PRINCIPI GENERALI DELLE PRODUZIONI INTEGRATE ZOOTECNICHE
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- Gabriele Roberti
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1 REGIONE TOSCANA DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. R. 5/99 MARCHIO AGRIQUALITA - PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA PRINCIPI GENERALI DELLE PRODUZIONI INTEGRATE ZOOTECNICHE Marzo 00 1
2 PREMESSA I presenti principi contengono gli impegni e le indicazioni di base per la redazione delle "Schede tecniche dei prodotti zootecnici" contenenti gli impegni specifici per le singole produzioni; i principi generali e le relative schede andranno a costituire il riferimento normativo per l applicazione della L.R. 5/99 relativa a: "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole". Il presente documento sui Principi generali delle produzioni integrate zootecniche è stato predisposto dall'arsia, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e della L.R. 5/99 sentite le Organizzazioni regionali dei produttori, con il supporto delle Istituzioni di ricerca toscane e attingendo anche ai risultati delle attività di ricerca e sperimentazione attuate dall'agenzia. Nella definizione dei principi generali delle produzioni integrate zootecniche si è adottato un approccio di tipo olistico che vede l'azienda, unità produttiva di base, nelle sue interazioni con l'ambiente al fine del rispetto degli equilibri ambientali legati alla risorse necessarie per l'attività produttiva con particolare riguardo alla gestione della risorsa terra e, in relazione agli animali allevati, avendo particolare attenzione alla condizioni che possano garantire il benessere degli stessi. Sono state pertanto prese in considerazione le fasi principali che caratterizzano le diverse produzioni e per ciascuna sono stati individuati gli aspetti essenziali e i relativi vincoli che devono essere osservati per poter utilizzare il marchio previsto dalla L.R.5/99. Gli aspetti generali che devono avere tutte le produzioni integrate zootecniche sono i seguenti: 1. Produzioni integrate zootecniche: secondo il dettato della legge, si attuano con tecniche compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate ad un innalzamento del livello di salvaguardia della salute del consumatore, privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente. Le specifiche disposizioni tecniche per i prodotti derivanti dalle produzioni zootecniche integrate dovranno essere definite, nel rispetto dei principi generali, per la fase di produzione nell'azienda agricola zootecnica e, a seconda delle caratteristiche del prodotto, per una o più delle seguenti fasi: conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione garantendo, come di seguito specificato, la tracciabilità delle produzioni.. Azienda con produzioni integrate zootecniche: l'azienda agricola che alleva animali, che voglia avere in concessione il marchio delle produzioni integrate di cui alla L.R.5/99, deve adottare i disciplinari di produzione integrata per tutte le produzioni zootecniche e vegetali (compresi i pascoli) attuate. In deroga, per un
3 periodo transitorio della durata di 4 anni dall'entrata in vigore del presente documento, è consentita la produzione con metodi convenzionali delle specie vegetali che non hanno un possibile utilizzo per l'alimentazione animale (sia come prodotto che come utilizzo della superficie di coltivazione per il pascolo). Inoltre è ammessa nell azienda la presenza di animali di specie diversa non allevati secondo il metodo dell agricoltura integrata purché l allevamento avvenga in una unità di produzione distinta e purché utilizzino pascoli distinti comunque coltivati con il metodo della produzione integrata. In questo caso l'alimentazione della/e specie allevati con metodi convenzionali deve essere costituita da alimenti che rispettino le prescrizioni previste per la quota di alimento convenzionale della produzione integrata. 3. Tempi di conversione: la conversione delle produzioni aziendali in produzioni integrate al fine dell'utilizzo del marchio di cui alla L.R.5/99 deve per le produzioni vegetali, rispettare i tempi definiti nell'allegato "Principi generali delle produzioni agricole integrate della regione Toscana " del Piano di Sviluppo Rurale della Toscana, per le produzioni zootecniche gli animali devono essere allevati secondo le norme dei rispettivi disciplinari di produzione per un periodo di almeno: per gli equini ed i bovini destinati alla produzione di carne: 6 mesi; per i piccoli ruminanti da carne : 3 settimane; per i suini: mesi; 3 mesi per gli animali da latte; per il pollame destinato alla produzione di carne: 6 settimane; per le ovaiole: 4 settimane. Nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione - animali, pascoli, produzioni foraggere e altre produzioni vegetali - il periodo totale di conversione combinato per tutti gli elementi è di 1 mesi. 4. Origine degli animali: la scelta delle razze da allevare dovrà tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni ambientali dell'area dove si colloca l'unità di produzione. Nei casi di costituzione, ricostituzione e/o riconversione del patrimonio zootecnico dovranno essere privilegiate le razze autoctone e comunque gli animali acquistati, se non provenienti da aziende condotte ai sensi della L.R. n.5/99, devono rispettare almeno i tempi di conversione indicati al precedente punto 3.. Non è ammesso l allevamento di animali geneticamente modificati né l'allevamento di animali clonati. 5. Alimentazione: per la gestione dell'alimentazione ogni azienda dovrà predisporre un piano di alimentazione, redatto da un tecnico agricolo, sulla base dell analisi delle caratteristiche degli alimenti previsti, che garantisca la copertura dei fabbisogni di mantenimento e di produzione degli animali allevati. Premesso che la produzione zootecnica senza terra non è conforme al dettato della L.R. n.5/99, 3
4 l'alimentazione degli animali a livello aziendale deve avvenire prevalentemente con alimenti prodotti dall'unità aziendale, con alimenti provenienti da altre aziende conformantisi alle disposizioni della L.R.5/99, o da alimenti e mangimi certificati ai sensi della predetta L.R. n.5/99 e/o del Reg. CEE n.09/91 reperiti sul mercato. In deroga al precedente punto è ammesso, per un periodo transitorio di quattro anni dall entrata in vigore del presente documento, l utilizzo fino ad un massimo del 35 % del fabbisogno annuale di sostanza secca dell allevamento di alimenti e mangimi provenienti dall agricoltura convenzionale. Gli alimenti provenienti da agricoltura convenzionale, oltre ai requisiti di cui alla normativa in materia di alimenti per animali, devono rispettare le seguenti condizioni: Non devono contenere prodotti auxinici di sintesi; Non devono contenere alimenti medicati; Tutti gli alimenti di provenienza extra-aziendale non devono essere prodotti con l'impiego di OGM o di prodotti da essi derivati, nel rispetto della specifica normativa vigente in materia. La percentuale di alimento di origine aziendale deve coprire almeno il 50% del fabbisogno annuale di sostanza secca dell'allevamento. Per gli erbivori deve essere garantita con la razione alimentare giornaliera un adeguato apporto, in funzione dei fabbisogni di mantenimento e produzione dell'animale di materia secca costituita da foraggi freschi, essiccati o insilati. Le tecniche di conservazione degli alimenti, sia di provenienza aziendale che extraaziendale, che verranno somministrati agli animali devono essere idonee ad evitare lo sviluppo di muffe mantenendo il contenuto di tossine entro i limiti dettati dalla specifica normativa in materia. 6. Igiene, profilassi e cure veterinarie: la gestione dell'allevamento e la cura degli animali deve prevedere misure atte a garantire la prevenzione delle principali patologie attraverso l'analisi appropriata dei punti critici con controlli mirati e successivi interventi orientati verso l'adozione di protocolli farmacologici che contemplino principi attivi a minor impatto ambientale, compresi quelli ammessi dal Reg. CEE n.1804/99. L'azienda dovrà disporre di un idoneo piano di controllo della gestione igienico sanitaria dell'allevamento. 7. Benessere degli animali: I locali dove vengono allevati gli animali devono essere dimensionati in maniera da assicurare il benessere degli animali in relazione all etologia della specie, della razza e dell'età dell'animale. A ciascun animale deve essere garantita la libertà di movimento e regolare movimento fisico. Nell'allevamento degli animali in gruppi sia la consistenza di questi che lo spazio loro destinato devono essere dimensionati in relazione alle fasi di crescita ed alle esigenze comportamentali delle specie allevate. I locali di stabulazione devono consentire di mantenere condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa dell'aria, circolazione dell'aria, concentrazione di gas) entro limiti non nocivi agli animali allevati. 4
5 In relazione alla specifica normativa sul benessere animale per le diverse specie allevate si prevede quanto segue: -Normativa allevamento vitelli (Dir.91/69/CEE, Dir. 97//CE Dec. 97/18/CE D. Lgs.331 del 01/09/1998): si prevede che il termine del previsto per l'adeguamento da parte di tutte le aziende alle disposizioni della suddetta normativa sia anticipato al per le aziende che rientrano nel regime della L.R.5/99; Normativa allevamento suini (Dir. 91/630/CEE, Dir. 001/88/CE Dir. 001/93/CE D. Lgs. 534 del 30/1/9): le aziende per poter accedere al regime della L.R. 5/99 devono rispettare tutti i parametri strutturali e di spazi indicati nella suddetta normativa (non sono ammesse le deroghe temporali previste dalla suddetta normativa) e non devono utilizzare attacchi per scrofe e scrofette. Non è consentito l'allontanamento del lattonzolo dalla scrofa prima che abbia raggiunto i 8 giorni a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute dello stesso o della madre; Normativa allevamento galline ovaiole (Dir. 88/166/CEE, D.P.R. 33/88 Dir. 99/74/CE manca ancora recepimento nazionale): per le aziende che vogliano rientrare nel regime della L.R.5/99 è vietato l'allevamento delle galline ovaiole in gabbie (come definite dalla suddetta normativa). Sono ammessi gli allevamenti che adottano sistemi alternativi purchè rispettino tutte le disposizioni della suindicata normativa (non è ammessa la deroga temporale prevista dalla suddetta normativa). 8. Metodi di allevamento: Sono ammesse le seguenti tipologie di allevamento: allevamento brado, semi-brado e in ambiente stabulato libero. Per gli allevamenti di bovini la stabulazione fissa è consentita, per un periodo transitorio della durata di 10 anni dall'entrata in vigore del presente documento, in allevamenti le cui strutture siano preesistenti alla data di entrata in vigore dello stesso e purchè sia garantito all'animale: regolare movimento fisico ed il pascolamento almeno nei mesi estivi, e l allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere dell animale in ambienti confortevoli e provvisti di lettiera. Negli allevamenti di bovini è vietato l'uso del grigliato. L'utilizzo del grigliato è consentito solo per le aziende che abbiano questo tipo strutture preesistenti alla data di entrata in vigore dei disciplinari e per animali che non superano il peso vivo di 500 Kg. Tale deroga si applica per un periodo transitorio della durata di cinque anni dall entrata in vigore del presente documento. 9. Riproduzione: sono ammesse la riproduzione naturale e quella strumentale con metodi non cruenti. E' vietato l'utilizzo di materiale seminale proveniente da animali clonati. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione. Tale pratica deve essere effettuata all età più opportuna da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. 5
6 10. Gestione deiezioni: Il carico di bestiame per ha di SAU disponibile (proprietà, affitto, concessione, comodato, terre civiche, ecc.) a cui può essere aggiunto, in caso di pascolo, il bosco, dovrà essere limitato al fine di ridurre al minimo ogni forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee; il carico di bestiame pertanto dovrà essere commisurato ad un apporto non superiore ai 10 Kg di azoto per ettaro di superficie agricola. In base al suddetto limite si riporta in tabella 1 il carico per ettaro per specie allevata e categoria. Al fine del rispetto del suddetto limite si potrà utilizzare come spazio di riferimento il Comprensorio inteso come l'insieme delle aziende a produzione integrata o biologica o convenzionale che insistono in un'area geograficamente definita e che si accordano, dandone evidenza documentale, al fine di giustificare il suddetto carico di animali (corrispondente a 10 Kg N /Ha). L'unità aziendale dovrà disporre di un piano di gestione delle deiezioni, che consenta la verifica del rispetto del suddetto vincolo. Rimane inteso comunque che nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 19 e art. 1 del D.Lgs. n.15/99, che applica in Italia la Dir. 91/676/CEE) saranno applicati i parametri di carico animale per ettaro di cui alla tabella allegata al Reg. n.1804/99 CE, relativo alle produzioni animali ottenute con il metodo biologico, pari ad un apporto massimo di N per ettaro all anno di 170 kg, come previsto nell allegato III della Dir. 91/676/CEE (vedi tabella ). Deiezioni bovine: La lettiera utilizzata deve essere composta esclusivamente di materiale organico. Le deiezioni devono essere stoccate in concimaia provvista di pozzetto per la raccolta del percolato o in apposite vasche se gli animali vengono allevati su grigliato. Il tempo minimo di permanenza di deiezioni in concimaia o vasca è di quattro mesi Deiezioni ovine: La lettiera utilizzata deve essere composta esclusivamente di materiale organico. Deiezioni suine: Le deiezioni devono essere stoccate per almeno quattro mesi prima dello spandimento. 11. Trasporto e macellazione degli animali: fatto salvo il rispetto della specifica normativa in materia tutte le strutture e gli operatori coinvolti in queste fasi devono garantire che, dall'uscita dell'animale dall'azienda di allevamento fino al punto di macellazione e nella successiva fase fino alla macellazione, siano adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo lo stress dell'animale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di benessere animale. La durata del trasporto dall'uscita dell'animale dall'azienda al punto di macellazione dovrà comunque stare nel limite delle otto ore. 6
7 Gli animali provenienti da allevamenti concessionari del marchio delle produzioni integrate di cui alla L.R.5/99, destinati a prodotti alimentari marchiati, devono essere mantenuti separati da altri animali, nel caso in cui non siano individuabili singolarmente (marcatura per capo), dall'uscita dall'allevamento fino al momento della macellazione. 1. Tracciabilità: l identificazione degli animali e dei prodotti di origine animale deve essere garantita per tutte le fasi di produzione trasporto, condizionamento, conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione. Come già indicato al punto 1 le specifiche disposizioni tecniche per i prodotti derivanti dalle produzioni zootecniche integrate dovranno essere definite, nel rispetto dei suddetti principi generali. a seconda delle caratteristiche del prodotto. Ognuna delle fasi suddette dovrà essere articolata in specifiche disposizioni tecniche avendo a riferimento i principi generali e prevedendo le relative procedure di registrazione necessarie ad attestare il rispetto delle prescrizioni previste dai disciplinari stessi. Tutti gli operatori della catena alimentare che produce alimenti provenienti da produzioni integrate devono impegnarsi ad attuare le procedure definite nei disciplinari che garantiscono l'applicazione del sistema di tracciabilità senza soluzioni di continuità ed a sottoporsi ai relativi controlli. Fa parte del sistema di tracciabilità la conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti e l'attivazione di procedure che assicurino una registrazione documentale tempestiva del carico e scarico. Tutti i prodotti destinati ad essere contraddistinti dal marchio di cui alla L.R.5/99 devono essere adeguatamente separati dagli altri e facilmente identificabili. Tali condizioni devono essere garantite in tutte le fasi di lavorazione dall'uscita del prodotto/animale dall'azienda con particolare riguardo al trasporto, macellazione, trasformazione, confezionamento e distribuzione. La separazione può essere sia spaziale che temporale o entrambe. In caso di separazione esclusivamente temporale è necessario sia garantita una adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e attrezzature al fine di evitare possibili contaminazioni. Allegati: - Tab. 1 Carico di animali per ettaro di superficie agricola corrispondente a 01 kg/n/anno; - Tab. Carico di animali per ettaro di superficie agricola corrispondente a 170 kg/n/anno. 7
8 Tabella 1. Carico di animali per ettaro di superficie agricola che garantisca un apporto di azoto non superiore ai 10 Kg/ha/anno Numero massimo di animali per ettaro Classe o specie Equini di oltre 6 mesi Vitelli da ingrasso Altri bovini di meno di 1 anno Bovini maschi da 1 a meno di anni Bovini maschi di anni e oltre Giovenche da allevamento Giovenche da ingrasso Vacche da latte Vacche lattifere da riforma Altre vacche Pecore Capre Suinetti Scrofe riproduttrici Suini da ingrasso Polli da tavola Galline ovaiole Numero massimo di animali per ettaro (equivalente a 10 kg N/ha/anno) 6, 6, 4,1 3,1 3,1 3,1 16,4 16,4 91,4 8 17,3 716,5 84,1 8
9 Tabella Carico di animali per ettaro di superficie agricola che garantisca un apporto di azoto non superiore ai 170 Kg/ha/anno (all VII del Reg. CE n.1804/99) Numero massimo di animali per ettaro Classe o specie Equini di oltre 6 mesi Vitelli da ingrasso Altri bovini di meno di 1 anno Bovini maschi da 1 a meno di anni Bovini femmine da 1 a meno di anni Bovini maschi di anni e oltre Giovenche da allevamento Giovenche da ingrasso Vacche da latte Vacche lattifere da riforma Altre vacche Coniglie riproduttrici Pecore Capre Suinetti Scrofe riproduttrici Suini da ingrasso Altri suini Polli da tavola Galline ovaiole Numero massimo di animali per ettaro (equivalente a 170 kg N/ha/anno) 5 5 3,3 3, ,3 13,3 74 6,
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