CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE BANCA SVILUPPO SpA

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1 CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO PER QUADRI DIRETTIVI, IMPIEGATI ED AUSILIARI DI BANCA SVILUPPO SPA ======================================================================= Addì 14 ottobre 2004, in Roma, tra la Banca Sviluppo SpA, rappresentata dal Presidente Felice Cerruti, assistito dal Direttore dr. Antonio Maffioli, dal Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse dr. Michele Castrucci e dal dr. Silvio De Tommaso in rappresentanza della Federazione Italiana delle BCC/CRA; e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA), rappresentata dal sig. Carlo Quaratino; la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC), rappresentata dai sigg.ri Michele Cervone e Fabrizio Petrolini; la Uil Credito e Assicurazioni (UILCA), rappresentata dai sigg.ri Giuseppe Del Vecchio e Paolo Crielesi; visti gli artt. 8, 28 e 29 del c.c.n.l. 7 dicembre 2000, viene stipulato il seguente contratto integrativo aziendale per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari: 1. PREMIO DI ANZIANITA Al raggiungimento dei 22 anni di servizio prestato nel movimento, va erogato, una tantum, un premio di anzianità pari al: 6,60% della retribuzione lorda annua, con esclusione degli emolumenti variabili, percepita l anno precedente quello di maturazione, per i lavoratori delle aree professionali; 6,60% della retribuzione lorda annua, con esclusione degli emolumenti variabili, percepita l anno precedente quello di maturazione, dopo aver scorporato la quota annuale forfettaria del compenso per lavoro straordinario di cui al chiarimento a verbale posto in calce all art. 98 del c.c.n.l , per i lavoratori inquadrati nel 1 e 2 livello retributivo dei quadri direttivi. La liquidazione va fatta nel mese successivo a quello di maturazione del diritto. Ai quadri direttivi di 3 e 4 livello retributivo va erogato, al compimento dei 25 anni di anzianità di servizio complessivamente maturati nel movimento, un premio di fedeltà nella misura e con le modalità stabilite nell art. 102 del c.c.n.l TICKET PASTO Pagina 1 di 8

2 A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale va erogato un ticket pasto giornaliero di euro 5,28 (euro cinque/28), per i giorni di presenza al lavoro in cui effettivamente venga consumato il pasto presso esercizi all uopo convenzionati. Il ticket è giornaliero e ne ha diritto il dipendente presente in Azienda con orario di lavoro che comprenda l intervallo per il pasto. La individuazione degli esercizi in zona da convenzionare, sia tramite Società organizzate per la gestione dei buoni pasto sia direttamente, avverrà d intesa tra l Azienda e le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con il personale interessato. 3. PROFILI PROFESSIONALI Con riferimento al 4 alinea dell art. 29 del vigente c.c.n.l. nonchè alla norma transitoria dell art. 109 del medesimo c.c.n.l., le Parti, considerati i mutamenti organizzativi in atto e l adozione del nuovo regolamento aziendale, si incontreranno per definire gli eventuali nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione come pure i profili professionali esemplificativi da ricomprendere nel 2 e nel 3 livello retributivo della 3^ area professionale. Resta convenuto che la definizione degli eventuali nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione come pure dei profili professionali esemplificativi da ricomprendere nel 2 e nel 3 livello retributivo della 3^ area professionale è da svolgersi entro il PROVVIDENZE PER FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP Resta inteso che, con decorrenza , il contributo annuale di cui all art. 88 del vigente c.c.n.l. è elevato di euro 500,00. I lavoratori con familiari fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 potranno richiedere eccezionalmente permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue, anche fruibili sotto forma di intere giornate. Le richieste di tali permessi, che dovranno essere in relazione all handicap ed adeguatamente documentate (certificazione medica rilasciata da struttura pubblica), potranno essere prese in considerazione dall Azienda solo qualora il dipendente dovesse avere esaurito le agevolazioni previste dalla legge 104/ SICUREZZA NEL LAVORO Coerentemente con quanto previsto all art cod. civ., Banca Sviluppo SpA è costantemente impegnata ad adottare misure sempre più efficaci per prevenire l attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei lavoratori. Pagina 2 di 8

3 Banca Sviluppo SpA comunica alle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto le misure che, in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro, intende adottare, seppure in via sperimentale. I contenuti di dette comunicazioni devono essere considerati riservati. A seguito di eventi criminosi, Banca sviluppo SpA assumerà l onere della visita medica specialistica, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, entro tre mesi dall evento, dietro presentazione di certificazione medica. Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute senza specifica autorizzazione oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti da disposizioni interne. In caso di rapina, lo sportello interessato resterà chiuso temporaneamente, per l intera giornata o per il minor tempo necessario, secondo prudente valutazione di Banca Sviluppo SpA. I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall evento criminoso sono da ricomprendere nella previsione dell art. 54 del c.c.n.l. vigente. Banca Sviluppo SpA è tenuta a portare a conoscenza del personale, al momento della sottoscrizione e ad ogni variazione, i contenuti della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell art. 71 del c.c.n.l. vigente. In caso di premorienza o di inabilità al lavoro in Banca, Banca Sviluppo SpA si rende disponibile a valutare se eventualmente assumere, entro 6 mesi dal verificarsi dell evento, il coniuge o un figlio, previo accertamento dei requisiti professionali. Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali Le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente accordo auspicano che le succursali e/o dipendenze di Banca Sviluppo SpA possano sempre prevedere organici non inferiori a due dipendenti. 6. CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ad integrazione si conviene quanto segue: nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, Banca Sviluppo SpA procederà ad informare del progetto le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, per eventuali proposte, da esaminare in funzione della sicurezza e dell igiene del lavoro; Banca Sviluppo SpA è impegnata a verificare che i video terminali in dotazione siano muniti di filtri ottici e/o schermi protettivi disponendo per l installazione degli stessi, laddove mancanti; Pagina 3 di 8

4 l adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa deve essere di norma contenuta nel limite di cinque ore giornaliere; il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti nell adibizione al video terminale dopo ogni due ore in via esclusione e continuativa; oltre dette cinque ore giornaliere e nelle pause di cui sopra, il personale di cui trattasi va impiegato altrimenti; la lavoratrice in stato di gravidanza, su richiesta motivata da prescrizione sanitaria (salva possibilità di controllo ex art. 5 legge 300/1970), va esentata dall adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa; il personale che lavora con continuità in condizioni particolari che possano influire sulla salute (addetti ai video terminali in via esclusiva e continuativa, personale che lavora in locali sotterranei o molto rumorosi) va sottoposto a visite mediche preventivamente all impiego nelle anzidette condizioni e successivamente con cadenza biennale (o con la diversa cadenza consigliata nella prima visita medica). Fumo Banca Sviluppo SpA si impegna a risolvere i problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro, ove questi venissero segnalati. La materia risulterà tema di incontro su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ovvero in mancanza con il personale. 7. PERMESSI RETRIBUITI I permessi retribuiti di cui al 3 comma dell art. 54 del c.c.n.l vanno concessi nelle seguenti misure: per nascita di figli: 2 giorni; per decesso di familiari stretti (coniuge, parenti entro il 2 grado, affini entro il 2 grado): 3 giorni; in caso di ricovero, ovvero di intervento chirurgico di familiari stretti (genitori, suoceri, coniuge, figli): fino ad un massimo di 2 giorni; in caso di visite specialistiche, il tempo strettamente necessario dietro presentazione di apposita documentazione; per donazione di sangue, oltre al giorno del prelievo, quello successivo. 8. USO DI AUTOVETTURA PRIVATA Qualora il lavoratore faccia uso autorizzato di autovettura privata per ragioni di servizio e per la partecipazione a corsi ed incorra in un incidente senza che sussista dolo o colpa grave dello stesso lavoratore, con danni a detta autovettura che non siano coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione, direttamente o mediante assicurazione. Il lavoratore, da parte sua, dovrà: Pagina 4 di 8

5 denunciare tempestivamente l accaduto all Azienda; presentare il conto preventivo prima che inizino i lavori di riparazione e la fattura al termine degli stessi. L Azienda è tenuta a coprire anche i danni derivanti dal furto dell autovettura, direttamente o tramite polizza assicurativa, nei casi in cui la sottrazione si verifichi in occasione dell espletamento di attività per le quali è stato appositamente autorizzato l uso, sempre che l evento non sia coperto da polizza assicurativa stipulata dal dipendente, nel qual caso l Azienda rimborserà solo la quota non coperta dalla franchigia. 9. INDENNITA DI RISCHIO In caso di svolgimento di mansioni di cassiere in via saltuaria, l indennità di rischio mensile di cui all art. 49 del c.c.n.l va corrisposta come segue: per mansioni di cui sopra svolte fino a 6 giorni lavorativi nel mese, nella misura di 1/3; per mansioni di cui sopra svolte da 7 a 10 giorni lavorativi nel mese, nella misura di 2/3; per mansioni di cui sopra svolte oltre 10 giorni lavorativi nel mese, nella misura di 3/ TURNI DELLE FERIE Ai fini dell art. 52 del c.c.n.l , il personale provvederà a comunicare le proprie preferenze, per turni di ferie, entro il mese di febbraio di ciascun anno. L Azienda provvederà a fissare detti turni, comunicandoli al personale, entro il successivo mese di marzo, salva, tuttavia, la previsione di possibilità di variazioni, ove necessarie, in caso eccezionale, di cui allo stesso art ROTAZIONE DEL PERSONALE A norma dell art. 117 del c.c.n.l , è riconosciuta l opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti. Il lavoratore addetto da oltre quattro anni alle medesime mansioni, può chiedere di essere adibito ad altre mansioni equivalenti di propria pertinenza, con precedenza per coloro che non hanno effettuato precedentemente rotazioni. Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro sei mesi dalla data di presentazione, l interessato può chiedere all Azienda che gli vengano forniti motivati chiarimenti. Le richieste di rotazione eventualmente non accolte saranno oggetto di un esame in occasione degli incontri periodici di cui all art. 17 del c.c.n.l. citato. Trasferimenti Pagina 5 di 8

6 In considerazione delle diverse tutele che caratterizzano i rapporti di lavoro del personale in organico a Banca Sviluppo SpA e dell articolazione territoriale della stessa, l Azienda così come, peraltro, previsto all art. 61 del c.c.n.l. 7 dicembre 2000 nel disporre i trasferimenti, terrà conto, nei limiti del possibile, delle esigenze personali e familiari dei dipendenti. Inoltre, occorrendo disporre trasferimenti, l Azienda prenderà in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. 12. PREMIO DI RISULTATO Le parti, dopo aver effettuato tutti le verifiche tecniche sui dati di bilancio (segnatamente, sul bilancio chiuso al , al , al ed al ), si danno atto, in forza della disposizione di cui all art. 7, 1 comma, Allegato F Disciplina del premio di risultato al c.c.n.l , che il premio di risultato da erogare negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (quindi, riferito rispettivamente al bilancio 2000, 2001, 2002 e 2003) non è maturato. 13. CONTRATTI A TERMINE Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto raccomandano a Banca Sviluppo SpA di valutare con particolare attenzione, in occasione di eventuali assunzioni a tempo indeterminato, la posizione di coloro che avessero già effettuato in passato periodi di lavoro in azienda con contratti a tempo determinato. 14. BANCA DELLE ORE Le parti si danno atto che in occasione dell accordo di rinnovo della parte economica del c.c.n.l. le parti nazionali hanno, fra l altro, convenuto che in occasione del complessivo rinnovo del c.c.n.l , verranno risolti, attraverso una interpretazione congiunta, i problemi applicativi connessi alla effettiva esigibilità della banca delle ore. Ciò premesso, si conviene di adottare sino all esito delle citate verifiche nazionali e, comunque, ove queste intervenissero successivamente, per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2004 quanto segue: il termine annuale per la fruizione della riduzione di orario di lavoro di cui all art. 118 del c.c.n.l (23 ore annuali) resta fissato in dieci mesi successivi alla maturazione. Ove, per motivi imputabili all Azienda, il dipendente non abbia fruito di tutto o di parte di tale monte ore, detto termine viene prorogato di ulteriori 6 mesi. Nel caso in cui il dipendente, entro i termini sopra indicati, non eserciti il diritto di richiedere il recupero della banca delle ore, questo inderogabilmente viene a decadere; i permessi retribuiti per la fruizione delle ore accumulate, a qualsiasi titolo, nella banca delle ore possono essere frazionati nel limite minimo di mezz ora; esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in Pagina 6 di 8

7 considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente; in caso di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, si procederà alla liquidazione, sulla base della sola retribuzione oraria, delle ore non ancora recuperate e confluite in banca ore a titolo sia di prestazioni aggiuntive, sia di riduzione d orario sino a quel momento maturata. in banca delle ore confluiscono esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l orario settimanale sia distribuito dal lunedì al venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore. il lavoro eventualmente prestato in ore notturne o notturne festive, comprese tra le e le 6.00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione, rispettivamente, del 55% e del 65% e non entrerà in banca delle ore. 15. FORMAZIONE Conformemente a quanto previsto nell art. 63 del c.c.n.l. vigente, le Parti si danno atto che la formazione continua del personale: rappresenta strumento essenziale per la tutela dell occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera; assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane del Movimento Cooperativo in particolare. Ciò premesso, ai fini di una più puntuale applicazione dell art. 63 del vigente c.c.n.l., Banca Sviluppo SpA provvederà a comunicare entro il mese di febbraio di ciascun anno alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il piano di formazione predisposto per l anno in corso per i suoi dipendenti. Su richiesta delle medesime Organizzazioni sindacali si terrà un incontro per effettuare valutazioni congiunte. Entro il mese di marzo Banca Sviluppo SpA provvederà inoltre a comunicare alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto le ore di formazione effettuate da ogni dipendente nel corso dell anno precedente. Su richiesta delle medesime Organizzazioni sindacali si terrà un incontro per effettuare valutazioni congiunte. Dei programmi dei corsi, come sopra individuati, va data notizia al personale di Banca Sviluppo SpA, mediante affissione negli albi aziendali ovvero a mezzo di circolare interna, con le date e le relative modalità di svolgimento. 16. CONDIZIONI PIU FAVOREVOLI Pagina 7 di 8

8 In caso di conflitto tra una norma del presente contratto ed una norma del c.c.n.l. vigente, si applicano le condizioni più favorevoli per il lavoratore. Restano impregiudicate le condizioni contrattuali più favorevoli rivenienti da accordi di fusione per incorporazione, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente indicata soluzione diversa. 17. DECORRENZA, EFFETTI E DURATA Le parti sottoscrittrici si danno atto che il presente contratto è stato stipulato - anche per quanto attiene decorrenze, effetti e durata - in osservanza di quanto previsto all ultimo comma dell art. 29 del c.c.n.l e che lo stesso verrà rinnovato nel rispetto delle decorrenze e scadenze che verranno sancite nel prossimo rinnovo del c.c.n.l. citato. Ciò premesso: gli effetti del presente contratto decorrono dalla data della sua stipula, salvo specifiche decorrenze di singoli istituti; le norme del presente contratto integrativo aziendale sono da applicare ai dipendenti (quadri direttivi e lavoratori appartenenti alle tre aree professionali) in servizio alla data odierna ed a quelli assunti successivamente e, pertanto, con le decorrenze stabilite, rappresentano, insieme alle disposizioni del c.c.n.l., la disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro dei dipendenti di Banca Sviluppo SpA come sopra inquadrati ed individuati. BANCA SVILUPPO SPA FIBA-CISL FISAC-CGIL UIL CA Pagina 8 di 8

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