OGGETTO SOCIALE: ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E COLLOCAMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI; CLAUSOLA SU OPERAZIONI STRUMENTALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "OGGETTO SOCIALE: ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E COLLOCAMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI; CLAUSOLA SU OPERAZIONI STRUMENTALI"

Transcript

1 OGGETTO SOCIALE: ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E COLLOCAMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI; CLAUSOLA SU OPERAZIONI STRUMENTALI * N.B.: I quesiti nn /I, /I e /I, di seguito pubblicati, tutti in materia di intermediazione assicurativa, sono di uguale tenore nella parte iniziale, relativa alla disciplina di tale attività, ma si differenziano nella seconda parte, che concerne i profili di specifico interesse della singola questione (N.d.R.) Si chiede un parere sul contenuto della clausola dell oggetto sociale di una costituenda società così formulata: La Società ha per oggetto l espletamento dei mandati di agenzia conferiti da Compagnie di assicurazione per l attività di intermediazione assicurativa dei Rami Danni e Vita. In via meramente accessoria rispetto all attività principale, la Società può effettuare il collocamento di prodotti bancari che la legge o i regolamenti in materia consentono agli Agenti di Assicurazione (con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e delle attività riservate a determinati soggetti della Normativa vigente), la prestazione di consulenze assicurative, l effettuazione di studi e ricerche in campo assicurativo, la prestazione di attività di servizi finalizzati alla formazione nel settore assicurativo. La società non può svolgere altre attività che non perseguano direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell oggetto sociale. Si chiedeoltre, se sia opportuno l inserimento della seguente ulteriore clausola, il cui contenuto è stato suggerito da un consulente della società: La società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà: aprire e chiudere conti correnti, sia bancari che postali, operando sugli stessi anche allo scoperto; assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliaredustriale, commerciale e finanziaria attiva o passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fideiussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali 1 / 11

2 obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico. Sono pertanto espressamente escluse: la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91; l'esecuzione delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci. *** La prima clausola cui si descrive l attività che la società intende svolgere, appare legittima. Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, di seguito d.lgs. ), reca un apposito titolo (il nono), la disciplina degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (artt. 106 ss.). In data 16 ottobre 2006 è stato emanato il relativo regolamento di attuazione (n. 5, pubblicato in G.U. il 23 ottobre 2006). In base a quanto disposto nel D.L n. 300, il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è disponibile dal 1 febbraio L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati (art. 1 del d.lgs., art. 2 definizioni del regolamento). La legge 28 novembre 1984, n. 792, concernente i soli broker, mediatori di assicurazione o 2 / 11

3 riassicurazione, è abrogata. Ne risulta, quindi, che non è più prevista l esclusività dell oggetto sociale per tali tipi di società. Lo svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservato agli iscritti nell apposito registro, suddiviso in distinte sezioni: - agenti di assicurazione (intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione); - mediatori di assicurazione o riassicurazione, o broker (intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione); - i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; - le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; - i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del 3 / 11

4 registro. L art. 6 del regolamento richiede che sia indicata nel registro la tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa. L art. 3 del Regolamento conferma che non è più prevista l esclusività dell oggetto, laddove prevede che costituisce attività di intermediazione assicurativa l'attività di cui all'art. 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale (per un approfondimento sul venir meno del divieto, e sui rapporti con la disciplina della mediazione di cui alla l. 3 febbraio 1989, n. 39, si rinvia al parere n /I, Oggetto socialetermediari di assicurazione e compatibilità con lo svolgimento di altre attività CNN Notizie del 23 gennaio 2013, est. Paolini). Al fine di ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei requisiti di cui all art. 112 del d.lgs. e dell art. 22 del regolamento, cui si rinvia. *** A seguito dell'introduzione del Codice delle assicurazioni, dunque, non è più richiesto agli intermediari assicurativi di dotarsi di oggetto sociale esclusivo. Nel caso di specie resta da verificare se l'attività "accessoria" indicata nello statuto sia a sua volta oggetto di riserva. L'attività di collocamento avente ad oggetto strumenti finanziari rientra nell'ambito dei "servizi e attività di investimento" (ex art. 1, comma 5, TUF, come novellato dal d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, di attuazione della direttiva Mifid). 4 / 11

5 L'art. 18 del TUF riserva "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento" alle imprese di investimento (SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie) e alle banche, consentendo altresì lo svolgimento di talune tipologie di questi servizi alle SGR e agli intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'art. 107 TUB Per l'offerta fuori sede, tali soggetti si avvalgono di promotori finanziari, persone fisiche (art. 31 TUF). Nel caso prospettato, tuttavia, l'attività di collocamento che si intende svolgere avrà ad oggetto non strumenti finanziari, ma "prodotti bancari". Da ciò è possibile desumere che il soggetto che affiderà l'incarico di collocamento è una banca, e pertanto è alla disciplina specifica di tali soggetti che occorre avere riguardo. Sul punto, il Titolo III, Capitolo II, sezione III, delle Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'italia, detta apposita disciplina dell'attività bancaria fuori sede. In quella sede si dispone che, normalmente, il collocamento fuori sede può essere attuato avvalendosi di propri dipendenti, di promotori finanziari, nonché di altre banche o di SIM, e delle rispettive reti di promotori finanziari. È altresì consentito il collocamento "anche mediante imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, sulla base di apposita convenzione fra la banca e l'impresa o ente di assicurazione. La convenzione dovrà limitare l'operatività degli agenti o dei dipendenti assicurativi a prodotti standardizzati, ossia caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla banca con clausole non modificabili; nel caso di operazioni di finanziamento il contratto deve prevedere che la valutazione del merito creditizio resti di esclusiva competenza della banca; inoltre, le assicurazioni o gli agenti assicurativi non devono avere un potere dispositivo o conclusivo nei confronti della banca ". 5 / 11

6 In presenza di tali specifici requisiti nella convenzione, pertanto, l'attività di collocamento può essere svolta da imprese e intermediari assicurativi (in dottrina, R. Costi, L'ordinamento bancario, Bologna, 2007, 382). Sulla base di tali rilievi, pertanto, la formulazione della clausola statutaria sembra pienamente legittima, ed anche predisposta in modo da restare tale a seguito di eventuali innovazioni normative, laddove non adotta il criterio del rinvio a specifiche norme di legge, ma si limita ad individuare le attività consentite nei limiti di compatibilità con la normativa vigente (che al momento, sono appunto individuate dalla norma delle Istruzioni di vigilanza citata). *** In relazione alla seconda clausola, si osserva che essa contiene una serie di operazioni strumentali : elenca cioè una serie di atti che possono essere posti in essere al fine di conseguire o di meglio perseguire - l oggetto sociale. Al riguardo si riporta un paragrafo dello studio n. 203/2009I (Paolini, Costituzione della società e indicazione dell oggetto sociale Studi e materiali, 2011, 77 ss.): «La prassi (1) di includere, nella formulazione dell oggetto sociale, una minuziosa elencazione di atti che potranno risultare utili o opportuni al conseguimento dell oggetto medesimo (prassi che, in definitiva, si risolve nella precisazione dei poteri degli amministratori), risente sia delle clausole abitualmente usate durante la vigenza del codice di commercio, sia del rigoroso e acritico recepimento, da parte degli operatori, di due risalenti sentenze della Cassazione (2). Deve però precisarsi che le due sentenze erano incentrate sulla disciplina del conflitto di interessi (3), e solo in una delle due era contenuto un riferimento, quasi un obiter dictum 6 / 11

7 , alla portata delimitativa dell oggetto sociale (4). Le cautele ispirate da tali sentenze hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della prassi citata (5), che si è andata progressivamente consolidando. Appare ormai pacifico il principio, da tempo ribadito dalla migliore dottrina (6), e poi recepito anche dalla giurisprudenza (7), consistente nell'impossibilità di determinare l'inerenza "automatica" all'oggetto sociale di un atto, tipologicamente individuato. Non si richiedefatti, al fine di valutare l estraneità di un operazione rispetto all oggetto sociale, un giudizio astratto di pertinenza sul tipo di atto ( prestazione di fideiussione o concessione di ipoteca ), ma deve essere verificato se concreto, un singolo atto determinato risulti strumentale all attività della società (8). Sono frequenti giurisprudenza, casi nei quali, nonostante l esplicita previsione della tipologia di atto tra le operazioni strumentali, l operazione in concreto sia stata ritenuta estranea all oggetto sociale (9). Ed inoltre, non è possibile prevedere anticipo, tutte le specie di atti che potrebbero risultare necessari, o utili, o opportuni, per lo svolgimento dell attività. Tentare di predisporre tali elenchi è fatica vana ed anche pericolosa, perché naturalmente suffraga l ipotesi che si possano fare soltanto quegli atti che sono espressamente elencati (10). L oggetto sociale è costituito da un attività, ossia da atti teleologicamente orientati (11), volti al raggiungimento di una determinata finalità, di uno specifico risultato (che questo contesto, sarà di natura economico-imprenditoriale): se è pur vero che la presenza di una pluralità di atti è condizione necessaria per l individuazione dell'attività (e dunque risulta possibile identificare un'attività in via deduttiva, sulla base degli atti che la compongono), essa non risulta condizione sufficiente quanto non è vero che qualsiasi insieme di atti sia idoneo a costituire un attività. 7 / 11

8 La prassi tendente alla dilatazione della clausola dell oggetto sociale, sorta al fine di contrastare le possibili eccezioni di estraneità si è rivelata concretoidonea allo scopo». Dunque, a prescindere dalla presenza della clausola in discorso, non vi è dubbio che la società possa compiere qualsiasi operazione economica che si riveli idonea ai fini dell attuazione dell oggetto sociale; come, del resto, dalla previsione esplicita di una tipologia di atti non deriva, automaticamente, la loro inerenza rispetto all attività svolta. Comunque, la previsione di una clausola siffatta, per quanto superflua, non può dirsi illegittima; e dunque se i soci fondatori ne richiedono l inserimento nell atto costitutivo, si potrà assecondare tale istanza. Dal punto di vista redazionale, tuttavia, si riscontra, nell ultimo capoverso della clausola, il riferimento alla l. 1/1991 (c.d. legge SIM ), provvedimento normativo il cui contenuto è stato quasi integralmente abrogato più di 15 anni fa, ad opera del TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per cui appare opportuno fare riferimento alle previsioni di quest ultimo provvedimento. Anche il riferimento, nella medesima sede, alle attività di cui all art. 4, comma 2, della l. 197/1991 appare ormai non più attuale: formalmente il testo di quella norma è stato soppresso dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, mentre l intero provvedimento (la prima legislazione antiriciclaggio) è stato abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; dal punto di vista sostanzialevece, le attività indicate nell art. 4, comma 2, l. 197/1991 sono state disciplinate nel TUB, al titolo V (artt. 106 ss. d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). In sintesi, la previsione di cui all ultimo capoverso della clausola potrebbe essere formulata escludendo tutte le attività sottoposte a riserva ai sensi del TUB o del TUF Alessandra Paolini 8 / 11

9 1. Prassi che da alcuni (G. Caselli, Oggetto sociale e atti ultra vires: dieci anni dopo Riv. Soc., 1980, 754 ss., 757 e 758) è stata definita assurda e stolta, da altri (L. M. A. Di Cesare, Gli atti estranei all oggetto sociale Vita not., 1999, II, 377 ss., 378) assai prudente e statica. R. Weigmann ( Rappresentanza e oggetto sociale nelle società di capitali Impresa e tecniche di documentazione giuridica, II. Documentazione e vita dell impresa, Milano, 1990, 256) ritiene che simili elenchi siano superflui. 2. Cass. 25 ottobre 1958, n. 3471, e Cass. 20 giugno 1958, n. 2148Foro it., 1959, I, 1150 ss., e in BBTC, 1959, II, 27 ss., con nota critica di G. Ferri, Fideiussioni prestate da società, oggetto sociale, conflitto di interessi. Per una ricostruzione efficace v. Caselli, op. ult. cit., Si trattava della prestazione di fideiussioni nome e per conto di una società, a favore di una banca per garantire le obbligazioni di un altra società, nella quale erano interessati gli amministratori della prima. Sul tema delle garanzie nei gruppi, per tutti, M. Miola, Le garanzie intragruppo, Torino, 1993 e R. Santagata, Oggetto sociale e articolazione dell attività imprenditoriale Aa. Vv., Oggetto ed attività delle società cit., 97 ss. 4. In Cass. n. 3471, cit., si afferma genericamente l esorbitanza della fideiussione rispetto all oggetto sociale, e la necessità di un verbale assembleare, per il mutamento dell oggetto sociale, autorizzante la fideiussione, nonostante la presenza della clausola di stile in materia di operazioni strumentali. Ma, negli stessi anni, per l irrilevanza dell eventuale deliberazione dell assemblea ordinaria v. Trib. Parma, 6 febbraio 1957, con nota di Mengoni. 5. Caselli, op. ult. cit., 757, parla di un vero e proprio equivoco ; v. anche G. Grippo, Travis amento e persuasività dell obiter dictum in due casi emblematici 9 / 11

10 Contratto e impresa, 1997, T. Ascarelli, Fideiussione, conflitto di interessi e deliberazioni di consiglio; oggetto e capacità sociale Riv. Soc., 1959, 726; Ferri, op. ult. cit., 27; R. Weigmann, Rappr esentanza e oggetto sociale nelle società di capitali Impresa e tecniche di documentazione giuridica, Vol. II, Milano, 1990, La giurisprudenza ha spesso affrontato la questione (soprattutto in relazione alla prestazione di garanzie): Cass., 14 maggio 1999, n Giur. Comm., 2001, 50; App. Roma, 22 febbraio 1996 Foro it., 1997, I, 1612; Cass. 15 giugno 2000, n Giur. Comm., 2002, II, 34; App. Bologna, 29 gennaio 2003 Società, 2003, 1120; Trib. Roma, 10 gennaio 2001 Società, 2001, 1256, con nota di Di Majo; in Giur. it., 2001, 1431, con nota di R. Weigmann; Cass. 2 settembre 2004, n , cit. ; Cass. 15 aprile 2008, n. 9905, cit. 8. Caselli, op. ult. cit., 758; Ferri, op. ult. cit., 31; R. Weigmann, Società per azioni Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1994, 209 ss., Trib. Roma, 10 gennaio 2001, cit., ha, ad esempio, rilevato l estraneità rispetto all oggetto sociale della concessione di ipoteche sugli immobili sociali a favore di un altra società (perché concessa in ragione di vincoli di parentela tra i rispettivi soci di controllo), nonostante la previsione, nell atto costitutivo, di una clausola in materia di operazioni strumentali che comprendeva tale tipo di negozi. La decisione è stata confermata in appello (ma la pronuncia risulta inedita), come si legge nella motivazione della pronuncia della Cassazione sulla questione (Cass. 15 aprile 2008, n. 9905, cit.), che conclude invece per la piena efficacia delle garanzie (ma in quanto autorizzate da apposita deliberazione assembleare, non in ragione della previsione della clausola sulle operazioni strumentali). 10. Così Caselli, op. ult. cit., G. Auletta, Attività (Dir. Priv.) Enc. Dir., III, Milano, 1958, 981 ss. 10 / 11

11 11 / 11

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. OGGETTO SOCIALE: AGENZIA DI ASSICURAZIONE; CLAUSOLA DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA A FAVORE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE; RACCOLTA DI ADESIONI A FONDI PENSIONE APERTI Si chiede se sia legittima la clausola

Dettagli

CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa

CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI La disciplina in tema di intermediazione assicurativa 1 Destinatari del corso I soggetti che, ai sensi del Regolamento Isvap n.5/2006, devono

Dettagli

L'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.

L'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA. L'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA pagina 1 L'intermediazione assicurativa e riassicurativa L'intermediazione assicurativa è regolata dal Codice delle Assicurazioni (artt. 106 121) e dal Regolamento ISVAP

Dettagli

Gli intermediari assicurativi: obblighi di comportamento Docente Dott.ssa Rita Crocitto

Gli intermediari assicurativi: obblighi di comportamento Docente Dott.ssa Rita Crocitto Formazione professionale per addetti alla Intermediazione Assicurativa ai sensi art. 18 regolamento Ivass n 6 del 2014 Lezione n 2 Gli intermediari assicurativi: obblighi di comportamento Docente Dott.ssa

Dettagli

La consulenza ed assistenza assicurativa è esente da IVA

La consulenza ed assistenza assicurativa è esente da IVA La consulenza ed assistenza assicurativa è esente da IVA di Alessandro Borgoglio Pubblicato il 14 novembre 2009 L Agenzia delle Entrate, con la recentissima risoluzione 267/E del 30 ottobre 2009, ha stabilito

Dettagli

RISOLUZIONE - AGENZIA ENTRATE - 30 ottobre 2009, n. 267/E

RISOLUZIONE - AGENZIA ENTRATE - 30 ottobre 2009, n. 267/E RISOLUZIONE - AGENZIA ENTRATE - 30 ottobre 2009, n. 267/E OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative alle assicurazioni Con

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA LEZIONE

Università degli Studi di Bergamo QUARTA LEZIONE Università degli Studi di Bergamo QUARTA LEZIONE L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art. 18 T.U.F.2)

Dettagli

Le Società di Intermediazione Mobiliare

Le Società di Intermediazione Mobiliare Le Società di Intermediazione Mobiliare Autore: Alessandra Concas In: Diritto civile e commerciale Le società di intermediazione mobiliare (SIM) sono società per azioni che svolgono l'attività di intermediazione

Dettagli

Autorità di Vigilanza: Obblighi di Formazione

Autorità di Vigilanza: Obblighi di Formazione Formazione professionale per addetti alla Intermediazione Assicurativa ai sensi art. 18 regolamento Ivass n 6 del 2014 Lezione n 12 Autorità di Vigilanza: Obblighi di Formazione Docente Dott.ssa Rita Crocitto

Dettagli

N. dipendenti. N. amministratori. Fatturato medio ultimi 3 anni

N. dipendenti. N. amministratori. Fatturato medio ultimi 3 anni Denominazione Oggetto sociale Forma sociale KION SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO 8/11/2001 La Società potrà operare senza alcuna limitazione territoriale in Italia e all estero. Ha per oggetto l esercizio di

Dettagli

Regolamento n 40 del INDICE Parte I Disposizioni di carattere generale. Parte II Accesso all'attività di intermediazione

Regolamento n 40 del INDICE Parte I Disposizioni di carattere generale. Parte II Accesso all'attività di intermediazione Regolamento n 40 del 2018 Di seguito riportiamo il Regolamento n 40 del 02 Agosto 2018. INDICE Parte I Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di

Dettagli

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE PARTE TERZA Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15 Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito

Dettagli

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI TITOLO III Capitolo 2 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Titolo III - Capitolo 2 CONCESSIONE

Dettagli

REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006 (parte formazione)

REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006 (parte formazione) REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006 (parte formazione) Regolamento concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione

Dettagli

Profili gestionali dell intermediazione assicurativa. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo

Profili gestionali dell intermediazione assicurativa. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo Profili gestionali dell intermediazione assicurativa Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo L'applicazione della MiFID al comparto assicurativo 1/3 Con riferimento alla distribuzione di prodotti

Dettagli

REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?

REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA? REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA? IL CONSULENTE: COSA AFFERMA L AGENZIA DELLE ENTRATE Segnaliamo un importante risoluzione dell Agenzia (Risoluzione n. 30/E del 30 gennaio

Dettagli

DALL INTERMEDIAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

DALL INTERMEDIAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA SEMINARIO GIURIDICO Quale futuro per la distribuzione assicurativa? DALL INTERMEDIAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA 17 ottobre 2016 Avv. Nicola Gentile IVASS 1/28 Entra in vigore il 23 febbraio 2016;

Dettagli

GLI INCARICHI ESTERNI

GLI INCARICHI ESTERNI GLI INCARICHI ESTERNI Regole Limiti Procedure Pagamenti di Gianluca Bertagna L efficienza, efficacia ed economicità dell azione pubblica non possono andare a discapito della legalità Corte conti Friuli

Dettagli

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia.

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia. D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia. Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio Deliberazione del 30 Dicembre 2009

Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio Deliberazione del 30 Dicembre 2009 Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio 2010 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Deliberazione del 30 Dicembre 2009 Oggetto: Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994,

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA - VISURA DI EVASIONE EVVIVACASA DI SANTILLI STEFANO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPL ICE IN SIGLA: EVVIVACASA DI DATI ANAGRAFICI Indirizzo

Dettagli

Gli intermediari del credito Parte III. La riforma degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Gli intermediari del credito Parte III. La riforma degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Gli intermediari del credito Parte III La riforma degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Il Mediatore creditizio Chi è? E il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività

Dettagli

Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni

Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni - VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI PERSONE STUDIO ANTEY S.A.S. DI CATTORINI VALENTINO & C. LVD2CJ Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra

Dettagli

Prot. N cc/sa/ab Loro Sedi. Roma, 23 febbraio Orientamenti Oam- profili di incompatibilità

Prot. N cc/sa/ab Loro Sedi. Roma, 23 febbraio Orientamenti Oam- profili di incompatibilità ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Circolare N. 1661 Prot. N. 28218 cc/sa/ab Alle Aziende Associate Loro Sedi Roma, 23 febbraio 2016 Orientamenti Oam- profili di incompatibilità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 14/04/2016

RISOLUZIONE N. 14/04/2016 RISOLUZIONE N. /E del RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa 14/04/2016 OGGETTO: S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale Rilascio del visto di conformità da parte del professionista socio

Dettagli

L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012

L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 1. IL NUOVO SISTEMA DELL INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA 1.3. Gli agenti in attività finanziaria 1 GLOSSARIO 5 NORMATIVA 8 1.3. GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA - VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI PERSONE IMMOBILAFFARI S.A.S. DI CARBE' MONICA & C. D92N0B Il QR Code consente di verificare la corrispondenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.176/E. Roma, 23 luglio 2007

RISOLUZIONE N.176/E. Roma, 23 luglio 2007 RISOLUZIONE N.176/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 luglio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Articolo 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 Trattamento Iva dei contributi mensili versati

Dettagli

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1.2. L avviso 1 GLOSSARIO 2 NORMATIVA 4 1.2 L AVVISO Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere le principali caratteristiche dell avviso.

Dettagli

Governo Societario. Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi. Approvato dall Assemblea dei Soci del 28/04/2019.

Governo Societario. Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi. Approvato dall Assemblea dei Soci del 28/04/2019. Governo Societario Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi Approvato dall Assemblea dei Soci del 28/04/2019. Il presente documento abroga e sostituisce il precedente. Indice PREMESSA E RIFERIMENTI

Dettagli

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ED ESENZIONI IVA

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ED ESENZIONI IVA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ED ESENZIONI IVA IL CONSULENTE: COSA AFFERMA L AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la Risoluzione n. 267/E (del 30 ottobre 2009) a seguito di

Dettagli

Iscrizione nella sezione C 1/3

Iscrizione nella sezione C 1/3 1 In questa lezione In questa lezione ci occupiamo delle modalità di iscrizione alle sezioni C, D ed E del Registro Unico degli Intermediari. Inizieremo occupandoci dei requisiti richiesti per l iscrizione

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO Registro Imprese - VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE LP SUISSE ADVISORY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ZJHMF4 Il QR Code consente di verificare

Dettagli

LE NOVITÀ DEL DECRETO IMMEDIATAMENTE OPERATIVE. Dott. Alessandro COTTO

LE NOVITÀ DEL DECRETO IMMEDIATAMENTE OPERATIVE. Dott. Alessandro COTTO LE NOVITÀ DEL DECRETO IMMEDIATAMENTE OPERATIVE Dott. Alessandro COTTO RIFERIMENTI NORMATIVI Direttiva 17.5.2006 n. 2006/43/CE DLgs. 27.1.2010 n. 39 (pubblicato sul S.O. n. 58 della G.U. n. 68 del 23.3.2010)

Dettagli

PROCEDURA GESTIONI RECLAMI

PROCEDURA GESTIONI RECLAMI SO.GE.A BROKER SAS PROCEDURA GESTIONI RECLAMI ai sensi Art. 10bis del regolamento ISVAP 24/2008 SOMMARIO: 1. Premessa 2. Definizioni 3. Destinatari e collocazione dell Ufficio Reclami 4. Descrizione dei

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi Contribuenti Risposta n. 106 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES

Dettagli

Decreto legislativo , n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (G.U , n. 230 )

Decreto legislativo , n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (G.U , n. 230 ) Decreto legislativo 01-09-1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (G.U. 30-09-1993, n. 230 ) Art. 11 - Raccolta del risparmio 1. Ai fini del presente decreto legislativo è

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO Registro Imprese - VISURA DI EVASIONE IMMOBILIARE ANGELINA - S.R.L. DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO

Dettagli

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento

Dettagli

Acquisto di crediti da parte di imprese di recupero: norme e dubbi pratici

Acquisto di crediti da parte di imprese di recupero: norme e dubbi pratici Acquisto di crediti da parte di imprese di recupero: norme e dubbi pratici Autore: Giuseppe Roddi Categoria Approfondimento: Banche e intermediari finanziari Premessa Da circa 85 anni il recupero crediti

Dettagli

CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capitolo X - Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica che svolgono altre attività 114 CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ SEZIONE

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PIACENZA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PIACENZA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PIACENZA - VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE VALTREBBIA REAL ESTATE S.R.L. 6Z3PB2 DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale RIVERGARO (PC) VIA

Dettagli

Impatti della nuova disciplina sui confidi vigilati

Impatti della nuova disciplina sui confidi vigilati Impatti della nuova disciplina sui confidi vigilati Roma, 1 luglio 2015 Paola Tommasini Antonia Ferraris di Celle Divisione Società Finanziari Servizio Supervisione Intermediari Finanziari Agenda 1. Attività

Dettagli

Fidiprof Centro Sud Regolamento interno

Fidiprof Centro Sud Regolamento interno Fidiprof Centro Sud Regolamento interno Art. 1 Operatività i Fidiprof Centro Sud Il presente regolamento interno, previsto dall'art. 4 dello Statuto Sociale, è stato predisposto al fine di coordinare e

Dettagli

CHI SONO I MEDIATORI CREDITIZI

CHI SONO I MEDIATORI CREDITIZI CHI SONO I MEDIATORI CREDITIZI Qualificazione dell attività E mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO D.M. 6 luglio 1994. Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali

Dettagli

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO. Nozione

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO. Nozione Nozione Organismi con diversa forma giuridica che investono in strumenti finanziari od in altre attività il denaro raccolto tra il pubblico dei risparmiatori, operando secondo criteri di gestione fondati

Dettagli

Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169).

Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169). Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169). 1 Indice degli argomenti I.L esame del provvedimento. II.Le

Dettagli

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni) DOMICILIO FISCALE ALTRI DATI QUADRO A Personale addetto all attività A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi 66.19.21 - Promotori finanziari 66.19.22

Dettagli

Visura ordinaria societa' di capitale

Visura ordinaria societa' di capitale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MANTOVA Visura ordinaria societa' di capitale Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MANTOVA (MN) LARGO DI PORTA PRADELLA

Dettagli

2. I CONTRATTI E LA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

2. I CONTRATTI E LA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI 2. I CONTRATTI E LA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI 2.1. Forma e contenuto dei contratti di mediazione 1 creditizia GLOSSARIO 4 APPROFONDIMENTI 6 NORMATIVA 7 2.1 FORMA E CONTENUTO

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VITERBO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VITERBO Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VITERBO Registro Imprese - VISURA DI EVASIONE SOC. DE MASI SRL UNIPERSONALE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale VITERBO (VT) VIA CARLO CATTANEO

Dettagli

Informazioni societarie

Informazioni societarie Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PADOVA Informazioni societarie GRIS CO. SRL Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: PADOVA (PD) VIA

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2014

PROVVEDIMENTO N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2014 PROVVEDIMENTO N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2014 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 15 DEL 20 FEBBRAIO 2008, CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO

Dettagli

PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Innovazione Finanziaria Sim S.p.A. Approvata dal consiglio d'amministrazione in data 27 luglio 2018 Versione 3.0 Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. Sede

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO - VISURA DI EVASIONE AGENZIA IMMOBILIARE SBETTA & NOVELLO DI NOVELLO DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale BORGO VALSUGANA (TN) VIA SCALA

Dettagli

La duplice nozione di adeguatezza in ambito assicurativo e finanziario e la sua concreta applicazione nell attività degli intermediari assicurativi

La duplice nozione di adeguatezza in ambito assicurativo e finanziario e la sua concreta applicazione nell attività degli intermediari assicurativi La duplice nozione di adeguatezza in ambito assicurativo e finanziario e la sua concreta applicazione nell attività degli intermediari assicurativi Autore: Avv. Marco Mergati e Avv. Leonardo Gregoroni,

Dettagli

Comitato lntenninisteriale per il Credito ed il Risparmio

Comitato lntenninisteriale per il Credito ed il Risparmio Comitato lntenninisteriale Segreteria 277 DELIBERAZIONE 29 luglio 2008 Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 marzo 2008 OGGETTO: IVA. Aliquota ridotta - N. 127-quinquies, Tab. A, p. III; allegata al DPR n. 633 del 1972 e art. 3-bis del DL

Dettagli

LEGISLAZIONE PRASSI GIURISPRUDENZA

LEGISLAZIONE PRASSI GIURISPRUDENZA LEGAL NEWSLETTER / DICEMBRE 2018 PIROL APENNUTOZEI. IT PIROL APENNUTOZEI & ASSOCI ATI @STUDIO_PIROLA PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI LEGAL NEWSLETTER DICEMBRE 2018 2 INDICE LEGISLAZIONE 1.1... Banca d Italia

Dettagli

CRITERI-GUIDA PREMESSA

CRITERI-GUIDA PREMESSA CRITERI-GUIDA PER L INDIVIDUAZIONE DI MODALITA MINIMALI DI CONTROLLO SULLA FORMAZIONE E SULL AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI NELLA MATERIA ASSICURATIVA PREMESSA Le banche e le SIM

Dettagli

L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012

L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 1. IL NUOVO SISTEMA DELL INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA 1.2. I mediatori creditizi 1 GLOSSARIO 6 NORMATIVA 8 1.2. I MEDIATORI CREDITIZI Al termine del capitolo

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO - VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE AGENZIA IMMOBILIARE VADAGNINI S.R.L. 1V2ERZ Il QR Code consente di verificare la corrispondenza

Dettagli

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale Richiesta di pagamento su polizza vita individuale INFORMATIVA Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196 In conformità all art. 13 del Decreto Legislativo

Dettagli

La banca ticinese e l azienda del Nord Italia: possibili collaborazioni in un ottica d integrazione economica transfrontaliera Aspetti normativi

La banca ticinese e l azienda del Nord Italia: possibili collaborazioni in un ottica d integrazione economica transfrontaliera Aspetti normativi La banca ticinese e l azienda del Nord Italia: possibili collaborazioni in un ottica d integrazione economica transfrontaliera Aspetti normativi Prof. René Chopard, Direttore, Centro di Studi Bancari,

Dettagli

CIRCOLARE N. 752 DEL 14 SETTEMBRE Oggetto: CdM approvato in via definitiva il Correttivo al D.Lgs. 141/2010.

CIRCOLARE N. 752 DEL 14 SETTEMBRE Oggetto: CdM approvato in via definitiva il Correttivo al D.Lgs. 141/2010. CIRCOLARE N. 752 DEL 14 SETTEMBRE 2012 Oggetto: CdM approvato in via definitiva il Correttivo al D.Lgs. 141/2010. Si informa che il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 9,30 a Palazzo Chigi,

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO Registro Imprese - VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE SOLUZIONI TELEMATICHE ITALIANE S.R.L. IN STM895 Il QR Code consente di verificare

Dettagli

Osservazioni di ANASF

Osservazioni di ANASF Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva UE 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 7) Osservazioni di ANASF 1 Roma,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 20 Febbraio 2004, n. 56 Art. 1. Definizioni Art. 2. Ambito di applicazione

DECRETO LEGISLATIVO 20 Febbraio 2004, n. 56 Art. 1. Definizioni Art. 2. Ambito di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 20 Febbraio 2004, n. 56 Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita illecite (G.U.

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DOCUMENTO DI PUBBLICA TESTO UNICO DELLA FINANZA MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI maggio 2016 Relazione illustrativa Il Ministero dell Economia ha avviato la

Dettagli

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI: REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI: REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI Quesito di Impresa n. 331-2013/I CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI: REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI Si chiede se sia possibile procedere: 1) alla costituzione di un consorzio di cooperative sociali

Dettagli

1. Finalità del trattamento dati

1. Finalità del trattamento dati Informativa resa all interessato per il trattamento assicurativo dei dati personali ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 - Codice della Privacy Con effetto 10

Dettagli

Riassunto del corso L ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E IL REG. ISVAP N. 5/2006

Riassunto del corso L ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E IL REG. ISVAP N. 5/2006 Riassunto del corso L ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E IL REG. ISVAP N. 5/2006 Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MONZA E BRIANZA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MONZA E BRIANZA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MONZA E BRIANZA - VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE SFVMW6 Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello

Dettagli

Informazioni societarie

Informazioni societarie Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MANTOVA Informazioni societarie Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MANTOVA (MN) VIA CALVI 52 cap 46100 STUDIO AVV.

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n KJ. Articolo 10 del d.p.r. n. 633 del 1972

Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n KJ. Articolo 10 del d.p.r. n. 633 del 1972 RISOLUZIONE N. 120/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. KJ. Articolo 10 del d.p.r. n. 633 del 1972 Con

Dettagli

Informazioni societarie

Informazioni societarie Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MANTOVA Informazioni societarie AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO " Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale:

Dettagli

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA DELIBERA 20 dicembre 2017 Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2018. (Delibera

Dettagli

Visura ordinaria societa' di capitale

Visura ordinaria societa' di capitale Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di BRESCIA Visura ordinaria societa' di capitale Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BRESCIA (BS) VIA A. MORO 13 cap

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I DALLA MATERIA ECONOMICA DELL ASSICURAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA

INDICE SOMMARIO. Capitolo I DALLA MATERIA ECONOMICA DELL ASSICURAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA INDICE SOMMARIO Prefazione.... Abbreviazioni.... xiii xviii Capitolo I DALLA MATERIA ECONOMICA DELL ASSICURAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA 1. Ladistribuzionedeiprodottiassicurativi... 1 2. Alle radici del

Dettagli

POLIZZA CONVENZIONE FUNZIONE PUBBLICA RISERVATA AGLI ISCRITTI CGIL MODULO RACCOLTA DATI

POLIZZA CONVENZIONE FUNZIONE PUBBLICA RISERVATA AGLI ISCRITTI CGIL MODULO RACCOLTA DATI POLIZZA CONVENZIONE FUNZIONE PUBBLICA RISERVATA AGLI ISCRITTI CGIL MODULO RACCOLTA DATI DATI PERSONALI Cognome Nome Nato/a a Il Codice fiscale Indirizzo via n. Città Provincia Telefono e-mail PROFESSIONE

Dettagli

Le Società Consortili

Le Società Consortili Le Società Consortili Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale La Società consortile è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MODENA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MODENA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MODENA - In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Assemblea Straordinaria dei Soci. Ferrara Fiere e Congressi S.r.l., via della Fiera 11, Ferrara

Assemblea Straordinaria dei Soci. Ferrara Fiere e Congressi S.r.l., via della Fiera 11, Ferrara RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI RECEPIMENTO DEL D.LGS. 27.01.2010, N. 27, RELATIVO ALL ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI E DEL D.LGS. 27.01.2010, N.

Dettagli

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni) 64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi 66.19.21 - Promotori finanziari 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari 66.19.40 - Attività di Bancoposta 66.21.00

Dettagli

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI - VISURA DI EVASIONE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 CAP 20122 STUDIO DOTT. WALTER MARAZZANI Indirizzo PEC

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Il Ministro dell economia e delle finanze. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Il Ministro dell economia e delle finanze di concerto con Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante Disciplina delle forme pensionistiche

Dettagli

Modello unico per l iscrizione e la reiscrizione Sezione E 1

Modello unico per l iscrizione e la reiscrizione Sezione E 1 SPAZIO RISERVATO ALL IVASS Modello unico per l iscrizione e la reiscrizione Sezione E ALLEGATO 5 BOLLO (applicare obbligatoriamente una marca dell importo previsto dalla disciplina vigente sull imposta

Dettagli

Informazioni societarie

Informazioni societarie Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI Informazioni societarie VERAGENCY S.R.L. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: NAPOLI (NA) VIA DELL'EPOMEO

Dettagli

Comunicazione del 7 giugno 2011 Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari ( 1 )

Comunicazione del 7 giugno 2011 Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari ( 1 ) Comunicazione del 7 giugno 2011 Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari ( 1 ) La Banca d Italia ha predisposto una nuova procedura per l invio delle segnalazioni

Dettagli

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013 LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013 Indice 1. Norme applicabili 2. Abrogazione / entrata in vigore 3. La revisione legale dei conti 4. Registro dei revisori legali 5. Gli

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di COMO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di COMO Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di COMO Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Visura ordinaria societa' di capitale LATTONEDIL S.R.L. Documento n. A C2S2L42MBV3DB00387B2

Dettagli

ESEMPIO DELLA VISURA I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO DOCUMENTO SONO A SCOPO DIMOSTRATIVO E NON CONTENGONO DATI REALI

ESEMPIO DELLA VISURA  I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO DOCUMENTO SONO A SCOPO DIMOSTRATIVO E NON CONTENGONO DATI REALI ESEMPIO DELLA VISURA WWW.VISURA.PRO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO DOCUMENTO SONO A SCOPO DIMOSTRATIVO E NON CONTENGONO DATI REALI Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Dettagli

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne. Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne. Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini 2 Sommario 1. Le principali novità normative 2. Mediatori creditizi: i principali obblighi antiriciclaggio

Dettagli