PROPOSTA SAPAF ABRUZZO ACCORDO DECENTRATO ORARIO DI LAVORO CORPO FORESTALE DLLO STATO COMANDO REGIONALE ABRUZZO

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1 PROPOSTA SAPAF ABRUZZO ACCORDO DECENTRATO ORARIO DI LAVORO CORPO FORESTALE DLLO STATO COMANDO REGIONALE ABRUZZO IL Presidente della D.P.P. Comandante Regionale C.F.S. Abruzzo e le OO.SS. SAPAF sottoscrivono il seguente accordo decentrato, ai fini dell individuazione dell articolazione dell orario di lavoro per il personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio nella Regione Abruzzo che presta servizio negli uffici e strutture del C.F.S. di cui al d.c.c. n 531/V del 24/6/2004. Visto il D.L.vo n 195 del 12/5/1995; Visto il D.p.r. n 395 del 31/7/1995; Visto il D.p.r. n 164 del 18/6/2002; Visto il D.p.r. n 170 del 11/9/2007; Visto il D.p.r. n 51 del 16/4/2009; Visto l accordo quadro nazionale per il personale del Corpo Forestale dello Stato sottoscritto in data 18/2/2010; Visto il DCC n 531/V del 24/6/2004 ed in particolare l art. 1 c. 5 che stabilisce che: l applicazione degli orari di lavoro articolati su cinque e sei giorni lavorativi va definita in sede di contrattazione decentrata; Visto l art. 8 c. 4 del vigente ANQ che stabilisce che: ai fini dell articolazione dell orario di lavoro.in sede decentrata devono essere attivate le procedure contrattuali previste dall art. 25 c.2 lett. A e dell art. 26 commi 1 e 2 del DPR 164/02; Visto il DCC del 15/4/2013 Organizzazione del servizio di emergenza ambientale 1515; Considerato che l art. 6 dell ANQ prevede che la revisione degli accordi, può essere chiesta dall Amministrazione o da ciascuna delle OO.SS. solo qualora siano intervenuti fatti e circostanze che non ne consentono l attuazione o in caso di non rispondenza degli accordi stessi a nuove disposizioni di legge. Ravvisata la necessità di raggiungere un nuovo accordo per l individuazione dell articolazione dell orario di lavoro anche in virtù delle novità introdotte dal vigente A.N.Q., unitamente concordano;

2 Articolo 1 (Orario di lavoro) 1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici e delle Strutture; l'articolazione dell'orario di lavoro sarà determinata per ogni struttura, articolazione o servizio del Corpo Forestale dello Stato individuata nel D.C.C. n.531/v del 24/06/ La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro sono definite per garantire efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza all'azione amministrativa, allo scopo di conferire maggiore funzionalità all' organizzazione dei servizi e per meglio soddisfare le esigenze dell'utenza. 3. La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera individuale non può essere superiore a nove ore. 4. L'articolazione dell'orario di lavoro è determinata secondo le seguenti tipologie previste dal comma 4, dell' articolo 12 del D.P.R. n. 395/95: - orario articolato in turni (nelle strutture di cui alla tabella A del D.C.C, n. 531/V del 24 giugno 2004); - orario articolato su sei giorni settimanali (nelle strutture di cui alla tabella B del D.C.C, n. 531V del 24 giugno 2004); - orario articolato su cinque giorni settimanali (in tutte le strutture del CFS individuate dal D.C.C, n. 531/V del 24 giugno 2004); - orario flessibile (in tutte le strutture del CFS escluse quelle individuate nella tabella A del D.C.C, n. 531V del 24 giugno 2004). Articolo 2 (Tipologie di orario di lavoro] 1. Le parti convengono che le tipologie di orario di lavoro adottabili dal personale, a seconda della struttura, articolazione o servizio ove presta servizio, sono le seguenti: a) su 6 gg. - 6 ore per sei giorni; b) su 5 gg. -7,12 ore per cinque giorni; c) su 5 gg. - 6 ore per tre giorni e 9 ore per due giorni; d) su 5 gg. - 6 ore per due giorni e 8 ore per tre giorni; e) su 4 gg. - 9 ore per quattro giorni; f) su 3 gg ore per tre turni; g) turni continuativi in h 24.-

3 Articolo 3 (Orario di lavoro adottabile nelle strutture articolazioni e servizi) 1. Per la Centrale Operativa Regionale, i Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale presso i Comandi Provinciali, i Comandi Stazione, i Nuclei Operativi Cites e per i Posti Fissi l'orario di servizio è articolato su sette giorni settimanali. Previo confronto con le oo.ss. per tali strutture è possibile autorizzare le tipologie di orario di lavoro individuate all'art. 2 comma 1 lettere a), b), c), d), e); esclusivamente per la Centrale Operativa Regionale, lettera a), e), f), g). 2. Per i Comandi Provinciali, il Servizio Cites Regionale, i Servizi Cites Territoriale, i NOC l'orario di servizio è articolalo su sei giorni settimanali (8,00-17,00 dal lunedì al venerdì e 8-14 il sabato). Per tali strutture si individuano tutte le tipologie di orario di lavoro individuate all'art. 2 comma 1lettere a), b), c), d), facendo presente che nella giornata del sabato non vi può essere una presenza di personale superiore al 30%. 3. Per il Comando Regionale, gli Uffici Territoriali per la Biodiversità, i Coordinamenti Territoriali per l'ambiente, l'orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali (8,00-17,00 dal lunedì al venerdì). Per tali strutture si individua la tipologia di orario di lavoro di cui all'art. 2 comma 11ett., b), c) d). Articolo 4 (criteri per l'articolazione dell' orario di lavoro su quattro e cinque giorni nelle strutture articolate in turni non continuativi) 1. Negli Uffici e nelle Strutture che articolano l'orario di servizio in turni non continuativi, il dipendente che intende articolare il proprio orario di lavoro secondo turni di servizio che lo impegnano su quattro o cinque giorni a settimana e per un periodo continuativo minimo di due mesi, deve comunicare tale intenzione al responsabile dell'ufficio amministrativo da cui dipende. 2. L'orario articolalo su quattro o cinque giorni può essere concesso a tutto il personale che ne faccia richiesta, indipendentemente dal numero di persone che presta servizio negli Uffici o Strutture presenti sul territorio della Regione. L'eventuale diniego, non possibile in presenza di soluzioni concordate in sede di contrattazione decentrata, deve essere motivato ed espresso entro i dieci giorni successivi alla presentazione della richiesta. Decorso il predetto termine la richiesta di fruizione dell'orario di lavoro settimanale articolato su

4 cinque giorni alla settimana si ritiene accolta. La richiesta e' tacitamente rinnovata allo scadere dei due mesi se non intervengono motivazioni che ne impediscono la fruizione. 3. Per esigenze amministrative ed organizzative, la decorrenza di tale articolazione dei turni di servizio è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. 4. Il calcolo della riduzione dei giorni di congedo ordinario sarà effettuato in virtù di quanto stabilito dall'articolo 14 del DPR n.395/95 e arrotondato al valore intero. 5. Per eccezionali esigenze di servizio, connesse alle attività di lotta contro gli incendi boschivi, protezione civile, pubblico soccorso, ordine e sicurezza pubblica, i responsabili degli Uffici possono sospendere l'orario di lavoro settimanale articolato secondo il comma1, fornendo adeguata e tempestiva informazione alle OO.SS..L'eventuale impiego, che provoca la predetta sospensione, non può avere carattere di continuità e sistematicità. 7. Fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 12 comma 3 del vigente A.N.Q. in merito al numero massimo di turni festivi effettuabili nell'anno ed ai riposi settimanali da programmare mensilmente in giornata domenicale, nello svolgimento dell'orario di lavoro articolato su cinque, i riposi possono non coincidere necessariamente con il sabato e la domenica. I giorni di riposo, per specifiche esigenze di servizio o su richiesta del personale, possono essere programmati uno di seguito all'altro. Articolo 5 (Orario di lavoro presso la Centrale Operativa Regionale) 1. La Centrale Operativa Regionale, previa disponibilità del personale, svolge un orario di servizio in turni su 12 ore, in base a quanto previsto dall'art, 24, comma 5, lettera e) del D.P.R. n. 164/02 e dagli artt. 8 c. 2 e 13 c. 5 dell'accordo Quadro Nazionale vigente. 2. Solo nel caso di indisponibilità, sarà fruibile articolazione dell' orario di lavoro prevista all'art.2 comma 1 lettera a) ed e) ovvero con turni di sei o nove ore. 3. Qualora, ai sensi del D.C.C. del , previo confronto con le OOSS e con provvedimento del Comandante Regionale, l'orario di servizio può essere esteso a 24 ore. Il dipendente ha facoltà, previa ratifica della propria disponibilità, di effettuare turni continuativi in h24 di cui all'art.2 comma 1 lett. G).

5 Articolo 6 (Orario flessibile) 1. Il personale che presta servizio in tutte le strutture del CFS, escluse quelle individuate nella tabella A del D.C.C. n. 531V del 24 giugno 2004 ( e dunque escluse COR, Nipaf, Comandi Stazione, Nuclei Cinofili e Ippomontati, Soccorso Alpino, Unità Navali), può utilizzare l'orario flessibile secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 10 dell'anq vigente. 2. L'orario flessibile di cui al punto precedente consiste nell'anticipazione o nella posticipazione dell'orario di inizio o di uscita dell'attività lavorativa giornaliera (massimo 1 ora). 3. Per eccezionali esigenze di servizio, connesse alle attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile, pubblico soccorso, ordine e sicurezza pubblica, ciascun responsabile dell'ufficio potrà sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzazione dell'orario flessibile fornendo adeguata e tempestiva informazione alle 00.SS.. 4. Nelle strutture di cui al comma 1, tutto il personale in servizio avrà la possibilità di cominciare la propria attività lavorativa giornaliera entro l'ora successiva e/o 30 minuti antecedenti l'inizio prestabilito del proprio orario di lavoro, con conseguente termine a completamento della prestazione lavorativa obbligatoria. Articolo 7 (Orario di lavoro presso strutture ove non sia stato definito l'orario di servizio ovvero esterne all'amministrazione) 1. Il personale chiamato a prestare servizio, in distacco o comandato in servizio, presso strutture ove non sia stato definito l'orario di servizio, ovvero non appartenenti al C.f.S., potrà essere impiegato solo nelle turnazioni previste all' art.2 comma l lett. a), b), c), d). 2. Tale personale potrà effettuare turnazioni di nove e dodici ore, di cui all'art.2 c.1 lett. e) ed f), solo previa disponibilità dello stesso. Articolo 8 (Criteri per la copertura dell orario di servizio) Negli uffici e nelle strutture del C.F.S., ove le varie tipologie di lavoro adottate dai dipendenti, non permettano all Amministrazione di poter assicurare la copertura dell orario di servizio, possono essere utilizzate, previa disponibilità del dipendente, altre tipologie di turni così come previsti dall art. 2.

6 Art. 9 (Deroghe all orario di servizio) I Comandi Provinciali con meno di 10 unità, in caso di impossibilità a coprire l orario di servizio previsto (8-17 dal lunedì al venerdì e 8 14 il sabato), si conviene che l orario di servizio della struttura sia dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 14 con il prolungamento fino alle ore 17 per soli due giorni.. (da concordarsi). Articolo 10 (Tolleranza dell'orario di inizio servizio) 1. E' sempre consentita una tolleranza di quindici minuti, sia in anticipo che in ritardo, rispetto all' orario di inizio servizio previsti Articolo 11 (Verifica degli accordi) 1. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, il Comando Regionale, convoca ogni sei mesi o su richiesta dei firmatari del presente Accordo, uno specifico incontro con le OO.SS. per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso. 2. Per la validità e revisione del presente accordo vale quanto previsto dall'articolo 6 dell'anq. 3. Il presente accordo entra in vigore a far data dal 01 Novembre Articolo 12 (Verifica superamento dei limite massimo dei festivi effettuabili) 1. Al fine di verificare il numero dei festivi annui effettuati dal personale che svolge servizi non continuativi e/o continuativi, il Comando Regionale convoca, nel mese di gennaio di ogni anno un incontro con le OO.SS. valutando eventualmente la necessità di modificare il seguente accordo ai sensi dell' art.12 c.1 lett. "d" e lett. "e". Articolo13 (Rinvio) Per tutto quanto non stabilito dal presente accordo decentrato vale quanto previsto dall'a.n.q. e dalle altre normative e disposizioni vigenti.

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