Titolo VI Società di corse...26 Articolo 48 - Riconoscimento delle società di corse Adempimenti...28 Articolo 49 - Inadempienze...

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1 REGOLAMENTO DELLE CORSE INDICE REGOLAMENTO DELLE CORSE..1 INDICE 1 REGOLAMENTO DELLE CORSE..5 PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI..5 Titolo I - Principi generali 5 Articolo 1 - Finalità e definizioni 5 Articolo 2 - Valore ed efficacia del Regolamento...6 Articolo 3 - Clausola compromissoria Articolo 4 - Regole di comportamento Articolo 5 Obblighi di comunicazione Articolo 6 - Divieto di scommettere Titolo II - Allevatore e proprietario Articolo 7 Allevatore Articolo 8 Proprietario Articolo 9 - Autorizzazione a far correre/concessione colori.. 9 Articolo 10 - Nome assunto per partecipazione a corse.. 9 Articolo 11 - Proprietario straniero Articolo 12 - Comproprietà Affitto Articolo 13 - Durata della concessione colori Variazione Articolo 14 - Responsabilità Obblighi Articolo 15 - Deleghe Procure Titolo III Allenatore Aspirante Allenatore Caporale di scuderia con permesso di allenare Articolo 16 - Tipi di autorizzazione per attività di allenamento Articolo 17 - Responsabilità Affidamento obbligatorio Obblighi Articolo 18 - Allenatore straniero Articolo 19 - Società di allenamento Articolo 20 - Limitazioni Divieti Articolo 21 - Caporale di scuderia con permesso di allenare Titolo IV Fantini Allievi Fantini Cavalieri Dilettanti Aspiranti Cavalieri Dilettanti Guidatori Allievi Guidatori Gentlemen Articolo 22 - Tipi di autorizzazione Articolo 23 Limitazioni Articolo 24 - Impegno per una corsa Articolo 25 - Denuncia mancanze del fantino o del cavaliere del guidatore o del gentleman Articolo 26 - Allievo Fantino e Allievo Guidatore Articolo 27 - Compenso per monte Articolo 28 - Allievo fantino e allievo guidatore straniero Articolo 29 - Norme applicabili Articolo 30 - Fantino e guidatore straniero Articolo 31 - Procuratore di fantino guidatore Articolo 32 - Cavalieri dilettanti Aspiranti Cavalieri dilettanti Gentlemen Articolo 33 - Cavalieri dilettanti e Gentlemen Limitazioni Articolo 34 - Cavalieri dilettanti e Gentlemen stranieri Articolo 35 - Discarichi cavalieri dilettanti Articolo 36 - Cavaliere dilettante che monta in corse per fantini.. 22 Articolo 37 - Assicurazione Articolo 38 - Personale di scuderia Articolo 39 - Abbigliamento Disciplina Articolo 40 - Obbligo dell'uso del casco e corpetto protettivo Articolo 41 - Pubblicità e sponsorizzazione Articolo 42 - Scuola di formazione Titolo V Cavalli...24 Articolo 43 - Disposizioni generali Articolo 44 - Certificati, identificazione e microchip dei cavalli e riflessi sull attività agonistica...25 Articolo 45 - Identificazione cavalli esteri per partecipazione a competizioni sportive Articolo 46 - Castrazione Ammissione a correre Articolo 47 Speciali limitazioni a correre

2 Titolo VI Società di corse Articolo 48 - Riconoscimento delle società di corse Adempimenti Articolo 49 - Inadempienze Titolo VII Organizzazione delle corse Articolo 50 - Riunione di corse Articolo 51 - Manifestazioni speciali Articolo 52 - Programma della riunione di corse PARTE II CORSE AL GALOPPO.. 29 Titolo I Disposizioni generali Articolo 53 - Corsa al galoppo Articolo 54 - Tipi di Corsa Articolo 55 - Corsa classica e modalità di iscrizione Articolo 56 - Corse di gruppo (Pattern Races) Listed Races Articolo 57 - Corse al galoppo piano fantini diverse da pattern, listed e classiche Articolo 58 - Corsa a peso per età Articolo 59 - Corsa condizionata Articolo 60 - Corse ad invito Articolo 61 - Corse Handicap Articolo 62 - Corsa a vendere Articolo 63 - Corsa a reclamare Articolo 64 - Corsa per debuttanti Articolo 65 - Corsa per maiden Articolo 66 - Corse riservate ai figli di stalloni operanti in Italia o che hanno operato in Italia al momento del concepimento - Corse F.I.A. ( Fondo Italiano Allevamento) Articolo 67 - Tipi di corse piane per Cavalieri dilettanti e Aspiranti...35 Articolo 68 - Pesi minimi settore corse galoppo piano dilettanti e corse ostacoli Articolo 69 - Suddivisione per tipi di corse in piano Articolo 70 - Corse ad Ostacoli Articolo 71 - Corse in ostacoli per cavalli importati in via definitiva Titolo II Limitazioni Qualifiche Pesi Sopraccarichi e Discarichi Articolo 72 - Limitazioni corse per cavalli di due anni Articolo 73 - Divieto uso speroni nelle corse per cavalli di due anni...37 Articolo 74 - Cavalli di 3 anni e oltre in corse piano fantini Articolo 75 - Limitazioni per cavalli in corse ostacoli Articolo 76 - Limitazione per cavalli importati in via definitiva in corse piane fantini e cavalieri dilettanti...37 Articolo 77 - Limitazione dei cavalli importati in via temporanea corse piane fantini, cavalieri dilettanti ed ostacoli Articolo 78 - Pesi cavalli per età in corse galoppo piano...38 Articolo 79 - Pesi corse piane per cavalieri dilettanti ed ostacoli Articolo 80 - Qualifiche corse al galoppo Articolo 81 - Prova di qualifica corse ad ostacoli Articolo 82 - Qualifica del cavallo hunter in corse in piano per cavalieri dilettanti Articolo 83 - Sovraccarichi e discarichi in corse al galoppo Titolo III Iscrizioni ed Entrate Dichiarazione dei partenti Perdita di qualifica Variazione pesi.39 Articolo 84 - Iscrizione Iscrizione supplementare Entrata Articolo 85 - Forfait Articolo 86 - Pubblicazioni Articolo 87 - Importi entrate, forfait e rinunce corse al galoppo...41 Articolo 88 - Dichiarazione dei partenti e adempimenti conseguenti Articolo 89 - Corse con numero di partenti dichiarati superiore a quello autorizzato: riduzione del numero dei cavalli..43 Articolo 90 - Numeri di partenza Articolo 91 - Perdita di qualifica Articolo 92 - Variazione di peso dopo la dichiarazione dei partenti Articolo 93 - Ritiro dopo la dichiarazione di partenza Titolo IV Somme destinate a premi e provvidenze Articolo 94 - Suddivisione singoli premi corse galoppo piano fantini, cavalieri dilettanti e corse ad ostacoli Articolo 95 - Provvidenza agli Allevatori dei cavalli italiani partecipanti a corse estere.48 Titolo V Svolgimento delle corse al galoppo Articolo 96 - Operazioni del peso Articolo 97 - Tolleranza corse piano e ostacoli fantini e cavalieri dilettanti Articolo 98 - Sostituzione di monta piano fantini e cavalieri dilettanti corse piane ed ostacoli..50 Articolo 99 Insellaggio Articolo Operazioni di insellaggio...51 Articolo Ferrature non consentite...52 Articolo Entrata in pista...52 Articolo Cavallo considerato partito Articolo Modalità da osservare per recarsi alla partenza...53 Articolo Sfilata...53 Articolo Divieto di uscita dalle piste - Nozione di pista

3 Articolo Sostituzione di monta per incidente dopo ingresso in pista in corse piane fantini...54 Articolo Sostituzione di monta per incidente dopo ingresso in pista in corse piane cavalieri dilettanti ed ostacoli...54 Articolo Ritiro di un cavallo...54 Articolo Ritardo massimo della partenza Articolo Starter e controstarter Articolo Paraocchi e altri mezzi protettivi Articolo Obblighi dei cavalieri alla partenza Articolo Norme comuni alle partenze con i nastri, con la bandiera e con gli elastici...55 Articolo Partenza con nastri Articolo Partenza con la bandiera...56 Articolo Partenza con le macchine a stalli - Obblighi delle società e delle Scuderie Articolo Partenza con elastici Articolo Modalità della partenza Articolo Introduzione negli stalli dei cavalli e segnale di partenza Articolo Richiamo ed annullamento della partenza e ripetizione della corsa...58 Articolo Linea da seguire dopo la partenza Articolo Percorso e andatura...59 Articolo Errore di percorso corse ad ostacoli...59 Articolo Obblighi dei cavalieri in corsa...60 Articolo Uso della frusta Articolo Punizioni e distanziamenti...61 Articolo Tempo massimo...61 Articolo Allontanamento cavalli...61 Articolo Cavalli di una stessa scuderia o dichiarati tali Danneggiamenti...62 Articolo Sollecitazione al cavallo da parte di estranei...62 Articolo Ordine di arrivo Articolo Distacchi...63 Articolo Parità (Dead-Heat)...63 Articolo Rientro dopo la corsa Articolo Controllo del peso...63 Articolo Divieti Articolo Verifica e convalida...64 Articolo Obblighi dei cavalieri e degli allenatori...64 PARTE III CORSE AL TROTTO...65 Titolo I Disposizioni generali...65 Articolo 140 Corsa al trotto...65 Articolo Tipi di Corsa...65 Articolo Corse Classiche - Grandi Premi...66 Articolo Corse di allevamento...66 Articolo Corse di categoria Articolo Corse ad invito...67 Articolo Corsa condizionata Nozione...67 Articolo Corse a reclamare...68 Articolo Corsa per debuttanti...69 Articolo Corsa per maiden Articolo Trotto montato...69 Articolo Corse a pariglia...70 Titolo II Qualifiche Misurazione del tempo Esclusioni e Limitazioni...70 Articolo Qualifiche...70 Articolo Misurazione del tempo...70 Articolo Esclusioni e limitazioni...71 Titolo III Iscrizioni Sorteggio numeri Dichiarazione dei partenti...72 Articolo Iscrizioni...72 Articolo Modalità di iscrizione Articolo Estrazione dei numeri...73 Articolo Dichiarazione dei partenti...73 Articolo Comunicazioni relativa alla ferrature dei cavalli...74 Titolo IV Somme destinate a premi e provvidenze Programmazione corse Modalità di effettuazione della giornata di corse...75 Articolo Ripartizione dei premi e provvidenze...75 Articolo Programmazione delle corse...76 Articolo Prove di qualifica...77 Titolo V Svolgimento delle corse al trotto...77 Articolo Prima della corsa...77 Articolo Entrata in pista - Sfilata...78 Articolo Riparazioni...79 Articolo Partenza con i nastri...79 Articolo Partenza con l autostart...80 Articolo Richiamo della partenza...81 Articolo Prove di riqualifica in pista...81 Articolo Comportamento in corsa

4 Articolo Comportamenti non consentiti...83 Articolo Equipaggiamenti proibiti in corsa e regolamentazione dell uso del frustino...84 Articolo Incidenti in corsa Articolo Arrivo...85 Articolo Pari arrivo...86 Articolo Premi d onore PARTE IV DISPOSIZIONI DI GIUSTIZIA SPORTIVA...86 Titolo I Disposizioni generali...86 Articolo 177 Finalità delle norme di Giustizia Sportiva...86 Titolo II Organizzazione Giustizia Sportiva...87 Articolo 178 Organi...87 Titolo III Vigilanza corse...88 Articolo 179 Giudici sul campo...88 Articolo 180 Albo Addetti al controllo disciplinare delle corse...88 Articolo 181 Direzione corse al galoppo ed al trotto...91 Articolo 182 Rapporti tra Presidente di Giuria e Addetti al controllo ed disciplina delle corse...92 Articolo 183 Rapporti tra Presidente di Giuria e Società di corse Articolo 184 Giuria...92 Articolo 185 Starter...96 Articolo 186 Ispettori e collaboratori Società di Corse...96 Articolo 187 Relazione finale...97 Titolo IV Procura della Disciplina Commissione di Disciplina Prima Istanza Commissione di Disciplina di Appello...98 Articolo 188 Procura della Disciplina...98 Articolo 189 Commissione di Disciplina di Prima Istanza...98 Articolo 190 Commissione di Disciplina d Appello...99 Titolo V Prescrizione delle infrazioni Reclami Provvedimenti disciplinari...99 Articolo 191 Limiti all esercizio dell azione disciplinare...99 Articolo 192 Legittimazione a presentare reclami Articolo 193 Forme del reclamo e modalità del deposito Articolo 194 Provvedimenti sanzionatori dei Giudici sul campo Articolo 195 Provvedimenti di deferimento dei Giudici sul campo Articolo 196 Provvedimenti della Procura della Disciplina Titolo VI Procedimenti Disciplinari Speciali Articolo 197 Giudizio per decreto disciplinare Articolo 198 Requisiti del decreto disciplinare Articolo 199 Giudizio di Appello avverso il decreto disciplinare Articolo 200 Patteggiamento Titolo VII Procedimenti di Primo Grado Articolo 201 Assegnazione dei procedimenti Articolo 202 Fissazione dell udienza Articolo 203 Svolgimento dell udienza Articolo 204 Deliberazione della decisione Articolo 205 Comunicazione della decisione Titolo VIII Procedimenti di Appello - Revocazione Articolo 206 Ricorso in Appello Articolo 207 Trattazione del ricorso Articolo 208 Svolgimento dell udienza - Deliberazione della decisione Articolo 209 Casi di revocazione Articolo 210 Procedimento e competenza Titolo IX Sanzioni disciplinari Articolo 211 Sospensione del pagamento dei premi Articolo 212 Validità di una corsa Articolo 213 Addebiti disciplinari Articolo 214 Responsabilità e tipologia di sanzioni Articolo 215 Lista dei pagamenti insoddisfatti Articolo 216 Applicabilità e conoscenza delle regole Articolo 217 Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva Articolo 218 Disposizioni transitorie e finali

5 REGOLAMENTO DELLE CORSE PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Finalità e definizioni 1. Il presente Regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse rette dall Unione Nazionale Incremento Razze Equine di seguito indicato anche come UNIRE o Ente in Italia in attuazione anche degli Accordi internazionali tra Autorità ippiche, cui l UNIRE aderisce. 2. Ai fini del presente Regolamento di seguito indicato anche solo come Regolamento deve intendersi: a) per Società di corse qualsiasi soggetto che, disponendo di un ippodromo, è riconosciuto dall Ente ai fini della successiva organizzazione di regolari riunioni di corse; b) per allevatore colui che è proprietario della fattrice al momento della nascita del prodotto; c) per proprietario il soggetto che abbia ottenuto l'autorizzazione a far correre/concessione colori cavalli di proprietà sotto il proprio nome o sotto un nome assunto; d) per allenatore colui che è autorizzato ad allenare cavalli di propria proprietà o appartenenti a terzi; e) per società di allenamento la persona giuridica, costituita da titolari di patente di allenatore, il cui oggetto sociale prevalente è rappresentato dall esercizio di attività di addestramento e di allenamento del cavallo da corsa; f) per fantino e guidatore colui che è abilitato rispettivamente a montare professionalmente in corsa al galoppo in piano e/o ostacoli o a guidare professionalmente nelle corse al trotto per averne ottenuto l'autorizzazione dall Ente; g) per allievo fantino e allievo guidatore colui che assume l impegno rispettivamente a montare in corsa al galoppo in piano e/o ostacoli o a guidare nelle corse al trotto per apprendimento, ad autorizzazione conseguita, i cavalli affidati da allenatore patentato dall Ente e/o da un proprietario; h) per cavaliere dilettante e gentleman colui che ha ottenuto dall Ente l autorizzazione rispettivamente a montare come dilettante in corse piane e/o ad ostacoli o a guidare come dilettante in corse al trotto riservate; i) caporale di scuderia con permesso di allenare colui che è autorizzato dall Ente ad allenare cavalli di un unico proprietario; j) per caporale di scuderia colui che svolge funzioni di collaborazione con il proprietario o con l'allenatore; 5

6 k) per artiere ippico colui che provvede al governo e alla cura dei cavalli, nonché all addestramento su indicazione dell allenatore e accompagna i cavalli in pista ed alla partenza; l) per procuratore colui che agisce in nome e per conto del fantino o del guidatore per le attività connesse agli impegni e alle dichiarazioni di monta o di guida. Articolo 2 - Valore ed efficacia del Regolamento 1. L insieme delle disposizioni contenute nel presente Regolamento costituisce fondamento dell ordinamento sportivo delle corse organizzate dall UNIRE, ai sensi dell articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, così come modificato dalla legge 200/ Il presente Regolamento è vincolante e si presuppone in ogni caso conosciuto e accettato da tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, e, nonché, da tutti coloro che, a vario titolo, operino nel settore. 3. Tutti soggetti di cui al comma precedente sono tenuti alla stretta osservanza delle sue norme e devono attenersi alle decisioni prese dall'ente e dai suoi legittimi incaricati. In ragione del principio di autonomia regolante il rapporto tra l ordinamento sportivo e l Ordinamento della Repubblica sono devoluti alla giurisdizione esclusiva degli Organi di giustizia sportiva, che provvedono a irrogare le relative sanzioni, tutti i procedimenti comunque concernenti l osservanza e l applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell UNIRE, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ippiche. 4. L UNIRE estende ai soggetti che operano nel settore di sua competenza le decisioni di sospensione o squalifica adottate da altre Autorità ippiche estere paritetiche corrispondenti e su istanza delle stesse, purché tali decisioni siano conformi ai principi di giustizia sportiva vigenti in Italia. L Ente comunica alle predette Autorità ippiche estere le decisioni adottate nei confronti di operatori ippici, patentati o autorizzati all estero, chiedendone l estensione compatibilmente alle disposizioni e principi generali di diritto del singolo Paese ed in conformità ai contenuti degli Accordi Internazionali sottoscritti. 5. Qualunque modifica al presente Regolamento, salva diversa statuizione, ha effetto quindici giorni dopo la sua pubblicazione all Albo dell Ente e contestualmente sul sito web dell UNIRE. 6. Il presente Regolamento è integrato, oltre che dalle disposizioni di attuazione contenute nell Allegato Tecnico, dalle disposizioni contenute nel Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri e nei Disciplinari dei Libri genealogici. 7. I regolamenti per le corse abbinate a particolari forme di scommesse o di giochi a pronostico, nel rispetto dei principi generali fissati dal presente Regolamento, e l Allegato Tecnico sono approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell Ente. Articolo 3 - Clausola compromissoria 1. La risoluzione di qualsiasi controversia tra l UNIRE e i soggetti tenuti all osservanza del presente Regolamento, non riguardante la giurisdizione esclusiva degli Organi di giustizia sportiva ippica, viene devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri. 6

7 2. La parte che intende instaurare il giudizio arbitrale deve, contestualmente e a pena di inammissibilità, designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme ai quesiti da porre al costituendo Collegio. 3. La parte chiamata al giudizio arbitrale deve, a pena di inammissibilità entro venti giorni dalla suddetta comunicazione, designare il proprio arbitro e comunicare alla parte che ha instaurato il giudizio le proprie controdeduzioni e richieste. 4. I due arbitri nominati dalle parti designano di comune accordo il terzo arbitro che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro trenta giorni, dalla comunicazione di nomina dell ultimo arbitro, o la parte chiamata in arbitrato non designi il proprio, si provvede a norma di legge - ex art 810 cpc L arbitrato ha sede in Roma, nel luogo prescelto dal Presidente. 6. Il Collegio deve emettere il lodo arbitrale entro novanta giorni dalla costituzione. 7. Coloro che non ottemperano al disposto della presente norma vengono deferiti agli Organi disciplinari dell Ente per i provvedimenti del caso. Articolo 4 - Regole di comportamento 1. È fatto obbligo a ogni operatore di svolgere la propria attività in condizioni psicofisiche non alterate e di tenere un comportamento corretto nell ambito dell ippodromo e fuori di esso. 2. È vietato a tutti di sottoporre i cavalli a maltrattamenti o a metodi eccessivi di correzione. 3. Ai fini disciplinari il datore di lavoro risponde del comportamento non conforme al Regolamento dei suoi dipendenti. 4. L attività degli operatori deve essere improntata al massimo rispetto nei confronti dell UNIRE, degli Organi di Disciplina e di tutti gli altri addetti. Per tale ragione, tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, e, nonché, tutti coloro che, a vario titolo, operino nel settore si impegnano a rispettare il Codice Etico. La violazione di tali principi è fonte di responsabilità disciplinare. 5. Le autorizzazioni dei proprietari, cavalieri dilettanti e gentleman non possono essere concesse e debbono essere revocate a coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi. Fanno eccezione alla presente disposizione le condanne per reati che siano stati depenalizzati. 6. Non possono essere concesse e debbono essere revocate le autorizzazioni ai fantini, guidatori, allievi fantini, allievi guidatori, allenatori, allevatori, procuratori, caporali di scuderia e artieri che abbiano riportato condanne per delitti non colposi, per un periodo di due anni dal termine della pena comminata dalla sentenza definitiva di condanna, non rilevando l eventuale sospensione condizionale della stessa. Fanno eccezione alla presente disposizione le condanne per reati che siano stati depenalizzati. Nei casi più gravi l Ente può comunque negare l autorizzazione. Articolo 5 Obblighi di comunicazione 1. Le comunicazioni da parte dell UNIRE e degli Organi di Disciplina dell'ente, ad eccezione di quelle disposte dai Giudici sul campo, sono inviate, anche attraverso strumenti informatici e telematici certificati, ai soggetti sottoposti al presente Regolamento al domicilio o alla 7

8 residenza da essi indicati nella richiesta di autorizzazione a svolgere un attività retta dall'ente o a quelli comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione della variazione di domicilio o di residenza comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'ente. In caso di variazione del domicilio o della residenza non comunicati all'ente, le comunicazioni al domicilio o alla residenza, come sopra dichiarati, si intendono eseguite, a tutti gli effetti del presente Regolamento, alla data di mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario indicata dall'ufficio Postale, o alla data di compiuta giacenza. 2. I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. L'inadempiente a tale obbligo è punito a norma del Regolamento. Articolo 6 - Divieto di scommettere 1. Pena la radiazione, è fatto assoluto divieto a tutti i soggetti tenuti all osservanza del presente Regolamento di organizzare, esercitare o partecipare, anche occasionalmente, a scommesse clandestine. 2. In tutte le corse riconosciute dall UNIRE nelle quali partecipano propri cavalli l operatore non può scommettere che su di essi. La violazione di tale norma comporta il deferimento del responsabile agli Organi di Disciplina dell Ente per l adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. TITOLO II - ALLEVATORE E PROPRIETARIO Articolo 7 - Allevatore 1. È qualificabile come allevatore agli effetti del presente Regolamento la persona fisica, la società o l associazione che abbiano il domicilio fiscale in Italia. 2. Per gli allevatori di prodotti iscritti nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e nel Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano è necessaria l iscrizione nell apposito Albo degli allevatori di cui ai rispettivi Disciplinari. 3. Per la sola attività di allevamento può essere concesso un nome assunto, anche se diverso da altra denominazione, attribuito per l attività di corse alla medesima formazione. Articolo 8 - Proprietario 1. È qualificabile come proprietario agli effetti del presente Regolamento la persona fisica, la società o l associazione che abbiano il domicilio fiscale in Italia. 2. In caso di Società, per i suindicati effetti, è considerato proprietario il rappresentante legale o, se nominato, il procuratore munito di idonei poteri. 3. L Allegato Tecnico stabilisce le modalità per l ottenimento dell'autorizzazione a far correre - concessione colori - i cavalli di proprietà sotto il proprio nome o sotto un nome assunto. 4. In caso di decesso del proprietario possono essere autorizzati dall Ente a partecipare alle corse gli eredi entro il termine e secondo quanto previsto dall Allegato Tecnico. 8

9 Articolo 9 - Autorizzazione a far correre - concessione colori - 1. L autorizzazione a far correre/concessione colori viene concessa o respinta con provvedimento motivato. 2. L autorizzazione a far correre non può essere concessa: a) a coloro che siano iscritti nell albo degli allibratori o titolari di agenzia ippica, a coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con un titolare di agenzia ippica o che facciano parte a qualsiasi titolo di società che gestiscono agenzie ippiche; b) ai coniugi, parenti e affini di primo grado dei soggetti di cui alle precedenti lettere; c) a coloro che risultino inadempienti agli obblighi per la concessione e il rinnovo dei colori previsti dall Allegato Tecnico. Articolo 10 - Nome assunto per partecipazione a corse 1. La persona fisica o giuridica che non intenda far correre sotto il proprio nome deve chiedere ed ottenere l'autorizzazione di farlo sotto il nome assunto; nell ipotesi in cui si intenda utilizzare una denominazione che abbia capacità di promuovere un attività diversa da quella ippica e pertanto pubblicitaria, il relativo diritto di segreteria, nella misura stabilita dall Ente, è superiore a quello previsto per il nome assunto. 2. Non può essere utilizzato un nome assunto già registrato nel passato da altri se non siano trascorsi almeno cinque anni dal momento della rinuncia o decadenza del precedente concessionario. La norma non si applica nei casi in cui sia intervenuta regolare cessione. 3. Non può essere concesso il nome assunto al proprietario che sia anche allenatore professionista, fantino e allievo fantino, guidatore e allievo guidatore. 4. Tale limitazione è estesa al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e agli affini di 1 grado. 5. Chi abbia ottenuto un nome assunto non può ottenere, durante tale concessione, altra autorizzazione a correre. 6. In materia di rinnovo del nome assunto valgono le norme stabilite nell Allegato Tecnico. L Ente comunica alle Società di corse l'elenco dei nomi assunti e le generalità delle persone alle quali ne è stato concesso l'uso, nonché il nome del responsabile e legale rappresentante in caso di associazione di più persone o di società oltre ai relativi indirizzi e dati fiscali. Articolo 11 - Proprietario straniero 1. Il proprietario straniero titolare di colori rilasciati da Enti esteri paritetici può far partecipare a corse rette dall'ente con tali colori i suoi cavalli, che possono essere allenati anche da allenatore patentato all'estero. 2. Il proprietario straniero deve richiedere l'autorizzazione a far correre, secondo le modalità stabilite nell Allegato Tecnico, esclusivamente nel caso in cui i cavalli rimangano in Italia per partecipare a corse per un numero di giornate di corse superiore a 90 nell anno solare, ad esclusione di Grandi Premi e manifestazioni particolari di rilevanza internazionale. 9

10 3. Per ottenere l'autorizzazione a far correre, il proprietario straniero deve produrre dichiarazione dell Autorità ippica estera paritetica attestante la vigenza della concessione colori in quel Paese, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari pendenti, di sanzioni disciplinari comportanti sospensioni o squalifiche e di iscrizioni nella lista dei pagamenti insoddisfatti. In caso di società, la dichiarazione di cui sopra deve essere relativa anche al rappresentante legale della stessa. Articolo 12 - Comproprietà Affitto 1. È consentito a persone fisiche o giuridiche, già in possesso di colori, far correre cavalli di proprietà comune sotto i colori di uno dei titolari, previa notifica all UNIRE della composizione iniziale della comproprietà e di ogni ulteriore e successiva variazione. 2. La comproprietà di un cavallo è equiparata, a tutti gli effetti del Regolamento, alla proprietà esclusiva e deve essere comunicata prima della dichiarazione dei partenti. 3. Nel caso di contitolari dell'autorizzazione di cui all'allegato Tecnico, in sede di domanda, deve essere indicato il contitolare cui spettano diritti ed obblighi del proprietario ivi compresi quelli relativi alla corresponsione dei premi. 4. È consentito l affitto di cavalli, che è equiparato, a tutti gli effetti del Regolamento, alla proprietà esclusiva, anche sotto forma di locazione finanziaria (leasing), previa comunicazione all UNIRE, che provvede alla pubblicazione secondo le modalità previste dall art. 2 del presente Regolamento, con la precisazione delle facoltà dell affittuario ivi compresa quella di iscrizione nelle corse a reclamare. 5. I cavalli dati in affitto corrono sotto il nome, con i colori e per conto dell affittuario. Articolo 13 - Durata della concessione colori Variazione 1. La concessione dei colori è valida per un triennio solare e il titolare è tenuto prima di far partecipare alle corse i propri cavalli a produrre la documentazione indicata nell Allegato Tecnico. 2. La domanda per il rinnovo dei colori deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno di compimento del triennio. La tardiva presentazione della domanda per il rinnovo dei colori comporta l obbligo per il richiedente di versare per ogni mese e/o frazione di mese di ritardo - una penale pari al doppio del diritto di segreteria non versato. In ogni caso, la concessione dei colori si intende dal titolare implicitamente rinunciata con decorrenza dal 1 gennaio successivo, se il medesimo titolare non abbia provveduto a inoltrare all Ente domanda di rinnovo entro la data del 30 novembre. Al riguardo, l Ente entro il termine del 15 dicembre di ciascun anno provvede a comunicare alle Società di corse la lista dei soggetti decaduti, i quali non possono più far partecipare propri cavalli a competizioni ippiche disciplinate dal presente Regolamento, a decorrere dal primo gennaio successivo. La partecipazione a corse di un soggetto senza i previsti rinnovi, pur non determinando il distanziamento totale dall ordine d arrivo del cavallo, comporta il pagamento di una penale pari al doppio del diritto di segreteria non versato per ogni competizione a cui ha preso parte, oltre al recupero da parte dell Ente dei premi eventualmente conseguiti. 3. Il mancato pagamento di quanto integralmente dovuto comporta l iscrizione dei nominativi nella lista dei pagamenti insoddisfatti. 10

11 4. L Ente, con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della concessione dei colori tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza e, in particolare, di quelli concernenti: - la natura ed il numero dei precedenti penali e/o disciplinari del titolare della autorizzazione; - le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali dipendenti dall attività della scuderia e, comunque, da attività disciplinate dal presente Regolamento. 5. La gravità dei fatti dai quali discende l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale dell Ente, è desunta: a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata; b) dai precedenti penali e/o disciplinari; c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare; d) dall entità del danno arrecato; e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo o da ogni altra modalità dell'azione. 6. Qualora venga richiesta e concessa una variazione di colori già approvati, è dovuto un diritto di segreteria nei termini indicati annualmente dall Ente. 7. Nel caso in cui il proprietario sia una società, le variazioni dei legali rappresentanti devono essere immediatamente notificate all'ente unitamente alla trasmissione dei relativi certificati e documenti relativi al nuovo rappresentante e previsti per la concessione dei colori nell Allegato Tecnico; devono, inoltre, essere notificate all'ente le variazioni nella compagine sociale. Nel caso in cui l Ente non ritenga idonei i nuovi rappresentanti o componenti delle società, l'autorizzazione a far correre già concessa viene revocata. 8. In caso di decesso della persona titolare o contitolare di colori, gli eredi devono depositare presso l'ente copia del testamento o atto notorio o dichiarazione sostitutiva che li identifichi come tali. Dopo il deposito di tale documentazione i cavalli già appartenenti al defunto possono essere autorizzati dall Ente a partecipare temporaneamente a corse sotto il nome degli eredi, previa presentazione di tempestiva domanda come da disposizione dell Allegato Tecnico. Articolo 14 - Responsabilità Obblighi 1. Il proprietario o il legale rappresentante delle società o associazioni è responsabile di tutte le disposizioni, istruzioni ed ordini dati all'allenatore, al caporale, al fantino, all allievo fantino, al cavaliere dilettante, al guidatore, all allievo guidatore, al gentleman e al personale di scuderia. 2. Il proprietario è altresì personalmente tenuto a rispondere di qualsiasi violazione del Regolamento da parte dei soggetti sopra richiamati nel caso in cui, essendone a conoscenza, non l'abbia impedita. 3. Il proprietario è obbligato a denunziare senza indugio alle Giurie o agli altri Organi Disciplinari dell Ente ogni inosservanza agli ordini da lui impartiti da parte dei citati soggetti. 11

12 4. È contrario ai principi del presente Regolamento far correre un cavallo non di proprietà sotto i propri colori. La violazione di tale obbligo comporta il deferimento del responsabile agli Organi di Disciplina dell Ente. 5. Al proprietario che sia anche datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all assunzione e al trattamento del personale dipendente, nonché all assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Articolo 15 - Deleghe Procure 1. Il proprietario può delegare per iscritto al suo allenatore e al suo caporale con permesso di allenare una o più delle seguenti facoltà che gli competono: affidamento cavalli, riscossione premi, compravendita, iscrizioni, forfait, ritiri e partenti. 2. Nel caso in cui fra i poteri delegati all'allenatore o al caporale con permesso di allenare sia compresa l'esazione dei premi o la facoltà di compravendere cavalli per conto del delegante, la firma di delega deve essere autenticata da un Notaio, dal Segretario comunale o da un Dirigente o da un Funzionario dell ufficio competente dell Ente o da altro soggetto individuato dall Ente. 3. Le deleghe devono essere depositate, a pena di nullità, presso l'ente o, in caso di urgenza, presso la Segreteria di una Società di corse riconosciuta che deve immediatamente trasmetterle all'unire. 4. La delega cessa di avere vigore per revoca del delegante oppure per rinuncia o decesso o rinuncia del delegato. 5. Il proprietario può altresì rilasciare, con atto notarile depositato all'ente almeno 30 giorni prima della sua utilizzazione, procura a persona che lo sostituisca per specificati motivi e che deve essere autorizzata dall Ente, a norma dell Allegato Tecnico. A tal fine, il procuratore deve depositare tutti gli atti e documenti necessari, essendo soggetto a tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dal presente Regolamento per i proprietari. TITOLO III - ALLENATORE ASPIRANTE ALLENATORE CAPORALE DI SCUDERIA CON PERMESSO DI ALLENARE Articolo 16 - Tipi di autorizzazione per attività di allenamento 1. L autorizzazione di allenatore professionista consente di allenare cavalli di propria proprietà o appartenenti a terzi. 2. Sono valide fino ad esaurimento le autorizzazioni di allenatore proprietario che danno diritto di allenare esclusivamente cavalli di proprietà che devono correre sotto il nome proprio; nel caso di società titolari di colori può essere tale soltanto il rappresentante legale. 3. E altresì autorizzato ad allenare cavalli di una sola scuderia e sotto la responsabilità del proprietario, il caporale di scuderia con permesso di allenare di cui al successivo art L allenatore è obbligato a comunicare all UNIRE, secondo la cadenza temporale e le modalità stabilite dall Allegato Tecnico, l elenco dei cavalli in allenamento e la loro sede, i rispettivi proprietari e l elenco del personale alle proprie dipendenze; la violazione della 12

13 presente disposizione comporta l irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo le modalità stabilite dall Ente. Articolo 17 - Responsabilità Affidamento obbligatorio Obblighi 1. L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli e del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, pur se occasionali, addetti alla custodia, anche temporanea, degli stessi. L allenatore è sempre responsabile dell alimentazione, della protezione, della sicurezza e del benessere dei cavalli affidatigli oltre che del rispetto della normativa antidoping. A tal fine egli deve assumere tutti i provvedimenti e precauzioni necessari a evitare qualsiasi contatto dei cavalli con sostanze proibite, ai sensi dello specifico Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, mantenendosi costantemente informato sui trattamenti terapeutici a cui sono sottoposti e sulle loro eventuali conseguenze. L allenatore non può addurre a propria discolpa eventuali ordini o istruzioni impartitigli dal proprietario o da chi lo rappresenta in contrasto con le norme del presente Regolamento e degli altri atti vincolanti di cui all art. 2, comma 6. L eventuale discolpa supportata da idonea documentazione probatoria comporta l esenzione dalla sanzione della sospensione dell attività di allenatore, ferma restando l irrogazione di una sanzione pecuniaria. 2. Nessun cavallo può prendere parte a corse rette dal presente Regolamento, né essere ammesso sulle piste di allenamento o da corsa degli ippodromi delle Società riconosciute, se non è allenato da persona in possesso della patente di allenatore. 3. L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, con firme autenticate nei modi previsti dall'art. 15, depositata presso l'ente o, in caso di urgenza, presso la segreteria di una Società di corse riconosciuta che deve curarne l'immediato inoltro all'ente. Tale dichiarazione è valida fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore. 4. L'allenatore al quale il cavallo è affidato deve apporre la data e la sua firma nell'apposito spazio sul libretto segnaletico dello stesso, previo accertamento della corrispondenza dei dati di identificazione in esso riportati. 5. Il proprietario è tenuto a comunicare immediatamente all'ente l'eventuale variazione dell'allenatore dei suoi cavalli. L'allenatore è tenuto a comunicare all'ente l'eventuale rinuncia all'incarico di allenare cavalli altrui. 6. All allenatore che sia anche datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all assunzione e al trattamento del personale dipendente, nonché all assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. 7. L allenatore è tenuto ad assoggettarsi a qualsiasi controllo, anche in allenamento, disposto dall Ente. A tal fine l allenatore è tenuto a dichiarare per iscritto all Ente il luogo in cui si trova il cavallo, assicurandone la custodia e la disponibilità, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni in tempo reale. 8. Nelle corse al galoppo, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le seguenti specifiche ulteriori disposizioni: a) l'allenatore deve presenziare a tutte le operazioni precedenti e seguenti la corsa previste dal Regolamento e dall Allegato Tecnico. Peraltro, in caso di impedimento, egli ha facoltà di far assistere a tali operazioni, in sua vece e sotto la sua responsabilità: 13

14 - altro allenatore professionista che con lui collabori stabilmente e per il quale abbia previamente ottenuto l'autorizzazione dell'ente; tale allenatore durante il periodo di collaborazione non può esercitare autonomamente la professione; - il caporale di scuderia. b) per contestuali impegni sullo stesso ippodromo o su diversi ippodromi o altri motivi, l allenatore può farsi sostituire da un allenatore professionista, depositando o inoltrando in tal caso presso la segreteria della Società che gestisce l'ippodromo dove si svolge la corsa, delega scritta, con l indicazione dei motivi dell assenza o impedimento, sottoscritta anche dall'allenatore delegato per accettazione; tale delega, a cura della segreteria della Società di corse, deve essere sottoposta alla Giuria e, quindi, trasmessa all'ente, con le eventuali osservazioni, unitamente alle relazioni ufficiali della giornata; c) in caso di assenza o impedimento per motivi di salute, a tale delega deve essere allegato certificato medico; d) l atto di accettazione del delegato comporta la sua conoscenza degli ordini in corsa dati dal delegante o da dare per conto di questo; e) nel caso in cui la delega non contenga l indicazione dei motivi dell assenza o dell impedimento a presenziare alle operazioni o non sia accompagnata da certificato medico, in caso di assenza per motivi di salute, oppure nel caso in cui all'inizio delle operazioni del peso, precedenti la corsa, non sia presente l'allenatore o il suo delegato a norma dei comma precedenti, la Giuria deve punire l'allenatore. Articolo 18 - Allenatore straniero 1. All allenatore straniero residente in un Paese dell Unione Europea, patentato da Ente paritetico all UNIRE, è consentito allenare in Italia, a condizione di reciprocità, provvisoriamente per un numero di giornate di corse non superiore a 90 nell anno solare, ad esclusione di Grandi Premi e manifestazioni particolari di rilevanza internazionale. Successivamente alla scadenza di tale periodo il soggetto che vuole proseguire l attività in Italia è tenuto a: a) presentare domanda di omologazione della sua patente; b) presentare contestuale dichiarazione di assoggettamento al presente Regolamento e alla normativa UNIRE; c) eleggere domicilio fiscale e/o residenza in Italia; d) depositare documentazione comprovante la rinuncia alla patente straniera. La successiva concessione da parte dell Ente ha durata annuale ed è rinnovabile secondo le modalità previste dall Allegato Tecnico. Eventuali provvedimenti inibitori dell attività emessi dall Autorità straniera vengono considerati in regime di reciprocità al momento della richiesta. 2. All allenatore straniero, patentato da Ente paritetico all UNIRE al di fuori dell Unione Europea, è consentito far partecipare i cavalli da lui allenati per un numero di giornate di corse non superiore a 90 nell anno solare, ad esclusione di Grandi Premi e manifestazioni particolari di rilevanza internazionale. Qualora intenda superare tale limite, purché abbia esercitato proficuamente e continuativamente l attività di allenamento all'estero almeno nei 3 anni precedenti alla richiesta, può ottenere la patente di allenatore in Italia, previa verifica della conoscenza della normativa tecnica italiana da verificarsi mediante un esame orale, le cui modalità sono determinate dall Allegato Tecnico. 14

15 Articolo 19 - Società di allenamento 1. L oggetto sociale delle società di allenamento deve prevedere espressamente l esercizio di attività di addestramento e allenamento di cavalli da corsa. Qualora la società di allenamento abbia anche la titolarità dei colori, i soci e gli amministratori non possono esser titolari o contitolari di altra scuderia. 2. All interno della compagine sociale devono essere presenti uno o più allenatori professionisti i quali devono possedere almeno il 75% del capitale sociale. La società deve avere come amministratori tutti gli allenatori professionisti che compaiono nella compagine sociale. 3. Non possono essere soci di società di allenamento altre società, fantini, allievi fantini, cavalieri dilettanti, caporali di scuderia con e senza permesso di allenare, guidatori, allievi guidatori e gentlemen, nonché i coniugi, parenti ed affini di primo grado di detti soggetti. 4. La ragione o denominazione sociale, oltre l espressione società di allenamento deve indicare i nominativi degli allenatori che ne fanno parte. 5. Gli allenatori ed i soci della società di allenamento non possono svolgere attività di allenatore in proprio, né essere soci di altra società di allenamento e comunque prestare attività lavorativa o di collaborazione presso altra scuderia. 6. Qualora venga variata la persona dell amministratore o degli amministratori della società di allenamento, i cavalli dichiarati in allenamento presso la società o di proprietà della stessa non possono partecipare a corse prima che intervenga l approvazione dell Ente. In caso di inosservanza di tale disposizione, i cavalli vengono distanziati totalmente dall ordine d arrivo e i responsabili della società di allenamento deferiti agli Organi di Disciplina dell Ente. 7. Alla società di allenamento sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento e dall Allegato Tecnico per gli allenatori, compresa la responsabilità disciplinare dell infrazione di dette norme da parte degli amministratori della stessa; in caso di sospensione o di radiazione degli amministratori alla società è inibita lo svolgimento di attività di allenamento. 8. L affidamento dei cavalli in allenamento deve essere rilasciato a favore della società di allenamento e sottoscritto dai rappresentanti legali della stessa. Articolo 20 - Limitazioni Divieti 1. L autorizzazione di allenatore professionista è cumulabile con quella di fantino o guidatore. Tuttavia il fantino o il guidatore che sia titolare anche di patente di allenatore professionista deve montare o guidare, nelle corse in cui figurino cavalli da lui allenati, solo questi ultimi, pena il deferimento del responsabile agli Organi di Disciplina dell Ente. 2. L allenatore professionista che possieda cavalli da corsa deve farli correre esclusivamente sotto il proprio nome; non può pertanto essere socio, amministratore, rappresentante legale, procuratore di società titolari di colori, né far correre cavalli sotto nome assunto. Non può far correre un cavallo di sua proprietà insieme ad un altro cavallo da lui allenato senza il consenso del proprietario di quest'ultimo. Tale consenso può essere prestato, di volta in volta, o preventivamente per tutte le corse, con dichiarazione resa per iscritto all Ente o alla segreteria di una Società di corse riconosciuta che ne cura l'immediata trasmissione all'ente. 15

16 3. Un allenatore che consente ad altri di allenare e far partecipare a corse cavalli usando il suo nome è deferito agli Organi di Disciplina dell Ente per l adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari ed il cavallo viene distanziato totalmente dall'ordine di arrivo. 4. Le eventuali incompatibilità di cui al comma 2 devono cessare al più tardi entro il 31 dicembre Articolo 21 - Caporale di scuderia con permesso di allenare 1. Il caporale di scuderia con permesso di allenare è figura professionale a esaurimento in quanto non più prevista da disposizioni precedenti al presente Regolamento. TITOLO IV - FANTINI ALLIEVI FANTINI CAVALIERI DILETTANTI ASPIRANTI CAVALIERI DILETTANTI GUIDATORI ALLIEVI GUIDATORI GENTLEMEN Articolo 22 - Tipi di autorizzazione 1. Nessun cavallo può partecipare a una corsa disciplinata dall UNIRE se non è montato o guidato da persona munita di autorizzazione rilasciata dall Ente. In caso di mancato o omesso rinnovo lo stesso incorre in una sanzione pecuniaria il cui importo viene stabilito annualmente dall Ente. 2. Le autorizzazioni che permettono la partecipazione a corse sono per: a) Fantino; b) Allievo Fantino; c) Cavalieri dilettanti (G.R. - gentlemen riders -, Amazzoni e Ufficiali); d) Aspiranti cavalieri dilettanti; e) Guidatore; f) Allievo Guidatore; g) Gentlemen. È fatta salva la facoltà dell Ente di autorizzare la partecipazione a corse speciali o inserite in apposito circuito a soggetti diversi, quali, a titolo esemplificativo, giornalisti e universitari. 3. Tutti i suindicati soggetti sono obbligati ad assolvere gli impegni di corsa sempre in condizioni psico-fisiche idonee e non alterate. A tal fine possono essere disposti dalle Giurie i controlli medici previsti dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su coloro che sono autorizzati a montare/guidare. 4. Fino all integrale entrata in funzione di appositi sistemi informativi di controllo, tutti i suindicati soggetti devono presentare alle Giurie, nella giornata in cui sono impegnati, il libretto/patente, regolarmente vidimato per l anno in corso, sul quale devono essere riportati, a cura delle stesse Giurie, gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati anche in funzione dell applicabilità della recidiva. 5. Il soggetto che non presenti tale documento deve essere sanzionato, salvo accertati casi di forza maggiore. 16

17 6. Nel caso in cui non sia possibile annotare il provvedimento comminato, le Giurie devono tempestivamente segnalare il fatto all Ente e, per il tramite della Società di corse, alle altre segreterie degli ippodromi. I soggetti autorizzati sono in tal caso riconosciuti come unici responsabili per l applicazione della sanzione ed in particolare per l automatismo della applicazione della recidiva. 7. In caso di violazione delle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 gli Organi di Disciplina dell Ente investititi del caso adottano i conseguenti provvedimenti disciplinari. Articolo 23 - Limitazioni 1. I soggetti di cui all art. 22, comma 2, nelle corse alle quali partecipano cavalli a loro appartenenti in tutto o in parte, o da loro allenati non possono montare/guidare per altri proprietari o per altri allenatori. Nel caso che li abbiano entrambi nella stessa corsa, devono montare o guidare quello di proprietà. Articolo 24 - Impegno per una corsa 1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente Titolo possono impegnare la propria monta o la propria guida in una corsa con un solo allenatore o proprietario. 2. La risoluzione di tutte le vertenze relative all'impegno di cui sopra è demandata al Presidente di Giuria ovvero in caso di urgenza, all incaricato ai partenti, che ne informa immediatamente il Presidente di Giuria. 3. Ogni inadempienza agli impegni, anche verbali, assunti viene punita dalle Giurie con una sanzione pecuniaria o con la sospensione e, nei casi più gravi, con il deferimento alla Procura della Disciplina. 4. Nell eventualità che l inadempienza sia attribuibile a responsabilità dell'allenatore o del proprietario, le Giurie comminano le sanzioni stabilite e, nei casi più gravi, li deferiscono alla Procura della Disciplina. Articolo 25 - Denuncia mancanze del fantino o del cavaliere del guidatore o del gentleman 1. Il proprietario o l'allenatore sono obbligati a denunciare alle Giurie o alla Procura della Disciplina, per i provvedimenti del caso, ogni comportamento, anche omissivo, del fantino o allievo fantino, cavaliere dilettante o aspirante cavaliere dilettante, del guidatore o dell allievo guidatore, del gentleman che monti/guidi il proprio cavallo, che si configuri quale infrazione di principi e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Articolo 26 - Allievo Fantino e Allievo Guidatore 1. È allievo fantino colui che, avendo compiuto il 16 anno di età ma non superato il 25, sia per le corse in piano che per le corse in ostacoli, assume l impegno a montare, per apprendimento ed in corsa, ad autorizzazione conseguita, i cavalli affidati ad allenatore patentato dall Ente. 2. Per il trotto l allievo guidatore deve aver compiuto il 16 anno di età ma non superato il

18 3. In caso di minore, l impegno è assunto con il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà parentale. 4. È qualificabile come allievo fantino o allievo guidatore soltanto colui che, nel rispetto dei suindicati limiti di età, abbia partecipato agli appositi corsi di formazione per allievo fantino o allievo guidatore, superato le prove finali al termine degli stessi, conseguendo attestato di idoneità a montare o guidare sia per apprendimento sia in corsa. 5. Perde la qualifica di allievo colui che, decorsi cinque anni dall ottenimento dell autorizzazione di montare/guidare come allievo fantino/guidatore, non abbia conseguito i titoli previsti dall Allegato Tecnico, con particolare riferimento al titolo di studio di scuola secondaria superiore. 6. La Scuola di Formazione dell UNIRE organizza periodicamente, secondo le esigenze del settore anche di concerto con Amministrazioni regionali o provinciali, corsi a contenuto teorico/pratico di formazione di allievo fantino o allievo guidatore. 7. Le modalità e requisiti per il cambio della qualifica da allievo fantino a fantino e da allievo guidatore a guidatore, gli obblighi derivanti dagli impegni in corsa, gli effetti sull attività dell allievo fantino della cessazione dell attività di allenatore, le corse riservate, le condizioni per conseguire i discarichi sono regolamentate nell Allegato Tecnico. Articolo 27 - Compenso per monte 1. L'allievo fantino ha diritto al compenso stabilito per le monte ed è tenuto a versarne la metà all'allenatore con il quale è legato da contratto. 2. L'allievo fantino ha diritto a percepire, oltre al compenso per le monte, anche gli importi dei premi al traguardo conseguenti a vittorie e/o piazzamenti secondo le modalità stabilite nelle tabelle dei premi. Tuttavia è onere dell'allievo comunicare, per iscritto e tempestivamente, all'ente di aver maturato tale diritto. La corresponsione della somma vinta viene effettuata a far data dalla registrazione della predetta comunicazione. 3. I reclami contro il mancato pagamento della monta vanno inoltrati dall'allievo fantino alla Procura della Disciplina. Articolo 28 - Allievo fantino e allievo guidatore straniero 1. L allievo fantino straniero può montare in corsa in Italia. La Giuria della riunione in cui è partente deve far sottoscrivere all allievo fantino la dichiarazione dalla quale risulti: la titolarità della patente, la conoscenza e l impegno a rispettare tutte le norme contenute nel presente Regolamento, nonché l accettazione di qualunque provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, l insussistenza di impedimenti di ordine sanitario che pregiudichino il suo stato di idoneità fisica a montare, l assenza di provvedimenti di squalifica o di sospensione nei suoi confronti, sia che monti per scuderie italiane che straniere, e la copertura assicurativa contro i rischi professionali. 2. Tale dichiarazione firmata dall interessato e dalla Giuria, a cura del Segretario della Società di corse, deve essere trasmessa tempestivamente all'ente, e comunque anticipata via fax al termine della giornata di corse, qualora con essa sia comunicata l'adozione di un provvedimento di sospensione a carico dell interessato o lo stesso sia incorso in un infortunio. 18

19 3. Qualora un allievo fantino straniero venga ingaggiato da una scuderia italiana può partecipare ad un numero di giornate di corse non superiore a 12 nell arco dell anno solare, esclusi i Gran Premi, le corse principali e le manifestazioni speciali. Diversamente deve richiedere all'ente il rilascio della patente italiana, producendo documentazione comprovante la partecipazione ad almeno 15 corse e comunque il possesso della patente rilasciata da almeno un anno dal paese di provenienza e la rinuncia alla patente concessagli nel Paese di provenienza; il richiedente deve, altresì, comunicare il domicilio fiscale, il proprio codice fiscale italiano ed inoltre deve dimostrare, attraverso esame, la conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti dell'ente e del settore ippico italiano. 4. Gli allievi guidatori stranieri possono prendere parte esclusivamente a manifestazioni speciali che espressamente prevedano la loro partecipazione. Articolo 29 - Norme applicabili 1. Agli allievi fantini ed agli allievi guidatori sono applicabili per analogia tutte le disposizioni stabilite per i fantini e per i guidatori oltre a quelle specificatamente previste per gli allievi. Articolo 30 - Fantino e guidatore straniero 1. Al fantino o guidatore straniero residente in un paese dell Unione Europea, patentato da Ente paritetico all UNIRE, è consentito montare o guidare in Italia, a condizione di reciprocità, provvisoriamente per un numero di giornate di corse non superiore a 90 nell arco dell anno solare, ad esclusione di quelle in cui sono programmati Grandi Premi o manifestazioni particolari di rilevanza internazionale. Successivamente alla scadenza di tale periodo il soggetto che vuole proseguire l attività in Italia è tenuto a: a) presentare domanda di omologazione della sua patente; b) presentare contestuale dichiarazione di assoggettamento al presente Regolamento ed alla normativa UNIRE; c) eleggere domicilio fiscale o residenza in Italia; d) depositare documentazione comprovante la rinuncia alla patente straniera. La successiva concessione da parte dell Ente ha durata annuale ed è rinnovabile. Eventuali provvedimenti inibitori dell attività emessi dall Autorità straniera vengono considerati in regime di reciprocità al momento della richiesta. 2. Al fantino o guidatore straniero, patentato da Ente extracomunitario paritetico all UNIRE, è consentito montare o guidare per un numero di giornate di corse non superiore a 90 nell anno solare, ad esclusione di quelle in cui sono programmati Grandi Premi o manifestazioni particolari di rilevanza internazionale. Qualora questi intenda superare tale limite, purché abbia esercitato proficuamente e continuativamente l attività all'estero almeno negli ultimi 3 anni, può ottenere la patente di fantino o guidatore in Italia, previo verifica della conoscenza normativa tecnica italiana attraverso lo svolgimento di un esame orale secondo le modalità stabilite nell Allegato Tecnico. 19

20 Articolo 31 - Procuratore di fantino guidatore 1. Il fantino o il guidatore per le attività connesse agli impegni e le dichiarazioni di monta o di guida possono essere sostituiti da un procuratore che agisce in loro nome e per conto. 2. Il procuratore deve essere iscritto nell apposito albo dei procuratori tenuto presso l UNIRE, i requisiti e le modalità d iscrizione saranno disciplinate nell allegato tecnico. 3. Il procuratore dal momento dell iscrizione nell apposito albo s impegna a rispettare il presente regolamento ed i suoi allegati, lo stesso può essere sanzionato dai Giudici sul campo e dagli altri Organi di disciplina in caso di violazione. 4. La procura che il fantino e/o il guidatore conferisce al suo procuratore deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, successivamente deve essere depositata presso l Ente e comunicata alle società di corse. Il fantino o il guidatore ed il procuratore autorizzato sono tenuti a comunicare tempestivamente la revoca della procura o la rinuncia alla stessa. 5. Il procuratore non può sostituire l interessato durante gli accertamenti compiuti dalle Giurie a norma del presente Regolamento e nelle dichiarazioni che lo stesso è tenuto a rendere innanzi agli Organi Disciplinari dell Ente, né può presentare per suo conto reclami e ricorsi. Il procuratore può espletare, altresì, gli adempimenti amministrativi in nome e per conto del fantino o guidatore presso l Ente, ad esclusione delle dichiarazioni o atti, che possono essere resi soltanto dal diretto interessato. 6. Ogni procuratore non può rappresentare più di cinque assistiti della medesima disciplina (fantini o guidatori). Lo stesso provvede annualmente a comunicare formalmente all Ente l elenco dei suoi assistiti, ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente. Articolo 32 - Cavalieri dilettanti Aspiranti Cavalieri dilettanti Gentlemen 1. L aspirante cavaliere dilettante è colui che è autorizzato a montare nelle corse in cui è possibile usufruire dei discarichi per i cavalieri dilettanti e nelle corse riservate agli aventi diritto a discarico, nelle previste corse F.I.S.E. autorizzate ed hunter. 2. Ai cavalieri dilettanti che partecipano a corse al galoppo in piano riservate ai fantini si applicano tutte le norme previste per i fantini in tali corse. 3. Possono ottenere la qualifica di Gentleman e il rinnovo annuale coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) fonte di reddito e attività prevalente diverse da mantenimento o allenamento o guida di cavalli trottatori; b) collaborazione professionale di un allenatore regolarmente delegato per i propri cavalli; c) proprietari la cui scuderia abbia ottenuto, nei dodici mesi precedenti, vincite non inferiori a un importo determinato ogni triennio dall Ente; in caso di compartecipazione, la somma vinta viene valutata sulla effettiva della quota di comproprietà, comprensiva di quella spettante a genitori figli e coniuge; 20

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