maggio 2000; visto l'art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; convengono 1) di istituire il Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge n. 388/2000; 2) che il Fondo sia costituito in forma di associazione Fondazione riconosciuta ai sensi dell'art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, denominata "Fondirigenti" (di seguito indicata come AssociazioneFondazione); 3) ferma restando la volontarietà della scelta delle singole aziende circa la destinazione del contributo dello 0,30% alla Fondazion'Associazionee potranno affluire alla 'AssociazioneFondazione stessa tanto i contributi delle aziende aderenti al sistema associativo della Confindustria, quanto i contributi delle aziende che decidano di versare il contributo alla 'AssociazioneFondazione, a prescindere dalla classificazione Inps attribuita alle aziende medesime; 4) di impegnarsi per realizzare una campagna di promozione della Fondazione finalizzata a massimizzare la scelta delle aziende a favore della Fondazione così costituita; 5) che la Fondazione utilizzi una quota delle risorse provenienti dal prelievo dello 0,30% per le spese di funzionamento e per il finanziamento di attività che le parti costituenti la Fondazione medesima ritengono necessarie e strumentali alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale continua dei dirigenti, quali: a) studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi; b) piani formativi a carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare rilevanza; c) monitoraggio e controllo di gestione; 6) che le attività di cui al punto n. 5), lettere a) e b), saranno definite e deliberate annualmente dagli organi deliberativi della Fonda-zione;

10 7) che sono organi della Fondazione: il Comitato Promotore della Fondazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci; 8) che, ferme restando le diverse percentuali di intervento del Fondo stabilite per le aree dell'ob.1 dall'art. 118, comma 1, le modalità operative per la selezione dei piani, l'assegnazione delle risorse, le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, saranno definite dagli organi deliberativi della Fondazione, fermi restando i seguenti criteri: a) le aziende che intendano realizzare in proprio, in forma singola o associata, attività formative, potranno richiedere il finanziamento dei piani formativi concordati, anche pluriennali, nel limite massimo del 70% del contributo annualmente versato, sempre che il valore del progetto superi almeno del 50% la quota di cui si chiede il finanziamento. Le linee guida dei piani formativi saranno definite nell'ambito dei competenti organismi dell'associazione. Le aziende potranno presentare piani formativi che utilizzino le risorse disponibili accumulate nei quattro anni precedenti. Dopo tale periodo le risorse accantonate e non spese potranno essere utilizzate per le iniziative di cui alla successiva lettera b); b) salvo il principio dell'automatismo di cui alla precedente lettera a), le risorse residue saranno attribuite ai piani formativi, concordati anche a livello territoriale, tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici; c) sempre fatto salvo il principio di cui alla precedente lettera a), le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi saranno improntate alla massima semplificazione delle procedure (come, ad esempio, la definizione di termini certi e di tempi rapidi per la selezione dei piani, l'applicazione del principio del silenzio-assenso, ecc.). CONFINDUSTRIA FEDERMANAGER Dott. Stefano Parisi Dott. Edoardo Lazzati

11 Capitolo n. 3 Fondimpresa FONDIMPRESA è un'associazione costituita da Confindustria - CGIL, CISL UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai nelle imprese. Accordo istitutivo di Fondimpresa Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua Addì, 18 gennaio 2002 Confindustria e CGIL, CISL, UIL visto l'art. 17, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196; visto l'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 in materia di formazione e organismi bilaterali; visto l'accordo interconfederale 31 gennaio 1995 in materia di organismi bilaterali e formazione; visto l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza; visto l'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n.144; visto l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che modifica la destinazione della maggiorazione dell'aliquota del contributo integrativo di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978; convengono 1. di istituire, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, il fondo interprofessionale Confindustria Cgil, Cisl, Uil per la formazione continua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000; 2. che il Fondo sia costituito in forma di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del cod. civ., denominata "FONDIMPRESA" (di seguito indicata come Associazione); 3. di richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si provveda affinché l'inps disponga le procedure in base alle quali - ferma restando la volontarietà della scelta delle singole aziende circa la destinazione del contributo dello 0,30% al Fondo interprofessionale per la formazione continua - potranno affluire alla Associazione tanto i contributi delle aziende aderenti al sistema associativo di Confindustria, quanto i contributi delle aziende che decidano di versare il contributo all'associazione, a prescindere dalla classificazione INPS attribuita alle aziende medesime; 4. di impegnarsi per realizzare una campagna di promozione dell'associazione presso i propri aderenti, finalizzata a massimizzare la scelta delle aziende a favore della Associazione così costituita; 5. che l'associazione si articolerà su base territoriale, attraverso l'utilizzazione della rete degli organismi bilaterali già costituiti, cui è affidata la funzione di promuovere, selezionare e monitorare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali concordati fra le parti, presentati alla Associazione per il relativo finanziamento, nonché le funzioni specifiche già individuate rispettivamente dagli accordi

12 interconfederali del 20 gennaio 1993 e del 22 giugno 1995; 6. che, oltre ai compiti attribuiti dall'articolo 118 della legge n.388/2000, alla Associazione siano affidati ulteriori compiti, in particolare sui temi della formazione e dell'igiene e sicurezza, così come indicati negli accordi del 20 gennaio 1993 e 22 giugno 1995, da finanziare anche attraverso il reperimento di risorse ad hoc. 7. che l'associazione utilizza una quota delle risorse provenienti dal prelievo dello 0,30% per le spese di funzionamento e per il finanziamento di attività che le parti ritengono necessarie e strumentali alla promozione e lo sviluppo della formazione continua, quali: a) attività di studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi; b) progetti formativi diretti a figure professionali a carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare rilevanza; c) monitoraggio e controllo di gestione; 8. che le attività di cui ai punti a) e b) saranno definite e deliberate annualmente dagli organi decisionali dell'associazione; 9. che sono organi dell'associazione: l'assemblea, il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, due Comitati di indirizzo, uno per la formazione e l'altro per l'igiene e sicurezza, il Collegio dei sindaci; 10. che, ferme restando le diverse percentuali di intervento del fondo stabilite per le aree dell'ob. 1 dall'art. 118, comma 1, le modalità operative per la selezione dei piani, l'assegnazione delle risorse, le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, saranno definite dagli organi decisionali della Associazione, fermi restando i seguenti principi: a) le aziende che intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, attività formative, possono richiedere il finanziamento dei piani formativi concordati, anche pluriennali, nel limite massimo del 70% del contributo annualmente versato sempre che il valore del progetto superi almeno del 50% la quota di cui si chiede il finanziamento. I medesimi soggetti possono presentare piani formativi concordati che utilizzino le risorse disponibili accumulate nei 4 anni precedenti. Dopo tale periodo le risorse accantonate e non spese dalle singole imprese potranno essere utilizzate per le iniziative di cui al punto b); b) salvo il principio dell'automatismo di cui al punto a), le risorse saranno attribuite ai piani formativi concordati tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici; c) sempre fatto salvo il principio di cui al punto a), le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi da parte degli organismi di cui al punto 5, saranno improntate alla massima semplificazione delle procedure (come la definizione di termini certi e tempi rapidi per la selezione dei piani, l'applicazione del principio del silenzio assenso ed altri); d) gli organismi bilaterali regionali dovranno stabilire un sistema di controlli tecnici in itinere sull'attuazione dei piani, i cui dati confluiranno all'associazione per le relative attività di monitoraggio. Confindustria Cgil Cisl Uil

13 Confindustria Vicenza

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