REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) SENTENZA
|
|
- Susanna Mele
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21 maggio 2013, n. 375 Edilizia e urbanistica - Concetto di altezza media degli edifici circostanti - D.M. n del Fattispecie. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 412 del 2003, proposto da: Bettuzzi Lina e Bettuzzi Anna Maria, rappresentate e difese dall'avv. Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53. contro -Comune di Vignola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Pini, con domicilio eletto presso l avv. Giancarlo Fanzini, con studio in Bologna, via S. Stefano n. 43; -Provincia di Modena, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio; nei confronti di Eco.Mat s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Masi, con domicilio eletto presso l avv. Massimiliano Jovino, con studio in Bologna, via Farini n. 35; per l'annullamento, previa sospensiva, A)della concessione edilizia n rilasciata in data 17 luglio 2002 dal Comune di Vignola alla Eco.Mat. s.r.l. per la costruzione di un fabbricato civile ad uso abitativo in area sita in Vignola, via per Spilamberto; B) qualora occorra, della deliberazione n.31 in data 8 maggio 1998 del Consiglio Comunale di Vignola e della delibera n. 359 in data 18 settembre 2001 della Giunta Provinciale di Modena rispettivamente di adozione ed i approvazione della variante generale al P.R.G. del Comune di Vignola.
2 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune di Vignola; Visto, altresì, l atto di costituzione in giudizio di Eco.Mat s.r.l.; Visto, altresì, l atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, sottoscritto dalla ricorrente Bettuzzi Anna Maria e depositato alla camera di consiglio del 15/5/2003; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO L atto introduttivo del presente giudizio ha quale oggetto l impugnazione, da parte delle sig.re Bettuzzi Lina e Bettuzzi Anna Maria, della concessione edilizia rilasciata dal comune di Vignola a ECO.MAT. s.r.l. in data 17/7/2002 per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo in via per Spilamberto a Vignola. Le odierne ricorrenti entrambe residenti in edificio limitrofo all area su cui insisterà il progettato fabbricato impugnano inoltre, qualora occorra, la deliberazione del Consiglio comunale di Vignola in data 8/5/1998 e la deliberazione della Giunta provinciale di Modena in data 18/9/2001 concernenti rispettivamente l adozione e l approvazione di variante generale al P.R.G. di Vignola. Le ricorrenti rilevano l illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale per asserita violazione dell art. 62 e dell art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del comune di Vignola e, in subordine, per violazione dell art. 8 e dell art. 9 del D.M. n del Alla camera di consiglio del 15/5/2003 la ricorrente Bettuzzi Anna Maria ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite. La sig.ra Bettuzzi Lina ha invece proseguito il giudizio, depositando in data 28/5/2003, previa notificazione alle controparti,
3 ricorso per motivi aggiunti con cui si rileva ulteriore censura di violazione, sotto diverso profilo, dell art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Vignola. In data 2/12/2005 la medesima ha depositato un secondo ricorso aggiuntivo con cui è impugnato il provvedimento in data 3/6/2004, con il quale il comune di Vignola ha rilasciato ha Eco.Mat. s.r.l. permesso di costruire in variante al progetto per la costruzione di fabbricati civili ad uso abitazione, uffici e negozi, in area adiacente a quella dell intervento precedentemente assentito. Si è costituito in giudizio il comune di Vignola, in via preliminare eccependo l irricevibilità del ricorso principale, in quanto tardivamente notificato all amministrazione comunale e, conseguentemente, l irricevibilità del primo ricorso aggiuntivo. Nel merito, il Comune chiede la reiezione del ricorso principale e dei due ricorsi per motivi aggiunti, per infondatezza degli stessi. Si è inoltre costituita in giudizio, quale controinteressata intimata, Eco.Mat. s.r.l., anch essa eccependo l irricevibilità del ricorso principale ed eccependo, inoltre, l inammissibilità delle censure in esso contenute vertenti sulle distanze tra il fabbricato della società e quello della ricorrente Bettuzzi Anna Maria. Nel merito, la società controinteressata ritiene comunque infondato il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti. Con ordinanza collegiale n. 302 del 16/5/2003, la Sezione ha respinto l istanza cautelare presentata da parte ricorrente. Con ordinanza n. 4 del 12/1/2006 ha respinto anche l ulteriore istanza cautelare proposta contestualmente al secondo ricorso per motivi aggiunti. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2013, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale. Il Collegio ritiene di potersi esimere dall esaminare l eccezione di irricevibilità del ricorso principale per tardività della notificazione, sollevata da entrambe le parti resistenti, in ragione della rilevata infondatezza dell atto introduttivo del giudizio. Al riguardo, si rileva che non merita accoglimento il primo mezzo d impugnazione di tale atto, con il quale le ricorrenti lamentano violazione dell art. 62 delle N.T.A. del P.R.G., perché, a loro dire, il realizzando fabbricato supererebbe in altezza quella massima degli edifici siti in zona
4 B2, che, secondo quanto prescrive la norma, deve essere pari all altezza media degli edifici esistenti al contorno e comunque non superiore a 13,50 ml.. Le ricorrenti affermano che tale misura media dell altezza degli edifici corrisponde a ml. 8,44, con conseguente illegittimità del permesso di costruire impugnato, in quanto ha autorizzato il fabbricato della controinteressata ancorché avesse altezza pari a ml. 11,88 maggiore di quella ammessa. Il Collegio deve osservare che, sul punto, risulta persuasiva la tesi del Comune, ove rileva che la norma attuativa del P.R.G. debba essere interpretata conformemente alla fonte normativa statale di riferimento: il D.M. n del 1968, che, a sua volta, proprio in relazione al concetto di altezza media degli edifici circostanti, ha incluso, tra essi, non solo quelli effettivamente confinanti con quello la cui altezza è da misurare, ma anche quelli ubicati in prossimità dello stesso. Le considerazioni che precedono trovano poi ulteriore conferma nella giurisprudenza amministrativa che, sul punto, in riferimento a casi analoghi a quello in trattazione, ha osservato che la norma di attuazione non ha usato il termine: confinanti: termine che avrebbe potuto autorizzare una diversa lettura, ma la locuzione: circostanti il cui significato non è equivocabile (v. T.A.R. Friuli V.G. n. 51 del 2002). Nella specie, risulta pertanto errato il presupposto (calcolata l altezza dei soli fabbricati confinanti e non anche quella dei fabbricati circostanti) sulla base del quale parte ricorrente ha ritenuto contra legem l altezza del fabbricato della controinteressata, con conseguente infondatezza della censura, stante che non risulta contestato il rispetto dell altezza massima di ml. 13,50; misura residuale anch essa espressamente prevista dal citato art. 62 N.T.A. del P.R.G.. Con il secondo mezzo d impugnazione, le ricorrenti lamentano il mancato rispetto delle distanze tra edifici e tra il realizzando fabbricato e la strada di cui agli artt. 19 punti 6 e 7 delle citate N.T.A. del P.R.G... Ritiene il Collegio che anche tali doglianze debbano essere respinte, sia perché, come risulta dagli atti di causa, nella specie non ricorre l ipotesi prevista dalla citata norma, stante la mancanza di due pareti finestrate di diversi edifici che si fronteggiano, con la conseguenza dell inapplicabilità della distanza minima di ml. 10 in essa prevista (v. al riguardo, doc. n. 3 tav. 3/A del Comune: facciata sud del fabbricato avente sole luci e non vedute ).
5 In ogni caso, la sig.ra Bettuzzi Lina, quale unica ricorrente a proseguire il giudizio, non ha più alcun interesse a coltivare detto motivo, stante che l unico fabbricato teoricamente proponibile quale riferimento per la dedotta violazione delle distanze tra pareti finestrate di edifici è di proprietà della sig. ra Bettuzzi Anna Maria la quale con atto in data 5/8/2008, ha assentito, mediante costituzione di servitù, a che la controinteressata possa costruire in deroga ai limiti legali di distanza, altezza e visuale libera (v. atto costitutivo di servitù: doc. n. 11 di Eco.Mat s.r.l.). Quanto poi, al mancato rispetto della distanza riferita alla strada, il Collegio deve parimenti rilevare l infondatezza dell assunto delle ricorrenti, stante la ritenuta correttezza dell operato del Comune che, sul punto, nell assentire il relativo progetto, ha applicato il criterio dell allineamento prevalente espressamente previsto dagli artt. 19, comma 7, 56 e 86 delle stesse N.T.A. del P.R.G.. Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ne rileva l irricevibilità per tardività, in quanto lo stesso risulta notificato solamente in data 20/5/2003 al comune di Modena e a ECO.MAT. s.r.l., pur esso contenendo un ulteriore censura avverso l atto concessorio gravato con ricorso principale, con la quale si contesta la legittimità di misure e distanze del progettato edificio.tale censura pertanto avrebbe dovuto essere sollevata già in sede di ricorso principale. Da qui la palese tardività del primo ricorso aggiuntivo, notificato quasi due mesi dopo il ricorso principale e nove mesi dopo la data di rilascio della concessione edilizia impugnata. In riferimento al secondo ricorso aggiuntivo, con cui è impugnato il permesso di costruire in variante rispetto alla precedente concessione edilizia, rilasciato dall amministrazione comunale di Vignola alla controinteressata, il Collegio rileva l infondatezza del primo motivo, in quanto con esso è riproposta la censura relativa all asserito superamento dell altezza massima consentita dall art. 62 N.T.A. del P.R.G., della quale è già stata accertata l infondatezza. Quanto, poi, all assunto in ordine all asserita diversa altezza del nuovo fabbricato rispetto a quanto indicato nel progetto assentito dal Comune, la Sezione rileva l inammissibilità della censura, sia in ordine alla genericità del rilievo, sia in ordine alla insussistenza dell interesse
6 della ricorrente a proporlo, risultando in atti che l ampliamento dell edificio della controinteressata (della cui altezza la ricorrente si duole) è stato effettuato sul lato opposto rispetto a quello in cui è posizionato l immobile di sua proprietà. Va conseguentemente respinto anche il secondo motivo, avendo l amministrazione comunale resistente dimostrato la legittimità del nuovo manufatto riguardo all altezza, secondo le modalità di calcolo previste dalla normativa urbanistica locale, con conseguente insussistenza anche del rilievo concernente il mancato rispetto dell indice di visuale libera. Il terzo motivo è inammissibile per palese difetto di interesse a proporlo, in quanto interviene sul regime delle distanze tra il primo ed il secondo fabbricato della controinteressata, rispetto al quale la ricorrente non può vantare alcun concreto interesse. In ogni caso, il rilievo risulta pure manifestamente infondato, in quanto, ai sensi di quanto prescrive l art. 19, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G., nelle zone B come quella oggetto di causa è ammessa anche la costruzione in aderenza relativa a due o più edifici nuovi su lotti confinanti purché l intervento come è avvenuto nel caso di specie sia oggetto di un unica richiesta di concessione, con un progetto unitario.. Il quarto ed ultimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato, in quanto esso reitera la censura concernente il mancato rispetto delle distanze tra il nuovo fabbricato della contro interessata e la strada statale SS n. 623, già dichiarata infondata in sede di esame del ricorso principale, stante che, nella specie, il Comune ha correttamente applicato il criterio dell allineamento prevalente espressamente previsto dal P.R.G., che risulta oggettivamente alternativo alla disciplina relativa alla distanza dei fabbricati dalle strade. Per le suesposte ragioni, riguardo alla ricorrente Bettuzzi Anna Maria si dà atto della rinuncia al ricorso principale. Riguardo alla ricorrente Bettuzzi Lina, è respinto il ricorso principale, è dichiarato irricevibile il primo ricorso aggiuntivo ed è respinto il secondo ricorso aggiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e la rinuncia e sono liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M.
7 Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: a) dà atto della rinuncia della ricorrente Bettuzzi Anna Maria al ricorso principale; b) respinge il ricorso principale proseguito dalla ricorrente Bettuzzi Lina; dichiara irricevibile per tardività il primo ricorso per motivi aggiunti e respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti presentati dalla medesima. Condanna entrambe le ricorrenti, l una soccombente nel giudizio, l altra rinunciante al ricorso principale, al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l importo onnicomprensivo di ,00 oltre c.p.a. e iv.a., di cui ,00 ( ,00 a carico di Bettuzzi Lina ed ,00 a carico della rinunciante Bettuzzi Anna Maria) oltre c.p.a e i.v.a, in favore del comune di Vignola ed ,00 ( ,00 a carico di Bettuzzi Lina ed ,00 a carico di Bettuzzi Anna Maria) oltre c.p.a. e i.v.a. in favore di Eco.Mat s.r.l.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
ha pronunciato la presente
N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva
Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00828/2014 REG.PROV.COLL. N. 00752/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08015/2010 REG.SEN. N. 00484/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliOneri anche per le aree scoperte
Oneri anche per le aree scoperte REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00367/2014 REG.PROV.COLL. N. 00748/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) SENTENZA. contro
Page 1 of 9 N. 00141/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01137/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01140/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento,
N. 01419/2011 REG.PROV.COLL. N. 04325/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01364/2012 REG.PROV.COLL. N. 02775/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 8 N. 01131/2014 REG.PROV.COLL. N. 01364/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00280/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00414/2013 REG.PROV.COLL. N. 00338/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00022/2014 REG.PROV.COLL. N. 00278/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliLa demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo
La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo Autore: sentenza In: L art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 impone al dirigente che... accerti l'inizio o l'esecuzione di opere
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 10/12/2018 N. 02360/2018 REG.PROV.COLL. N. 05038/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 00216/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00789/2011 REG.PROV.COLL. N. 01762/1999 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 02049/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliVisti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina; Visti tutti gli atti della causa;
Pubblicato il 20/04/2017 N. 00256/2017 REG.PROV.COLL. N. 00870/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. sezione staccata di Parma (Sezione Prima) SENTENZA
. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha pronunciato la presente sezione staccata di Parma (Sezione Prima) SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00717/2011 REG.PROV.COLL. N. 00822/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente SENTENZA
N. 00474/2014 REG.PROV.COLL. N. 00654/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
1 of 6 27/06/2014 11.00 N. 00770/2014 REG.PROV.COLL. N. 01637/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01259/2016 REG.PROV.COLL. N. 00273/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00361/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
N. 00078/2012 REG.PROV.COLL. N. 01010/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00421/2014 REG.PROV.COLL. N. 00045/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00014/2014 REG.PROV.COLL. N. 00731/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 00565/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente (Sezione Terza) SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
N. 00809/2013 REG.PROV.COLL. N. 00963/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 04451/2008 REG.SEN. N. 00979/1990 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro e con l'intervento di
N. 02226/2009 REG.SEN. N. 02008/1996 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
Pubblicato il 20/11/2017 N. 00751/2017 REG.PROV.COLL. N. 00676/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
DettagliStudio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari
Concessione edilizia per l ampliamento di un balcone di un edificio condominiale-va rilasciata sulla scorta dalla delibera dell assemblea condominiale- Tar della Sardegna, con la Sentenza n. 207/2012-commento
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliTAR Emilia Romagna Sentenza del 7 settembre 2016 pubblicata l'11 ottobre 2016 n. 838: Pubblicata il 11/10/2016
TAR Emilia Romagna Sentenza del 7 settembre 2016 pubblicata l'11 ottobre 2016 n. 838: Pubblicata il 11/10/2016 N. 00838/2016 REG.PROV.COLL. N. 00560/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
Dettaglicontro per l annullamento, ha pronunciato la presente
N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 6 N. 05694/2010 REG.SEN. N. 01610/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02868/2012 REG.PROV.COLL. N. 02555/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 01045/2015 REG.PROV.COLL. N. 00454/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA
Pubblicato il 26/08/2019 N. 10599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05604/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 119 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
N. 00800/2011 REG.PROV.COLL. N. 00119/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00118/2013 REG.PROV.COLL. N. 00594/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA 09/11/2011 N. 389 N. 00389/2011 REG.PROV.COLL. N. 00250/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
TAR Emilia Romagna, Sez. II, 27.11.2014, n. 1179 Materia: sanzione disciplinare richiamo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00881/2011 REG.PROV.COLL. N. 00866/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 novembre 2013, n. 1200 Edilizia e urbanistica - Sopraelevazione - Permesso di costruire - Deroga ai parametri edilizi prevista dalle norme tecniche di attuazione del PRG -
DettagliPubblicato il 21/09/2016 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pubblicato il 21/09/2016 N. 09879/2016 REG.PROV.COLL. N. 00858/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) SENTENZA
TAR Abruzzo, Sez. I, 7.10.2014, n. 687 Materia: Valutazione caratteristica R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 03961/2015 REG.PROV.COLL. N. 00832/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pubblicato il 02/05/2017 N. 00912/2017 REG.PROV.COLL. N. 00076/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 8 N. 01133/2014 REG.PROV.COLL. N. 00354/1997 REG.RIC. N. 00861/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00543/2011 REG.PROV.COLL. N. 00667/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01223/2014 REG.PROV.COLL. N. 01125/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00835/2016 REG.PROV.COLL. N. 00662/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima)
N. 00431/2011 REG.PROV.COLL. N. 00178/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00810/2011 REG.PROV.COLL. N. 00822/1999 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliScritto da Valentina Magnano Sabato 28 Maggio :43 - Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Maggio :35
N. 01334/2016 REG.PROV.COLL. N. 01202/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 02583/2011 REG.PROV.COLL. N. 02324/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliClassificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:
L aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Dettagliha pronunciato la presente
ito Istuzionale della Giuszia amministrava - Document Viewer 1 di 10 04/06/2014 18.29 Torna alla pagina precedente N. 04473/2012 REG.PROV.COLL. N. 02838/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 00975/2014 REG.PROV.COLL. N. 01309/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01036/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli