CONSEGUIMENTO DI RIMBORSI DI SOMME RISULTANTI INDEBITI A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.

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1 1 9 - ARGOMENTO: STRUMENTI E SOLUZIONI PER IL MATERIALE CONSEGUIMENTO DI RIMBORSI DI SOMME RISULTANTI INDEBITI A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA. La presente relazione ha come obiettivo di fornire ai componenti della rinnovata Commissione sul contenzioso tributario un quadro aggiornato, il più possibile completo, della disciplina sull esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie ed in particolare sul giudizio di ottemperanza nell ambito tributario. QUADRO NORMATIVO Art. 40 del DPR n. 602/73 (rimborso dell imposta a seguito di decisione delle Commissioni Tributarie). Norma abrogata, con effetto 1 luglio 1999, dall art. 37 del D.Lgs n. 46. Art. 68 del D.Lgs. n. 546/92 pagamento del tributo in pendenza del processo. Norma entrata in vigore il 1 aprile 1996 in occasione dell insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Art. 69 del D.Lgs. n. 546/92 - condanna dell Ufficio al rimborso. Art. 70 del D.Lgs. n. 546/92 giudizio di ottemperanza. Art. 475 del c.p.c. = spedizione in forma esecutiva (esecuzione forzata). Art. 14 del D.L n. 699 convertito con modificazione della legge n. 30 (esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni) Trattasi di nuovo istituto che prevede il pagamento di tributi da parte dell Amministrazione Finanziaria in conto sospeso. Art. 24 della Costituzione (diritto di difesa) tutela effettiva in ogni stato e grado del processo, ancorché nel processo esecutivo. Art. 111 della Costituzione (motivazioni e ricorsi) disciplina generale nel giusto processo in attuazione della legge esposta nella sentenza.

2 2 Art. 30 lett. e) della legge di delega n. 413 trasporto nel giudizio tributario del modello procedurale configurato dagli artt. 90 e 91 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642 concernente il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo demandando agli organi giurisdizionali tributari la competenza a dare attuazione all obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze dei medesimi organi (art. 70 del D.Lgs. n. 546/92). Circ. n. 5/E del emessa dall Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso recante chiarimenti sul Giudizio di ottemperanza nell ambito Tributario Circ. n. 137/E del Circ. n. 224/E 99/ del del Ministero delle Finanze. R.M n. 46/E. * * * Prima di affrontare l argomento vero e proprio incentrato sul giudizio di ottemperanza, è necessario fare un cenno sul contenuto dei rimborsi di somme pagate a titolo di iscrizione a ruolo e successivamente annullate dalle Commissioni Tributarie. Va subito detto che prima dell entrata in vigore dell art. 68 del D.Lgs. n. 546/92 la materia del rimborso dell Imposte Dirette pagate dal contribuente, in caso di decisione al medesimo favorevole, era regolata dall art. 40 del DPR n. 602/73, ora abrogato. Le norme contenute nei citati artt. 68 e 69 sono esplicite nell affermare che le sentenze delle Commissioni Tributarie sono provvisoriamente esecutive a favore del contribuente, dopo l opportuna notifica all Ufficio competente in relazione agli esborsi che il contribuente abbia compiuto a favore dell Erario in esecuzione del provvedimento. In particolare, l art. 68 del D.Lgs , n. 546 che al primo comma sancisce il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie e gradua la determinazione degli importi da versare in relazione all esito del procedimento ed al grado dell organo giudicante stabilisce, al 2 comma, che se il

3 3 ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d Ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In buona sostanza: l istituto dell iscrizione a ruolo a seguito di sentenza prevede il diritto del contribuente alla restituzione delle somme risultanti indebite in conseguenza di una sentenza, anche non definitiva di Commissione Tributaria; non esiste per l Ufficio finanziario alcuna limitazione all obbligo di rimborsare al contribuente le somme corrisposte sulla base di un iscrizione a ruolo annullata da una sentenza resa dagli organi di giustizia tributaria; l Amministrazione Finanziaria quindi è tenuta secondo legge a rimborsare al ricorrente le somme da questi versate in pendenza di giudizio e poi riconosciute indebite dal Giudice tributario. Quanto, invece, al contenuto dell art. 69 del citato D.Lgs. 546/92, norma che, titola condanna dell Ufficio al rimborso, essa prevede l obbligo per la Segreteria del Giudice tributario di rilasciare copia della sentenza in forma esecutiva (ex art. 475 c.p.c.) quando la Commissione condanna l Ufficio del Ministero delle Finanze al pagamento di somme. In proposito, il Ministero delle Finanze, con apposita circolare (n. 98/E) ribadendo la propria interpretazione, afferma che in caso di sentenza di condanna dell Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme dovute, sia essa emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, o in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale non è immediatamente esecutiva, e quindi può essere eseguita solo con il passaggio in giudicato, cioè quando si siano esauriti tutti i gradi del giudizio, o quando, per scadenza dei termini, non è più impugnabile. * * * GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA EX ART. 70 DEL D.LGS. 546/92.

4 4 1) CENNO STORICO Come ha detto onorevolmente il noto giurista Mario BLANDINI, il giudizio di ottemperanza rappresenta una autentica e significativa novità nel nostro ordinamento giuridico inserendosi, peraltro, nella storia del processo tributario. Va subito ricordato che il giudizio di ottemperanza di una decisione della Commissione Tributaria, fu ammesso dal Consiglio di Stato Sezione IV con la decisione del 3 ottobre 1990 che ha statuito l esigenza di soddisfare il principio di effettività della tutela giurisdizionale imponendo di riconoscere al giudice amministrativo la giurisdizione e la competenza relativa all ottemperanza delle decisioni adottate dalla Commissione Tributaria previste e disciplinate dall allora vigente DPR n. 636/72. Molto più di recente, il medesimo Consiglio di Stato con decisione del 21 maggio - 13 luglio 1999 n ha ulteriormente confermato che il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l attuazione di qualsiasi giudicato, da qualsiasi giudice, anche speciale esso provenga e che la esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sé inammissibile il ricorso per la esecuzione del giudicato proposto al giudice. Ne deriva che con il giudizio di ottemperanza il legislatore ha voluto migliorare la tutela del contribuente vittorioso. In ordine al nuovo istituto del giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l art. 70 attribuisce la competenza giurisdizionale alle nuove Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Detta competenza, viene estesa anche alle decisioni delle soppresse Commissioni Tributarie di 1 e 2 grado, compresa la Commissione Tributaria Centrale. Tutto ciò in coerenza con la intetio legis e cioè in assenza di una espressa disposizione intertemporale. 2) PROCEDURA

5 5 Non solo il contribuente che ha partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza favorevole, ma anche i suo eredi o aventi causa, può mediante ricorso alla Commissione Tributaria competente, instaurare il giudizio di ottemperanza al fine di ottenere che l Ufficio Tributario adegui la propria condotta al contenuto della sentenza passata in giudicato. In tal senso la Commissione Tributaria adita, con sentenza adotta tutti i provvedimenti necessari in sostituzione dell Ufficio Tributario inadempiente. Detto giudizio può essere promosso, non solo in caso di inerzia dell Ufficio Tributario, ma anche in presenza di una spontanea esecuzione, non conforme o parziale, rispetto alla sentenza da parte dell Ufficio medesimo. 3) OGGETTO DEL GIUDIZIO Le opinioni in proposito non sono concordi sia in dottrina che in giurisprudenza. Infatti: una corrente ritiene che nel giudizio di ottemperanza si debba accertare il passaggio in giudicato della sentenza e l inadempimento dell Ufficio con l adozione degli atti necessari ad assicurare l esecuzione (Commissione Tributaria Provinciale di Trento e Commissione Tributaria Regionale per la Puglia); altra corrente ritiene, invece, che l oggetto del giudizio sia nell individuare dei presupposti formali per ripristinare l integrità della posizione del ricorrente (Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e Pisa). 4) COMMISSIONE TRIBUTARIA COMPETENTE (art comma ) Come anticipato in precedenza, la competenza spetta: - alla Commissione Tributaria Provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata;

6 6 - alla Commissione Tributaria Regionale, in tutti gli altri casi: sentenze della Commissione Tributaria Regionale, della Commissione Centrale e della Corte di Cassazione. 5) CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DEL RICORSO (art comma ) La proposizione del ricorso può avvenire in presenza delle seguenti condizioni: - che sia passata in giudicato la sentenza che dispone la condanna dell Amministrazione; - che sia trascorso il termine entro il quale è prescritto dalla legge l adempimento, da parte dell Ufficio Tributario, dell obbligo stabilito dalla sentenza passata in giudicato di cui si chiede l ottemperanza; - che, in mancanza del predetto termine legale, il ricorrente abbia notificato all Ufficio Tributario, a mezzo di ufficiale giudiziario, un atto di messa in mora e che siano trascorsi trenta giorni da tale notifica. L atto di messa in mora non è un atto processuale ma ha natura sostanziale e, di conseguenza, va sottoscritto direttamente dal soggetto interessato senza intervento del difensore. Inoltre, la sua notificazione deve essere effettuata dopo che la sentenza è passata in giudicato; in caso contrario, il ricorso con cui si introduce il giudizio di ottemperanza, sebbene presentato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, risulta inammissibile (Consiglio di Stato 7 gennaio 1991 n. 15); - che l obbligo derivante dalla sentenza non sia estinto. Infine, va anche tenuto presente che l azione per far valere i diritti derivanti da una sentenza passata in giudicato si prescrivono con il decorso di dieci anni (art c.c.). 6) POSIZIONE DEL RICORSO (art e 3 comma ) Il ricorso, da depositare in duplice esemplare originale presso la Segreteria della Commissione Tributaria competente, deve: - essere indirizzato al Presidente della Commissione;

7 7 - contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione; - indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della sentenza di cui è richiesta la esecuzione. La proposizione del ricorso deve avvenire tramite un difensore abilitato avente procura ad hoc, non essendo sufficiente l ordinaria procura alle liti, salvo che questa non riguardi anche la fase esecutiva del giudizio oppure sussista l esonero dall assistenza tecnica. Al ricorso devono essere allegate: - copia della sentenza di cui è richiesta l ottemperanza; - l originale o la copia dell atto di messa in mora notificato. 7) INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO (art e 6 comma ) La Segreteria della Commissione adita deve comunicare (trasmettere) con sollecitudine uno dei due originali del ricorso all Ufficio Tributario cui fanno capo gli obblighi derivanti dalla sentenza. Entro venti giorni da detta comunicazione, l Ufficio Tributario può, senza particolari formalità, trasmettere alla Commissione, mediante memorie, le proprie osservazioni e produrre i documenti comprovanti l eventuale adempimento alla sentenza. Decorso detto termine, il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza di ottemperare. Il Presidente della sezione, quindi, fissa l udienza di trattazione del ricorso per una data che non vada oltre il novantesimo giorno dal deposito del ricorso in Segreteria. La Segreteria comunica alle parti, almeno dieci giorni liberi prima, la data dell udienza. 8) PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA (art comma ) Il Collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, con sentenza immediatamente esecutiva, può:

8 8 - adottare i provvedimenti omessi dall Ufficio Tributario, nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione; - delegare uno dei propri membri affinché provveda all adozione degli atti dovuti; - nominare un Commissario ad acta. Il Collegio, nella sentenza, deve fissare un termine congruo entro il quale il componente designato o il Commissario ad acta deve compiere i necessari provvedimenti attuativi e deve determinare secondo legge il compenso spettante al Commissario. Tutti gli atti adottati nell ottemperanza sono immediatamente esecutivi e non sospendibili. Nella prassi ad oggi registrabile il contenuto della sentenza si sostanzia nella comminatoria all ente impositore di provvedere agli adempimenti del caso (es. accreditamento delle somme occorrenti, emissione del mandata di pagamento) entro un termine ( giorni), con la contestuale delega ad un membro del Collegio o nomina di Commissario ad acta. Il Collegio, eseguiti i provvedimenti indicati nella sentenza, prende atto da quelli emanati dal Commissario ad acta, dichiara, con ordinanza, la chiusura del procedimento di ottemperanza. Contro la sentenza emessa dal Collegio è ammesso soltanto ricorso in Cassazione per inosservanza di norme sul procedimento ai sensi dell art e 10 comma. 9) NUOVE PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIALI (art. 14 della legge ) Nascita del conto sospeso Come indicato in precedenza, con la norma sopra richiamata è stata introdotta una nuova disciplina normativa di portata generale che di fatto sembra aver svuotato di portata il giudizio di ottemperanza. Questa procedura consente una soddisfazione tempestiva ed efficace del contribuente creditore superando soprattutto la problematica dell ingiustificata carenza di fondi, principale motivo dell inottemperanza delle Amministrazioni pubbliche. E stato previsto che le Amministrazioni pubbliche devono ultimare le procedure di esecuzioni giudiziali, aventi efficacia esecutiva e recanti obbligo di pagamento di somme di denaro, entro sessanta

9 9 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In conseguenza di questo generale termine legale ad adempiere, sembra che non sia più necessario porre in essere l atto di messa in mora, in quanto decorsi inutilmente i sessanta giorni suddetti si potrebbero avviare direttamente gli atti esecutivi e l esecuzione forzata. Inoltre, aspetto profondamente innovativo rispetto alle canoniche regole della finanza pubblica, la norma prevede che nei predetti casi di esecuzione il dirigente responsabile della spesa, se non dispone di fondi nel capitolo, dispone comunque il pagamento del dovuto mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all istituto tesoriere da regolare in conto sospeso con successiva reintegrazione. Tale procedura consente di attribuire in via normativa all Ufficio obbligato la provvista necessaria per fronteggiare il pagamento, permettendo così una tempestiva esecuzione delle sentenze anche in assenza di fondi. Infatti, il ricorso alla speciale procedura, sebbene sia da adottare solo nei casi necessari ed estremi, costituisce un atto dovuto che non può essere disatteso in presenza di una notifica di sentenza esecutiva. Ciò può determinare l insorgere di una responsabilità per danno erariale a carico del funzionario preposto che sia rimasto inerte di fronte alla notifica di un titolo esecutivo accampando la carenza di fondi sul capitolo. CONCLUSIONE Al fine di avere un quadro più o meno completo sul giudizio di ottemperanza, si uniscono alla presente relazione gli orientamenti delle Commissioni Tributarie nonché i facsimili degli atti da produrre per ottenere il rimborso sul giudicato: 1) sentenza nr. 100 del della Commissione Tributaria Regionale di Milano; 2) sentenza nr. 462 del della Commissione Tributaria Regionale di Milano; 3) sentenza nr del della Corte di Cassazione; 4) sentenza nr del della Corte di Cassazione; 5) sentenza nr del del Tribunale di Roma; 6) sentenza nr. 370 del 1998 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano;

10 10 7) sentenza nr del 2002 della Corte di Cassazione; 8) sentenza nr. 72 del 2003 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza; 9) bozza atto di costituzione in mora dell Ufficio Tributario; 10) ricorso in ottemperanza. (rag. Luigi DRAGONE)

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