La Zootecnica Biologica. Marcello Mele DISAAA Università di Pisa
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1 La Zootecnica Biologica Marcello Mele DISAAA Università di Pisa
2 Nord Aziende agricole aziende agricole bio 3.33% Centro aziende agricole bio 2.88% Italia aziende agricole conv 96.67% aziende agricole bio 2.76% Sud aziende agricole conv 97.12% aziende agricole bio 3.16% Isole aziende agricole conv 97.24% aziende agricole conv 96.84%
3 Consistenza allevamenti numero di capi % 0.30% 10.4% 10.2% 0 bovini e bufalini totali bovini e bufalini bio suini totali suini bio ovini totali ovini bio caprini totali caprini bio
4 Come nasce il concetto di agricoltura biologica L agricoltura biodinamica, comparsa in Germania su ispirazione di Rudolf Steiner; L agricoltura basata su metodi organici (organic farming) nata in Inghilterra dalle tesi sviluppate da Sir Howard nel suo Testamento agricolo (1940); L agricoltura biologica sviluppata in Svizzera da Hans Peter Rusch e H. Müller.
5 Le finalità Individuare forme d agricoltura alternative a quelle allora praticate, più rispettose della fertilità del terreno e, quindi, della catena di benessere che si trasferisce dal sistema suolo a quello animale-uomo a mezzo dell alimentazione. Il Movimento Organico si è fatto promotore di una tecnica che ha come obbiettivo non tanto una produzione in senso tradizionale, ma piuttosto una produzione che sia rispettosa dell armonia esistente tra le diverse componenti del cosmo e che quindi, sia equa dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere animale.
6 Evoluzione dell agricoltura europea dal dopoguerra agli anni ottanta L intensificazione produttiva che ha fatto seguito al secondo conflitto mondiale, a seguito delle politiche comunitarie, ha raggiunto il suo apice tra gli anni e ha determinato la progressiva deresponsabilizzazione degli agricoltori, in virtù dei redditi garantiti dal regime di aiuti e finanziamenti CE. In effetti, proprio in quegli anni, si è assistito al consolidarsi della consuetudine alla monocultura di specie premiate dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC), alla scomparsa della maggior parte delle aziende marginali a conduzione familiare, all abbandono dei distretti rurali a causa della migrazione degli operai agricoli verso le industrie, alla separazione aberrante dell allevamento dalla foraggicoltura.
7 L agricoltura europea agli inizi degli anni 90 Anche a seguito degli effetti negativi ed indesiderati delle proprie scelte, la CE, all inizio degli anni novanta, si è resa conto che la massimizzazione produttiva aveva fatto il suo tempo e che la vera emergenza da fronteggiare era quella ambientale. In effetti, a partire dalla riforma McSharry del 1992, la PAC, per arginare il meccanismo perverso che essa stessa aveva generato a mezzo dell intensificazione produttiva, ha caldeggiato la promozione, anche in termini di aiuti finanziari, delle aziende e, prima ancora, dell agricoltura multifunzionale; ossia di quei soggetti territoriali che fossero coinvolti nella produzione di beni intangibili in grado, però, di risolversi in un incremento netto del benessere collettivo.
8 L impegno comunitario pertanto era volto a trovare alla definizione di quali attività e quali processi potessero essere considerati sostenibili e, quindi, capaci di promuovere un modus operandi etico, maggiormente rispettoso dell ambiente e dell intera collettività, preservata nei suoi diritti fondamentali, quali la salute e la fruizione di un ambiente salubre, l accesso ad alimenti di qualità certificata e del benessere degli animali coinvolti nei processi produttivi in causa. Per quel che concerne lo specifico del settore agricolo, è bene ricordare che la svolta normativa si è verificata a partire dal 24 giugno del 1991 con la promulgazione del Reg.CE 2092/91, nel quale sono definiti i metodi di produzione biologica per i prodotti agricoli e la modalità di etichettatura degli stessi e di intere derrate alimentari, tutto ciò allo scopo di creare degli standard di produzione e commercializzazione che potessero essere condivisi da tutti gli Stati Membri.
9 Alcuni esempi di azioni della CE per la promozione dello sviluppo sostenibile Quinto Programma d Attuazione in Materia d Ambiente per uno sviluppo sostenibile e durevole ( ). Trattato di Mastricht (1993) che ha introdotto il concetto di crescita sostenibile nel rispetto dell ambiente come principio fondamentale del diritto primario; Reg. CE 1257/99 che introduce il Piano di Sviluppo Rurale; Reg.CE 331/00 che definisce il logo specifico relativo ai metodi di produzione biologica per aumentarne la credibilità e la visibilità sul mercato; Reg. CE 1782/03 che ha lo scopo di equilibrare gli strumenti volti alla promozione dell agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale attraverso il disaccoppiamento totale dei contribuiti monetari alle aziende; Reg.CE 1784/03 che ha lo scopo di chiarire meglio gli obbiettivi del precedente e soprattutto di accelerare i tempi del loro ottenimento.
10 Normativa in materia di zootecnica biologica Regolamento CE, n 1804/99; D.M del 4 agosto 2000, che recepisce il suddetto regolamento comunitario; D.M. 29 marzo 2001, che ha lo scopo di modificare ed implementare quello precedente. Considerazioni iniziali:."nelle aziende che operano con metodi di produzione biologica, l'allevamento costituisce un elemento fondamentale per l'organizzazione della produzione agricola, in quanto soddisfa il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo, contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare un'agricoltura durevole."
11 Recente normativa in materia di produzioni biologiche Il 28 giugno 2007 la Commissione Europea promulga il Reg.CE 834/2007 relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91 Il 5 settembre 2008 la Commissione Europea promulga il Reg.CE 889/2008 relativo alle norme tecniche di attuazione del Reg.CE 834/2007 Recepimento DL MIPAF: 18354/2010 La necessità di revisionare la normativa precedente prende avvio dalla constatazione che il sistema di produzione biologica è basato sull interazione delle migliori pratiche ambientali, su un alto livello di biodiversità, sulla salvaguardia delle risorse naturali, sull applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e, quindi, assolve alla duplice funzione sociale ed ambientale
12 Principi generali sanciti dal Reg.Ce 834/2007 L agricoltura biologica si basa sui seguenti principi: Progettazione e gestione appropriata dei processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi Utilizzo organismi viventi e metodi di produzione meccanici; Pratica di colture vegetali e produzioni animali legate alla terra o (per l acquacoltura) secondo i principi dello sfruttamento sostenibile della pesca
13 Esclusione dell uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari Ricorso alla valutazione del rischio e, se del caso, delle misure di precauzione e prevenzione Riduzione dell impiego di fattori di produzione esterni. Qualora il loro impiego sia necessario, essi devono essere limitati a: i) fattori di produzione provenienti da produzioni biologiche i) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali ii) concimi minerali a bassa solubilità
14 Riduzione al minimo dell uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui: i) non esistono le pratiche di gestione appropriate ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione di origine biologica o naturale citati precedentemente e/o il loro impiego sia eccessivamente impattante per l ecosistema Adattamento, ove necessario, delle norme contenute nel presente regolamento per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche
15 Il legislatore comunitario, quindi, percepisce l esigenza di rivedere la normativa precedente al fine di uniformare e creare, laddove non fosse ancora avvenuto, un quadro normativo generale per le produzioni biologiche vegetali animali per l acquacoltura raccolta di vegetali selvatici raccolta di alghe marine selvatiche coltura di lieviti per quel che concerne la conversione di sistemi non biologici la produzione di alimenti, compreso il vino, destinati al consumo umano la produzione di mangimi
16 Il legislatore comunitario, quindi, cerca di dotare il settore di strumenti operativi che permettano di non creare distorsioni in nessuno degli anelli della filiera, pur mantenendo salda la consapevolezza che il territorio d incidenza è molto eterogeneo in termini di contesti territoriali, sociali e di prassi operative In questo senso dev essere letto il Capitolo 5 Flessibilità, concernente le norme di produzione. In effetti, tale capitolo presuppone la messa a punto e la concessione di deroghe che potranno essere accordate solo nei seguenti casi: Ove siano necessarie per assicurare l avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali Ove siano necessarie per garantire l approvvigionamento di mangimi, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa, animali ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica [ art. 22 Reg.Ce 834/2007]
17 Al fine di uniformare la comunicazione col consumatore finale è stato previsto che tutti prodotti biologici siano commercializzati col logo europeo, purché costituiti da almeno il 95 % di materie prime di origine biologica. Inoltre, è stato previsto che gli OGM, coerentemente con la normativa precedente non possano essere impiegati in seno a sistemi biologici, fatti salvi quelli presenti nei medicinali veterinari. Ciò nonostante è stata introdotta la possibilità di commercializzare prodotti biologici a marchio, di cui sia stata accertata la contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile da parte di OGM (massimale ammesso 0,9%)
18 Per quel che concerne lo specifico delle produzioni zootecniche, il nuovo Regolamento in materia di produzioni biologica ribadisce : il ruolo essenziale delle produzioni zootecniche ai fini dell organizzazione dell azienda biologica, in quanto capace di fornire la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e, quindi, al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un agricoltura sostenibile Attualmente, non sono stati introdotti aspetti particolarmente innovativi rispetto al precedente e sempre valido Reg. Ce 1804/99 D altronde, ci si attende che siano date migliori e più precise coordinate circa le prassi operative da seguire o che siano riconfermate valide quelle attualmente in vigore e riferibili all applicazione nazionale del Reg.Ce 1804/99.
19 Quanto detto circa le produzioni zootecniche è da riferirsi all istituzione di un nuovo organismo, il Comitato di Regolamentazione per la Produzione Biologica che dovrà assistere la Comunità Europea nella stesura delle guidelines concernenti l applicazione della nuova normativa. Fino alla pubblicazione di norme specifiche e/o variazioni dello stato dell arte è da applicarsi quanto previsto in seno ai regolamenti precedenti.
20 Va da sé, che una volta tracciate le linee guida a livello comunitario, esse dovranno essere recepite e rese attuative sul territorio nazionale ad opera dei singoli stati membri. Ad essi è concessa la possibilità di applicare restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste in sede comunitaria, purché ciò non crei una distorsione nella competizione tra sistemi produttivi differenti
21 Origine degli animali nell allevamento biologico Criteri: Utilizzo preferenziale di razze rustiche o autoctone e, comunque, nella scelta la vitalità e la resistenza alle malattie devono essere fra le caratteristiche tenute in maggiore considerazione. Anche l opera di selezione dovrebbe essere indirizzata verso i riproduttori con caratteristiche migliori in tal senso. Gli animali devono provenire da allevamenti biologici o, in caso di prima costituzione, da allevamenti convenzionali.
22 Capo II reg 889/2008 Norme di Produzione animale Riguardo all origine degli animali: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; Solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni degli artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, purché tali animali ed i prodotti da essi derivati siano considerati biologici solo al termine del periodo di conversione, la cui durata è definita in funzione della specie
23 Conversione di animali e prodotti animali Tempi: 12 mesi o ¾ della vita per equini e bovini destinati alla produzione della carne; 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini 6 mesi per gli animali da latte 10 settimane pollame destinato alla produzione della carne; 6 settimane per le ovaiole.
24 Riguardo all origine degli animali: In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. Si applicano inoltre le seguenti restrizioni: a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi; b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni; c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.
25 Riguardo all origine degli animali: Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti 10% 40% in caso di: maschi e le femmine nullipare non biologici sono in a) estensione significativa dell'azienda; seguito allevati secondo le norme di produzione b) cambiamento di razza; biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo; soggetto alle seguenti restrizioni annuali: d) razze minacciate di abbandono, gli animali a) le femmine non biologiche possono rappresentare appartenenti a tali razze non devono al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di necessariamente essere nullipari. bovini adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti; b) Per piccoli allevamenti: al massimo un animale all'anno.
26 Norme di Produzione animale Riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione: Il personale addetto alla cura degli animali ha adeguate conoscenze e competenze di base in materia di benessere e salute degli stessi animali Le pratiche zootecniche garantiscono il rispetto delle esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi aperti in accordo con le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo
27 Norme di Produzione animale Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrapascolamento, il calpestio del suolo, l erosione e l inquinamento provocato dallo spandimento delle deiezioni Gli animali biologici sono mantenuti separati dagli animali non biologici È vietato tenere gli animali isolati o legati, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari É vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata
28 Norme di Produzione animale I volatili non sono tenuti in gabbie. Tempi minimi di allevamento per i volatili 81 giorni per i polli; 150 giorni per i capponi; 49 giorni per le anatre di Pechino; 70 giorni per le femmine di anatra muta; 84 giorni per i maschi di anatra muta; 92 giorni per le anatre bastarde; 94 giorni per le faraone; 140 giorni per i tacchini e le oche; 100 giorni per le femmine di tacchino.
29 Norme di Produzione animale Ciascun ricovero per i volatili non deve contenere più di: 4800 polli; 3000 galline ovaiole o pollastrelle; 5200 faraone; 4000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre; 2500 capponi, oche o tacchini; La superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i m2; I ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
30 Aree di pascolo ed edifici Condizione di stabulazione in funzione del benessere. Parametri da controllare nei ricoveri: - Rispondenza tra lunghezza della mangiatoia e numero di animali; - Circolazione dell aria; livelli di polvere; temperatura; umidità relativa;concentrazione di gas - Ventilazione ed illuminazione.
31 Mammiferi Tutti gli animali devono avere accesso a parchetti, spiazzi liberi e pascoli salvo: Condizioni climatiche avverse o problemi di salute dell animale. Nei mesi invernali se le condizioni di stabulazione consentono il libero movimento degli animali. Nella fase finale di ingrasso per la produzione della carne per un periodo massimo di tre mesi e non superiore ad un quinto della vita.
32 Altre condizioni di allevamento Pavimenti lisci, non sdrucciolevoli e pieni per almeno il 50% della superficie (NO grigliato e fessurato). Area di riposo dotata di lettiera. Vietato l allevamento dei vitelli in box singoli dopo i 7 giorni di vita. Scrofe allevate in gruppo e non in gabbie singole tranne che nelle ultime fasi di gestazione e durante l allattamento.
33 Allegato III caratteristiche delle strutture di stabulazione
34 Norme di Produzione animale Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni che possono essere eseguite prima del completo sviluppo sessuale ed esclusivamente da personale qualificato Riguardo alla riproduzione: La riproduzione avviene con metodi naturali, ma è tuttavia ammessa l inseminazione strumentale (FA) È vietato l impiego a scopi riproduttivi di ormoni o simili, a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale
35 Norme di Produzione animale I mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno Riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie: La prevenzione è praticata con un oculata gestione del sistema d allevamento Le malattie sono trattate immediatamente al fine di evitare sofferenze agli animali Il ricorso a farmaci allopatici di sintesi chimica è ammesso solo in casi di estrema necessità quando i prodotti omeopatici e fitoterapici si siano rivelati inadeguati
36 Norme di Produzione animale È consentito l impiego di farmaci veterinari ad azione immunologica I prodotti impiegati per la pulizia e disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti devono essere autorizzati Sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana ed animale imposte a norma del diritto comunitario
37 Alimentazione Principi: NO alimentazione forzata. Qualità piuttosto che quantità, ma rispetto dei fabbisogni nutritivi nei vari stadi fisiologici. NO OGM: tolleranza zero. In seguito alla promulgazione del Reg. CE 1829/2003, si possono impiegare liberamente come biologici i mangimi e gli alimenti così detti OGM free, ossia tutti quelli contenenti una quota di organismi geneticamente modificati inferiore allo 0,9 %, quantità la cui presenza è considerata accidentale o tecnicamente irrilevabile. Vietato l impiego di vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
38 Alimenti prodotti secondo metodi di produzione biologici. Almeno il 50% della ss della razione degli erbivori deve essere di provenienza aziendale o del comprensorio. No alimenti convenzionali Alimentazione L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formulazione alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.
39 Uso di alimenti per animali non biologici di origine agricola L articolo 22 del reg 834/08 prevede delle norme di flessibilità da attuare in casi eccezionali: a) ove siano necessarie per assicurare l avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali; b) ove siano necessarie per garantire l approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica; c) ove siano necessarie per garantire l approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica; d) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici; e) ove siano necessarie riguardo all utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione, per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica; f) ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose; g) ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM; h) ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all articolo 16, paragrafo 1, lettera d).
40 Alimentazione Per gli erbivori: rapporto foraggi concentrati = 60/40 Foraggi: freschi, insilati, essiccati. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia Per gli animali in lattazione è consentito un rapporto 50/50 per un massimo di tre mesi dall inizio della lattazione. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all aria aperta, di preferenza pascoli, sempre che lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale;
41 Metodi di gestione zootecnica Riproduzione: è consentita l inseminazione artificiale; è vietato il trasferimento embrionale o altre forme di riproduzione artificiale. Decornazione, castrazione e altre operazioni su animali possono essere eseguite solo se finalizzate al miglioramento del benessere, dell igiene o della salute dell animale oppure per mantenere la qualità dei prodotti o le pratiche tradizionali di produzione. In ogni caso devono avvenire sotto sorveglianza veterinaria e riducendo al minimo le sofferenze inferte all animale ed entro il completamento dello sviluppo sessuale del soggetto in questione.
42 Metodi di gestione zootecnica E vietata la stabulazione fissa. Deroghe: Per un limitato periodo di tempo, applicata a singoli animali, per ragioni di sicurezza o di benessere dell animale stesso. In edifici esistenti prima del 24/8/2000, previa sottoscrizione di un piano di adeguamento strutturale della durata massima di 6 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, per le aziende che si assoggettino al biologico dopo il Il piano dovrà prevedere l adeguamento degli spazi esterni entro 3 anni ed entro 6 quello degli spazi interni. In ogni caso la deroga non potrà superare il 20% degli spazi previsti dalla normativa vigente.
43 Metodi di gestione zootecnica Nelle piccole aziende fino a 18 UBA, è concessa la stabulazione fissa, purchè almeno 2 volte alla settimana gli animali abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all aperto. La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.
44 Deiezioni Zootecniche Il limite è fissato in 170 kg N per ettaro SAU per anno. E possibile stabilire una cooperazione tra più aziende biologiche per lo smaltimento delle deiezioni zootecniche. Capacità di stoccaggio degli impianti > di quella richiesta.
45 ALLEGATO IV Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2 Classe o specie Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno Equini di oltre 6 mesi 2 Vitelli da ingrasso 5 Altri bovini di meno di 1 anno 5 Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni 3,3 Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni 3,3 Bovini maschi di 2 anni e oltre 2 Manze da riproduzione 2,5 Manze da ingrasso 2,5 Vacche da latte 2 Vacche lattifere da riforma 2 Altre vacche 2,5 Coniglie riproduttrici 100 Pecore 13,3 Capre 13,3 Suinetti 74 Scrofe riproduttrici 6,5 Suini da ingrasso 14 Altri suini 14 Polli da carne 580 Galline ovaiole 230
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