Comune di Cartoceto. Provincia di Pesaro-Urbino
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- Ruggero Ruggeri
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1 Comune di Cartoceto Provincia di Pesaro-Urbino Variante alla N.T.A. PRG Vigente Elaborato di sintesi delle modifiche introdotte mediante il confronto del testo vigente e quello integrato o modificato. N.T.A vigente approvata con D.C.C. 55 del N.T.A. in variante Art. 3 ZONE SOTTOPOSTE A PIANO ATTUATIVO E SCHEDE PROGETTO Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3. Nelle zone normate da scheda progetto, le condizioni sono disciplinate nell apposita convenzione obbligatoria annessa al progetto definitivo dell intero comparto, da sottoporre all approvazione del Consiglio Comunale. Art. 3 ZONE SOTTOPOSTE A PIANO ATTUATIVO E SCHEDE PROGETTO Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3. Nelle zone normate da scheda progetto, le condizioni sono disciplinate nell apposita convenzione obbligatoria annessa al progetto definitivo dell intero comparto, da sottoporre all approvazione della Giunta Comunale. I seguenti punti sono da considerare elementi basilari delle schede di progetto e la non osservanza dei requisiti richiesti comporta la procedura di variante urbanistica: a) Impianto della viabilità primaria di progetto. Lo schema e la giacitura e le dimensioni sono considerati elementi strutturali del progetto, saranno ammesse solo le variazioni assimilabili a perfezionamenti richiesti in scala esecutiva; b) La somma delle aree pubbliche (urbanizzazione primaria e secondaria) sarà ceduta in proprietà od in uso, secondo i termini preventivamente stabiliti in convenzione e contemporaneamente alle opere di trasformazione. Si precisa che la quantità complessiva di aree per opere di urbanizzazione primaria o secondaria fissata come area di progetto deve ritenersi vincolante ed è assunta come base complessa e continua del disegno della città pubblica, e che il confronto con il dato numerico degli standard ( 36 mq x ab) è funzionale al solo controllo che gli obblighi di legge sono rispettati ed ampiamente contenuti nel nuovo disegno. La ripartizione degli standard urbanistici possono a giudizio dell amministrazione comunale essere modificate o accorpate in una unica destinazione. 1 c) I volumi edificabili calcolati per ogni scheda sulla base dell indice territoriale ( It x superficie del lotto meno superficie della viabilità principale) saranno ricalcolati e
2 fissati in convenzione in funzione del rilievo finale del lotto. Le cessioni di aree richieste per l allargamento della viabilità esistente non saranno detratte dalla superficie utile al calcolo della volumetria. d) Gli standard e le opere di allaccio al sistema infrastrutturale a carico dei richiedenti, comprendono anche la quota di opere relative alle percentuali P.E.E.P. e) La forma ed i rapporti reciproci tra i diversi spazi pubblici e di servizio sono definiti dal progetto esecutivo annesso alla convenzione. In particolare il sistema dei parcheggi e della viabilità interna dovrà sottostare ai criteri dimensionali derivati dalle diverse destinazioni d uso ed ai parametri fissati dal sistema di leggi e norme vigenti. All interno dei sub comparti, senza alterarne in modo significativo i contorni, possono essere operate varianti architettoniche ed aumentato il numero delle unità minime di intervento purché la cubatura complessiva del comparto non superi il limite assegnato. In caso di lettura incerta della trasposizione grafica del piano vigente, (trasposizione resa necessaria per consentire la gestione del progetto con sistema digitalizzato), si dovrà ricorrere alla lettura della cartografia originale. La viabilità interna di ogni comparto non è scomputabile come standard di parcheggio. Per eventuali errori grafici e/o incongruenze di simbologia o retinatura che non siano esplicitamente motivati negli elaborati della Variante, valgono le previsioni grafiche del Piano approvato dalla Regione Marche con Delibera n.2739 del f) La prescrizione contenuta nelle schede di progetto n.18,19,20,21,22 sulla realizzazione di coperture a tetto giardino o tetto prateria da inserire in convenzione è di carattere indicativo e non prescrittivo. g) Per le zone di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo in sede di approvazione dei Piani Attuativi o dei progetti di cui alle relative schede non costituisce variante urbanistica ed è consentita per la risoluzione di problematiche di dettaglio l estromissione o l immissione dal o nel perimetro d intervento con conseguente riduzione della potenzialità edificatoria in caso di saldi negativi della Superficie Territoriale e del mantenimento della potenzialità edificatoria in caso di saldi positivi della Superficie Territoriale di terreni assolutamente marginali e non funzionali all attuazione dell intervento. Tali operazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari interessati e non potranno interessare o superare complessivamente il 10% dell ammontare della superficie territoriale 2
3 d intervento. Le aree estromesse potranno essere utilizzate per soli fini agricoli o a verde privato. Comma 5 Comma 6 Comma 7 Comma 8 Comma 9 Comma 10 Art. 6 DESTINAZIONI D USO Comma 1 Comma 2 5. Artigianale di Servizio Comma 3 Comma 5 invariato Comma 5 invariato Comma 6 invariato Comma 7 invariato Comma 8 invariato Comma 9 invariato Comma 10 invariato Art. 6 DESTINAZIONI D USO Comma 1 invariato Comma 2 5. Artigianale di Servizio e/o Artistica Comma 3 invariato invariato Comma 5 invariato Comma 6 Destinazione d uso Artigianale di servizio e/o artistica a. Viene definito artigianato di servizio l attività svolta da imprese artigiane, diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona (attività di acconciatura ed estetica come parrucchiere, barbiere, estetista, pedicure, palestre, ecc..), ad altri servizi in ambito medicale, ottico, odontotecnico, di autotrasporto merci o persone, di pulizia, di grafica e fotografia nonché alla manutenzione di beni di consumo durevoli (meccanici, carrozzieri, gommisti, elettrauto ecc..) e degli edifici (edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica, lavorazione del ferro e del marmo ecc..); 3 b. Viene definito artigianato artistico la produzione, da parte di imprese artigiane, di beni di natura artistica e/o comunque la produzione di opere o manufatti realizzati su misura. L attività può anche riguardare lavorazioni tradizionali, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle
4 consuetudini locali o l abbigliamento su misura. Per quanto riguarda l individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell abbigliamento su misura si riporta l elenco allegato al D.P.R. 25/05/2001 n. 228 (Regolamento concernente l individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell abbigliamento su misura) che, in forma esemplificativa, individua le lavorazioni artistiche tradizionali: I - Abbigliamento su misura: II - lavori di figurinista e modellista; modisterie; confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria; sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli; realizzazione di modelli per pellicceria; sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento; camicerie; fabbricazione di cravatte; fabbricazione di busti; fabbricazione di berretti e cappelli; confezione a maglia di capi per abbigliamento; fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano; lavori di calzoleria. Cuoio, pelletteria e tappezzeria: bulinatura del cuoio; decorazione del cuoio; limatura del cuoio; ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone); lucidatura a mano di pelli; fabbricazione di pelletteria artistica; fabbricazione di pelletteria comune; pirografia; sbalzatura del cuoio; fabbricazione di selle; stampatura del cuoio con presse a mano; tappezzeria in cuoio; tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni). III - Decorazioni: 4 lavori di addobbo e apparato; decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali; decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;
5 decorazione artistica di stoffe (tipo Batik); lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili; lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne. IV- Fotografia, riproduzione disegni e pittura: riproduzione di acquaforti; realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica; riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche; riproduzione di xilografie; lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche; riproduzione di disegni per tessitura; lavori di copista di galleria; composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo); lavori di fotoincisione lavori di fotoritocco; V - Legno e affini: 5 lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno; lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo; lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo); fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno; tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi; lavorazione del sughero; fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili; fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili; lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane; fabbricazione di sedie; fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili; fabbricazione e montaggio di cornici; fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili); ebanisteria; fabbricazione di pipe; fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;
6 carpenteria in legno; verniciatura di imbarcazioni in legno; VI - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini: lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano); lavori di cesellatura; lavori della filigrana; lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo; lavorazione ad intarsio delle pietre dure; incastonatura delle pietre preziose; lavori di miniatura; lavori di smaltatura; formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili) e infilatura di perle. VII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista: servizi di barbiere; lavorazione di parrucche; servizi di parrucchiere per uomo e donna; attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990). VIII - Strumenti musicali: fabbricazione di arpe; fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo; fabbricazione di ottoni; liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico; fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche; fabbricazione di campane; lavori di accordatura; fabbricazione di corde armoniche. IX - Tessitura, ricamo ed affini: fabbricazione di arazzi; lavori di disegno tessile; fabbricazione e lavorazione manuale di materassi; lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto; tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini); tessitura a mano di tappeti e stuoie; confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili; 6
7 lavorazione e produzione di arredi sacri; fabbricazione e tessitura di bomboniere; fabbricazione di vele; fabbricazione di retine per capelli; X -Vetro, ceramica, pietra ed affini: lavori di applicazione di vetri; lavori di decorazione del vetro; fabbricazione di perle a lume con fiamma; lavori di incisione di vetri; lavori di piombatura di vetri; fabbricazione di oggetti in vetro; fabbricazione di vetrate; molatura di vetri; modellatura manuale a fuoco del vetro; soffiatura del vetro; fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale; produzione di ceramica, gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale; fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali; lavori di formatore statuista; lavori di mosaico; lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure; lavorazione artistica dell'alabastro. XI - Carta, attività affini e lavorazioni varie: rilegatura artistica di libri; fabbricazione di oggetti in pergamena; fabbricazione di modelli in carta e cartone; lavorazione della carta mediante essiccazione; fabbricazione di ventagli; fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta; fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc. XII - Alimentaristi: lavorazione cereali e sfarinati; produzione di paste alimentari con o senza ripieno; produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno; produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari; produzione di gelateria; produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari; produzione di olio d'oliva; produzione di conserve animali e vegetali; produzione e conservazione di prodotti ittici; produzione e stagionatura di salumi; 7
8 lavorazione ed essiccazione di carni fresche; lavorazione di grassi, strutto e frattaglie; produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari; produzione di specialità gastronomiche; produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari; produzione di distillati e liquori; lavorazione di funghi secchi e tartufi; lavorazione di erbe e aromi; lavorazione di frutta secca e conservata c. Deve ritenersi esclusa la produzione seriale ed automatica in quanto l eventuale produzione di beni deve avvenire prevalentemente in modo manuale da parte dell imprenditore stesso anche se con l ausilio di strumentazioni tecnologicamente avanzate; d. L esercizio delle suddette attività é normalmente compatibile con le zone residenziali e pertanto le stesse non dovranno essere rumorose, inquinanti o moleste; Indicazioni specifiche: Le attività che rientrano nella previsione di questo comma sono esclusivamente quelle svolte da imprese artigiane, così come definite dalla vigente normativa di settore (Legge 08/08/1985, n Legge quadro per l artigianato), che pone precisi parametri per la classificazione dell impresa come artigiana, sia con riferimento alla figura dell imprenditore, definito come colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l impresa artigiana. L impresa artigiana é quindi una piccola impresa che ha come scopo principale lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi; sono escluse attività agricole e commerciali o di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo che siano solo strumentali o accessorie all esercizio dell impresa stessa. L impresa artigiana può essere svolta anche con l ausilio di dipendenti, nei limiti dimensionali stabiliti dalla vigente normativa e può assumere forme giuridiche ivi previste: ditta individuale oppure società (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc..), purché il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. 8
9 Art. 13 NORME GENERALI Comma 1 Comma 2 Comma 3 Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono esser riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione (ad esclusione delle zone con intervento diretto B.3.1, B.3.2, B.3.3 e C3), così come prescritto dall'art. 41 sexies della Legge 17/08/1942, n.ro 1150, e come modificato dal 2 comma dell art. 2 della Legge 24/03/1989, n 122. Tali spazi dovranno essere computati con esclusione delle rampe d accesso e delle parti in piano delle stesse sia di arrivo, che di partenza, che di collegamento con la via pubblica. Nelle zone B.3.1, B.3.2, B.3.3 e C3 il parcheggio privato dovrà essere in misura non inferiore ad 1mq. ogni 5 mc. di costruzione e comunque, per ogni unità immobiliare, dovranno essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie. Comma 5 Comma 6 Art. 15 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (ex lottizzazioni convenzionate) ZONA B.1 Art. 13 NORME GENERALI Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3 invariato Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse (ad esclusione delle zone C.1 - residenziale di espansione privata con Piano Attuativo vigente) debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 mq. ogni 5 mc. di costruzione, ricomprendenti della quantità di parcheggio privato già prescritto dall'art. 41 sexies della Legge 17/08/1942, n.ro 1150, e come modificato dal 2 comma dell art. 2 della Legge 24/03/1989, n 122. Identica quantità di parcheggio dovrà essere riservata anche in caso di ristrutturazione di edifici esistenti con incremento di unità immobiliari (da computarsi sulla volumetria effettivamente interessata dai lavori di modifica). Tali spazi dovranno essere computati con esclusione delle rampe d accesso e delle parti in piano delle stesse sia di arrivo, che di partenza, che di collegamento con la via pubblica. Per ogni unità immobiliare (ad esclusione delle zone C.1), dovranno comunque essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie. I posti macchina da reperire in superficie, nel caso siano a diretto contatto con la viabilità antistante, al fine di garantirne un esclusivo utilizzo privato, dovranno essere realizzati perpendicolarmente all asse stradale affinché all occorrenza possano essere dotati di dispositivi che ne precludano l accesso a terzi e dovranno avere dimensioni minime di m. 2,30 x 5,00. Comma 5 invariato Comma 6 invariato Art. 15 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (ex lottizzazioni convenzionate) ZONA B.1 Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 5: Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3 invariato invariato Comma 5: 9
10 ZONA B.1.1 (ex lottizzazione denominata "Villa Adanti") ZONA B.1.2 (ex lottizzazione denominata comparto B Capoluogo) sono ammesse soltanto tipologie edilizie di case isolate, unifamiliari o bifamiliari. ZONA B.1.3 (ex lottizzazione denominata comparto R frazione Lucrezia) ZONA B.1.4 (ex lottizzazione denominata comparto L frazione Lucrezia) ZONA B.1.5 (ex lottizzazione denominata Comparto C Capoluogo) ZONA B.1.6 (ex lottizzazione mista Comparto D frazione Lucrezia) ZONA B.1.7 (ex lottizzazione mista comparto C frazione Lucrezia) ZONA B.1.8 (ex lottizzazione mista comparto F frazione Lucrezia) ZONA B.1.9 (ex lottizzazione mista comparti G-H-M frazione Lucrezia) ZONA B.1.10 (ex lottizzazione mista comparto I frazione Lucrezia) ZONA B.1.11 (ex lottizzazione denominata B4 frazione Lucrezia) P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni ZONA B.1.1 (ex lottizzazione denominata "Villa Adanti") ZONA B.1.2 (ex lottizzazione denominata comparto B Capoluogo) sono ammesse soltanto tipologie edilizie di case isolate, unifamiliari o bifamiliari. (soppresso) ZONA B.1.3 (ex lottizzazione denominata comparto R frazione Lucrezia) ZONA B.1.4 (ex lottizzazione denominata comparto L frazione Lucrezia) ZONA B.1.5 (ex lottizzazione denominata Comparto C Capoluogo) ZONA B.1.6 (ex lottizzazione mista Comparto D frazione Lucrezia) ZONA B.1.7 (ex lottizzazione mista comparto C frazione Lucrezia) ZONA B.1.8 (ex lottizzazione mista comparto F frazione Lucrezia) ZONA B.1.9 (ex lottizzazione mista comparti G-H-M frazione Lucrezia) ZONA B.1.10 (ex lottizzazione mista comparto I frazione Lucrezia) ZONA B.1.11 (ex lottizzazione denominata B4 frazione Lucrezia) In tali comparti è stato modificato esclusivamente l indice di parcheggio privato: P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie. 10
11 Art. 16 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (ex P.E.E.P.) ZONA B.2 Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 5: ZONA B.2.1 (ex P.E.E.P. denominato comparto N frazione Lucrezia) ZONA B.2.2 (ex P.E.E.P. denominato comparto O frazione Lucrezia) P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni Art. 17 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO ZONA B.3 Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 5 Comma 6 Comma 7: Art. 16 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (ex P.E.E.P.) ZONA B.2 Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3 invariato invariato Comma 5: ZONA B.2.1 (ex P.E.E.P. denominato comparto N frazione Lucrezia) ZONA B.2.2 (ex P.E.E.P. denominato comparto O frazione Lucrezia) In tali comparti è stato modificato esclusivamente l indice di parcheggio privato: P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie. Art. 17 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO ZONA B.3 Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3 invariato invariato Comma 5 invariato Comma 6 invariato Comma 7: ZONA B.3.4 (Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) ZONA B.3.4 Attuativo con previsione planivolumetrica) (Piano In tale comparto è stato modificato esclusivamente l indice di parcheggio privato: P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie. 11
12 Art. 18 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ZONA B.4 Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 5: ZONA B.4 (Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) Art. 18 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ZONA B.4 Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3 invariato invariato Comma 5: ZONA B.4 (Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) In tale comparto è stato modificato esclusivamente l indice di parcheggio privato: P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie. Art. 19 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI RURALI ESISTENTI ZONA B.5 Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 5 Comma 6: ZONA B.5 (Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni Art. 19 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI RURALI ESISTENTI ZONA B.5 Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3 invariato invariato Comma 5 invariato Comma 6: ZONA B.5 (Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) In tale comparto è stato modificato esclusivamente l indice di parcheggio privato: P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie. 12
13 Art. 20 ZONE DI ESPANSIONE C Comma 1. Le zone di espansione residenziale comprendono le zone non ancora urbanizzate o parzialmente urbanizzate e comunque assimilabili alle zone residenziali omogenee "C" del D.M. 02/04/1968, n.ro 1444 e si suddividono in: C.1-Zona residenziale di espansione privata con Piani Attuativi (P.L.) già approvati e convenzionati ai sensi della Legge 06/08/1967, n.ro 765, nei quali l'edificazione e le opere di urbanizzazione sono in corso di realizzazione e relativi ai comparti A, B, C, Q e S2 di Lucrezia ed A1 del Capoluogo; C.2 -Zona residenziale di espansione privata relativamente al comparto S1 della frazione Lucrezia ed al comparto A2 del Capoluogo nonché residenziale di espansione mista (privata e pubblica) relativamente al comparto B, del Capoluogo (nel quale il 50% della cubatura è riservata all'edilizia economica e popolare - P.E.E.P.); C.3 -Zona residenziale di espansione privata relativamente ai comparti C, D, G, I, L, M, N, O e P della frazione Lucrezia e residenziale di espansione mista (privata e pubblica) relativamente ai comparti E ed F della frazione Lucrezia (nei quali il 10% della cubatura è riservata all'edilizia economica e popolare P.E.E.P.); Comma 2 Comma 3 Comma 5 Comma 6 Comma 7 Comma 8 Comma 9 Comma 10 Comma 11 Comma 12 Comma 13 Art. 20 ZONE DI ESPANSIONE C Comma 1. Le zone di espansione residenziale comprendono le zone non ancora urbanizzate o parzialmente urbanizzate e comunque assimilabili alle zone residenziali omogenee "C" del D.M. 02/04/1968, n.ro 1444 e si suddividono in: C.1-Zona residenziale di espansione privata con Piani Attuativi (P.L.) già approvati e convenzionati ai sensi della Legge 06/08/1967, n.ro 765, nei quali l'edificazione e le opere di urbanizzazione sono in corso di realizzazione e relativi ai comparti A, B, C, Q e S2 di Lucrezia ed A1 del Capoluogo; C.2 -Zona residenziale di espansione privata relativamente al comparto S1 della frazione Lucrezia ed ai comparti A2 e B del Capoluogo. C.3 -Zona residenziale di espansione privata relativamente ai comparti C, D, G, I, L, M, N, O e P della frazione Lucrezia e residenziale di espansione mista (privata e pubblica) relativamente ai comparti E ed F della frazione Lucrezia (nei quali il 10% della cubatura è riservata all'edilizia economica e popolare P.E.E.P.); Comma 2 invariato Comma 3 invariato invariato Comma 5 invariato Comma 6 invariato Comma 7 invariato Comma 8 invariato Comma 9 invariato Comma 10 invariato Comma 11 invariato Comma 12 invariato Comma 13 invariato 13
14 Art. 22 ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PRIVATA O MISTA CON PIANO ATTUATIVO ZONA C.2 Comma 1 Comma 2: Tali aree comprendono i comparti edificatori indicati con le lettere: B, (Capoluogo) nel quale l'edificazione dovrà avvenire in forma mista (privata e pubblica) ossia parzialmente (50%) destinata all'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.); A2, (Capoluogo) e S1 (frazione Lucrezia) nei quali invece l'edificazione dovrà avvenire completamente in forma privata. Comma 3 Comma 5 Comma 6 Comma 7: Le ulteriori prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione delle singole sub-zone sono di seguito riportati: ZONA C.2 (Comparto A2 Capoluogo Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) ZONA C.2 (Comparto B Capoluogo Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) Nel comparto B (Capoluogo) le aree da riservare all'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) sono pari al 50% della volumetria prevista. ZONA C.2 (Comparto S1 frazione Lucrezia Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni Art. 22 ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PRIVATA O MISTA CON PIANO ATTUATIVO ZONA C.2 Comma 1 invariato Comma 2: Tali aree comprendono i comparti edificatori indicati con le lettere: A2 e B (Capoluogo) e S1 (frazione Lucrezia) nei quali l'edificazione dovrà avvenire completamente in forma privata. Comma 3 invariato invariato Comma 5 invariato Comma 6 invariato Comma 7: Le ulteriori prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione delle singole sub-zone sono di seguito riportati: ZONA C.2 (Comparto A2 Capoluogo Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) ZONA C.2 B Capoluogo Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) (Comparto Nel comparto B (Capoluogo) le aree da riservare all'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) sono pari al 50% della volumetria prevista (soppresso) ZONA C.2 (Comparto S1 frazione Lucrezia Piano Attuativo con previsione planivolumetrica) In tali comparti è stato modificato esclusivamente l indice di parcheggio privato: P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie. 14
15 Art. 28 ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE CON SCHEDA PROGETTO ZONA D.4 (Comparto A Intervento con scheda progetto) qualora all interno di un lotto attuativo siano previste più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non potrà essere inferiore a mq (Comparto B Intervento con scheda progetto) qualora all interno di un lotto attuativo siano previste più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non potrà essere inferiore a mq (Comparto C Intervento con scheda progetto) qualora all interno di un lotto attuativo siano previste più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non potrà essere inferiore a mq Art. 30 ZONA AGRICOLA NON VINCOLATA Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 5 Comma 6 Comma 7 Comma 8 Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del Comune e dei Comuni limitrofi. Comma 9 Comma 10 Comma 11 Comma 12 Comma 13 Art. 28 ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE CON SCHEDA PROGETTO ZONA D.4 (Comparto A Intervento con scheda progetto) qualora all interno di un lotto attuativo siano previste più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non potrà essere inferiore a mq (depennato) (Comparto B Intervento con scheda progetto) qualora all interno di un lotto attuativo siano previste più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non potrà essere inferiore a mq (depennato) (Comparto C Intervento con scheda progetto) qualora all interno di un lotto attuativo siano previste più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non potrà essere inferiore a mq (depennato) Art. 30 ZONA AGRICOLA NON VINCOLATA Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3 invariato invariato Comma 5 invariato Comma 6 invariato Comma 7 invariato Comma 8 Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti in proprietà che costituiscono il corpo aziendale purché compresi entro i confini del Comune, potranno altresì essere computati gli appezzamenti contigui a quelli aziendali ricadenti in confini amministrativi di Comuni limitrofi. La scelta del sito idoneo al posizionamento della costruzione, avverrà nell area o nell appezzamento geomorfologicamente più idoneo e minormente gravato da vincoli. Comma 9 invariato Comma 10 invariato Comma 11 invariato Comma 12 invariato Comma 13 invariato 15
16 Art. 31 NUOVE ABITAZIONI Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 5 Per abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice si intende una unità immobiliare avente la seguente SUL massima in rapporto al numero dei componenti la famiglia coltivatrice stessa: Art. 31 NUOVE ABITAZIONI Comma 1 invariato Comma 2 invariato Comma 3 invariato invariato Comma 5: Per abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice si intende una unità immobiliare dimensionata in base al numero dei componenti la famiglia coltivatrice stessa e comunque con una S.U.L. massima di mq fino a quattro componenti... mq. 150 per ogni componente in più... mq. 25 Comma 6 Comma 7 Comma 8 Comma 9 Art. 33 RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Comma 1. Negli edifici rurali esistenti in zone agricole non vincolate sono comunque consentiti - anche ai soggetti che non siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della vigente normativa e al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici, funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria. Non è comunque ammesso incremento di unità immobiliari. Comma 2. Gli edifici esistenti alla data del 27/03/1990 possono essere oggetto di interventi di cui al precedente comma 1 anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione del precedente art. 31 e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione. Comma 6 invariato Comma 7 invariato Comma 8 invariato Comma 9 invariato Art. 33 RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Comma 1. Negli edifici rurali esistenti in zone agricole non vincolate sono comunque consentiti - anche ai soggetti che non siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della vigente normativa e al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici, funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria. Nell ambito dell intervento di recupero é ammesso incrementare il numero di unità immobiliari, a condizione che ciascuna delle nuove unità presenti una SUL di almeno mq. 75. Comma Gli edifici esistenti alla data del 27/03/1990 possono essere oggetto di interventi di cui al precedente comma 1 anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione del precedente art. 31 e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione. (depennato) 16
17 Comma 3. Le variazioni della destinazione d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28/01/1977, n.ro 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano in contrasto con le seguenti destinazioni d'uso ed attività: abitazioni, musei, mostre artistiche, bar, ristoranti, discoteche e sale da ballo. Comma 3. Le variazioni della destinazione d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28/01/1977, n.ro 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano in contrasto con le seguenti destinazioni d'uso ed attività: abitazioni, musei, mostre artistiche, bar, ristoranti, discoteche e sale da ballo. E consentito all interno di edifici esistenti, sede di imprese agricole in essere, adibire un locale della superficie max di mq. 25 per l esposizione e vendita di prodotti agricoli tipici derivanti esclusivamente dalla stessa azienda, in analogia degli spacci aziendali previsti per gli edifici produttivi. Comma 5 Comma 6 Comma 7 invariato Comma 5 invariato Comma 6 invariato Comma 7 invariato Art. 35 ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER IL DIRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA 1. Le nuove costruzioni - di cui alla lettera c), comma 7, del precedente art. 30 devono avere le seguenti caratteristiche: a) una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell'impresa e comunque non superiore a 200 mq., salvo maggiori esigenze documentate nel Piano o Programma Aziendale di cui al comma 1 dell'art. 39; Art. 35 ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER IL DIRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA 1. Le nuove costruzioni - di cui alla lettera c), comma 7, del precedente art. 30 devono avere le seguenti caratteristiche: a) una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell'impresa e comunque non superiore a 200 mq., salvo maggiori esigenze documentate nel Piano o Programma Aziendale di cui al comma 1 dell'art. 39. Non potranno essere realizzati accessori agricoli qualora la superficie del fondo sia inferiore a mq , in tal caso e fino al raggiungimento della superficie di mq , potranno essere realizzati nuovi accessori di una superficie coperta max di mq. 50. La nuova realizzazione è subordinata al preventivo recupero di eventuali vecchi capanni esistenti la cui superficie coperta deve essere ricompresa nel limite dei suddetti mq. 50. Il ritiro del permesso di costruire è subordinato alla stipula di un atto notarile di vincolo ventennale per la specifica destinazione d uso del manufatto (in deroga a quanto previsto dall art. 41 comma 3 ). 17
18 b) essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno ml. 10; c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima (Hmax) di ml. 4,50, con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le costruzioni possono svilupparsi su un'altezza massima di ml. 5,50 misurata a valle; d) avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria (If) di 0,03 mc./mq. nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell'ambito di quest'ultimo; e) essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d'uso che non consentano la successiva trasformazione in altre destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente; f) rispettare le disposizioni riportate nell'allegato "A" delle presenti N.T.A.; b) essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno ml. 10; c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima (Hmax) di ml. 4,50, con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le costruzioni possono svilupparsi su un'altezza massima di ml. 5,50 misurata a valle; d) avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria (If) di 0,03 mc./mq. nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell'ambito di quest'ultimo; e) essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d'uso che non consentano la successiva trasformazione in altre destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente; f) rispettare le disposizioni riportate nell'allegato "A" delle presenti N.T.A.; Art. 44 INDICI EDILIZI ED URBANISTICI 1. La realizzazione degli insediamenti in zona agricola avviene con le prescrizioni ed indici edilizi ed urbanistici di seguito riportati, che riepilogano ed integrano quelli già descritti nei precedenti articoli. NUOVE ABITAZIONI NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA Nuove residenze sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola. La famiglia coltivatrice è composta - ai sensi della L.R. 08/03/1990, n.ro 13 - da tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività agricola, e le persone a loro carico, così come risultante dallo stato di famiglia. L'impresa agricola appartenente ad una famiglia coltivatrice, è l'azienda o un gruppo di aziende svolgenti anche più attività agricole, ma aventi in qualità di proprietari o titolari uno o più componenti della famiglia coltivatrice stessa. Art. 44 INDICI EDILIZI ED URBANISTICI 1. La realizzazione degli insediamenti in zona agricola avviene con le prescrizioni ed indici edilizi ed urbanistici di seguito riportati, che riepilogano ed integrano quelli già descritti nei precedenti articoli. NUOVE ABITAZIONI NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA Nuove residenze sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola. La famiglia coltivatrice è composta - ai sensi della L.R. 08/03/1990, n.ro 13 - da tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività agricola, e le persone a loro carico, così come risultante dallo stato di famiglia. L'impresa agricola appartenente ad una famiglia coltivatrice, è l'azienda o un gruppo di aziende svolgenti anche più attività agricole, ma aventi in qualità di proprietari o titolari uno o più componenti della famiglia coltivatrice stessa. 18
19 L'impossidenza di una abitazione adeguata è dimostrata quando nessuno dei componenti della famiglia coltivatrice abbia - nei propri terreni a destinazione agricola ubicati all'interno del territorio comunale - l'intera proprietà o l'intero usufrutto di una abitazione avente i requisiti dimensionali di cui al successivo comma. Qualora l'impresa si estenda anche su terreni di Comuni limitrofi, la verifica suddetta va estesa anche a questi ultimi. Per abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice si intende una unità immobiliare avente la seguente SUL massima in rapporto al numero dei componenti la famiglia coltivatrice stessa: fino a quattro componenti... mq. 150 per ogni componente in più... mq. 25 If = 0,03 mc./mq. Smin = mq. L'impossidenza di una abitazione adeguata è dimostrata quando nessuno dei componenti della famiglia coltivatrice abbia - nei propri terreni a destinazione agricola ubicati all'interno del territorio comunale - l'intera proprietà o l'intero usufrutto di una abitazione avente i requisiti dimensionali di cui al successivo comma. Qualora l'impresa si estenda anche su terreni di Comuni limitrofi, la verifica suddetta va estesa anche a questi ultimi. Per abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice si intende una unità immobiliare dimensionata in base al numero dei componenti la famiglia coltivatrice stessa e comunque con una S.U.L. massima di mq If = 0,03 mc./mq. Smin = mq. V = mc. (volume massimo fuori terra) Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del Comune e dei Comuni limitrofi. Hmax = 7,50 ml. (misurata a valle per i terreni in declivio) Np = 2 n.ro Dc = 20,00 ml. Df = 10,00 ml. (da costruzioni accessorie) 50,00 ml. (da edifici di valore storico e architetton.) Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni). V = mc. (volume massimo fuori terra) Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti in proprietà che costituiscono il corpo aziendale, purché compresi entro i confini del Comune potranno altresì essere computati gli appezzamenti contigui a quelli aziendali ricadenti in confini amministrativi di Comuni limitrofi. La scelta del sito idoneo al posizionamento della costruzione, avverrà nell area o nell appezzamento geomorfologicamente più idoneo e minormente gravato da vincoli. Hmax = 7,50 ml. (misurata a valle per i terreni in declivio) Np = 2 n.ro Dc = 20,00 ml. Df = 10,00 ml. (da costruzioni accessorie) 50,00 ml. (da edifici di valore storico e architettonico) Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni). 19
20 P = 1 mq/10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti - aziendali e/o catastali - avvenuti nei cinque anni precedenti, quando questi siano essenziali al raggiungimento del lotto minimo d'intervento. Non sono ammesse nuove residenze agricole qualora la dimostrazione dell'impossidenza di altra abitazione adeguata sia conseguente a cessioni di quote di proprietà e/o di usufrutto avvenute nei dieci anni precedenti. AMPLIAMENTO O RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI PREESISTENTI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione (previa demolizione) dell'edificio preesistente. L'eventuale impossibilità operativa del mantenimento e consolidamento delle strutture dell'edificio dovrà risultare da una specifica indagine tecnica, espletata da un tecnico abilitato mediante perizia giurata. E' ammessa altresì, la costruzione di una nuova abitazione senza demolizione dell'edificio preesistente, a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura e spese dell'interessato, ad annesso agricolo a servizio dell'azienda. Quando gli interventi di cui ai punti precedenti riguardano edifici di valore storico ed architettonico, è ammesso soltanto il restauro conservativo senza demolizione. La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento di quelle esistenti può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo nel rispetto delle disposizioni relative ai punti precedenti. La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento di quelle esistenti deve avvenire inoltre comunque nel rispetto delle disposizioni relative alle nuove abitazioni. If = 0,03 mc./mq. P = 1 mq/10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti - aziendali e/o catastali - avvenuti nei cinque anni precedenti, quando questi siano essenziali al raggiungimento del lotto minimo d'intervento. Non sono ammesse nuove residenze agricole qualora la dimostrazione dell'impossidenza di altra abitazione adeguata sia conseguente a cessioni di quote di proprietà e/o di usufrutto avvenute nei dieci anni precedenti. AMPLIAMENTO O RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI PREESISTENTI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione (previa demolizione) dell'edificio preesistente. L'eventuale impossibilità operativa del mantenimento e consolidamento delle strutture dell'edificio dovrà risultare da una specifica indagine tecnica, espletata da un tecnico abilitato mediante perizia giurata. E' ammessa altresì, la costruzione di una nuova abitazione senza demolizione dell'edificio preesistente, a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura e spese dell'interessato, ad annesso agricolo a servizio dell'azienda. Quando gli interventi di cui ai punti precedenti riguardano edifici di valore storico ed architettonico, è ammesso soltanto il restauro conservativo senza demolizione. La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento di quelle esistenti può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo nel rispetto delle disposizioni relative ai punti precedenti. La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento di quelle esistenti deve avvenire inoltre comunque nel rispetto delle disposizioni relative alle nuove abitazioni. If = 0,03 mc./mq. 20
21 Smin = mq. V = mc. (volume massimo fuori terra) Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del Comune e dei Comuni limitrofi. Smin = mq. V = mc. (volume massimo fuori terra) Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti in proprietà che costituiscono il corpo aziendale, purché compresi entro i confini del Comune potranno altresì essere computati gli appezzamenti contigui a quelli aziendali ricadenti in confini amministrativi di Comuni limitrofi. La scelta del sito idoneo al posizionamento della costruzione, avverrà nell area o nell appezzamento geomorfologicamente più idoneo e minormente gravato da vincoli. Hmax = 7,50 ml. (misurata a valle per i terreni in declivio) Np = 2 n.ro Dc = 20,00 ml. Df = 10,00 ml. (da costruzioni accessorie) 50,00 ml. (da edifici di valore storico e architetton.) Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni). P = 1 mq/10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti - aziendali e/o catastali - avvenuti nei cinque anni precedenti, quando questi siano essenziali al raggiungimento del lotto minimo d'intervento. Non sono ammesse nuove residenze agricole qualora la dimostrazione dell'impossidenza di altra abitazione adeguata sia conseguente a cessioni di quote di proprietà e/o di usufrutto avvenute nei dieci anni precedenti. Hmax = 7,50 ml. (misurata a valle per i terreni in declivio) Np = 2 n.ro Dc = 20,00 ml. Df = 10,00 ml. (da costruzioni accessorie) 50,00 ml. (da edifici di valore storico e architettonico) Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni). P = 1 mq/10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove costruzioni Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti - aziendali e/o catastali - avvenuti nei cinque anni precedenti, quando questi siano essenziali al raggiungimento del lotto minimo d'intervento. Non sono ammesse nuove residenze agricole qualora la dimostrazione dell'impossidenza di altra abitazione adeguata sia conseguente a cessioni di quote di proprietà e/o di usufrutto avvenute nei dieci anni precedenti. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE sono consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici, funzionali e distributivi, 21 sono consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici, funzionali e distributivi, nonché al fine di
22 nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria. Non é comunque ammesso incremento di unità immobiliari. salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria. Nell ambito dell intervento di recupero è ammesso incrementare il numero di unità immobiliari, a condizione che ciascuna delle nuove unità presenti una SUL di almeno mq. 75. Gli edifici esistenti alla data del 27/03/1990 possono essere oggetto degli interventi di cui al punto precedente anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione delle prescrizioni relative alle nuove abitazioni e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione. Le variazioni della destinazione d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28/01/1977, n.ro 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano in contrasto con le seguenti destinazioni d'uso ed attività: abitazioni, musei, mostre artistiche, bar, ristoranti, discoteche e sale da ballo. Per le quote di edificazione a carattere non residenziale di cui al comma precedente, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq. 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà (preferibilmente i 2/3) destinata a parcheggio privato di uso pubblico in aggiunta a quelli di cui alla Legge 24/03/1989, n.ro 122. Negli edifici, utilizzati per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla Legge 05/12/1985, n.ro 730 e dalla L.R. 06/06/1987, n.ro 25, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero di cui al presente articolo. Gli edifici esistenti alla data del 27/03/1990 possono essere oggetto degli interventi di cui al punto precedente anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione delle prescrizioni relative alle nuove abitazioni e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione. (depennato) Le variazioni della destinazione d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28/01/1977, n.ro 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano in contrasto con le seguenti destinazioni d'uso ed attività: abitazioni, musei, mostre artistiche, bar, ristoranti, discoteche e sale da ballo. Per le quote di edificazione a carattere non residenziale di cui al comma precedente, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq. 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà (preferibilmente i 2/3) destinata a parcheggio privato di uso pubblico in aggiunta a quelli di cui alla Legge 24/03/1989, n.ro 122. Negli edifici, utilizzati per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla Legge 05/12/1985, n.ro 730 e dalla L.R. 06/06/1987, n.ro 25, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero di cui al presente articolo. Le abitazioni rurali esistenti alla data del 27/03/1990, trattenute da soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'art. 37 della Legge 09/05/1975, n.ro 153 per la riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con aumento di volumetria non superiore al 20%. Le abitazioni rurali esistenti alla data del 27/03/1990, trattenute da soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'art. 37 della Legge 09/05/1975, n.ro 153 per la riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con aumento di volumetria non superiore al 20%. 22
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