Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria nell esposizione a basse dosi di cancerogeni.
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1 Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria nell esposizione a basse dosi di cancerogeni. Dott. Osvaldo Mattei Istituto di Medicina del Lavoro 1
2 Decreto Lgs.81/2008 Art. 2 (Definizioni), lettera r e s Art. 222 (Titolo IX, Capo 1), lettera g e h PERICOLO : proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di provocare danni (produrre effetti nocivi). RISCHIO : probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno (nocivo) nelle condizioni di impiego (utilizzazione) o di esposizione. Istituto di Medicina del Lavoro 2
3 RISCHIO Il rischio riferito all esposizione ad agenti chimici pericolosi può essere rappresentato dal seguente prodotto : R = P x E P : Indice di pericolosità intrinseca di una sostanza (identificabile con le frasi di rischio) E : Livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività 3
4 Decreto Lgs.81/2008 Titolo IX capo II - Agenti cancerogeni e mutageni art. 233 (campo di applicazione) Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la comunità europea dell energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. Istituto di Medicina del Lavoro 4
5 Decreto Lgs.81/2008 Art. 236 (Valutazione del rischio), comma 4, lettera c Il documento di Valutazione dei rischi è integrato con i seguenti dati :.. Il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni Istituto di Medicina del Lavoro 5
6 LAVORATORI POTENZIALMENTE ESPOSTI (Art. 63, comma 4, lettera c e art. 64, comma 1, lettera d del D.Lgs. 626/94) Per i lavoratori potenzialmente esposti il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale solo per eventi imprevedibili e non sistematici Istituto di Medicina del Lavoro 6
7 Individuazione degli esposti a CTA (ISPESL) ADDETTI ABITUALI : preparazione/somministrazione con mezzi idonei dei CTA tutti i mesi con una media di 15/settimana o 5/giorno ADDETTI OCCASIONALI : preparazione/somministrazione con mezzi idonei tutti i mesi con media inferiore ADDETTI ALLE PULIZIE DEI LOCALI SPECIFICI Istituto di Medicina del Lavoro 7
8 Indice di Carico Citotosico (ICC) N dosi manipolate e/o somministrate N ore lavoro specifico / operatore Formula espressa dall Associazione Farmacisti Ospedalieri Americani (ASHP-STOLAR, 1983) da cui si ricava una distinzione indicativa delle situazioni ambientali in base ai seguenti punteggi di ICC : LIVELLO 1 : per aree o turni con ICC < 1 ; LIVELLO 2 : per aree o turni con ICC tra 1 e 3 ; LIVELLO 3 : per aree o turni con ICC > 3. Istituto di Medicina del Lavoro 8
9 Decreto Lgs.81/2008 art. 234 Gli agenti cancerogeni e mutageni sono individuati in base alla classificazione in categoria 1 o 2 secondo i criteri stabiliti nei D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 oppure risultano emessi durante un processo previsto nell Allegato XLII. Istituto di Medicina del Lavoro 9
10 ALLEGATO XLII : Elenco di sostanze, preparati e processi Produzione di auramina con metodo Michler. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. I lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. Il lavoro comportante l esposizione a polvere di legno duro. Istituto di Medicina del Lavoro 10
11 Agenti cancerogeni CLASSI IARC Gruppo 1 : Gruppo 2A : Gruppo 2B : Gruppo 3 : Gruppo 4 : cancerogeni per l uomo probabili cancerogeni per l uomo possibili cancerogeni per l uomo agenti non classificabili per la cancerogenicità nell uomo agenti probabilmente non cancerogeni per l uomo CLASSI ACGIH A1: sostanze confermate come cancerogene per l uomo A2: sostanze sospette di essere cancerogene per l uomo A3: sostanze cancerogene per gli animali A4: sostanze non classificabili come cancerogene per l uomo; A5: sostanze non sospette di essere cancerogene per l uomo. Istituto di Medicina del Lavoro 11
12 Agenti cancerogeni CLASSI CCTN 1: sostanze per cui esiste una sufficiente evidenza degli effetti cancerogeni delle sostanze sull uomo; 2: sostanze per cui esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile lo sviluppo di tumori; 3: sostanze sono da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull uomo; 4: sostanze non valutabili come cancerogene; 5: sostanze probabilmente prive di effetti cancerogenici per l uomo. Istituto di Medicina del Lavoro 12
13 Commissione consultiva tossicologica nazionale Art. 245 (Adeguamenti normativi), comma 1: La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri ivi stabiliti.. 13
14 Agenti cancerogeni e mutageni CLASSIFICAZIONE ITALIANA (D.Lgs. 52/97; D.Lgs. 65/03; D.Lgs. 81/08) R45 può provocare il cancro R49 può provocare il cancro per inalazione R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie Preparati con più dello 0,1% di tali sostanze Particolari processi industriali (Allegato XLII D.Lvo 81/08) 14
15 Agenti cancerogeni e mutageni CLASSI CEE (67/548/CEE) Categoria 1 Sostanze note per gli effetti cancerogeni/mutageni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e lo sviluppo dei tumori/alterazioni genetiche ereditarie. Categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene/mutagene per l'uomo. Categoria 3 Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni/mutageni, sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione completa. Istituto di Medicina del Lavoro 15
16 Classificazione agenti cancerogeni o mutageni Il Regolamento CLP (1272/2008/CE), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, modifica la classificazione delle sostanze o miscele cancerogene e mutagene rispetto a quanto indicato nelle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE : Cat. 1 Cat. 1 A Cat. 2 Cat. 1 B Cat. 3 Cat. 2 Istituto di Medicina del Lavoro 16
17 Regolamento CE n. 1272/2008 Riguarda la Classificazione, l Etichettatura e l Imballaggio delle sostanze e delle miscele; modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006. Le Frasi R vengono sostituite dalle Frasi H (Hazard Statements, indicazioni di pericolo ) e le Frasi S vengono sostituite dalle Frasi P (Precautionary statements, consigli di prudenza ). Vengono introdotti nuovi pittogrammi di pericolo. Istituto di Medicina del Lavoro 17
18 Regolamento CE n. 1272/2008 Le Frasi R utilizzate per classificare gli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni vengono modificate utilizzando le seguenti indicazioni di pericolo (Hazardous Statements): H2 00 : Pericolo Fisico H3 00 : Pericolo per la salute H4 00 : Pericolo per l ambiente Istituto di Medicina del Lavoro 18
19 Regolamento CE n. 1272/2008 R45 : può provocare il cancro R49 : può provocare il cancro per inalazione H350 H350i R46 : può provocare alterazioni genetiche ereditarie H340 : può provocare alterazioni genetiche R60 : può ridurre la fertilità R61 : può danneggiare i bambini non ancora nati H360 : può nuocere alla fertilità o al feto Istituto di Medicina del Lavoro 19
20 Decreto Lgs.81/2008 art. 236, comma 5 Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione dell esposizione a agenti cancerogeni o mutageni in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall ultima valutazione effettuata. Istituto di Medicina del Lavoro 20
21 Definizione di Bassa Dose La dose può essere definita bassa in quanto: A differenza di quella alta non determina effetti tossici Non è misurabile (al di sotto dei limiti di rilevabilità) I valori riscontrati nella popolazione esposta non si discostano da quelli della popolazione non esposta (valori di riferimento) I valori ambientali si collocano ben al di sotto dei valori permessi nei luoghi di lavoro (valori limite) Istituto di Medicina del Lavoro 21
22 D.Lgs. 81/08, art comma 2 La valutazione del rischio tiene conto in particolare : delle caratteristiche delle lavorazioni della loro durata della loro frequenza dei quantitativi prodotti ovvero utilizzati della loro concentrazione della loro capacità di penetrare nell organismo di tutti i possibili modi di esposizione Istituto di Medicina del Lavoro 22
23 D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo 1 e 2 Art. 223 (Valut. rischio) a) Proprietà pericolose b) Informazioni SDS c) Livello,modo,durata dell esposizione d) Quantità e) Valori limite di esposizione prof. f) Effetti misure prev. Art. 236 (Valut. rischio) a) Caratteristiche dlle lavorazioni e giustificazione b) Durata, frequenza, quantità, stato di aggregazione c) Numero dei lav.esp. o potenzialmente esp. d) Esposizione ove nota Istituto di Medicina del Lavoro 23
24 D.Lgs.81/08, Capo1, art. 224, comma 2 (Protezione da Agenti Chimici) Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che,., vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.., non si applicano le disposizioni degli articoli : 225 (Misure specifiche di prot. e prev.), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria), 230 (Cartelle sanitarie e di rischio ). Istituto di Medicina del Lavoro 24
25 Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità all amianto Art. 249, comma 2 : Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all amianto non è superato nell aria dell ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 (Notifica), 251 (Misure di Prev. E Prot.), 259 (Sorveglianza Sanitaria) e 260 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). Comma 4 : La Commissione Consultiva Permanente Provvede a definire gli orientamenti pratici. Istituto di Medicina del Lavoro 25
26 Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità all amianto Il 25 gennaio 2011 la Commissione Consultiva Permanente ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI all amianto : per massimo 60 ore all anno se ogni singolo intervento non dura più di 4 ore se non vengono effettuati più di 2 interventi al mese non devono essere impiegati più di 3 operatori l esposizione massima è fissata in 10 fibre/litro, riferita ad un periodo di 8 ore. (10 volte inferiore al Valore Limite di 0,1 fibre/cm 3 indicato nell art. 254) Istituto di Medicina del Lavoro 26
27 Limiti di dose per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti Dose equivalente Lavorat. categoria A Lavorat. categoria B Popolazione Esp. globale 100 msv in 5 anni, 6 msv per anno 1 msv per anno non oltre 20mSv/anno Cristallino 150 msv per anno 45 msv per anno 15 msv per anno Cute 500 msv per anno 150 msv per anno 50 msv per anno Estremità 500 msv per anno 150 msv per anno 50 msv per anno Istituto di Medicina del Lavoro 27
28 Contributo scientifico Risultati di attività di vigilanza su realtà lavorative con potenziale rischio di esposizione a cancerogeni inalatori. (Giornale degli Igienisti Industriali vol.32 n.3 luglio Autore : A. Mombelloni SPRESAL USL Valle d Aosta. Le indagini ambientali ed il monitoraggio biologico condotte in un azienda di lavorazioni metalli dove si formava Cromo esavalente hanno permesso di considerare i lavoratori di quel reparto non esposti per inalazione a cancerogeni polmonari, poiché nell aria da loro respirata erano presenti concentrazioni paragonabili a quelle cui è esposta la popolazione generale. 28
29 Istituto di Medicina del Lavoro 29
30 10.5 La valutazione e rischio per la salute Se in base ai parametri utilizzati nella presente analisi si verifica per un lavoratore che il livello d esposizione complessivo Lcanc è inferiore ad 1 si può affermare che gli interventi di prevenzione e protezione in atto di cui all art. 237 (Misure tecniche, organizzative, procedurali) del D.Lgs.81/2008, sono sufficienti a contenere gli elementi di rischio, quindi la situazione è sotto controllo e si può affermare che non si evidenziano rischi per la salute. Istituto di Medicina del Lavoro 30
31 Il lavoratore sarà pertanto classificato non esposto o in via precauzionale potenzialmente esposto per cause accidentali e non si applicherà pertanto quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008, agli art. 242 (Sorveglianza sanitaria) e 243 (Iscrizione nel registro degli esposti). Istituto di Medicina del Lavoro 31
32 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA AREA AMBIENTE E SICUREZZA La gestione delle potenziali esposizioni ad agenti cancerogeni mutageni Dott. Davide Barbieri Università degli Studi di Pavia Area Ambiente e Sicurezza P.zza S.Epifanio 12, Pavia tel /8/9 - fax: fisanit@unipv.it sito Internet: 32
33 Le attività di ricerca estrema variabilità e diversificazione delle sostanze alcune sostanze sono sconosciute (potenziali cancerogeni e mutageni) piccole quantità in gioco discontinuità, occasionalità, breve durata di utilizzo Scarso significato dei MONITORAGGI AMBIENTALI/BIOLOGICI Presupposti: utilizzo corretto dei DPI necessari esistenza, conoscenza e applicazione di POS 33
34 Valutazione del rischio di potenziale esposizione ad agenti cancerogeni mutageni Stato di aggregazione S Quantità di utilizzo Q L esperienza di UNIPV Frequenza di utilizzo F Tempo di esposizione T Sistema di controllo C Scheda attività Indice di potenziale esposizione I.E. = Log(S*Q*F*T*C) 34
35 Valutazione del rischio di potenziale esposizione ad agenti cancerogeni mutageni Stato di aggregazione S Categoria Fattore ponderale polvere fine, gas, vapore, liquido volatile concentrato 10 liquido poco volatile, soluzione diluita 5 gel, solido 2 35
36 Valutazione del rischio di potenziale esposizione ad agenti cancerogeni mutageni Quantità di utilizzo Q Categoria Fattore ponderale Q > 250 ml/100 g ml/1 g < Q 250 ml/ 100g 5 Q 50 ml/ 1 g 2 36
37 Valutazione del rischio di potenziale esposizione ad agenti cancerogeni mutageni Frequenza di utilizzo F N giorni/anno Fattore ponderale F > 12 [Abituale] 10 5 < F 12 [Occasionale] 5 F 5 [Raro] 2 37
38 Valutazione del rischio di potenziale esposizione ad agenti cancerogeni mutageni Tempo di esposizione T Minuti/giorno Fattore ponderale T > < T 30 5 T
39 Valutazione del rischio di potenziale esposizione ad agenti cancerogeni mutageni Sistema di controllo C (dispositivi di aspirazione localizzata) Grado di efficienza (Vf) Fattore ponderale Nessun utilizzo o aspirazione inefficiente 10 Vf = velocità frontale 0,3 m/s < Vf < 0,5 m/s 5 Vf 0,5 2 39
40 Valutazione del rischio di potenziale esposizione ad agenti cancerogeni mutageni I.E. Indice di potenziale esposizione I.E. = Log(S*Q*F*T*C) Grado di potenziale esposizione 1,51-3,10 BASSO 3,30-4,00 MEDIO 4,10-5,00 ALTO PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 40
41 Il riconoscimento della Regione Lombardia (aprile 2008) In ogni caso: 1. Registro individuale di utilizzo 2. Sorveglianza sanitaria degli operatori 3. Divieto di utilizzo in attività didattiche Se durata di impiego uguale o maggiore di 20 gg./anno ovvero grado di potenziale esposizione ALTO ovvero per esposizione ad eventi accidentali: 4. Registro esposti (D.M. 155/2007) Se Tempo di utilizzo maggiore di 30 minuti: 5. Monitoraggio ambientale (e biologico), ove possibile 41
42 Istituto di Medicina del Lavoro 42
43 Algoritmo MoVaRisch (9 ott. 2008) Fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo IX Capo I D.Lgs.81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta moderato. Inoltre si ribadisce che, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce sempre ad una valutazione dell esposizione. 43
44 Modelli dose/risposta Istituto di Medicina del Lavoro 44
45 The Linear No-Threshold Model Istituto di Medicina del Lavoro 45
46 The Linear No-Threshold Model Istituto di Medicina del Lavoro 46
47 Modelli di effetti per esposizione a basse dosi Istituto di Medicina del Lavoro 47
48 Gas di scarico dei motori Diesel Il 12 giugno 2012 l Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha modificato la classificazione dei gas di scarico dei diesel passandoli da probabili cancerogeni (Gruppo 2A, 1988) a cancerogeni per l uomo (Gruppo1) come causa del cancro del polmone (sufficient evidence) Istituto di Medicina del Lavoro 48
49 49
50 Decreto Lgs. 13 ag n. 155 Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente. Nell Allegato XI sono riportati i Valori limite ed i livelli critici per Biossido di zolfo, Biossido di azoto, Monossido di carbonio, Piombo, PM10 e Benzene. Per il Benzene viene indicato il valore limite di 5,0 µg/m 3 con indicazione ad una progressiva riduzione fino a 0%. Istituto di Medicina del Lavoro 50
51 Valori Limite per agenti cancerogeni Il concetto di soglia per l effetto biologico, accettato per le sostanze chimiche non cancerogene, resta argomento di forte dibattito scientifico nell ambito delle sostanze mutagene e cancerogene. Lo sviluppo di tumori chimicamente indotti costituisce un processo complesso a più stadi non ancora completamente chiarito. Istituto di Medicina del Lavoro 51
52 Dati necessari per definire Valori Limite nell UE Tossicocinetica Identificazione degli effetti tossici critici Meccanismi di azione NOAEL e LOAEL Relazione dose-risposta per uno specifico effetto o sindrome Mutagenicità e Cancerogenicità Tossicità riproduttiva Valutazione del rischio per lavoratori ipersuscettibili 52
53 LA SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di escludere in forma preventiva e periodica la presenza di condizioni che controindicano l esposizione a rischio cancerogeno, mutageno e tossiriproduttivo. Concorre a sensibilizzare i lavoratori nei confronti del rischio specifico e li coinvolge nella scelta delle procedure più idonee e sicure. Verifica l efficacia delle misure preventive. 53
54 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Nel corso della sorveglianza sanitaria il medico competente pone attenzione a : Condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate da specifici fattori di rischio Condizioni suscettibili di aumentare l assorbimento di agenti di rischio o di ridurre l efficacia dei meccanismi di depurazione e/o escrezione Condizioni suscettibili di essere confuse con patologie derivanti dall esposizione Condizioni che possono limitare l uso di DPI 54
55 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Oltre alla gravidanza ed allattamento devono essere prese in considerazione condizioni di : - Talassemie, emoglobinopatie, carenza da G6PD eritrocitaria; - Anemie, leucopenie e piastrinopenie; - Immunodeficienze congenite o acquisite; - Alterazioni della funzionalità epatica o renale; - Pregressa esposizione a RI o sostanze cancerogene; - Condizione di atopia. 55
56 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Il protocollo di sorveglianza sanitaria prevede: - Visita medica preventiva - Visita medica periodica a cadenza, di norma, annuale (art. 229, Titolo IX (sostanze pericolose), Capo I. - Esami ematochimici annuali comprendenti esami di base (glicemia, azotemia, creatininemia, transaminasi, fosfatasi alcalina, bilirubinemia totale e frazionata, protidemia, colesterolemia HDL - LDL, trigliceridemia, esame emocromocitometrico, esame urine) più protidogramma elettroforetico, gammagt, reticolociti. - Visita medica a richiesta o in occasione di esposizioni accidentali o in occasione della cessazione dell attività specifica. 56
57 LA SORVEGLIANZA SANITARIA L organizzazione della sorveglianza sanitaria prevede Visite mediche per l accertamento dello stato di salute dei lavoratori esposti Monitoraggio biologico, ove possibile Sistemi di notifica e di registrazione dei dati Ricerca epidemiologica Sopralluoghi negli ambienti di lavoro 57
58 Normativa di riferimento per i CTA Nel dicembre 1995, su segnalazione dell ISPESL, la Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale ha raccomandato l inclusione delle attività di preparazione, impiego e smaltimento di farmaci antiblastici, ai fini del trattamento terapeutico, tra le lavorazioni che espongono a cancerogeni (allegato VII del Decreto Lgs. 626/94) Istituto di Medicina del Lavoro 58
59 Normativa di riferimento Sulla base di queste indicazioni la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha emanato, il 5 agosto 1999, un Documento contenente le Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario Istituto di Medicina del Lavoro 59
60 Documento di linee guida Le linee guida forniscono gli indirizzi relativi alla valutazione della esposizione, alla sorveglianza sanitaria, alle misure di prevenzione, alle modalità operative, ai carichi lavorativi, alla suscettibilità individuale. Tali indirizzi sono orientati alla prevenzione del rischio, considerata la possibile cancerogenicità di alcuni farmaci antiblastici. Istituto di Medicina del Lavoro 60
61 Valutazione dell esposizione L assorbimento dei CTA può avvenire per inalazione o attraverso la cute e le mucose quando si verifichi un contatto prolungato direttamente con i farmaci o con superfici ed indumenti da loro contaminati. Le procedure di monitoraggio ambientale e biologico risultano difficilmente applicabili Istituto di Medicina del Lavoro 61
62 Valutazione dell esposizione Le misure di contaminazione delle superfici risultano insufficienti per una stima dell esposizione, mentre sono molto utili per la verifica della qualità delle procedure e dei mezzi di sicurezza. Le misure su matrici biologiche appaiono difficili a causa della scarsa sensibilità degli strumenti analitici alle bassissime dosi comunemente assorbibili durante le normali attività lavorative. Istituto di Medicina del Lavoro 62
63 Wipe tests Sono garze in TNT inumidite con le quali vengono ripulite le superfici per ottenere informazioni su: Livello di contaminazione del piano di lavoro Presenza di residui di C.A. espulsi dalla cappa o derivanti da indumenti contaminati Contaminazione diffusa all interno ed all esterno del locale Non rispetto delle procedure di lavoro Istituto di Medicina del Lavoro 63
64 Pads Sono tamponi applicati su parti del corpo degli operatori per valutare l eventuale dispersione di chemioterapici nell area di lavoro. Sono utili per ottenere informazioni su: Livello di contaminazione dell area di lavoro Efficacia degli strumenti utilizzati Validità delle procedure di lavoro Istituto di Medicina del Lavoro 64
65 Valutazione dell esposizione e misure di prevenzione L esposizione professionale ai chemioterapici antiblastici deve essere mantenuta entro i livelli più bassi possibile, in aderenza al principio ALARA (as low as reasonably achievable). Ciò si realizza attraverso: - CENTRALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ATTIVITA - CARATTERISTICHE DEI LOCALI - SISTEMI DI PREVENZIONE AMBIENTALE (CAPPE) - MEZZI PROTETTIVI INDIVIDUALI - TECNICHE DI LAVORO - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI Istituto di Medicina del Lavoro 65
66 Valutazione dell esposizione Diventano importanti i sopralluoghi conoscitivi e la raccolta di informazioni relative a : - modalità operative - carichi di lavoro - presidi preventivi ambientali e personali - condizioni igieniche dei locali. Istituto di Medicina del Lavoro 66
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