Riassunto del corso L ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E IL REG. ISVAP N. 5/2006

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1 Riassunto del corso L ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E IL REG. ISVAP N. 5/2006 Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentazione. L art del Codice Civile non dà la definizione della figura dell agente, ma del contratto di agenzia, che è quello con cui una parte (appunto l agente) assume l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente verso una retribuzione. Per quanto riguarda i poteri che possono essere attribuiti all agente, l impresa preponente può abilitarlo soltanto a condurre le trattative oppure può anche conferirgli il potere di rappresentanza in ordine alla conclusione dei contratti, l agente potrà in questo caso agire in nome e per conto all impresa preponente e gli atti da lui compiuti si produrranno direttamente in capo a quest ultima. Anche se l impresa preponete non conferisce procura e piena rappresentanza all agente, questi potrà ricevere le dichiarazioni che riguardano l esecuzione del contratto concluso per il suo tramite, proporre reclami per inadempienze contrattuali e per la conservazione dei diritti del preponente o chiedere provvedimenti cautelari nell interesse di quest ultimo. La figura dell'agente assicurativo non è definita dal Codice Civile essa è, pero, delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra imprese ed agenti di assicurazione il 23 dicembre 2003 (Accordo nazionale imprese agenti del 2003). Questo accordo prevede che sono causa di scioglimento del contratto di agenzia: cancellazione dal registro dell agente. Spetterà l indennità di risoluzione piena; recesso dell'agente. Spetterà l indennità di risoluzione piena; morte o invalidità totale dell agente. Spetterà l indennità di risoluzione piena più una somma ulteriore se l agente ha meno di 68 anni; raggiungimento dei limiti di età da parte dell agente. Spetterà l indennità di risoluzione piena più una somma aggiuntiva; recesso per giusta causa. Se recedente è l impresa, all agente spetterà un indennità di risoluzione limitata. In questo caso l agente ha facoltà di ricorrere al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione e Arbitrato. recesso dell'impresa con indicazione dei motivi. Spetterà l indennità di risoluzione piena. In questo caso l agente ha facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitrale. recesso dell'impresa senza indicazione dei motivi. Spetterà l indennità di risoluzione piena più una somma aggiuntiva; La disciplina dell intermediazione del Codice delle Assicurazioni Il Codice delle Assicurazioni definisce l attività di intermediazione assicurativa come quell attività che consiste nella presentazione o nella promozione di contratti assicurativi, nonché nella prestazione di assistenza e consulenza dirette alla conclusione di contratti assicurativi. Inoltre, se l intermediario ha ricevuto un incarico in tal senso dall assicurato o dall assicuratore, rientra nell attività di intermediazione assicurativa anche la gestione e l esecuzione, soprattutto in caso di sinistri, dei contratti conclusi. L'attività di intermediazione è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI) e agli Copyright 2010 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 1

2 intermediari che hanno la residenza o la sede legale in Italia o in un altro Stato membro e che operano nel nostro territorio in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. L'esercizio dell'attività di intermediazione è vietato agli Enti Pubblici, agli Enti o alle Società da essi controllati e ai pubblici dipendenti, a eccezione di quelli che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 50%. Il registro è composto da 5 sezioni distinte. Le sezioni A e B sono dedicate rispettivamente agli agenti e ai brokers. Gli agenti agiscono in nome e per conto di una impresa di assicurazioni e pertanto sono legati a questa da un rapporto di collaborazione. I brokers agiscono invece su incarico del cliente e senza potere di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, può avere quindi rapporti ed operare con più imprese assicurative. La figura del broker assicurativo differisce inoltre da quella del mediatore vista in precedenza (il broker deve infatti essere estraneo soltanto ad una parte - l impresa di assicurazione - e non a tutte e due). Per accedere a queste due sezioni è necessario superare un esame di idoneità ed è obbligatorio stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale. I soggetti iscritti nella sezione B hanno inoltre l obbligo di aderire ad un Fondo di garanzia, costituito presso la CONSAP. La sezione C è dedicata ai produttori diretti che svolgono, in via sussidiaria rispetto all attività principale e senza obbligo di orario e risultato, l intermediazione delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni infortuni e malattia per conto di imprese di assicurazione. La sezione D è dedicata alle banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Bancario, agli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario, alle società di intermediazione mobiliare SIM autorizzate ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria e a Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta. Essi possono distribuire esclusivamente prodotti assicurativi standardizzati. La sezione E è dedicata infine ai dipendenti, ai collaboratori, ai produttori e agli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. La cancellazione degli intermediari dal registro avviene nei seguenti casi: - radiazione; - rinuncia all iscrizione; - mancato esercizio dell attività, senza giustificato motivo, per oltre 3 anni, a seguito dell accertamento del relativo presupposto; - in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere (intermediari iscritti nella sezione B). - perdita dei requisiti di compatibilità o di onorabilità; - mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere; - in caso di perdita delle autorizzazioni all esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza (intermediari iscritti nella sezione D); - in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative, a seguito dell accertamento del relativo presupposto (intermediari iscritti nelle sezioni A o B); - per gli intermediari iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto da parte dell intermediario per cui era svolta l attività, salvo che svolga l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari. E previsto un obbligo di formazione professionale iniziale di 60 ore per gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E prima della loro iscrizione al RUI. E previsto un obbligo di aggiornamento professionale di 30 ore per tutti gli intermediari persone fisiche iscritti al Copyright 2010 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 2

3 RUI e per gli addetti all attività di intermediazione operanti all interno dei locali. Per garantire ulteriormente i consumatori, il Codice delle Assicurazioni prevede che l'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti o soggetti iscritti nella sezione D risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Analogamente l'intermediario iscritto alla sezione A o B che si avvalga di soggetti iscritti nella sezione D è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta da questi e dai soggetti iscritti nella sezione E che collaborano con quest ultimi. L'intermediario iscritto alla sezione A, B o D è anche responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione E. Gli intermediari possano ricevere il pagamento dei premi assicurativi soltanto mediante assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili o ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento a questo assimilabili. E previsto inoltre per tutti gli intermediari un obbligo di separazione patrimoniale. I premi versati all intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell intermediario medesimo. I premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all impresa o all intermediario stesso espressamente in tale qualità (è prevista la possibilità per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D in alternativa al conto separato di stipula di una fideiussione bancaria). Il versamento in questo conto avviene entro 10 giorni da quando sono stati ricevuti. Il premio pagato in buona fede all intermediario (o a un suo collaboratore) si considera come pagato direttamente all impresa di assicurazione. Gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente e che, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, debbano acquisire dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale e fornire al contraente informazioni tali da consentire a quest ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all età, all attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità dell intermediario di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell informativa fornita, inclusi i motivi dell inadeguatezza, è data evidenza in un apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall intermediario. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari sono tenuti a consegnare al contraente un adeguata informativa precontrattuale, che consiste: - nel cosiddetto modello 7B, che riepiloga i dati essenziali degli intermediari e della loro attività e, qualora l intermediario sia un broker, se sussiste o meno l autorizzazione all incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritti; - nel modello 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari. Copyright 2010 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 3

4 Sono esclusi da tutti gli obblighi informativi precontrattuali sopradescritti gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi. Gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi sono anche esclusi dall obbligo di consegna del modulo 7A e 7B. Inoltre gli intermediari, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto, insieme alle condizioni di assicurazione, una nota informativa che contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Per quanto riguarda infine la pubblicità dei prodotti assicurativi, l ISVAP può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a 90 giorni, la diffusione della pubblicità o la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza o vietare la diffusione della pubblicità o la commercializzazione del prodotto in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. Le sanzioni a carico degli intermediari possono essere di natura amministrativa pecuniaria o disciplinare. E punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro l inosservanza delle seguenti disposizioni: - mancata iscrizione nel sezione E registro da parte dell intermediario iscritto nelle sezione A, B o D di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione; - violazione dell obbligo di separazione patrimoniale (es. mancato versamento dei premi pagati all intermediario nel conto separato o costituzione della fideiussione bancaria); - inosservanza del vincolo previsto per le banche e gli altri intermediari abilitati di distribuire esclusivamente prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate e non modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione; - mancato rispetto degli obblighi informativi precontrattuali e delle regole di comportamento; - mancato rispetto degli obblighi informativi precontrattuali in caso di vendita a distanza; - inosservanza delle regole di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto previste dall ISVAP per le polizze R.C. Auto; - inosservanza del divieto di abbinamento di polizze R.C. Auto con ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari; - inosservanza degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari (es. consegna della nota informativa). E prevista la radiazione in caso di: 1. esercizio dell attività di intermediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare in Italia; 2. contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale o della firma del contraente; 3. rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione; 4. mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto; 5. mancata costituzione del conto corrente separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria; 6. versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato. 7. esercizio dell attività di intermediazione in violazione delle disposizioni previste per la distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del registro, tramite reti di vendita multilevel marketing e di collocamento di forme pensionistiche complementari; 8. comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all ISVAP, non rispondenti al vero; Copyright 2010 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 4

5 9. svolgimento dell attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile; 10. ripresa dell attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile; 11. esercizio dell attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali. Vi sono poi le sanzioni di richiamo, che consiste in una dichiarazione scritta di biasimo motivato ed è disposto per fatti di lieve manchevolezza, e di censura, che è disposta per determinati fatti di particolare gravità. Copyright 2010 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 5

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