Ufficio stampa. Rassegna stampa. 3-4 Aprile Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it)

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1 Ufficio stampa Rassegna stampa 3-4 Aprile 2005 Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it)

2 SOMMARIO Pag. 3 DIRITTO DI FAMIGLIA: Europa in ordine sparso sul divorzio (il sole 24 ore) Pag. 5 DIRITTO DI FAMIGLIA: Parlamento alle prese con riforme che non arrivano mai a destinazione (il sole 24 ore) Pag. 6 DIRITTO DI FAMIGLIA: Casa e mantenimento in conflitto (il sole 24 ore) Pag. 7 DIRITTO DI FAMIGLIA: Ma a Bruxelles la famiglia conquista peso (il sole 24 ore) Pag. 8 MAGISTRATURA: E anche i magistrati scoprono le primarie (il sole 24 ore) Pag.10 MAGISTRATURA: I consigli giudiziari (il sole 24 ore) 04/04/2005 2

3 IL SOLE 24 ORE DIRITTO DI FAMIGLIA Poche le soluzioni comuni ai 25 Stati dell'unione Un Libro verde per trovare regole condivise Europa in ordine sparso sul divorzio Svezia e Finlandia hanno le discipline più liberali Anche sulla separazione legale c'è una spaccatura L' Europa cerca di mettere ordine sul divorzio. I 25 Paesi dell'unione ( considerando anche i dieci nuoviingressi) disciplinano in modo spesso diversissimo l'istituto. Ma adesso la Commissione ha deciso di avviare uno sforzo per armonizzare le normative, almeno quando ci sono di mezzo ( ex) coniugi di differenti nazionalità. L'obiettivo è trovare criteri condivisi per capire quale ordinamento applicare. Il punto di partenza è la rassegna delle legislazioni vigenti nei 25, allegata al Libro verde sulle leggi e sulla giurisdizione applicabili ai divorzi, che la Commissione ha già avviato. Il documento Com( 2005) 82 finale, del 14 marzo punta proprio a evidenziare i possibili problemi legati alle differenze fra le legislazioni. Bruxelles ha quindi lanciato ( come consuetidine in queste procedure) una discussione pubblica sulla questione. Cresce il diritto di famiglia Ue. L'iniziativa rientra nello sforzo intrapreso dall'unione per creare un'area giudiziale comune nel campo del diritto di famiglia. Ogni anno si registrano migliaia di divorzi e in molti casi sono coinvolti coniugi di differenti nazionalità. Al momento non esistono norme comuni applicabili. Il Libro verde arriva a poche settimane dall'entrata in vigore di un altro provvedimento sulla famiglia. Efficace dal 1? marzo, il regolamento Ce 2201/ 03 contribuisce appunto a realizzare uno spazio comune europeo in questo settore, affermando il riconoscimento automatico tra Stati membri delle pronunce emesse dai tribunali nazionali sui minori, figli di genitori separati e appartenenti a Paesi diversi della Ue. Negli stessi giorni, il commissario alla Giustizia, Franco Frattini, ha annunciato un Libro verde su eredità e successioni, per armonizzare le normative Ue ( si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 marzo). A questi tasselli va poi aggiunto il Libro verde sugli obblighi di mantenimento risalente all'aprile del 2004 Com( 2004) 254 finale e quello in arrivo sul regime patrimoniale del matrimonio. La Commissione ha già lanciato uno studio sulla materia e intende pubblicare un analogo documento nel 2006, su giurisdizione, riconoscimento e applicazione delle norme. In ordine sparso. Sui divorzi i 25 Paesi dell'unione viaggiano su strade separate. Non è neppure unanime il riconoscimento della facoltà di sciogliere la comunione fra i coniugi, visto che a Malta il divorzio non è riconosciuto ( ma c'è la possibilità di separazione legale). Un certa convergenza emerge nel crescente peso riconosciuto, fra i fattori che permettono il divorzio, al mutuo consenso dei coniugi e nella ridotta enfasi data alla colpa di uno dei due. Molto spesso, poi, la separazione di fatto è la strada attraverso la quale, magari indirettamente, è possibile ottenere lo scioglimento del matrimonio. È quanto accade in 17 Stati. In sette di questi Paesi, la separazione da sola non è una causa sufficiente per divorziare, ma viene comunque riconosciuta come prova del fallimento dell'unione coniugale. Perché la separazione di fatto abbia effetti deve durare da un minimo di sei mesi ( se consensuale) a un massimo di cinque anni, quando un coniuge non è d'accordo. 3

4 La legislazione più liberale è senza dubbio quella svedese. Qui non servono particolari motivi per ottenere il divorzio, ma la domanda unilaterale di uno dei due coniugi viene immediatamente accolta se non è contestata dall'altro coniuge e se la coppia non ha in custodia figli con meno di 16 anni. Ma anche in questi casi basta sottoporsi a un " periodo di riflessione" di appena sei mesi. Dopo di che il vincolo coniugale potrà essere sciolto. Appena un po' più restrittive le norme finlandesi, che richiedono sempre e comunque il periodo di riflessione di sei mesi. Agli antipodi la cattolica Irlanda. Per ottenere il divorzio, i coniugi devono provare di aver vissuto separatamente per almeno quattro anni. Bisogna poi superare l'esame del tribunale che deve appurare l'inesistenza di ragionevoli prospettive di riconciliazione e controllare che siano state prese adeguate disposizioni per l'altro coniuge e per i figli. In tutti gli Stati, la competenza a pronunciare il divorzio è affidata all'autorità giudiziaria. Tuttavia, In Portogallo, Estonia e Danimarca il divorzio per mutuo consenso dei coniugi può essere chiesto a organi amministrativi. Separazione legale. I 25 sono spaccati anche sulla separazione legale, che non esiste in 12 ordinamenti. Quando è prevista, generalmente conduce al divorzio, dopo un periodo di tempo che varia da 1 a 5 anni ( più spesso ne bastano 3). La separazione legale non può essere trasformata in divorzio in Irlanda, Malta ( dove non è permesso divorziare), in Polonia e nei Paesi Bassi. In questi due Paesi il divorzio è possibile solo quando si dimostra che il matrimonio è irrimediabilmente fallito. Annullamento. A eccezione di Svezia e Finlandia ( dove però ottenere il divorzio è più facile), tutti gli Stati membri riconoscono la possibilità di ottenere l'annullamento del matrimonio per vizi di consenso, di forma o per violazioni delle leggi. GIANLUCA DI DONFRANCESCO 04/04/2005 4

5 IL SOLE 24 ORE In Italia / Tante proposte nessun risultato Parlamento alle prese con riforme che non arrivano mai a destinazione Se l'europa riflette su una progressiva armonizzazione delle diverse discipline nazionali, l'italia stenta a far decollare le riforme possibili. Nulla di più probabile, così, che anche questa legislatura passi senza interventi significativi sul diritto di famiglia. Di proposte di legge ne sono state presentate tante, ma poche sono arrivate all'esame dell'aula e nessuna al voto finale. Certo si tratta di una materia che, molto più di altre, vede affievolirsi la disciplina di schieramento e tanto più di partito, ma lo svecchiamento o almeno la manutenzione di norme che in molti casi sono datate da decenni resta ancora un obiettivo non condiviso da tutte le forze politiche. Per restare al regime del matrimonio, quello sul quale la Commissione europea ha avviato un percorso di avvicinamento, la Camera, un anno e mezzo fa, ha bocciato un disegno di legge che aveva visto una faticosa intesa in sede di commissione. Due gli obiettivi della proposta: uno, massimalista, di abbassare a un anno il periodo di durata della separazione antecedente la pronuncia di divorzio, con l'intenzione di allinearsi a molti Paesi europei e, nello stesso tempo, prendere atto della crisi irreversibile di unioni che apparirebbe solo utopistico ricomporre. L'altro scopo dell'intervento era invece più limitato e concentrato sull'eliminazione di un paradosso del regime patrimoniale della famiglia per cui, in attesa della pronuncia di separazione, e quando già era intervenuta l'autorità giudiziaria a prendere una serie di provvedimenti di urgenza, restava comunque in vita la comunione dei beni. Con l'effetto di mantenere vincolata la coppia in difficoltà a un regime patrimoniale congeniale a una situazione invece di armonia. Il disegno di legge che, se approvato, avrebbe di certo comportato una piccola svolta, venne invece bocciato una volta arrivato all'esame dell'aula di Montecitorio. Così, per restare al piano sostanziale, l'unica proposta in campo con qualche speranza di arrivare in porto è quella sull'affido condiviso. La discussione generale alla Camera è già cominciata, ma sin dal primo giorno di confronto non è apparso chiaro un cammino comunque accidentato. Eppure si tratta di un disegno di legge sul quale, almeno in linea di principio, molti si dicono d'accordo. La previsione di un affidamento congiunto alla coppia di genitori, sia pure separata, appare tutto sommato una modalità efficace per conservare una responsabilità non formale in capo anche al padre, figura che tendenzialmente sbiadisce confinata com'è a oneri spesso solo economici. La stessa previsione di una contribuzione paritaria, fatta salva la possibilità di un assegno perequativo, all'andamento finanziario rappresenta un significativo passo avanti. Di fatto però, a un anno dal termine della legislatura, non esistono garanzie di un'approvazione in tempi utili del provvedimento. G. NE. 04/04/2005 5

6 IL SOLE 24 ORE La giurisprudenza / In Cassazione Casa e mantenimento in conflitto Sulle questioni più delicate la Suprema corte esprime tendenze divergenti Assegnazione della casa, mantenimento del coniuge e dei figli, impugnazione delle condizioni della separazione. La giurisprudenza della Corte di cassazione è da sempre divisa sulle conseguenze più delicate che seguono lo scioglimento del matrimonio. Impugnazione. Contrastata, per esempio, è la questione dell'impugnabilità delle decisioni prese dalla corte d'appello in sede di reclamo nei giudizi di modifica delle condizioni della separazione. Il punto riguarda solo l'impugnazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, in quanto il ricorso ordinario per Cassazione è escluso. Due gli indirizzi emersi. Da una parte, ci sono pronunce che ritengono impugnabili solo le decisioni relative ai coniugi, in quanto solo queste hanno il requisito della decisorietà e della definitività. Sono, invece, escluse le pronunce relative ai figli. Ma secondo altre sentenze, le decisioni della corte d'appello sono sempre impugnabili, perché anche su quelle riguardanti la prole si crea un giudicato, anche se solo " allo stato delle cose". In questo senso si è espressa la sentenza n.24265/ 04: i provvedimenti sul mantenimento e i rapporti con i figli hanno natura definitiva anche se suscettibili di revisione in ogni tempo. Abitazione. Anche qui si contrappongono due tesi. Secondo la prima, la casa coniugale può essere assegnata solo al genitore affidatario. Quindi, in assenza di figli ancora dipendenti dai genitori, la casa resta al proprietario. Ma secondo un altro orientamento, la casa può essere assegnata anche al coniuge economicamente più debole, come parte del mantenimento. A risolvere la questione non è bastato l'intervento delle Sezioni unite ( sentenza n / 95), con una decisione favorevole alla tesi più rigorosa: nel divorzio la casa familiare va al genitore affidatario dei figli minori o maggiorenni, ma economicamente ( senza loro colpa) non autosufficienti. Negli anni successivi, infatti, si sono alternate sentenze favorevoli al coniuge più debole ad altre in linea con la sentenza del ' 95, come la 408/ Mantenimento. Fra le questioni più controverse in assoluto c'è il mantenimento del coniuge e dei figli. In particolare sembra consolidarsi un orientamento che tende ad alleviare la posizione dell'ex marito che si autoriduce l'assegno di mantenimento per il peggioramento delle proprie condizioni economiche ( così, ad esempio, le sentenze n / 04 e n / 01). Secondo questa impostazione, il mancato o minore versamento dell'assegno stabilito dal giudice civile non basta a dimostrare la responsabilità penale se non c'è anche la prova che, a causa dell'omissione, sono venuti meno i mezzi di sussistenza dell'altro coniuge. D'altra parte, a liberare dall'obbligo di versare gli alimenti può non bastare neppure l'inerzia dell'ex a cercarsi un lavoro. Per la sentenza n / 04, se la potenziale capacità di guadagno va presa in considerazione nel determinare la misura dell'assegno, tuttavia non cancella il dovere di solidarietà persistente tra i coniugi anche dopo la separazione. E se ci sono figli, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento non è sufficiente il fallimento della propria azienda. Secondo la sentenza n / 04, bisogna provare che il dissesto ha compromesso i mezzi economici dell'ex coniuge e che questi non è stato in grado di rimediare altrimenti. G. D. DO. 04/04/2005 6

7 IL SOLE 24 ORE Prospettive / Percorso a tappe Ma a Bruxelles la famiglia conquista peso Il libro verde sul divorzio è un nuovo tassello che si inserisce all'interno di un quadro più ampio. Pur avendo rinunciato all'adozione di misure uniformi di diritto sostanziale sui rapporti di famiglia, puntando su regolamenti riguardanti il diritto internazionale privato, la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze, il Consiglio dell'unione non ha però rinunciato alla costruzione di uno spazio giudiziario europeo sulla famiglia. E nel programma dell'aja del 2004, sul rafforzamento della libertà, sicurezza e giustizia, ha dettato la tabella di marcia, invitando la Commissione a presentare, entro il 2005, una proposta sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sugli obblighi alimentari, incluse le misure precauzionali e l'esecuzione provvisoria; un Libro verde sul conflitto di leggi sul regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco ( entro il 2006); il Libro verde sul conflitto di leggi in tema di successioni ( già presentato il 1? marzo 2005) e quello COM( 2005) 82 sulla legge applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio, adottato il 14 marzo. Quello che era il settore marginale nel sistema della cooperazione giudiziaria civile è così al centro degli interventi comunitari soprattutto per l'incremento dei matrimoni internazionali, anche se il Trattato di Nizza, per i regolamenti connessi al diritto di famiglia, ha lasciato in piedi la regola dell'unanimità ( articolo 67). Dal quadro attuale emerge comunque una lacuna nei diversi provvedimenti sin qui adottati, perché non vi è alcuna nozione comunitaria di matrimonio o di divorzio: il compito interpretativo è così lasciato alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la quale «la definizione comunemente accolta dagli Stati membri designa un'unione tra due persone di sesso diverso» ( sentenza 31 maggio 2001, C 122/ 99). Dopo l'entrata in vigore, il 1? marzo 2005, del regolamento 2201/ 2003 del 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), con il quale è stata dettata una disciplina comune sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, l'unione europea punta ad adottare norme di diritto internazionale privato comuni agli Stati membri in materia di divorzio. Il quadro attuale, con la presenza di sistemi di diritto internazionale privato differenti tra i vari Stati dell'unione, rende difficile a coppie costituite da cittadini di diversa nazionalità individuare con certezza il giudice competente e la legge applicabile al divorzio. Molti ordinamenti, tra i quali l'italia, hanno optato, nella scelta dei criteri di collegamento, per la legge nazionale comune dei coniugi al momento della separazione o di scioglimento del matrimonio ( articolo 31, legge 218/ 95) e, in mancanza, alla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. La Germania, l'austria, la Grecia, i Paesi Bassi, la Spagna e il Portogallo invece hanno scelto, come criterio successivo, la residenza abituale dei coniugi. Regno Unito, Irlanda, Svezia, Finlandia, Danimarca, Cipro e Lettonia hanno optato per la lex fori, mentre la Francia ha inserito una norma unilaterale di conflitto. È quindi tra questi diversi criteri di collegamento, che consentono di individuare la legge applicabile a fattispecie che presentano elementi di estraneità, che il Consiglio dovrà scegliere il sistema di diritto internazionale privato da costruire, uniformando le norme sui conflitti di legge, con difficoltà dovute all'assenza di un impianto di partenza comune. Nel Libro verde, intanto, trova spazio il criterio di collegamento della volontà delle parti e quello del collegamento più stretto. Sull'impiego, però, del primo criterio la Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere alcuni accorgimenti per evitare il rischio di rinvii a leggi definite " esotiche", con le quali i coniugi non hanno alcun legame, e per arginare, al tempo stesso, indebite pressioni sulla parte più debole. Anche sulla determinazione dei titoli di giurisdizione, il Libro manifesta una preferenza per la volontà delle parti ( proroga della giurisdizione), con il risultato ad avviso della Commissione di aumentare la certezza giuridica e individuare con celerità il giudice, soprattutto nei casi di divorzio consensuale. Marina Castellllaneta 04/04/2005 7

8 IL SOLE 24 ORE E anche i magistrati scoprono le primarie ROMA Oggi non si vota solo per le regioni italiane: sono previste anche le elezioni per il rinnovo dei componenti dei Consigli giudiziari ( tutti magistrati). Ma i risultati non saranno una sorpresa. Il voto, basato su un sistema maggioritario, è tutt'altro che truccato, ma si limiterà di fatto a " ratificare" i consensi dei colleghi già registrati nei giorni scorsi dalle toghe candidate, per lo più con il meccanismo delle primarie. Che non sono previste da nessuna norma, ma traducono al meglio l'invito dell'associazione magistrati «ad adottare le necessarie iniziative per garantire la rappresentanza pluralistica e proporzionale delle posizioni espresse dall'associazionismo». Un valore, secondo l'anm, «che deve essere assolutamente salvaguardato nella composizione dei Consigli», in quanto organismi «di autogoverno e di garanzia». Da qui, l'organizzazione di " pre elezioni", su base proporzionale, nella stragrande maggioranza dei 26 distretti di Corte d'appello italiani ( «ci sono state solo due o tre deprecabili eccezioni a livello locale» conferma Antonio Patrono, di Mi), con determinazione del quoziente elettorale ( voti validi/ seggi in palio) e definizione di una lista " bloccata" ( ovvero unica, detta " Lista Anm") che esprime fedelmente le preferenze delle primarie. E che verrà votata dai magistrati alle elezioni " ufficiali" dei Consigli. Oltre a garantire il pluralismo proporzionale dei Consigli, spiega Claudio Castelli, di Md, il ricorso alle primarie «evita l'antipatica necessità di mettersi d'accordo in anticipo sulla distribuzione delle candidature tra le correnti». Tra le controindicazioni, il calo dell'affluenza alle urne: «Nel distretto di Milano hanno partecipato alle primarie oltre 650 magistrati, ma è facile che al voto di domani non andranno più di cento». Pochi, ma sufficienti a confermare il risultato della " lista Anm", con un meccanismo condiviso da tutte le anime della magistratura associata. Quello che potrebbe essere l'ultimo mandato dei Consigli giudiziari vecchia maniera, in attesa del nuovo assetto previsto dalla riforma dell'ordinamento dovrebbe così rispecchiare, all'ingrosso, rapporti di forza già noti nella magistratura: in testa Unità per la Costituzione ( la corrente " di centro"), seguita da Magistratura democratica e Movimenti riuniti ( la cosiddetta Sinistra giudiziaria), e Magistratura indipendente ( considerata " di centro destra"). Questo nel complesso, perché le primarie non adottano criteri omogenei, esistono situazioni diversissime tra loro, e localmente singole candidature possono " spostare" anche molti voti. A Milano, per esempio, distretto al centro dello scontro tra politica e magistrati, la lista Anm vede prevalente Md ( 2 effettivi, 1 supplente), seguita da Unicost ( 1 e 1) Movimenti ( 1 e 1) e Mi ( 1 effettivo). Lista unica dunque, ma con quale programma? Il rinnovo dei Consigli offre anche l'occasione per confrontare due modelli di autogoverno della magistratura. Per Castelli, i Consigli dovrebbero aprirsi all'esterno, ai rappresentanti di Regioni e Avvocatura, valorizzando la conoscenza di uffici e territorio con nuove competenze: approvare le tabelle dei tribunali, formulare pareri sui magistrati, e vigilare sull'andamento degli uffici giudiziari. La cosa non piace alle toghe, preoccupate di condividere con avvocati e docenti passaggi " valutativi" delle carriere e " gestionali" degli uffici. 8

9 Anche per questo, il comun denominatore dei programmi elettorali delle varie correnti alle primarie è costituito dal " rilancio" dei Consigli come presidio dell'indipendenza e dell'autonomia delle toghe, recuperando la crisi di efficienza degli ultimi anni. Per esempio, uniformando il funzionamento dei Consigli, fissando un tempo massimo per il disbrigo delle pratiche, e stabilendo l'esonero effettivo dei componenti dalle mansioni giudiziarie. Molto citati anche gli strumenti di " legislazione domestica" recentemente deliberati dal Csm in risposta ad alcuni " difetti" dell'autogoverno evidenziati dal guardasigilli: la circolare sul prelievo a campione delle sentenze ai fini della progressione in carriera delle toghe, quella sulle incompatibilità parentali sugli incarichi extragiudiziali. La loro attuazione è ampiamente demandata ai Consigli, e i programmi le richiamano come le vere sfide da attuare nel prossimo biennio. Per dimostrare, anche all'opinione pubblica, che l'autogoverno è possibile, senza passare delle " riforme ostili" di via Arenula. 03/04/2005 9

10 IL SOLE 24 ORE I consigli giudiziari Una guida al cambiamento cosa fanno e come sono composti oggi... Mandato: 2 anni Composizione: Membri di diritto: primo presidente e Pg del distretto di Corte d'appello. Membri togati: 8 magistrati ( 3 supplenti) eletti dai magistrati con voto personale e segreto. Competenze: parere sulle tabelle proposte dai capi degli uffici giudiziari; dichiarazione di idoneità all'assunzione di incarichi direttivi delle toghe; parere sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati del distretto; formazione e valutazione professione degli uditori giudiziari.... e come cambieranno con la riforma Castelli Mandato: 4 anni; vietata la riconferma immediata Composizione: Membri di diritto: primo presidente e Pg della Corte d'appello, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati con sede nel capoluogo del distretto. Membri togati: passano da 3 a 5 o da 5 a 7, in relazione al distretto. Membri non togati: 5 in tutto, 1 docente universitario in materie giuridiche nominato dal Cun, 1 avvocato con 15 anni di anzianità nominato dal Cnf, 2 membri nominati dal Consiglio regionale della Regione dove ha sede il distretto, e 1 rappresentante eletto dai giudici di pace. Competenze: esprimere il parere sulle tabelle degli Uffici giudiziari e vigilare sull'andamento degli Uffici del distretto, compresi i giudici di pace ( i membri non togati possono partecipare e votare solo alle riunioni dedicate a questi temi); formulare pareri sull'attività dei magistrati ( preparazione, capacità, diligenza, laboriosità, equilibrio, eccetera) acquisendo la valutazioni dell'avvocatura; vigilare sul comportamento dei magistrati, segnalando eventuali infrazioni disciplinari; adottare provvedimenti sullo stato dei magistrati ( aspettative, congedi, sussidi, indennizzi, pensioni privilegiate). 03/04/

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