Accordo consortile per la Costituzione dell Ufficio della centrale unica di committenza

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1 Accordo consortile per la Costituzione dell Ufficio della centrale unica di committenza L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di presso la sede sono intervenuti i Sigg.ri: Il Sindaco pro-tempore del Comune di Civita Castellana, nato il a Il Sindaco pro-tempore del Comune di Nepi, nato il----- a----- Il Sindaco pro- tempore del Comune di Faleria, nato il----- a----- Il Sindaco pro- tempore del Comune di Castel Sant Elia, nato il----- a----- Premesso che: - il Titolo I, capo V del D.Lgs , n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione; - l art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; - l art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, è stato sostituito dall articolo 9 della Legge 89/2014, il quale, stabilisce, tra l altro, che: i comuni non capoluoghi di provincia procedono all acquisizione di lavori, beni e servizi nell ambito di unioni dei comuni di cui all art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi ; - a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di Civita Castellana, Nepi, Faleria e Castel Sant Elia, appartenenti alla Provincia di Viterbo, di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza anche al fine di ridurre i costi della struttura amministrativa comunale; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto e finalità. 1. Il presente accordo consortile, predisposto, ai sensi dell art. 30 D. Lgs 267/2000 con la forma della convenzione, ha per oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di Civita Castellana, Nepi, Faleria e Castel Sant Elia, in attuazione della disciplina dettata dall art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, così come modificato dalla Legge 89/2014,. La sede dell Ufficio Unico è fissata presso il Comune di Civita Castellana.

2 2. L esercizio associato della Centrale unica di committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo, compresi gli affidamenti diretti e delle acquisizione economia). 3. Restano esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altri soggetti aggregatori e centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Saranno escluse le procedure di affidamento diretto e cottimo fiduciario di importo inferiore a euro quarantamila ( ,00), per i quali i singoli Comuni potranno agire individualmente tramite i propri uffici, ove ciò sia consentito dalla legge. 5. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali: a) deliberazione del Consiglio comunale di Civita Castellana n... del..; b) deliberazione del Consiglio comunale di Nepi n... del..; c) deliberazione del Consiglio comunale di Faleria n del.; d) deliberazione del Consiglio comunale di Castel Sant Elia n del.; 6. La convenzione persegue le seguenti finalità e principi: a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l attuazione di standard uniformi e trasparenti; b) ridurre i costi per l erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala; c) di ottimizzare l impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti; d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto; e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione; f) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell ottica delle gestioni collaborative dei servizi; g) maggiore peso contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni; h) maggiori possibilità di accedere a finanziamenti; i) maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo; j) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi. k) osservanza dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici Art. 2 Ambito territoriale L ambito territoriale relativo alla costituzione della centrale unica di committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

3 Art. 3 Ente delegato Il Comune di Civita Castellana, sede dell Ufficio Unico, viene individuato quale Capofila e delegato ad esercitare le funzioni amministrative e servizi in materia di Centrale Unica di Committenza; Art. 4 Funzioni, attività, servizi conferiti e procedimenti di competenza dell ente delegato 1. Il Comune di Civita Castellana, nello svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente: a) collabora con l ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; b) concorda con l ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente; c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente alla disciplina di gara, con esclusione degli aspetti tecnici peculiari; d) collabora nella redazione del capitolato speciale, limitatamente alla disciplina di gara, con esclusione degli aspetti tecnici peculiari; e) definisce, in collaborazione con l ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; f) definisce in caso di criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni; g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresa la richiesta del C.I.G., gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, mediante il sistema AVC PASS; i) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa), concordando con i referenti dei comuni convenzionati i componenti, in base alle specifiche competenze e conoscenze tecniche; l) provvede all aggiudicazione provvisoria, trasmettendo al comune committente la documentazione per la aggiudicazione definitiva; m) collabora col Comune committente sulle eventuali opposizioni pervenute alla procedura di gara; n) trasmette all ente convenzionato il rendiconto delle spese sostenute; o) gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, saranno a cura e a carico del Comune committente; p) cura, altresì, di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La centrale unica di committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni potrà inoltre svolgere procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.

4 L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di trasmissione dei seguenti atti e dati indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) per i lavori codice Unico di Progetto (CUP) nominativo R.U.P., Telefono, , PEC del Comune delibera di giunta di approvazione del progetto messo in gara copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su supporto digitale verbale di validazione del progetto, modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa; nel caso si preveda di utilizzare la procedura di offerta economicamente più vantaggiosa il Comune indicherà all Ufficio unico di committenza i criteri di valutazione con i relativi punteggi; IBAN su cui versare i diritti di segreteria determina a contrarre qualsiasi altro dato o atto necessario all espletamento della gara L Ufficio Unico di Committenza provvede, di norma, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l espletamento della gara. b) per forniture o servizi nominativo R.U.P., Telefono, , PEC del Comune qualità ed importo stimato del fabbisogno termini di durata della fornitura o di espletamento servizio eventuali capitolati d oneri determina a contrarre qualsiasi altro dato o atto necessario all espletamento della gara Dopo l avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza, trasmette al Comune: a) lo schema di contratto predisposto sulla base della aggiudicazione definitiva b) gli atti relativi alla procedura di gara Competono in ogni caso al Comune: a) la stipula del contratto e la sua registrazione; b) il pagamento del contributo per l Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; c) l illustrazione ai soggetti partecipanti dei progetti, studi, capitolati d oneri ecc.., messi in gara dall ufficio unico di committenza; d) gli adempimenti all Osservatorio Contratti Pubblici, al SIMOG ecc.,. e la comunicazione obbligatoria all ANAC; e) tutte le fasi esecutive del contratto ( direzione lavori, contabilizzazione, collaudi ) Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all Ente aderente. Art. 5 Organizzazione e Funzionamento dell Ufficio unico di Committenza Ai fini del non incremento della spesa di personale e, nell ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa, l ufficio, di norma, è costituito da: a) il Responsabile di Area competente per materia del Comune Capofila, quale funzionario responsabile dell Ufficio sovraintende alle procedure di gara;

5 b) il R.U.P. del Comune committente, che procederà alla firma degli atti di gara; c) il personale dell ufficio gare e contratti del Comune capofila che si avvarrà della collaborazione del personale dei Comuni, tenuto conto delle specifiche competenze, i cui nominativi, dovranno essere trasmessi, di volta in volta, e per ogni singola procedura;. Il personale dipendente di tutti gli Enti, addetto all Ufficio della Centrale di committenza è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso il Comune Capofila, ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza; Tale rapporto trova la sua fonte, oltreché nel presente accordo, nella legge, nell art. 14 del C.C.N.L e nel regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi dei rispettivi Comuni di appartenenza. L orario di lavoro dei dipendenti addetti all ufficio delle centrale unica di committenza, dovrà essere funzionale alla sua organizzazione e comunque dovrà tener conto degli orari degli enti aderenti, salvaguardando in ogni caso, l assolvimento delle funzioni istituzionali proprie dell ufficio comunale di appartenenza. Per i soli lavori, al personale facente parte dell ufficio unico verrà corrisposta una percentuale dell incentivo previsto dall art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da determinarsi sulla base dei regolamenti per la ripartizione relativa agli incentivi di progettazione. Gli Enti partecipanti alla convenzione si impegnano sin da ora ad uniformare i medesimi Regolamenti, per l attribuzione della percentuale da corrispondere. Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l Ente di appartenenza. Art. 6 Forme di consultazione Il controllo dell efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. Art. 7 Durata e recesso La durata del presente accordo consortile è fissata in anni tre, con decorrenza dal 15 gennaio 2015 con possibilità di rinnovo. Il recesso dei Comuni aderenti e il rinnovo dell accordo potranno essere esercitati, con delibera di Consiglio Comunale, in qualunque momento, purché comunicati agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre. Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati all Ufficio unico di committenza. Art. 8 Riparto spese L adesione alla Centrale di Committenza deve comportare, nei limiti della sua funzionalità il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell aggiudicatario ai sensi dell art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune committente.

6 Le spese di funzionamento dell Ufficio unico, determinate in un ammontare percentuale in ragione dell importo a base di gara, con apposito Regolamento adottato dalla Giunta Comunale del Comune capofila, per ogni procedura d appalto realizzata, saranno individuate nei quadri economici di progetto alla voce Spese Generali e saranno richieste dallo stesso Ufficio di committenza, individuato a tal fine nell ufficio gare e contratti del Comune capofila, ai Comuni aderenti al presente accordo consortile e direttamente interessati alla procedura di gara. l Ufficio unico, rendiconterà per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell anno successivo, le spese sostenute e le trasmetterà agli Enti aderenti. I componenti delle commissioni di gara che siano dipendenti degli enti convenzionato svolgeranno l incarico a titolo gratuito. Agli esperti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza unitario ed omnicomprensivo di 50,00, per ogni seduta della Commissione; i corrispondenti oneri saranno sostenuti dal Comune nell interesse del quale è svolta la gara. Art.9 Adesione altri comuni Previo assenso dei Consigli comunali dei comuni aderenti, altri comuni potranno aderire al presente accorso consortile, mediante apposita istanza cui dovrà seguire approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione. Art.10 Controversie 1. Per la risoluzione delle questioni relative all interpretazione ed applicazione della presente convenzione, l organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci. 2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni. 3. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dagli Enti aderenti per l istituzione dell ufficio unico. Nel caso di mancato raggiungimento dell accordo si procederà a maggioranza dei Comuni. Art. 11 Rinvio Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti per il tramite dei Sindaci o loro delegati.

7 Art.12 Disposizioni finali La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d uso, ai sensi del D.P.R. 131/86. lì per il Comune di

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