AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA SULL IMPLEMENTAZIONE DELLE DIRETTIVE RAEE E RoHS

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1 AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA SULL IMPLEMENTAZIONE DELLE DIRETTIVE RAEE E RoHS DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2005 N.151 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2002/95/CE, 2002/96/CE E 2003/108/CE RELATIVE ALLA RESTRIZIONE ALL USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, NONCHÉ ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STATO DELL ARTE AL 26 SETTEMBRE 2005

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3 vvv SOMMARIO Introduzione 2 Sintesi del decreto legislativo Direttiva RAEE 1. Ambito d applicazione 3 2. Definizioni Produttore Apparecchiature elettriche ed elettroniche Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Apparecchiature elettriche ed elettroniche usate RAEE domestici e professionali RAEE storici 5 3. Sistema di gestione dei rifiuti Raccolta separata Ritiro dei RAEE, trattamento e recupero 7 4. Responsabilità finanziaria del produttore Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici Modalità e garanzie della gestione dei RAEE professionali storici Finanziamento della gestione dei RAEE professionali nuovi Garanzie finanziarie Finanziamento della gestione dei RAEE del settore dell illuminazione Obblighi di informazione Marcatura del prodotto Informazioni agli utenti Informazioni ai centri di trattamento Registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE Comitati Comitato di vigilanza e controllo e comitato di indirizzo Centro operativo di coordinamento Sanzioni Disposizioni finanziarie Disposizioni transitorie e finali 21 Direttiva RoHS 1. Sintesi dell articolo Campo di applicazione Esclusioni Scorte di magazzino Esenzioni Limiti di tolleranza Responsabilità del produttore Sanzioni 28 AUTORI 29 1

4 INTRODUZIONE Il 23 Febbraio 2003 venivano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea la direttiva 2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), modificata in seguito dalla Direttiva 2003/108/CE e la direttiva 2002/95/CE Restrizioni d uso di alcune sostanze pericolose (RoHS). Le due direttive sono state recepite nell ordinamento italiano con il D.Lgs 25 luglio 2005, n.151, pubblicato sulla GURI del n. 175 Suppl. Ordinario n Il Decreto Legislativo, entrato ormai in vigore dal 13 Agosto 2005, estende anche al settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) il principio della responsabilità del produttore per i prodotti a fine vita, sancito per la prima volta a livello europeo nel settore automobilistico. Il D.Lgs detta una serie di misure volte a ridurre il volume dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da smaltire e ad instaurare sistemi di raccolta e trattamento a livello nazionale, migliorando al contempo le prestazioni ambientali degli operatori del fine vita. Il D.Lgs impone alla Pubblica Amministrazione di implementare sistemi di raccolta differenziata, che consentano ai cittadini e ai distributori di rendere gratuitamente questi rifiuti. Ai produttori è, invece, attribuito l onere di finanziare la gestione del fine vita di questi rifiuti, dal trasporto dai centri di raccolta al trattamento eco-compatibile. Il D.Lgs recepisce, inoltre, la direttiva 2002/95/CE RoHS, che impone il divieto di immissione sul mercato di AEE contenenti piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, PBB e PBDE dal 1 Luglio La presente guida è stata sviluppata da ANIE per fornire un primo strumento di interpretazione alle imprese del settore elettrotecnico ed elettronico. Nonostante il D.Lgs recepisca insieme le due direttive, nel testo delle guida sono trattate separatamente per chiarezza, viste le implicazioni profondamente differenti. 2

5 vvv SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO DIRETTIVA RAEE 1. AMBITO DI APPLICAZIONE Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche comprese nell allegato 1A, destinate ai consumatori finali o a uso professionale, purché non siano parti di altri tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione dello stesso Decreto. L allegato 1A enuncia un elenco tassativo di apparecchiature soggette alla nuova disciplina, pertanto se un apparecchiatura non è riconducibile ad alcuna delle categorie in esso indicate non sarà soggetta alla normativa dettata dal Decreto. Diversamente, l allegato 1B, contenuto anch esso nel Decreto Legislativo in esame, fornisce un elenco esemplificativo di apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti alle macro categorie dell allegato 1A. Ne consegue che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comprese nell allegato 1B, ma rientranti nell allegato 1A sono comunque soggette alla disciplina del Decreto. ALLEGATO 1A 1 Grandi elettrodomestici 2 Piccoli elettrodomestici 3 Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4 Apparecchiature di consumo 5 Apparecchiature di illuminazione 6 Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7 Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8 Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9 Strumenti di monitoraggio e di controllo 10 Distributori automatici Tuttavia i criteri forniti dal Decreto Legislativo, e prima dalla Direttiva comunitaria, per definire in modo preciso e certo il campo di applicazione di questa disciplina non sono sempre sufficienti. E infatti necessario, specie con riferimento ad alcune tipologie di prodotti, considerare anche un documento pubblicato dalla Commissione Europea Domande Frequenti sulle direttive RAEE e RoHS, che riporta ulteriori criteri per meglio determinare il campo di applicazione. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente Decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente Decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A. 2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti. 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari. 3

6 2. DEFINIZIONI L articolo 3 del Decreto Legislativo riporta una serie di definizioni per comprendere il nuovo sistema. Tra queste si ritiene opportuno evidenziare le seguenti: 2.1. PRODUTTORE E' considerato produttore colui che a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori, salvo l ipotesi in cui sull apparecchiatura vi sia il marchio del fabbricante; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; Il soggetto che produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all esportazione è considerato produttore solo con riferimento ad alcune delle disposizioni contenute nel D.Lgs, e precisamente, agli obblighi di progettazione dei prodotti (art. 4), di iscrizione al registro nazionale dei soggetti obbligati (art. 14) e per quanto concerne gli obblighi di informazione (art. 13). E escluso dalla nozione di produttore: il distributore, ossia colui che, nell ambito di una attività commerciale, fornisce una apparecchiatura elettrica ed elettronica ad un utilizzatore finale, semprechè il prodotto non rechi il suo marchio in assenza di quello del costruttore. colui che fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca come produttore, secondo la definizione sopra riportata. La definizione di produttore identifica un produttore nazionale che immette e commercializza sul mercato nazionale. Articolo 3 Definizioni, comma 1, lettera m m) produttore : chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n.185, e successive modifiche, : 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente Decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3); 2.2. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Sono definite apparecchiature elettriche ed elettroniche: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui l allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. 4

7 vvv 2.3. RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Sono definiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell articolo 6 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE Sono definite apparecchiature elettriche ed elettroniche usate: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI Sono definiti RAEE di origine domestica : i rifiuti che provengono dai nuclei domestici; i rifiuti di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi ai rifiuti di origine domestica per qualità e quantità. Articolo 3 Definizioni, comma 1, lettera o o) RAEE provenienti dai nuclei domestici : i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici Sono definiti RAEE di tipo professionale i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche diversi da quelli di origine domestica Articolo 3 Definizioni, comma 1, lettera p p) RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o); 2.6. RAEE STORICI Sono definiti RAEE storici i rifiuti derivanti da prodotti immessi sul mercato prima del 13 Agosto Articolo 3 Definizioni, comma 1, lettera q q) RAEE storici : i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto

8 3. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 3.1. RACCOLTA SEPARATA Il Decreto Legislativo prevede la creazione di sistemi di raccolta diversi a seconda si tratti di RAEE di origine professionale o domestica. In particolare: RAEE provenienti da nuclei domestici I Comuni dovranno istituire, entro il 13 agosto 2006, sistemi di resa gratuita dei RAEE provenienti sia dai detentori finali (in altre parole dai consumatori), sia da parte dei distributori. Tali rifiuti saranno depositati presso i centri di raccolta predisposti dai Comuni stessi. In questo quadro si colloca un obbligo espressamente posto a carico dei distributori. Dal 13 Agosto 2006, essi dovranno garantire al consumatore che acquista una nuova apparecchiatura il ritiro gratuito di quella usata, in ragione di uno per uno e a condizione che il prodotto vecchio sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. L obbligo di ritiro sopra descritto viene meno in alcuni casi espressamente specificati: rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro evidenza che l'apparecchiatura in questione non contenga i suoi componenti essenziali contenuto di rifiuti diversi dai RAEE In questa fattispecie il detentore del rifiuto dovrà farsi carico delle spese di conferimento a un centro di trattamento. Nella raccolta dei rifiuti provenienti da nuclei domestici i produttori non sono coinvolti, tuttavia è lasciata agli stessi la possibilità di organizzare, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei RAEE provenienti da nuclei domestici. RAEE professionali Per la raccolta separata dei RAEE professionali occorre distinguere a seconda si tratti di rifiuti storici o nuovi. Nel primo caso, il produttore, sarà chiamato ad assicurare la raccolta solo nell ipotesi in cui sia fornita una nuova apparecchiatura di tipo equivalente ed adibita alle medesime funzioni. Per i RAEE nuovi, invece, si prevede che siano gli stessi produttori, eventualmente tramite terzi, ad assicurarne la raccolta direttamente dai detentori. Articolo 6 Raccolta separata, commi 1 e 2 1. Entro la data di cui all articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno: a) i Comuni assicurano la funzionalità, l accessibilità e l adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; b) i Distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego; c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente Decreto. 6

9 vvv 2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti RITIRO DEI RAEE RACCOLTI, TRATTAMENTO E RECUPERO Entro il 13 agosto 2006 i produttori, o i terzi che agiscono in loro nome, dovranno; provvedere al ritiro ed all invio ai centri di trattamento dei RAEE depositati nei centri di raccolta (art. 7); istituire, in forma individuale o collettiva, sistemi di trattamento e di recupero dei RAEE, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi (Artt. 8 e 9). In particolare, con riferimento al recupero, il Decreto fissa una serie di obbiettivi di cui i produttori dovranno garantire il raggiungimento. Articolo 9 Recupero dei RAEE, comma 2 Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell articolo 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno all 80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio, b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno al 70 % in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio; d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l 80% in peso di tali sorgenti luminose. (art. 9, secondo comma) E importante notare che gli obiettivi di recupero e riciclaggio previste al comma 2, punti da a) a d), non si riferiscono alle singole apparecchiature. Non devono infatti essere intesi come caratteristiche di riciclabilità del prodotto. Si tratta di obiettivi di trattamento dei RAEE raccolti che i sistemi istituiti dai produttori dovranno garantire attraverso l utilizzo di adeguate soluzioni tecnologiche degli impianti di trattamento. Inoltre tali obiettivi sono definiti non per tipologia di prodotto, ma per categoria. 4. RESPONSABILITÀ FINANZIARIA DEL PRODUTTORE Il Decreto prevede che i produttori, oltre all implementazione dei sistemi di gestione del fine vita dei RAEE, si occupino anche del loro finanziamento. Il legislatore ha disciplinato diversi sistemi di finanziamento a seconda che i RAEE siano storici, nuovi, domestici o professionali. Sulla base delle definizioni esaminate, è possibile dividere i rifiuti in quattro distinte tipologie, per 7

10 ognuna delle quali il Decreto prevede un diverso regime di finanziamento MODALITÀ E GARANZIE DI FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE "STORICI" PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Entro il 13 Agosto 2006 i produttori dovranno finanziare la gestione dei rifiuti storici di origine domestica sulla base di una responsabilità collettiva, a partire dai centri di raccolta. I produttori dovranno, quindi, costituire dei sistemi collettivi che si occuperanno di organizzare e finanziare le operazioni di gestione operativa del sistema, dalla logistica della raccolta (dal centro di raccolta) alle operazioni di trattamento/riuso/smaltimento. I costi per lo smaltimento dei rifiuti che giungeranno ai centri di trattamento nel corso di un anno solare, saranno suddivisi tra tutti i produttori presenti sul mercato in quell'anno, in proporzione alle rispettive quote di mercato. Articolo 10 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici, comma 1 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE. Il produttore potrà indicare esplicitamente all acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. Ad eccezione dei grandi elettrodomestici bianchi, per i quali tale possibilità è riconosciuta sino al 13 febbraio 2013, per tutte le altre apparecchiature dell allegato 1A il produttore potrà indicare il costo solo sino al 13 febbraio Qualora il produttore decida di avvalersi di tale facoltà, il distributore dovrà indicare separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo. 8

11 vvv Articolo 10 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici, comma 2 2. Fino al 13 febbraio 2011, e per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, al 13 febbraio 2013, il produttore può indicare esplicitamente all acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute. Questo significa che i produttori avranno la possibilità di scegliere tra due diversi sistemi per addebitare all utente finale il costo della gestione dei rifiuti storici : 1) Internalizzazione del costo del RAEE storico nel prezzo di vendita Il costo della gestione dei rifiuti storici sarà internalizzato dal produttore nel prezzo di vendita. Il sovrapprezzo rimarrà quindi al produttore nel momento in cui vende il prodotto al distributore o all utente. I costi della gestione saranno allocati tra tutti i produttori esistenti nel momento (nell anno) in cui i costi si presenteranno. Si tratta di un finanziamento "a consuntivo" dove i sistemi collettivi, una volta sostenuti i costi, attribuiranno ad ogni produttore la rispettiva quota parte, sulla base delle rispettive quote di mercato in quell'anno. Le quote di mercato saranno stabilite dal Registro Nazionale sulla base delle dichiarazioni dei dati di vendita di tutti i produttori registrati. 2) Possibilità di indicare all acquirente il costo di gestione del RAEE storico Il costo della gestione dei rifiuti storici sarà reso visibile all acquirente finale. Si tratta di un sovrapprezzo visibile che si aggiunge al prezzo di vendita del prodotto, e viene evidenziato in fattura dal produttore attraverso la catena distributiva, fino al consumatore finale presso il punto vendita. Detto contributo sarà versato dal produttore al sistema collettivo (con modalità che verranno stabilite da ogni sistema collettivo) che lo utilizzerà per far fronte ai costi di gestione dei RAEE. A differenza del sistema prima esaminato, basato sulle quote di mercato, quello del contributo visibile è un finanziamento "a preventivo". Difatti l'importo della cosiddetta visible fee sarà determinato in via preliminare, sulla base dei costi che si stima si avranno nell'anno, diviso il numero di prodotti che si stima saranno immessi nello stesso anno sul mercato. Il valore della visible fee dovrà essere rivisto, se necessario, ogni anno, sulla base dell'esperienza e tenendo conto che è opportuno evitare accumuli di cassa eccessivi e che tale cassa dovrà essere teoricamente esaurita quando il flusso di rifiuti storici sarà terminato. Nel grafico sotto riportato sono indicati tre metodi di fissazione della visible fee in funzione del tempo e il relativo andamento degli accumuli di cassa di un eventuale sistema collettivo. Fig. 1: Il grafico di sinistra riporta alcune modalità per la determinazione e aggiustamento della visible fee negli anni. Il grafico di destra mostra l andamento dell accumulo di cassa del sistema collettivo relativo alle opzioni S3 ed S4. L opzione S4 è la migliore perché comporta minori accumuli di cassa. 9

12 4.2. MODALITÀ E GARANZIE DI FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE "NUOVI" PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI A differenza di quanto previsto per i RAEE domestici storici, per quelli nuovi vale il principio della responsabilità individuale: il produttore sarà chiamato a finanziare i costi di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei soli prodotti che ha immesso sul mercato. I costi di gestione del fine vita saranno addebitati a ciascun produttore, tramite una indicazione identificativa presente sul prodotto. I futuri costi di smaltimento non potranno essere resi visibili al consumatore. Vi è infatti uno specifico divieto in tal senso all interno del provvedimento legislativo. Il produttore,dovrà, pertanto internalizzare nel prezzo di vendita di ogni prodotto che immetterà sul mercato dopo il 13 Agosto 2006 i costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento. Il produttore dovrà, inoltre, costituire un adeguata garanzia finanziaria al momento dell immissione sul mercato del prodotto. Tale importo dovrà essere valutato tenendo presente i costi che concorreranno nella gestione del fine vita del prodotto: Costi logistici (dai centri di raccolta) Costi di trattamento e smaltimento Eventuali imposte Costo della garanzia che è necessario fornire. Il produttore potrà scegliere se ottemperare all obbligo di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti dai propri prodotti individualmente, o tramite l adesione ad un sistema collettivo o misto, che si occuperà di gestire tutte le operazioni di logistica e di trattamento. In considerazione del dettato letterale della norma in esame, ed in particolare dell espresso riferimento alla data del 13 Agosto 2005, si rivela tuttavia che l articolo 20, comma 5, del D.Lgs n. 151/2005 include gli adempimenti previsti dall art. 11 tra quelli il cui adeguamento è ammesso entro il 13 Agosto È evidente che esiste una contraddizione tra le due norme che dovrà essere oggetto di chiarimento. Ciò non di meno allo stato, per uniformità e per valore generale delle disposizioni transitorie, si può ritenere che il disposto dell art. 20 possa prevalere su quello di cui all art. 11. Articolo 11 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il produttore non può indicare separatamente all acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento. 4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all articolo 10, comma 3. 10

13 vvv 4.3. MODALITÀ E GARANZIE DELLA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI "STORICI" L art. 12 del D.Lgs prevede una responsabilità del produttore nel finanziamento delle operazioni di gestione del fine vita dei RAEE professionali immessi sul mercato prima del 13 Agosto 2006, ovvero RAEE storici, solo nel caso in cui il detentore del rifiuto acquisti contestualmente un nuovo prodotto equivalente. In tutti gli altri casi, il detentore sarà l unico responsabile del finanziamento e delle operazioni di trasporto, consegna ad un impianto autorizzato e trattamento del rifiuto professionale, ai sensi della vigente normativa sui rifiuti. A differenza di quanto previsto per i RAEE storici di origine domestica, ove sussiste il vincolo di istituire sistemi collettivi, ai produttori di RAEE professionali potranno scegliere se adempiere ai propri obblighi individualmente o tramite l implementazione di sistemi collettivi o misti. Il D.Lgs specifica all art 12, comma 6, che i produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici potranno sottoscrivere accordi volontari che prevedano modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del Decreto. Viene dunque lasciata ai produttori la possibilità di concordare con i propri clienti, a livello contrattuale, modalità di finanziamento diverse da quelle previste dal D.Lgs sia per i rifiuti storici, sia per i nuovi. Questo non significa che un produttore potrà trasferire al cliente la propria responsabilità di produttore ed i conseguenti obblighi (registrazione al Registro Nazionale, comunicazione dati di vendita, ecc..), bensì che produttore e cliente potranno accordarsi su chi dovrà sostenere gli oneri per la gestione del fine vita dei RAEE e su come suddividersi tali costi. In considerazione del dettato letterale della norma in esame, ed in particolare dell espresso riferimento alla data del 13 Agosto 2005, si rivela tuttavia che l articolo 20, comma 5, del D.Lgs n. 151/2005 include gli adempimenti previsti dall art. 12 tra quelli il cui adeguamento è ammesso entro il 13 Agosto È evidente che esiste una contraddizione tra le due norme che dovrà essere oggetto di chiarimento. Ciò non di meno allo stato, per uniformità e per valore generale delle disposizioni transitorie, si può ritenere che il disposto dell art. 20 possa prevalere su quello di cui all art. 12. Articolo 12 Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, Commi 2, 3, 4 e 6 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. 3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell apparecchiatura consegnata. 4. Il produttore adempie all obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente Decreto. 11

14 4.4. FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI "NUOVI" Il Decreto prevede un sistema simile a quello disciplinato per i rifiuti domestici nuovi. I produttori saranno chiamati a finanziare solo i costi di gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti che hanno immesso sul mercato e potranno scegliere se ottemperare a tale obbligo individualmente o attraverso sistemi collettivi o misti. Il D.Lgs prevede anche per questa tipologia di rifiuti la possibilità per produttori e clienti di sottoscrivere accordi volontari (vedere paragrafo precedente) per regolare modalità alternative di finanziamento dei costi di gestione. In considerazione del dettato letterale della norma in esame, ed in particolare dell espresso riferimento alla data del 13 Agosto 2005, si rivela tuttavia che l articolo 20, comma 5, del D.Lgs n. 151/2005 include gli adempimenti previsti dall art. 12 tra quelli il cui adeguamento è ammesso entro il 13 Agosto È evidente che esiste una contraddizione tra le due norme che dovrà essere oggetto di chiarimento. Ciò non di meno allo stato, per uniformità e per valore generale delle disposizioni transitorie, si può ritenere che il disposto dell art. 20 possa prevalere su quello di cui all art. 12. Articolo 12 Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, Commi 1 e 5 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. 5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il Decreto di cui all articolo 11, comma GARANZIE FINANZIARIE Il Decreto Legislativo dispone che il produttore, per i prodotti di uso domestico e professionale immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2006, provveda a fornire adeguate garanzie finanziarie al momento dell immissione sul mercato, secondo quanto previsto dall articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica (articolo 11, comma 2, articolo 12, comma 5). La legge 10 giugno 1982, n. 348, all articolo 1, prevede: Da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio Decreto 23 Maggio 1924, n 827, e successive modificazioni; Da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375 (3), e successive modifiche ed integrazioni; Da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi Le disposizioni della legge 348 non sembrano adatte per questo specifico problema. Il Decreto Ministeriale dovrebbe predisporre modalità equivalenti per la fornitura di garanzie. In considerazione del dettato letterale delle norme in esame, ed in particolare dell espresso riferimento alla data del 13 Agosto 2005, si rivela tuttavia che l articolo 20, comma 5, del D.Lgs n. 151/2005 include gli adempimenti previsti dall artt. 11 e 12 tra quelli il cui adeguamento è ammesso entro il 13 12

15 vvv Agosto È evidente che esiste una contraddizione tra le due norme che dovrà essere oggetto di chiarimento. Ciò non di meno allo stato, per uniformità e per valore generale delle disposizioni transitorie, si può ritenere che il disposto dell art. 20 possa prevalere su quello di cui all artt. 11 e FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE DEL SETTORE DELL ILLUMINAZIONE Il Decreto Legislativo prevede un diverso sistema di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature di illuminazione. L articolo 10, 4 comma, prescrive, infatti, che il finanziamento della gestione di rifiuti derivanti da tali prodotti sia a carico dei produttori, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato delle stessi e dall origine domestica o professionale, secondo modalità che saranno individuate da un futuro Decreto Ministeriale. Articolo 10 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, Comma 4 4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell allegato 1 A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con Decreto di concerto con il Ministro delle attività produttive e dell economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE L articolo 13 pone a carico del produttore: 1. Oneri informativi a favore dei consumatori e dei centri di trattamento 2. Obblighi di marcatura dei prodotti 5.1. MARCATURA DEI PRODOTTI L art. 13, commi 4 e 5, prevede le marcature da apporre sui prodotti immessi sul mercato dal 13 Agosto 2006: il cassonetto barrato; un indicazione che consenta di identificare il produttore. IL CASSONETTO BARRATO Dal 13 Agosto 2006 i produttori dovranno apporre sui prodotti, al momento dell immissione sul mercato, il simbolo riportato all allegato 4 del Decreto Legislativo. Tale simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani e che è stato immesso sul mercato dopo il 13 Agosto In considerazione del dettato letterale della norma in esame, ed in particolare dell espresso riferimento alla data del 13 Agosto 2005, si rivela tuttavia che l articolo 20, comma 5, del D.Lgs n. 151/2005 include gli adempimenti previsti dall art. 13 tra quelli il cui adeguamento è ammesso entro il 13 Agosto È evidente che esiste una contraddizione tra le due norme che dovrà essere oggetto di chiarimento. Ciò non di meno allo stato, per uniformità e per valore generale delle disposizioni transitorie, si può ritenere che il disposto dell art. 20 possa prevalere su quello di cui all art. 13. Il simbolo riportato nell allegato del D.Lgs è quello a suo tempo riportato nella Direttiva RAEE. Il 13

16 CENELEC, su mandato della Commissione, ha elaborato e pubblicato la norma EN La Commissione però ha evidenziato alcune riserve sulla norma stessa e sono quindi in fase di discussione alcune modifiche da apportare. Benché la norma non riporti esplicitamente le dimensioni minime del simbolo, esse possono essere ricavate dai rapporti delle grandezze a e h riportate nello schema del simbolo. Sapendo che h può essere al minimo un millimetro e che h deve essere almeno 0,3 volte a, risulta dunque che l altezza minima del simbolo è 7 millimetri. Il Decreto Legislativo individua le modalità di apposizione del cassonetto barrato. E, infatti, stabilito che il Sopra: il simbolo previsto all allegato IV della Direttiva A lato: il simbolo della norma EN produttore dovrà apporre il simbolo del cassonetto barrato (riportato nell allegato 4 del Decreto) sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo chiaro, visibile e indelebile. Nel caso in cui l apposizione del simbolo sull apparecchiatura sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione della stessa, il cassonetto barrato dovrà essere riportato in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia INDICAZIONE IDENTIFICATIVA DEL PRODUTTORE Il Decreto prevede che le apparecchiature elettriche ed elettroniche riportino, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro e visibile un indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore. Per la definizione delle modalità di identificazione del produttore, il D.Lgs rinvia ad un futuro Decreto che il Ministero dell ambiente emanerà in conformità alle disposizioni comunitarie. In merito, si segnala che la stessa direttiva comunitaria 2002/96/CE, prevede che la Commissione Europea promuova la preparazione di norme europee a tal fine (Art. 11). Allo stato attuale queste norme non sono ancora state definite. Il CENELEC sta attualmente valutando la fattibilità di un sistema di identificazione del produttore tramite l utilizzo di chip a radio frequenza (Rfid) programmati con l identificativo del produttore a imballo chiuso. Tuttavia per lo studio e la redazione di questa norma sono stati previsti tempi piuttosto lunghi INFORMAZIONI AGLI UTENTI Per le apparecchiature immessse sul mercato dal 13 agosto 2006 il produttore avrà l onere di fornire all utente informazioni concernenti: 1) l obbligo di non smaltire i rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; 2) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l apparecchiatura all atto dell acquisto di una nuova; 3) gli effetti potenziali sull ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; 4) il significato del cassonetto barrato; 5) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. Tali informazioni, secondo quanto previsto dal D.Lgs dovranno essere fornite insieme alle istruzioni per l uso. Possono dunque essere inserite nel manuale delle istruzioni o in foglio informativo separato. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell apparecchiatura, non sia prevista la fornitura di 14

17 vvv istruzioni, le informazioni dovranno essere date dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l esposizione di materiale informativo. Al fine di coadiuvare le imprese nell ottemperare a questo adempimento, ANIE ha predisposto un modello di informativa agli utenti sulla base del dettato legislativo dell art. 13 dello del Decreto. INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L utente dovrà, pertanto, conferire l apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L adeguata raccolta differenziata per l avvio successivo dell apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997). Si segnala, tuttavia, che l articolo 20, comma 5, del D.Lgs n. 151/2005 include gli adempimenti previsti dall art. 13 tra quelli il cui adeguamento è ammesso entro il 13 Agosto È evidente che esiste una contraddizione tra le due norme che dovrà essere oggetto di chiarimento. Ciò non di meno allo stato, per uniformità e per valore generale delle disposizioni transitorie, si può ritenere che il disposto dell art. 20 possa prevalere su quello di cui all art INFORMAZIONI AI CENTRI DI TRATTAMENTO Il D.Lgs prevede a carico del produttore obblighi di informazione non solo a favore degli utenti finali, ma anche nei riguardi dei centri di smaltimento al fine di agevolare il reimpiego e il trattamento corretto dei RAEE. Ai sensi dell articolo 13, comma 3, i produttori dovranno mettere a disposizione dei centri le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. In particolare, dovranno indicare i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentire ai centri di reimpiego e per gli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del Decreto e fatte comunque salve le disposizioni in materia di segreto industriale. 15

18 In base a questa tipologia di informazioni, il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) con la collaborazione di ANIE e di rappresentanti del settore del riciclo, ha elaborato il documento di Linee Guida CEI C Si tratta di una scheda appositamente studiata per raccogliere le informazioni richieste dal Decreto in un formato standardizzato. Si segnala, tuttavia, che l articolo 20, comma 5, del D.Lgs n. 151/2005 include gli adempimenti previsti dall art. 13 tra quelli il cui adeguamento è ammesso entro il 13 Agosto È evidente che esiste una contraddizione tra le due norme che dovrà essere oggetto di chiarimento. Ciò non di meno allo stato, per uniformità e per valore generale delle disposizioni transitorie, si può ritenere che il disposto dell art. 20 possa prevalere su quello di cui all art. 13. Articolo 13 Obblighi di informazione, commi 1,2, 1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all interno delle istruzioni per l uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a) l obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l apparecchiatura all atto dell acquisto di una nuova; d) gli effetti potenziali sull ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; e) il significato del simbolo riportato nell allegato 4; g) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. 2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l esposizione di materiale informativo. 3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente Decreto. 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l identificazione del produttore. 5. Nel caso in cui l apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell apparecchiatura, il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia. 9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su: a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinché i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi; 16

19 vvv b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. 6. REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL TRATTAMENTO DEI RAEE L articolo 14 del D.Lgs prevede l istituzione, presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, del Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE. L iscrizione al Registro da parte delle imprese obbligate non avverrà direttamente, bensì tramite le Camere di commercio. Secondo il dettato legislativo, ogni produttore dovrà iscriversi alle Camere di Commercio di Competenza indicando: 1. lo specifico codice di attività che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, qualora il codice ad esso già attribuito non lo identifichi come tale; 2. il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. A fronte di tali iscrizioni, le Camere di commercio comunicheranno l elenco delle imprese identificate come produttrici di apparecchiature al Comitato di vigilanza e controllo che avrà il compito di istituire, e successivamente aggiornare, il Registro. Le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro saranno comunque meglio definite da un futuro decreto del Ministero Ambiente. L emanazione di tale provvedimento ministeriale riveste notevole importanza non solo per le disposizioni in esso contenute, ma anche perché dalla sua entrata in vigore i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche avranno 90 giorni di tempo per effettuare l iscrizione alle Camere di Commercio sopra esaminata (ved cap. 20) L istituzione del Registro è stata prevista allo scopo di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato per la gestione dei rifiuti storici di provenienza domestica. A tal fine i produttori saranno chiamati, con cadenza annuale, a comunicare al Registro le seguenti informazioni: la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, reimpiegate, riciclate e recuperate le indicazioni relative alla garanzia finanziaria Articolo 13 Obblighi di informazione, commi 6, 7 e 8 6. I produttori comunicano al Registro di cui all articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto. 7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all articolo 10, comma Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro, di iscrizione allo stesso Registro, le modalità per l effettuazione della comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 nonché le modalità di costituzione e funzionamento di un Centro di Coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative Articolo 14 Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE 1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all articolo 10, 17

20 comma 1, e istituito, presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l iscrizione di cui al comma 2. All interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. All atto dell iscrizione il produttore, come definito dall articolo 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto. 3. Ai fini della predisposizione e dell aggiornamento del Registro previsto al comma 1, le Camere di Commercio comunicano al Comitato di cui all articolo 15 l elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività. Articolo 20 Disposizioni transitorie, comma 3 3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all articolo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo COMITATI 7.1. COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO E COMITATO DI INDIRIZZO Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE L articolo 15 del Decreto Legislativo prevede che Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: - predisporre ed aggiornare il registro nazionale dei produttori; - raccogliere i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie; - calcolare le quote di mercato dei produttori; - programmare e disporre, le ispezioni della Guardia di Finanza, nei confronti dei produttori che non hanno effettuato le comunicazioni relative ai prodotti messi sul mercato e alle garanzie finanziarie; - vigilare, affinché, le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l identificativo del produttore ed il simbolo del cassonetto barrato; - elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero. Nello svolgimento dei suoi compiti il Comitato si avvarrà dell APAT e, per le ispezioni, potrà avvalersi anche della Guardia di Finanza. Detto Comitato è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, uno dal Ministero delle Attività Produttive, uno dal Ministero della Salute e uno dalla Conferenza Unificata. I costi di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo sono posti a carico dei produttori. Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE Sempre l art. 15, al 4 comma, prevede la creazione di un ulteriore organismo: il Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE. Esso avrà il compito di supportare il Comitato di vigilanza e di controllo nell espletamento delle sue mansioni. Il Comitato di Indirizzo sarà istituito presso il Ministero dell Ambiente con lo stesso Decreto ministeriale 18

21 vvv che definirà le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro Articolo 15 Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE 1. Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all articolo 14, comma 1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell articolo 13, comma 6 e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l identificativo del produttore ed il marchio di cui all articolo 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all articolo 9, comma 2, e predisporre e relazioni previste all articolo Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d) il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera c), è composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento 4. Con il decreto previsto all articolo 13, comma 8, è, altresì, istituito, presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell espletamento dei compiti ad esso attribuiti CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO L articolo 13, comma 8, specifica che il Decreto Ministeriale che definirà le modalità di funzionamento ed iscrizione al Registro Nazionale, nonché le modalità di comunicazione delle informazioni sulle quantità di immesso sul mercato, dovrà definire anche le modalità di costituzione e di funzionamento di un Centro di Coordinamento. Tale organismo, gestito e finanziato dai produttori, avrà il compito di coordinare le attività dei vari consorzi/sistemi collettivi sul territorio nazionale. Infatti, ci saranno più consorzi volontari per la stessa filiera di prodotto che dovranno occuparsi di ritirare i RAEE dalle piazzole comunali e avviarli al corretto smaltimento. Scopo dell organo è di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative. La creazione di un Centro di Coordinamento permetterà una gestione snella, intelligente ed equa degli ordini provenienti dalle 19

22 piazzole di raccolta e le medesime potranno essere sicure che i RAEE raccolti presso gli utenti domestici e stoccati presso di loro saranno ritirati dai produttori. Il Centro di Coordinamento giocherà, quindi, anche il ruolo di interfaccia unica con i Comuni e le Municipalizzate. Articolo 13 Obblighi di informazione, comma8. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite.omissis nonché le modalità di costituzione e funzionamento di un Centro di Coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative 8. SANZIONI L articolo 16 del Decreto Legislativo prevede una serie di sanzioni : I distributori che non ritirano gratuitamente Il distributore che, nell ipotesi di cui all articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. Produttori che non adempiono gli obblighi di finanziamento Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Produttori che non forniscono adeguata garanzia Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. Produttori che non forniscono le informazioni ai consumatori Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l uso di AEE, le informazioni di cui all articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Produttori che non forniscono le informazioni ai centri di trattamento Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Produttori che non appongono le marcature sul prodotto Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del 20

23 vvv simbolo di cui all articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all articolo 13, commi 4 e 5. Produttori che immette sul mercato senza aver preventivamente effettuato l iscrizione presso la Camera di commercio Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Produttori o terzi per loro conto che non comunicano le informazioni relative ai dati di vendita ecc Il produttore che, entro il termine stabilito col Decreto di cui all articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all articolo 13, comma 6, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro DISPOSIZIONI FINANZIARIE L articolo 19 del Decreto Legislativo prevede che dall attuazione delle disposizioni in esso contenute non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, il 3 comma, prevede Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio di cui all articolo 9, comma 5, nonché quelli relativi alla istituzione del registro di cui all articolo 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all articolo 15 sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato. 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI L articolo 20 del decreto legislativo contiene una serie di disposizioni transitorie e finali di notevole rilevanza. In particolare: A) Il comma 4 dell art. 20 prevede che nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, e comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, gli obblighi di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici dovranno essere assolti dai produttori secondo le modalità stabilite per il finanziamento della gestione dei RAEE storici domestici. L identificazione del produttore è, infatti, un requisito essenziale per il funzionamento del regime della responsabilità individuale previsto per i rifiuti nuovi. Pertanto, fino alla definizione di tale modalità di identificazione, per la quale è previsto un decreto Ministeriale apposito, il regime di finanziamento resterà quello previsto per i rifiuti storici. I costi di gestione per lo smaltimento dei prodotti domestici immessi sul mercato tra il 13 Agosto 2006 e il 13 Agosto 2007 saranno pertanto suddivisi tra tutti i produttori presenti, in relazione alla rispettiva quota di mercato. Il testo del decreto, nella sua attuale stesura, non prevede analoga disposizione per il finanziamento dei rifiuti nuovi di tipo professionale, nonostante anche per tale tipologia di rifiuti la presenza dell identificativo del produttore rappresenti un requisito di fondamentale importanza per il funzionamento del sistema. B) Il comma 5 dell art.20 concede ai soggetti obbligati un ulteriore lasso di tempo, sino al 13 agosto 2006, per ottemperare agli adempimenti previsti dai seguenti articoli: art. 6, commi 1 e 3 (raccolta separata) art. 7, comma 1( ritiro dei RAEE raccolti) art. 8, comma 1 (trattamento) art. 9 comma 1 (recupero) 21

24 art. 10 (finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici ) art. 11 ( finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005) art. 12 (finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali) art. 13 (obblighi di informazione) Anche se la decorrenza di tutti gli adempimenti ai quali si riferisce l articolo 20, comma 5, D.Lgs n. 151/2005 è stata di fatto posticipata di un anno, e cioè fatta slittare al 13 Agosto 2006, alcune norme richiamate dallo stesso, fanno un espresso riferimento a termini diversi. Il Decreto contiene dunque delle contraddizioni di cui è auspicabile una rettifica. C) Il comma 3 dell art. 20 stabilisce il termine entro il quale i produttori dovranno provvedere all iscrizione alle Camere di commercio, nonché la sua decorrenza. Ai sensi di questa disposizione i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all art.13, comma 8, (ossia del provvedimento ministerile che andrà a definire le modalità di funzionamento del Registro ) dovranno effettuare, entro novanta giorni dalla stessa data, l iscrizione alle Camere di Commercio competenti. D) Il comma 4 dell art. 20 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 44 (beni durevoli) e 48 (consorzio Polieco) del decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di rifiuti non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 151/2005. Articolo 20 Disposizioni transitorie 1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell adeguamento è consentita la prosecuzione dell attività. 2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del La provincia, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell adeguamento la prosecuzione dell attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l attività è interrotta. 3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all articolo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all articolo 11, comma 1, viene assolto dei produttori con le modalità stabilite all articolo 10, comma I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di 22

25 vvv applicazione del presente decreto. 23

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