CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

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1 Tutela Legale Giustizia Diritto militare Consulenze telefoniche gratuite Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni Servizio di informazione tramite i portali web e il giornale Militari Magazine CHI SIAMO E COSA FACCIAMO SideWeb è una società di servizi nata dall entusiasmo e dall esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web, che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini, militari inclusi. gratuita. Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica tri-settimanale e Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi. Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web. Il costo dell abbonamento annuale come utente servizi Time è di 40 ; come utente servizi Flash è di 60. Approfondisci qui. Il costo dell abbonamento annuale al giornale Militari Magazine è di 15 euro. Approfondisci qui. E previsto uno sconto per coloro che sottoscrivono congiuntamente un abbonamento ai servizi (Time o Flash) e al giornale Militari Magazine. Utente servizi Time + giornale Militari magazine: 50 (anziche euro 55); Utente servizi Flash + Giornale Militari Magazine: 70 (anziche euro 75). Approfondisci qui. La quota dell abbonamento annuale prescelto va versata: 1. sul conto corrente postale nr Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Terraglio, Preganziol (TV). Durata dell abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento. 2. oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr UDINE. Conto corrente bancario nr.: Codice IBAN: IT87Z Coordinate Bancarie: Cin: Z - Abi: Cab: Intestato a: SIDEWEB S.R.L. Via Terraglio, Preganziol (TV). 3. oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI. In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato. (1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale. SideWeb s.r.l. Via Terraglio, Preganziol (TV) info@sideweb.it Tel Fax Sideweb è presente su: Militari Magazine Aggiornamenti giornalieri - Rev PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE forze armate - forze polizia pubblico impiego La documentazione viene pubblicata in forma gratuita e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb

2 STATO MAGGIORE DELL AERONAUTICA 1 REPARTO =============================================================================== SMA-ORD-027 LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER REGOLARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L A.M. E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI EDIZIONE FEBBRAIO 2008

3 A T T O DI A P P R O V A Z I O N E Ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25 e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556), approvo la presente Direttiva SMA ORD 027 Linee guida per la stipula di convenzioni per regolare rapporti di collaborazione tra l A.M. e soggetti pubblici e privati Edizione Febbraio La presente pubblicazione entra in vigore alla data di ricezione. Essa abroga e sostituisce ogni disposizione precedentemente emanata in materia in Forza Armata. Roma, IL CAPO DI STATO MAGGIORE (Gen. S.A. Daniele TEI) FIRMATO III (retro bianco)

4 ELENCO DI DISTRIBUZIONE 1. DISTRIBUZIONE ESTERNA F.A. Ministero della Difesa Gabinetto del Ministro Roma Copie n. 1 Stato Maggiore della Difesa Roma Copie n. 1 Segretariato Generale della Difesa/D.N.A. Roma Copie n. 1 Stato Maggiore Esercito Roma Copie n. 1 Stato Maggiore Marina Roma Copie n. 1 Comando Generale dell Arma dei Carabinieri Roma Copie n DISTRIBUZIONE INTERNA F.A. Comando della Squadra Aerea Roma Copie n. 60 Comando Logistico Sede Copie n. 160 Comando Scuole dell A.M. Bari Copie n. 30 Comando Operativo delle Forze Aeree Poggio Renatico (FE) Copie n. 20 Comando 1^ Regione Aerea Milano Copie n. 10 Comando 3^ Regione Aerea Bari Copie n. 10 Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica Sede Copie n. 1 Ufficio Generale per il Controllo Interno Sede Copie n. 1 Ispettorato per la Sicurezza del Volo Sede Copie n. 1 Ufficio dell Ispettore dell Aviazione per la Marina Roma Copie n. 1 Ufficio Generale di Coordinamento per la Vigilanza Antinfortunistica Sede Copie n. 1 Ufficio del Generale del Ruolo delle Armi dell Arma Aeronautica Sede Copie n. 1 Ufficio del Capo del Corpo del Genio Aeronautico Sede Copie n. 1 Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico Sede Copie n. 1 Ufficio del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico Roma Copie n. 1 Comando Carabinieri per l A.M. Sede Copie n. 1 Comando Aeronautica Militare Roma Sede Copie n DISTRIBUZIONE INTERNA SMA Ufficio Generale del Capo di SMA Sede Copie n. 1 Ufficio del Sottocapo di SMA Sede Copie n. 1 1 Reparto Ordinamento e Personale Sede Copie n Reparto Pianificazione Strumento Aerospaziale Sede Copie n. 3 4 Reparto Logistica Sede Copie n. 3 5 Reparto Affari Generali Sede Copie n. 3 6 Reparto Pianificazione Finanziaria Sede Copie n. 3 Reparto Generale Sicurezza Roma Copie n. 3 Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia Sede Copie n. 3 V (retro bianco)

5 REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI VII (retro bianco)

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il quadro normativo di riferimento è costituito essenzialmente da: - Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; - R.D. 7 giugno 1943, n. 652 Regolamento per la Consulta Araldica del Regno ; - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; - Legge 31 dicembre 1962 n Istituzione e ordinamento delle scuola media statale - Legge 27 dicembre 1975, n. 790 Integrazione al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ; - Legge 28 aprile 1976, n. 424 Ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 ; - Legge 11 luglio 1978, n Norme di principio sulla disciplina militare; - D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ; - D.P.R. 18 luglio 1986, n Approvazione del Regolamento di disciplina militare ; - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ; - Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; - Legge 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari ; - D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili ; - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ; - Legge 18 febbraio 1997, n. 25 Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell Amministrazione della Difesa ; - Legge 3 aprile 1997, n. 94 Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l individuazione delle unità revisionali di base del bilancio dello Stato ; - Legge 24 giugno 1997 n Norme in materia di promozione dell occupazione ; - Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n Individuazione delle unità previsione di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato ; - Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ; - Decreto Legislativo 28 novembre 1997 n. 464 Riforma strutturale delle Forze Armate, a norma dell art. 1 comma 1, lettere a), d) e h) della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ; - D.M. 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento ; XI (retro bianco)

7 Segue NORMATIVA DI RIFERIMENTO - D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 Regolamento di attuazione dell art. 10 della Legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari ; - Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; - Legge 18 agosto 2000, n. 248 Nuove norme di tutela del diritto d autore ; - Legge 14 novembre 2000 n. 331 Norme per l istituzione del servizio militare professionale ; - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; - Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull armonizzazione di taluni aspetti del diritto d autore e dei diritti connessi nella società dell informazione ; - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali ; - D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 Regolamento di organizzazione del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ; - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ; - D.P.C.M. 7 giugno 2005 Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale ; - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ; - Decreto Ministeriale (Difesa-Economia e Finanze) 29 dicembre 2006 Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il ministero della difesa e soggetti pubblici e privati in attuazione dell art. 1 commi 568 e 569 della legge 23 dicembre 2005 n. 266; - D.P.C.M. 3 febbraio 2006 Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ; - Legge 3 agosto 2007 n. 124 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto ; - Direttiva interforze SMD-G-006 Direttive per i concorsi militari del tempo di pace ; - Circolare Ministeriale Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate 12 maggio 1998, n. 124/E; - Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/4202/1420 del Convegni e Accordi con Enti ed Organismi esterni all organizzazione della Difesa; - Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/1601/1100 del Formazione superiore interforze Ampliamento del numero di corsi esteri equipollenti all ISSMI ; - Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/183/1490 del Tirocini formativi e di orientamento. Legge n. 196 del 25/6/1997 ; - Foglio STAMADIFESA prot. n. 143/91/4100 del Condizioni e modalità per la stipula e l esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni - Direttiva applicativa (divulgata in F.A. con foglio del CSMA prot. SMA-0/59077 del ). XIII (retro bianco)

8 INDICE FRONTESPIZIO ATTO DI APPROVAZIONE ELENCO DI DISTRIBUZIONE REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO INDICE pag. III pag. V pag. VII pag. XI pag. XV 1. PREMESSA pag SCOPO pag AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI pag PROCEDURE pag. 4 a. Generalità pag. 4 b. Adempimenti procedimentali pag. 4 c. Organi che rilasciano la preventiva autorizzazione ed il nulla-osta pag. 5 d. Autorità che sottoscrivono la convenzione pag CONSERVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI pag TECNICHE DI REDAZIONE pag. 7 a. Generalità pag. 7 b. Denominazione dell atto pag. 8 c. Intestazione pag. 9 d. Formulazione della Premessa pag. 9 e. Formulazione del Preambolo pag. 9 f. Formulazione delle Considerazioni pag. 9 g. Stesura del Testo dell atto pag DIVULGAZIONE DELLA DIRETTIVA pag. 20 ALLEGATO A - Fac-simile di convenzione pag. A-1 A-10 ALLEGATO B - Fac-simile di convenzione per stage e tirocini di formazione e orientamento pag. B-1 B-4 ALLEGATO C - Fac-simile di protocollo d intesa con enti di volontariato per raccolta di fondi in occasione di manifestazioni aeree pag. C-1 C-4 XV (retro bianco)

9 1. PREMESSA Il quadro normativo vigente, il prestigio e l altissima specializzazione che le Forze Armate hanno acquisito fanno sì che spesso numerosi soggetti pubblici e privati nazionali chiedano di instaurare rapporti di collaborazione con gli enti militari nei più diversi settori. La stessa esigenza è talvolta avvertita dalle FF.AA. nei confronti delle citate organizzazioni. Ne consegue che anche l Aeronautica Militare pone, sovente, in essere convenzioni, accordi, protocolli d intesa, atti preliminari d intenti, ecc., con soggetti pubblici e privati per realizzare sinergie e scambi di esperienze, di servizi e di prestazioni nei più vari campi, con particolare riguardo a quelli della formazione, dell addestramento, dell aggiornamento tecnico-professionale del personale, del passaggio di informazioni tecniche, della ricerca scientifica, delle attività culturali, sportive, di propaganda e benefiche. Tali iniziative sono estremamente positive e risultano utili alla crescita e all arricchimento professionale e culturale del personale, nonché al miglioramento dell immagine della F.A. Dette intese comportano l impiego di risorse umane, materiali e finanziarie e possono avere ricadute in termini di responsabilità civili, penali, ed amministrative. Esse devono, pertanto, essere inquadrate in una corretta cornice normativa e devono rispettare talune regole sostanziali e standard formali. E necessario, inoltre, che le predette iniziative siano intraprese in un contesto organico e convergente verso obiettivi concretamente convenienti nell ottica delle prioritarie esigenze della Difesa e non condizionino il preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A. Inoltre le stesse debbono essere in armonia con gli atti di indirizzo politico amministrativo di cui agli art. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e coerenti con gli obiettivi annuali fissati. 2. SCOPO Fornire agli Enti dell A.M. linee guida per la redazione, la richiesta, l ottenimento della preventiva autorizzazione e del nulla-osta, nonché la stipula di convenzioni per regolare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, in armonia con le norme vigenti e le disposizioni emanate in campo interforze in materia. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI a. La presente direttiva, alla luce delle esperienze acquisite in F.A., è applicabile alle convenzioni stipulate, anche ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990, dagli Enti dell A.M. (Alti Comandi, Organismi di Vertice, Reparti S.M.A, articolazioni intermedie e periferiche) con soggetti pubblici e privati per regolare collaborazioni: (1) previste espressamente da norme di legge o regolamentari per finalità istituzionali (es. convenzioni con E.N.A.C., A.N.S.V., E.N.A.V. s.p.a. in materia di aviazione civile, ecc.); 1

10 (2) richieste all A.M. dalle altre Forze Armate italiane o dai Corpi dello Stato ad ordinamento militare o civile (o dall A.M. ad essi) per lo svolgimento di compiti istituzionali inerenti alle attività connesse con il volo (es. convenzioni per lo svolgimento di attività formative o addestrative concernenti le operazioni di volo del personale di altre FF.AA./Corpi dello Stato presso Enti/Reparti dell A.M. e viceversa), ivi comprese le richieste rivolte all A.M. per l effettuazione di attività di volo e per l impiego di proprio personale pilota. Tali tipi di convenzioni, quando siano stipulate con Corpi dello Stato ad ordinamento militare o civile (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato), discendono, di norma, da appositi decreti ministeriali di concerto tra il Ministero della Difesa ed il dicastero interessato; (3) richieste dall A.M. a soggetti pubblici o privati per il raggiungimento di propri fini istituzionali concernenti la formazione, l addestramento e l aggiornamento del proprio personale militare e civile, la ricerca e la sperimentazione scientifica, lo scambio di informazioni tecniche, la messa in comune di risorse umane e materiali (es. convenzioni con Università, Enti di ricerca, Organismi sanitari, Istituti scolastici, ecc.); (4) richieste da soggetti pubblici o privati (es. Università, Enti di ricerca, Istituti scolastici, Enti locali, ecc.) all A.M. per la selezione, la formazione, l addestramento e l aggiornamento di proprio personale, dottorandi, studenti, ecc. presso gli enti A.M., per lo scambio di informazioni tecniche, per la messa in comune di risorse umane e materiali, per il compimento di attività di ricerca e sperimentazione (es. nei settori della sperimentazione e della medicina aeronautica, della meteorologia, della tecnica di manutenzione degli aeromobili, della sicurezza del volo, ecc.). Rientrano in questa casistica anche gli stage, i tirocini formativi e di orientamento, i corsi di formazione, ecc. previsti dalle norme sull avviamento al lavoro, per i quali esiste una particolare normativa; (5) richieste dall A.M. a soggetti pubblici o privati (e viceversa) per attività correlate alla pratica sportiva (es. Aeroclub, Federazioni/Società sportive, ecc.), allo sviluppo della cultura, con particolare riguardo a quella militare ed aeronautica (es. intese con Enti culturali, con Associazioni Combattentistiche e d Arma, ecc.), alla propaganda aeronautica, agli interventi di natura filantropica (es. convenzioni con la C.R.I., con le Associazioni di volontariato, con le ONLUS, ecc.); (6) di natura occasionale (es. legate a determinate attività od avvenimenti come le manifestazioni aeree, le giornate azzurre, ecc.). 2

11 b. La presente direttiva, limitatamente alla parte concernente le tecniche di redazione delle convenzioni, trova applicazione per: - le attività di concorso svolte dalle FF.AA., in applicazione dell art. 5 del D.Lgs. n. 464/1997, nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonché di quelle concernenti: il soccorso alla vita umana, la salvaguardia delle libere istituzioni e le pubbliche calamità (disciplinate dalla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa SMD- G Direttive per i concorsi militari del tempo di pace, a cui si fa rinvio in materia di procedure autorizzative); - le intese stipulate dagli Enti di F.A., a carattere esclusivamente locale, per disciplinare eventuali iniziative di carattere culturale, sportive e di benessere del personale (es. convenzioni per usufruire di biblioteche, cinema, teatri, palestre, impianti, per ottenere sconti da esercizi commerciali in favore dei dipendenti, per servizi di autotrasporto locale, ecc.). c. Tenuto conto delle molteplici attività che possono essere oggetto di intese, dell amplissima casistica di convenzioni stipulabili e di clausole nelle stesse inseribili, le modalità di redazione dettate dalla presente direttiva costituiscono i requisiti minimi e gli elementi essenziali che ciascun atto convenzionale deve contenere. d. La presente direttiva non si applica: - agli atti negoziali (contrattuali o in economia) soggetti alle procedure concorsuali previste dalle norme di Contabilità Generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e succ. mod. e R.D. n. 827/1924 e succ. mod.), dal Regolamento per l amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (D.P.R. n. 167/2005, c.d. R.A.D. ) e dalle disposizioni da essi discendenti, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle prestazioni per le quali sia predeterminato il pagamento di una tariffa; - ai contratti di permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati stipulati ai sensi dell art. 1, commi 568 e 569 della legge n. 266 e del D.M Al riguardo si precisa che non si configurano come contratti di permuta le convenzioni nelle quali le attività concordate dalle parti richiedono necessariamente il conferimento di apporti di natura patrimoniale per il conseguimento delle finalità di comune interesse. In tali fattispecie convenzionali, per le quali la presente direttiva è perciò applicabile, il ricorso in via analogica alla disciplina della permuta (di cui alla sopra richiamata normativa) costituisce lo strumento per mezzo del quale le parti convengono di regolare il ristoro degli oneri da esse sostenuti per lo svolgimento dell attività oggetto della convenzione, al fine di raggiungere l equilibrio dei rispettivi impegni. In tali convenzioni la fattispecie sopra delineata si realizza quando una parte (normalmente l A.M. stessa) riceva dall altra prestazioni o materiali per un importo equivalente alle spese da essa sostenute per fornire il supporto (in materiali o prestazioni) necessario a raggiungere l obiettivo comune (vds. comma 6.b.(1)); 3

12 4. PROCEDURE - ai contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati stipulati ai sensi dell art. 43 della legge n. 449; - agli accordi internazionali (es. Memorandum of Understanding, Technical Agreement, Local Agreement, ecc.), per i quali si fa rinvio alla specifica direttiva di F.A. (SMA-OPR-056). a. Generalità Lo Stato Maggiore della Difesa, con i documenti citati tra i riferimenti normativi, ha disposto, fin dal 1989, che le convenzioni formali con enti civili, tra i quali in particolare quelli di studio e ricerca scientifica, vengano predisposte e attuate tramite il coordinamento dello SMD, al fine di meglio tutelare la potenzialità interforze di ogni iniziativa, nonché l immagine unitaria dell A.D. nei suoi rapporti verso l esterno. Lo SMD, inoltre, nel 2005 ha rilevato che non sempre le convenzioni ed i protocolli d intesa stipulati con enti ed organismi esterni al comparto Difesa, soprattutto nei campi della formazione e della specializzazione, sono stati intrapresi in un contesto organico e convergente verso obiettivi effettivamente remunerativi, nell ottica delle prioritarie esigenze della Difesa ed armonizzate con analoghe attività avviate a livello interforze e che, a volte, già durante l esame preliminare di fattibilità sono state alimentate negli interlocutori aspettative premature, che hanno finito per condizionare la decisione finale. Conseguentemente lo SMD, allo scopo di evitare i suddetti inconvenienti, ha disposto che gli eventuali progetti relativi a future convenzioni con enti ed organismi esterni alla Difesa - con particolare riguardo a quelle attinenti alla formazione ed alla specializzazione, ed alle attività di studio e di ricerca scientifica di interesse interforze - siano sottoposte all attenzione dello stesso SMD fin dalla fase di concezione, in modo da poterne valutare la portata preventiva, nel contesto generale interforze ed in una visione complessiva dei risultati conseguibili. b. Adempimenti procedimentali L Alto Comando, la Regione Aerea, l Organismo di Vertice 1, il Comando/Ente intermedio o periferico interessato ad instaurare un rapporto di collaborazione con soggetti pubblici o privati deve: - sin dalla fase di concezione dello stesso, comunicare, - per via gerarchica con adeguate motivazioni all Organo che rilascia la preventiva autorizzazione/nulla-osta (vds. sottoparagrafo 4.c.) l intendimento di procedere alla stipula di una convenzione (avendo cura di specificare il tipo di attività che sarà svolta nell ambito della collaborazione), affinché ne venga valutata preventivamente la portata; 1 Per Organismo di Vertice si intendono: DIPMA/UGCI/ISV/CAPI RUOLO E CORPI/ISPAVIAMAR/ UGCSMA/USSMA/UGCOV/REPARTI-UFFICI GENERALI SMA 4

13 - elaborare, una volta ottenuta la preventiva autorizzazione al prosieguo dell iniziativa, uno schema di convenzione contente le condizioni che regoleranno il successivo rapporto di collaborazione (secondo le tecniche di redazione di cui al paragrafo 6.) ed acquisire l assenso della controparte circa il testo convenzionale; - sottoporre lo schema di convenzione alla valutazione tecnica dell Organo che rilascia la preventiva autorizzazione/nulla-osta; - procedere, ottenuto il predetto nulla-osta, alla stipula della convenzione con la controparte. Nel corso dei lavori preparatori possono essere intrattenuti contatti formali o informali con la controparte, avendo cura di precisare che l intesa potrà essere formalizzata mediante la sottoscrizione della convenzione solo ove pervenga il nulla-osta alla stipula dal competente Organo tecnico. c. Organi che rilasciano la preventiva autorizzazione ed il nulla-osta Le autorità decisionali in materia di rilascio della preventiva autorizzazione e del nulla-osta alla stipula di convenzioni per la collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati esterni alla Difesa sono le seguenti: (1) Stato Maggiore Difesa Lo Stato Maggiore Difesa, al fine di armonizzare ogni iniziativa con altre analoghe avviate nel contesto interforze, è competente a rilasciare l autorizzazione preventiva ed a concedere il nulla-osta alle convenzioni che: - attengono all ambito della formazione e della specializzazione del personale dell A.D. (es. con Università, Enti di Ricerca, ecc.); - riguardano attività di studio e di ricerca scientifica che potrebbero essere d interesse oltre che dell A.M. anche delle altre FF.AA. (o a queste venire estese); - coinvolgono l immagine unitaria dell A.D. nei suoi rapporti verso l esterno; - concernono materie di cui SMD abbia avocato a sé l esclusiva competenza (es. stages, tirocini formativi e di orientamento previsti dalla legge n. 196/1997). In taluni casi, in ragione del contenuto e delle finalità della convenzione, può essere necessario acquisire, per il tramite di SMD, il preventivo assenso alla stipula da parte dell Ufficio di Gabinetto del Ministro, del Segretariato Generale della Difesa/DNA o di una o più delle Direzioni Generali interessate. 5

14 (2) Stato Maggiore Aeronautica Lo Stato Maggiore Aeronautica è competente a rilasciare l autorizzazione preventiva ed a concedere il nulla-osta per le convenzioni che: - riguardano attività di studio, di ricerca scientifica, di scambio di informazioni di esclusivo interesse della F.A.; - riguardano attività di collaborazione con Federazioni/Società sportive, Enti culturali, Associazioni Combattentistiche e d Armi, istituzioni filantropiche ed ONLUS a livello nazionale di esclusivo interesse della F.A.; - coinvolgono l immagine unitaria dell A.M. nei suoi rapporti verso l esterno; - concernono materie di cui lo SMA ha avuto delega da SMD o, rispetto agli Enti di F.A., ha avocato a sé l esclusiva competenza; - comportino, comunque, oneri finanziari per la F.A. (nel significato chiarito al successivo comma 6.b.(1)). Ciascun Reparto dello SMA cura la trattazione delle pratiche concernenti le convenzioni ed il rilascio della preventiva autorizzazione e della concessione del nulla-osta secondo la rispettiva competenza per materia, effettuando i necessari coordinamenti con gli altri Reparti SMA (ed eventualmente AA.CC./RR.AA./OO.VV.) interessati. (3) Alto Comando/Comando Regione Aerea L Alto Comando/Comando di R.A., per gli organismi dipendenti, è competente a rilasciare l autorizzazione preventiva ed a concedere il nulla-osta alle convenzioni di esclusivo interesse dell Alto Comando/Comando di R.A. che: - concernono attività di collaborazione per le quali lo SMD o lo SMA abbiano già manifestato, in via generale, il favorevole orientamento del contesto interforze o della F.A. alla stipula delle relative convenzioni (es. per l impiego di personale infermieristico/sanitario della CRI); - riguardano attività di collaborazione con Società sportive, Enti culturali, Associazioni Combattentistiche e d Armi, istituzioni filantropiche ed ONLUS a livello regionale, provinciale e locale; - concernono collaborazioni con istituti scolastici di 2 grado; - riguardano il reinserimento nel mondo del lavoro del personale Volontario che ha prestato servizio presso Enti o Reparti dell A.M. (di specifica competenza dei Comandi di R.A.). 6

15 d. Autorità che sottoscrivono la convenzione Il grado ed il livello dell autorità che sottoscrive la convenzione è stabilito dalle Parti concordemente, applicando il principio della reciprocità. Di norma le autorità firmatarie devono rivestire il grado/livello di dirigente. Qualora il Comando/Ente militare sia diretto da un Ufficiale non dirigente lo stesso deve essere espressamente autorizzato alla sottoscrizione dall autorità gerarchica da cui dipende (avente il grado/livello di dirigente). Le convenzioni stipulate a livello di SMA/O.V./A.C./R.A. devono essere sottoscritte da un autorità avente il grado di generale. 5. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI Ogni Comando/Ente dell A.M. (a livello centrale, intermedio o periferico), autorizzato alla stipula delle convenzioni disciplinate dalla presente direttiva, deve tenere, nel proprio ambito, un apposita raccolta degli originali di tali atti. Qualora l intesa sia stata oggetto di preventiva autorizzazione/nulla-osta da parte di un Alto Comando o di un Comando di Regione Aerea, l Ente A.M. stipulante (a livello intermedio o periferico) ne invia una copia all A.C./R.A. competente che la custodisce, a sua volta, nella raccolta delle convenzioni stipulate dagli Enti gerarchicamente dipendenti. Qualora la convenzione sia stato oggetto di preventiva autorizzazione/nulla-osta da parte dello SMA o di SMD, l Ente A.M. stipulante (a livello centrale, intermedio o periferico) deve inviarne, per via gerarchica, altre due copie allo SMA. La prima copia è conservata dal Reparto SMA che ha istruito la pratica (per l autorizzazione preventiva/nulla osta) in idonea raccolta, la seconda copia è custodita dallo SMA-1 Reparto nell apposita raccolta delle convenzioni autorizzate dallo SMA/SMD (se la pratica è stata istruita dallo SMA-1 Reparto è sufficiente l invio di una sola copia). Gli Enti Centrali (Alti Comandi/Regioni Aeree/Organismi di Vertice) che stipulano una convenzione devono inviarne due copie allo SMA. La prima copia è conservata dal Reparto SMA che ha istruito la pratica (per l autorizzazione preventiva/nulla osta) in idonea raccolta, la seconda è custodita dallo SMA-1 Reparto nell apposita raccolta delle convenzioni autorizzate dallo SMA/SMD (se la pratica è stata istruita dallo SMA-1 Reparto è sufficiente l invio di una sola copia). 6. TECNICHE DI REDAZIONE a. Generalità Ciascun atto convenzionale deve rispettare regole sostanziali e formali, nonché contenere, ove applicabili, gli elementi di seguito riportati, fermo restando che le parti possono inserire, di comune accordo, ulteriori clausole finalizzate a disciplinare compiutamente il rapporto di collaborazione. Non potendosi determinare in modo assoluto tutte le attività che possono essere oggetto di convenzione e le possibili clausole ivi inseribili, i seguenti contenuti devono considerarsi quali requisiti minimi, fermo restando che ogni intesa può essere soggetta a tutte le integrazioni e/o modifiche necessarie al caso concreto, anche in funzione di quanto concordato con i 7

16 soggetti pubblici e privati interessati. Per agevolare la redazione dell atto si unisce un fac-simile in Allegato A da adattare a seconda dell esigenza. b. Denominazione dell atto Ai fini della presente direttiva l atto, a seconda del suo contenuto, può essere denominato: convenzione o accordo, atto d intesa, protocollo d intesa, atto preliminare d intenti. (1) Convenzione o Accordo Per Convenzione o Accordo si intende un testo concordato tra una Pubblica Amministrazione e una controparte (pubblica o privata) contenente la determinazione consensuale di reciproci impegni, assunti nell ambito di una collaborazione diretta alla realizzazione di uno scopo di comune interesse. Tra le Convenzioni o Accordi non rientrano gli atti relativi all acquisto di beni o servizi regolati dalle procedure negoziali ed in economia ed in generale qualsiasi prestazione a fronte della quale sia predeterminato il pagamento di una tariffa, ai quali, in ogni caso, non si applica la presente direttiva (vds. sottoparagrafo 3.d.). L oggetto della Convenzione o Accordo riguarda la regolamentazione delle rispettive attività attraverso lo scambio di prestazioni tra l A.M. e soggetti pubblici o privati. Tale scambio di prestazioni può avvenire: - in via compensativa, allorché le parti, in ragione della riconosciuta sostanziale equivalenza dei reciproci apporti, non ritengano necessaria la previsione di alcuna forma di rimborso degli oneri. In tali casi gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte; - con previsione di un meccanismo di ristoro degli oneri, quando una od entrambe le parti si impegnano a ristorare i costi particolari/aggiuntivi sostenuti e documentati dalla controparte. In tal caso, peraltro, detto ristoro si configura quale mero rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla controparte, non già quale controprestazione (in denaro ovvero in natura), come avviene nell ambito dei contratti. Si evidenzia, in proposito, come sia ora ammesso per l A.D. la possibilità di regolare in natura l esecuzione dei ristori di cui sopra, mediante l applicazione analogica delle disposizioni recate dall art. 1, commi 568 e 569 della legge n. 266/2005. Lo strumento suddetto deve essere utilizzato con le modalità e nei limiti di cui al D.M ed alla direttiva applicativa di SMD (prot. 143/91/4100 del ) (vds. normativa di riferimento). Al riguardo precise puntualizzazioni sulle modalità di utilizzo delle permute nelle convenzioni oggetto delle presenti linee guida sono fornite al successivo comma 6.g.(12). 8

17 (2) Atto d intesa o Protocollo d intesa Per Atto d intesa o Protocollo d Intesa si intende un testo concordato tra una P.A. e una controparte (pubblica o privata) contenente un impegno a collaborare in uno o più settori determinati, senza assumersi necessariamente l obbligo di prestazioni reciproche. (3) Atto preliminare d intenti c. Intestazione Per Atto preliminare di intenti si intende un testo concordato tra una P.A. e una controparte (pubblica o privata) contenente la manifestazione degli obiettivi che le parti contraenti vogliono realizzare congiuntamente con la stipula di una successiva convenzione. Nell Intestazione devono essere esplicitamente indicati i soggetti tra i quali l atto intercorre (es. Aeronautica Militare e Ente Nazionale per...), nonché le generalità e l incarico ricoperto dalle autorità firmatarie dello stesso (es. Dott. X Y, Presidente dell Ente...). E necessario indicare, altresì, la sede legale e il Codice Fiscale dei soggetti contraenti. d. Formulazione della Premessa Nella Premessa devono essere esplicitati gli intenti e le motivazioni che hanno determinato una delle parti (o entrambe) a pervenire ad un accordo di reciproca collaborazione. e. Formulazione del Preambolo Il Preambolo deve contenere il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ai decreti, alle circolari o disposizioni che sono alla base del rapporto, nonché la citazione degli estremi degli atti autorizzativi (o nullaosta) e degli eventuali pareri emessi dagli organi competenti. f. Formulazione delle Considerazioni In tale sede devono essere richiamate le norme (anche se già citate nel preambolo) che consentono all A.M. (o ai Comandi/Enti della stessa) di stipulare l atto. Devono, altresì, essere citate le ragioni che rendono conveniente od opportuna, ed in particolare effettivamente remunerativa nell ottica dell interesse pubblico e delle prioritarie esigenze della Difesa, la stipula della convenzione. 9

18 g. Stesura del Testo dell atto Il Testo dell atto deve seguire, di massima, il seguente impianto (vds. citato fac-simile in Allegato A ). (1) Oggetto e finalità Indicare la materia o l argomento dell atto (oggetto) e le finalità che, in ragione dei loro compiti istituzionali, le parti intendono conseguire con l intesa, evidenziando che la convenzione è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità che devono, comunque, guidare l attività amministrativa. (2) Obblighi delle parti contraenti Riportare in maniera dettagliata l elenco degli obblighi ed impegni che ciascuna delle parti, di comune accordo, assume al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi specifici dell intesa. (3) Salvaguardia dei compiti istituzionali dei Comandi ed Enti di F.A. In relazione agli obblighi ed impegni assunti, l atto deve sempre contenere una clausola che sancisca espressamente che gli obblighi e gli impegni derivanti all A.M. non devono incidere sull assolvimento dei prioritari compiti istituzionali dei Comandi ed Enti interessati e del relativo personale. Al riguardo si precisa che nella stipula di qualsiasi atto convenzionale occorre porre la massima cautela al fine di assicurare l estraneità della F.A. da qualsiasi coinvolgimento in attività che possano, anche indirettamente, riguardare materie e/o aspetti connessi con gli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), con il D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (Approvazione del Regolamento di disciplina militare), nonché ogni altra attività che potrebbe compromettere, anche solo velatamente o per strumentalizzazione mediatica, il prestigio e l onore della Forza Armata. (4) Recesso unilaterale e sospensione temporanea Ai sensi dell art. 11, comma 4 della legge n. 241/1990, nella convenzione si deve prevedere che l A.M. si riserva sempre la facoltà di recedere unilateralmente dall accordo, con un minimo preavviso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite dalla controparte. Analoghe modalità di recesso devono essere previste: - per cause di forza maggiore o di inadempimento della controparte; - per cause non dipendenti dalla F.A. o quando la prosecuzione dell intesa condizioni il preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A. 10

19 Deve essere, altresì, esplicitato che l A.M. si riserva sempre la facoltà di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dall atto per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso. In tutte le predette situazioni la clausola deve prevedere la rinuncia espressa della controparte ad ogni pretesa di risarcimento o esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della convenzione, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite. In caso di convenzione tra Pubbliche Amministrazioni la facoltà di recesso unilaterale può essere prevista per entrambe le parti contraenti. (5) Risoluzione consensuale Le parti devono espressamente prevedere che l accordo può essere risolto in ogni momento per mutuo consenso delle parti manifestato per iscritto senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite. (6) Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro Ove l intesa preveda l accesso di personale estraneo all A.D. ad installazioni militari, devono essere inserite specifiche previsioni concernenti: - le modalità dell accesso alle stesse, secondo le procedure di sicurezza vigenti nell Ente militare interessato; - il richiamo al rispetto delle norme sul segreto d ufficio (D.P.R. n. 3/1957 e L. n. 241/1990), sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), sul segreto di Stato (L. n. 124/2007 e D.P.C.M Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ), sul rilascio dei nulla osta di sicurezza (D.P.C.M Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale e Circolare n. 1 della PCM-ANS del ); - il richiamo alle norme sulla sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e norme discendenti). (7) Previsioni particolari attinenti al diritto d autore ed alla proprietà industriale Qualora la convenzione riguardi la collaborazione in settori di alta specializzazione scientifica o preveda lo scambio di dati tecnici o scientifici, le parti devono prevedere apposite clausole con le quali si impegnano al rispetto di tutte le norme in materia di diritto d autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68) e concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 11

20 (8) Altre previsioni particolari In funzione della particolare natura della convenzione si deve aver cura di inserire, quando applicabili, apposite clausole in materia: fiscale, doganale, valutaria; a tutela dell ambiente del paesaggio, dei beni culturali, contributiva ed assistenziale; a tutela dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. (9) Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità In caso di convenzione richiesta da terzi all A.M. per svolgere attività presso Enti militari che comportino l accesso di personale estraneo all A.D. ad installazioni militari, devono essere inserite specifiche clausole (oltre quelle di cui al precedente comma 6.g.(6)) concernenti: - gli obblighi assicurativi, prevedendo che le parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, si attengano alle norme dettate dai rispettivi ordinamenti (o dalla propria organizzazione per i privati); - la stipula, con onere a carico della controparte, di un idonea polizza assicurativa per il proprio personale (o altre persone, es. studenti, ricercatori, dottorandi, ecc.) che debba avere accesso al sedime militare. Ciò a meno che l attività oggetto della convenzione rientri tra quelle che l A.D. o l A.M. ha già previsto nell apposita polizza a copertura dei danni subiti dai visitatori delle installazioni militari; - l espressa previsione che l A.M. è sollevata da ogni responsabilità civile per danni occorsi a terzi in conseguenza delle attività derivanti dalla convenzione svolte all interno delle installazioni militari. (10) Norme particolari per le attività aeronautiche svolte dal personale dell A.M. in favore delle altre FF.AA. o dei Corpi dello Stato (e viceversa) Nelle convenzioni stipulate dall A.M. con le altre Forze Armate italiane o con i Corpi dello Stato ad ordinamento militare o civile per lo svolgimento di compiti istituzionali inerenti alle attività aeronautiche, oltre alle clausole (ove applicabili) indicate ai commi (9) e (11) del presente sottoparagrafo, devono essere espressamente previste delle clausole aventi il seguente tenore: - qualora dall attività oggetto della convenzione derivino, in particolare a seguito di incidenti o inconvenienti di volo, danni al personale ed ai mezzi delle parti contraenti, ciascuna parte si fa carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della controparte. Ciò fatto salvo, in ogni caso, l esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla controparte) 12

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