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1 Circ. 10 Febbraio 2000 n. 29. Art. 9 della legge 28 dicembre 1999 n. 522: sgravi contributivi per le imprese armatoriali di navi battenti bandiera Italiana adibite al cabotaggio marittimo. A - Cabotaggio marittimo. A.1) - Articolo 224 del Codice della navigazione (v. Allegato n.1). La riserva del traffico marittimo di cabotaggio, cioè del trasporto di persone e/o di cose tra porto e porto della Repubblica Italiana, non è più limitata alle navi battenti bandiera Italiana, in quanto, per effetto dell art 224 C.N. (v. Allegato n.1), nel testo sostituito dall art.7, comma 2, della legge n.30/98 (v. Allegato 1 in circolare n.162/98), è stata estesa agli armatori comunitari che impiegano nel relativo servizio navi iscritte nei registri di uno Stato membro dell unione Europea (U.E.). Con la riformulazione dell art 224 C.N., comma 1, si è inteso conformare l ordinamento Italiano al Regolamento (CEE) n.3577/92 del Consiglio delle Comunità Europee del 7 dicembre 1992, concernente l applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (v. Allegato n. 2). A.2) - Regolamento CEE n.3577/92 (v. Allegato n. 2) Ai fini di una corretta lettura del nuovo testo del comma 1 dell art 224 C.N., risulta opportuno esaminare il citato Regolamento comunitario n.3577/92 (v. Allegato n. 2), obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell U.E. Nelle parti in cui specifica Il cabotaggio marittimo. Sono ammessi al cabotaggio marittimo, definito dal regolamento quale libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro, gli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro, di cui battono la bandiera, a condizione che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l ammissione al cabotaggio nello Stato membro in cui tale attività viene esercitata (art. 1). Pertanto, la norma comunitaria ha imposto anche nell ordinamento Italiano il venir meno della riserva formulata a favore delle navi nazionali nell esercizio del cabotaggio tra i porti della Repubblica di cui alla precedente formulazione dell art 224 C.N. Il Regolamento CEE precisa che per servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) si intendono i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti il cabotaggio continentale, i servizi approvvigionamento Off-Shore (letteralmente lontano dalla costa ) e il cabotaggio con le isole (art 2). il cabotaggio continentale è il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole. I servizi approvvigionamento Off-Shore consistono nel trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro nonché tra i porti stessi e le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato membro. Per cabotaggio con le isole si intende il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro o i porti delle isole stesse. Per armatori comunitari (v. art 2, paragrafo 2), si intendono: a) i cittadini di uno stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest ultimo e che svolgono attività di navigazione; b) le compagnie di navigazione che sono stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e il cui centro d attività principale è situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro; c) i cittadini di uno stato membro o le compagnie di navigazione stabiliti/e fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest ultimo. Il Regolamento prevede, inoltre, che uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Tale facoltà può essere esercitata dallo Stato membro nei riguardi di tutti gli armatori comunitari e, quindi, su base non discriminatoria tra armatori nazionali e armatori comunitari (art. 4). A.3 - Sgravi contributivi per le imprese del cabotaggio marittimo che operano con navi battenti bandiera Italiana: comma 1 dell art. 9 della legge 28 dicembre 1999 n. 522 (v. Allegato n.3) L art. 9, comma 1, della legge n. 522 del , sulle Misure di sostegno all industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, pubblicata sul n.10 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale del , ha esteso al settore mercantile del cabotaggio marittimo, con decorrenza 1 gennaio 1999, lo sgravio contributivo di cui all art.6, comma 1, della legge n.30, con le modalità previste dalla norma stessa, nel limite massimo dell 80 per cento delle contribuzioni dovute, per il triennio Pertanto, considerato che il riferimento alla legge n.30/98 è limitato alla disposizione del comma 1 dell art.6, devono intendersi escluse dal richiamo tutte quelle particolari normative attinenti i CC.CC.NN.L. di riferimento per l imbarco dei marittimi comunitari ed extracomunitari a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale Italiano (v. Parte Prima, paragrafo 4, della circolare n.162 del ) Per le navi battenti bandiera Italiana adibite al cabotaggio marittimo il contratto di riferimento per tutti i marittimi imbarcati, siano essi di nazionalità Italiana o di un Paese dell U.E. o di un Paese extracomunitario, è il CCNL Italiano. Le imprese interessate dal beneficio in parola sono quelle che armano navi battenti bandiera Italiana adibite al cabotaggio marittimo nazionale per alme-

2 2330 Capitolo X no il 50 per cento del loro impiego complessivo nell anno, cioè ai servizi di trasporto passeggeri, merci, misto di passeggeri e merci, ovvero di crociera, tra porti nazionali. Lo sgravio viene applicato, per le navi nei cui confronti ricorrano dette condizioni di impiego, per l intero anno contributivo. Gli oneri contributivi interessati dallo sgravio in discorso sono esclusivamente quelli relativi al personale facente parte dell equipaggio avente i requisiti di cui all art. 119 C.N., cioè in possesso della cittadinanza Italiana o di un Paese dell U.E. (vedi, per quanto attiene la portata dell art. 119 C.N., Parte Prima, paragrafo 5, della circolare n.162 del ). Restano, pertanto, esclusi dall applicazione dello sgravio in esame i membri dell equipaggio della nave di bandiera Italiana appartenenti a Paesi extracomunitari. In conclusione, il richiamo all art.6, comma 1, della legge n.30/98 assume la norma stessa a parametro ai fini della determinazione dei punti percentuali di fiscalizzazione delle contribuzioni dovute e del personale per il quale il beneficio in discorso trova applicazione, sia per la quota a carico dell azienda sia per la quota a carico del lavoratore. Per quanto attiene l operatività dello sgravio in parola, si fa presente che la Commissione europea, con nota n.sg/99d/6875 del , ha ritenuto il predetto regime di aiuto compatibile con il trattato CE. A.4) - Navi rientranti nello sgravio e navi escluse dallo sgravio dell art. 9, comma 1, della legge n. 522/1999. Ai fini dello sgravio, occorre distinguere anzitutto tra navi per i cui equipaggi vale il beneficio in discorso e navi escluse dal beneficio stesso. - 1) - Navi rientranti nello sgravio. Rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera Italiana, iscritte nelle Matricole delle navi maggiori o nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, gestite da armatori privati o pubblici, adibite per almeno il 50 per cento nell anno al cabotaggio marittimo nazionale. Per quanto attiene l armatoria pubblica, beneficiano dello sgravio le navi operanti nel settore del cabotaggio gestite dalle società di preminente interesse nazionale adriatica e tirrenia, dalle società di navigazione regionali caremar, toremar, siremar e saremar, nonché dalle ferrovie dello stato s.p.a., per quanto attiene gli equipaggi delle navi traghetto per la sicilia e la sardegna gestite dalla società stessa. - 2) - Navi escluse dallo sgravio. Non rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera di altro Paese comunitario. Per quanto attiene tali navi, si precisa che qualora imbarchino marittimi Italiani per detti marittimi non è praticabile il beneficio in discorso, ancorché si verifichi per gli stessi l ipotesi di cui al paragrafo 4 dell art. 14-ter del Regolamento CEE n.1408/71, con iscrizione al regime obbligatorio Italiano ex legge n. 413/84 (v. Paragrafo C.2 della circolare n. 72 del ), in quanto il beneficio medesimo è subordinato alla condizione che la nave, a bordo della quale i marittimi operano, batta bandiera Italiana. Sempreché non ricorra l ipotesi di cui al paragrafo 4 dell art. 14-ter del Regolamento CEE n.1408/71, i marittimi Italiani imbarcati su nave battente bandiera di altro paese comunitario sono soggetti al regime obbligatorio dello Stato dell U.E. di cui la nave stessa batte la bandiera, onde possono avvalersi nel contempo della facoltà di iscrizione al regime facoltà tivo e volontario disciplinato dagli artt della legge n. 413/84 (v. Circolare n.183 del e circolare n. 72 del , paragrafo D e ss.). Inoltre, sono escluse dalla disciplina sul cabotaggio marittimo, ai fini dello sgravio in discorso, le navi adibite ai servizi ausiliari della navigazione (rimorchio, bunkeraggio, pilotaggio, ecc.). A.5) - Decadenza dallo sgravio contributivo: comma 2 dell art. 9 della legge n. 522/1999 L art. 9, comma 2, della legge n. 522/1999 disciplina due ipotesi di decadenza dallo sgravio contributivo in esame: 1) - Il mancato rispetto da parte delle imprese armatoriali dei contratti di lavoro del personale di bordo, componente l equipaggio della nave Italiana, accertato dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini di detto controllo, le imprese armatoriali devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con apposita certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le imprese stesse abbiano costituito il turno particolare secondo le modalità previste dai contratti collettivi. 2) - Violazione da parte dell azienda delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro. Per i predetti argomenti si rinvia a quanto precisato sotto il paragrafo B.4 della presente circolare. A.6) - Imponibile contributivo e CCNL. Per i marittimi Italiani o comunitari, imbarcati sulle navi battenti bandiera Italiana addette al cabotaggio marittimo nazionale, il CCNL di riferimento per la determinazione della retribuzione imponibile, ai sensi dell art. 1, comma 1, della legge n.389 del , è quello Italiano stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale per gli imbarchi sul tipo di nave a bordo della quale i marittimi stessi operano. Si evidenzia che detti contratti sono distinti a seconda che facciano capo all armatoria privata (Confitarma) o a quella pubblica (Fedarlinea). Detto riferimento al CCNL riguarda ovviamente non solo i marittimi Italiani e quelli comunitari, per i quali è operante lo sgravio, ma anche i marittimi extracomunitari membri dell equipaggio. Le particolari disposizioni contenute in materia di contrattazione collettiva nella legge n.30, riguardano esclusivamente il personale delle navi iscritte nel Registro internazionale (v. Circolare n.162 del ). Pertanto, il richiamo all art.6, comma 1, della legge n.30/98, contenuto nell art. 9, comma 1, della legge

3 2331 n. 522/1999, non consente di estendere al settore del cabotaggio marittimo nazionale, per gli aspetti attinenti il rapporto di lavoro e i contratti collettivi di riferimento, le disposizioni dettate per il regime del Registro internazionale. Quanto sopra precisato è peraltro suffragato anche dal comma 5 dello stesso art. 9 della legge n. 522/1999, illustrato nel successivo paragrafo A.7. Per inciso, si evidenzia che il CCNL Italiano deve essere preso a riferimento anche per i marittimi Italiani imbarcati a bordo delle navi addette al cabotaggio nazionale battenti bandiera di altro Paese comunitario qualora i marittimi stessi siano iscritti al regime obbligatorio Italiano ex legge n. 413/84 per effetto del paragrafo 4 dell art. 14-ter del Regolamento CEE n.1408/71 (v. Punto 2 del paragrafo A.4 della presente circolare). A.7) - Navi iscritte nel Registro internazionale Italiano che esercitano parzialmente servizi di cabotaggio. Il comma 5 dell art. 9 dispone un aggiunta alla disposizione di cui al comma 5 dell art. 1 della legge n.30/98 (v. Allegato 1 della circolare n.162/98), che, pertanto, deve intendersi così modificato: Le navi iscritte nel registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all art 224 del codice della navigazione, come sostituito dall art.7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato. La disposizione non contraddice l art 224 C.N., né, tanto meno, il Regolamento CEE n.3577/92, in quanto si limita a consentire alle navi superiori a 650 tonnellate di stazza lorda iscritte nel Registro internazionale Italiano la possibilità di svolgere navigazione di cabotaggio in dipendenza delle rotte internazionali praticate dalle navi stesse, limitatamente ad un viaggio di cabotaggio mensile che segua un viaggio di provenienza da Stato estero o preceda un viaggio verso uno Stato estero. In sostanza, tale viaggio di cabotaggio mensile si realizza tra scali in porti Italiani successivi all ingresso della nave nelle acque territoriali, di rientro da un viaggio di provenienza da uno Stato estero, ovvero precedenti un viaggio verso uno Stato estero. Nel rispetto di tale disposizione, non viene meno lo sgravio totale previsto dall art.6 della legge n.30/98 per i marittimi Italiani o comunitari componenti l equipaggio di nave iscritta nel Registro internazionale. Ovviamente, qualora la nave iscritta nel Registro internazionale superi detto limite di operatività, viene meno per la nave stessa l iscrizione nel Registro internazionale, e quindi il diritto allo sgravio di cui all art.6 della legge n.30/98 (v. Circolare n.162/98), in quanto condizione per l ammissione in detto Registro è l impiego esclusivo della nave medesima in traffici commerciali internazionali. B - Disposizioni operative. B.1) - Verifica delle condizioni poste dall art. 9, comma 1, della legge n. 522/1999 per il riconoscimento del diritto allo sgravio. Salvo diverso avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dei trasporti e della navigazione, all uopo interpellati, per la verifica della condizione posta dal comma 1 dell art. 9, ai fini del diritto allo sgravio per i marittimi Italiani o comunitari imbarcati sulle navi battenti bandiera Italiana addette al cabotaggio marittimo nazionale, si ritiene sufficiente acquisire, al termine di ciascun anno solare, entro il 31 gennaio dell anno successivo, un apposita dichiarazione di responsabilità, rilasciata dall azienda ai sensi della legge n.15/68, e successive modificazioni e integrazioni, sull operatività della nave nel cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50 per cento del suo impiego complessivo nell anno. La predetta dichiarazione, stilata secondo il fac-simile riportato sotto l allegato 4 della presente circolare, dovrà essere indirizzata sia alla competente Sede dell INPS, che ha in carico la posizione nave ex art. 10 della legge n. 413/84, sia all ufficio marittimo nelle cui Matricole delle navi maggiori o Registro delle navi minori e dei galleggianti la nave è iscritta. Infatti, tale dichiarazione, se in contrasto con l impiego effettivo della nave, consentirà alla competente Autorità marittima di svolgere gli accertamenti di competenza, del cui esito dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sede dell INPS, ai sensi dell art. 17 della legge n. 413/84, per il recupero nei confronti dell azienda medesima delle somme indebitamente non versate a titolo di sgravio. Inoltre, nella stessa dichiarazione di responsabilità è contemplata anche la previsione, da parte dell azienda, di impiego della nave nel cabotaggio marittimo nazionale per l anno in corso alla data di rilascio della dichiarazione stessa, al fine di consentire alla competente Sede dell INPS di seguire ed evidenziare il regime di sgravio praticato nel corso dell anno dall azienda medesima, unitamente allo stesso Ufficio marittimo, in attesa di acquisire la dichiarazione a consuntivo dell attività rilasciata entro il 31 gennaio dell anno successivo, unitamente a quella di previsione dell attività nell anno stesso. In sede di prima applicazione, le aziende dovranno far pervenire alla competente Sede dell INPS, per ciascuna nave gestita, entro il 15 marzo 2000 ovvero entro la data di primo utilizzo del credito, la dichiarazione di cui sopra, riferita all attività di cabotaggio marittimo nazionale resa nell anno 1999 e a quella di previsione da valere per l anno B.2) - Applicazione dello sgravio ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.). Si rinvia per le tipologie del rapporto di lavoro nel settore marittimo a quanto ampiamente illustrato nella Parte Seconda, paragrafo 7.3, della circolare n.162 del 21 luglio 1998, con particolare riferimento al punto B del paragrafo stesso, per quanto attiene il diritto allo sgravio afferente i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.). Quanto illustrato nella circolare stessa ha una sua generale valenza anche nel settore del cabotaggio marittimo, ai fini dell applicazione dello sgravio di cui all art. 9 della legge n. 522/1999.

4 2332 Capitolo X Pertanto, la contribuzione afferente l effettivo periodo di riposo a terra del marittimo in C.R.L., successivo allo sbarco da una nave rientrante nello sgravio per cabotaggio, avente natura compensativa dei riposi non usufruiti a bordo (domeniche, festività, sabati e ferie), dovrà essere assolta non sulla posizione contributiva INPS della nave, bensì in un apposita posizione separata assegnata all azienda armatoriale limitatamente alla regolarizzazione delle contribuzioni afferenti i predetti periodi di riposo che beneficiano dello sgravio. Al termine dei predetti periodi di riposo compensativo, le contribuzioni per i restanti periodi trascorsi a terra dal personale marittimo in C.R.L. dovrà essere assolta nella posizione INPS propria del personale dell impresa armatoriale, non rilevando a tal fine il beneficio in discorso. B.3) - Modalità di recupero da parte delle aziende dei crediti contributivi maturati nel periodo dal alla prima denuncia di modello DM10-2 comprensiva dello sgravio per cabotaggio marittimo nazionale. La disposizione dell art. 9 della legge n. 522/1999 è operativa per il triennio , a decorrere dal 1 gennaio Poiché la disposizione ha efficacia retroattiva, le aziende del cabotaggio marittimo nazionale, che operano con navi battenti bandiera Italiana, hanno già maturato per l anno 1999 un cospicuo credito contributivo, nella misura dello sgravio, sempreché, ovviamente, abbiano provveduto per il periodo stesso ad assolvere i relativi versamenti di modello F-24 e le denuncie contributive di modello DM10/2. Le aziende dovranno pertanto far precedere il recupero dalla dichiarazione di cui al paragrafo B.1 e da una comunicazione, integrativa della dichiarazione stessa, contenente la specifica dell importo del credito -maturato a titolo di sgravio per ciascuna nave gestita in servizio di cabotaggio marittimo nazionale, da calcolarsi sulla base delle denuncie contributive effettuate anteriormente alla denuncia contributiva di prima applicazione dello sgravio stesso- e il relativo piano di utilizzo. Sia la dichiarazione che la comunicazione integrativa di cui sopra dovranno pervenire alla competente Sede dell INPS entro il 15 marzo 2000, ovvero entro la data di primo utilizzo del credito. Il credito, a titolo di sgravio ex art. 9 della legge n. 522/1999, potrà essere recuperato dalle aziende interessate avvalendosi delle seguenti procedure: 1) - Compensazione su modello F-24, nel limite massimo di cui all art 25, comma 2, del D. Lgs n. 241 ( Il limite massimo dei crediti d imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d imposta. ). 2) - Conguaglio sul modello di denuncia contributiva mensile DM10/2, riferito alla posizione contributiva della nave avente titolo al beneficio, fino a capienza dei contributi dovuti per ciascun modello DM10/2 e sino ad esaurimento con i modelli DM10/2 che verranno presentati nei mesi successivi (criterio già applicato in fattispecie analoghe: v. Circolare n.160 del ). Qualora l azienda si avvalga di tale facoltà, non potranno essere pretesi nei confronti dell INPS interessi sulle somme recuperate. 3) - Richiesta di rimborso alla SAP competente per il credito (o per l eccedenza dello stesso). 4) - Richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria di compensazione. B.4) - Controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sul rispetto del CCNL a bordo delle nav i battenti bandiera Italiana impiegate nel cabotaggio marittimo, ai fini della decadenza dal diritto allo sgravio. Si ritiene opportuno specificare nel presente paragrafo quanto accennato nel precedente paragrafo A.5, esaminando nel dettaglio la portata delle disposizioni contenute nei primi due periodi del comma 2 dell art. 9 della legge n. 522/1999. Primo periodo: Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. La norma necessita di disposizioni applicative, per le quali è già stato interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministero dei trasporti e della navigazione. Atteso il dettato della norma, si sottolinea, per il momento, che la legge n.389, all art. 6 sulla Fiscalizzazione degli oneri sociali in generale, già prevede al comma 9 varie ipotesi di esclusione dai benefici in parola, tra cui figura l applicazione da parte del datore di lavoro di retribuzioni inferiori a quelle previste dall art. 1, comma 1, della legge stessa ( retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo ). Nel caso in esame l esclusione dal beneficio non investe soltanto la determinazione del minimo imponibile retributivo, ma riguarda tutti gli aspetti del rapporto di lavoro regolati dal contratto collettivo. In tale ottica la disposizione in esame ha una portata più ampia di quella definita dal citato art.6 della legge n.389/89, onde necessita, per la sua concreta efficacia, come sopra accennato, di un adeguato collegamento tra gli organi del Ministero del lavoro, preposti all accertamento del rispetto del CCNL, e le Sedi periferiche dell INPS, alle quali fanno capo le contribuzioni dovute ex legge n. 413 in regime A.G.O.-IVS di previdenza marinara. Infatti, ogni comunicazione relativa al mancato rispetto del CCNL, formulata dagli organi periferici del Ministero del lavoro, o dal Ministero stesso, a carico dell impresa armatoriale, con decadenza dal beneficio, dovrà essere indirizzata alla competente Sede dell INPS, prendendo atto dell assetto organizzativo di questo Istituto. Si sottolinea la necessità che detta comunicazione,

5 2333 da parte degli organi del Ministero del lavoro, avvenga con tempestività, affinché questo Istituto possa avviare, per le contribuzioni non riscosse, le procedure di immediato recupero della quota di contribuzione per la quale l azienda ha usufruito del beneficio da cui è decaduta, attivando gli strumenti previsti dall ordinamento a tutela delle contribuzioni stesse, tra i quali si evidenzia il privilegio speciale sulla nave ex art.552 C.N. (v. Circolare n. 56 del e circolare n. 215 del ). Si sottolinea che in mancanza di comunicazione di decadenza dallo sgravio da parte degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l IN- PS non ha titolo di intervenire per il recupero delle somme sgravate, se non per quanto consentito dall art.6, comma 9, della legge n.389/89. Secondo periodo: Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente art., le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La previsione di una certificazione rilasciata dalle Capitanerie di porto a corredo dei prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali, contenente i nominativi dei marittimi iscritti al turno particolare dell impresa armatoriale, risulta non rilevante ai fini di un controllo, da parte dell INPS, delle contribuzioni dovute. Al riguardo, si ritiene utile precisare che, per quanto attiene l INPS, il modello DM-10/2 di liquidazione delle contribuzioni dovute mensilmente dall azienda è compilato di regola per ciascuna nave gestita, ai sensi dell art. 10 della legge n. 413/84, onde il modello stesso si riferisce esclusivamente all equipaggio della nave per la cui posizione contributiva il modello viene presentato, e non a tutti i marittimi che operano a bordo di tutte le navi gestite dalla stessa impresa armatoriale. Inoltre, la certificazione attestante i nominativi dei marittimi iscritti al turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi non rileva, comunque, ai fini della operatività dello sgravio in discorso, atteso che il modello DM-10/2 riporta esclusivamente i dati numerici concernenti la forza equipaggio della nave a cui il modello si riferisce, senza alcun collegamento diretto con i dati anagrafici dei singoli marittimi facenti parte dell equipaggio della nave stessa. Detta certificazione, peraltro, non rileva neppure in occasione del riscontro contributivo del documento di bordo della nave, di cui all art. 18 della legge n. 413/84, per il quale la verifica viene operata sulla base dei modelli O1/M individuali annuali, sostituiti, a partire dall anno di competenza 1998, dal quadro SA del modello 770. Ciò premesso, la norma concernente detta certificazione ha voluto in effetti avvalersi di un mero strumento di acquisizione della certificazione stessa, ai fini del controllo degli organi del Ministero del lavoro, di cui al primo periodo del comma 2 dell art. 9. Si fa comunque rilevare che la certificazione dei nominativi dei marittimi iscritti al turno particolare dell impresa armatoriale riguarda esclusivamente le aziende che per le loro dimensioni possono avvalersi di detto strumento di arruolamento del personale marittimo, disciplinato dai CC.CC.NN.L. di settore. Infatti, restano fuori dalla disposizione di cui al comma 2, 2 periodo, dell art. 9 tutte le piccole aziende armatoriali che operano nel cabotaggio marittimo nazionale che non possono far ricorso a detta modalità di assunzione. Sull argomento sono stati già interpellati il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dei trasporti e della navigazione, onde si è in attesa di conoscere le determinazioni dei predetti dicasteri. B.5) - Modalità operative - Codifica aziende. Ai fini dell accesso allo sgravio contributivo previsto dalla legge 28/12/1999 n. 522, le imprese armatoriali dovranno far pervenire alla Sede INPS competente, per ciascuna nave gestita, la seguente documentazione: - dichiarazione di responsabilità sull operatività della nave nel cabotaggio marittimo nazionale secondo le modalità previste al paragrafo B.1 della presente circolare; - comunicazione integrativa, contenente la specifica dell importo del credito maturato per ciascuna nave, secondo le modalità previste al paragrafo B.3 della presente circolare, ed il relativo piano di utilizzo. Sulla base di tale documentazione le posizioni contributive riferite al personale marittimo imbarcato, dipendente da imprese aventi titolo allo sgravio in trattazione, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E che assume il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex legge n. 522/1999. Al riguardo, si precisa che il codice di autorizzazione 9E presenterà le seguenti caratteristiche: - avrà decorrenza dal 1 gennaio 1999 (mese dal quale decorrono i benefici previsti dalla legge n. 522/1999); - non dovrà essere attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione 2N (impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge n. 413); - la procedura di iscrizione renderà incompatibili i due c.a. Peraltro, come previsto al paragrafo B.2, per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL) il beneficio compete anche sulle retribuzioni dovute, secondo le previsioni contrattuali, per il periodo di riposo a terra, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati a bordo e non fruiti durante l imbarco (domeniche, festività, sabati e ferie). Per gli adempimenti contributivi, relativi al predetto periodo, le Sedi attribuiranno alle Aziende Armatoriali, una separata posizione contrassegnata con il codice di autorizzazione 9N che assume il significato di posizione accessoria riferita alle Aziende

6 2334 Capitolo X Armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex L. 522/1999. Per il conguaglio dello sgravio contributivo, sia sulle posizioni assicurative riferite al periodo di imbarco che sulle posizioni assicurative di cui sopra, le imprese armatoriali opereranno come segue: - esporranno nei quadri B-C del modello DM10/2 il personale marittimo avente diritto allo sgravio, con le consuete modalità; - calcoleranno l ammontare dello sgravio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo indicheranno in un rigo in bianco del quadro D del modello DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura sgravio contr. cabot. L. 522/1999 e dal codice C900 - calcoleranno l ammontare dello sgravio contributivo relativo a periodi pregressi e lo indicheranno in un rigo in bianco del quadro D del modello DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura arr. sgravio contr. cabot. L. 522/1999 e dal codice C910. Le imprese armatoriali che, relativamente al personale avente titolo allo sgravio ex legge n. 522/1999 avessero già beneficiato, per lo stesso periodo cui compete il beneficio, dello sgravio capitario di cui alla legge 449/97 e/o allo sgravio totale annuale ex L. 448/98, provvederanno alla restituzione degli stessi con la denuncia con la quale viene operato il conguaglio dello sgravio ex L 522/1999. A tal fine le aziende opereranno come segue: indicheranno lo sgravio capitario da restituire in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura rest.sgravio L 499/97 e dal codice M195 ; indicheranno lo sgravio totale annuale da restituire in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura rest. sgr. tot. indebito e dal codice M203. In entrambi i casi nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Si richiama l attenzione delle Aziende Armatoriali sulla necessità di una puntuale indicazione dei codici istituiti con la circolare n. 160/92, riferiti ai lavoratori marittimi comunitari (cod. C000) ed extracomunitari (X000). Per quanto riguarda i marittimi in possesso di nazionalità di uno dei Paesi aderenti al S.E.E., gli stessi dovranno essere riportati nei quadri B-C del mod. DM10/2, con il codice N000. Si conferma che in corrispondenza dei predetti dati dovrà essere indicato solo il numero dei dipendenti e che nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle numero giornate e retribuzioni. B.6) - Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi. Per il recupero del credito maturato dal 1 gennaio 1999, a titolo di sgravio ex art. 9 della legge n. 522/1999, si precisa quanto segue. - Richiesta di Compensazione e/o rimborso. Come già precisato al paragrafo B.3, l art 25, comma 2, del D. Lgs. N. 241 del 1997 ha fissato, fino all anno 2000, in lire 500 milioni l importo massimo dei crediti d imposta e dei contributi che possono essere compensati annualmente, in sede di versamenti unitari. Si rammenta che i crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopra citato limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa. Resta ferma, per i datori di lavoro, la possibilità di chiedere il rimborso totale o parziale della denuncia ovvero la compensazione con la procedura ordinaria. Si rammenta, a tal fine, che la denuncia a credito dell azienda dovrà essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge. - Adempimenti a cura delle Sedi: Le Sedi opereranno come segue: - valuteranno la possibilità di accoglimento della richiesta aziendale; - accerteranno la titolarità del credito aziendale. L importo a credito dell azienda potrà essere utilizzato, parzialmente o integralmente, per la copertura delle denunce contributive, non quietanzate, presentate mensilmente dalle aziende aventi titolo al beneficio in trattazione, relativamente alla contribuzione non oggetto di sgravio. Ovviamente, resta ferma per i datori di lavoro la possibilità di chiedere il rimborso del credito residuo. - Conguaglio entro i limiti di capienza dei contributi dovuti per ciascun mese. Come precisato al paragrafo B.3, è possibile portare a conguaglio il credito riferito ai periodi pregressi, per ciascun mese fino all esaurimento del credito stesso. In tal caso la denuncia contributiva di mod. DM10/2 con saldo a zero sarà presentata direttamente alla Sede entro le scadenze di legge. - Registrazione nell archivio delle segnalazioni. Si precisa infine che, stante le diverse possibilità di utilizzazione del credito relativo ai periodi pregressi, al fine di consentire alle Sedi il monitoraggio sulle diverse modalità di utilizzo del credito evidenziato nel prospetto di cui al punto B3, la procedura di controllo delle denunce contributive provvederà a registrare, nell apposito archivio delle segnalazioni, gli importi esposti in ciascuna denuncia con i codici C900 e C910. ALLEGATO.1 Art. 224 del Codice della Navigazione (C.N.), aggiornato con il testo sostituito dall art.7, comma 2, della legge n.30 (v. Sotto Allegato n.1 della circolare n.162 del , in A.U. 7/98) Art (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo) 1. Il servizio di cabotaggio tra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell Unione Europea e che

7 2335 battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge. ALLEGATO.2 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L - n.364 del 12/12/1992 (pp.7-10) Regolamento (CEE) N. 3577/92 del consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo). Il consiglio delle Comunità Europee, - visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l art. 84, paragrafo 2, - vista la proposta modificata della Commissione (1), - visti i pareri del Parlamento europeo (2), - visto il parere del Comitato economico e sociale (3), - considerando che, il 12 giugno 1992, il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo e sulle sue conseguenze economiche è sociali - considerando che, secondo l art. 61 del trattato, la libera prestazione dei servizi in materia di trasporti marittimi è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti; - considerando che è necessario abolire le restrizioni alla libera prestazione di servizi tra Stati membri nel settore dei trasporti marittimi per poter realizzare il mercato interno; che il mercato interno comporta una spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; - considerando che pertanto il principio della libera prestazione dei servizi va applicato ai trasporti marittimi fra Stati membri; - considerando che beneficiari di tale libertà dovrebbero essere gli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro e battenti bandiera del medesimo Stato membro, a prescindere dal fatto che abbia una fascia costiera; - considerando che tale libertà sarà estesa alle navi iscritte anche nel registro EUROS, non appena quest ultimo sarà stato approvato; - considerando che, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, gli armatori comunitari che esercitano la libera prestazione dei servizi di cabotaggio dovrebbero soddisfare tutti i requisiti necessari per effettuare il cabotaggio nello Stato membro in cui le loro navi sono registrate; che gli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro e non hanno il diritto di effettuare il cabotaggio in tale Stato dovrebbero comunque beneficiare del presente regolamento durante un periodo transitorio; - considerando che l attuazione di questa libertà dovrebbe essere graduale e non necessariamente applicata in modo uniforme per tutti i servizi interessati, tenuto conto della natura di alcuni servizi specifici e dei notevoli sforzi che talune economie della Comunità, in cui si rilevano disparità di sviluppo, dovranno compiere; - considerando che l istituzione di pubblici servizi che comportano determinati diritti ed obblighi per gli armatori interessati può essere giustificata per garantire adeguati servizi di trasporto regolari verso, da e tra le isole, sempreché non si effettuino discriminazioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza; - considerando che dovrebbero essere adottate disposizioni in modo che sia possibile prendere misure di salvaguardia per quanto riguarda i mercati dei trasporti marittimi colpiti da gravi perturbazioni o in caso di emergenza; che a tale scopo dovrebbero essere istituite le opportune procedure decisionali; - considerando che, vista la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e nella prospettiva di eventuali adattamenti alla luce dell esperienza, la Commissione dovrebbe presentare una relazione sull attuazione del presente regolamento nonché ulteriori proposte, eventualmente necessarie, ha adottato il presente regolamento: Art A decorrere dal 1 gennaio 1993 la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l ammissione al cabotaggio in detto Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro EUROS, non appena quest ultimo sarà stato approvato dal Consiglio. 2. Mediante deroga, la disposizione di cui al paragrafo 1 secondo cui le navi debbono soddisfare tutti i requisiti necessari per l ammissione al cabotaggio nello Stato membro in cui sono registrate in quel momento è temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre Art. 2. Ai fini del presente regolamento: 1) - per servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) si intendono i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare: A) - cabotaggio continentale: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole; B) - servizi di approvvigionamento off-shore : il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro nonché le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato membro; C) - cabotaggio con le isole: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra: - porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro; - porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro. Ceuta e Melilla sono trattati nello stesso modo dei porti situati su un isola; 2) - si intendono per armatori comunitari: A) - i cittadini di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest ultimo e che svolgono attività di navigazione; B) - le compagnie di navigazione che sono stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d attività principale è situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro; Oppure C) - i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori della Comunità o le compagnie di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest ultimo; 3) - per contratto di servizio pubblico s intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un armatore comunitario allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere: servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità; servizi di trasporto complementari;

8 2336 Capitolo X servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi; Adeguamenti dei servizi alle reali esigenze; 4) - per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l armatore comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni; 5)- per grave perturbazione del mercato interno dei trasporti si intende il manifestarsi sul mercato di problemi, specifici di tale mercato, Tali da provocare un eccedenza grave, suscettibile di persistere, dell offerta rispetto alla domanda, Dovuti alle attività di cabotaggio marittimo, o aggravati da tali attività e comportanti una seria minaccia per l equilibrio finanziario e la sussistenza di un numero elevato di armatori comunitari, sempre che le previsioni a breve e medio termine sul mercato considerato non indichino miglioramenti sostanziali e durevoli. Art Per le navi che effettuano cabotaggio continentale e per le navi da crociera, tutte le questioni relative all equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera), eccetto per le navi di meno di 650 tonnellate lorde, alle quali possono applicarsi le condizioni dello Stato ospitante. 2. Per le navi che effettuano il cabotaggio con le isole, tutte le questioni relative all equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave effettua un servizio di trasporto marittimo (Stato ospitante). 3. Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 1999, per le navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, tutte le questioni relative all equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera). 4. La Commissione effettua un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio con le isole e presenta una relazione al Consiglio entro e non oltre il 1 gennaio Sulla base ditale relazione la Commissione sottopone una proposta al Consiglio, la quale può comprendere modifiche delle disposizioni relative alla cittadinanza dell equipaggio previste ai paragrafi 2 e 3, di modo che il sistema definitivo venga approvato dal Consiglio in tempo utile, anteriormente al 1 gennaio Art Uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari. 2. Nell imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all equipaggio della nave. Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari. 3. I contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza. Art In caso di grave perturbazione del mercato interno dei trasporti dovuta alla liberalizzazione del cabotaggio, uno Stato membro può chiedere alla Commissione che adotti misure di salvaguardia. La Commissione, dopo aver consultato gli altri Stati membri, decide se del caso in merito alle misure di salvaguardia necessarie, entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della pertinente richiesta dello Stato membro. Queste misure possono comprendere l esclusione temporanea della zona in questione dal campo d applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a dodici mesi. La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri qualsiasi decisione relativa alle misure di salvaguardia. Se, trascorsi trenta giorni lavorativi, la Commissione non ha adottato nessuna decisione al riguardo, lo Stato membro interessato ha il diritto di applicare le misure richieste finché la Commissione non abbia preso una decisione. Tuttavia, in caso di emergenza, gli Stati membri possono adottare unilateralmente le misure provvisorie appropriate, che possono rimanere in vigore per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso essi ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione può abrogare dette misure o confermarle con o senza modifiche finché non abbia preso una decisione definitiva conformemente al secondo comma. 2. La Commissione può altresì adottare misure di salvaguardia di propria iniziativa, previa consultazione degli Stati membri. Art Mediante deroga sono temporaneamente esentati dall applicazione del presente regolamento i seguenti servizi di trasporto marittimo nel Mediterraneo e lungo la costa della Spagna, del Portogallo e della Francia: servizi di crociera, sino al l gennaio 1995; trasporto di merci strategiche (petrolio e prodotti petroliferi, nonché acqua potabile), sino al 1 gennaio 1997; servizi con navi di meno di 650 tonnellate lorde, sino al 1 gennaio 1998; servizi regolari di passeggeri e di traghetto, sino al 1 gennaio Mediante deroga sono temporaneamente esentati dall applicazione del presente regolamento sino al 1 gennaio 1999 i servizi di cabotaggio tra le isole nel Mediterraneo e il cabotaggio per quanto riguarda gli arcipelaghi delle Canarie, delle Azzorre e di Madera, nonché Ceuta e Melilla, le isole francesi lungo la costa atlantica e i dipartimenti francesi d oltremare. 3. Per motivi di coesione socioeconomica la deroga di cui al paragrafo 2 è prorogata per la Grecia fino al 10 gennaio 2004 per i servizi regolari di passeggeri e di traghetto e per quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde. Art. 7. Alle materie disciplinate dal presente regolamento si applica l art. 62 del trattato. Art. 8. Salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento e fatto salvo il presente regolamento, le persone che prestino servizi di trasporto marittimo possono a tale fine esercitare temporaneamente la loro attività nello Stato membro in cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini. Art. 9. Prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in attuazione del presente regolamento, gli Stati membri consultano la Commissione. Essi comunicano a quest ultima le disposizioni adottate. Art. 10. Anteriormente al 1 gennaio 1995, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull attuazione del presente regolamento nonché, se del caso, le proposte necessarie. Art. 11. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992

9 Per il Consiglio - Il Presidente - J. Macgregor (1)-GU n. C 73 del , pag. 27. (2)- GU n. C 295 del , pag. 687 e parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)-GU n. C 56 del , pag. 70. ALLEGATO 3 LEGGE 28 dicembre 1999 n. 522: Misure di sostegno all industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (in G.U. n.10 - Serie gen.- del 14 gennaio 2000) (omissis) Art. 9. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). 1. Dal 1 gennaio 1999 i benefici previsti dall art.6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n.30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio , nel limite massimo dell 80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera Italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego nell anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali. 2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente art., le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro. 3. Per le finalità di cui al presente art. sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire milioni annue a decorrere dall anno 1999 e di lire milioni annue a decorrere dall anno 2000 in favore della gestione commissariale Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990 n Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite oltre venti anni. 5. All art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n.30, dopo le parole: come sostituito dall art. 7 sono aggiunte le seguenti:, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato. (omissis) ALLEGATO 4 Schema della dichiarazione di responsabilità dell azienda. Da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Alla Sede dell INPS All Ufficio marittimo (1) OGGETTO: dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge n.15/1968, ai fini dello sgravio delle contribuzioni di cui all art. 9 della legge n. 522/1999. Dati dell azienda armatoriale e della nave. Ditta Armatoriale domicilio/sede.. denominazione della nave iscritta al n Matricole delle navi maggiori Registro delle navi minori e dei galleggianti dell ufficio marittimo in indirizzo. Posizione contributiva INPS della nave n presso la Sede in indirizzo. Dichiarazione di responsabilità Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.15/1968, e successive modificazioni e integrazioni, che la nave sopra indicata ha praticato nell anno (2) il cabotaggio marittimo nazionale per il (3) per cento del suo impiego complessivo, di cui al comma 1 dell art. 9 della legge n. 522/1999. Si dichiara, inoltre, che anche nell anno (4) la nave stessa verrà adibita al cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50 per cento della sua attività complessiva. Data L armatore (1) Indicare nell indirizzo l Ufficio marittimo di iscrizione della nave: Capitaneria di porto, Ufficio circondariale marittimo, Ufficio locale marittimo, Delegazione di spiaggia. (2) Indicare l anno precedente (3) Indicare il valore in punti percentuali (4) Indicare l anno in corso alla data della dichiarazione

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