Il soggetto attivo è il comune nel cui territorio si effettua la diffusione di messaggi pubblicitari come definiti dall'art. 5.

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1 IMPOSTA PUBBLICITA' Presupposto oggettivo - (Dlgs n. 507/1993, art. 5) L'imposta comunale sulla pubblicità (brevemente ICP) grava sulla pubblicità esterna definita come diffusione di messaggi pubblicitari, diversi comunque da quelli soggetti al diritto sulle pubbliche affissioni con le seguenti caratteristiche: - deve essere effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica ; - i messaggi devono essere diffusi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili ; di conseguenza saranno accessibili ad una massa indiscriminata di soggetti; - deve essere effettuata nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. La pubblicità editoriale, radiofonica e televisiva è esclusa dal campo di applicazione dell'icp in quanto non si realizza in un ambito comunale, in più il messaggio pubblicitario raggiunge solo coloro che fanno un uso personale del mezzo di comunicazione che lo diffonde. L'ICP non si applica inoltre alle affissioni realizzate dai soggetti beneficiari delle riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni previste dall'art. 20 (art. 6, c. 2- bis, introdotto dall'art. 1, c. 480 della L. n. 311/2004). Presupposti oggettivi - Soggetto attivo Il soggetto attivo è il comune nel cui territorio si effettua la diffusione di messaggi pubblicitari come definiti dall'art. 5. Soggetto passivo (Dlgs n. 507/1993, art. 6) In via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario assoggettabile ad imposta viene diffuso. Vige, però, il principio di solidarietà passiva fra questi e colui il quale produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Il comune, infatti, si potrà rivalere su quest'ultimo (facilmente individuabile), in caso di: - mancato assolvimento degli obblighi (legati all'icp) da parte del titolare, - pubblicità abusiva per cui è impossibile risalire al titolare. Dal 1 gennaio 2005 non sono considerati soggetti passivi ai fini dell'icp i soggetti che beneficiano delle riduzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni previste dall'art. 20 (art. 6, c. 2- bis introdotto dall'art. 1, c. 480 della L. n. 311/2004). Modalità di applicazione dell'imposta (Dlgs n. 507/1993, art. 7) L'ICP si applica sulla superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti (art. 7, c. 1). In particolare se si verifica la presenza di più mezzi ripetuti più volte sulla facciata dello stesso esercizio, si delineano due ipotesi possibili: a) se il mezzo è applicato sul muro o su di un pannello quale supporto strumentale privo di effetto pubblicitario, si considera solo il mezzo che ha continuità logico-letterale (esempio marchio + denominazione); b) se si tratta di più insegne vanno considerate come più mezzi pubblicitari. Nella determinazione di tale superficie da assoggettare ad imposta sono previste modalità specifiche, di seguito elencate, provenienti oltre che dalla normativa, dalle interpretazioni ministeriali. Modalità di calcolo della superficie - sulle superfici inferiori a 300 cmq non si applica l'imposta; - le superfici inferiori ad 1 mq si arrotondano ad 1 mq; - le frazioni di mq oltre il 1 si arrotondano a 1/2 mq; - per i mezzi polifacciali si calcola la superficie totale adibita alla pubblicità; - per i mezzi bifacciali la superficie di ogni faccia va considerata separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse, in quanto non sono mezzi funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio al fine di accrescerne l'efficacia; - per i mezzi volumetrici si calcola la superficie derivante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo; - i festoni di bandierine e simili, di identico contenuto o riferibili allo stesso soggetto passivo, in connessione fra loro determinano un unico mezzo pubblicitario;

2 - quando vengono utilizzati oggetti o strutture aventi una destinazione diversa da quella di un mezzo pubblicitario (es. vetrine, pensiline...), la funzione del mezzo è rappresentata solo dal messaggio pubblicitario. La superficie è data dalla minima figura geometrica che circoscrive il messaggio (es. in presenza di scritta sulla tenda parasole si calcola solo la scritta); - quando la pubblicità è effettuata su di un impianto avente superficie piana e costituito da uno spazio destinato alla pubblicità e una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad esser utilizzata per i messaggi, l'imposta va calcolata solo per lo spazio destinato ai messaggi. Qualora invece la cornice è utilizzabile anche per i messaggi, l'imposta si calcola su tutta la superficie, compresa la cornice Modalità di applicazione delle maggiorazioni e riduzioni Le maggiorazioni di tariffa sono cumulabili; - le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base; - le riduzioni non sono cumulabili; - sulla pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12, o effettuata su veicoli, di cui all'art. 13, in forma luminosa o illuminata si applica la maggiorazione di tariffa del 100%. Termine per l'approvazione delle tariffe. A decorrere dal 1 gennaio 2002, il comune approva le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entro il 31 marzo di ogni anno, con effetto dal 1 gennaio del medesimo anno. In assenza di deliberazione si intendono prorogate di anno in anno Riduzioni ed esenzioni dall'imposta sulla pubblicità Riduzioni (Dlgs n. 507/1993, art. 16). Beneficia della riduzione del 50% dell'imposta la pubblicità: a) effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; non rientra in tale fattispecie l'ente costituito sotto forma di società per azioni anche se destina gran parte degli utili agli scopi social; b) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; l'agevolazione può essere riconosciuta anche agli enti aventi finalità lucrative che pongano in essere tali forme pubblicitarie; c) relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. I comuni possono deliberare nei confronti delle Onlus anche l'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità e dai connessi adempimenti (Dlgs n. 460/1997, art. 21). Esenzioni (Dlgs n. 507/1993 art. 17). Sono esenti dall'imposta i seguenti mezzi di diffusione pubblicitaria: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 1/2 mq per ciascuna vetrina o ingresso; Fruiscono dell'esenzione ad esempio: i cartelli sulle vetrine o le decalcomanie con diciture "sconti", "saldi", "occasioni" ecc., l'indicazione del nome del supermercato sui carrelli, cartelli segnaprezzo sui banchi della merce, i posacenere pubblicitari sui tavoli del ristorante. Sono esenti inoltre i messaggi pubblicitari su fatture e ricevute fiscali perché destinati ad uso personale e privi dell'effetto pubblicitario rivolto ad una massa indiscriminata di soggetti, poiché indirizzato solo ai fruitori del servizio; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di 1/2 mq. Beneficiano così dell'esenzione ad esempio i pannelli installati sulle cabine telefoniche riportanti le modalità di pagamento utilizzabili in quella postazione; c) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 1/2 metro quadrato. Risultano così esenti ad esempio le scritte esposte per l'individuazione delle sedi o succursali degli uffici postali, (pur essendo l'amministrazione delle poste italiane gestita in forma di SpA, non rientrante

3 nell'ipotesi di cui alla successiva lett. i), si considera prevalente la funzione di indirizzare le persone ai servizi di pubblica utilità. Altro esempio di esenzione sono i cartelli con la scritta "Fm...RAI" posizionati su strade e autostrade in quanto non rappresentano un messaggio pubblicitario ma un'indicazione di un servizio di pubblica utilità; d) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad 1/4 di mq ; e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita. Nel caso in cui l'insegna, anche luminosa, riguardi l'indicazione di un giornale o di un periodico non è soggetta ad imposizione in quanto ha la finalità di diffondere le notizie a mezzo stampa; qualora l'insegna serva a distinguere la sede di esercizio dell'attività (giornalaio, giornali ecc.) è imponibile, fatta salva la previsione dell'art. 17, c. 1- bis sulle insegne di esercizio; g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio. La pubblicità effettuata all'esterno delle vetture ferroviarie, pur assimilandola a quella sui veicoli per servizi di linea interurbana (art. 13, c. 2), non è però soggetta ad imposizione in quanto in ciascuno dei comuni di inizio o fine corsa, i convogli si trovano all'interno delle stazioni ferroviarie, non visibili dal territorio comunale. Per stazioni inoltre si intendono sia quelle ferroviarie, sia quelle di autolinee, di aeroporti e di zone portuali; sono esenti le diciture "fermate" anche se indicanti il nome della ditta di trasporti, le scritte recanti il nome della compagnia di navigazione al porto, gli avvisi di munirsi o di obliterare il biglietto, le indicazioni "sala d'attesa", "tavola calda"; h) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; i) pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali ; j) le insegne, le targhe e simili apposte p er l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro ; k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il 1/2 mq di superficie. Risultano così intassabili ad esempio: - il mezzo installato sulle cabine telefoniche riportante il simbolo della cornetta e il logo della società erogatrice del servizio, in quanto la relativa normativa di settore prevede l'obbligo di apposita targa indicante al pubblico l'esistenza del locale adibito al servizio telefonico; - ai mezzi esposti sulle nicchie telefoniche "couplaphon" (comprese le vetrofanie) o infissi al muro esterno dei locali pubblici. Tali fattispecie ricadono anche nell'ipotesi indicata alla lett. c); - le targhe contenenti l'indicazione del nome del medico di medicina generale e del relativo orario di ricevimento dei pazienti; - le targhe col simbolo della Farmacia; - le insegne contenenti il marchio ed il logo del Coni e la dicitura " scommesse sportive " esposte nelle agenzie concessionarie dello stesso Coni, in quanto specifiche norme prevedono che le ricevitorie autorizzate siano contraddistinte da apposite insegne con determinate caratteristiche ed esposte al pubblico sia all'interno che all'esterno dei locali; - cartelli e tabelloni installati nelle stazioni di servizio che informano i consumatori sui prezzi del carburante o sul corretto smaltimento degli oli lubrificanti usati; - le targhe indicanti il nome, cognome e sigillo dei notai; - segnali di indicazione in ordine alla l ocalizzazione di località, servizi, impianti o industrie la cui installazione è resa obbligatoria dall'art. 124, c. 7, Regolamento attuazione codice della strada; l) dal 1 gennaio 2005 la pubblicità realizzata dalle società sportive dilettantistiche, anche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno degli impianti con capienza inferiore a posti, dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche (L. n. 311/2004 art. 1, c. 470; Dl n. 7 del 31 gennaio 2005, art. 7- octies, c. 2; L. n. 266/2005 art. 1, c. 128). Per tutte le altre ipotesi di pubblicità negli stadi non è riconosciuta neppure la riduzione per la gestione degli spazi pubblicitari all'interno degli stadi, in quanto considerata attività di commercializzazione della pubblicità; m) la diffusione di pubblicità riguardanti la manifestazione del pensiero religioso; Le insegne di esercizio (Dlgs n. 507/1993, art. 17 c. 1- bis).

4 Dal 1 gennaio 2002 l'icp non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. è stato successivamente chiarito che per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l' intera superficie; la misura dei 5 mq non può, pertanto, essere considerata una franchigia di intassabilità. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere anche luminosa per luce propria o indiretta (è la definizione prevista dall'art. 47, c. 1 del regolamento di attuazione del Codice della strada) che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra. Dal computo dei 5 mq occorre escludere i mezzi pubblicitari che in base a disposizioni normative sono già di per sé esenti e quei mezzi che non possono essere definiti insegna di esercizio (pertanto soggetti ad imposizione). Esempi di insegne di esercizio sono i seguenti: nome del soggetto o denominazione dell'impresa che svolge l'attività: "Da Giovanni"; ipologia dell'attività esercitata: "Bar", "Alimentari"; precisa individuazione dell'esercizio commerciale: "Bar Bianchi", "Alimentari Azzurri"; - marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto: "Caffè Gamma"; - indicazione, precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nello stesso mezzo pubblicitario da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita: "Bar Alfa-Caffè Beta". Il marchio del prodotto contenuto in un distinto mezzo pubblicitario in aggiunta all'insegna manifesta l'intento esclusivo di pubblicizzare i prodotti pertanto non rientra nella fattispecie di esenzione. Per maggior chiarezza, sono da considerarsi inoltre esenti le seguenti particolari tipologie di insegne di esercizio: - le insegne di esercizi commerciali in franchising ; - le insegne, recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti; - i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.) che rientrano nella definizione, sopra riportata, prevista all'art. 47, c. 1. del Regolamento di attuazione del Codice della strada; - i cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell'attività cui si riferiscono; - le insegne che per oggettive e comprovate esigenze (ad es. di carattere architettonico) non possono essere installate presso la sede di attività ma in uno spazio adiacente, ad esclusione delle "preinsegne" che invece sono imponibili in quanto pubblicizzano la direzione della sede dove si esercita una determinata attività. Per sede o luogo di svolgimento dell'attività si intende sia la sede principale che quelle secondarie. Dichiarazione (Dlgs n. 507/1993, art. 8) - Termini. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo prima di iniziare la pubblicità, anche in forma cumulativa, allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'icp. Nella dichiarazione devono essere indicate: - le caratteristiche della pubblicità; - la durata della pubblicità; - l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni agli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta. La pubblicità è automaticamente prorogata anche in caso di accertamento del comune non impugnato dal contribuente. Se intervengono variazioni occorre presentare apposita denuncia di variazione con diritto al conguaglio dell'imposta pagata per lo stesso periodo. Lo spostamento del mezzo a parità di tipo e dimensioni non determina l'obbligo di denuncia, fatte salve le eventuali comunicazioni nel rispetto di specifiche norme di settore La cessazione della pubblicità deve essere dichiarata entro il 31 gennaio affinché possa produrre effetto per l'intero anno. Se la dichiarazione non viene presentata la pubblicità si intende in ogni caso iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per la pubblicità ordinaria (art. 12), per la pubblicità su veicoli (art.

5 13), per la pubblicità con pannelli luminosi (art. 14, c. 1, 2, 3); per tutti gli altri casi decorre dal 1 giorno del mese di accertamento. Ravvedimento Il contribuente che ha commesso errori od omissioni in sede di presentazione della denuncia originaria o di variazione, anche se incidono sul pagamento del tributo, può regolarizzare la propria posizione entro un anno dal compimento dell'errore o dell'omissione, versando l'imposta se eventualmente dovuta, la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, pari cioè al 10%, e gli interessi legali a maturazione giornaliera (1, 2). Il contribuente che ha omesso la dichiarazione può ravvedersi entro 90 giorni dalla scadenza del termine dal momento in cui ha avuto inizio la pubblicità versando l'imposta eventualmente dovuta, gli interessi legali, come sopra indicati, e la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, pari cioè al 12,5% Pagamento dell'icp (Dlgs n. 507/1993, art. 9) Termini L'imposta relativa alla pubblicità con cartelli insegne, locandine, targhe e stendardi e affissioni dirette con durata superiore a 3 mesi (art. 12, c. 1 e 3), la pubblicità con veicoli (art. 13) e la pubblicità con pannelli e insegne luminose con durata superiore a 3 mesi (art. 14, c. 1 e 3), si considera a carattere annuale (per anno solare di riferimento). Ad ogni anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato dalla relativa disposizione. Il termine per il versamento dell'imposta a carattere annuale scade il 31 gennaio di ogni anno (art. 8, c. 3). Proroga della scadenza Nell'ambito della potestà regolamentare (Dlgs n. 446/1997, art. 52) il comune può stabilire una proroga del termine nel caso in cui deliberi la modifica delle tariffe entro il 31 marzo (art. 3, c. 5; Com. min. Finanze n. 1/FL dell'8 febbraio 2002). Modalità di pagamento Il pagamento può essere effettuato: - tramite conto corrente postale n intestato a: COMUNE DI GAZZO - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI - SERVIZIO TESORERIA - tesoreria comunale; Il versamento diretto può essere consentito per le sole affissioni aventi natura non commerciale. L'importo da versare deve essere corrisposto in unica soluzione; se l'importo supera euro 1.549,37, e riguarda l' imposta annuale, il pagamento può essere ripartito in rate trimestrali anticipate. Ravvedimento Se il versamento viene effettuato con ritardo, non superiore a 30 giorni dal termine previsto, il contribuente può provvedere al versamento dell'imposta con applicazione della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (1, 2) (cioè il 3,75%) e degli interessi legali come previsti per il ravvedimento della denuncia. Se invece il ritardo supera i 30 giorni ma non un anno la sanzione ridotta è prevista nella misura di 1/5 del minimo (cioè 6 %). Rimborsi. Il rimborso dell'imposta indebitamente versata può essere richiesto entro 2 anni dal giorno di avvenuto pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso; il comune dovrà provvedere entro 90 giorni dall'istanza.

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