Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (D. Lgs. 151/2005).

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1 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche () pubblicato il nuovo decreto di recepimento delle direttive europee (D. Lgs. 151/2005). Con il Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n.151, pubblicato in G. U. n. 175 del 29/7/2005 sono state recepite le direttive europee sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche () 1 Il nuovo decreto, che è entrato in vigore il 13 agosto 2005, prevede che i soggetti tenuti agli adempimenti contenuti nel provvedimento, si possano conformare alle disposizioni entro un anno di tempo, e cioè entro il 13 agosto Divieto di utilizzo di determinate sostanze (art. 5) Resta fermo invece il divieto, dal 1 luglio 2006 e salvo le esenzioni previste dal decreto, di immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove contenenti determinate sostanze pericolose (piombo, mercurio, cadmio, ecc.). Il divieto non si applica: - ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio (categorie 8 e 9 dell'allegato 1 A); - ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006; - al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006; - alle specifiche applicazioni contenute nell allegato 5. Campo di applicazione ed esclusioni (art. 2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette, sono individuate in due allegati: nell allegato 1A sono elencati i grandi gruppi di apparecchiature soggette; nell allegato 1 B sono elencati nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i prodotti che rientrano nelle categorie dell allegato 1A 2 Allegato 1A 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 1 Direttiva 2002/95/CE relativa alla riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e direttiva 2002/96/CE relativa allo smaltimento dei, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE. 2 L allegato 1B è riportato in fondo alla presente informazione Modena - Via Malavolti, 5 tel /376 fax info@interpreta.it cap. soc euro int. vers. cod. fisc. e p.iva reg. imp. di Modena /97 REA Sede di Bruxelles B 1000 Bruxelles Rue du Commerce, 124 tel fax bruxelles@cna.it DLgs151.doc

2 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni). 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati). 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici Esclusioni Si precisa che restano escluse le apparecchiature elettriche ed elettroniche che, pur essendo individuate dal decreto, sono parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del decreto stesso. Sono escluse inoltre le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purchè destinati a fini specificamente militari. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti. Rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche () art. 3 Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono le apparecchiature che sono considerate rifiuti ai sensi del decreto Ronchi, inclusi tutti i componenti i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. Pertanto non sono considerati, ma rifiuti che rimangono soggetti al Decreto Ronchi e non al presente decreto, i componenti e le parti di ricambio destinati allo smaltimento in modo separato dalle apparecchiature. I si distinguono in: - provenienti dai nuclei domestici ossia i originati da nuclei domestici e i di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici (assimilati) - ovvero i prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi dai domestici - storici cioè i derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto E importante sottolineare che il nuovo decreto, rispetto alle direttive comunitarie, introduce la definizione di apparecchiatura usata, individuata come un apparecchiatura che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinchè quest ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego 3. Soggetti obbligati: produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comuni, distributori art. 6 I destinatari dei principali obblighi sono i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che hanno il compito di organizzare sistemi di raccolta separata, trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti di AEE. Per produttore si intende il soggetto che: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale,apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza. 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all esportazione è produttore solo ai fini di una progettazione e fabbricazione di apparecchiature che semplifichino le 3 «reimpiego»: le operazioni per le quali i o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti DLgs151.doc - 2

3 operazione di fine vita delle stesse e ai soli fini di fornire le informazioni all uso e di iscrizione al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei. Non è produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente in base ad un accordo finanziario 4, a meno che non agisca in qualità di produttore così come definito ai punti 1), 2) e 3). Sono comunque coinvolti per quanto riguarda la raccolta separata dei soli domestici anche: - i comuni, che debbono mettere a disposizione le piazzole per la raccolta separata dei rifiuti di AEE provenienti dai nuclei domestici - i distributori di AEE che, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, sono obbligati al ritiro gratuito dell apparecchiatura usata, nonché alla verifica del possibile reimpiego dell apparecchiatura ritirata e al trasporto presso i centri istituiti dai comuni o dai produttori se valutata non suscettibile di reimpiego. Per distributore si intende il soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 580/93 che, nell'ambito di un'attività commerciale: - fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore - assicura, se destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell apparecchiatura usata - provvede alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti dai comuni o dai produttori se valutate non suscettibili di reimpiego. Tra i distributori rientrano le imprese artigiane che svolgono attività di manutenzione di AEE (es: impiantisti, riparatori) solo se, oltre all attività artigiana, sono iscritti regolarmente alla CCIAA anche per l attività di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le imprese che invece esercitano esclusivamente l attività artigiana di installazione o di riparazione senza esercitare anche l attività di vendita di AEE non rientrano tra i soggetti obbligati. Pertanto le apparecchiature intere avviate alla riparazione ma risultate non più idonee all uso o le apparecchiature usate sostituite da apparecchiature nuove installate (ma non vendute) dall impiantista saranno avviate ai centri di raccolta dal detentore del sia esso un nucleo domestico o un impresa, in quanto non si considerano rifiuti prodotti dall impresa artigiana di installazione o riparazione. Le componenti o le parti di ricambio sostituite invece non sono ma rifiuti prodotti dall attività artigiana di installazione o riparazione che seguono le norme previste dal Decreto Ronchi. E importante sottolineare inoltre che i distributori, quando effettueranno il trasporto presso i centri di raccolta istituiti dai produttori, devono essere iscritti all albo gestori rifiuti, compilare il formulario e il registro di carico e scarico in quanto trasportano rifiuti per conto terzi. Se invece il trasporto è effettuato presso i centri istituiti dal Comune il distributore non è soggetto a nessun adempimento in quanto il rifiuto è conferito al servizio pubblico di raccolta. Entro il la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche definita dal D. Lgs. 151/2005 avviene attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta separata, trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti di AEE. Raccolta separata dei (art. 6) La raccolta separata dei è posta a carico di soggetti diversi a seconda che si tratti di domestici o. 1. domestici: Entro il, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei e al fine di raggiungere entro il 31/12/2008 un tasso di raccolta separata di domestici pari almeno a 4 kg in media per abitante, viene posta a carico dei: - Comuni la raccolta separata dei domestici (compresi anche gli assimilati). I Comuni utilizzano i sistemi di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori 4 (qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata di una qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che venga previsto il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà) DLgs151.doc - 3

4 finali e ai distributori di conferire gratuitamente al servizio pubblico di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione - distributori il ritiro gratuito dell apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, in ragione di uno contro uno e provvedono alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti dai comuni o dai produttori se valutate non suscettibili di reimpiego I produttori possono (quindi non sono obbligati) organizzare e gestire, sempre su base individuale o collettiva, anche sistemi di raccolta di provenienti da nuclei domestici 2. Entro il i produttori devono organizzare la raccolta separata dei (derivanti da attività amministrative e economiche), che possono gestire su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, con la possibilità, previo accordo con i Comuni interessati, di avvalersi degli stessi punti di raccolta utilizzati per i domestici. Dalla raccolta separata in poi i soggetti tenuti sono soltanto i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Trasporto dai centri di raccolta agli impianti di trattamento (art. 7) Entro il i produttori provvedono al ritiro e all invio ai centri di trattamento dei raccolti (sia domestici che ) ad esclusione di quelli effettivamente e totalmente reimpiegati.. I soggetti responsabili delle operazioni di raccolta, trasporto e stoccaggio assicurano che dette operazioni siano eseguite in modo da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi al fine di consentirne la messa in sicurezza Trattamento (art. 8) Entro il i produttori devono realizzare sistemi di trattamento dei, su base individuale o collettiva, avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, che dovranno possedere i requisiti tecnici stabiliti nell all.2 e seguire le modalità di gestione dell all.3 5. Questi impianti conseguono l autorizzazione ai sensi dell art. 27 e 28 del D. Lgs.22/97. In caso di applicazione della procedura semplificata degli artt.31 e 33 del D.Lgs.22/97 alle operazioni di recupero dei, l inizio attività è subordinato all effettuazione di apposita ispezione da parte della provincia competente entro 60 gg. dalla presentazione della comunicazione di inizio attività. L ispezione tenderà a verificare il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero; la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3 nonché quelle adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 e le misure di sicurezza da adottare. L ispezione, dopo l inizio attività, viene effettuata almeno 1 volta l anno. Iscrizione Albo Gestori Rifiuti Con decreto ministeriale l Albo nazionale gestori rifiuti è integrato da una sottocategoria relativa agli impianti che effettuano operazioni di trattamento di. Il Comitato Nazionale dell Albo stabilirà con delibera le modalità e i requisiti per l iscrizione. Recupero (art. 9) Entro il i produttori devono realizzare sistemi di recupero dei oggetto di raccolta separata, su base individuale o collettiva, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. 5 Gli allegati 2 e 3 del D. Lgs. 151/05 sono riportati in fondo alla presente circolare DLgs151.doc - 4

5 Inoltre entro il 31/12/2006 i produttori devono garantire il raggiungimento di determinate percentuali di recupero di apparecchi e determinate percentuali di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze diverse a seconda delle categorie definite nell all. 1A. Nel computo di queste percentuali, fino al 31/12/2008, gli apparecchi interi non sono calcolati. Obblighi dei titolari degli impianti di trattamento e recupero (art. 9) Registro di carico e scarico rifiuti I titolari degli impianti di trattamento dei annotano su apposita sezione del registro di carico e scarico rifiuti e suddivisi per categoria, il peso dei in entrata e il peso dei loro componenti, sostanze e materiali in uscita. I titolari degli impianti di recupero e riciclaggio dei annotano nella suddetta sezione il peso dei, nonchè dei loro componenti, sostanze e materiali in entrata e in uscita le quantità effettivamente recuperate. MUD I titolari degli impianti di trattamento e recupero dei comunicano annualmente i dati dei trattati e dei materiali derivanti da essi e avviati al recupero avvalendosi del MUD che a tal fine sarà modificato. Sono soggetti al MUD anche gli esportatori di. Gli esportatori devono specificare la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1 A e comunicano il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi dei. Adeguamento degli impianti esistenti (art. 20 comma 1 e 2) I titolari di impianti di stoccaggio, trattamento e recupero di autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lsg. 22/97 in esercizio al 13/8/2005 presentano, se necessario, domanda di adeguamento agli allegati 2 e 3 entro il 13/11/2005, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda (non oltre il 13/11/2006). In questo periodo è consentita la prosecuzione dell attività. Per gli impianti di trattamento e recupero di autorizzati ai sensi degli artt.31 e 33, la provincia procede, entro il 13/11/2005, all ispezione degli impianti in esercizio e, se necessario, stabilisce modalità e tempi per l adeguamento, consentendo nel frattempo la prosecuzione dell attività. In caso di mancato adeguamento l attività è interrotta. Organizzazione (entro il ) e garanzie di finanziamento dei sistemi di gestione dei (artt. 10, 11 e 12) 1. provenienti da nuclei domestici storici (immessi sul mercato prima del 13/8/2005) Ai produttori è consentita la realizzazione solo di sistemi collettivi di gestione dei rifiuti domestici storici (trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cui costi dovranno essere ripartiti tra i produttori in base alle rispettive quote di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi o al peso se indicato nell all. B. Fino al 13/2/2011 e, per i grandi elettrodomestici (categoria 1 dell all.1) fino al 13/2/2013, il produttore può indicare esplicitamente all acquirente i costi sostenuti per la gestione dei storici. In tal caso il distributore indica separatamente all acquirente finale il prezzo del prodotto e il costo per la gestione del rifiuto. nuovi (immessi sul mercato dopo il 13/8/2005) I produttori potranno scegliere sistemi individuali, collettivi o misti di gestione rifiuti domestici nuovi (trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) di apparecchiature elettriche ed elettroniche, assumendosene i relativi costi in ragione del numero di prodotti immessi sul mercato dalla data del 13/8/2005. Per questi rifiuti il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento. In mancanza di un sistema di identificazione europeo del produttore, e comunque entro e non oltre il 13/8/2007, il sistema di finanziamento dei domestici storici è utilizzato anche per i domestici nuovi. Garanzia finanziaria: il produttore nel momento in cui un apparecchiatura elettrica ed elettronica è immessa sul mercato, costituisce adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell art. 1 della legge 348/82 o secondo modalità equivalenti stabilite da un DM da emanarsi entro 6 mesi dall entrata in vigore del decreto in commento. DLgs151.doc - 5

6 2. (derivanti da attività amministrative e economiche) storici (immessi sul mercato prima del 13/8/2005) I produttori potranno scegliere sistemi individuali, collettivi o misti di gestione rifiuti domestici storici (trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli oneri di gestione però sono a carico dei produttori solo nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente 6, negli altri casi sono a carico del detentore. (Il detentore chiamato a sostenere tali oneri può essere un nucleo domestico o l impresa proprietaria dell apparecchiatura). nuovi (immessi sul mercato dopo il 13/8/2005) I produttori potranno scegliere sistemi individuali, collettivi o misti di gestione rifiuti nuovi (trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) di apparecchiature elettriche ed elettroniche., i cui oneri sono sempre a carico dei produttori per i prodotti immessi sul mercato dalla data del 13/8/2005. Garanzia finanziaria: il produttore nel momento in cui un apparecchiatura elettrica ed elettronica è immessa sul mercato, costituisce adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell art. 1 della legge 348/82 o secondo modalità equivalenti stabilite da un DM da emanarsi entro 6 mesi dall entrata in vigore del decreto in commento. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedano modalità alternative di finanziamento della gestione dei nuovi e storici purchè rispettino il contenuto del decreto in oggetto. 3. Rifiuti di apparecchiature di illuminazione Il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione è a carico del produttore indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall origine domestica o professionale. Le modalità saranno stabilite in un successivo decreto ministeriale. Obbligo di informazione a carico dei produttori (art. 13) A partire dal i produttori hanno l obbligo di fornire, all interno delle istruzioni d uso, informazioni sia agli utilizzatori si ai centri che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso in cui non sia prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo. Identificazione del produttore e simbolo di marcatura (art. 13) Il produttore, per le apparecchiature immesse sul mercato a partire dal, ha l obbligo di adottare un sistema di identificazione dello stesso produttore e di dotare le apparecchiature prodotte di un simbolo riportato nell all. 4 al decreto 7. Le modalità di identificazione del produttore sono rinviate ad un successivo decreto in quanto a livello comunitario dette modalità non sono ancora state definite. Il simbolo deve indicare, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2006 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio deve essere apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia. 6 apparecchiatura equivalente : il peso deve essere inferiore al doppio del peso dell apparecchiatura consegnata 7 L allegato 4 al D. Lgs. 151/05 è riportato in fondo alla presente circolare DLgs151.doc - 6

7 Comitato di vigilanza e di controllo e Comitato di indirizzo sulla gestione dei (art. 15) Con decreto ministeriale sarà istituito presso il Ministero dell Ambiente il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei al quale è demandato l espletamento di attività preordinate all avvio dei sistemi di gestione dei (predisporre e aggiornare il registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei, raccogliere dati sui prodotti immessi sul mercato e sulle garanzie finanziarie, ecc. ) e al quale sono attribuiti compiti di vigilanza sul funzionamento degli stessi. Con lo stesso decreto sarà istituito presso il Ministero dell Ambiente il Comitato di indirizzo sulla gestione dei con il compito di supportare il Comitato di Vigilanza e di controllo. Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei (art. 14) E istituito presso il Ministero dell Ambiente il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei. All interno è prevista una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti di gestione. I produttori comunicano al registro annualmente quantità e categorie delle AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate e le indicazioni relative alle garanzie finanziarie. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei, di iscrizione allo stesso e della comunicazione annuale delle informazioni da parte dei produttori. Il produttore può immettere sul mercato un AEE solo se iscritto alla CCIAA di competenza. All atto dell iscrizione deve indicare, qualora il codice attività non individui specificatamente la natura di produttore di AEE, anche lo specifico codice che lo individua come tale, nonché il sistema che intende adottare per adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei. Dall emanazione del decreto ministeriale suindicato i produttori hanno 90 giorni di tempo per iscriversi con le modalità suddette. Le CCIAA comunicano al Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei l elenco delle imprese identificate come produttori di AEE sulla base dei codici attività. Centro di coordinamento (art. 13 comma 8) Sempre con decreto ministeriale saranno definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. Sanzioni (art. 16) 1. Il produttore è punito se non provvede: - a organizzare sistemi di raccolta separata di e sistemi di trasporto, trattamento e recupero dei con la sanzione amministrativa da euro a euro a costituire idonea garanzia finanziaria con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro per ogni apparecchiatura immessa sul mercato - a fornire le informazioni agli utilizzatori e, entro 1 anno dall immissione in commercio dell apparecchiatura, ai centri di reimpiego, trattamento e riciclaggio con la sanzione amministrativa da euro a euro a identificare il produttore o ad indicare il simbolo sulle apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13/8/2005 con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro per ogni apparecchiatura immessa sul mercato; la stessa sanzione si applica quando l identificazione e il simbolo non sono conformi ai requisiti dal decreto, - a iscriversi alla CCIAA indicando il codice attività che lo identifica come produttore di AEE e immette ugualmente sul mercato tali apparecchiature con la sanzione amministrativa da euro a euro DLgs151.doc - 7

8 - a comunicare le informazioni su quantità e categorie di al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione o le comunica inesatte o incomplete con la sanzione amministrativa da euro a euro I distributori sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 400 (per ogni apparecchiatura non ritirata) se indebitamente non ritirano o non ritirano a titolo gratuito un apparecchiatura elettrica ed elettronica usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, in ragione di uno contro uno. 3. Chiunque dopo il 1 luglio 2006 immette sul mercato nuove A EE contenenti le sostanze vietate con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500 per ogni apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro a euro a. Beni durevoli e Consorzio Polieco (art. 20 comma 6) Le disposizioni dell art. 44 del D. Lgs. 22/97 in materia di beni durevoli e dell art. 48 del D. Lgs. 22/97 (Consorzio Polieco per i rifiuti di beni in polietilene) non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione dello schema di decreto. Tutti i beni durevoli previsti all art. 44 del decreto Ronchi rientrano nell elenco delle AEE quindi seguono la nuova disciplina, mentre per quanto riguarda il Polieco i produttori di AEE con parti in polietilene dovranno valutare se continuare ad avvalersi del sistema di gestione organizzato dal Polieco. DLgs151.doc - 8

9 SCHEMA RIEPILOGATIVO ADEMPIMENTI Il nuovo decreto legislativo sposta in avanti le scadenze contenute nella bozza di decreto: Soggetti obbligati Tipologia di rifiuti Obblighi Scadenza Comuni domestici - devono assicurare sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti elettrici ed elettronici domestici (compresi anche gli assimilati). Entro il - utilizzano i sistemi di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al servizio pubblico di raccolta Distributori di AEE domestici - provvedono al ritiro gratuito dell apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, in ragione di uno contro uno - provvedono alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti dai comuni o dai produttori se valutate non suscettibili di reimpiego Entro il Produttore di Apparecchiature elettriche ed elettroniche - organizzare sistemi di raccolta separata di, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, con la possibilità, previo accordo con i Comuni interessati, di avvalersi degli stessi punti di raccolta utilizzati per i domestici. Entro il e domestici - organizzare sistemi di trasporto, trattamento (avvalendosi di impianti autorizzati) recupero dei sia che domestici su base individuale, collettiva o mista sostenendone i relativi costi in relazione alla data di immissione in commercio (prima o dopo il 13/8/2005) Entro il e domestici nuovi - costituire idonea garanzia finanziaria nuovi e storici - possono sottoscrivere accordi volontari che prevedano modalità alternative di finanziamento della gestione dei nuovi e storici purchè rispettino il contenuto dello schema di decreto in oggetto Entro il e domestici e domestici - fornire le informazioni agli utilizzatori e, entro 1 anno dall immissione in commercio dell apparecchiatura, ai centri di reimpiego, trattamento e riciclaggio - identificare il produttore e indicare il simbolo di AEE, sulle apparecchiature immesse sul mercato a partire dal - comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei le quantità e categorie delle AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate e le indicazioni relative alle garanzie finanziarie. - garantire il raggiungimento di determinati obiettivi di recupero, che vanno dal 70 all'80% in peso in relazione alla tipologia di appartenenza. Per immettere sul mercato AEE, obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza con indicazione di specifico codice attività che lo identifichi come tale Dal Entro il 31/12/ gg. dall emanazione del DM che regolamenta il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei DLgs151.doc - 9

10 Produttore di Apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici storici Il finanziamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti domestici storici (trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) avviene attraverso una ripartizione dei costi tra i produttori in base alle rispettive quote di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi o al peso se indicato nell all. B. Entro il Titolari di impianti di trattamento e recupero di autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 oppure artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97 domestici nuovi storici nuovi Per il finanziamento dei sistemi individuali, collettivi o misti di gestione rifiuti domestici nuovi (trasporto, trattamento, recupero e smaltimento), il produttore si assume i relativi costi in ragione del numero di prodotti immessi sul mercato dalla data del 13/8/2005. In mancanza di un sistema di identificazione europeo del produttore, e comunque, il sistema di finanziamento dei domestici storici è utilizzato anche per i domestici nuovi. Per il finanziamento dei sistemi individuali, collettivi o misti di gestione rifiuti domestici storici (trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) il produttore si assume gli oneri di gestione solo nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente, negli altri casi sono a carico del detentore Per il finanziamento dei sistemi individuali, collettivi o misti di gestione rifiuti nuovi (trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) i produttori si assumono gli oneri per i prodotti immessi sul mercato dalla data del 13/8/ Registro di carico e scarico rifiuti - I titolari degli impianti di trattamento dei annotano su apposita sezione del registro di carico e scarico rifiuti suddivisi per categoria, il peso dei in entrata e il peso dei loro componenti, sostanze e materiali in uscita. - I titolari degli impianti di recupero e riciclaggio dei annotano nella suddetta sezione in entrata il peso dei, nonchè dei loro componenti, sostanze e materiali e in uscita le quantità effettivamente recuperate. 2. MUD I titolari degli impianti di trattamento e recupero dei comunicano annualmente i dati dei trattati e dei materiali derivanti da essi e avviati al recupero avvalendosi del MUD che a tal fine sarà modificato. Entro il entro e non oltre il 13/8/2007 Entro il Entro il Titolari di impianti di stoccaggio trattamento e recupero di autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 I titolari di impianti in esercizio al 13/8/2005: - presentano se necessario domanda di adeguamento alle prescrizioni degli all. 2 e 3 - si adeguano entro 12 mesi dalla presentazione della domanda ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione dei contenuti negli allegati 2 e 3 In tale periodo è consentita la prosecuzione dell attività Entro 13/11/2005 il non oltre il 13/11/2006 Titolari di impianti di trattamento e recupero di ai sensi degli art. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97 Ispezione da parte della Provincia degli impianti in esercizio. La Provincia se necessario, stabilisce modalità e tempi per l adeguamento, consentendo nel frattempo la prosecuzione dell attività. In caso di mancato adeguamento l attività è interrotta. Entro 13/11/2005 il Esportatori di MUD Chiunque è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose (es.:piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed etere di difenile polibromurato.) Dal 1/7/2006 DLgs151.doc - 10

11 ALLEGATO 1 B (articolo 2, comma 1) ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL PRESENTE DECRETO E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A. L'ELENCO E' ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO. 1. Grande elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni) 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione. 1.2 Frigoriferi 1.3 Congelatori 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti. 1.5 Lavatrici. 1.6 Asciugatrici. 1.7 Lavatrici. 1.8 Lavastoviglie. 1.8 Apparecchi per la cottura 1.9 Stufe elettriche Piastre riscaldanti elettriche 1.11 Forni a microonde 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti Apparecchi elettrici di riscaldamento Radiatori elettrici Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani Ventilatori elettrici Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria 2. Piccoli elettrodomestici Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma Aspirapolvere. 2.2 Scope meccaniche. 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia. 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili. 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti. 2.6 Tostapane. 2.7 Friggitrici. 2.8 Frullatori, macina caffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti. 2.9 Coltelli elettrici Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo Bilance. 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni valutazione in peso ai fni della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma Trattamento dati centralizzato: mainframe; minicomputer; stampanti. 3.2 Informatica individuale: Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) Notebook Agende elettroniche Stampanti Copiatrici Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici Terminali e sistemi utenti Fax Telex Telefoni Telefoni pubblici a pagamento Telefoni senza filo Telefoni cellulari Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. 4. Apparecchiature di consumo Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma Apparecchi radio. 4.2 Apparecchi televisivi. 4.3 Videocamere DLgs151.doc - 11

12 4.4 Videoregistratori. 4.4 registratori hi-fi. 4.6 Amplificatori audio. 4.7 Strumenti musicali. 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. 5. Apparecchiature di illuminazione. 5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma Tubi fluorescenti. 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 6.1 Trapani Seghe. 6.3 Macchine per cucire. 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno,metallo o altri materiali. 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo. 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo. 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio. 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo. 7.2 Consolle di videogiochi portatili. 7.3 Videogiochi. 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici. 7.6 Macchine a gettoni. 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 8.1 Apparecchi di radioterapia. 8.2 Apparecchi di cardiologia. 8.3 Apparecchi di dialisi. 8.4 ventilatori polmonari. 8.5 Apparecchi di medicina nucleare. 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro. 8.7 Analizzatori. 8.8 Congelatori. 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità. 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 9.1 Rivelatori di fumo. 9.2 Regolatori di calore. 9.3 Termostati 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio. 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra. 10. Distributori automatici 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine, c) di prodotti solidi Distributori automatici di denaro contante Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici. DLgs151.doc - 12

13 Allegato 2 (articolo 8, comma 1) 1. REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati. 1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per: a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse; b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente ala fase di trattamento. 1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro. 1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. 1.2 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento: a) settore di conferimento e stoccaggio dei dismessi; b) settore di messa in sicurezza; c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili; d) settore di frantumazione delle carcasse; e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche; f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili; g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento L'impianto deve essere dotato di: a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati; b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti; e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero I settori di conferimento e di stoccaggio dei dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ottobre 2002, n Allegato 3 (articolo 8, comma 1) MODALITA' DI GESTIONE DEI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 1. Modalità di raccolta e conferimento 1.1 La raccolta dei da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. 1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonchè ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità. 1.4 Devono essere: a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. 2. Gestione dei rifiuti in ingresso 2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento. 2.2 un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. DLgs151.doc - 13

14 3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti 3.1 Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero. 3.2 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. 3.3 I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. 3.4 I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata. 3.5 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione. 3.6 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. 3.7 Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ottobre 2002,n Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per glioperatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. 4. Messa in sicurezza dei 4.1 L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive. 4.2 La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati ei componenti: a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori; c) pile; d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2; e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore; f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto; h) tubi catodici; i) colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC); l) sorgenti luminose a scarica; m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica; n) cavi elettrici esterni; o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; q)condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume). 4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. 4.4 I seguenti componenti dei raccolti separatamente devono essere trattati come segue: a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente; b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 1 ottobre 2002; c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori. 5. Presidi ambientali 5.1 Gli impianti di trattamento dei devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. 5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri 5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse. 5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti agli articoli 3 e 4 del citato decreto ministeriale in data 20 settembre DLgs151.doc - 14

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