Città Metropolitana di Milano
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- Gianfranco Colombo
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1 C O M U N E DI P I E V E E M A N U E L E Città Metropolitana di Milano Via Viquarterio, n Pieve Emanuele - Cod. Fisc P. IVA sito: REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 13/02/2017 Regolamento per l erogazione dei buoni pasto Ufficio risorse umane 1
2 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO SOMMARIO ART. 1 PRINCIPI GENERALI...3 ART. 2 TIPOLOGIE BUONI PASTO...4 ART. 3 ASSEGNAZIONE DI BUONO PASTO ORDINARIO...4 ART. 4 ASSEGNAZIONE DI BUONO PASTO STRAORDINARIO...4 ART. 5 ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE TURNISTA...4 ART. 6 ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI...5 ART. 7 TRASFERTE FUORI SEDE...5 ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO...5 Regolamento per l erogazione dei buoni pasto Ufficio risorse umane 2
3 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO ART. 1 PRINCIPI GENERALI La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali. La scelta di istituire all interno di un amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell Ente. Il Comune di Pieve Emanuele, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente Regolamento, il servizio sostitutivo di mensa erogato sotto forma di buono pasto. Il valore nominale del Buono Pasto è assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali di legge. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l utilizzo di buoni pasto, in esercizi appositamente convenzionati. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni: a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata; b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l attività lavorativa al pomeriggio per almeno altre due ore; c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per oltre sei ore e trenta minuti complessive, escluso il tempo della pausa pranzo; d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12:00 e le ore 14:30; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dal Responsabile di Area di appartenenza. E esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l attività lavorativa si protragga in ore serali e notturne. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione delle presenze. Regolamento per l erogazione dei buoni pasto Ufficio risorse umane 3
4 Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro: riposi giornalieri (ex allattamento) assemblea sindacale permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98 e smi) permessi RSU. ART. 2 TIPOLOGIE BUONI PASTO Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie: buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio; buono pasto straordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato ovvero nelle giornate non lavorative nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. ART. 3 ASSEGNAZIONE DI BUONO PASTO ORDINARIO Il personale soggetto ad articolazione dell orario di lavoro su cinque/sei giorni settimanali con tre/sei rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. ART. 4 ASSEGNAZIONE DI BUONO PASTO STRAORDINARIO Il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario (di due o più ore) in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, ovvero in giornate non lavorative, può usufruire di un buono pasto straordinario nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. In assenza dell autorizzazione a compiere lavoro straordinario il buono pasto non può essere attribuito. Il medesimo beneficio può essere concesso nel caso in cui il personale dipendente presti attività lavorativa per il recupero di ore non rese in periodi precedenti, debitamente autorizzati dal Responsabile di Area. ART. 5 ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE TURNISTA Al fine di garantire il regolare svolgimento di particolari attività e la conseguente continuità dell erogazione dei servizi organizzati in turni, il personale interessato potrà fruire della pausa pranzo in deroga a quanto stabilito all art. 1, lettere b) e d), conformemente all organizzazione del servizio stesso. Regolamento per l erogazione dei buoni pasto Ufficio risorse umane 4
5 Al personale il cui orario di lavoro è formalmente organizzato su turni è attribuito un buono pasto per ogni giornata di lavoro della durata minima superiore a sei ore e trenta minuti. ART. 6 ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI In occasione di consultazioni elettorali, al personale che risulta formalmente individuato nella costituzione dell Ufficio Elettorale, è attribuito il buono pasto con le modalità disciplinate dal precedente art. 5). ART. 7 TRASFERTE FUORI SEDE I dipendenti in missione o che partecipino a corsi di formazione fuori sede della durata inferiore alle 8 ore, possono usufruire di un buono pasto, in base alle seguenti condizioni: Missione/corso di formazione effettuati nei giorni non previsti per il rientro pomeridiano. Spetta il buono pasto straordinario, in deroga a quanto previsto alla lettere d) dell art. 1, purchè la durata della missione/corso di formazione siano superiore a sei ore e trenta minuti, oltre l intervallo relativo alla pausa pranzo di almeno 30 minuti, attestata da timbrature (qualora vi sia il rientro presso la sede municipale) o da apposita dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile dell Area di appartenenza. Missione/corso di formazione effettuati nei giorni con il rientro pomeridiano. Spetta il buono pasto ordinario e si segue la procedura ordinaria prevista all art. 3 con pausa pranzo di almeno 30 minuti. Se la missione è effettuata con rientro in sede oltre le 14:30, può essere attribuito il buono pasto ordinario purchè l attività lavorativa complessivamente prestata risulti superiore a sei ore e trenta minuti oltre l intervallo per la pausa pranzo. L orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature, qualora possibile, oppure mediante dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile dell Area di appartenenza. Al personale in missione o che partecipi a corsi di formazione fuori sede, di durata superiore alle otto ore, non sarà riconosciuto, per quella/e giornata/e, il buono pasto ma il rimborso delle spese sostenute per il pasto. ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze. I buoni pasto vengono distribuiti mensilmente ai dipendenti entro il giorno 15 del mese successivo alla maturazione del diritto alla loro ricezione. Il dipendente che entro tale data non abbia ricevuto i buoni pasto di competenza può recarsi direttamente all ufficio preposto per il loro ritiro. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l utilizzo, compreso il furto o lo smarrimento, non danno diritto ad altra erogazione. In caso di deterioramento dei buoni pasto, l ufficio preposto può procedere alla relativa sostituzione soltanto nel caso in cui il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma in ogni caso interi, con la possibilità di leggere il codice a barre, il relativo numero di serie progressivo e comunque non scaduti. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono. Regolamento per l erogazione dei buoni pasto Ufficio risorse umane 5
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