DELLA REGIONE MARCHE REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO ATTI DELLA REGIONE

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1 ANCONA ANNO XLVII N. 61 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SOMMARIO ATTI DELLA REGIONE REGOLAMENTI REGIONALI Regolamento regionale 9 maggio 2016 n. 2 Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (disciplina dell attività di tatuaggio e piercing).. pag DELIBERAZIONI AMMINISTRATI- VE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATI- VA REGIONALE Deliberazione amministrativa del 17 maggio 2016, n. 24 Proroga della Commissione consiliare d indagine caso Banca Marche... pag MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Estratti del processo verbale della seduta n. 29 del 10 maggio 2016 mozione n. 106 Istituzione della figura dello Psicologo delle Cure Primarie - Benessere e Risparmio mozione n. 107 Riforma di riorganizzazione delle Camere di Commercio ordine del giorno n. 14/16 Istituzione della figura dello psicologo delle cure primarie - benessere risparmio Risoluzione n. 22/16 Vent anni dalla Carta di Fonte Avellana: un progetto per tutto l Appennino pag Estratti del processo verbale della seduta n. 30 del 17 maggio mozione n. 127 Deliberazione amministrativa 23/2016 Piano integrato per l internalizzazione e la promozione all estero anni 2016/2018. Legge regionale 30 ottobre 2008, n pag DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE Deliberazione n. 469 del 17/05/2016 T.A.R. Marche. Ricorso acquisito al n del Registro unico della Giunta regionale in data 5/05/2016, DGR 103 del 15/02/2016 L.R. 7/95 artt. 20 e 34. Erogazioni degli aiuti a favore Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì. La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061 POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN A.P. 70% DCB POTENZA

2 26 MAGGIO 2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVII N. 61 delle imprese agricole ai sensi del Reg. UE 1408/13. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Lucilla Di Ianni pag Deliberazione n. 470 del 17/05/2016 Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore generale dell Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 230 del , concernente Programmazione fabbisogno del personale triennale e piano occupazionale annuale 2016: approvazione. Proroga del termine del procedimento di controllo pag Deliberazione n. 471 del 17/05/2016 Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore generale dell ASUR n. 207 del , concernente Modifica della dotazione organica dell area della Dirigenza dell Area Vasta n. 5. Approvazione pag DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Decreto n. 30 del 10/05/2016 Commissione Tributaria Regionale Di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: imposta reg.le concessioni, occupazione e uso del demanio. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 31 del 10/05/2016 Fondazione Dante Paladini Onlus art. 15 dello statuto - designazione n. 1 consigliere di amministrazione.. pag Decreto n. 32 del 10/05/2016 Attuazione art. 6 della L.R , n sostituzione componente comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica pag Decreto n. 34 del 13/05/2016 Art. 8, comma 1 l.r. 48/1996; art. 13 c. 5 dello Statuto di Piceno Consind. Nomina del Consiglio generale pag Decreto n. 35 del 13/05/2016 Art. 17, c. 1, L. n. 580/1993 come modificato da art. 1, c. 18, del D.Lgs. 23/2010; l.r. n. 34/1996. Camera di Commercio di Macerata: designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti... pag Decreto n. 36 del 17/05/2016 Art. 8, comma 1 L.R. 48/1996; art. 13 c. 5 dello Statuto di Piceno Consind. Nomina del Consiglio generale. Prima integrazione del DPGR n. 34/PRES del 13/05/ pag DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI GABINETTO DEL PRESIDENTE Decreto del Dirigente della Posizione di funzione Affari Generali n. 27 del 18/04/2016 Legge regionale 34/1996 art. 3, c. 4. ERSU di Ancona. Nomina Revisore Unico. Avviso per la presentazione di candidature pag Decreto del Dirigente della Posizione di funzione Affari Generali n. 28 del 19/04/2016 Legge regionale 34/1996 s.m.i. art. 3, c. 4; legge regionale n. 30/2015, art. 4. Fondazione Marche Cultura. Nomina 3 componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. Avviso per la presentazione di candidature pag SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE Decreto del Segretario Generale n. 6 del 18/03/2016 Approvazione schema di avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali nell ambito della Giunta regionale pag ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Provincia di Fermo Determinazione Dirigenziale n. 38/Reg. Sett., (185/Reg. Generale), del 12/05/2016 relativa al versa- 8792

3 26 MAGGIO 2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVII N. 61 mento dell indennità di esproprio definitivo di aree per la realizzazione del progetto di lavori di ammodernamento della S.P. n. 238, ex SS 433 Valdaso - 2 stralcio - Comune di Campofilone e Pedaso - Versamento saldo indennità di esproprio definitivo pag Provincia di Pesaro e Urbino Determinazione n. 821 del 10/05/2016 del Servizio Progettazione Opere Pubbliche - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - VIA - VAS - Aree Protette - Ditta autodemolizioni CLEM snc - SUAP Unione Roveresca - Pubblicazione sul BUR dell esito della procedura di Verifica, di assoggettabilità a VIA relativa al progetto Insediamento centro di trattamento e recupero veicoli fuori uso - Loc. Schieppe - Via dell Industria n Orciano di Pesaro - Art. 8 L.R. n. 3/2012 e art. 20 D.Lgs. n. 152/ pag Provincia di Pesaro e Urbino Determinazione Dirigenziale n. 855 del 19/05/ Autorizzazione alla ripresa dell uso dell acqua minerale sulfurea fonti di Bellisio Solfare - Madonna del Sasso, Pergola pag Comune di Agugliano Modifica dell art. 16 dello Statuto comunale mediante aggiunta del comma 7 relativo alla difesa della natura del paesaggio e dell acqua. (Art. 6 decreto legislativo 18/08/2000 n. 267). Approvato con atto di Consiglio comunale n. 50 del 30/09/2014, modificato con atto consiliare n. 6 del 18/02/ pag Comune di Falconara Marittima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2016. Progetto preliminare di un parcheggio scambiatore in via Aeroporto in variante al PRG ai sensi del DPR 327/2001 art. 10 e seguenti. Approvazione... pag Comune di Fratte Rosa Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2016 all oggetto approvazione definitiva variante al piano regolatore generale (P.R.G.) riguardante schede edifici rurali censiti (scheda 81B) pag Comune di Monte Urano Deliberazione Consiglio Comunale n 3 del 29/04/2016: Approvazione definitiva 1 variante al Piano di Lottizzazione denominato Progetto Norma 21, in variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell art. 26 della L.R. n. 34/1992 e.ii pag Comune di Pesaro Decreto di esproprio n. 20 del 13/05/2016 di immobili a favore del Comune di Pesaro per l esecuzione dei lavori di realizzazione di un ponte pedonale in loc. Borgo Santa Maria pag Comune di Porto Recanati Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 101 del 12/05/2016. Piano particolareggiato di recupero intervento edilizio in attuazione della L.R. n. 22/09 - piano casa interessante edificio sito in via lepanto - Via Garibaldi e distinto al foglio 22 particella 28 - Approvazione pag Comune di Tolentino Deliberazione della giunta comunale n. 212 del 02/05/ Piano di recupero di iniziativa privata per ampliamento di edificio a destinazione ricettiva in contrada Cisterna ai sensi della l.r. n. 9/2006 Approvazione pag Comune di Tolentino Procedura di declassificazione e sdemanializzazione aree pag Comune di Urbino Modifiche apportate allo Statuto Comunale con deliberazione C.C. n. 28 del pag COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - sede di Fermo T.U. Acque Pubbliche 1775/1993 e ss.mm. - Legge 36/ L.R. 05/ Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo, geotermico ed antincendio, mediante ralizzazione di n. 1 pozzo, particella catastale n. 304 del foglio 8793

4 mappale n. 4 nel Comune di Montegranaro pag Regione Marche Segretario Generale dell Autorità di Bacino Regionale delle Marche. Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo. Piano stralcio di bacino per l Assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del Istanza ai sensi dell art comma 1 - lett. b) delle Norme di Attuazione. Cod. F Comune di Montottone. Richiedenti Antolini Francesco. pag Regione Marche Segretario generale dell Autorità di Bacino Regionale delle Marche Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo. Piano stralcio di bacino per l Assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del Istanza ai sensi dell art comma 1 delle Norme di Attuazione. Comune di Ripatransone (AP) - Località: Contrada Iecce. Codice dissesto: F (P3-R3). Richiedente: Sig. Maroni Pietro pag Regione Marche - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali D.Lgs. n. 152/2006, artt. 23 e seguenti; L.R. n. 3/2012, artt. 12 e seguenti; Proponente: Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata (AATO 3). Progetto: Captazione di acque sotterranee dalla sorgente San Chiodo di Castelsantangelo sul Nera - Aumento di portata dagli attuali 150 a 550 lt/sec.). Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di Valutazione di Impatto Ambientale pag Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona L. 07/08/1990 n. 24, art. 8, legge Regione Marche del 09/06/2006, n. 5, art. n. 13 comunicazione dell avvio del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di derivazione di acque pubbliche, mediante opere, ad uso idroelettrico, da realizzarsi in località Cirenaica del Comune di Corinaldo. R.D. n. 532/1904. R.D. 14/08/1920, n R.D , n D.lgs, n. 387/2003, L , n Legge Regione Marche 09/06/2006, n. 5. Ditta: Alberet srls con sede in via Ozeri, Muccia (MC). D.R. n pag BANDI E AVVISI DI GARA Provincia di Fermo Avviso di pubblico bando per l affidamento della concessione quinquennale dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva e cura del contenzioso tributario relativi alle imposte, tasse e diritti comunali per il Comune di Montegranaro pag Fondazione Alessandrina Boccolini ved. Marchetti - Sirolo Vendita casa colonica con corte esclusiva - loc. Massignano (AN)..... pag BANDI DI CONCORSO Comune di Castelleone di Suasa Bando di concorso pubblico per titoli per l assegnazione delle licenze per l esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l esercizio di noleggio con conducente pag Asur Marche Area Vasta n. 4 - Fermo Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per Dirigente medico direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione.. pag Asur Marche - Area Vasta n. 4 - Fermo Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per Dirigente Medico Direttore di Struttura complessa di Medicina Interna ospedale di Amandola pag Asur Marche - Area Vasta n. 4 - Fermo Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna Ospedale di Fermo pag

5 Asur Marche - Area Vasta n. 4 - Fermo Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Urologia pag I.N.R.C.A. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona Bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico Anestesista (disciplina Anestesia e Rianimazione) per il POR I.N.R.C.A. di Ancona pag Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche - Perugia Avviso di selezione pubblica per la stipula di contratto di formazione e lavoro pag AVVISI Autostrade per l Italia S.P.A. Roma Avviso verifica assoggettabilità 3 tranche pag

6 AVVISO PER GLI INSERZIONISTI La redazione

7 ATTI DELLA REGIONE REGOLAMENTI REGIONALI Regolamento regionale 9 maggio 2016 n. 2, concernente: Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (disciplina dell attività di tatuaggio e piercing). Il Presidente della Giunta regionale Visto l articolo 121, comma 4, della Costituzione; Visto l articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 9 maggio 2016; emana il seguente regolamento: Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing) Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. In attuazione dell articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), questo regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing e in particolare: a) i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali adibiti all esercizio delle attività; b) le apparecchiature utilizzate, ai sensi dell articolo 3, comma 2, della l.r. 38/2013; c) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d uso, delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili; d) l individuazione delle sedi anatomiche di cui all articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2013; e) le informazioni sui rischi legati all esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l effettuazione del tatuaggio o del piercing, come previsto dall articolo 4, comma 6, della l.r. 38/2013; f) le modalità di espressione del consenso di cui all articolo 4, comma 1, della l.r. 38/2013; g) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti indicati all articolo 8 della l.r. 38/2013; h) le modalità di adeguamento alle disposizioni della l.r. 38/2013 e di questo regolamento, da parte di coloro che esercitano le attività disciplinate. 2. Nelle attività di cui al comma 1 si intende compresa anche l attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma per il trucco permanente e semipermanente. Art. 2 (Modalità di esercizio dell attività) 1. L esercizio dell attività di tatuaggio e piercing è subordinato al conseguimento della qualifica di cui all articolo 10, nonché alla presentazione al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti, regionale e comunali, indicati agli articoli 5 e 6 della l.r. 38/ L esercizio dell attività in modo autonomo, da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l artigianato), è soggetto altresì all iscrizione all Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all articolo 28 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione). 3. Nella SCIA è indicato almeno un responsabile tecnico. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l orario di apertura dell esercizio sia assicurata la sua presenza. In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al Comune, indicando il nominativo e gli estremi della qualifica del responsabile tecnico temporaneamente designato in sostituzione. 4. La SCIA è valida per i locali in essa indicati. 5. L ampliamento dei locali o il trasferimento in al- 8797

8 tra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA. 6. Copia della SCIA è esposta nel locale destinato all attività. 7. L attività di tatuaggio e piercing può essere svolta in luogo pubblico o privato. 8. Non è consentito svolgere attività di piercing e tatuaggio in forma ambulante o su posteggio, fatte salve le attività svolte in occasione di manifestazioni pubbliche temporanee. Prima dell inizio della manifestazione l organizzatore ne dà comunicazione al SUAP, indicando per ciascuna impresa i nominativi degli operatori di tatuaggio e piercing coinvolti. I raduni, le fiere o le altre manifestazioni di confronto da parte di tatuatori devono disporre di: a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, aree distinte per l attesa, per l esecuzione delle pratiche, per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, per la detenzione dei presidi e materiali sporchi dotate di almeno un lavabo con rubinetto a comando non manuale, munito di distributore automatico di sapone liquido e asciugamano elettrico o monouso; b) pannelli trasparenti per l osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e igiene; e) contenitori appositi per rifiuti speciali; c) servizi igienici e spogliatoi per gli operatori. 9. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili occupati da altra impresa di tatuaggio e piercing o in cui si esercitano altre attività, quali quella di estetista, acconciatore, gestione di palestra, fermo restando l obbligo di presentazione della SCIA. In tali casi gli esercizi devono possedere un locale o spazio per l esecuzione delle prestazioni con le caratteristiche di cui all articolo 4, comma 3. Gli spazi per la pulizia e la sterilizzazione, i servizi igienici, lo spogliatoio, il magazzino e la sala attesa possono essere utilizzati in comune. 10. Nelle farmacie, nei negozi di oreficeria, nelle gioiellerie o nei punti vendita di bigiotteria è consentita solo la pratica del piercing esclusivamente sul lobo auricolare con attrezzatura monouso, ferma restando l asepsi della cute. L esercente deve inviare comunicazione alla struttura di prevenzione territorialmente competente dell Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con allegata la procedura igienico-sanitaria relativa alle modalità di esecuzione della prestazione. 11. E ammesso l esercizio dell attività in forma stagionale o temporanea, con le modalità di cui ai commi da 1 a 6, 9 e 10. Art. 3 (Adempimenti organizzativi e igienico-sanitari) 1. Il titolare dell esercizio deve detenere la seguente documentazione: a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata; b) elenco aggiornato dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati; c) relazione descrittiva delle soluzioni adottate per l abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l operatore e per il cliente, nonché delle procedure seguite: 1) nelle fasi di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione dello strumentario utilizzato, per il trasporto degli strumenti sporchi e di quelli puliti e per garantire la tracciabilità di ogni singola attrezzatura sottoposta a sterilizzazione. Nei casi in cui la sterilizzazione sia affidata a terzi esterni all esercizio, deve essere conservato agli atti il contratto o accordo di fornitura dei servizi erogati, indicante la ditta o il professionista autorizzati a effettuare la prestazione; 2) per la disinfezione e l asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione; 3) per la sanificazione di tutti gli ambienti, differenziate in relazione alla destinazione d uso e anche in caso di sanificazione affidata all esterno; d) schede tecniche di sicurezza dei pigmenti o coloranti utilizzati, conformi alla normativa vigente; e) atto di affidamento a una ditta autorizzata dell incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. 2. L attività è condotta secondo procedure tese a evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie a tutela del cliente e degli operatori, anche sulla base della valutazione dei rischi. 3. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. 4. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è monouso. Se riutilizzabile, è sanificata prima di ogni singolo uso a temperatura superiore a 70 C. 5. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla 8798

9 polvere e da altri contaminanti. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili. 6. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie. Ogni operatore dovrà obbligatoriamente effettuare il lavaggio igienico delle mani con sapone antisettico prima di iniziare ogni attività di tatuaggio o piercing, prima di indossare i guanti, dopo averli tolti e tra un cliente e l altro. L operatore deve altresì indossare un abito da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia e utilizzare i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso. 7. I materiali e le confezioni di strumenti sterili devono riportare la data di scadenza. 8. Va garantita la presenza di un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione, al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l esercizio dell attività. Art. 4 (Caratteristiche dei locali) 1. Ai fini igienico-sanitari, gli esercizi destinati all attività di tatuaggi e piercing devono essere dotati di: a) locale per ricevimento, informazioni, attesa e attività amministrativa; b) locale per l esecuzione delle prestazioni; c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione; d) locale o spazio per il materiale pulito e per il materiale sporco, adeguatamente distinti e separati; e) locale o spazio destinato a spogliatoio; f) almeno un servizio igienico disponibile per clienti e operatori, con accesso da disimpegno. 2. Il locale di cui al comma 1, lettera a), deve avere: a) altezza non inferiore a 2,70 metri, fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali; b) aerazione e illuminazione con superficie aerante e illuminante diretta pari a un ottavo della superficie del pavimento. Nei locali con superficie inferiore, l aerazione dovrà essere garantita con un sistema di aerazione artificiale integrativa. Nel caso di locali con mancanza di superficie aerante diretta, è obbligatoria un aerazione artificiale integrativa adeguata o comunque rispettosa della normativa UNI vigente. 3. Il locale di cui al comma 1, lettera b), deve essere dotato delle seguenti caratteristiche: a) superficie di almeno 9 metri quadrati per la prima postazione di lavoro e di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore postazione. Nel caso di più postazioni, gli spazi per ciascun operatore possono essere separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili; b) altezza media non inferiore a 2,70 metri, fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali; c) aerazione e illuminazione con superficie aerante e illuminante diretta pari ad un ottavo della superficie del pavimento. Nei locali con superficie inferiore, l aerazione e l illuminazione devono essere garantite con un sistema di aerazione e illuminazione artificiale a integrazione; d) pavimenti e pareti di altezza non inferiore a 2,00 metri, facilmente lavabili e disinfettabili; e) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda per ogni postazione. Si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tal caso un lavabo in comune; f) presenza di un distributore di sapone liquido; g) presenza di un distributore di asciugamani elettrico o monouso. 4. Il locale di cui al comma 1, lettera c), se distinto da quello per l esecuzione delle prestazioni, deve possedere le stesse caratteristiche di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma medesimo. Nel caso in cui nel locale per l esecuzione delle prestazioni sia presente uno spazio per la sterilizzazione della strumentazione, questo deve essere dotato di un banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia degli strumenti usati tramite decontaminazione, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili. Non è richiesto alcun locale o spazio per la sterilizzazione quando l esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute che sia sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso o la cui sterilizzazione è affidata a terzi esterni all esercizio, in possesso del- 8799

10 l autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente. 5. Il locale o spazio di cui al comma 1, lettera e), è dotato di: a) superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore; b) altezza media non minore di 2,40 metri, fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali. 6. Il servizio igienico di cui al comma 1, lettera f), deve possedere le seguenti caratteristiche: a) altezza media non inferiore a 2,40 metri; b) lavabo con rubinetto a comando non manuale, munito di distributore automatico di sapone liquido e asciugamano elettrico o monouso; c) aerazione con superficie aerante e illuminante diretta. Nel caso questa manchi, è necessaria l installazione di un impianto di estrazione dell aria che garantisca un ricambio ambiente per ora adeguato; d) antibagno, se l accesso non avviene da disimpegno o da corridoio. 7. Tutti i locali, in presenza di uno o più lavoratori dipendenti o equiparati, devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro. Art. 5 (Apparecchiature e pigmenti per attività di tatuaggio) 1. Per l esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica con marcatura CE o dichiarazione di conformità del costruttore. Durante l assemblaggio delle parti di tale apparecchiatura il tatuatore deve utilizzare guanti monouso da rimuovere ad ogni prestazione. L attrezzatura è costituita di norma dalle seguenti componenti principali: a) macchina o pistola o similare: durante l utilizzo tale componente è protetto con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione; b) manipolo (grip) e puntale (tip): se non monouso, sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) prima di ogni prestazione; c) barra porta aghi: va sterilizzata prima di ogni prestazione e può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola, sigillata e monouso; d) aghi per il tatuaggio: devono essere monouso. Il tatuatore cura personalmente l assemblaggio degli aghi nella barra con l utilizzo di guanti monouso, da rimuovere a ogni prestazione; e) vaschette o cappucci per i pigmenti: in confezione singola, sigillata, sterile e monouso. Il pigmento residuo va eliminato. 2. Quando l esecuzione dei tatuaggi avviene con tecniche diverse da quella di cui al comma 1, sono sottoposte a procedure di sterilizzazione: a) l attrezzatura utilizzata per scarificare la cute, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione; b) le parti dell apparecchiatura che perforano la cute per l introduzione del pigmento nel derma, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali. 3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria. Le confezioni di pigmenti garantiscono la sterilità del contenuto. Per l esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati preferibilmente pigmenti in confezioni monodose. In caso di confezione multiuso i contenitori garantiscono che il contenuto non si contamini durante il periodo di utilizzo. Le confezioni aperte devono essere correttamente conservate. 4. I pigmenti dovranno essere identificati attraverso le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante o del responsabile dell immissione del prodotto sul mercato; b) data di scadenza, indicata con mese e anno; c) numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal costruttore per l identificazione dei lotti; d) elenco degli ingredienti in base al loro nome internazionale (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry name), al numero (CAS - Chemical Abstract Service of the American Chemical Society number) o colore (CI - Colour Index number); e) attestazione di atossicità e sterilità. 5. Per quanto non specificato per i pigmenti si rimanda alla risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa AP(2008), adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent makeup ), nelle parti non disciplinate da normativa attuativa statale o dell Unione europea. 8800

11 Art. 6 (Apparecchiature per attività di piercing) 1. Il piercing è eseguito mediante: a) ago cannula o ago da piercing; b) forbici o pinze; c) pinze ad anelli; d) dispositivi meccanici di foratura; e) monili per piercing. 2. L operatore utilizza esclusivamente aghi cannula di cui al comma 1, lettera a), in confezioni singole e sigillate monouso, sulle quali il confezionatore abbia attestato: a) l avvenuta sterilizzazione; b) la data di esecuzione della sterilizzazione e la sua scadenza; c) il metodo di sterilizzazione. 3. L operatore sterilizza le forbici o pinze di cui al comma 1, lettera b), prima di ogni applicazione, se non utilizza strumenti monouso. 4. L operatore sterilizza le pinze ad anelli di cui al comma 1, lettera c), prima di ogni applicazione, se non utilizza strumenti monouso. 5. I dispositivi meccanici di foratura di cui al comma 1, lettera d), sono gli strumenti utilizzati per l inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare. Per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. L uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare. L operatore sterilizza l eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione. L operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui sia attestata la sterilizzazione e in tal caso è ammesso l uso di cartucce monouso preventivamente caricate con preorecchino. 6. Per i monili o pre-orecchini di primo inserimento di cui al comma 1, lettera e), da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati: a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza; b) il metodo di sterilizzazione; c) la composizione metallica percentuale. 7. Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento di cui è corredato il monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola. Art. 7 (Sterilizzazione) 1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l esecuzione del tatuaggio e del piercing, se non sterili monouso, sono sottoposti a procedura di sterilizzazione. 2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso. La sterilizzazione è effettuata da strutture o esercizi regolarmente autorizzati ovvero dall operatore nell esercizio dove vengono eseguite le prestazioni. 3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall operatore, la stessa è effettuata con l impiego di autoclave nel rispetto delle seguenti fasi: a) decontaminazione: l attrezzatura è immersa in soluzione disinfettante a medio e alto livello per il periodo previsto nella scheda tecnica del prodotto; b) detersione ed eventuale spazzolatura, nonché risciacquatura in acqua corrente; c) eventuale immissione in apparecchiatura a ultrasuoni con disinfettante; d) asciugatura con salviette monouso; e) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione, recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta; f) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni; g) custodia delle buste di cui alle lettere e) ed f) in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l esposizione a polvere, luce ed umidità. 4. Su ciascuna delle buste di cui al comma 2, lettere e) ed f), sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione. L intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni. 5. L autoclave va sottoposta annualmente al controllo della qualifica di prestazione. 8801

12 Art. 8 (Divieti) 1. Ai sensi dell articolo 4 della l.r. 38/2013, è vietato: a) eseguire tatuaggi e piercing sui minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente secondo le modalità previste dall articolo 9; b) eseguire tatuaggi e piercing sui minori di anni quattordici; c) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa; d) eseguire tatuaggi estesi alla totalità del corpo; e) effettuare piercing su parti del corpo dove l esecuzione può comportare un alterazione della funzionalità d organo; f) procedere all eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie; g) praticare tatuaggi e piercing sugli animali. 2. Al fine di rispettare i divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), l operatore, prima di effettuare la prestazione, accerta l età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di un documento che ne attesta l identità. 3. Vanno sempre richieste al cliente, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per l esecuzione di piercing in condizioni di sicurezza e va sempre acquisito il consenso scritto dell avente diritto. Art. 9 (Informativa e consenso) 1. Prima dell esecuzione della prestazione, l operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all esecuzione, nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono contenute in un modulo da consegnare al soggetto richiedente prima dell effettuazione del tatuaggio o del piercing, unitamente al modulo di cui al comma Prima dell esecuzione del trattamento, l operatore acquisisce altresì il consenso informato del richiedente ovvero, ai sensi dell articolo 4, comma 1, della l.r. 38/2013, dell esercente la potestà genitoriale o del tutore qualora il richiedente sia minore di anni diciotto, nonché l autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. 4. Il consenso è reso mediante sottoscrizione di un modulo predisposto dall operatore, che contiene almeno le informazioni indicate nel modello di cui al comma L operatore: a) custodisce l originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un ordinata conservazione e un agevole consultazione per eventuali controlli, nell osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati; b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore; c) compila e rilascia la scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati. 6. Il modello dei moduli di cui ai commi 2 e 4 è adottato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. Art. 10 (Formazione e aggiornamento) 1. Ai sensi dell articolo 8 della l.r. 38/2013, la Giunta regionale definisce il profilo professionale e lo standard formativo dell operatore di tatuaggio e piercing. 2. La Giunta regionale definisce altresì i contenuti dei corsi di aggiornamento, da effettuare ogni cinque anni. Art. 11 (Norme transitorie e finali) 1. Gli operatori che esercitano l attività di tatuaggio e piercing alla data di entrata in vigore di questo regolamento sono tenuti a frequentare, entro due anni dalla data suddetta, il percorso formativo di cui all articolo 10, comma Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, il legale rappresentante delle imprese di cui al comma 1 presenta al SUAP competente per territorio apposita SCIA in cui sono indicati i nominativi dei responsabili tecnici. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 8802

13 1, il Comune dispone la sospensione dell attività per un periodo non superiore a sei mesi. Se nel periodo di sospensione il responsabile tecnico non provvede alla frequentazione del corso, il Comune dispone la chiusura definitiva dell attività. 4. Le imprese che alla data di entrata in vigore di questo regolamento non sono in possesso dei requisiti di cui all articolo 4, comma 3, lettera a), sono tenute ad adeguarsi entro un anno dalla data suddetta. Se le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici non permettono tale adeguamento, è consentita la riduzione della superficie della prima postazione a 6 metri quadrati. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche. Ancona, 12 maggio 2016 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Luca Ceriscioli AI SENSI DELL ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL- LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLA- MENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIO- NALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. NOTE Nota all art. 1, comma 1 Il testo dell articolo 5 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), è il seguente: Art. 5 (Competenze della Regione) - 1. La Giunta regionale, con regolamento, sentita la competente commissione assembleare, disciplina le modalità attuative della presente legge. In particolare il regolamento determina: a) le informazioni sui rischi legati all esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l effettuazione del tatuaggio o del piercing, come previsto al comma 6 dell articolo 4; b) i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing; c) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili; d) le modalità di espressione del consenso di cui all articolo 4; e) l individuazione delle sedi anatomiche o parti di esse di cui al comma 3 dell articolo 4; f) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all articolo 8; g) le modalità di adeguamento alle disposizioni, previste dalla presente legge, da parte di coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing. Nota all art. 1, comma 1, lett. b) Il testo del comma 2 dell articolo 3 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), è il seguente: Art. 3 (Modalità di svolgimento) - Omissis 2. Le apparecchiature utilizzate per le attività di cui all articolo 2, sono indicate nel regolamento regionale di cui all articolo 5. Nota all art. 1, comma 1, lett. d), e), f) Per il testo dei commi 3, 6 e 1 dell articolo 4 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), vedi nella nota all articolo 8, comma 1. Nota all art. 1, comma 1, lett. g) Il testo dell articolo 8 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), è il seguente: Art. 8 (Percorsi formativi) - 1. I percorsi formativi e gli aggiornamenti, obbligatori per gli operatori che esercitano l attività di tatuaggio e piercing anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell ambito della normativa di formazione della Regione Marche. 2. I percorsi formativi indicati al comma 1 sono, in particolare, finalizzati all acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico sanitari e di prevenzione nell esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto della normativa vigente. 8803

14 3. Coloro che sono operatori di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento. Note all art. 2, comma 1 - Il testo dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), è il seguente: Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, all amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia delle imprese di cui all articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell amministrazione. 2. L attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all amministrazione competente. 3. L amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l attività si intende vietata. 4. Decorso il termine per l adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall articolo 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n (comma abrogato dall articolo art. 4, comma 1, n. 14 dell allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull attività urbanistico-edilizia, alle 8804

15 responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l esercizio delle verifiche spettanti all amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l azione di cui all art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n Per il testo dell articolo 5 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), vedi nella nota all articolo 1, comma 1. - Il testo dell articolo 6 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), è il seguente: Art. 6 (Competenze dei Comuni) - 1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale di cui all articolo Compete, in particolare, ai Comuni: a) l individuazione, nel rispetto della normativa statale vigente, delle specifiche modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) prevista all articolo 7, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale indicato all articolo 5; b) la vigilanza e il controllo ai sensi dell articolo 10, fatta salva la competenza dell ASUR in materia di igiene e sanità pubblica; c) l irrogazione delle sanzioni previste all articolo 11. Note all art. 2, comma 2 - Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della l. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l artigianato), è il seguente: Art. 2 (Imprenditore artigiano) - È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L imprenditore artigiano, nell esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. Art. 3 (Definizione di impresa artigiana) - È artigiana l impresa che, esercitata dall imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all esercizio dell impresa. È artigiana l impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È altresì artigiana l impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma. L impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l abitazione dell imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Art.4 (Limiti dimensionali) - L impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d opera di personale dipendente diretto personalmente 8805

16 dall imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell artigianato; d) per l impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell imprenditore, ancorché partecipanti all impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell ambito dell impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. - Il testo dell articolo 28 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente: Art. 28 (Albo delle imprese artigiane) - 1. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985 sono iscritte nell Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, che è articolato su base provinciale. All interno dell Albo sono individuate apposite sezioni separate, nelle quali sono iscritti rispettivamente: a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall articolo 6, comma 1, della legge n. 443/1985 medesima; b) le imprese appartenenti al settore dell artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all articolo 33, comma L iscrizione nell Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n La comunicazione per l iscrizione nell Albo deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana e produce effetti dalla data della sua presentazione. Le altre comunicazioni di cui al comma 2, da presentare entro trenta giorni dal verificarsi dell evento determinante la modifica o la cancellazione, devono contenere la relativa dichiarazione e producono effetti dalla data dell evento medesimo. 4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la costituzione e la tenuta dell Albo, in particolare per quanto concerne la presentazione delle comunicazioni di cui al comma La Regione trasmette ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni. 6. La Regione dispone accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adotta gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune competente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 8806

17 7. Con le modalità di cui al comma 6, la Regione procede altresì ad accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti d ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti nell Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti. 8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese di cui all articolo 7-bis, che rilasciano le certificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l iscrizione nell Albo e delle condizioni per la modifica o la cancellazione. 9. L importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente. 10. La Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell Albo. Nota all art. 9, comma 3 Per il testo del comma 1 dell articolo 4 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), vedi nella nota all articolo 8, comma 1. Nota all art. 10, comma 1 Per il testo dell articolo 8 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), vedi nella nota all articolo 1, comma 1, lettera g. NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2016, n. 97; Parere del Consiglio delle autonomie locali del 21 marzo 2016, n. 13; Parere della IV Commissione assembleare permanente del 17 marzo 2016, n. 27; Deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2016, n Nota all art. 8, comma 1 Il testo dell articolo 4 della l.r. 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell attività di tatuaggio e piercing), è il seguente: Art. 4 (Divieti) - 1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente secondo le modalità previste dal regolamento regionale indicato all articolo 5 da tutti i soggetti che su di essi esercitano la potestà genitoriale. 2. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni quattordici. 3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. 4. È vietato procedere all eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie. 5. È vietato praticare tatuaggi e piercing su tutti gli animali. 6. I clienti sono informati sui rischi legati all esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale indicato all articolo 5. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Deliberazione amministrativa del 17 maggio 2016, n. 24 concernente: Proroga della Commissione consiliare d indagine caso Banca Marche. L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Vista la richiesta del Presidente della Commissione d indagine sul caso Banca Marche, pervenuta in data 16 maggio 2016, di prorogare la durata dei lavori della Commissione d indagine sino al 31 maggio 2016 e di fissare una seduta dell Assemblea legislativa regionale nella quale discutere le risultanze dei lavori della Commissione; Viste le motivazioni del Presidente della suddetta Commissione d indagine che giustificano la proroga; Visti l articolo 24 dello Statuto regionale e l articolo 98 del Regolamento interno che disciplinano 8807

18 le modalità di istituzione e funzionamento delle Commissioni d indagine; Considerato che spetta all Ufficio di Presidenza formulare per l Assemblea legislativa la proposta del termine entro cui essa deve riferire all Assemblea legislativa; Considerati congrui rispettivamente il termine del 31 maggio 2016, quale proroga per la durata dei lavori della Commissione d indagine, e quello del 30 giugno 2016, quale termine entro cui la Commissione deve riferire all Assemblea; Vista la proposta dell Ufficio di Presidenza approvata con deliberazione n. 239 del 17 maggio 2016 avente ad oggetto Proposta di deliberazione consiliare di proroga della commissione consiliare d indagine sul caso Banca Marche, istituita con deliberazione assembleare n. 18 del 10 febbraio 2016; Visto il parere favorevole di cui all articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Segretario generale nonché l attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione; Visto l articolo 21 dello Statuto regionale; DELIBERA di prorogare il termine entro cui la Commissione consiliare d indagine sul caso Banca Marche deve concludere i lavori al 31 maggio 2016 e di fissare, per la discussione in Consiglio delle risultanze dei lavori, il termine del 30 giugno Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l esito: l Assemblea legislativa regionale approva. MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ordine del giorno n. 14/16 Istituzione della figura dello psicologo delle cure primarie - benessere risparmio ; Risoluzione n. 22/16 Vent anni dalla Carta di Fonte Avellana: un progetto per tutto l Appennino. Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell Assemblea legislativa. omissis Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all ordine del giorno che reca: MOZIONE N. 106 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Busilacchi, Volpini, concernente: Istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie - Benessere e risparmio. Discussione generale omissis Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un emendamento a firma del Consigliere Fabbri e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Busilacchi (chiede che l emendamento venga posto in votazione per parti separate) e Fabbri, ai sensi dell art. 83, comma 3, del R.I., lo pone in votazione per parti separate: emendamento 1/1. L Assemblea legislativa non approva. emendamento 1/2. L Assemblea legislativa approva. emendamento 1/3. L Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione della mozione n. 106, così come emendata. L Assemblea legislativa approvata la mozione n Emendata, nel testo che segue: L ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE Estratti del processo verbale della seduta n. 29 del 10 maggio 2016, concernenti: mozione n. 106 Istituzione della figura dello Psicologo delle Cure Primarie - Benessere e Risparmio mozione n. 107 Riforma di riorganizzazione delle Camere di Commercio CONSIDERATO che l Organizzazione mondiale della sanità ha definito la salute uno stato di benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia ne deriva che la prevenzione, la Medicina del territorio, l alta specializzazione, soprattutto il trattamento del disagio psicologico sociale e l umanità delle cure vanno individuati come gli ambiti 8808

19 prioritari in cui collocare le risorse per rilanciare una sanità qualitativamente di buon livello; ne consegue l importanza dell investimento sulla professionalità dello psicologo come condizione fondamentale per compiere una scelta nella direzione di cui sopra; la Psicologia della salute (clinica e sociale) mira a individuare e valutare i fattori psicologici che motivano certi comportamenti o atteggiamenti disfunzionali per la salute e la cura della persona e, conseguentemente, ad attivare adeguate strategie di cambiamento. Tende cioè a sviluppare consapevolezza, risorse ed abilità per aiutare gli individui e le comunità a riorganizzare funzionalmente atteggiamenti, comportamenti e stili di vita; in questo contesto risultano rilevanti il ruolo e le funzioni dello Psicologo delle cure primarie (definito anche psicologo di base): figura professionale caratterizzata dal legame con il territorio e dalla stretta collaborazione con la Medicina di base. Lo Psicologo delle cure primarie, utilizzando le competenze proprie della professione, intercetta una domanda diffusa, solo a volte esplicita, collegata a condizioni di disagio non sempre connotate patologicamente, oppure sintomatologie organiche che tradiscono un origine psichica; questo modello di risposta socio-sanitaria è già presente e diffusa: le esperienze più note sono quelle realizzate in Olanda da psicologi che operano nelle cure primarie e quella della Gran Bretagna dagli psicoterapeuti del progetto IAPT (Improving Access io Psychological Therapies); in Italia il progetto iniziale relativo allo Psicologo di base è stato proposto dalla Scuola di specializzazione in psicologia della salute dell Università di Roma La Sapienza, nello specifico dal Professore Luigi Solano che, da oltre tredici anni impegnato a formare Medici di base e Psicologi in stretta collaborazione tra loro, ha dichiarato: L obiettivo del progetto è quello di evitare inutili analisi diagnostiche e trattamenti farmacologici inappropriati, inquadrare i casi secondo un ottica psicosociale e discutere con il medico ; VERIFICATO che in Italia i Medici di base sono oltre , ciascuno con una media di pazienti (dato anno 2011), che curano i sintomi più diversi; sino al 70% dei pazienti che richiedono un appuntamento dal medico presentano problemi psicosociali legati a tale richiesta (Gatchel and Oordt APA, 2008) e il 35 % delle visite nasce non da patologie, ma da problemi di natura psicologica; l area della salute mentale rappresenta un emergenza visto che quattro delle dieci maggiori cause di disabilità nel mondo interessano tale contesto, anche in una logica di complessità sociosanitaria, come i disturbi dell umore, la schizofrenia, il deficit intellettivo, il consumo di droghe: la patologia psichica è la principale causa di povertà e il principale problema di salute in età lavorativa nei Paesi ricchi con conseguenze economiche rilevanti: in Gran Bretagna, ad esempio, le malattie mentali contano per il 40% di tutte le invalidità e per il 40% di tutti i casi di assenza dal lavoro; la Banca Mondiale stima che i costi economici dei disturbi mentali siano pesantissimi: la riduzione nella produzione economica dovuta a patologia psichica, a livello globale, vale migliaia di miliardi di dollari: per la sola depressione è stato stimato un costo di almeno 800 miliardi di dollari nel 2010, somma che in base al trend statistico potrebbe più che raddoppiare nel 2030; difatti il periodo di profonda crisi economica e valoriale che stiamo attraversando favorisce nella società il prevalere di Forme di ingiustizie sociali, ineguaglianze e violenza con conseguente emarginazione sociale e quindi sofferenze personali, solitudine e la formazione di patologie e dipendenze (vecchie e nuove ); i disturbi alimentari, per esempio, se non prevenuti, individuati e corretti all origine del sintomo, comportano vere e proprie malattie come bulimia e anoressia che sono oggi affrontabili solo dopo terapie in centri di alta specializzazione; tra le nuove forme di dipendenza deve necessariamente essere evidenziata quella relativa al GAP, ovvero il gioco d azzardo patologico ( gratta e vinci, slot-machine, sale da gioco), che sta interessando particolarmente casalinghe, pensionati e adolescenti assumendo la forma di una vera e propria patologia del disturbo del comportamento dalle conseguenze sociali, economiche e sanitarie devastanti; PRESO ATTO che emerge da più parti l esigenza di rispondere ai bisogni più profondi del paziente, inteso come soggetto psichico oltre che fisico, nell obiettivo di offrire una risposta efficiente e di qualità al diritto di salute, oltre che all utilizzo corretto delle risorse economiche dedicate: in ogni settore sanitario e socio-sanitario la prevenzione e la diagnosi precoce e più generalmente l individuazione del problema/causa scatenante, il sostegno e il contenimento sono fondamentali, così come strategico, per le problematiche di complessità socio-sanitarie, è l investimento e lo sviluppo dei servizi territoriali al fine 8809

20 di intercettare la domanda prima che assuma la fase acuta ; il disagio psicosociale (non solo dunque la psicopatologia) è sottovalutato o non considerato come fattore determinante nella genesi o esacerbazione di condizioni mediche anche gravi, ciò che spesso si traduce in un ricorso massiccio a farmaci, visite specialistiche, esami oggettivi (tac. radiografie, ecc,) e analisi di vario genere, tutte a carico del Servizio sanitario nazionale o del paziente stesso e tutte inefficaci a risolvere quello che è un problema di natura psicologica o sociale che va affrontato con gli strumenti moderni della psicologia; spesso non si ricorre allo psicologo per disagi che, nella fase iniziale, potrebbero nascondere problemi mentali e comportamentali e per i quali lo psicologo potrebbe rappresentare una figura competente e strategica, soprattutto per coloro che soffrono di patologie psicologiche che non trovano immediate risposte nell attuale organizzazione del servizio sanitario; secondo l Organizzazione mondiale della sanità tra i principali ostacoli all accesso a cure adeguate ci sarebbe la carenza di personale formato per cure di tipo non farmacologico; allo stesso tempo sono ormai consolidate dagli studi di evidence based una serie di strategie nell offerta di servizi e trattamenti psicologici dimostratesi efficaci nel promuovere, proteggere e ripristinare la salute mentale. Correttamente attuati questi interventi rappresentano i migliori investimenti possibili per ogni società, con ritorni significativi in termini di salute, qualità della vita ed economici; RILEVATO che nell ottica di favorire un salto culturale la figura dello psicologo necessita di essere rivalutata e inserita in una progettualità di prevenzione e intervento nella tutela della salute legata al disagio; campi che necessitano di supporto psicologico sono molteplici a partire dai casi di grave emergenza per la collettività (come casi di terremoti, attentati terroristici e catastrofi naturali, eccetera), alle dinamiche familiari (relazioni familiari/conflittualità, casi di violenze domestiche, eccetera), al sostegno dei minori (disturbi cognitivi, disturbi socio-comportamentali, violenze sessuali e psicologiche) e nella tutela degli stessi in caso di separazione o di divorzio dei genitori, alla domanda di salute psicofisica dell individuo (gravi lutti, suicidi di parenti stretti, violenze sessuali e psicologiche, stress, fobie, depressioni, dipendenze), alla individuazione e supporto nei casi di violenza di genere e stalking, alla complessità sociale delle patologie cronico-degenerative e al contrasto dell ipocondria; in particolare per quanto riguarda il fenomeno dell ipocondria e delle domande improprie di assistenza sanitaria rivolte ai MMG, agli specialisti, ai Laboratori analisi, ai centri diagnostici e alle farmacie da specifiche tipologie di soggetti (caratterizzati dalla condizione di solitudine, marginalizzazione, precarietà, povertà) che lamentano un problema medico, in realtà nascondono la necessità di sostegno, drenano risorse temporali ed economiche al sistema sanitario complessivo e strutturano una condizione di stigmatizzazione; i compiti dello Psicologo delle cure primarie nella collaborazione con i MMG, in base anche alle esperienze già in atto, potrebbero articolarsi nelle seguenti attività: identificazione precoce e intervento tempestivo sulle situazioni e sulle problematiche psicosociali che, se non elaborate adeguatamente, sono a elevato rischio per lo sviluppo di quadri psicopatologici (prevenzione primaria); attuazione di un intervento di primo livello nei casi di situazioni psicopatologiche già in atto, con particolare attenzione ai pazienti che hanno sviluppato un espressione somatica del disagio psicosociale o che celano altri bisogni emotivorelazionali dietro il sintomo o dietro la richiesta di farmaci, analisi strumentali, continue visite dal MMG e visite specialistiche (prevenzione secondaria): gestione dei problemi legati all adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica, patologia psichiatrica stabilizzata), a fasi del ciclo di vita (adolescenza, terza età) e a disagi emotivi transitori (rapporti conflittuali all interno del nucleo familiare o nell ambiente di lavoro, disturbo da stress post-traumatico): invio ai servizi specialistici (per esempio, Struttura complessa di psicologia, Consultori familiari, Dipartimento di salute mentale e dipendenze) nel caso in cui emerga un quadro di disagio psicologico fortemente strutturato; implementazione delle life skills (competenze per la vita), le capacità di coping (fronteggiare) e la resilienza dei pazienti del MMG, anche attraverso il rafforzamento degli aspetti sani e le potenzialità delle risorse personali e psicosociali della persona; apporto a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute (stili di vita sani, aderenza alla terapia); supporto al MMG in caso di presenza di conflittualità e rapporti difficili con l utenza afferente al suo studio o con gli altri membri dell équipe ambulatoriale; mantenimento del contatto con i servizi specialistici (SC di Psicologia, DSM Dip) e con i servizi sociali territoriali; VERIFICATO che dalla ricerca condotta negli ultimi 40 anni (internazionale e nazionale) sugli effetti della coope- 8810

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