INTRODUZIONE GENERALE. Fondamenti costituzionali del mercato e fenomeni di criminalità economica
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- Maurizio Toscano
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1 INTRODUZIONE GENERALE Fondamenti costituzionali del mercato e fenomeni di criminalità economica - Art. 41 Cost. libertà di iniziative economica - Art. 42 Cost. tutela della proprietà privata LIBERO MERCATO - Art. 47 Cost. tutela del risparmio + controllo del credito Conclusioni: sviluppo libero mercato e controllo del credito contrasto a fenomeni criminali che ostacolano questi obiettivi uno su tutti: USURA 1
2 USURA (art. 644 cod. pen.) Testo della norma (pre-riforma L. 108/1996) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall articolo precedente [circonvenzione di persone incapaci, nda], approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un altra cosa mobile (art. 624 c.p.), facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (art. 649 c.p.). 2
3 Segue a) mancata predeterminazione del tasso usurario DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE; criticità b) stato di bisogno DIFFICOLTA DI PROVA c) consapevole approfittamento da parte dell usuraio dello stato di bisogno DIFFICOLTA DI PROVA 3
4 L USURA: TESTO INTRODOTTO CON LA L. 108/96 (sempre ART. 644 C. P.) (USURA PRESUNTA) 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro a euro (MEDIAZIONE USURARIA) 2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649]. 4
5 (USURA IN CONCRETO) 3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI) 5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 5
6 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. (CONFISCA) 6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. 6
7 ELEMENTI DEL REATO SOGGETTO ATTIVO: A. CHIUNQUE. B. SOGGETTO QUALIFICATO COMMI 1, 2, 3 ART. 644 C.P. B.1. ATTIVITA PROFESSIONALE B.2. ATTIVITA BANCARIA B.3. ATTIV. DI INTERMED. FINANZ. ED IMMOBILIARE SOGGETTO PASSIVO: CHIUNQUE 7
8 PRIMA FIGURA DI REATO: USURA PRESUNTA ELEMENTO OGGETTIVO: SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI RILEVATO TRIMESTRALMENTE DAL MINISTRO DELL ECONOMIA Si punisce lo squilibrio tra prestazioni, se l interesse pattuito è superiore a quello di legge ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO CIOÈ COSCIENZA E VOLONTA DI VINCOLARE IL DEBITORE ALLA CORRESPONSIONE DI INTERESSI CHE OLTREPASSANO IL LIMITE DI LEGGE 8
9 SECONDA FIGURA DI REATO: - MEDIAZIONE USURARIA - Condotta: - PROCURARE DENARO O ALTRA UTILITA + - FAR 1) DARE O 2) PROMETTERE PER SE O PER ALTRI UN COMPENSO USURARIO PER LA MEDIAZIONE 9
10 TERZA FIGURA DI REATO: - USURA IN CONCRETO - ELEMENTO OGGETTIVO: SI PRESCINDE DAL TASSO SOGLIA QUANDO VI È A. SPROPORZIONE TRA PRESTAZIONE ED INTERESSI AVUTO RIGUARDO: ALLE CONCRETE MODALITA DEL FATTO AL TASSO MEDIO PRATICATO IN OPERAZIONI SIMILARI B. VITTIMA CHE VERSA IN: CONDIZIONI DI DIFFICOLTA ECONOMICO-FINANZIARIA 10
11 ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO (ANCHE EVENTUALE) - SPROPORZIONE TRA PRESTAZIONE E INTERESSE - CONDIZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA O FINANZIARIA (ANCHE SOLO ACCETTANDO IL RISCHIO CHE LE COSE STIANO COSÌ). RAPPRESENTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE 11
12 CONFISCA va allo Stato PREZZO/PROFITTO LIMITI GUADAGNO (PUÒ ESSERE MAGGIORE DEL PREZZO) SOLO INTERESSI NO CAPITALE SALVI I DIRITTI DELLA P.O. 12
13 ART. 644 TER C.P. REATO PERMANENTE 644-ter. Prescrizione del reato di usura. La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (Articolo 11, L. 7 marzo 1996, n. 108) 13
14 BANCHE E USURA: NORMA E PRASSI L INTERESSE - SOGLIA 1. COME SI CALCOLA: ART. 2 L. 108/96 + D. L. 70/11, CONV. IN L. 106/11 2. IN CHE MOMENTO GLI INTERESSI SONO USURARI: ALLA LORO PROMESSA (ART. 1 D. L. 394/2000, CONV. NELLA L. 21/01) 3. COSA COMPRENDE: ART. 2 BIS D. L. 185/08, CONV. NELLA L. 2/09 14
15 PROBLEMATICHE COLLEGATE AL CALCOLO DEGLI INTERESSI 1. INCULSIONE DELLA C.M.S. NELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: C.M.S. Corrispettivo per la messa a disposizione del correntista da parte della banca di una somma di denaro, per un arco temporale ed a prescindere dal suo effettivo utilizzo. 15
16 BANCA D ITALIA CIRCOLARE E SUCCESSIVE: La c.m.s. va esclusa dai fattori di calcolo del TEG I Decreti Ministeriali si adeguano 16
17 D.L. 185/2008 (conv. con mod. in L. n. 2/2009) Segue Art. 2 bis, comma 2: Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n Nuove istruzioni BANCA D ITALIA Nel calcolo della soglia-limite ai fini dell usura devono essere incluse la c.m.s., la remunerazione del fido ed ogni altro incombente supportato dal correntista. 17
18 2. INCULSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA NELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO EFFETT. GLOB. MEDIO INTERESSI DI MORA: Sorgono a causa del ritardo nel pagamento. Costituiscono una forma di risarcimento fissato ex ante ed in misura forfettaria a vantaggio del creditore. 18
19 CASSAZIONE I SEZ. 5286/2000 L'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori CASSAZIONE I SEZ. CIV. 350/2013 Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto. 19
20 3. ANATOCISMO Interesse calcolato capitalizzando precedenti interessi a debito 20
21 La posizione della giurisprudenza ante 1999 Fino al 1999, la giurisprudenza, per oltre 70 anni e senza soluzione di continuità, aveva sempre riconosciuto la piena legittimità della prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi debitori (c.d. anatocismo), in quanto uso normativo contrario rientrante nell esenzione prevista dall art c.c.. 21
22 Nessun contrasto con l art. 644 c. p. sulla scorta della clausola di salvezza di cui all art c.c., che, nel vietare l anatocismo, fa tuttavia salvi gli usi contrari. (art c. c.: In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi). Le parole iniziali In mancanza di usi contrari sono la via utilizzata dalle banche per giustificare il fatto che applicare gli interessi passivi trimestralmente invece che annualmente fosse lecito poichè di uso comune. 22
23 CASSAZIONE CIV. N. 2374/1999: NOVITA GLI USI CONTRARI SONO SOLO QUELLI NORMATIVI La prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi, per quanto consolidatasi negli anni, non è idonea ad integrare un uso normativo, in quanto le clausole anatocistiche sarebbero state nel tempo accettate dai correntisti non perché ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe stato auspicabile fossero esistenti, ma semplicemente perché ricomprese nei moduli contrattuali predisposti unilateralmente dagli istituti di credito. E quindi nulla l eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente. 23
24 IL LEGISLATORE INTERVIENE CON IL D. LGS. 342/99 (ART. 25 c. 3): *COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 (del CICR*), sono VALIDE ed EFFICACI fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. COMMA DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO CON LA SENT. 425/
25 CASSAZIONE CIVILE SEZ. UNITE 21095/2004 Inesistenza di un uso normativo in punto di capitalizzazione degli interessi e dunque nullità di clausole anatocistiche stipulate anteriormente all entrata in vigore della delibera del CICR: Capitalizzazione illegittima fino al 1 luglio 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR) Capitalizzazione legittima a partire dal 1 luglio 2000 Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità): eliminazione definitiva dell anatocismo dall attività bancaria 25
26 ONERI E SPESE NEL CALCOLO DEL T.E.G. ART. 644 C.P.P. (post novella del 1996): il tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse, connessi all erogazione. Indicazioni Banca d Italia: vanno considerati diversamente interessi (820 c. 3, cc), spese ed oneri (in particolare quelli per il fido). Gli oneri variano a seconda del contratto o dell operazione - vanno computati solo se connessi all erogazione del credito e messa a disposizione dei fondi (spese per: apertura, istruttoria, revisione e chiusura del finanziamento, riscossione interessi, assicurazioni e garanzie del rimborso); - SONO ESCLUSE le spese addebitate indipendentemente dall affidamento (bonifici, commissioni per pagamenti, carnet assegni, imposte, tasse, spese notarili, costi di gestione conto, interessi di mora e oneri in caso di inadempimento). 26
27 USURA ED ORGANI APICALI DELLA BANCA: CASSAZIONE 46669/ A. 1. IMPUTAZIONE: B. 1. IMPUTATI: APPLICAZ. DI TASSI SUPERIORI PRESIDENTI E LEG. RAPPR. ALLE DISP. NORMATIVE E DELLA DI BANCA ANTONIANA C.M.S. PER OTTENERE UN VENETA BANCO DI ROMA - AUMENTO DEL TASSO EFFETTIVO B.N.L. + FUNZIONARI + PRATICATO AL GRUPPO DE MASI DIRETTORI DI FILIALE EPOCA CONTESTATA L APPLICAZ. STRUMENTALE CIRCOLARE E SUCCESS. DI BANCA D ITALIA CHE ESCLUDEVANO LA C.M.S. DAI FATTORI DI CALCOLO DEL TASSO EFFETT. GLOB. DEGLI INTERESSI 27
28 1 GRADO: TRIBUNALE DI PALMI REATO RESPONSABILITA SENTENZA C E ELEM. OGGETTIVO USURA: LA C.M.S. E FATTORE POTENZIALM. PRODUTT. DI USURA NON C E : ESISTE UNA ARTICOLAZ. CENTRALIZ. E SEMIAPICALE DEPUTATA ALLA DETERMINAZ DELLE CONDIZ. APPLIC. ALLA CLIENTELA NE SONO ESTRANEI GLI IMPUTATI ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO 28
29 2 GRADO DI GIUDIZIO: CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA REATO RESPONSABILITA SENTENZA C E ELEM. OGGETTIVO USURA: LA C.M.S. E FATTORE POTENZIALM. PRODUTT. DI USURA NON C E : MANCATA CONOSCENZA ED INTENZIONE DI PRATICARE TASSI USURARI DEI PRESIDENTI E LEG. RAPPR. ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO (MANCA L ELEM. SOGGETTIVO) 29
30 CASSAZIONE: SENT /11 SEZ. II PENALE Principi di diritto 1. L INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DELL USURA VALE SOLO DAL MAGGIO 2011: NON E RETROATTIVO NEMMENO AI FINI PENALI (art. 2 c. 3 c. p.) La portata dell intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione [del legislatore], denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente. 30
31 2. LE CIRCOLARI DELLA BANCA D ITALIA NON HANNO ALCUN VALORE AI FINI DELL INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE SULL USURA (contra CASS. PEN /2010) Le circolari e le istruzioni della Banca d Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi [l usura] di questione nota nell ambiente del commercio che non presenta in sè particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito. 31
32 3. I PRESIDENTI O IL C.D.A. DELLE BANCHE SONO RESPONSABILI DELL USURA (fanno eccezione solo i casi relativi ai primi anni 2000, quando non si poneva un problema di usura nel comportamento delle banche) E ravvisabile in capo al presidente o al consiglio di amministrazione un potere di controllo gestionale sull attività della direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statutari tali organismi sottordinati abbiano autonomia gestionale operativa, con conseguente responsabilità penale concorrente degli organi apicali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela. Non è scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di credito, l errore riferibile al calcolo dell ammontare degli interessi usurari trattandosi di interpretazione che oltre ad essere nota nell ambiente bancario non rappresenta in se particolari difficoltà. In mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all'epoca, che ritenesse illecita la prassi bancaria, sviluppatasi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei presidenti delle banche e non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertice degli istituti bancari. 32
33 4. ANCHE SE NON SI INDIVIDUA IL COLPEVOLE, MA IL REATO DI USURA ESISTE, LA BANCA DEVE RIMBORSARE I DANNI L usura è comunque un illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l azione risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti. 33
34 CONSIDERAZIONI FINALI SUL REATO DI USURA BANCARIA 1. MAI DIMENTICARE CHE Gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a, favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (...) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art cc, dell' art. 644 c. p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3 - ART. 2 BIS D.L. 185/2008, CONV. NELLA LEGGE 2/ VALUTARE CON ATTENZIONE E PRUDENZA LA NORMATIVA DELLA BANCA D ITALIA 34
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39 ARRIVEDERCI GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE 35
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