CREMONA LA MALATTIA. Questa materia è regolata da Leggi e dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici.

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1 CREMONA LA MALATTIA Questa materia è regolata da Leggi e dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici. GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE Il lavoratore ammalato deve osservare scrupolosamente le seguenti norme: 1. Avvisare l'azienda entro il primo giorno d assenza; 2. Inviare, entro il secondo giorno, il certificato medico all'azienda; a questo proposito, occorre leggere con attenzione il paragrafo "Certificato di Malattia Elettronico"; 3. Nel caso di proseguimento della malattia, avvisare l azienda entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo di malattia ed inviare, entro il secondo giorno, il certificato medico all azienda. Inoltre il lavoratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'azienda e alla competente sezione territoriale dell Inps, l'eventuale diverso domicilio presso il quale si trovi durante il periodo di assenza per malattia. Ciò anche al fine di eventuali controlli che l'azienda può richiedere all'istituto previdenziale, o che lo stesso disponga, durante le fasce orarie. In mancanza dell'avviso o dell'invio di certificato medico, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Le giornate di ritardata certificazione saranno escluse dal calcolo delle giornate indennizzabili.

2 CERTIFICATO DI MALATTIA ELETTRONICO Cosa prevede la nuova procedura A partire dal 3 luglio 2010 (tre mesi dopo l entrata in vigore del DM 26/02/2010), è diventata operativa a tutti gli effetti la certificazione elettronica della malattia da parte dei medici curanti e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. : I Medici sono tenuti a trasmettere all Inps il certificato di malattia del lavoratore e l attestato di malattia per le aziende, rilasciando una ricevuta (numero identificativo del certificato e dell'attestato) all interessato o, su richiesta del medesimo, copia cartacea del certificato stesso. Il certificato (che contiene anche la diagnosi ai fini sanitari della cura e dei relativi accertamenti diagnostici) viene ricevuto dall Inps che lo mette a disposizione esclusivamente dell'intestatario, mediante accesso al sito Internet dell Istituto e previa identificazione con PIN personale. L attestato di malattia (che non deve contenere la diagnosi ai sensi della normativa della tutela della privacy) è invece reso disponibile da parte dell'inps al datore di lavoro, previo rilascio di un codice PIN aziendale dedicato allo scopo. Inoltre i medici possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa. L Inps, tramite il SAC, restituisce al medico il numero identificativo del certificato e dell attestato. L Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati attraverso il sito Internet dell Istituto: o Se si accede con il Pin personale vengono visti tutti i certificati; o Se si accede con codice fiscale e numero del certificato è visibile solo l'attestato. l Inps inoltre canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni. L Inps ha istituito un numero verde gratuito che fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail. Gli operatori del Contact Center forniscono telefonicamente supporto nella navigazione e uso delle procedure di consultazione dei certificati, inviati telematicamente dal medico curante, nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale sulla materia. Il Contact Center assiste, inoltre, i lavoratori anche per l assegnazione o attivazione del PIN cittadino, necessario per la consultazione e stampa dei propri certificati di malattia. Cosa deve fare il lavoratore Nel corso della visita medica il lavoratore deve: 1. fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; 2. fornire l indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all amministrazione; 3. assicurarsi che gli sia fornito il numero identificativo del certificato e dell'attestato, oppure chiedere copia cartacea del certificato e dell attestato. 4. Il lavoratore avente diritto all indennità di malattia a carico dell Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

3 I CONTROLLI DI MALATTIA E LE FASCE ORARIE La legge 638/83 (art. 5 - comma 9 e successivi) predispone le normative in materia di controllo di malattia. In base a tale legge un decreto ministeriale ha fissato le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile al proprio domicilio. Tali fasce riguardano tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, e, salvo giustificato motivo d'assenza, il lavoratore è tenuto a osservarle. Gli orari delle fasce sono i seguenti: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Il contratto nazionale stabilisce che il lavoratore che deve assentarsi dal proprio domicilio per giustificati motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari, deve comunicarlo preventivamente all'azienda, salvo casi di forza maggiore e successivamente documentati. Importante: Qualora non fosse stato reperito al domicilio, durante le fasce orarie, il lavoratore é tenuto a presentarsi comunque alla visita medica di controllo presso l'ambulatorio della Asl, all'ora indicata sul cedolino rilasciato dal medico nella casella postale. MANCATA REPERIBILITA' La variazione del domicilio, non comunicata, e quindi la mancata reperibilità per questo motivo, non costituisce giustificato motivo d assenza al controllo della malattia e produce conseguenze agli effetti retributivi e disciplinari. La mancata reperibilità durante le fasce orarie senza giustificato motivo di assenza, comporta per il lavoratore i seguenti provvedimenti di natura economica: prima visita di controllo: l'assenza comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia; seconda visita di controllo: l'assenza determina, la perdita del 50% del trattamento economico per il periodo residuo; terza visita di controllo: l'assenza del lavoratore al domicilio alla terza visita di controllo nell'ambito dello stesso evento morboso, comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico da quel momento fino alla fine del periodo di malattia. Inoltre il contratto nazionale prevede che il lavoratore possa essere sanzionabile disciplinarmente. Le assenze dal domicilio, o la mancata presentazione a visita di controllo ambulatoriale, per essere giustificate, devono essere causate da valide ragioni e, in tal caso, non danno luogo a sanzioni. Secondo l'inps, si è considerati giustificati per: a. visite mediche generiche urgenti, o specialistiche, o di terapia, eseguite presso ambulatori pubblici o comunque autorizzati dalla ASL, che non possono essere effettuate in orari diversi da quelli previsti dalle fasce; in questo caso il lavoratore deve farsi rilasciare, il giorno stesso o il primo giorno utile, la documentazione attestante la prestazione appena sopra descritta e gli orari in cui essa è avvenuta; b. situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un componente il nucleo familiare (esempio: convocazione da parte di autorità pubbliche, partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni o funerali di parenti). Nei casi sopra specificati, l'assenza è giustificata se il lavoratore fa recapitare all'inps la documentazione entro 10 giorni dalla data dell'assenza. Analoga documentazione, per quanto riguarda l'assenza dal domicilio, deve essere prodotta nei confronti del datore di lavoro ai fini di evitare sanzioni disciplinari e/o decurtazioni retributive.

4 PATOLOGIE ONCOLOGICHE Nel caso particolare di soggetti con patologie oncologiche, la Legge 80 del marzo 2006 (art. 6, comma 3bis) prevede che la Commissione Medica dell'asl accerti, entro quindici giorni, l'invalidità civile ovvero l'handicap, l'esito dell'accertamento ha efficacia immediata e ciò dà diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge n.104/92. Dal 1 gennaio 2010 sono in vigore nuove procedure per il riconoscimento o aggravamento di: INVALIDITA CIVILE PORTATORE DI HANDICAP L. 104/92 Occorre rivolgersi al proprio medico di base, o ad un medico abilitato di una struttura pubblica o della ASL, e chiedere la compilazione di un CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO per invalidità civile. Il medico rilascerà copia del certificato inoltrato all INPS per via telematica e copia dell attestato di avvenuta trasmissione; sarà poi compito dell'interessato presentare all'inps - via Internet (per i possessori di PIN), oppure direttamente, o tramite Patronato/ Associazioni di categoria (ANMIC,ENS,UIC,ANFASS) - la domanda di riconoscimento dei benefici. Quanto appena affermato è riscontrabile anche attraverso l'apposita comunicazione emessa dalla ASL di Milano e visualizzando l'apposita pagina web redatta a cura dell'inps. CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DURANTE LA MALATTIA E CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE Il periodo di conservazione del posto di lavoro si calcola sommando i diversi periodi di assenza per malattia effettuati nell arco dei 36 mesi precedenti l'inizio dell'ultimo di essi. I 36 mesi sono perciò intesi come periodo mobile, ovvero, come già detto, il calcolo deve essere effettuato a ritroso ogni volta che si inizia un nuovo periodo di malattia. Questo periodo, convenzionalmente definito comporto breve, varia come specificato nella tabella 1 che segue. TABELLA 1 Anzianità d'azienda Conservazione del posto Trattamento economico Fino a 3 anni 6 mesi 2 mesi al 100% 4 mesi al 50% dai 3 ai 6 anni 9 mesi 3 mesi al 100% 6 mesi al 50% oltre i 6 anni 12 mesi 4 mesi al 100% 8 mesi al 50% I periodi indicati nella Tabella 1 possono prolungarsi come specificato nella Tabella 2, dando origine al periodo convenzionalmente definito comporto lungo, se nel triennio intervengono i seguenti casi:

5 Malattie ininterrotte di durata superiore ai 6, 9 o 12 mesi; Ricadute della stessa malattia entro 60 giorni; Se negli ultimi 36 mesi si sono verificati e eventi morbosi pari o superiore ai 3 mesi ciascuno; Dal 1 ottobre 1999 il prolungamento del comporto (tab.2) viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve (tab.1) abbia in corso una malattia con prognosi pari o più lunga di tre mesi. TABELLA 2 Anzianità d'azienda Conservazione del posto Trattamento economico Fino a 3 anni (6+3) 9 mesi 3 mesi al 100% 6 mesi al 50% dai 3 ai 6 anni (9+4,5) 13,5 mesi 4,5 mesi al 100% 9 mesi al 50% oltre i 6 anni (12+6) 18 mesi 6 mesi al 100% 12 mesi al 50% Esaurito il periodo di conservazione del posto, il lavoratore può richiedere un aspettativa non retribuita per un massimo di 4 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di 18 mesi continuativi e complessivi, previa richiesta scritta e periodica, certificando all azienda la condizione di malattia grave. Il periodo di aspettativa che il lavoratore può richiedere è aumentato di 6 mesi (da 18 a 24), qualora, a causa di malattia prolungata, il medesimo non sia in grado di riprendere il lavoro una volta scaduto il periodo di conservazione del posto previsto contrattualmente. L elenco delle malattie che non danno luogo al raddoppio, in caso di eventi brevi ma ricorrenti, è stato aumentato inserendo le seguenti patologie: gravi malattie cardiocircolatorie, epatite B e C. Anche il Day Hospital è riconosciuto come ricovero e, pertanto, in questo caso non si può dar luogo al raddoppio. Dal 1 Gennaio 2000, per due volte l anno e su richiesta del lavoratore, le imprese devono fornire la situazione del cumolo malattie per il conteggio del comporto.

6 La malattia interrompe le ferie solo in due casi: FERIE E MALATTIA Ricovero ospedaliero di qualsiasi durata Malattia con prognosi oltre i sette giorni, in tal caso le ferie si interrompono sin dal 1 giorno di malattia. a cura della Segreteria Provinciale Fim-Cisl di Cremona Segreteria Provinciale di Cremona 0372/ fax 0372/ Viale Trento e Trieste, CREMONA

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