A.A. 2010/2011 I anno DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 1 (50 ore) Dott.ssa Lucia Esposito Magistrato Materiali didattici - 07

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1 A.A. 2010/2011 I anno DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 1 (50 ore) Dott.ssa Lucia Esposito Magistrato Materiali didattici - 07 Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova - Mutatio libelli - Nozione - Emendatio libelli - Nozione - Differenze - Fattispecie in tema di infortunio sul lavoro Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Nella specie, il ricorrente in primo grado aveva dedotto che l'infortunio sul lavoro era da ascrivere al difettoso funzionamento di una pressa e alla mancanza di sistemi di sicurezza, e solo in appello aveva fatto riferimento alla mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all'uso della macchina; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito, secondo cui l'indicazione in sede di gravame delle nuove e ulteriori circostanze aveva determinato non una mera specificazione del tema controverso, ma un sostanziale ampliamento dello stesso). Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2009, n Il primo motivo è infondato. Per come emerge, infatti, dal l'impugnata sentenza, il ricorrente ha prospettato, nel corso del giudizio di primo grado, che l'incidente era "completamente ascrivibile ad un difettoso funzionamento della pressa (o meglio della pulsantiera che la comanda) ed alla mancanza di sistemi di sicurezza" (in particolare, all'abbassamento della pressa in assenza del contemporaneo azionamento dei due pulsanti di comando e alla mancata attivazione delle fotocellule), mentre nessun riferimento è stato operato ad ulteriori fatti determinativi dell'evento lesivo e generatori della responsabilità 1

2 del datore di lavoro, in particolare alla mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all'uso della macchina. A fronte, pertanto, della individuazione, nella prima fase del processo, di puntuali cause dell'evento e della responsabilità del datore di lavoro (che avevano costituito l'oggetto dello specifico accertamento rimesso al giudice di primo grado), e, quindi, della riconduzione dell'asserita violazione dell'obbligo di protezione ex art c.c., alla violazione di puntuali precetti relativi alle macchine e a specifiche lavorazioni, la corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'introduzione delle indicate nuove ed ulteriori circostanze solo col giudizio di appello, lungi dal determinare una mera specificazione del tema controverso, ne determinasse un sostanziale ampliamento. E ciò in aderenza ai criteri indicati dalla giurisprudenza ai fini dell'interpretazione dell'art. 345 c.p.c., comma 1, che portano a qualificare come domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema d'indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. Sicchè si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate prima, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare funzionamento del processo; mentre si ha semplice "emendatio" quando si incida sulla causa petendi, sicchè risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (cfr. ad es. Cass. n. 7579/2007; Cass. n. 6468/2007: Cass. n. 7524/2005). Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova - Mutamento della domanda - Nozione - Emendatio libelli - Differenze - Fattispecie in tema di reintegrazione del possesso. Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice 2

3 emendatio quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto azione di reintegrazione del possesso di una striscia di terreno, lamentando di esserne stato spogliato dal vicino che aveva realizzato una rete metallica di recinzione; la S.C., nell'escludere che costituisse domanda nuova la richiesta di abbattimento della recinzione formulata dal ricorrente nel giudizio di appello, ha statuito che la stessa rappresentava semmai una specificazione della domanda di reintegrazione del possesso). Cassazione civile, sez. II, 28/03/2007, n Quanto poi al mutamento di domanda in appello, va osservato che pure in sede di gravame l'appellante aveva ribadito la reintegrazione del possesso della parte contesa, col chiedere l'abbattimento della recinzione e l'arretramento della rete metallica, sì da reintegrare l'appellante nel possesso di quella striscia di terreno. Semmai, ove ve ne fosse stato bisogno, si sarebbe trattato solamente di una specificazione, se non proprio di una "emendatio libelli", ma mai di una "mutatio", certamente non consentita, atteso che restavano immutati sia il petitum che la causa petendi. Infatti, come è noto, si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cfr. anche Cass. Sentenze n del 2003, n del 11/03/2004, n del 12/04/2005). La ""mutatio libelli"" non consentita dall'art. 184 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 18 della l. n. 353 del che ha sostituito detta norma con decorrenza dal 30 Aprile era solo quella che si traduceva in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo 3

4 un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incidesse sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che costituisse, alla stregua della normativa richiamata, una non consentita ""mutatio libelli"" la formulazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di riduzione del prezzo da parte dell'attore che aveva inizialmente richiesto la risoluzione del contratto di appalto per il dedotto inadempimento del convenuto, rilevando che il titolo sul quale si basava la domanda di riduzione del prezzo era pur sempre il non esatto adempimento, e che, quanto al "petitum", vi era stata soltanto una sua limitazione rispetto alla originaria domanda, ed ha, pertanto, cassato la decisione della Corte di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione del prezzo). Cassazione civile, sez. II, 12/07/2000, n Ora, non vi è dubbio che nel caso in esame la formulazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di riduzione del prezzo (actio quanti minoris) da parte dell'attrice, dopo l'iniziale richiesta di risoluzione del contratto per il dedotto inadempimento della convenuta, non costituisce una non consentita mutatio libelli, non essendo stata con la stessa evidentemente introdotta nel giudizio una nuova causa petendi, in quanto è pur sempre l'inadempimento o, se si vuole, il non esatto adempimento il titolo sul quale si basa anche la domanda di riduzione del prezzo successivamente proposta; e dovendosi, d'altra parte, ritenere, quanto al petitum, che vi sia stata soltanto una sua limitazione o riduzione, nel senso della richiesta di un minus, rispetto all'originaria domanda. Arricchimento senza causa - Rapporti con la domanda di adempimento contrattuale - Differenze - Proposizione nel corso del giudizio in luogo della domanda di adempimento - Domanda nuova - Inammissibilità - Condizioni. La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono intercambiabili, non costituendo articolazioni di un'unica matrice, ma riguardando diritti per l'individuazione dei 4

5 quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità: nel primo caso, infatti, l'attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell'utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell'art. 184 c.p.c., qualora, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. 26 novembre 1990 n. 353, la controparte non abbia rinunciato ad eccepirne la novità, accettando, anche implicitamente, il contraddittorio. Cassazione civile, sez. I, 02/08/2007, n la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova e come tale inammissibile a norma dell'art. 184 c.p.c., in difetto di accettazione del contraddittorio, poichè tali domande non sono intercambiabili e non costituiscono prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell'utilità della prestazione, che erano privi di rilievo nel rapporto contrattuale del quale è stato chiesto l'adempimento. 5

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