Detrazione 19% per gli addetti all assistenza e per i farmaci: alcune precisazioni delle Entrate
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- Bernarda Tonelli
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1 CIRCOLARE PERIODICA SULLE PROBLEMATICHE FISCALI E TRIBUTARIE SOMMARIO Detrazione 19% per gli addetti all assistenza e per i farmaci: alcune precisazioni dalle Entrate - Detrazione IRPEF per le spese sanitarie: il caso - Detrazione IRPEF per gli addetti all assistenza: il caso Detrazione 19% per gli addetti all assistenza e per i farmaci: alcune precisazioni delle Entrate L Agenzia delle Entrate, il 22 ottobre 2008, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all applicazione della detrazione IRPEF del 19% per le spese relative ai parafarmaci e relativamente alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale per i familiari. Eventi nella UE: la territorialità IVA è legata al luogo di esecuzione della prestazione e dal soggetto erogante - Il caso affrontato - Pacchetto completo ed altri servizi - Deroga ai sensi del DPR n. 633 del L IVA non sempre segue la prestazione principale (Risoluzione 367/E/2008) In particolare, si afferma che: non sono detraibili ai fini IRPEF gli scontrini relativi a integratori alimentari, prodotti fitoterapici, pomate, colliri non rientranti ufficialmente tra i farmaci (risoluzione n. 396/E/2008); sono, invece, detraibili le spese per l assistenza di soggetti non autosufficienti anche quando l assistenza si tiene in una casa di cura o di riposo, purché le stesse siano certificate distintamente (risoluzione n. 397/E/2008). Le linee guida fornite dall Agenzia delle Entrate per il trasferimento di quote di SRL - La novità introdotta dalla manovra estiva I chiarimenti delle Entrate - I chiarimenti del CNDEC Premessa Il 22 ottobre 2008, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risoluzioni: la risoluzione n. 396/E, concernente la detrazione IRPEF del 19 % relativamente alle spese sostenute per l acquisto di medicinali; la risoluzione n. 397/E, concernente la detrazione IRPEF del 19% relativamente alle spese sostenute per gli addetti all assistenza personale dei familiari. Detrazione IRPEF per spese sanitarie: il caso Il caso che è stato affrontato dall Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008 è uno di quelli comune a molti contribuenti che, nel presentare al Caf il modello 730, si vedono negare la detrazione per alcuni scontrini riportanti, alla voce della descrizione dell oggetto acquistato, la parola parafarmaci.
2 In particolare, viene chiesto all Agenzia dell Entrate se sia possibile beneficiare della detrazione d imposta di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir 1, a fronte di scontrini fiscali riportanti la dicitura parafarmaco, emessi in relazione all acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate. Spese sanitarie certificate da fattura o scontrino fiscale Nel caso in questione, l Agenzia delle Entrate richiama la legge 27 dicembre 2006, n. 296, specificando che, ai fini della deduzione o detrazione delle spese sanitarie relative all acquisto di medicinali, è necessario che tali spese siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l indicazione del codice fiscale del destinatario. Già in precedenza l Agenzia delle Entrate (risoluzione 5 luglio 2007, n. 156/E) aveva chiarito, infatti, che, in relazione allo specifico requisito dell indicazione della natura del prodotto acquistato, si ritiene sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di farmaco o di medicinale. Ciò, al fine di escludere dal beneficio della deduzione o della detrazione l acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia. Nell esprimere il proprio parere, l Agenzia delle Entrate stabilisce che tutti i prodotti acquistati in farmacia che non sono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, non rientrano tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell articolo 15, comma 1 lettera C del Tuir. In particolare, l Agenzia delle Entrate evidenzia che: gli integratori alimentari, pur se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali, ma (in ragione della loro composizione) prodotti appartenenti all area alimentare. Ne consegue, quindi, che la spesa relativa a integratori alimentari non può dar luogo al beneficio della detrazione IRPEF del 19% di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. i prodotti fitoterapici, invece, sono ufficialmente approvati dalla Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che ne autorizza l'immissione in commercio riconoscendogli la dignità di farmaco (come stabilito dal decreto legislativo 219/2006, in attuazione di due direttive della Comunità europea). Ne consegue che per i prodotti fitoterapici approvati dall AIFA è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, mentre gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'aifa, non possono, invece, essere definiti "medicinali". 1 Come noto, l art. 15, TUIR elenca gli oneri per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19%. Tra questi rientrano: - le spese per l acquisto di medicinali (per la parte che eccede 129,11) che, a decorrere dall , devono essere certificate da fattura ovvero scontrino fiscale parlante recante, oltre alla natura, qualità e quantità del prodotto acquistato anche il codice fiscale del destinatario
3 Questi ultimi, quindi, come tutti gli altri articoli acquistati e definiti sullo scontrino genericamente come "parafarmaci", non possono essere oggetto di alcuna detrazione IRPEF del 19% di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Detrazione IRPEF per gli addetti all'assistenza: il caso Nella risoluzione n. 397/E del 22 ottobre 2008, l Agenzia delle Entrate tratta, invece, il caso di un contribuente, che chiede se, ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. i-septies), DPR n. 917 del 1986, può fruire della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese sostenute per l assistenza della propria madre degente in una casa di cura in quanto persona non autosufficiente. Detrazione ammessa anche se la prestazione è resa da un istituto di cura e ricovero Ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. i-septies), DPR 917 del 1986, l Agenzia delle Entrate stabilisce che è ammessa la detrazione IRPEF del 19% (calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a euro), in relazione alle spese sostenute per l assistenza della propria madre anche quando la prestazione sia resa da un istituto di cura e ricovero, purchè i corrispettivi per l assistenza personale siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall istituto 2. Precisazioni L Agenzia delle Entrate precisa che, in considerazione del fatto che la previsione contenuta nella lettera i-septies), dell art sostituisce la analoga disposizione recata dall art. 12, comma 4-bis), del TUIR, nel testo vigente negli anni 2005 e 2006, che prevedeva una deduzione dall imponibile delle spese sostenute per gli addetti all assistenza personale è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti relativamente alla precedente deduzione anche per l applicazione della detrazione di cui alla citata lett. i-septies) In altre parole, anche se per le spese in esame il Legislatore ha sostituito il beneficio riconosciuto, da onere deducibile a onere detraibile, la tipologia della spesa è rimasta inalterata e, pertanto, è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti in vigenza della precedente disposizione. 2 Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, la documentazione dovrà contenere oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l assistenza, anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta.
4 Condizione di non autosufficienza e corrispettivi certificati Nell argomentare la sua risposta, l Agenzia delle Entrate ricorda che, con la Circolare n. 2/E del 2005, era stato precisato che: la condizione di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana va riferita ai soggetti che non siano in grado ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti; deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa; lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate che lo determinano e deve in ogni caso essere comprovata da certificazione medica. Con la successiva circolare 10/E del 2005, inoltre, veniva precisato che: lo sconto può essere applicato anche se l'assistenza viene prestata in un istituto, "purché i corrispettivi... siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante". Conclusione Alla luce di questi chiarimenti, ne consegue che si può fruire del beneficio fiscale in relazione alle spese sostenute per l assistenza di una persona non autosufficiente anche quando la prestazione sia resa da un istituto di cura e ricovero, purchè i corrispettivi per l assistenza personale siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall istituto.
5 Eventi nella UE: la territorialità IVA è legata al luogo di esecuzione della prestazione e dal soggetto erogante Con la risoluzione n. 367/E del 3 ottobre 2008, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la territorialità IVA dei pacchetti di servizi, relativi all organizzazione di convegni, è collegata al luogo di esecuzione degli eventi. Ove, però, il soggetto organizzatore sia diverso da quello che presta specifici servizi riferibili, in modo diretto o indiretto, agli eventi stessi, venendo meno il nesso di accessorietà di cui all art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, il presupposto territoriale dei suddetti servizi va verificato, singolarmente, rispetto alla loro intrinseca natura. Il caso affrontato Con la risoluzione n. 367/E del 3 ottobre 2008, l Agenzia delle Entrate risponde ad un istanza di interpello concernente il caso di una società italiana che ha chiesto di sapere quale è il trattamento Iva da riservare alla fornitura, in altri Paesi dell UE, di diversi servizi connessi all organizzazione di eventi culturali-scientifici. Pacchetto completo ed altri servizi La società, che svolge principalmente l attività di organizzazione di congressi, convention, riunioni, corsi di aggiornamento e formazione del personale, con riferimento a tematiche di carattere medico-scientifico, intende operare nei Paesi Europei fornendo ai propri clienti le seguenti tipologie di servizi: pacchetto completo di servizi, che comprende quote di iscrizione al congresso, fornitura di sala, impianti tecnici, servizi di hostess e di traduzione, noleggio dello spazio espositivo, eccetera; altri servizi accessori direttamente o indirettamente collegati al pacchetto, come: - prestazioni alberghiere per relatori del congresso o per personalità ospiti; - ristorazione a favore di aziende che richiedono colazioni di lavoro e cene per i propri ospiti; - interpretariato richiesto dalle aziende per le proprie riunioni; - guida per tour da effettuare in occasione dei lavori congressuali; - hostess sia in sede congressuale che fuori sede per colazioni o cene di lavoro; - pubblicità su borse, penne, badge etc. richieste dalle singole aziende. Deroga ai sensi del DPR n. 633 del 1972 La società istante ritiene che sia la prima che la seconda tipologia di prestazioni rientrino nella deroga territoriale prevista dall art. 7, comma 4, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la loro conseguente rilevanza delle prestazioni, agli effetti dell Iva, nello Stato in cui l evento si tiene e non in quello in cui risiede la società.
6 Osserva: L articolo 7, comma 4 lettera b) DPR n. 633 del 1972 prevede che le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio medesimo. Tale norma è in perfetto allineamento con la Direttiva CE n. 112 del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune Iva, che prevede che la rilevanza territoriale delle prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, le prestazioni di servizi accessorie a tali attività, va individuata nel luogo in cui la prestazione è materialmente eseguita. L IVA non sempre segue la prestazione principale (Risoluzione 367/E/2008) In risposta a quanto sostenuto dalla società istante, l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 367/E del 3 ottobre 2008, ha chiarito che: per quanto riguarda il primo gruppo di prestazioni, i servizi resi in occasione di un evento scientifico, che la stessa società ha organizzato all estero, non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva e, quindi, vanno considerati fuori dal campo di applicazione dell imposta, in base a quanto stabilito dal DPR n. 633 del 1972 e dalla Direttiva n. 112 del 2006 CE; mentre, per quanto riguarda il secondo gruppo di servizi resi per eventi organizzati da società terze, questi non rientrano tra le prestazioni indicate nella medesima disposizione, in quanto rese da un soggetto terzo (la società istante), rispetto all organizzatore del convegno, congresso e simili, per cui si presentano come prestazioni aggiuntive (albergo ai relatori del Congresso ed ai partecipanti, ristorazione etc.) che vengono offerte ai partecipanti e che non sono strettamente indispensabili alla partecipazione all evento. In questo caso, manca il carattere dell accessorietà di cui all art. 12 del DPR n. 633/1972 perché, specifica l Agenzia delle Entrate, la prestazione principale ( che si identifica nell evento) è resa da un soggetto terzo diverso da quello che offre i servizi secondari. Infatti, in tal caso viene meno il requisito di identità soggettiva, fondamentale affinché una operazione possa definirsi accessoria a un altra principale. Conclusioni In riferimento a quanto detto, ne consegue che: qualora sia la stessa società istante ad organizzare l evento culturale-scientifico, entrambe le tipologie di prestazioni rientrano nell ambito applicativo di cui all articolo 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972, da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia solo nel caso in cui l evento, oggetto della prestazione principale, sia realizzato nel territorio dello Stato. al contrario, qualora la società istante si limiti a fornire altri servizi (quelli appartenenti alla seconda tipologia), rispetto all evento organizzato da altri soggetti, le prestazioni rese dovranno essere esaminate singolarmente al fine di individuarne la territorialità secondo le disposizioni dell articolo 7 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
7 Le linee guida fornite dalle Entrate per il trasferimento di quote di SRL L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008, hanno delineato le prime linee operative sulla nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di Srl introdotta dalla Manovra estiva. Sul tema si è espresso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con due circolari, la n. 5/IR del 18 settembre 2008 e la n. 6/IR del 22 ottobre La novità introdotta dalla Manovra estiva 2008 L art. 36, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. Manovra estiva 2008 ), ha previsto una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, alternativa a quella stabilita dall art. 2470, comma 2, del codice civile, il quale stabilisce che: L atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale In particolare, la Manovra estiva 2008 ha ora previsto che tali atti possano essere sottoscritti in forma digitale ed essere depositati entro trenta giorni presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell art. 31, comma 2- quater, della Legge n. 340/2000. I chiarimenti delle Entrate L Agenzia delle Entrate ha fornito le prime linee operative della nuova procedura con la circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008, evidenziando, innanzitutto, che lo stesso art. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008 prevede anche che: Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. Ne deriva che per gli atti di cessione di quote di Srl sottoscritti in forma digitale e trasmessi dagli intermediari secondo la nuova modalità introdotta dal D.L. n. 112/2008 è previsto lo stesso trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui al citato art. 2470, comma 2, del codice civile, e cioè la registrazione in termine fisso in base all art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro (T.U.R.).
8 A tali atti si applica, quindi: l imposta di registro nella misura fissa di 168,00 per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento (il codice tributo da indicare nel modello F23 per il pagamento dell imposta di registro è il 109T ; per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, il codice negozio da riportare nel Mod. 69 è il 1114 ); l imposta di bollo nella misura di 14,62 sia per l originale informatico che per la copia cartecea, secondo le disposizioni vigenti. Nota bene L attuale procedura per il pagamento dell imposta di bollo e dell imposta di registro avrà natura transitoria in attesa della predisposizione di un apposita procedura telematica per la registrazione dei contratti in oggetto. Richiesta di registrazione dell atto L Agenzia delle Entrate chiarisce che, fintanto che non viene predisposta un apposita procedura telematica per la registrazione di tali atti e per il relativo pagamento, la richiesta di registrazione dell atto di trasferimento può essere presentata: presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69 a cui vanno allegati i seguenti documenti: - il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell atto firmato digitalmente dai contraenti; - una copia dell atto in formato cartaceo; - la prova (F23) dell avvenuto pagamento dell imposta di registro di 168,00 per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento e dell imposta di bollo nella misura di 14,62 sia per l originale informatico che per la copia cartacea. Il documento informatico dovrà essere munito di marcatura temporale al momento dell apposizione, a cura delle parti, dell ultima firma digitale. Da tale momento, infatti, decorre il termine per la richiesta di registrazione. Adempimenti dell Ufficio L Ufficio delle Entrate, prima di accogliere la richiesta, deve verificare la validità del documento informatico. In particolare, dovrà essere accertato che: il documento non sia stato modificato dopo la firma; il certificato del sottoscrittore sia garantito da un'autorità di certificazione (CA) inclusa nell'elenco pubblico dei certificatori; il certificato del sottoscrittore non sia scaduto; il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato; la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.
9 Qualora venga riscontrato che il documento è valido, l ufficio dovrà, poi, effettuare la materiale registrazione dell atto, secondo le seguenti fasi: stampa di una ulteriore copia dell atto; verifica della corrispondenza delle copie cartacee al documento informatico, attestandone la conformità ; liquidazione e registrazione dell atto, apponendo sulle copie cartacee gli estremi della registrazione e la quietanza dei pagamenti: sull esemplare cartaceo depositato dal richiedente, verrà applicato uno dei contrassegni attestante l avvenuto pagamento dell imposta di bollo; l altro contrassegno dovrà essere apposto sulla copia stampata dall ufficio; restituzione al richiedente di una delle copie autenticate dell atto, archiviando l altra insieme al supporto informatico. I chiarimenti del CNDCEC Sull argomento si è espresso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con due circolari, la n. 5/IR del 18 settembre 2008 e la n. 6/IR del 22 ottobre In particolare, con la Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, il CNDCEC ha precisato che, nell ottica della tutela del pubblico interesse, il commercialista deve assistere le parti contraenti dalla stesura del preliminare fino alle formalità finalizzate all opponibilità nei confronti dei terzi dell atto di trasferimento. A tal fine, deve: verificare l identità e la capacità di agire delle parti, nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i relativi poteri di rappresentanza; verificare la titolarità, da parte del disponente, dei beni o diritti oggetto del trasferimento; controllare la non contrarietà dell atto al buon costume e all ordine pubblico. Nella successiva Circolare CNDCEC n. 6/IR del 22 ottobre 2008, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha sviluppato ulteriormente il tema del trasferimento delle partecipazioni di Srl già affrontato nella Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, confrontando la nuova normativa con il vigente art del c.c. e giungendo a rilevanti conclusioni sulla nozione di trasferimento. La formulazione della norma del D.L. n. 112/2008, che non specifica letteralmente cosa debba intendersi per trasferimento, ha, infatti, sollevato numerosi dubbi circa la sua applicabilità ai soli atti di trasferimento in piena proprietà o anche agli atti di costituzione di diritti parziali di godimento (usufrutto) o di garanzie (pegno). Nell incertezza, la Circolare di UNIONCAMERE del 22 settembre 2008 aveva suggerito al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella fase iniziale di attuazione della nuova procedura, di esortare i propri iscritti a limitarsi ad effettuare esclusivamente atti di cessione relativi alla piena proprietà, astenendosi, quindi, almeno per il momento, da altri tipi di cessioni, quali quelle relative a pegno, usufrutto, donazione, ecc..
10 Il CNDCEC, invece, ritiene corretta l applicazione della nuova disciplina anche agli atti di costituzione di diritti reali quali usufrutto e pegno, sostenendo che, come oggetto del trasferimento, deve intendersi: la partecipazione, ossia l insieme dei diritti connessi alla posizione giuridica di socio, e non la quota, intesa come la parte del capitale sociale che al socio è attribuita. In sostanza, quindi, oggetto del trasferimento è la legittimazione all esercizio dei diritti sociali. A sostegno della propria tesi, la circolare in commento evidenzia come il comma 1 dell art del c.c. parli di trasferimento delle partecipazioni e non di quote. Si attendono, comunque, maggiori chiarimenti in merito. Un altro chiarimento fornito dalla circolare n. 6/IR è, poi, quello relativo al caso particolare in cui esista un regime di comunione legale dei beni ex art. 177 del c.c. Tale norma dispone che cadono in comunione tutti gli acquisti effettuati dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Di conseguenza, la comunione dei coniugi si estende anche all acquisto di partecipazioni in società di capitali. Ciò non esclude, tuttavia, che l acquisto avvenga a titolo personale da parte di uno solo dei coniugi: in tal caso, come afferma la circolare in parola, dall atto dovrà risultare il consenso del coniuge escluso dall acquisto, nel rispetto di quanto disposto dall art. 180, comma 2, c.c., che prevede che il compimento di atti eccedenti l ordinaria amministrazione, nonché la stipula di contratti con cui si cedono o si acquistano diritti personali di godimento spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Pertanto, il commercialista ha il dovere di richiedere e di fare constare il consenso dell altro coniuge.
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