DIRETTIVA RAEE 2012/19/EU. APPLICAZIONE dispositivi con attuatore elettrico Position Paper ANIMA/UCRS

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1 Federata Unione costruttori regolatori, dispositivi associati di sicurezza e relativi sistemi per il gas 1. INTRODUZIONE DIRETTIVA RAEE 2012/19/EU APPLICAZIONE dispositivi con attuatore elettrico Position Paper ANIMA/UCRS Dal 15 agosto 2018, cioè dal termine del periodo transitorio che in Italia ha avuto inizio il 12 aprile 2014 e si concluderà il 14 agosto 2018 entrerà in vigore la Direttiva RAEE 2012/19/UE 1 con il relativo decreto di recepimento italiano (Dlgs 14 Marzo 2014 n 49 2 ). Le disposizioni volte a prevenire la formazione dei rifiuti di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e ad assicurare l organizzazione e il finanziamento delle attività di raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei prodotti dismessi, si applicheranno quindi a tutte le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a Volt per la corrente alternata e a Volt per la corrente continua, con alcune, limitate, esclusioni. le tipologie di valvole per le quali la parte elettrica ed elettronica ha la sola funzione di automatizzare funzioni che possono essere svolte anche manualmente senza l ausilio di corrente elettrica, sono fuori dal campo di applicazione della Direttiva RAEE. Ricade nel campo di applicazione esclusivamente l automatismo elettrico al quale si applicherà la definizione di produttore prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n e le obbligazioni conseguenti. Si ritiene essenziale sottolineare che il fatto che la valvola cui è applicato l attuatore elettrico possa, una volta disaccoppiata l automazione stessa, continuare a essere movimentata manualmente, è una condizione che consente di non ritenere AEE l insieme valvola + attuatore elettrico. le tipologie di valvole che, per caratteristiche costruttive e di progettazione, possono funzionare esclusivamente con l ausilio di energia elettrica (es. valvole solenoidali) ricadono nel campo di applicazione della Direttiva RAEE. A tali valvole si applicherà la definizione di produttore prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e le obbligazioni conseguenti g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un' attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'unione europea; 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; Unione costruttori regolatori, dispositivi associati di sicurezza e relativi sistemi per il gas via A. Scarsellini Milano tel fax tecnico@anima.it - Cod. Fisc

2 Infine, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE le tipologie di valvole per le quali l energia elettrica svolge esclusivamente una funzione di supporto, accensione o controllo. La sola parte meccanica della valvola, priva di attuatore elettrico, non costituisce un AEE, quindi l immissione sul mercato sola parte meccanica della valvola non è nell ambito di applicazione della direttiva. Stabilita l interpretazione del campo di applicazione della Direttiva RAEE, occorre verificare quali siano le possibili esclusioni applicabili tra quelle previste dalla Direttiva stessa. 2. ESCLUSIONI L ambito di applicazione della Direttiva prevede una serie di esclusioni. Quelle potenzialmente applicabili al settore rappresentato da UCRS sono le seguenti. 2.1 Apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura (rif.: art. 3, comma 1, lettera b del D.lgs. 49/2014). Le AEE progettate specificatamente ed esclusivamente per essere integrate in un apparecchiatura o sistema specifici che sono esclusi o che non rientrano nell ambito di applicazione della Direttiva (es. AEE per installazione fissa di grandi dimensioni), si possono ritenere escluse, purché il fabbricante sia in condizioni di provare che, in altre applicazioni simili non possono funzionare. Questa esclusione include valvole attuate che sono parti di altre apparecchiature quali ad esempio: valvole integrate in macchine e impianti di grandi dimensioni elettrovalvole di sezionamento e di sfiato per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas AEE classificabili come componenti ai sensi della Direttiva RAEE La Commissione Europea ha precisato nel documento WEEE2 FAQ5 5 che tutti i componenti immessi sul mercato separatamente, per essere impiegati per fabbricare e/o riparare un altra AEE non rientrano nell ambito di applicazione della Direttiva, a meno che abbiano loro stessi una funzione indipendente. Per funzione indipendente, s intende l attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale è stato progettato, indipendentemente dall assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura. Questa esclusione è applicabile a quelle tipologie di valvole che si configurano come componenti di altre apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa specifica consente di ridurre il rischio di una situazione di doppio o multiplo finanziamento per cui uno o più componenti identificati e dichiarati come AEE dal produttore vengono successivamente incorporati all interno di una macchina finita AEE il cui costruttore, a sua volta, ne sostiene i costi di ritiro e smaltimento. I prodotti realizzati per essere incorporati in altri prodotti come componenti sono tipicamente forniti da/ad aziende OEM (Original Equipment Manufacturer). 4 Le elettrovalvole automatiche di sezionamento e di sfiato sono componenti progettati e realizzati allo scopo di essere incorporati nei sistemi automatici di comando, controllo e sicurezza per bruciatori gas ed apparecchi utilizzatori a gas e combustibili liquidi 5

3 Se l azienda OEM è in grado di effettuare con certezza una distinzione, nei quantitativi immessi sul mercato, tra i prodotti destinati ad essere incorporati in altre AEE e i prodotti passibili invece di vendita diretta all utilizzatore, essa potrà evitare di dichiarare al sistema di smaltimento quella parte di immesso destinata unicamente ad incorporazione (in quanto esclusa dal campo di applicazione della Direttiva RAEE). Questa esclusione include valvole attuate che sono parti di altre apparecchiature quali ad esempio: valvole integrate in elettrodomestici, valvole integrate in caldaie e sistemi di riscaldamento elettrovalvole di sezionamento e di sfiato per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas 6 e altri safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances (dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori gas e apparecchi utilizzatori a gas) come i VPS - Valve Proving System 7 valvole integrate in altre apparecchiature elettriche in genere 6 Le elettrovalvole automatiche di sezionamento e di sfiato sono componenti progettati e realizzati allo scopo di essere incorporati nei sistemi automatici di comando, controllo e sicurezza per bruciatori gas ed apparecchi utilizzatori a gas e combustibili liquidi 7 VPS - Valve Proving System, è un dispositivo destinato all'uso con bruciatori a gas e apparecchi a gas per il rilevamento automatico di perdite in una sezione del bruciatore a gas che possiede almeno due valvole progettate secondo la norma EN 161. Il dispositivo fornisce un segnale se la perdita supera i limiti di rilevamento. Solamente a titolo esemplificativo si riporta il seguente schema raffigurante il dispositivo VPS (Valve Proving Sysytem) con il il numero 10 (i componenti 7 ed 8 rappresentano le valvole).

4 2.3 Installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni (rif. art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 49/2014); Rientrano in questa esclusione le valvole, destinate ad installazione fisse di grandi dimensioni, quali sono gli impianti, qualora le stesse siano destinate in modo specifico per un particolare impianto. Si tratta, quindi, di valvole specificatamente progettate per essere installate in impianti fissi di grandi dimensioni: tipicamente i prodotti destinati all ambito Oil&Gas sono di tipo ingegnerizzato destinati ad impianti fissi di grandi dimensioni e dunque esclusi dal campo di applicazione della Direttiva. Le installazioni fisse di grandi dimensioni sono definite come una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo e, eventualmente, di altri dispositivi, che: sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate. Alcuni criteri indicatori del concetto di larga scala sono i seguenti: Container 20 ft (5,71 x 2,35 x2,39 m); Trasporti eccezionali; Rinforzo delle fondazioni, aree di installazioni particolari; >375 kw (potenza assorbita). 2.4 Utensili industriali fissi di grandi dimensioni (rif. art. 3, comma 2, lettera b) del D.lgs. 49/2014); Una valvola potrebbe avere dimensioni tali da essere considerata, essa stessa, un utensile industriale fisso di grandi dimensioni, definito come un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti che sono una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo e, eventualmente, di altri dispositivi, che: funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica; sono installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo; utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo Alcuni criteri indicatori del concetto di grandi dimensioni sono i seguenti 8 : Volume: 15,625 m 3 o superiore; e Peso: maggiore di 2 t ; 3. DISTINZIONE TRA RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI Le apparecchiature soggette alle prescrizioni RAEE vanno distinte tra RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali, così come definiti dalla Direttiva europea e dal decreto nazionale: RAEE provenienti dai nuclei domestici : i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine 8 Fonte: Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE Indicazioni operative per la definizione dell ambito di applicazione aperto

5 commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. RAEE professionali : i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici. Ai fini della Direttiva RAEE si possono, quindi, considerare come destinati ad applicazioni domestiche, oltre alle valvole utilizzate in ambiti prettamente domestici, anche le valvole attuate destinate al controllo degli impianti installati in edifici di uso civile, commerciale, industriale e di pubblica utilità. L inclusione tra i RAEE di origine domestica, di tutti gli altri RAEE che, seppur non di origine domestica, potrebbero comunque essere utilizzati in ambienti professionali, è condizionata dal fatto che questi ultimi siano analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Per una migliore distinzione dell ambito domestico da quello professionale potrà essere utile la collaborazione del fabbricante con il consorzio RAEE scelto per la gestione dello smaltimento; la distinzione attiene, infatti, alle operazioni e costi per la raccolta e lo smaltimento. 4. CONCLUSIONI È importante comprendere che, qualsiasi sia la scelta adottata dal fabbricante circa il regime di smaltimento delle AEE prodotte, la scelta stesa stessa deve essere adeguatamente motivata e documentata, in applicazione delle norme vigenti. Se non è possibile motivare l esclusione, per esempio perché è impossibile tracciare la destinazione di uso del prodotto, sarà necessario ritenere il prodotto incluso nell ambito applicativo della Direttiva (es. prodotti di produzione standard, destinati ad un indefinito ambito di utilizzo). A questo proposito può essere utile ricordare l esempio riportato dalla guida redatta dal Ministero: l esempio è quello del citofono, il quale, anche se installato come parte determinante di un impianto elettrico, è un RAEE, in quanto può essere smontato o rimontato e/o aggiunto in qualsiasi momento in un altro impianto senza influenzare il corretto funzionamento e le specifiche esigenze dell impianto di origine e/o di quello di destinazione 9. Spesso la distinzione tra prodotti con caratteristiche tecniche diverse, ma appartenenti alla medesima specie (p.es. valvola attuata) è irrilevante ai fini dell applicazione della direttiva RAEE. È rilevante la destinazione del prodotto stesso (incorporazione in apparecchiatura, prodotto dedicato a impianti fissi di grandi dimensioni). La valvola prodotta su commessa e destinata ad impianti fissi di grandi dimensioni è quella che ha tutte le caratteristiche per essere esclusa dall ambito applicativo della direttiva RAEE. 9 Guida RAEE ministero dell ambiente, pagina 16 Esempi

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