REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE LE INCOMPATIBILITA CON IL RAPPORTO DI LAVORO E LE AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI
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1 PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE LE INCOMPATIBILITA CON IL RAPPORTO DI LAVORO E LE AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 72/ In vigore dal 15 dicembre 1999
2 SOMMARIO Titolo I 3 Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro. 3 Art. I Rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% 3 Art. 2 Rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% 3 Titolo II 3 Incompatibilità relativa con il rapporto di lavoro 3 Art. 3 Attività che possono essere svolte previa autorizzazione 3 Art. 4 Attività che possono essere svolte senza autorizzazione 4 Art. 5 Iscrizioni ad albi o elenchi professionali dei dipendenti 5 Art 6 Incarichi a titolo oneroso presso soggetti esterni (art. 3 lett. d) 5 Art. 7 Collaborazioni coordinate e continuative (Titolo II - art. 3 lett. d) 6 Ait. 8 Procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi di collaborazioni 6 Art. 9 Revoca e sospensione dell autorizzazione a incarichi e collaborazioni 6 Art 10 Dirigenti 7 Art. 11 Praticantato 7 Titolo III 7 Conferimento di incarichi a propri dipendenti 7 Art. 12 Condizioni per conferimento di incarichi a propri dipendenti 7 Art. 13 Tipologia degli incarichi conferibili 7 Art. 14 Criteri e procedimento per i! conferimento dell incarico 8 Art. 15 Obblighi del dipendente incaricato 8 Titolo IV 8 Vigilanza 8 Art. 16. Obbligo di segnalazione 8 Art. 17 Accertamenti ispettivi. 8 Art. 18 Sanzioni. 9 2
3 Titolo I Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro Art. I - Rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% Il dipendente con prestazione a tempo peno o tempo parziale superiore ai 50% non può in nessun caso: a) esercitare in nessuna misura e, qualità, attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo. Rientrano nel divieto anche l esercizio di attività di artigiano, e di imprenditore agricolo a titolo principale; b) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti diversi dall Amministrazione provinciale, sia privati che pubblici; c) assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro tranne che per i casi di cui all art. 10 del presente Regolamento; d) ricevere incarichi da soggetti che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, interessi in decisioni o in attività dell Amministrazione provinciale; e) ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti d ufficio del dipendente; f) ricevere incarichi per attività e prestazioni da rendere in connessione con la carica o in rappresentanza dell Amministrazione. Si considerano rese in rappresentanza dell Amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Provincia, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi della stessa. Le attività di cui al le sopracitate lett. e) ed f) rientrano nei compiti e doveri d ufficio ed il dipendente è, pertanto tenuto a svolgerle durante l orario di lavoro. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa, a qualsiasi titolo concessi al dipendente. Art. 2 - Rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari od inferiore al 50% di quella a tempo pieno è fatto divieto di svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, quando tale attività comporta conflitto di interessi con la specifica attività ci servizio svolta dal medesimo. Tale dipendente può prestare attività lavorativa anche presso altri enti, purché autorizzato dall Amministrazione di appartenenza, ad eccezione dell attività libero-professionale che richieda l iscrizione all albo. E, inoltre, esclusa la possibilità di assumere patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Titolo II Incompatibilità relativa con il rapporto di lavoro Art. 3 - Attività che possono essere svolte previa autorizzazione Tutte le attività e gli incarichi di cui alla presenta titolo devono essere svolti al di fuori del normale orario d ufficio. Previo rilascio dell autorizzazione da parte dell Ente, è consentito al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 50%: a) L esercizio di attività agricola marginale, ed in particolare: fermo restando il divieto assoluto di cui al titolo I art. 1, lett. a) del presente Regolamento, l amministrazione dei beni terrieri di proprietà familiare o lo svolgimento di attività agricola ex art c.c., anche carattere societario a conduzione familiare, purché l impegno richiesto sia modesto, non abituale o continuato durante l anno e l attività venga svolta al di fuori del normale orario d ufficio, con modalità tali da non interferire sull attività ordinaria; 3
4 b) La partecipazione a cariche sociali presso società cooperative, qualunque sia la natura o l attività e presso società sportive, ricreative, culturali, i! cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell oggetto sociale. L eventuale autorizzazione sarà rilasciata previa valutazione da parte dell Amministrazione dell impegno richiesto e delle modalità di svolgimento, avendo altresì riguardo all insorgenza di eventuali conflitti d interesse con le specifiche funzioni svolte dal dipendente o dalla sua struttura di assegnazione. c) La partecipazione, in qualità di semplice socio: a società in nome collettivo, qualora dall atto costitutivo emerga che il dipendente non amministra e non rappresenta la società; a società in accomandita semplice, qualora dall atto costitutivo emerga che il dipendente è socio accomandante. L eventuale autorizzazione sarà rilasciata previa verifica dell effettiva assenza di incompatibilità e conflitti di interessi tra la suddetta partecipazione e le specifiche funzioni svolte dai dipendente; d) Lo svolgimento di incarichi, a titolo oneroso, a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei criteri generali o delle modalità stabilite dall art. 6; e) Lo svolgimento di collaborazione coordinate e continuative, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità stabilite dall art. 7. Art. 4 - Attività che possono essere svolte senza autorizzazione Senza necessità di rilascio dell autorizzazione da parte dell ente, è consentito al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 50%: a) Lo svolgimento delle attività, anche a titolo oneroso, riconducibili alle categorie di cui all art. 58, sesto comma, del D. Lgs. 29/93, come modificato dall art. 26 del D. L.gs. 80/98, e cioè: Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedia e simili (compresa l iscrizione all Albo dei pubblicisti); Utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali Partecipazione a convegni e seminari; Incarichi per i quali viene corrisposto all interessato il solo rimborso delle spese documentate (viaggio, vitto, ecc.); Incarichi per il cui svolgimento il dipendente viene posto in posizione di aspettativa comando o fuori ruolo Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse oppure posti in aspettativa non retribuita. Lo svolgimento delle attività di cui alla presente lett. a) è subordinato alla comunicazione inoltrata ai Dirigente della propria struttura di assegnazione, che, qualora rilevi eventuali conflitti di interessi o interferenze con l attività di istituto svolta dal dipendente tali da comprometterne il proficuo espletamento, invita, per iscritto, il dipendente a rimuovere le cause di incompatibilità; qualora il dipendente non vi provveda, nei termine di 15 giorni dai ricevimento della comunicazione, dovrà interrompere lo svolgimento dell attività in questione, che, nei frattempo, rimane sospesa. b) Lo svolgimento di altre attività (non comprese nel precedente punto a)) purché a titolo gratuito, che costituiscano manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo costituzionalmente garantiti (quale ad es. la libertà di associazione) c) Lo svolgimento di opere dell ingegno, di attività sportive ed artistiche (pittura, scultura, musica, ecc.), purché non si concretizzino in attività di tipo professionale; d) La prestazione di attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, e presso società ricreative, culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell oggetto sociale e) Lo svolgimento di incarichi a titolo gratuito a favore di soggetti esterni, pubblici o privati; f) La partecipazione, in qualità di semplice socio, a società di capitali (Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni), a Società cooperative, e a Società ricreative, 4
5 culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell oggetto sociale. Art. 5 - Iscrizioni ad albi o elenchi professionali dei dipendenti I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% possono iscriversi agli albi professionali ed esercitare attività professionale purché non intercorrente con pubbliche amministrazioni ed escluso ogni patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% non possono iscriversi ad albi professionali, qualora specifiche leggi richiedono, come presupposto per l iscrizione stessa, l esercizio dell attività liberoprofessionale, Qualora non ricorra tale presupposto o l iscrizione rientri in un interesse specifico dell Amministrazione, il dipendente di cui sopra, può iscriversi ad albi professionali restando fermo il divieto di esercitare l attività di lavoro subordinato o autonomo salvo che la legge o altra fonte normativa ne preveda l autorizzazione da parte dell amministrazione di appartenenza e tale autorizzazione sia stata rilasciata. Art 6 - Incarichi a titolo oneroso presso soggetti esterni (art. 3 lett. d) Il dipendente non può svolgere incarichi retribuiti a favore di soggetti esterni, senza avere previamente ottenuto formale autorizzazione da parte dell Amministrazione di appartenenza, secondo i criteri e le modalità di seguito riportati: 1) Criteri per il rilascio delle autorizzazioni, L autorizzazione all esercizio di incarichi esterni viene concessa quando l attività da espletare rispetta i seguenti criteri: a) deve avere carattere di saltuarietà ed occasionalità; b) non deve compromettere per l impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d ufficio da parte del dipendente o comunque influenzarne negativamente l adempimento; c) non deve assumere carattere di prevalenza economica rispetto alla retribuzione annua derivante dal rapporto del lavoro dipendente d) non deve interferire o produrre conflitto di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione o, comunque, con l Amministrazione e) deve svolgersi totalmente al di fuori dell orario d ufficio e non deve comportare l utilizzo di beni, strumentazioni, o informazioni di proprietà dell Amministrazione; f) deve essere effettuata per soggetti non fornitori di beni o servizi, concessionari, appaltatori, né titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni dell ente di appartenenza; g) non deve riferirsi all esercizio di una libera professione. 2) Tipologie di incarichi autorizzabili Possono essere autorizzati: I. incarichi presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e soggetti privati in qualità di perito, arbitro, revisore, consulente o esperto, anche in commissioni di concorso, d appalto o tributarie; II. incarichi di docenza in corsi di formazione, giornate di studio, conferenze, ecc., nonché presso scuole e istituti d istruzione statali e private. III. L incarico è qualificabile quale docenza, qualora prevalga l aspetto didattico e formativo rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito; IV. incarichi a titolo oneroso, svolti a favore di associazioni, che esplicano attività di manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo costituzionalmente garantiti, ad eccezione di quelle di cui all art. 4 lett. a); incarichi a titolo oneroso presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, e presso società ricreative, culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell oggetto sociale. 5
6 In caso di incarichi già autorizzati, ai fini del rilascio di nuova autorizzazione, il criterio di cui all art. 6, comma i lett. b) dovrà essere rispettato considerando tutti gli incarichi autorizzati attivi e il rispetto del criterio, di cui alla successiva lett. c), sarà valutato alla luce dell ammontare complessivo degli emolumenti che il dipendente percepisce, ha percepito o percepirà per incarichi/collaborazioni svolti/e nell anno in corso. Art. 7 - Collaborazioni coordinate e continuative (Titolo II - art. 3 lett. d) Fermo restando le preclusioni di cui ai titolo I del presente Regolamento, possono essere autorizzate collaborazioni coordinate e continuative quando, per la natura, per le modalità di svolgimento della prestazione e per il compenso percepito, si possa escludere il carattere dell intensità e della professionalità, nonché il rischio della prevalenza, anche economica, e dei conflitto di interessi o interferenza rispetto all attività svolta in qualità di dipendente. Tali collaborazioni possono essere svolte soltanto a favore di soggetti pubblici o privati con scopo prevalentemente mutualistico. Nei caso di richiesta di autorizzazione ad iniziare una collaborazione coordinata e continuativa in corso d anno, il rispetto del criterio della prevalenza economica sarà valutato alla luce dell ammontare complessivo degli emolumenti che il dipendente percepisce, ha percepito o percepirà per incarichi e collaborazioni svolti nell anno in corso. Durante lo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa, il dipendente non può ottenere l autorizzazione ad effettuare le altre attività di cui all art. III (o ottenere il conferimento da parte dell amministrazione degli incarichi dì cui all art. 3 dei presente Regolamento) Art. 8 - Procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi di collaborazioni Il dipendente che intenda svolgere un incarico/collaborazione per il/la quale non sia prevista una incompatibilità assoluta, deve presentare domanda di autorizzazione al dirigente del settore del personale, allegando la richiesta del soggetto a favore del quale intende svolgere l incarico. Nella domanda deve essere indicato: natura e oggetto dell attività; soggetto a favore del quale l attività sarà svolta; modalità e luogo di svolgimento dell attività; quantificazione della durata e dell impegno giornaliere richiesto; compenso lordo previsto. Alla domanda deve essere allegato il parere del Dirigente della struttura di assegnazione, ampiamente motivato in merito alla sussistenza/insussistenza di incompatibilità di diritto o di ratto con l attività istituzionale svolta dal di pendente ed, in caso di parere favorevole, all eventuale presenza di elementi aggiuntivi a favore del rilascio dell autorizzazione, Il dirigente del settore del personale adotta il provvedimento di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l autorizzazione è subordinata all intesa tra le due amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è per l amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall intesa se l amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell amministrazione di appartenenza. Prima della scadenza del termine, il dirigente dei settore del personale può richiedere ulteriori elementi di giudizio sia all interessato che al dirigente della struttura in cui opera il richiedente. In tal caso, il termine si intende interrotto fino al ricevimento degli elementi interrogativi richiesti. Decorso il termine per provvedere l autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. Art. 9 - Revoca e sospensione dell autorizzazione a incarichi e collaborazioni Qualora, in corso di incarico/collaborazione, sopraggiungano cause di incompatibilità di fatto o di diritto, il dirigente dei settore dei personale, previo accertamento dei fatto, dispone la revoca dell autorizzazione e determina la conseguente cessazione dell incarico. L autorizzazione può essere, altresì, sospesa quando gravi esigenze di servizio, segnalate dal dirigente della struttura di assegnazione del dipendente, richiedono la presenza 6
7 dell interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne. Art Dirigenti Fermo restando le incompatibilità di cui all art. 1 lettere a), b), d), e), f), i dirigenti possono partecipare (così come previsto per gli impiegati civili dello Stato dall art. 62 del DPR, n. 3/57) all amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali l amministrazione partecipi. Le autorizzazioni ai dirigenti sono rilasciate dal Presidente della Provincia, previa istruttoria finalizzala alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al titolo II e conseguente parere positivo in marito all esercizio dell incarico da parte del Direttore Generale, se nominato o dal Segretario Generale. Art Praticantato Nel caso di praticantato obbligatorio previsto dalla legge, il dipendente a tempo pieno o con prestazione superiore al 50% deve formulare richiesta corredata dal parere dei dirigente della struttura di assegnazione e dell impegno a rispettare le seguenti condizioni: 1) l attività di praticantato non deve confliggere con le esigenze di servizio; 2) astensione della cura di qualsiasi questione nella quale possa ravvisarsi un conflitto di interessi con l Amministrazione; 3) la pratica professionale non deve dissimulare l esercizio di una libera professione e deve essere finalizzata al sostenimento dell esame di abilitazione. Il dirigente del settore del personale adotta Il provvedimento di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l autorizzazione è subordinata all intesa tra le due amministrazioni, nei termini e con e modalità previste dal precedente art. 8. Prima della scadenza del termine, il dirigente del personale può richiedere ulteriori elementi di giudizio sia all interessato che al dirigente della struttura in cui opera il richiedente. In tal caso, il termine si intende interrotto tino ai ricevimento degli elementi integrativi richiesti. Titolo III Conferimento di incarichi a propri dipendenti Art Condizioni per conferimento di incarichi a propri dipendenti L Amministrazione può conferire ai propri dipendenti incarichi per particolari tipi di attività non rientranti tra i compiti e doveri d ufficio, qualora ricorrano le seguenti condizioni: I. attività oggetto dell incarico non possa essere sviluppata in via ordinaria dai dipendenti assegnati alle strutture organizzative dell Ente; II. l attività oggetto dell incarico sia connessa con elementi di forte professionalizzazione rinvenibili in determinati soggetti dipendenti dell Ente, e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte internamente esternamente all Ente stesso; III. compatibilità in termini temporali e di contenuto, tra l attività resa dal dipendente nell ambito dei compiti e doveri dell ufficio, l attività resa in forza dell incarico conferito ad eventuali altri incarichi svolti a favore di soggetti esterni. Art Tipologia degli incarichi conferibili A fronte della sussistenza delle condizioni di cui all art. 12, l Amministrazione può conferire incarichi a propri dipendenti per i seguenti tipi di attività: 7
8 docenze ed interventi formativi a favore dei dipendenti dell Ente; partecipazione in qualità di componente o segretario alle commissioni di concorso/selezioni bandite dall ente. Art Criteri e procedimento per i! conferimento dell incarico L incarico al dipendente è conferito dal dirigente del settore personale, a fronte di specifica richiesta, ampiamente motivata, del dirigente della struttura interessata allo sviluppo dell attività in questione. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum del dipendente e lo schema di disciplinare dal quale devono risultare natura e oggetto dell attività e compenso lordo previsto, determinato sulla base delle tariffe professionali o delle normative di riferimento. Il dirigente dei settore del personale, entro 30 giorni dai ricevimento della richiesta può: autorizzare l incarico, previa acquisizione dei consenso del dipendente interessato; negare l autorizzazione all incarico, sulla base di dettagliata motivazione. Prima della scadenza di tale termine, possano essere richiesti ulteriori elementi di giudizio sia all interessato che al dirigente della struttura in cui opera il richiedente. In tal caso, il termine si intende interrotto fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti. Art Obblighi del dipendente incaricato Il dipendente cui sia conferito un incarico ai sensi del presente Regolamento, ha l obbligo: a) di svolgere l attività ai di fuori dell orario di avaro e comunque ai di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all ente in virtù dei rapporto di impiego pubblico; b) di non utilizzare per o svolgimento dell attività locali, mezzi o strutture dell Ente, se non previa espressa autorizzazione; c) di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell attività oggetto dell incarico con quella resa in forza del rapporto di impiego pubblico e con quelle eventualmente rese a favore di altri soggetti pubblici o privati in ragione di altri incarichi assegnati ai sensi dell art, 58 D. Lgs.29/93 e Successive modificazioni; d) di non utilizzare i risultati dell attività oggetto dell incarico conferito dall Amministrazione per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni. Titolo IV Vigilanza Art Obbligo di segnalazione I Dirigenti sono tenuti a segnalare al Servizio Ispettivo della Provincia, Le istituito ai sensi dell art. 1, comma 62, della legge n. 662/96, al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Generale eventuali casi di incompatibilità con il rapporto dl lavoro dei dipendenti loro assegnati di cui siano venuti, comunque, a conoscenza ai fini dei prescritti accertamenti. L inosservanza del presente obbligo da luogo a responsabilità dirigenziali e costituisce elemento di valutazione negativa ai fini della retribuzione di risultato, ai sensi degli articoli 22 e 23 del CC. n.l. per l area separata della dirigenza. Art Accertamenti ispettivi. Il servizio ispettivo, o il Direttore Generale nominato, o il Segretario Generale provvede ad effettuare verifiche a campione finalizzate all accertamento del rispetto da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo pieno delle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari che disciplinano lo svolgimento di attività estranee al rapporto di impiego. 8
9 Art Sanzioni. La violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, (tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l autorizzazione rilasciata dall Amministrazione di appartenenza e l autorizzazione sia stata concessa), o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività da parte di chi usufruisce del part-time in misura pari o inferiore al 50% del tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia comunicate dal dipendenti, costituiscono giusta causa del recesso del rapporto di lavoro. La violazione del divieto di svolgere incarichi/collaborazioni retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall Amministrazione di appartenenza comporta, altresì, l applicazione di quanto previsto dall art. 58 comma 7, del D. Lgs n. 29/93 e successive modifiche. La procedura per l accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente si svolge in contraddittorio fra le parti, facendo riferimento alle vigenti norme Contrattuali. Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale Ultima revisione
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