Informazione&Zootecnia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Informazione&Zootecnia"

Transcript

1 INFORMAZIONE&ZOOTECNIA Allevamenti sostenibili: il biologico Allevamenti sostenibili: il biologico A.R.A. Umbria Associazione Regionale Allevatori dell Umbria SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) Fax: (+39) PI: SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A Terni Tel.: (+39) Fax: (+39) I principi generali cui si ispira la zootecnia biologica sono essenzialmente riconducibili alla complementarietà tra suolo ed animale e alla garanzia del loro benessere. Ciò trova giustificazione sia sotto il profilo etico, nel considerare cioè l animale come soggetto portatore di diritti, sia sotto il profilo economico, essendo le prestazioni produttive dell animale connesse al suo stato di salute e di benessere. Da qui si discende la norma generale, tendente ad assicurare condizioni di allevamento consone alle esigenze etologiche di ogni specie. Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l Umbria , Misura 111 Azione A.

2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA La realtà della produzione biologica desta sempre maggiore interesse nei consumatori. Le motivazioni risiedono nella grande attenzione verso l ambiente e gli animali che si realizza con metodiche di produzione rispettose degli equilibri biologici, della salute dell uomo e degli animali e nella salvaguardia delle risorse ambientali.. In particolare l allevamento nell ambito dell azienda agricola biologica soddisfa al fabbisogno in sostanza organica (letame) necessario alla reintegrazione di sostanza organica del terreno. Inoltre l allevamento preserva il territorio rafforzando il legame tra le produzioni zootecniche, la terra e l ambiente. Nell allevamento la stabulazione è a misura di animale e per le cure si ricorre preferibilmente alla medicina omeopatica e fitoterapia. Per quanto riguarda gli allevamenti sono importanti la scelta delle razze animali allevate e l attenzione al benessere degli animali In particolare le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle loro esigenze comportamentali, ed offrono, ad esempio, una superficie coperta adeguata e specifica per ogni specie, categoria di animali, per dormire, nutrirsi e spostarsi. Gli animali, inoltre, devono avere accesso a pascoli o recinti o a parchetti all aperto. COME FARE PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE Dal 2012 gli operatori sono tenuti al rispetto delle procedure sull informatizzazione della notifica biologica. Le modalità di presentazione sono differenti da Regione a Regione. Nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Puglia sono operativi sistemi informatici regionali. Nelle altre Regioni e Province Autonome è operativo il SIB (Sistema Informativo Biologico) nazionale. Una volta effettuata la notifica di attività ci si deve rivolgere ad un organismo di certificazione autorizzato a verificare la conformità al regolamento comunitario. ITER DI CERTIFICAZIONE Una volta completata la notifica le fasi della certificazione prevedono: Quando la notifica viene resa disponibile all organismo di certificazione, questo provvede per l esecuzione della prima visita ispettiva, denominata fase di avvio, e affida l azienda a un ispettore che procede con la verifica L ispettore verifica la conformità dell azienda e della documentazione predisposta dall operatore al regolamento comunitario e presenta una relazione all organismo di certificazione. Una volta valutati i documenti e i risultati della verifica ispettiva fase di avvio,

3 l organismo di certificazione decide, se del caso, per l ammissione dell operatore nel sistema di controllo del biologico All azienda idonea viene comunicata l idoneità e i tempi per la conversione (per le aziende agricole) attribuiti ai singoli appezzamenti in funzione della produzione e le eventuali azioni correttive da adottare All azienda NON idonea viene comunicata la non idoneità con le relative motivazioni, e le modalità per un eventuale ricorso In base a un Piano Preventivo dei Controlli Annuale, l organismo di certificazione sorveglia e valuta il mantenimento della conformità alla norma di riferimento MISURE AGROAMBIENTALI COMUNITARIE Le misure agro-ambientali hanno avuto l innegabile merito di accelerare lo sviluppo e la diffusione del metodo biologico. Infatti le aziende biologiche usufruiscono di pagamenti basati prevalentemente sulla compensazione del mancato reddito (maggiori costi e/o minori ricavi) indotto dall adesione al disciplinare produttivo biologico. appropriate, come, per esempio la rotazione delle colture, infatti non coltivando consecutivamente sullo stesso terreno la stessa pianta, da un lato si ostacola l'ambientarsi dei parassiti e dall'altro si sfruttano in modo più razionale e meno intensivo le sostanze nutrienti del terreno. In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame opportunamente compostato ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci, cioè incorporazioni nel terreno di piante appositamente seminate, come trifoglio o senape. In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali vegetali, animali o minerali: estratti di piante, insetti utili che predano i parassiti, farina di roccia o minerali naturali per correggere struttura e caratteristiche chimiche del terreno e per difendere le coltivazioni dalle crittogame. Il ricorso a tecniche di coltivazione biologiche ricostruisce l equilibrio nelle aziende agricole; qualora, comunque, si rendesse necessario intervenire per la difesa delle coltivazioni da parassiti e altre avversità, l agricoltore può fare ricorso esclusivamente alle sostanze di origine naturale espressamente autorizzate e dettagliate dal Regolamento europeo (con il criterio della cosiddetta lista positiva ). PRODUZIONI ZOTECNICHE BIOLOGICHE Animali Bovini Suini Ovini Caprini Pollame Equini Altri animali LE COLTIVAZIONI In agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere). Alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione NORME PER LE PRODUZIONI ANIMALI Le produzioni animali biologiche devono essere ottenute nel rispetto di standard che si applicano alle seguenti specie: bovini (comprese le specie Bubalus e Bison), equidi, suini, ovini, caprini, avicoli e le api.

4 PRINCIPI GENERALI L allevamento del bestiame è un attività collegata al terreno. L allevamento degli animali deve rispettare i loro fabbisogni fisiologici e comportamentali collegati alla salute ed al benessere degli animali. Oltre alle norme generali di produzione agricola, i seguenti standard si applicano alla produzione animale: Origine degli animali: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione; gli animali presenti nell azienda all inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione; gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale; il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovra pascolamento, il calpestio del suolo, l erosione o l inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni; gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici; è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale; il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata; agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell intera vita dell animale, anche al momento della macellazione; Pratiche zootecniche e condizioni di stabulazione: le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali; le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali; Riproduzione: la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l inseminazione artificiale; la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;

5 viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali; Alimentazione: principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione; gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all agricoltura biologica; gli animali hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani; le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l uso nella produzione biologica; non è consentito l uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici; i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno; Prevenzione delle malattie e cure veterinarie: la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l esercizio, un adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d igiene; le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; sono stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa; è consentita l utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica; sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario; Per la pulizia e disinfezione, dei locali di stabulazione e degli impianti possono essere utilizzati solo prodotti autorizzati. Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colture di leguminose, colture foraggiere), il binomio coltura-allevamento e i sistemi di pascolo consentono la salvaguardia e il miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine e contribuiscono allo sviluppo di una agricoltura sostenibile. L allevamento praticato nel quadro dell agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Tranne le eccezioni, gli animali devono disporre di un area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemi del sovra pascolamento e dell erosione e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all ambiente. Tuttavia, è ammessa nell azienda la presenza di animali che non sono allevati secondo il metodo biologico purché l allevamento di questi animali abbia luogo in un unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla

6 produzione e a condizione che si tratti di animali di specie diversa. I prodotti ottenuti da tali unità sono mantenuti separati da quelli ottenuti dalle unità non biologiche e la separazione deve essere debitamente documentata. Origine degli animali Nella scelta delle razze o delle linee genetiche degli animali biologici si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, dando la preferenza a razze e varietà autoctone. A fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto di condizioni specifiche. In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni: a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi; b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni; c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali: a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10% del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) adulti e il 20% del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno. L Autorità competente, incaricata di rilasciare l autorizzazione per l aumento delle percentuali massime di mammifere non biologiche consentite per il rinnovo del patrimonio, sono le Regioni o Province autonome alla quale l azienda ha presentato notifica. L azienda interessata all ottenimento della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di Certificazione che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all autorità competente sopra specificata. L autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla- osta, rilascia parere sull istanza. Si applica l istituto del silenzio assenso. In caso di prima costituzione, di rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti in allevamento avicoli allevati secondo metodi non biologici a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di carne abbiano meno di 3 giorni di età. Le Regioni e le Province Autonome autorizzano, fino al 31 dicembre 2017, l introduzione in unità biologiche di pollastrelle convenzionali destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle norme di allevamento che prevedono la redazione di una relazione con richiesta di allevare tali pollastre con metodo biologico a partire da pulcini non biologici. Successivamente anche l azienda biologica che acquista tali pollastre deve effettuare istanza alle Regioni e Province autonome. che prevede l'invio di una comunicazione di richiesta di accasamento

7 in deroga, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento. CONVERSIONE Per «conversione» si intende la transizione dall agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica e si può applicare ai terreni e agli animali. Per essere biologici i terreni devono avere un periodo di conversione a partire dalla prima notifica di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici. Per alcuni casi nei quali i terreni sono stati oggetto di specifiche misure agroambientali tali periodi sono ridotti. Nel caso degli allevamenti per la conversione di un unità di produzione, l intera superficie dell unità utilizzata per l alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione suddetti per le produzioni vegetali biologiche. In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli, i parchetti all aperto e gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essere ridotto a 6 mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell ultimo anno a trattamenti con prodotti diversi da quelli previsti per le produzioni biologiche. Conversione di animali e prodotti animali I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologico soltanto se gli animali sono stati allevati secondo i presenti Standard per un periodo di almeno: 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita; 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; 6 mesi per gli animali da latte; 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne; 6 settimane per le ovaiole. Nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali, il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l area utilizzata per l alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione. ALIMENTAZIONE L alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che alla massimizzazione della produzione, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali e comportamentali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell allevamento. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici di buona qualità. La percentuale di alimenti della razione è calcolata in sostanza secca. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza,

8 almeno il 60% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, situate nella stessa regione. Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20% degli alimenti proviene dall unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche ed operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia L operatore dovrà stabilire e mantenere condizioni di vita del bestiame che tengano conto della salute e del comportamento degli animali fra cui: - è proibito l isolamento totale continuo all aperto di qualsiasi animale, così come l isolamento nelle aree di libero esercizio. - i giacigli devono essere adeguati e puliti. - le aree di esercizio degli animali dovranno essere ben drenati, mantenuti in buone condizioni (compresa la rimozione frequenti di rifiuti), e gestiti in modo da impedire la fuoriuscita di rifiuti e acque contaminate verso le acque di superficie confinanti o vicine e attraverso i confini della proprietà. L allevatore potrà negare temporaneamente il pascolo ad un ruminante e l accesso all aperto nelle seguenti situazioni: - una settimana alla fine dell allattamento per lo svezzamento (esclusivamente per vietare l accesso al pascolo), tre settimane prima del parto (nascita), parto, e fino ad una settimana dopo il parto; - nel caso di bovini da latte neonati fino a sei mesi, dopo i quali gli animali devono pascolare per tutta la stagione di pascolo e non potranno più essere alloggiati singolarmente a condizione che, un animale non dovrà essere isolato o legato in un modo che impedisca all animale di sdraiarsi, stare in piedi, estendere completamente gli arti, e muoversi liberamente; - nel caso di animali da lana, per i brevi periodi della tosatura; - nel caso di animali da latte, per i brevi periodi giornalieri della mungitura. La mungitura dovrà essere programmata in modo da garantire un tempo di pascolo sufficiente per fornire a ciascun animale una media di almeno il 30% di sostanza secca proveniente dal pascolo per tutta la stagione di pascolo. La frequenza o la durata della mungitura non potranno essere addotte come mezzi per impedire agli animali il pascolo giornaliero. - i ruminanti da macello, generalmente nutriti con cereali per il finissaggio, verranno tenuti al pascolo per ciascun giorno in cui il periodo di finissaggio corrisponde alla stagione di pascolo in base all ubicazione geografica; ad eccezione delle aree per il libero esercizio che potranno essere usate per fornire le razioni alimentari per il finissaggio. Durante il periodo di finissaggio, i ruminanti da macello saranno esonerati dal requisito del 30% minimo di sostanza secca proveniente dal pascolo. Le aree di esercizio usate per somministrare le razioni di finissaggio dovranno essere abbastanza

9 grandi da permettere a tutti i ruminanti da macello di occuparle per alimentarsi contemporaneamente senza affollamento e senza competizione per il cibo. Il periodo di finissaggio non dovrà superare un quinto (1 5) della vita totale degli animali oppure per 120 giorni, scegliendo tra i due il periodo più breve. E autorizzata l'incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30%, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 60%. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggiere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al primo capoverso. Le percentuali di cui sopra sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale. Qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole. La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5% fino al Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione che corrispondono alle ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto della normativa vigente. Nella trasformazione dei mangimi biologici possono essere utilizzate una serie di sostanze non biologiche che sono elencate nella normativa di riferimento che hanno restrizioni nell uso a partire dalla percentuale di inclusione nell alimento. PROFILASSI E CURE VETERINARIE Sono ammessi solamente prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e dispensati nel rispetto delle norme sull utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario. I medicinali veterinari allopatici e gli antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano annotati sul registro di carico/scarico dei farmaci. La profilassi nella zootecnia biologica è basata sui seguenti principi: b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un elevata resistenza alle malattie ed evitino le

10 infezioni; c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali; d) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare. I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sanitari, in modo da tenerli sotto controllo essenzialmente mediante prevenzione. E vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri). Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali, questi si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura. Qualora l'applicazione delle misure adottate non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario. In caso di loro utilizzo, tipo di farmaco utilizzato, posologia, data, principio attivo contenuto e prescrizione del veterinario devono essere comunicate all Organismo di Certificazione prima che gli animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti per il pollame, i piccoli mammiferi. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione. I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di Certificazione. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore. GESTIONE ZOOTECNICA, TRASPORTO ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che

11 dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali. Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nelle tabelle seguenti. 1. Bovini, equidi, ovini, caprini e suini Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli Superfici scoperte (spazi animali) liberi, esclusi i pascoli) Peso vivo (m2/capo) minimo (kg) (m2/capo) fino a 100 1,5 1,1 fino a 200 2,5 1,9 Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso fino a 350 4,0 3 3,7 con un minimo di oltre con un minimo di 1 m2/100 kg 0,75 m2/100 kg Vacche da latte 6 4,5 Tori da riproduzione Ovini e caprini 1,5 per pecora/capra 2,5 0,35 per agnello/capretto 0,5 Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni 7,5 per scrofa 2,5 fino a 50 0,8 0,6 Suini da ingrasso fino a 85 1,1 0,8 fino a 110 1,3 1 Oltre 110 kg 1,5 1,2 Suinetti oltre 40 giorni e 0,6 fino a 30 kg 0,4 Suini riproduttori 2,5 per scrofa 1,9 6 per verro Se vengono utilizzati recinti per la 8,0 monta naturale: 10 m2/verro

12 2. Avicoli Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) Superfici scoperte cm di (m2 di superficie disponibile in Numero di animali per trespolo per per nido rotazione per capo) m2 animale Galline ovaiole galline ovaiole per 4, a condizione che non sia nido o, in caso di nido superato il limite di 170 kg comune, 120 cm2 per N/ha/anno volatile 4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini Avicoli da 10, con un massimo di 20 (solo per 15 oche ingrasso (in 21 kg di peso vivo per faraone) ricoveri fissi) m2 In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno 16 (1) in ricoveri Avicoli da 2,5 a condizione che non sia mobili con un massimo ingrasso (in superato il limite di 170 kg di 30 kg di peso vivo ricoveri mobili) N/ha/anno per m2 (1) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m2. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. È vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età. Le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli I volatili non sono tenuti in gabbie. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali. I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime: a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba.

13 b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni; c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili; d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili; e) ciascun ricovero non deve contenere più di: 4800 polli, 3000 galline ovaiole e pollastrelle, 5200 faraone, 4000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre; 2500 capponi, oche o tacchini; f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1600 m2; g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore. Accesso agli spazi all'aperto Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali. In deroga, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche. E autorizzata la stabulazione fissa nelle piccole aziende, con consistenza media annuale < 30 UBA, se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile. La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi. Densità degli animali La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella seguente.

14 Numero massimo di Classe o specie animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno Equini di oltre 6 mesi 2 Vitelli da ingrasso 5 Altri bovini di meno di 1 anno 5 Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni 3,3 Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni 3,3 Bovini maschi di 2 anni e oltre 2 Manze da riproduzione 2,5 Manze da ingrasso 2,5 Vacche da latte 2 Vacche lattifere da riforma 2 Altre vacche 2,5 Coniglie riproduttrici 100 Pecore 13,3 Capre 13,3 Suinetti 74 Scrofe riproduttrici 6,5 Suini da ingrasso 14 Altri suini 14 Polli da carne 580 Galline ovaiole 230 Ai fini del calcolo del numero di animali per ettaro di superficie utilizzata per l utilizzo agronomico si possono utilizzare anche i fattori di calcolo delle normative regionali sugli effluenti zootecnici. Gestione delle deiezioni animali L operatore è tenuto a redigere un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di Certificazione e, per quanto riguarda lo spargimento delle stesse, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica. Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo degli effluenti di allevamento pari a 170 kg di azoto/anno/ettaro è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione. Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse. Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizioni particolari, e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, ovvero aree di proprietà di Enti Pubblici o aree su cui gravano diritti di uso civico di pascolo, purché: a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni; b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1290/2005; c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti

15 periodi, non devono superare il 10% della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo, quali le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto della normativa vigente. Gestione degli animali Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato. Dette pratiche sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, e dal resto della normativa vigente in materia di protezione degli animali. L Organismo di Certificazione a cui l operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo paragrafo del punto precedente. La castrazione dei suinetti deve essere praticata con l uso di anestesia e/o analgesia. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto. Le pratiche di trasporto devono essere gestite nel rispetto delle necessità delle singole specie animali, in modo da minimizzare stress, lesioni e sofferenza degli animali, evitando il mescolamento di diversi gruppi di animali e condizioni estreme di temperatura e umidità; la durata del viaggio dovrà essere il più breve possibile. Gli operatori devono assicurare: la somministrazione di alimenti e di acqua durante il trasporto e presso le strutture di macellazione; l assenza di contatti (visivi, sonori, odorosi) tra animali vivi e animali morti o in fase di macellazione; che ogni animale sia effettivamente stordito con attrezzature adeguate allo scopo ed in buono stato, prima di essere macellato. Sommario NORMATIVE DI RIFERIMENTO... 2 PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA... 2 COME FARE PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE... 2 ITER DI CERTIFICAZIONE... 2 MISURE AGROAMBIENTALI COMUNITARIE... 3 LE COLTIVAZIONI... 3 NORME PER LE PRODUZIONI ANIMALI... 3 PRINCIPI GENERALI... 4 Origine degli animali:... 4

16 Pratiche zootecniche e condizioni di stabulazione:... 4 Riproduzione:... 4 Alimentazione:... 5 Prevenzione delle malattie e cure veterinarie:... 5 Origine degli animali... 6 CONVERSIONE... 7 Conversione di animali e prodotti animali... 7 ALIMENTAZIONE... 7 PROFILASSI E CURE VETERINARIE... 9 GESTIONE ZOOTECNICA, TRASPORTO ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli Accesso agli spazi all'aperto Densità degli animali Gestione delle deiezioni animali Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico Gestione degli animali... 15

Zootecnia Biologica in Italia, problematiche, trend e prospettive del mercato dal punto di vista della certificazione

Zootecnia Biologica in Italia, problematiche, trend e prospettive del mercato dal punto di vista della certificazione Convegno Prospettive delle produzioni biologiche nelle diverse specie zootecniche Venerdì 10 ottobre 2014 Ore 9,30 Sala Bertonazzi - Palazzo dell'agricoltura Via Cristoforo Colombo, 35 Piacenza Zootecnia

Dettagli

GLI OBIETTIVI. u PRODUZIONE ZOOTECNICA LEGATA ALLA TERRA. u EVITARE L'INQUINAMENTO DELLE RISORSE NATURALI. u RIGOROSO BENESSERE ANIMALE

GLI OBIETTIVI. u PRODUZIONE ZOOTECNICA LEGATA ALLA TERRA. u EVITARE L'INQUINAMENTO DELLE RISORSE NATURALI. u RIGOROSO BENESSERE ANIMALE GLI OBIETTIVI u PRODUZIONE ZOOTECNICA LEGATA ALLA TERRA u EVITARE L'INQUINAMENTO DELLE RISORSE NATURALI u RIGOROSO BENESSERE ANIMALE u CICLI PRODUTTIVI INTERAMENTE BIOLOGICI u RISPONDERE ALLA DOMANDA DI

Dettagli

ALLEGATO I: NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE Produzioni vegetali

ALLEGATO I: NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE Produzioni vegetali PREFAZIONE Reg. CE 1804/99 e due decreti Ministeriale hanno dato attuazione in Italia: nel luglio del 1999 disposizioni in materia di produzione, controllo e certificazione dei prodotti biologici di origine

Dettagli

La certificazione del metodo biologico: avicoli

La certificazione del metodo biologico: avicoli La certificazione del metodo biologico: avicoli Categories : Anno 2017, N. 254-15 aprile 2017 di Donato Ferrucci e Antonio Marcone Introduzione Per quanto concerne l allevamento di avicoli con metodo biologico,

Dettagli

Riconversione di una stalla da latte al metodo biologico

Riconversione di una stalla da latte al metodo biologico Riconversione di una stalla da latte al metodo biologico DABB - Ghisalba (BG) - 25 novembre 2016 Sergio Benedetti - Bioqualità Agricoltura biologica E un metodo di conduzione di un azienda agricola di

Dettagli

ALLEVAMENTO OVICAPRINO CON METODO BIOLOGICO. Giovanna Nicastro Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia

ALLEVAMENTO OVICAPRINO CON METODO BIOLOGICO. Giovanna Nicastro Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia ALLEVAMENTO OVICAPRINO CON METODO BIOLOGICO Giovanna Nicastro Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia 12 novembre 2014 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reg. (CE) n 834/2007 del Consiglio Reg 889/2008

Dettagli

Il regolamento europeo prevede alcune regole principali per la coltivazione dei prodotti biologici:

Il regolamento europeo prevede alcune regole principali per la coltivazione dei prodotti biologici: La normativa [ ] L A NORMAT I VA L N LA LEGGE CHE REGOLA IL SETTORE Il diffondersi dell agricoltura biologica e l incremento dei consumi di prodotti biologici ha fatto sì che anche le Istituzioni europee

Dettagli

DISCIPLINARE ALLEVAMENTO BIOLOGICO - Bovini da latte (Italian Organic Standard v3)

DISCIPLINARE ALLEVAMENTO BIOLOGICO - Bovini da latte (Italian Organic Standard v3) DTR 4 Ed. Rev. - Bovini da latte (Italian Organic Standard v) INDICE. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.... VALORE AGGIUNTO.... DEFINIZIONI... 4. RIFERIMENTI NORMATIVI... 5. RESPONSABILITA SOCIALE DELL IMPRESA...

Dettagli

MDPR13_15_1 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA Art.63 REG. CE 889/2008

MDPR13_15_1 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA Art.63 REG. CE 889/2008 1 di 7 ANNO DICHIARAZIONE DELL OPERATORE COMPLEMENTARE ALLA NOTIFICA RELATIVA ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA secondo l Articolo 63 del Reg CE n. (in attuazione del Reg. CE n. 834/2007) DICHIARANTE (operatore)

Dettagli

REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 27/01/2011

REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 27/01/2011 REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 27/01/2011 Codice DB1110 D.D. 10 novembre 2010, n. 1257 Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE)

Dettagli

Principi zootecnia bio

Principi zootecnia bio Principi zootecnia bio L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione

Dettagli

La conversione alla zootecnia biologica

La conversione alla zootecnia biologica home >> La zootecnia biologica >> La conversione alla zootecnia biologica La conversione alla zootecnia biologica LEZIONE DEL 21 APRILE 2004 I PARTE: ORE 9,OO - 13,00 RELATORE: MONICA AGOSTINI La forte

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Dettagli

La Zootecnica Biologica. Marcello Mele DISAAA Università di Pisa

La Zootecnica Biologica. Marcello Mele DISAAA Università di Pisa La Zootecnica Biologica Marcello Mele DISAAA Università di Pisa Nord Aziende agricole aziende agricole bio 3.33% Centro aziende agricole bio 2.88% Italia aziende agricole conv 96.67% aziende agricole bio

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso

Dettagli

VILLAFRANCA 22 NOVEMBRE 2018

VILLAFRANCA 22 NOVEMBRE 2018 Dott. Marcello Volanti VILLAFRANCA 22 NOVEMBRE 2018 Carne bovina:esperienze in agricoltura biologica Regolamento CE REG. CE 2092/91 e successive modifiche (produzioni vegetali e di trasformazione) REG.

Dettagli

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07 PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07 La presente guida si applica ai mangimi destinati ai bovini, agli equidi, agli ovini, caprini, suini e

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 180 final - Annexes 1 to 5.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 180 final - Annexes 1 to 5. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 26 marzo 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0100 (COD) 7956/14 ADD 1 AGRILEG 71 CODEC 841 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore,

Dettagli

Ambienti tipici di un allevamento a ciclo chiuso nei suini

Ambienti tipici di un allevamento a ciclo chiuso nei suini Ambienti tipici di un allevamento a ciclo chiuso nei suini Disciplina: Produzioni animali Classe di concorso A052 Prof.ssa Marina Gentili SISTEMI DI ALLEVAMENTO: MAPPA CONCETTUALE SISTEMI DI ALLEVAMENTO

Dettagli

Direttive operative per l emanazione del bando per la Misura 214 Pagamenti agroambientali del PRS 2007/2013 annualità 2014.

Direttive operative per l emanazione del bando per la Misura 214 Pagamenti agroambientali del PRS 2007/2013 annualità 2014. Direttive operative per l emanazione del bando per la Misura 214 Pagamenti agroambientali del PRS 2007/2013 annualità 2014. 1. Modalità e termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione

Dettagli

Il gestore conferma l esattezza di tutte le annotazione e di tutti i dati forniti oralmente. sì, sono soddisfatte Riduzione del contributo di Fr.

Il gestore conferma l esattezza di tutte le annotazione e di tutti i dati forniti oralmente. sì, sono soddisfatte Riduzione del contributo di Fr. Pagina 1 Rapporto di controllo Protezione degli animali Cognome: Indirizzo: Risultato del controllo Categoria di animali Pagina * 1. Bovini Protezione degli animali dal profilo edile 2a 2. Bovini Spazio

Dettagli

Reg. (CE) n. 1804/1999 del 19 luglio 1999 Pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1999, n. L 222. Entrato in vigore il 24 agosto 1999.

Reg. (CE) n. 1804/1999 del 19 luglio 1999 Pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1999, n. L 222. Entrato in vigore il 24 agosto 1999. Reg. (CE) n. 1804/1999 del 19 luglio 1999 Pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1999, n. L 222. Entrato in vigore il 24 agosto 1999. Regolamento del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il

Dettagli

Principali norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei suini in termini di benessere animale:

Principali norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei suini in termini di benessere animale: Il benessere animale negli allevamenti suini Principali norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei suini in termini di benessere animale: D.lgs. N. 534/1992 in attuazione della Direttiva 91/630/CEE

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) Modifica del 15 dicembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza URA del 7

Dettagli

Il coniglio biologico

Il coniglio biologico Il coniglio biologico Categories : Anno 2013, N. 166-15 aprile 2013 Disponibile finalmente la norma tecnica per la certificazione del prodotto di Donato Ferrucci, Antonio Marcone Introduzione Il Reg. Regolamento

Dettagli

I principali aspetti legislativi del BA in allevamento

I principali aspetti legislativi del BA in allevamento I principali aspetti legislativi del BA in allevamento Paolo Rossi, CRPA SpA di Reggio Emilia - SANA Salone Internazionale del Naturale EU Food-CT-2004-506508 BA, ambiente e strutture umidità velocità

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLO AL LATTE E CEREALI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLO AL LATTE E CEREALI Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni TESTO CONSOLIDATO (in vigore dal 12 gennaio 2018) Allegato F della Deliberazione della Giunta

Dettagli

Conformità per una corretta interpretazione del benessere animale nella normativa sul biologico. Nuovo standard benessere FederBio

Conformità per una corretta interpretazione del benessere animale nella normativa sul biologico. Nuovo standard benessere FederBio Davide Bochicchio Medico Veterinario libero professionista (coordinatore del tavolo di lavoro), Annamaria Pisapia CIWF Italia Onlus (co-coordinatrice gruppo benessere), Nicoletta Colombo Medico veterinario

Dettagli

Legislazione e benessere vitello

Legislazione e benessere vitello Legislazione e benessere vitello Centro Veterinario S. Martino Dott. Marmiroli Mauro quindi... NASCITA in luogo pulito IMMEDIATA disinfezione RISCALDAMENTO IDENTIFICAZIONE VI RICORDO... CONDIZIONALITA

Dettagli

La normativa e gli sviluppi futuri in Europa

La normativa e gli sviluppi futuri in Europa 81 a Fiera Agricola Zootecnica Italiana BENESSERE ANIMALE: LA VACCA DA LATTE dalle parole ai fatti e gli sviluppi futuri Luigi Bertocchi Istituto Zooprofilattico Sperimantale della Lombardia ed Emilia-Romagna

Dettagli

Bovini da latte e bufalini

Bovini da latte e bufalini PSR Lazio 2014/2020 - Misura 14 Benessere degli animali: possibili risposte alle criticità del settore zootecnico Impegni suddivisi per macroarea (Reg. 807/2014 art. 10) Gli impegni richiesti, in materia

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia,

Dettagli

Competenze e responsabilità

Competenze e responsabilità Ministero della Salute Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari NORME NAZIONALI NORME NAZIONALI La protezione rappresenta una priorità sancita da leggi nazionali e internazionali.

Dettagli

ALLEGATO I: PARTE B. ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI ( introdotto dal Reg. CE n 1804/99).

ALLEGATO I: PARTE B. ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI ( introdotto dal Reg. CE n 1804/99). home >> La zootecnia biologica >> Polli da carne Polli da carne LEZIONE 23 APRILE 2004 I PARTE: ORE 9.00-13.00 RELATORE: MONICA AGOSTINI REGOLAMENTO CEE N 2092/91 ALLEGATO I: PARTE B. ANIMALI E PRODOTTI

Dettagli

ALLEGATO II - RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO II - RELAZIONE TECNICA ALLEGATO II - RELAZIONE TECNICA Schema tipo per gli interventi sugli allevamenti di consistenza inferiore a 2.000 capi suini equivalenti (Art. 4 comma 3) A - Elementi descrittivi dell'allevamento prima

Dettagli

REGIONE CALABRIA. Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS).

REGIONE CALABRIA. Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS). Allegato A REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI AUTORITÀ DI GESTIONE PSR CALABRIA 2014-2020 Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali 910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia, visti gli

Dettagli

T B A. Tutela e Benessere Animale. A.A Corso integrato Strutture ed impianti per animali e allevamento. Dott. Alfredo Di Domenicantonio

T B A. Tutela e Benessere Animale. A.A Corso integrato Strutture ed impianti per animali e allevamento. Dott. Alfredo Di Domenicantonio Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale T B A A.A. 2015-2016 Corso integrato Strutture ed impianti per animali e allevamento Dott. Alfredo Di Domenicantonio Segue da presentazione 2_A_2016 8. Mangimi,

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali 910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2004) Il Dipartimento federale dell economia, visti

Dettagli

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 1 Agricoltura, silvicoltura e pesca Processo Allevamento di animali per uso sportivo e per la produzione

Dettagli

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE Denominazione qualificazione Tecnico delle produzioni animali 4 Settore Economico Professionale Area di

Dettagli

Benessere Animale e qualità del latte

Benessere Animale e qualità del latte Misura F Miglioramento del benessere degli animali Benessere Animale e qualità del latte Aziende Sanitarie Locali Servizi Veterinari Igiene degli allevamenti e Produzioni Zootecniche CONDIZIONALITA Criteri

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2008R0889 IT 01.01.2009 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre

Dettagli

REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE. del 5 settembre 2008

REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE. del 5 settembre 2008 18.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 250/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

Dettagli

ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE STABULAZIONE LIBERA SU LETTIERA INCLINATA SOLO LETAME ,5 73,0 29,

ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE STABULAZIONE LIBERA SU LETTIERA INCLINATA SOLO LETAME ,5 73,0 29, _N (kg/t (kg/t (kg/t ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE STABULAZIONE LIBERA SU LETTIERA INCLINATA SOLO 590-25,5 73,0 29,2 127 1 1 ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE

Dettagli

BREF: Migliori tecniche disponibili in allevamento

BREF: Migliori tecniche disponibili in allevamento BREF: Migliori tecniche disponibili in allevamento ALESSANDRA PANTALEO ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali Modellistica qualità dell'aria e inventari inemar@arpalombardia.it Direttiva europea

Dettagli

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA Processo Sequenza di processo Area di Attività SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 1 Agricoltura, silvicoltura e pesca Allevamento di animali

Dettagli

L acquacoltura, nel mondo del Bio

L acquacoltura, nel mondo del Bio L acquacoltura, nel mondo del Bio Embedded PowerPoint Video By PresenterMedia.com Il Regolamento CE 834/07, il Regolamento CE 710/2009 Il Regolamento CE 834/07 fornisce la base normativa per lo sviluppo

Dettagli

CARNI BOVINE, OVINE, SUINE E AVICOLE DELLA TUSCIA VITERBESE

CARNI BOVINE, OVINE, SUINE E AVICOLE DELLA TUSCIA VITERBESE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO CARNI BOVINE, OVINE, SUINE E AVICOLE DELLA TUSCIA VITERBESE MARCHIO COLLETTIVO TUSCIA VITERBESE luglio 2015 1. DISPOSIZIONI GENERALI Il

Dettagli

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE Denominazione qualificazione Addetto all'allevamento 2 Settore Economico Professionale Area di Attività

Dettagli

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA CARNE (linea vacca-vitello)

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA CARNE (linea vacca-vitello) LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA CARNE (linea vacca-vitello) A. Zona parto a. Obiettivo gestionale: ambiente pulito ed asciutto predisporre all interno

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLO AL LATTE E CEREALI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLO AL LATTE E CEREALI Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni TESTO CONSOLIDATO (in vigore dal 10/04/2015) Allegato F della Deliberazione della Giunta regionale

Dettagli

REGOLAMENTO DI PRODUZIONE DELLA CARNE DI RAZZA BOVINA PIEMONTESE DEL CONSORZIO MACELLAI TIPICI DI CUNEO

REGOLAMENTO DI PRODUZIONE DELLA CARNE DI RAZZA BOVINA PIEMONTESE DEL CONSORZIO MACELLAI TIPICI DI CUNEO Pagina: 1 di 7 REGOLAMENTO DI PRODUZIONE DELLA CARNE DI RAZZA BOVINA DEL CONSORZIO MACELLAI TIPICI DI CUNEO Pagina: 2 di 7 Premessa Il Consorzio Macellai Tipici di Cuneo - Carnè promuove la realizzazione

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BUFALO/BUFALA AI CEREALI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BUFALO/BUFALA AI CEREALI Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni TESTO CONSOLIDATO (in vigore dal 12 gennaio 2018) Allegato A della Deliberazione della Giunta

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoversi

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA RILEVAZIONE ESTIMATIVA DEL BESTIAME BOVINO, BUFALINO, SUINO, OVINO, CAPRINO, EQUINO e RATITI ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE 1 INDICE 1. Caratteristiche dell indagine e campo

Dettagli

4 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI

4 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI 4 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI 4.1 PREMESSA 18 I mangimi che, nella loro etichetta, riportano riferimenti al metodo di produzione biologico, devono essere certificati. Le prescrizioni specifiche

Dettagli

SSPV di RE CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI LISTA DI RISCONTRO/ CHECK LIST BENESSERE

SSPV di RE CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI LISTA DI RISCONTRO/ CHECK LIST BENESSERE del 229/0/203 Edizione n Rev. n. 0 Pag. di 9 CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI LISTA DI RISCONTRO/ Rev. N. MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE DATA 0 Aggiornamento normativo e Formattazione

Dettagli

(In corso di pubblicazione)

(In corso di pubblicazione) Prot. N 90459 del 29 marzo 2001 (In corso di pubblicazione) VISTO l art. 4, comma 3 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria); VISTO il D.M. del 4 agosto 2000 di attuazione del Reg. (CE)

Dettagli

Misure Agroambientali

Misure Agroambientali PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO Misure Agroambientali MISURA 211 Indennità a favore degli agricoltori in zone di montagna Chi può fare domanda? Le aziende agricole che conducono per più del

Dettagli

Trattamento farmacologico degli animali: relazioni tra cura e benessere Esperienze in campo -

Trattamento farmacologico degli animali: relazioni tra cura e benessere Esperienze in campo - Marino - 9 ottobre 2018 FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA: RICETTA ELETTRONICA E METODOLOGIE DI CONTROLLO SUL CORRETTO IMPIEGO DEL FARMACO VETERINARIO A GARANZIA DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E PER LA PREVENZIONE

Dettagli

Ripartizione N al campo (kg/t p.v./a) Peso vivo. Volumi effluenti (m3/ t p.v. x anno) Azoto al campo

Ripartizione N al campo (kg/t p.v./a) Peso vivo. Volumi effluenti (m3/ t p.v. x anno) Azoto al campo Tabella 1: - Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab.1 e 2 dell allegato 1 della Delibera dell Assemblea Legislativa

Dettagli

IL NUOVO REGOLAMENTO SUL BIOLOGICO di Simone Alessandria

IL NUOVO REGOLAMENTO SUL BIOLOGICO di Simone Alessandria IL NUOVO REGOLAMENTO SUL BIOLOGICO di Simone Alessandria Le disposizioni del Regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti

Dettagli

Principi di base e definizioni

Principi di base e definizioni Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Standard Output (SO) con riferimento alle finalità previste dal Piano regionale di sviluppo rurale 2014-2020. Principi di base e definizioni

Dettagli

Problemi ed opportunità della conversione dalla produzione convenzionale a quella biologica

Problemi ed opportunità della conversione dalla produzione convenzionale a quella biologica Convegno 26 ottobre 2016 La conversione da convenzionale a BIO: il latte e produzione casearia biologica Problemi ed opportunità della conversione dalla produzione convenzionale a quella biologica Giacomo

Dettagli

STG "LATTE FIENO" SCHEMA DEI CONTROLLI

STG LATTE FIENO SCHEMA DEI CONTROLLI 1 Produttori di Latte (aziende agricole, zootecniche, allevamenti) Tipologie e tecniche di conduzione allevamento Divieto di allevamento bovini OGM Identificazione e tracciabilità Controllo identificazione

Dettagli

Francia, terra di allevamento

Francia, terra di allevamento Francia, terra di allevamento La Francia è il paese che detiene la più grande superficie di pascoli in Europa (più di 13 milioni di ettari), che rappresentano la base essenziale dell alimentazione dei

Dettagli

MANUALE DI VISITA SPG

MANUALE DI VISITA SPG MANUALE DI VISITA SPG INFORMAZIONI PRELIMINARI Sezione 1: Informazioni generali... 2 Dichiarazione del richiedente la certificazione... 2 Sezione 2: Documentazione e Registri... 2 GESTIONE DELLA PRODUZIONE

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE/SCOTTONA AI CEREALI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE/SCOTTONA AI CEREALI Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni TESTO CONSOLIDATO (in vigore dal 12 gennaio 2018) Allegato F della Deliberazione della Giunta

Dettagli

4.37 Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi

4.37 Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi 4.37 Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi Campo di applicazione La presente autorizzazione di carattere generale ha per oggetto gli allevamenti

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 13 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell economia,

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONIGLIO AL FIENO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONIGLIO AL FIENO Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni TESTO CONSOLIDATO (in vigore dal 12 gennaio 2018) Allegato F della Deliberazione della Giunta

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI COMUNE DI RIESE PIO X (PROVINCIA DI TREVISO) REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 26 giugno 2003 esecutiva l 11 luglio 2003. Pubblicato

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BUFALO/BUFALA AI CEREALI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BUFALO/BUFALA AI CEREALI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BUFALO/BUFALA AI CEREALI Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell acquacoltura e alimentari di qualità e successive modifiche

Dettagli

TECNICO COLTURE BIOLOGICHE

TECNICO COLTURE BIOLOGICHE TECNICO COLTURE BIOLOGICHE identificativo scheda: 01-009 stato scheda: Validata Descrizione sintetica Il tecnico colture biologiche è specializzato nella ricerca e nell applicazione delle tecniche dell

Dettagli

BENESSERE ANIMALE Milano 11/11/2015

BENESSERE ANIMALE Milano 11/11/2015 BENESSERE ANIMALE Milano 11/11/2015 BRAMBEL REPORT (1965) IL BENESSERE E UN TERMINE AMPIO CHE ABBRACCIA ENTRAMBI GLI STATI FISICO E PSICHICO DI BENE-STARE DI UN ANIMALE. I TENTATIVI DI VALUTARE IL BENESSERE

Dettagli

AGRIFORM ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI IN AGRICOLTURA

AGRIFORM ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI IN AGRICOLTURA AGRIFORM ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI IN AGRICOLTURA 3^ annualità DD 195/I/2004 QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI NELLE AZIENDE DEL SETTORE ZOOTECNICO Bovini da latte Tutte le informazioni

Dettagli

Autorizzazione Integrata Ambientale - ALLEVAMENTI INTENSIVI - Pescara, 24 novembre 2016

Autorizzazione Integrata Ambientale - ALLEVAMENTI INTENSIVI - Pescara, 24 novembre 2016 Autorizzazione Integrata Ambientale - - Pescara, 24 novembre 2016 CODICE IPPC 6.6 ALLEVAMENTI PERCHE GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI? Secondo la Direttiva europea IED relativa alle emissioni industriali "Lo

Dettagli

Allegato B) Intervento Sistema di allevamento di suini all aperto

Allegato B) Intervento Sistema di allevamento di suini all aperto Allegato B) Intervento 14.1.1 - Sistema di allevamento di suini all aperto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46, 47 e

Dettagli

La certificazione del metodo biologico: il periodo di conversione

La certificazione del metodo biologico: il periodo di conversione La certificazione del metodo biologico: il periodo di conversione Categories : Anno 2016, N. 233-1 maggio 2016 di Donato Ferrucci Il sistema di produzione con metodo biologico prevede un periodo definito

Dettagli

RELAZIONE TECNICA (ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 e della Determina della Regione Emilia Romagna n del 3 novembre 2013)

RELAZIONE TECNICA (ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 e della Determina della Regione Emilia Romagna n del 3 novembre 2013) RELAZIONE TECNICA (ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 e della Determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 3 novembre 2013) ALLEVAMENTO SUINO NB: la compilazione delle parti evidenziate in grigio

Dettagli

PRINCIPI GENERALI DELLE PRODUZIONI INTEGRATE ZOOTECNICHE

PRINCIPI GENERALI DELLE PRODUZIONI INTEGRATE ZOOTECNICHE REGIONE TOSCANA DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. R. 5/99 MARCHIO AGRIQUALITA - PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA PRINCIPI GENERALI DELLE PRODUZIONI INTEGRATE ZOOTECNICHE Marzo 00 1 PREMESSA I presenti

Dettagli

EFFLUENTI ZOOTECNICI: VOLUMI E AZOTO PRODOTTI PER CATEGORIA ANIMALE E TIPOLOGIA DI STABULAZIONE

EFFLUENTI ZOOTECNICI: VOLUMI E AZOTO PRODOTTI PER CATEGORIA ANIMALE E TIPOLOGIA DI STABULAZIONE ALLEGATI - Programma d Azione regionale per la protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE

Dettagli

PRISA 2012: PROGRAMMAZIONE BENESSERE ANIMALE. Galline ovaiole (D.Lgs , n. 267: attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE)

PRISA 2012: PROGRAMMAZIONE BENESSERE ANIMALE. Galline ovaiole (D.Lgs , n. 267: attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE) PRISA 2012: PROGRAMMAZIONE BENESSERE ANIMALE Riferimenti normativi Galline ovaiole (D.Lgs. 29.07.2003, n. 267: attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE) La normativa vigente (art. 3 D.Lgs 267/03)

Dettagli

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Campo di applicazione Art. 59; Art. 95 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Uso di marchi commerciali

Dettagli

ALLEGATOA1 alla Dgr n del 03 luglio 2012 pag. 1/5

ALLEGATOA1 alla Dgr n del 03 luglio 2012 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1299 del 03 luglio 2012 pag. 1/5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZIALITA MASSIMA DELL ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE Le norme minime da rispettare

Dettagli

LINEE GUIDA PER I PRESÌDI DELLE RAZZE DA CARNE

LINEE GUIDA PER I PRESÌDI DELLE RAZZE DA CARNE LINEE GUIDA PER I PRESÌDI DELLE RAZZE DA CARNE (Aggiornate al 19/02/2018) Valerie Ganio Vecchiolino La razza oggetto di Presidio deve essere autoctona del territorio sul quale si vuole avviare il progetto

Dettagli

Allegato A5. Tabella A

Allegato A5. Tabella A Tabella A Si riporta nella tabella che segue, in relazione alla specie allevata e alla tipologia di ed in conformità al DM del 7 aprile 2006 e alla DGR della Campania n. 583 del 2.08.2010 per l bufalino:

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE LATTE CRUDO DI BUFALA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE LATTE CRUDO DI BUFALA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE LATTE CRUDO DI BUFALA Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell acquacoltura e alimentari di qualità e successive modifiche ed

Dettagli

Approvato con Determina Direttore n. 818/ASSB/2018 del 16/10/2018

Approvato con Determina Direttore n. 818/ASSB/2018 del 16/10/2018 Approvato con Determina Direttore n. 818/ASSB/ del 16/10/ 1. PREMESSA 1.1 Ai sensi dell articolo 15, comma 3, della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91, l Ente Parco è tenuto ad indennizzare sul

Dettagli

Allevamento A Anamnesi generale di allevamento

Allevamento A Anamnesi generale di allevamento Attività di Gruppo Stimare la prevalenza aziendale Analizzare le singole fasi di rischio Stendere un piano di gestione sanitaria in funzione del rischio evidenziato in ogni fase Allevamento A Anamnesi

Dettagli

Data n. Azienda. Indirizzo Comune N telefono. N iscrizione CCIAA N fax. Non Conformità rilevate Gravi n Riferimento punto Piano di Controllo:

Data n. Azienda. Indirizzo Comune N telefono. N iscrizione CCIAA N fax. Non Conformità rilevate Gravi n Riferimento punto Piano di Controllo: Ispettore Incaricato Verifica Ispettiva Cod. identificativo Azienda - Oppure INDICARE ISCRIZIONE Data n. Azienda Indirizzo Comune N telefono N iscrizione CCIAA N fax Referente Aziendale Qualifica Non Conformità

Dettagli

MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI QUESITI AGGIORNATI AL 27 MAGGIO 2016

MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI QUESITI AGGIORNATI AL 27 MAGGIO 2016 Direzione generale Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI QUESITI AGGIORNATI AL 27 MAGGIO 2016 1. MISURA 14 Benessere degli animali.

Dettagli

Misura 14 Benessere degli animali

Misura 14 Benessere degli animali Misura 14 Benessere degli animali Programma didattico (1^ lezione) Agenzia Laore (2^ lezione) ARAS (3^ lezione) ASL - Presentazione Misura 14 PSR 2014-2020 - Resoconto annualità 2014 - Condizionalità -

Dettagli

90 Ministero della Salute

90 Ministero della Salute 90 Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE. DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI

Dettagli