REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

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1 Allegato N. 1 alla DGP N. 58 del 19/03/2012 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI Art. 1 Finalità e ambito di applicazione Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Provincia di Biella per lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d ufficio, del personale dipendente, ai sensi dell art. 53 del D.Lgs 165/2001. Per incarichi si intendono le prestazioni lavorative, anche occasionali, rese al di fuori del rapporto di lavoro con la Provincia di Biella, in assenza di vincolo di subordinazione, a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati. Gli incarichi devono essere esercitati al di fuori dell orario di servizio, delle sedi e degli uffici dell Amministrazione Provinciale, senza utilizzare attrezzature o personale dell Amministrazione stessa. Art. 2 Incompatibilità L Amministrazione Provinciale può autorizzare i propri dipendenti a svolgere incarichi presso altri soggetti, comprese le altre Pubbliche Amministrazioni, compatibilmente alle esigenze di servizio e alle attività istituzionali dell Ente, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Il dipendente Provinciale non può esercitare il commercio, l industria né alcuna professione od assumere impieghi di lavoro dipendente. Ai dipendenti provinciali è preclusa qualsiasi attività non conciliabile con l osservanza dei propri doveri d ufficio e l immagine e il prestigio dell Amministrazione. Ai sensi della vigente normativa sono incompatibili le seguenti attività: a) l esercizio di attività commerciali e industriali; b) l esercizio di attività libero professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali; c) l assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni; d) l accettazione di cariche nei Consigli di Amministrazione o nei Collegi Sindacali in Società costituite a fine di lucro; e) i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell Ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Comunque sono incompatibili tutti gli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche: a) incarichi privi dei caratteri della saltuarietà e occasionalità; b) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio; c) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con la Provincia; d) incarichi che ne pregiudicano l imparzialità e il buon andamento; 1

2 e) incarichi con persone fisiche o giuridiche che hanno o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico in decisioni o attività inerente la Provincia. E autorizzabile l esercizio di attività agricola purché la stessa non comporti un volume d affari annuo pari o superiore a 7.000,00 e richieda un impegno assiduo, incompatibile come tale con lo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno. Il dipendente, anche in regime lavorativo di part-time al 50%, nell espletare l incarico deve astenersi dallo svolgere attività contrastanti con il corretto adempimento dei doveri d ufficio e deve mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare situazioni anche solo di apparente conflitto di interessi. Nel caso di sopravvenuto contrasto d interessi tra la Provincia ed il soggetto terzo presso il quale il dipendente svolge incarico, l Amministrazione Provinciale revoca immediatamente l autorizzazione. Il dipendente, anche in regime lavorativo di part-time al 50%, venuto a conoscenza di possibili contrasti di interesse od eventuali controversie che possano creare incompatibilità, é tenuto a darne immediatamente notizia all Amministrazione Provinciale. Art. 3 Incarichi non soggetti ad autorizzazione Sono esclusi dall autorizzazione preventiva, in deroga a quanto disposto dall art. 1, i seguenti incarichi ed attività: a) prestazioni rese a titolo gratuito; b) collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie e simili, emittenti radiotelevisive; c) lo svolgimento di attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio - assistenziale senza scopo di lucro; d) l utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; e) la partecipazione a convegni e seminari; f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; g) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; h) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero organizzate da strutture aventi natura pubblica. Lo svolgimento di tali incarichi è oggetto di semplice comunicazione preventiva all Ufficio Personale e al Dirigente del Settore di appartenenza. Qualora l incarico venga svolto dal personale con qualifica dirigenziale, la comunicazione preventiva dovrà essere inviata al Segretario Generale; la stessa dovrà inoltre essere inviata al Presidente se l incarico viene svolto dal Segretario Generale. Art. 4 Criteri per l autorizzazione 2

3 Le singole richieste di autorizzazione all esercizio di incarichi dovranno essere valutate dai singoli Dirigenti, sentito l Ufficio Personale, secondo i seguenti criteri: a) saltuarietà e occasionalità; b) non interferenza con l attività ordinaria; c) natura dell attività e relazione con gli interessi dell Amministrazione; d) modalità di svolgimento; e) impegno richiesto. Nell effettuare la valutazione l organo competente prende in considerazione l eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati. A tal fine, considerando l insieme degli incarichi retribuiti autorizzati, valutato il compenso, la durata e l impegno richiesto, si reputano autorizzabili i seguenti incarichi: 1) Per i Dirigenti e le Posizioni Organizzative, incarichi che comportano cumulativamente la percezione di compensi pari al 30% dello stipendio lordo annuo per un totale di n. 3 incarichi aventi il carattere della continuità e 10 aventi il carattere della saltuarietà ed occasionalità (es.: partecipazione a commissioni di concorso e di gara, rilascio di un parere, etc.). Il punteggio assegnato all incarico continuativo è pari a 3, mentre quello assegnato all incarico occasionale è pari ad 1. Complessivamente, fermo restando il limite dettato dall importo, il dipendente non potrà assumere incarichi che numericamente comportino un punteggio superiore a 10. 2) Per il restante personale, incarichi che comportano cumulativamente la percezione di compensi pari al 50% dello stipendio lordo annuo per un totale di non più di 3 incarichi aventi il carattere della continuità e n. 10 aventi il carattere della saltuarietà ed occasionalità (es.: partecipazione a commissioni di concorso e di gara, rilascio di un parere, etc.). Il punteggio assegnato all incarico continuativo è pari a 3, mentre quello assegnato all incarico occasionale è pari ad 1. Complessivamente, fermo restando il limite dettato dall importo, il dipendente non potrà assumere incarichi che numericamente comportino un punteggio superiore a 10. Il limite di cui al comma precedente non opera per le autorizzazioni rilasciate a favore dei dipendenti a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% dell orario. Art. 5 Procedimento per l autorizzazione L autorizzazione allo svolgimento degli incarichi deve essere richiesta all Amministrazione Provinciale dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l incarico; in alternativa può essere richiesta dal dipendente interessato. La richiesta deve pervenire ai soggetti competenti nei 15 gg. precedenti la decorrenza dell incarico e deve contenere le seguenti indicazioni: a) l oggetto dell incarico; b) il committente; c) il luogo dello svolgimento; d) la durata; e) il compenso lordo previsto/presunto; f) la dichiarazione di non interferenza con l attività ordinaria dell Ente. L autorizzazione deve essere rilasciata per ogni singolo incarico. Nel caso in cui l incarico abbia una durata pluriennale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il dipendente dovrà confermare il permanere dell incarico già autorizzato. 3

4 Il servizio personale rilascerà l autorizzazione previa acquisizione del nullaosta del Dirigente di appartenenza per il personale dipendente fino alla categoria giuridica D. Nel caso di richiesta di autorizzazione relativa ad un Dirigente, l autorizzazione viene rilasciata dal Segretario, mentre il Presidente è competente al rilascio dell autorizzazione relativa ad incarichi riferiti al Segretario Generale. L autorizzazione si intende accolta se il provvedimento di diniego non viene emanato entro 30 gg. dalla richiesta. Art. 6 Aspettativa per lo svolgimento di attività professionali e imprenditoriali Il dipendente può richiedere, ai sensi dell art. 18 della L. 183/2010 di essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, per avviare attività professionali e imprenditoriali. L aspettativa è concessa, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall interessato. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.. Art. 7 Partecipazione all amministrazione di enti e società (D.P.R. n. 3/1957 modificato dall art. 6 comma 4 L. 122/2010) Il dipendente può partecipare a Collegi Sindacali in Società o Enti ai quali la Provincia partecipi o contribuisca, in quelli che siano Concessionari dell Amministrazione di cui l impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell autorizzazione prevista dal presente comma, l incarico si intende svolto nell interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente e i compensi dovuti dalla Società o dall Ente sono corrisposti direttamente alla predetta Amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Rimane fermo quanto previsto dall art. 2 lettere d), e) del presente regolamento. Art. 8 Violazione norme regolamentari Lo svolgimento di incarichi professionali senza la prescritta autorizzazione, nonché le comunicazioni risultate non veritiere, costituiscono per l Amministrazione giusta causa di recesso del rapporto di lavoro. Il dipendente viene diffidato dall Amministrazione a cessare la situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l incompatibilità non sia cessata, l Amministrazione Provinciale irroga al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a cura dell erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell entrata del Bilancio della Provincia di Biella per essere destinato a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 4

5 Ai sensi dell art. 1 comma 62 della L. 662/1996 e ss.mm.ii. l Amministrazione si avvale del servizio ispettivo per effettuare controlli a campione sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti. Il controllo predetto può essere effettuato anche dal Dipartimento delle Funzione Pubblica d intesa con l Amministrazione e con il Ministero della Finanza, a mezzo della Guardia di Finanza. Art. 9 Anagrafe degli incarichi e trattamento dati personali Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti provinciali per gli incarichi di cui all art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a dare comunicazione al servizio personale dei compensi erogati nell anno precedente. Tale scadenza dovrà essere indicata nella comunicazione di autorizzazione inviata al personale provinciale e al soggetto conferente l incarico. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica, l elenco degli incarichi autorizzati ai dipendenti stessi nell anno precedente, con l indicazione dell oggetto dell incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali attinenti gli incarichi extra istituzionali saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza del servizio personale. Art. 10 Disposizione transitoria Le disposizioni del presente regolamento, si applicano salvaguardando, sino a conclusione, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del previgente regolamento. 5

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