Ordine della DOC. SEGRETARIATO C/O Segretariato agricolo, Via Gorelle, CP S. Antonino Tel. 091/ Fax 091/
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1 Ordine della DOC SEGRETARIATO C/O Segretariato agricolo, Via Gorelle, CP S. Antonino Tel. 091/ Fax 091/
2 L Ordine della DOC, quale corporazione di diritto pubblico, a cui compete il compito della gestione e dell attribuzione dell autorizzazione per l utilizzazione della Denominazione di Origine Controllata dei vini ticinesi, emana: ISTRUZIONI RELATIVE ALL UTILIZZAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (DOC) PER I VINI TICINESI Esse devono essere applicate ai vini della prima categoria prodotti a partire dalla vendemmia ISTRUZIONI CONCERNENTI LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI L Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr) del 1 marzo 1995, definisce le indicazioni obbligatorie che devono essere menzionate sulle etichette. 2
3 Nel contesto della DOC devono figurare le seguenti indicazioni: a) la ; b) il nome o la ragione sociale con l indirizzo del viticoltore-vinificatore, del vinificatore, del negoziante, ecc.; c) il tenore alcolico espresso in % vol ; d) l indicazione della capacità delle bottiglie. L indicazione della partita è obbligatoria ma può figurare, invece che sull etichetta, pure in un altro punto della bottiglia. Secondo l articolo 27 dell ODerr, la menzione dell annata del vino è accettata come indicazione della partita se permette una facile identificazione del prodotto. Altrimenti, l indicazione della partita preceduta dalla lettera L deve apparire in modo chiaro. A partire dall annata 1997, le etichette dei vini DOC dovranno essere conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 6 del Regolamento concernente l attribuzione della ai vini ticinesi (del 9 giugno 1997). In Svizzera non sono prescritte disposizioni relative alla grandezza dei caratteri che compongono le indicazioni figuranti sull etichetta, ad eccezione di quelli che si riferiscono alla capacità della bottiglia. Questi ultimi, conformemente all ordinanza sulle dichiarazioni del 15 luglio 1970 devono avere le altezze minime seguenti: Contenuto nominale della bottiglia in cl. Altezza minima dei caratteri in mm. Oltre 5 fino a 20 3 Oltre 20 fino a Oltre
4 Le indicazioni devono però essere leggibili, indelebili e veritiere, in modo da escludere tutte le possibilità di inganno o di confusione da parte del consumatore. Si raccomanda tuttavia di voler attribuire un giusto rilievo alle denominazioni Ticino, Rosso-Bianco-Rosato del Ticino o Ticinese. Per le esportazioni negli Stati membri della UE, vanno comunque rispettate le norme CEE in materia d etichettatura, le quali impongono tra l altro le dimensioni minime e il tipo dei caratteri da utilizzare per determinate indicazioni obbligatorie o facoltative che figurano sulle etichette. Indicazioni più precise sono ottenibili presso la Società degli esportatori di vini svizzeri. L indicazione è obbligatoria e deve figurare in modo completo ed esteso sull etichetta principale. Dal profilo grafico, deve essere chiaramente attinente alla denominazione e seguire immediatamente Ticino, Rosso-Bianco-Rosato del Ticino o Ticinese. Le altre indicazioni, come pure il nome di fantasia, possono essere disposte liberamente sull etichetta. La può essere completata con indicazioni geografiche di località più circoscritte, quali: la parte del Cantone, il Distretto, il Comune, la frazione e i nomi catastali; la tenuta, l azienda, il castello o termini analoghi, a condizione che la superficie vignata totale sia superiore a 0.5 ettari e che i loro perimetri siano iscritti, con autorizzazione dall Ordine della DOC, al Registro delle indicazione geografiche di località. 4
5 L utilizzazione delle indicazioni geografiche di località è regolamentata dalle seguenti disposizioni: È obbligatorio: comprovare l origine delle uve mediante i certificati di produzione e i relativi attestati di controllo della vendemmia; completare i nomi dei perimetri per i quali esistono nomi identici di altri perimetri con il nome del comune dove si trovano (es. 5). È vietato: menzionare delle indicazioni geografiche di località se il vino è confezionato in bottiglie da litro, da 0.2 e 0.5 litri del tipo borgognona; indicare nomi di fantasia che richiamano quelli di perimetri ufficiali riconosciuti (es. 6). È ammesso: associare l indicazione geografica di località alla designazione del vitigno (es. 3). 5
6 A) VINI DA MONOVITIGNO È obbligatorio indicare: TICINO il vitigno raccomandato che deve essere presente nella misura di almeno il 90 % Illustriamo alcuni esempi di possibili designazioni (vedi pag. 11): A1) VINI DA MONOVITIGNO ROSSO Es. 1 TICINO Bondola 1A 2A Es. 2 Cabernet Franc TICINO Vigna La Monda Azienda Ai Platani Malcantone 2A 1A 3D 3E 3A 6
7 A2) VINI DA MONOVITIGNO BIANCO Es. 3 TICINO Prodotto con Chardonnay dei Colli del Mendrisiotto e affinato in carati 1A 2A + 3B A3) VINI BIANCHI DA MONOVITIGNO ROSSO E VINI ROSATI Es. 4 TICINO A) Vitigno vinificato in bianco o in rosato Esempi: Merlot vinificato in bianco Merlot vinificato in rosato B) Bianco o rosato di Vitigno Esempi: Rosato di Pinot nero Bianco di Pinot nero 1A 2B 2B 7
8 Per questi vini non sono ammesse le indicazioni di vitigno che potrebbero trarre in inganno il consumatore, quali: Merlot, Cabernet, Bondola, ecc. in quanto il consumatore non avveduto, potrebbe interpretare che il vino è prodotto con un vitigno bianco; Merlot bianco, Merlot rosato, Bondola rosato, Cabernet bianco, ecc. in quanto questi sono dei vitigni rossi. B) VINI PRODOTTI CON PIÙ VITIGNI È obbligatorio indicare: Rosso-Bianco-Rosato del Ticino o Ticinese È facoltativo indicare: due o più vitigni raccomandati Oltre al vitigno preponderante, possono essere indicati anche gli altri vitigni presenti in quantità superiori al 10 % della mescolanza. Le varietà d uva devono essere menzionate secondo l ordine della loro importanza quantitativa. È vietato indicare un solo vitigno. 8
9 Illustriamo alcuni esempi di possibili designazioni (vedi pag. 11): B1) VINI ROSSI PRODOTTI CON PIÙ VITIGNI Es. 5 ROSSO del Ticino o Ticinese Ronchi ai Mulini di Sementina 1B 3D + 3C Es. 6 SOPRACENERI ROSSO DEL TICINO O TICINESE Merlot-Cabernet Sauvignon Sasso Corbaro 3A 3A 1B 2C 4B B2) VINI BIANCHI PRODOTTI CON PIÙ VITIGNI BIANCHI Es. 7 CHASSELAS, CHARDONNAY E SEMILLION IBISCO BIANCO DEL TICINO O TICINESE 2C 4A 1B 9
10 B3) VINI BIANCHI PRODOTTI CON PIÙ VITIGNI ROSSI E VINI ROSATI Es. 8 BIANCO O ROSATO DEL TICINO O TICINESE 1B A) vitigno 1 - vitigno2 vinificati in bianco o rosato Esempi: - Merlot e Pinot nero vinificati in bianco - Merlot-Cabernet franc vinificati in rosato B) bianco o rosato di vitigno1 - vitigno2 Esempi: - Bianco di Pinot nero e Merlot - Rosato di Diolinoir-Ancellotta 2D 2D B4) VINI BIANCHI PRODOTTI CON UNA MESCOLANZA DI UVE ROSSE E BIANCHE Es. 9 BIANCO DEL TICINO O TICINESE 1B Vitigno rosso con tecnica di vinificazione e vitigno bianco o viceversa in funzione della predominanza varietale Esempi: - Merlot vinificato in bianco e Chardonnay - Bianco di Merlot-Chardonnay 2D 10
11 LEGENDA PER LA LETTURA DEGLI ESEMPI ILLUSTRATI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 1A 1B per vino da monovitigno per vino prodotto con più vitigni DESIGNAZIONE DEI VITIGNI RACCOMANDATI 2A 2B 2C 2D vitigno raccomandato vitigno raccomandato con indicazione della tecnica di vinificazione due o più vitigni raccomandati due o più vitigni raccomandati con indicazione della tecnica di vinificazione (se si menziona il vitigno è obbligatorio indicare la tecnica di vinificazione) INDICAZIONE GEOGRAFICA DI LOCALITÀ 3A 3B 3C 3C 3D 3E la parte del Cantone il Distretto il Comune il Comune, deve completare il nome dei perimetri per i quali esistono nomi identici di perimetri in altri comuni il nome catastale l azienda NOME DI FANTASIA 4A 4B nome di fantasia nome di fantasia che richiama un perimetro ufficiale riconosciuto SIMBOLI obbligatorio facoltativo illecito 11
12 INDICAZIONI PER IL TAGLIO E L ASSEMBLAGGIO DI ANNATE Il taglio dei vini DOC ticinesi, mediante la mescolanza di uve, mosti d uve o vino dello stesso colore e della medesima categoria, è autorizzato in ragione massima del 10 %. È pure ammesso l assemblaggio di annate nel limite del 15 %, utilizzando: per i vini da monovitigno, un vino della medesima origine a condizione che il vitigno indicato sia presente nella misura di almeno il 90 % dell assemblaggio; per i vini prodotti con più vitigni, un vino ottenuto dalla mescolanza di diverse varietà raccomandate, oppure uno o più vini da monovitigno, entrambi della medesima origine. Sulla base delle seguenti disposizioni: a) la designa un vino con requisiti qualitativi corrispondenti alle condizioni stabilite dai Cantoni (articolo 18 del Decreto federale sulla viticoltura del 19 giugno 1992); b) i requisiti qualitativi emanati dalla Sezione dell agricoltura; (Regolamento concernente l attribuzione della Denominazione di Origine Controllata ai vini ticinesi del 9 giugno 1997) c) i vini della prima categoria comprendono solo i vini DOC. Essi devono rispettare le disposizioni emanate dall Ordine della DOC (articolo 20 e 24 del Regolamento sulla viticoltura del 28 maggio 1997); d) l 85 % del prodotto finale deve essere costituito da uve dell annata menzionata (articolo 373, cpv. 3, dell ODerr del 1 marzo 1995); e) la denominazione delle derrate alimentari devono essere veritiere e nel contempo non devono indurre in inganno per quanto concerne la natura, la provenienza, il metodo di produzione ed il contenuto (articolo 19 dell ODerr del 1 marzo 1995); 12
13 L Ordine della DOC adotta la seguente indicazione: UN VINO CON LA MENZIONE DELLA DOC DEVE ESSERE COSTI- TUITO DI ALMENO L 85 % DI UVA CHE SODDISFA I CRITERI QUA- LITATIVI DEFINITI DAL REGOLAMENTO CONCERNENTE L ATTRI- BUZIONE DELLA DOC AI VINI TICINESI. L AGGIUNTA DI ALTRI VINI DELLA PRIMA CATEGORIA CONTRADDISTINTI DALLA DO SEMPLI- CE, CON ANNATE ANTECEDENTI ALLA VENDEMMIA 1997, È CON- SENTITA QUINDI NELL AMBITO DELLA MESCOLANZA DI ANNATE ENTRO IL LIMITE DEL 15 %, TAGLIO INCLUSO. L introduzione della DOC avviene alla presenza di importanti giacenze di vino con la DO semplice prodotto con le vendemmie antecedenti al La limitazione delle possibilità di mescolanza fra le due differenti denominazioni, costituisce la premessa primordiale per garantire la valorizzazione e la credibilità del vino ticinese fregiato dalla. A complemento di quanto sopra esposto, indichiamo alcuni esempi di applicazioni pratiche, conformi alle disposizioni o illecite, riguardanti la varietà Merlot ma che per analogia sono estensibili a tutti i vini DOC da monovitigno o prodotti con più vitigni. 13
14 costituito di: 85 % Merlot DOC % Jumilla DO % Merlot DO 1996 CON INDICAZIONE DELL ANNATA A) TICINO Merlot 1997 conformità: vitigno: 90 % Merlot annata: 85 % 1997 taglio: 10 % - vino stesso colore e medesima categoria ammesso perché Merlot DOC raggiunge l 85% B) TICINO Merlot 1997 costituito di: 75 % Merlot DOC % Jumilla DO % Merlot DO 1996 o di annate precedenti conformità: vitigno: 90 % Merlot annata: 85 % 1997 taglio: 10 % - vino stesso colore e medesima categoria non ammesso perché Merlot DOC non raggiunge l 85% 14
15 SENZA INDICAZIONE DELL ANNATA C) TICINO Merlot costituito di: 60 % Merlot DOC % Jumilla DO % Merlot DO 1996 o di annate precedenti conformità: vitigno: 90 % Merlot annata: non indicata - libera mescolanza d annata taglio: 10 % - vino stesso colore e medesima categoria non ammesso perché Merlot DOC non raggiunge l 85 % St. Antonino,28 ottobre 1997 Ordine della DOC Approvato dalla Sezione dell agricoltura in data 11 novembre
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