Incontro informativo. Rifiuti elettrici ed elettronici: a che punto siamo?

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1 ISO 9001 : 2000 Certificato n Settore Territorio Area Ambiente e Sicurezza Incontro informativo Rifiuti elettrici ed elettronici: a che punto siamo? Riccardo Corridori Milano, 26 febbraio 2007

2 CRITICITA E PROBLEMI INTERPRETATIVI DEL D.LGS 151 Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE

3 RECEPIMENTO Le Direttive RAEE e RoHS sono state recepite nell ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n.151, pubblicato su GURI n. 175 del Suppl. Ordinario n Decreti Ministeriali da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 151/2005 Decreto mille proroghe, Decreto Legge 300 del 28 dicembre 2006 proroga (per la terza volta) l entrata in vigore degli obblighi, alla data di entrata in vigore del DM sul Registro o al 1 Luglio 2007 al massimo. Non sono previste ulteriori proroghe.

4 IL PUNTO DELLA SITUAZIONE I Decreti Ministeriali non sono stati ancora inviati alla Conferenza Stato-Regioni. Non è probabile la pubblicazione entro fine Marzo. Considerando i 90 giorni per la registrazione, il 30 Marzo sarebbe l ultima data utile per l entrata in vigore dei DM. Sono stati già costituiti 9 Sistemi Collettivi per i RAEE domestici (altri 2 di cui non si hanno informazioni), 3 per i RAEE professionali (+ 1 in costituzione). ANIE sta lavorando con ANCI alla definizione di un accordo di programma quadro per la gestione della raccolta dei RAEE domestici. Nessuno sviluppo per quanto riguarda le problematiche del nuovo a livello europeo. Tuttavia nessun periodo transitorio è attualmente previsto per l entrata in vigore del nuovo per i professionali (1 Luglio 2007), e per i domestici (13 Agosto 2007)

5 DM REGISTRO Il finanziamento dei RAEE domestici storici è collettivamente sostenuto da TUTTI i produttori presenti sul mercato in relazione alle proprie quote di mercato. Gli obblighi di finanziamento dei RAEE storici domestici sono dunque subordinati al completamento del processo di registrazione (90 giorni) e al calcolo delle quote di mercato (Comitato di Vigilanza e Controllo), nonostante quanto specificato nel milleproroghe. Senza l emanazione del DM in questione il sistema di finanziamento dei RAEE Storici Domestici e dunque l operatività del sistema non può partire. Gli obblighi di finanziamento dei RAEE professionali storici invece non sono subordinati al completamento delle operazioni di registrazione (90 giorni)

6 ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI Dal giorno di entrata in vigore del DM ogni produttore deve registrarsi tramite il sito apposito entro 90 giorni. Verrà richiesto di indicare la tipologia dei prodotti immessi sul mercato secondo l allegato IB. Per ogni tipologia indicata, se domestico o professionale e le quantità immesse sul mercato nel corso del 2006 Il Registro rilascerà un codice di registrazione che deve essere riportato sulle fatture di vendita e sui documenti di trasporto entro 30 giorni dal rilascio. Non sono previste attualmente le modalità per la Comunicazione Annuale (MUD?)

7 STORICO E NUOVO Il D.lgs 151 riporta ancora la data del 13 Agosto 2005 come data per distinguere i RAEE storici dai RAEE nuovi. La data di riferimento invece è la data di partenza del sistema, ovvero la data di entrata in vigore dei DM (al più tardi il 1 Luglio 2007). Per distinguere un RAEE nuovo da uno Storico il D.lgs 151 prevede il cassonetto barrato e l apposizione di una marcatura che identifichi il produttore. Tale marcatura al momento non esiste a livello europeo. Fino a che non sarà definita il sistema di finanziamento a responsabilità individuale dei RAEE nuovi non potrà diventare effettivo Per questo motivo la data era stata spostata al 13 Agosto 2007 dal D.lgs 151 stesso (dimenticandosi i professionali). Adesso si renderebbe necessaria una ulteriore proroga (almeno fino al 2009) in attesa della definizione a livello europeo di uno standard. Almeno per ora si può ritenere che gli obblighi relativi al nuovo non entreranno in vigore mancando alcuni strumenti indispensabili (marcatura, modalità garanzie, modalità riconoscimento, ecc)

8 DOMESTICO O PROFESSIONALE?

9 DOMESTICO O PROFESSIONALE? Proposta ANIE AEE doppio uso: quelle AEE che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs 25/07/2005 n.151 che per loro natura possono essere acquistate e utilizzate sia da utenti domestici sia da utenti professionali. AEE domestica: quelle AEE che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs 25/07/2005 n.151 che sono progettate e intese per essere utilizzate solo da utilizzatori domestici o quelle AEE doppio uso che sono commercializzate tramite canali che hanno prevalentemente come destinatario l utente domestico. AEE professionale: quelle AEE che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs 25/07/2005 n.151 che sono progettate e intese per essere utilizzate solo da utilizzatori professionali o quelle AEE doppio uso che sono commercializzate tramite canali che hanno prevalentemente come destinatario l utilizzatore professionale.

10 PRODUTTORI AEE DOMESTICHE RAEE STORICI ISCRIZIONE A UN SISTEMA COLLETTIVO Entro 3 mesi dalla pubblicazione del DM che istituisce il Registro Nazionale (necessaria per iscrizione al Registro) FINANZIAMENTO Dalla data di entrata in vigore del DM sul Registro (max 1 Luglio) i produttori devono prevedere un contributo per finanziare le attività dei Consorzi per lo smaltimento dei RAEE Storici Possibilità di utilizzare la Visible-fee, ovvero di rendere visibile il contributo al cliente finale presso il punto vendita. La Visible fee viene definita dal Consorzio. In alternativa si internalizza nel prezzo del prodotto. A consuntivo il Consorzio suddivide i costi sostenuti tra i produttori consorziati sulla base delle quote di mercato calcolate dal Comitato di Vigilanza e Controllo. Il contributo è stimato dal produttore/consorzio. Le modalità di gestione della visible fee e di versamento saranno stabilite dal Sistema Collettivo cui si aderisce.

11 PRODUTTORI AEE PROFESSIONALI RAEE STORICI FINANZIAMENTO Dalla data di entrata in vigore del DM sul registro (max 1 Luglio) i produttori sono obbligati a ritirare e quindi gestire correttamente i RAEE restituiti dal cliente in caso di vendita contestuale di nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di 1 a 1 (tramite trasportatore e centro di trattamento autorizzati). Il ritiro come usato è consentito solo sotto particolari condizioni. Questa data non è condizionata dal termine delle operazioni di registrazione I produttori devono prevedere un contributo internalizzato nel prezzo di vendita per finanziare le attività per lo smaltimento dei RAEE storici. Non è ammessa la Visible-fee. Il contributo non può essere evidenziato in fattura. I produttori possono costituire Consorzi per fare fronte ai propri obblighi. E opportuno stipulare degli accordi con i propri clienti relativamente alle modalità di restituzione. I produttori ritirano i RAEE dai propri clienti che utilizzano il prodotto, non da distributori e rivenditori. L acquirente di un nuovo prodotto deve rivolgersi al produttore, non al rivenditore dal quale lo acquista.

12 ACCORDI ALTERNATIVI E lasciata ai produttori la possibilità di stipulare con i clienti accordi che prevedano modalità alternative ma equivalenti di finanziamento. E importante ricordare che il cliente ha la facoltà di restituire un RAEE ma non l obbligo. Se non si avvale di tale facoltà il Produttore non ha nessun obbligo di gestione del RAEE. Laddove l accordo preveda che il cliente non si avvalga della facoltà di restituire un RAEE in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura, definite le modalità alternative di finanziamento, tutti gli obblighi e le responsabilità per la gestione del RAEE rimangono in capo al detentore del rifiuto. Potrebbe anche essere opportuno specificare che nulla è dovuto dal produttore nel caso il RAEE non sia restituito al produttore stesso. Nel caso di RAEE nuovi, è necessario tener presente anche altri aspetti.

13 GUIDA ORGALIME ALLE OPZIONI CONTRATTUALI PER I PRODUTTORI DI AEE PROFESSIONALI

14 OBBLIGHI PRODUTTORI AEE DOMESTICHE/AEE PROFESSIONALI Entrata in vigore DM Aprile giorni Registrazione Iscrizione a Sistema Collettivo Visible/Invisible fee Ritiro 1 a 1 Invisible fee Cassonetto barrato/informazioni agli utenti Comunicazione annuale

15 PRODUTTORI AEE DOMESTICHE - NUOVO FINANZIAMENTO Responsabilità solo per i propri prodotti E possibile adempiere agli obblighi tramite un sistema collettivo o individualmente Dal 13 Agosto 2007 i produttori devono prevedere un ulteriore contributo per finanziare i costi futuri dello smaltimento dei RAEE nuovi. Tale contributo deve essere internalizzato nel prezzo. ACCANTONAMENTO Il contributo deve costituire un accantonamento a bilancio in previsione di un costo futuro (quando il prodotto diverrà rifiuto) GARANZIA Il produttore deve fornire una garanzia (fideussione) che copra i costi di smaltimento dei RAEE nuovi nel caso in cui il produttore esca dal mercato. Un DM deve indicare forme di garanzia equivalenti

16 PRODUTTORI AEE PROFESSIONALI - NUOVO FINANZIAMENTO I produttori sono responsabili dello smaltimento dei propri prodotti venduti dopo la data di entrata in vigore del DM sul registro (max 1 Luglio) quando questi vengono smaltiti. Sono quindi obbligati a ritirare e quindi gestire correttamente i RAEE dei propri prodotti restituiti dai clienti finali (tramite trasportatore e centro di trattamento autorizzati) I produttori devono prevedere un contributo non visibile per finanziare le attività per lo smaltimento dei RAEE nuovi E possibile adempiere agli obblighi tramite un sistema collettivo o individualmente ACCANTONAMENTO Il contributo deve costituire un accantonamento a bilancio in previsione di un costo futuro (quando il prodotto diverrà rifiuto) GARANZIA Il produttore deve fornire una garanzia (fideussione) che copra i costi di smaltimento dei RAEE nuovi nel caso in cui il produttore esca dal mercato. Un DM deve indicare forme di garanzia equivalenti.

17 PRODUTTORI AEE PROFESSIONALI - NUOVO In assenza del provvedimento di proroga per l entrata in vigore del nuovo, i produttori di AEE professionali si troverebbero l obbligo di dover effettuare accantonamenti a bilancio per ogni macchina venduta dopo la data di entrata in vigore del DM sul registro (max 1 Luglio), a fronte però dell impossibilità di implementare la responsabilità individuale di finanziamento in quanto manca una norma europea per l identificazione del produttore.

18 REVISIONE DELLA DIRETTIVA RAEE

19 REVISIONE DIRETTIVA RAEE La Direttiva RAEE prevede che entro il 31 Dicembre 2008 vengano rivisti: Obiettivo di raccolta procapite 4Kg/ab anno Obiettivi di recupero, riciclaggio e reimpiego (anche di AEE intere) La Commissione si propone anche di rivedere: Campo di applicazione (articolo 2.1, categoria 6, nuove categorie, nuovi gruppi di prodotti). Introduzione di nuovi criteri o di liste di prodotti. Registrazione e finanziamento Raccolta separata e trattamento (allegato II) Possibili semplificazioni Possibili contributi alla Strategia tematica sui Rifiuti (Comunicazione della Commissione 2005/666))

20 REVISIONE DIRETTIVA RAEE Information Gathering Exercise (11 Agosto 2006) disponibile sul sito della Commissione europea Documento di consultazione sulla revisione. Posizione Orgalime pubblicata Due studi in corso: Valutazione economica, sociale e ambientale: UNU-EHS. Contatti con il Dott. F. Megalini. Questionario inviato al GdL su administrative burden (Febb. 2007) Responsabilità del produttore e mercato interno Okopol. Impact assessement (seconda metà del 2007)

21 IL CAMPO DI APPLICAZIONE

22 ESCLUSIONI Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri Le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati agli usi militari Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni I grandi elettrodomestici fissi (Dlgs Italiano) I prodotti sanitari impiantati e infettati

23 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua (Decreto Legislativo: Art. 3, a)

24 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Per il campo di applicazione di questa Direttiva, "dipendente" significa che l'energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia primaria. Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria. Se l'energia elettrica è usato solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della Direttiva.

25 ALLEGATO IA : CATEGORIE Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Utensili elettrici ed elettronici Giocattoli e Apparecchiature per lo sport e il tempo libero Dispositivi medicali Strumenti di monitoraggio e di controllo Distributori automatici

26 PRODOTTO FINITO Un prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzatore finale. La "funzione diretta" è definita come una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona.

27 PARTI DI ALTRI TIPI DI APPARECCHIATURE CHE NON RICADONO Utensili fissi industriali di grandi dimensioni Mezzi di trasporto (auto, scooter, treni, aerei, navi) Istallazioni fisse (Istallazioni industriali, sistemi centralizzati di condizionamento, celle frigorifere, sistemi distribuzione gas, carburante ) Impianti elettrici (citofonia, videocitofonia, sistemi di allarme, antincendio, rilevazione fumo e gas e ricezione TV, ecc.)

28 INSTALLAZIONE FISSA Una installazione fissa, nel senso più ampio del termine è definita come una combinazione di varie apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti (da qui in poi chiamati parti) assemblate o montate da un installatore/montatore in un dato posto per operare insieme in un dato ambiente per svolgere un compito specifico, ma non intese per essere immesse sul mercato come una singola unità funzionale o commerciale. I prodotti finiti che sono parte di una installazione fissa sono esclusi dal campo di applicazione

29 ALBERO DECISIONALE RAEE

30

31 INSTALLAZIONE FISSA E molto importante distinguere fra installazioni fisse e apparecchiature fissamente installate

32 ALBERO DECISIONALE ROHS

33 GUIDA ANIE/ORGALIME ALL INTERPRETAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE Informazioni su come scaricare le due Guide gratuitamente anche per i non Associati ANIE, sono riportate sul sito area Ambiente, sezione Pubblicazioni

34 CONSULENZA ANIE SUL CAMPO DI APPLICAZIONE Gli esperti del Servizio Centrale Ambiente offrono, anche alle Imprese non Associate ANIE, la loro competenza a livello nazionale ed europeo con un pacchetto di consulenza sulle due Direttive che comprende anche l analisi dell applicabilità degli obblighi del D.lgs 151 al catalogo prodotti. Viene rilasciato un documento di analisi che, prodotto per prodotto, giustifica sulla base della documentazione ufficiale e delle interpretazioni più diffuse a livello europeo, l inclusione o meno nel campo di applicazione. Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili sul sito area Ambiente, sezione Novità Ambiente.

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