PROCESSO ORDINARIO art. 183 c.p.c.

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1 PROCESSO ORDINARIO art. 183 c.p.c. * accertamento regolarità > ordine rinnovazione > nuova udienza * interrogatorio libero per conciliazione > richiesta parti congiunta > ufficio (art. 185 art. 117) * chiarimenti fatti causa * indica questioni rilevabile di ufficio ATTORE * risponde al convenuto > domande > eccezioni > chiamata terzo conseguenze delle difese del convenuto PARTI * precisano e modificano domande eccezioni conclusioni * chiedono termini 30 giorni per precisare / modificare domande, eccezioni conclusioni 30 giorni per replicare per proporre eccezioni per indicare mezzi di prova e produrre documenti 20 giorni per prove contrarie * con ordinanza provvede sulle richieste istruttorie fissa l udienza (184 c.p.c.) per assunzione prove e ammissibili dispone mezzi di prova di ufficio fissa doppio termine per le parti * per dedurre mezzi di prova * per replicare ordinanza provvede sulle richieste delle parti interrogatorio libero delle parti Udienza ex art. 184 c.p.c. per la assunzione delle prove

2 DI PACE art. 320 c.p.c. * interroga le parti liberamente per la conciliazione processo verbale se la conciliazione riesce se non riesce *invita le parti a precisare definitivamente i fatti a produrre di documenti e a chiede i mezzi di prova * fissa una nuova udienza se anche una parte si costituisce alla prima udienza PRECLUSIONI * operano nella prima udienza effettiva Cass. civ., sez. III, , n Il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, é comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina; ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della prova qualora l indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie (nella specie l attore, pur avendo articolato la prova orale in citazione, aveva indicato il nominativo del testimone solo alla quarta udienza, ben oltre quindi l udienza di trattazione prevista dall art. 320 c.p.c., entro la quale, salva l ipotesi di cui al 4º comma della medesima norma, vanno richieste le prove). Cass. civ., sez. II, , n Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall art. 38 c.p.c., in tema di rilievo d ufficio o di eccezione dell incompetenza, è collegato all effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall art. 320, 4º comma, c.p.c., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova; tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adìto. seconda udienza effettiva assunzione prove

3 PROCESSO DEL LAVORO art. 420 c.p.c * indica alle parti irregolarità degli atti e assegna termine per sanare (art. 421,1 co.) * nuova udienza artt. 102; 106; 107 cpc (9 comma) * interrogatorio libero parti per conciliazione (1 co.) formula alle parti proposta transattiva/conciliativa mancata comparizione personale e rifiuto della proposta senza giustificato motivo comportamento valutabile 116 cpc procuratore speciale/generale conoscenza fatti di causa potere di conciliare / transigere mancata conoscenza > 116 cpc verbale conciliazione > titolo esecutivo * invita le parti alla discussione > causa matura per la decisione > questioni su giurisdizione/competenza/ altre pregiudiziali > definire il giudizio pronuncia sentenza/ordinanza PARTI * modificare domande, eccezioni conclusioni > gravi motivi > autorizzazione giudice con ordinanza * ammette le prove già proposte negli atti introduttivi richieste in udienza se non è stato possibile chiedere prima se rilevanti assegna alla controparte termine perentorio 5 gg per indicazione di prove assume le prove in udienza * fissa altra udienza (10 giorni) se non è possibile procedere nella prima udienza termine perentorio alle parti per il deposito di note difensive 5 gg. prima * assume le prove in unica udienza o in successiva * ammettere prove di ufficio (art. 421 cpc) in qualunque momento anche fuori dei limiti stabiliti dal c.c. DIVIETO UDIENZE DI MERO RINVIO (12 co.)

4 DOMANDA MUTAMENTO / MODIFICAZIONE art. 183, 4 comma > precisazione, modificazione art. 420, 1 comma > modificazione art. 345, 1 comma > appello > nuova domanda art. 437, 2 comma > appello > nuova domanda cosa deve intendersi per modificazione, precisazione e nuova domanda esigenza di fissare i confini tra mutamento > mutatio libelli > preclusa modificazione > emendatio libelli > ammessa con limiti precisazione > meno della modificazione >ammessa con limiti * Mutamento quando mutano gli elementi di identificazione della domanda * soggetti, * petitum, mediato (bene richiesto) / immediato (provvedimento) * causa petendi / diritti eterodeterminati - autodeterminati Cass. civ., sez. trib., , n Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d indagine e si spostino i termini della controversia, con l effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere * Modificazione quando si modificano circostanze relative a fatti principali storici senza mutare la fattispecie concreta Cass. civ., , n Non sussiste una mutatio libelli ma soltanto una emendatio, quando la modifica della domanda iniziale incida sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, o sul petitum nel solo senso dell ampliamento di questo in una direzione più generale ed idonea a consentire la concreta attribuzione del bene materiale oggetto originario della domanda * Precisazione quando si specificano, si chiariscono fatti storici principali senza mutarli circostanza di luogo / di tempo LEGISLATORE art. 1453, 2 co. art. 1385, 2 co. chiesto l adempimento si può chiedere la risoluzione non il contrario chiesto l adempimento si può chiedere il recesso

5 GIURISPRUDENZA soluzioni non univoche Soggetti > variazione > novità Oggetto mediato (bene) > maggiore rigore Cass. civ., sez. III, , n La domanda di arricchimento senza causa integra, rispetto a quella principale fondata su una promessa di pagamento, una domanda nuova e, come tale, è inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. Cass. civ., sez. III, , n La domanda di arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova e, come tale, è inammissibile se proposta nel corso del giudizio di primo grado (e tanto più se avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale) ai sensi dell art. 184 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla novella del 1950) in difetto di accettazione del contraddittorio, né può essere avanzata per la prima volta in appello. Cass. civ., sez. III, , n La domanda di arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di risarcimento del danno aquiliano originariamente formulata, una domanda nuova e, come tale, è inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. Cass. civ., , n Costituisce mutatio libelli, vietata dalla disposizione contenuta nell art. 184 c.p.c., la richiesta di reintegrazione in forma specifica formulata in sede di precisazione delle conclusioni allorquando nell atto di citazione sia stato chiesto il risarcimento del danno per equivalente. immediato (provvedimento) > maggiore elasticità Cass. civ., , n Nel caso in cui l attore, dopo aver domandato con l atto introduttivo del giudizio una sentenza costitutiva ai sensi dell art c.c. sulla base di un contratto da lui qualificato come preliminare di vendita immobiliare, formuli nelle conclusioni definitive di primo grado la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto, qualificato come contratto definitivo di compravendita, è configurabile non una «mutatio», ma una semplice emendatio libelli, poiché il thema decidendum resta circoscritto all accertamento dell esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, restando così identico nella sostanza il bene effettivamente chiesto e identica la causa petendi costituita dal contratto, del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica; Cass. civ., , n La mutatio libelli vietata dall art. 184 c.p.c. è solo quella che si traduce in una pretesa oggettivamente diversa da quella originaria, basata su differenti presupposti e che determina uno spostamento dei termini della contestazione, tale da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio; non attua pertanto una mutatio, ma mera emendatio libelli, consentita dallo stesso art. 184, la parte che, in sede di precisazione delle conclusioni, richieda l esecuzione specifica ex art c.c. dell obbligo di contrarre, del quale, con l atto introduttivo del giudizio abbia domandato l accertamento trattandosi di semplice specificazione della generica pretesa originaria. Cass. civ., , n La mutatio libelli, vietata dagli art. 183 e 184 c.p.c., ricorre, relativamente al petitum, soltanto quando sia innovato l oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato, cioè come il provvedimento richiesto al giudice, ma come petitum mediato, che riguarda il conseguimento di un determinato bene giuridico; pertanto, non si ha una mutatio, bensì una mera emendatio libelli, consentita nel corso del giudizio di primo grado, quando l attore, dopo avere domandato, con l atto introduttivo, di essere riconosciuto unico ed esclusivo proprietario di un immobile acquistato dal convenuto, sulla base di una scrittura privata a firma di quest ultimo, contenente un riconoscimento in tal senso, richieda altresì, in subordine, nelle conclusioni definitive, che, accertata l intervenuta interposizione reale di persona e l autenticità di quella firma, sia pronunciato il trasferimento del bene in suo favore.

6 pagamento di somme di denaro domanda non determinata e richiesta di determinazione a mezzo CTU Cass. civ., , n L onere di determinazione dell oggetto della domanda, stabilito a pena di nullità dell atto introduttivo dall art. 414, n. 3 c.p.c., si deve considerare osservato quando l attore, nel richiedere il pagamento di spettanze retributive, indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre è irrilevante la mancanza di un originaria quantificazione monetaria dei crediti dedotti, anche in considerazione della facoltà dell attore medesimo di modificarne l ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice anche in ordine all individuazione dei criteri di liquidazione (nella specie, la suprema corte, enunciando il principio suesposto, ha ritenuto l oggetto della domanda determinabile, sulla base degli elementi di fatto dedotti dall attore, attraverso la consulenza tecnica). Cass. civ., sez. I, , n Il principio secondo cui non costituisce mutatio libelli la richiesta di somme maggiori di quelle indicate con l atto introduttivo del giudizio, allorché tale ampliamento non comporti immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell azione e non introduca un tema d indagine completamente nuovo, è applicabile anche alle ipotesi di variazione (in riduzione) delle poste passive ammesse dalla parte debitrice nell ambito di un complesso rapporto di dare ed avere; tuttavia, poiché il principio, nella sua duplice espressione, afferisce sempre all attività delle parti ed alla disponibilità dei rispettivi diritti, deve escludersi che il giudice possa sostituirsi alla parte interessata operando in sua vece anche la (semplice) emendatio libelli (nella specie, la suprema corte, enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ravvisato vizio di ultrapetizione nella pronunzia degli arbitri, i quali, di fronte alla richiesta del creditore di condanna al pagamento di quanto sarebbe risultato dovuto per i titoli dedotti, avevano ridotto il debito rispetto alla misura ammessa dallo stesso debitore). Cass. civ., sez. III, , n In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; ne consegue che, laddove nell atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal petitum le voci non menzionate.

7 causa petendi rigore nuovi fatti costitutivi Cass. civ., sez. un., , n Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l oggetto sostanziale dell azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio; Cass. civ., sez. lav., , n Nel rito del lavoro, mentre è consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice e per gravi motivi, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è invece consentita la proposizione di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere davanti al giudice di primo grado - preclusa in appello a norma dell art. 437 c.p.c. - che si ha quando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, che alteri l oggetto sostanziale dell azione e i termini della controversia, e non anche nel caso in cui la parte si limiti ad una diversa prospettazione, alla luce della normativa legale, degli stessi fatti già acquisiti al processo (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata che, avendo il ricorrente chiesto in primo grado l accertamento della invalidità del proprio recesso dal rapporto, aveva ritenuto domanda nuova, e pertanto inammissibile in grado di appello, quella di annullamento delle dimissioni per errore di diritto che aveva indotto il ricorrente medesimo a richiedere la cessazione anticipata del rapporto). Cass. civ., , n Il dolo e la violenza, quale ragioni di annullamento del contratto, configurano fatti diversi e fra loro logicamente incompatibili; ne consegue che, nel corso del giudizio di primo grado, promosso per far valere una di dette cause d annullamento, la successiva invocazione dell altra costituisce una mutatio libelli, non consentita dagli art. 183 e 184 c.p.c. Cass. civ., sez. lav., , n Si ha proposizione in appello di domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto ed introduca un nuovo tema d indagine e di decisione che alteri l oggetto sostanziale dell azione ed i termini della controversia (nel caso di specie la corte ha ravvisato un mutamento della domanda posto che, mentre in primo grado il ricorrente aveva sostenuto che la condotta dell azienda era viziata per eccesso di potere, in sede di gravame aveva introdotto un nuovo tema d indagine facendo riferimento all illegittimità della sospensione cautelare perché non seguita dal procedimento disciplinare e perché protrattasi oltre i limiti temporali previsti per i pubblici dipendenti). Cass. civ., , n La richiesta, nel giudizio d appello, della declaratoria di nullità di una delibera dell assemblea dei condomini per un motivo diverso da quello dedotto nel giudizio di primo grado, costituisce, atteso il mutamento dell iniziale causa petendi, una domanda nuova vietata dall art. 345 c.p.c.

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