Ministro delle politiche per la famiglia

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1 Ministro delle politiche per la famiglia Regolamento recante Composizione e compiti della Commissione per le adozioni internazionali di cui all articolo 38, comma 1 della Legge 4 maggio 1983, n Nel nuovo regolamento della Commissione per le adozioni internazionali sono state introdotte importanti modifiche che riguardano l attribuzione della presidenza al Ministro delle politiche per la famiglia, nuovi compiti di vigilanza e controllo nei confronti degli Enti autorizzati e una nuova composizione della Commissione. Oltre ai compiti istituzionali già fissati dalla legge, il nuovo regolamento prevede che la Commissione stabilisca i criteri di idoneità per la concessione delle autorizzazioni agli Enti autorizzati. Tali misure non solo rendono la Commissione più qualificata da un punto di vista politico e tecnica, ma ne snelliscono l operatività rendendo più certe ed efficaci le adozioni internazionali. Presidenza della Commissione La presidenza della Commissione, al pari delle corrispondenti autorità centrali dei paesi che hanno aderito alla Convenzione dell Aja, è attribuita al Ministro delle politiche per la famiglia. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne coordina l attività, vigila sul suo funzionamento e trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sull attuazione della Convenzione e sugli accordi bilaterali stipulati anche con i paesi che non vi hanno aderito. Si è voluto che a presiedere la Commissione fosse un ministro, facilmente identificabile in base al contenuto della delega di funzioni attribuitegli, o in mancanza lo stesso Presidente del Consiglio; questo per le delicate funzioni che spettano alla Commissione soprattutto in tema di rapporti internazionali ed in considerazione del fatto che le corrispondenti autorità centrali dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell Aja sono presiedute da autorità politiche. E introdotta la figura del vicepresidente, con funzioni più strettamente amministrative. Oltre a sovrintendere la segretaria tecnica, il vicepresidente ha lo specifico compito di autorizzare l ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Nei casi d urgenza, che non permettono la convocazione in tempi utili della Commissione, il vicepresidente può assumerne i provvedimenti di competenza per garantire rapidità ed efficacia delle decisioni. Il vicepresidente è nominato dal Presidente della Commissione, scelto tra i magistrati con esperienza nel settore minorile o tra i dirigenti dell Amministrazione dello Stato o delle Amministrazioni regionali con analoga specifica esperienza. Composizione della Commissione Per colmare alcune carenze tecnico-giuridiche emerse in questi ultimi anni, entrano a far parte della Commissione tre esperti del settore, nominati dal Presidente, di comprovata esperienza nella materia delle adozioni internazionali. La Commissione si allarga inoltre alla presenza

2 dell associazionismo familiare. Per evitare commistioni e ambiguità, però, i tre nuovi rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale non potranno essere espressione degli Enti autorizzati ai procedimenti di adozione internazionale. Sono confermate le attuali presenze dei ministeri interessati - Solidarietà Sociale, Affari Esteri, Interno, Giustizia, Salute, Economia e Finanze, Pubblica Istruzione - e dei tre rappresentanti della Conferenza unificata. Salgono a due i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno del Dipartimento per le riforme e l innovazione nella Pubblica Amministrazione. Vicepresidente e componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Criteri di idoneità ed operatività degli Enti La Commissione dovrà individuare i criteri finalizzati all autorizzazione degli Enti, anche al fine di assicurarne la funzionalità e la serietà. E una delle principali innovazioni destinata a qualificare i requisiti e l attività degli Enti stessi. Viene inoltre allargata la possibilità di revocare le autorizzazioni concesse non solo nei casi di gravi inadempienze, ma anche di fronte alla scarsa efficacia dell attività svolta dall Ente. Controllo, vigilanza Si rafforzano i compiti di vigilanza e consultazione. Al fine di garantire una migliore presenza sul territorio, la Commissione potrà anche favorire le fusioni tra più Enti. La Commissione potrà esaminare e accogliere segnalazioni e istanze da parte di Tribunali, Enti e associazioni e singole coppie. Gli Enti hanno l obbligo di comunicare mensilmente alla Commissione gli incarichi ricevuti dalle coppie che aspirano all adozione. In questo modo sarà più trasparente e costante il monitoraggio sulla base del rapporto tra il numero di adozioni richieste e adozioni portate a termine. Ogni due anni è previsto il controllo di tutti gli Enti. Con il nuovo Regolamento ulteriori sanzioni si aggiungono a quelle già adottate (sospensione e revoca dell autorizzazione ad operare). Le nuove sanzioni previste: semplice censura, se l Ente è responsabile di irregolarità ma queste non siano più in atto, o non sia necessario né utile imporre limitazioni o prescrizioni; possibilità di prescrivere che l ente adegui le proprie modalità operative alla legge e al regolamento; possibilità di limitare l attività dell Ente, in termini di assunzione di incarichi, o in termini di estensione territoriale della sua azione, in ambito nazionale o internazionale. Le ipotesi di sospensione e revoca dell autorizzazione non cambiano rispetto alla disciplina vigente. Informazione Importanti novità sono state introdotte dal nuovo Regolamento in merito ai rapporti con gli Enti. Sono previsti incontri periodici con gli Enti autorizzati e la consultazione, ogni sei mesi, delle associazioni delle famiglie adottanti a carattere nazionale. E previsto l obbligo di fornire, in modo pubblico e trasparente, tutte le informazioni necessarie sulle modalità e le procedure delle adozioni internazionali, comprese le indicazioni su costi e tempi medi di conclusione delle procedure adottive nei singoli paesi di provenienza dei minori.

3 Disegno di legge delega recante modifiche alla disciplina in materia di filiazione Il Disegno di Legge ha per fine la piena attuazione dell articolo 30, primo e terzo comma, della Costituzione, che recitano: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. ( ) La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Come conseguenza diretta dell impianto costituzionale, e delle sentenze della Corte costituzionale, vengono parificate tutte le forme di filiazione. Si viene a creare così un unico stato di figlio, fondato sui due aspetti della verità biologica e dell assunzione della responsabilità rispetto al figlio, aspetti che devono essere necessariamente presenti. L obiettivo è eliminare definitivamente dall ordinamento ogni traccia, anche lessicale, di ingiustificata difformità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio, che ancora invece vengono distinti invece in figli legittimi e figli naturali (che con la riforma del 1975 sostituì il termine illegittimi ). Contenuti e forma del Disegno di legge Il Disegno di Legge è costituito di tre articoli, di cui l ultimo è una semplice conseguenza burocratica dei primi due. Art. 1 Modifica l art. 315 del Codice civile e inserisce il 315bis. Cambia l intitolazione del titolo IX del libro primo del Codice civile, che da Della potestà dei genitori, diventa: Dei diritti e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori L attuale Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Viene sostituito da un nuovo: Art Diritti e doveri dei figli. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Dopo l articolo 315 del codice civile è inserito il seguente: 315 bis. Stato giuridico della filiazione.

4 Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio. Art. 2 Si tratta di una delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, che incide su diverse disposizioni del nostro ordinamento, e che perciò necessita di un disegno organico e omogeneo. Questi alcuni dei punti principali contenuti nella delega: 1. Una profonda revisione lessicale che rivede tutti i titoli nei quali siano ancora contenute le parole legittimo o naturale come distintive di una condizione di filiazione; 2. L acquisizione dello stato giuridico di figlio lo rende partecipe della famiglia del genitore che lo ha riconosciuto. Con le modifiche previste dalla delega, il figlio dal momento del riconoscimento diventa parente dei parenti dei suoi genitori, nonni, zii, fratelli, cugini, con tutto ciò che ne deriva in termini affettivi e patrimoniali. Attualmente esiste solo un rapporto di filiazione tra figlio naturale e genitore che lo ha riconosciuto. Due possibili esempi degli effetti delle norme attuali: i nonni naturali (non esistendo in quanto tali) non hanno alcuna priorità in caso di affidamento del minore; sul loro patrimonio, se il loro figlio (genitore del riconosciuto) premuore, il figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto non ha alcun diritto. Anche a tutela della famiglia fondata sul matrimonio, per l inserimento del figlio nato al di fuori di esso è comunque necessario il consenso dell altro coniuge del genitore che abbia riconosciuto e l ascolto degli altri figli conviventi (proprio l interesse del figlio riconosciuto esige che si tenga conto anche dell interesse del nucleo familiare del genitore con il quale il figlio dovrebbe convivere). 3. Nella procedura di riconoscimento viene valorizzata la partecipazione del minore che abbia compiuto quattordici anni (attualmente è sedici) prevedendo il suo necessario assenso. 4. Limitazione dei tempi per eventuale impugnazione del riconoscimento: per tutelare la stabilità di un vincolo vissuto e confermato nel tempo, alla possibilità di agire per impugnare il riconoscimento vengono posti limite di tempo per tutti i legittimati che non siano il figlio stesso, per il quale l azione è invece imprescrittibile (ossia esercitabile in qualsiasi momento); 5. Ridefinizione delle conseguenze della filiazione, con specificazione del contenuto dei diritti, poteri e doveri dei genitori, che sono propri della figura giuridica della potestà. Tale figura, il cui termine è ormai fatta proprio nel comune sentire e nel linguaggio, non viene modificata (come è accaduto in altri ordinamenti), ma se ne sottolinea con chiarezza il contenuto, precisandone il significato non di potere sul figlio e correlativa soggezione quanto piuttosto di assunzione di responsabilità del genitore nell interesse del minore Entità del problema L incidenza di bambini nati al di fuori del matrimonio è, attualmente, intorno al 15%, cioè quasi 80mila nati all anno, quasi il doppio rispetto a 10 anni fa, quando questo valore era pari all 8%. Rapporto dell Istat sul matrimonio in Italia (12 febbraio 2007)

5 Sintesi della Relazione al Disegno di legge recanti modifiche in materia di filiazione Il presente schema di disegno di legge intende, attraverso disposizioni immediatamente operative (art. 1) ed attraverso una vera e propria delegazione legislativa (art.2) - quest ultima resasi necessaria in considerazione della quantità di disposizioni sulle quali si verrà ad incidere - portare a compimento il disegno, già assai ben delineato fin dalla precedente legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) inteso a parificare, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e comunitari in materia, ogni forma di filiazione. E, del resto, noto che, da tempo, nei vari paesi dell'unione europea, la tendenza è verso una completa equiparazione tra tutti i figli senza ulteriori qualificazioni: in Spagna già dal 1978, in Germania e negli altri paesi del Nord Europa ancor prima, in Francia molto più di recente, con una legge che unifica la normativa in materia in un solo capo dedicato allo stato di figlio senza ulteriori aggettivi. E convenzioni europee sui diritti dell uomo e del fanciullo, raccomandazioni comunitarie, interventi in tale materia della Corte europea dei diritti dell'uomo si susseguono senza sosta, disegnando un unico quadro di cui l Italia presenta tratti, a volte, divergenti. Il cammino di riforma degli istituti che disciplinano la famiglia, iniziato con il codice del 1942 e giunto a maturazione con la riforma del 1975, non è, infatti, ancora completo: permangono nella disciplina codicistica disparità nelle condizioni di trattamento: alcune di carattere formale, quali la diversa collocazione sistematica e la stessa tecnica di rinvio con cui il codice civile disciplina la filiazione naturale ; altre, di natura sostanziale concernenti, ad esempio, la permanenza dell istituto della legittimazione del figlio naturale (che non troverebbe più la sua giustificazione se non vi fosse ancora un margine di differenziazione tra le due categorie di figli), di cui alcune decisamente anacronistiche quali, ad esempio le disposizioni secondo le quali i figli nati fuori del matrimonio risultano privi del rapporto di parentela con i parenti dei loro genitori nonché alcune residue discriminazioni in materia successoria come la permanenza dell istituto, fino ad oggi vigente, della commutazione (che consiste nell atto mediante il quale i figli legittimi estromettono i figli naturali del defunto corrispondendo ad essi il valore della loro quota). Il disegno di legge, dunque, intende eliminare definitivamente dall ordinamento ogni traccia, anche lessicale, di ingiustificata difformità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio, un tempo segnata dalla odiosa distinzione tra figli legittimi e illegittimi, definizione ormai da tempo sostituita da quella di figli legittimi e figli naturali, che il disegno di legge si propone di mutare in quella di figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, utilizzando la definizione scelta dalla Costituzione repubblicana.. La parificazione di tutte le forme di filiazione, quale che sia la fonte di formazione del legame giuridico, trova, infatti, il suo fondamento nel nostro impianto costituzionale che, sulla scorta dell articolo 30 della Costituzione, tutela la filiazione come valore in sé, originale e non dipendente; in quest ottica, nessuna differenza, se non quelle necessarie a regolarne l accertamento, può derivare dalla fonte del rapporto, sia esso un atto volontario come il matrimonio o il riconoscimento o quello autoritativo dell accertamento della paternità o della maternità. Anzi, la prospettiva tende al riconoscimento di un unico status filiationis, fondato sui due aspetti della verità biologica e dell assunzione della responsabilità rispetto al figlio. L articolo 30 della Costituzione si esprime assai chiaramente in proposito, quando determina diritti e doveri dei genitori, non lasciando spazio per alcuna forma di discriminazione. E vero che l articolo 30, terzo comma, della Costituzione assicura ogni tutela ai figli nati fuori del

6 matrimonio, purché compatibile con la garanzia della famiglia legittima. Tale disposizione è, peraltro, da interpretarsi nel senso che il problema della compatibilità si pone concretamente solo con riguardo all inserimento del figlio naturale nell ambito del nucleo familiare derivante dal matrimonio. Ed, infatti, è in questa prospettiva che opera il disegno di legge, disponendo un equo contemperamento dell interesse del figlio nato fuori del matrimonio con l interesse del nucleo familiare nel quale il genitore vorrebbe inserirlo e che lo dovrebbe accogliere. Da ciò, la necessità del consenso dell altro coniuge e l ascolto degli altri figli conviventi da parte del giudice. Non hanno più senso, invece, ed il disegno di legge è volto ad eliminarle, le residue differenze, prima ricordate, legate a una visione ormai da tempo superata di conservazione del patrimonio familiare, che si rinvengono nel regime successorio. Di più, si ritiene maturo il momento per abbattere l ultima odiosa mortificante discriminazione nei riguardi dei figli incestuosi, la cui posizione giuridica è comunque da tutelare in via prioritaria rispetto alla posizione dei genitori. E così, il riconoscimento del figlio incestuoso potrà essere possibile, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Necessario appare, poi, riformare l istituto della parentela, riconoscendo il legame di parentela tra il figlio riconosciuto nato al di fuori del matrimonio e i parenti del genitore. Se unico è lo stato di figlio, fondato sulla verità e sulla responsabilità, medesima è l esigenza di superare l ostacolo dell assenza o della distruzione delle registrazioni anagrafiche: da qui la proposta di regolare anche per i figli nati fuori del matrimonio la prova fondata sul possesso di stato. L elemento della responsabilità, anche qui senza differenze, si accentua nella disciplina della potestà dei genitori, quando si regola la «cura» del figlio. Il dovere principale rimane quello di dare al figlio assistenza materiale, ma anche amore, attenzione e rispetto, dando spazio all autodeterminazione del minore dotato di capacità di discernimento in tutte quelle decisioni che, più di altre, influiscono sulla sua persona e sulla personalità: frequentazioni, salute, professione religiosa, formazione professionale, ma anche consenso al riconoscimento, al mutamento del cognome e via via enumerando. E inoltre previsto come necessario e doveroso l ascolto del minore in tutte le questioni e i procedimenti che lo riguardano. Le convenzioni internazionali in materia di minori enfatizzano il loro diritto ad essere sempre ascoltati in ordine alle decisioni che riguardano la loro vita: il disegno di legge si propone di dare piena attuazione a tale previsione e far sì che il minore, per quanto possibile, diventi protagonista della propria vita, assumendo sempre più il genitore il compito di sostenerlo in una crescita che sviluppi le sue potenzialità e inclinazioni. Di qui anche la scelta di precisare il significato del termine potestà, che per la sua derivazione romanistica induce chi lo utilizza a pensare più all aspetto del potere e della correlativa soggezione che non all aspetto della responsabilità e della correlativa fiducia.

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