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1 REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI CONFERITI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2013 Emanato con D.R. n. 134 del

2 ART. 1 FINALITÁ E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 6 novembre 2012, n. 190, e disciplina lo svolgimento, da parte di professori e ricercatori universitari dell Ateneo di Udine - d ora in avanti denominati rispettivamente docenti e Università -, degli incarichi non compresi tra i doveri istituzionali. 2. Ai ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano, oltre alle disposizioni del presente regolamento, anche quelle di cui al regolamento per i ricercatori a tempo determinato. 3. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d ufficio dei docenti, sia a titolo gratuito sia nel caso in cui sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. L incarico interno è quello conferito dall Università ad un proprio docente, non rientrante nella disciplina del conto terzi. 4. Il presente regolamento non si applica ai docenti afferenti ai Dipartimenti di area medica, limitatamente allo svolgimento dell attività libero professionale disciplinata da normativa specifica in materia. 5. Restano salve le disposizioni regolamentari relative all attività c/to terzi e agli incarichi negli spin-off accademici o universitari. ART. 2 INCOMPATIBILITÁ GENERALE 1. Fermi restando i divieti di cui all art. 3, è comunque vietato, anche per i docenti con rapporto a tempo definito, l esercizio dell industria e del commercio. 2. Per esercizio dell industria e del commercio si intende l esercizio di impresa commerciale, a titolo individuale o in forma societaria. 3. Nel caso di esercizio in forma societaria, l incompatibilità non sussiste per: a) il socio limitatamente responsabile di società di persone e di capitali; b) il componente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente privo di deleghe di società di capitali. 4. Non possono inoltre essere svolte: a) attività di lavoro subordinato presso privati; b) impieghi presso enti pubblici, fatto salvo il caso in cui una legge speciale consenta il cumulo di impieghi. ART. 3 ATTIVITÁ VIETATE 1. Ai sensi della normativa in vigore, ai docenti a tempo pieno è vietato l esercizio di attività libero professionale. Sono vietate in particolare: a) le consulenze esterne con carattere di abitualità, sistematicità e continuità; b) le consulenze e le collaborazioni che consistono in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionale. 2. I docenti a tempo definito possono svolgere attività libero professionale o di lavoro autonomo, anche continuativa, a condizione che non sia concorrenziale o in conflitto di interessi, anche potenziale, con l Università o con le funzioni esercitate presso l Università. 3. In ogni caso sono vietate le attività e gli incarichi in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso l Università o che possano arrecare pregiudizio all Università o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali. 2

3 ART. 4 ATTIVITA COMPATIBILI E NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. Fermi restando i divieti e le incompatibilità di cui agli articoli precedenti, non necessitano di autorizzazione i seguenti incarichi, anche se retribuiti: a) attività di valutazione e referaggio in ambito scientifico; b) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici nei corsi di studio curriculari universitari; c) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; d) attività di collaborazione scientifica e di consulenza, compatibilmente con quanto previsto dall art. 3, comma 1, lett. b); e) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; f) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; g) interventi in qualità di relatore a convegni, seminari e conferenze; h) utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; i) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; j) incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; k) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; l) partecipazione, in qualità di commissario, a procedure di selezione, esame o abilitazione per le quali la partecipazione di docenti universitari sia prevista da norme dell ordinamento; m) consulenze tecniche conferite dall autorità giurisdizionale, a condizione che siano prive delle caratteristiche dell attività libero professionale di cui all art. 3, comma 1; n) incarichi conferiti e regolamentati nell ambito di convenzioni stipulate tra l ateneo ed enti diversi, se l interessato risulta chiaramente individuato all interno della disciplina convenzionale e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2 e 3; o) incarichi conferiti dall Ateneo presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche quando in rappresentanza dell Università stessa. 2. Le attività di cui al comma 1 devono essere comunque segnalate mediante registrazione telematica di cui al successivo art. 6, nonché mediante comunicazione al Dipartimento di afferenza. Esse non possono comunque pregiudicare l assolvimento degli obblighi istituzionali del docente. ART. 5 ATTIVITA COMPATIBILI PREVIA AUTORIZZAZIONE 1. Tenuto conto di quanto previsto agli artt. 2 e 3 e fatto salvo quanto disposto dall art. 4, ai docenti è vietato, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. 2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva a condizione che: 1. non siano concorrenziali o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte dal docente presso l Università; 2. non comportino detrimento delle funzioni istituzionali; 3. siano svolte in qualità di esperto nel proprio campo scientifico-disciplinare; le seguenti attività: a) funzioni didattiche e di ricerca non occasionali presso altri enti senza scopo di lucro pubblici o privati. Le medesime funzioni, esercitate presso altre Università, devono 3

4 altresì rispettare le disposizioni del regolamento interno dell Ateneo per la copertura degli insegnamenti; b) compiti istituzionali e gestionali, senza vincoli di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro pubblici o privati; c) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale; d) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia; e) incarichi presso enti od organismi internazionali o sovranazionali, senza scopo di lucro; f) consulenze tecniche di parte, a condizione che siano prive delle caratteristiche della attività libero professionale di cui all art. 3, comma 1; g) attività di arbitro o di segretario di collegio arbitrale, fermo quanto disposto dall art. 61, comma 9, del D.L n Dette attività non possono comunque pregiudicare l assolvimento degli obblighi istituzionali del docente. ART. 6 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE 1. Per la richiesta di autorizzazione al Rettore il docente interessato deve compilare un apposito modulo telematico reperibile sul sito dell Anagrafe Prestazioni Esterne dell Università. 2. Il modulo di richiesta deve pervenire all Area del personale, in forma cartacea, oppure mediante file PDF trasmesso con P.E.C. personale, di regola trenta giorni prima dell inizio dell attività oggetto della richiesta di autorizzazione. Il modulo stesso viene inviato in via telematica anche al Direttore della struttura di afferenza. 3. La richiesta contiene: la denominazione dell'ente conferente l incarico e il suo codice fiscale o la partita IVA; la denominazione, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto tenuto al pagamento, se diverso dal conferente; l oggetto dell'incarico, in rapporto alla qualità di esperto nel campo scientificodisciplinare proprio del docente, le modalità di svolgimento e l impegno effettivamente richiesto; il periodo di svolgimento dello stesso; l importo presunto per l intera attività e, se si tratta di prestazione continuativa superiore ad un anno, per ogni singolo anno della prestazione; la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che l incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, con i doveri accademici del richiedente e non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali anche tenuto conto degli incarichi precedentemente autorizzati e ancora in essere; la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che l incarico in questione non è in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso l Università. Alla richiesta è allegata copia dell atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell incarico. 4. Qualora, successivamente alla presentazione dell istanza, intervenissero variazioni al contenuto di quanto in essa dichiarato o documentato, il docente è tenuto a darne tempestiva 4

5 comunicazione all Area del personale. Il docente è tenuto a segnalare altresì i casi di registrazione ai quali non segua, per qualsiasi motivo, la prestazione autorizzata. ART. 7 COMMISSIONE PER LE AUTORIZZAZIONI 1. Il Rettore o un suo delegato valuta le richieste di autorizzazione avvalendosi, laddove lo ritenga necessario, di un apposita Commissione nominata con proprio decreto, sentito il Senato Accademico. La Commissione è composta da almeno tre docenti, e comunque sempre in numero dispari, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse; il mandato dei componenti dura un triennio dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta. 2. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese, anche in via telematica, e formula il proprio parere circa l accoglimento o il rigetto delle istanze, deliberando a maggioranza dei componenti. Qualora uno dei componenti abbia a sua volta presentato istanza, sulla valutazione della medesima è sostituito in Commissione dal Direttore del proprio Dipartimento di afferenza o da un suo delegato. 3. Nei casi eccezionali di urgenza, debitamente motivati e non causati dal docente richiedente, il Rettore può rilasciare l autorizzazione, senza il previo parere della Commissione di cui al comma 1, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza dell interessato, verificati la sussistenza del motivo di urgenza e la compatibilità dell incarico ai sensi del presente regolamento. ART. 8 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 1. La Commissione di cui al precedente articolo si esprime motivando le proprie determinazioni attraverso richiami puntuali al presente regolamento o ad altra normativa vigente. 2. La Commissione si può avvalere del parere del Direttore del Dipartimento di afferenza del docente. 3. L attività oggetto di autorizzazione deve svolgersi in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non deve prevedere l utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e umane dell Università. 4. L autorizzazione relativa ad un incarico di durata pluriennale è accordata per tutta la durata dell incarico, subordinatamente al perdurare dei suoi presupposti. ART. 9 - TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Fatto salvo quanto previsto dall art. 7, comma 3, l'università si pronuncia non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta d'autorizzazione. Il termine può essere sospeso qualora la Commissione necessiti di un supplemento di istruttoria, anche mediante richiesta di parere all Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n L attività oggetto di richiesta di autorizzazione non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della stessa. 3. Qualora il docente presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dall'università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere per l'università di appartenenza è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa da parte dell'università. 4. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata. 5

6 ART PUBBLICITÀ 1. L'Università cura la tenuta dell'elenco degli incarichi autorizzati, suddivisi per anno. Tale elenco è a disposizione del Rettore e della Commissione di cui all'art. 7 nonché reso pubblico nei modi di legge. 2. Nei termini di legge, l'università trasmette al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti ai sensi dell art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i compensi liquidati o percepiti, anche ai fini della verifica della applicazione dell art. 1, commi 123 e 127 della legge , n ART. 11 SANZIONI 1. Qualora un incarico venga svolto in assenza della prescritta autorizzazione oppure nel caso si svolgesse con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente interessato, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell entrata del bilancio dell Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 2. L infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all art. 53, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n L omissione del versamento del compenso da parte dell indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 4. Il responsabile del procedimento è tenuto a segnalare al Rettore i casi d incompatibilità dei quali sia comunque venuto a conoscenza. Il Rettore diffida formalmente il docente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione d incompatibilità, senza preclusione dell azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell interessato. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n L assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego. ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. 1. Fatte salve le disposizioni riguardanti le situazioni di incompatibilità, il presente regolamento si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Le autorizzazioni rilasciate prima di tale data si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili. ART. 13 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, è pubblicato all Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 6

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