AUTORITA INTERREGIONALE
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1 AUTORITA INTERREGIONALE di BACINO della BASILICATA Piano di bacino stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale NORME DI ATTUAZIONE Collaborazione Sogesid S.p.A. Consulenza scientifica Università degli Studi della Basilicata Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell Ambiente Ottobre 2005
2 INDICE degli articoli TITOLO I FINALITA, CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO Art. 1 Finalità e contenuti Art. 2 Ambito territoriale di applicazione Art. 3 Effetti del Piano Art. 4 Raccordo del Piano Stralcio con altri strumenti di pianificazione in materia di risorse idriche TITOLO II ADOZIONE; APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO Art. 5 Adozione, approvazione, consultazione e aggiornamento degli elaborati del PSBI Art. 6 Direttive e regolamenti TITOLO III CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE Art. 7 Concessioni di derivazione e licenze di attingimento 333
3 TITOLO I FINALITA, CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO Art. 1 - Finalità e Contenuti 1. Il Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale (PSBI), redatto ai sensi dell art. 17, comma 6-ter, L.183/89, dell art. 3 della L. 36/94, dell art. 22 D.lgs. 152/99 e s.m.i., dell art. 1 bis del D.lgs.279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d uso riguardanti le risorse idriche superficiali e sotterranee afferenti il territorio di competenza dell Autorità di Bacino della Basilicata (AdB). 2. Ai sensi dell art. 17 comma 6 ter della legge 183/89 il PSBI rappresenta uno stralcio relativo ad un settore funzionale del Piano di Bacino. 3. Le finalità ed i contenuti del Piano Stralcio sono conformi a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2000/60 in materia di risorse idriche. 4. Il PSBI è redatto in attuazione dell Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia e l ex Ministero dei Lavori Pubblici sottoscritto in data 05/08/1999 (ex art. 17 L.36/94) che prevede la predisposizione del bilancio delle risorse idriche condivise tra le Regioni Puglia e Basilicata al fine di pianificare l utilizzo per assicurare le erogazioni necessarie allo sviluppo sostenibile delle regioni sulla base dei fabbisogni documentati e delle disponibilità effettive, fatte salve le risorse idriche necessarie al mantenimento del DMV e degli equilibri idrogeologici. 5. Il Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dell art. 22 comma 2 del D.lgs. 152/99 e s.m.i. e dell art 3 comma 1 della L.36/94, definisce ed aggiorna periodicamente, nell ambito territoriale di riferimento, il bilancio idrico diretto ad assicurare l equilibrio fra le risorse idriche disponibili o reperibili ed i fabbisogni per i diversi usi, secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 e dal D.M. 28 luglio Il Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale ai sensi del D.lgs. 152/99 e s.m.i e del D.M. 28 luglio 2004 individua i criteri ed i metodi per la definizione del minimo deflusso vitale (DMV) e le portate da garantire in alveo ai fini del mantenimento dello stesso. 7. Il PSBI, ai sensi dell art 3 comma 2 della L.36/94 individua le misure volte ad assicurare modalità d uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee nell area di riferimento tali da garantire l equilibrio fra le risorse disponibili ed i fabbisogni per i diversi usi, oltre che il mantenimento del DMV e degli equilibri idrogeologici. 334
4 8. Il Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale persegue le finalità di cui all art. 3 della L.183/89, con particolare riferimento ai contenuti dell art. 17 comma 3 lett. b, c, e, p, q, r della medesima legge. Nello specifico definisce: le disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee all interno dei singoli bacini idrografici e strutture idrogeologiche ad essi connesse; i volumi prelevati e restituiti all interno del bacino o sottobacini; i volumi idrici provenienti da altri bacini o sottobacini, ovvero trasferiti verso di essi; gli usi ed i fabbisogni della risorsa idrica, la loro distribuzione spaziale e temporale; la caratterizzazione dello stato delle infrastrutture idriche; il bilancio idrico e le condizioni di equilibrio dello stesso; le portate necessarie per il mantenimento del minimo deflusso vitale dei corsi d acqua; le criticità in merito alla disponibilità e qualità delle risorse idriche; misure e/o interventi per il mantenimento delle condizioni di equilibrio del bilancio idrico, per la razionalizzazione delle infrastrutture idriche, per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque reflue. 9. Il Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale è uno strumento di pianificazione a carattere aperto ; di norma le sue previsioni sono periodicamente aggiornate secondo le modalità di cui al successivo art. 5 comma 9 delle presenti Norme di Attuazione. 10. La definizione e la salvaguardia dell equilibrio del bilancio idrico rappresentano le premesse per una pianificazione e programmazione delle risorse idriche finalizzata a garantire l utilizzo della risorsa stessa secondo criteri di solidarietà e sostenibilità ambientale. Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione 1. L ambito di applicazione del PSBI riguarda il territorio di competenza dell Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, costituita con L.R n.2 e s.m.i., comprendente porzioni di territorio della Regione Basilicata, della Regione Puglia e della Regione Calabria. La delimitazione dei bacini idrografici del Bradano e Sinni-Noce sono quelle definite ed approvate dai Comitati Istituzionali delle rispettive Autorità di Bacino, ora soppresse (art.2 L.R. 2/2001), a seguito di apposite intese con le Autorità di Bacino contermini. La delimitazione dei bacini idrografici dell Agri, del Basento e del Cavone sono quelle approvate dal Comitato Istituzionale dell Autorità di Bacino regionale della Basilicata, pure soppressa (art.2 L.R. 2/2001). 2. La redazione del bilancio idrico è effettuata a scala di bacino e sottobacino, considerando anche le strutture idrogeologiche afferenti il territorio di competenza dell Autorità di Bacino della 335
5 Basilicata, tenuto conto dei volumi idrici provenienti da altri bacini o sottobacini, ovvero trasferiti verso di essi. Art. 3 - Effetti del Piano 1. Il PSBI produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore ed ha carattere vincolante per le amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dell art. 17 comma 4 e 5 della L.183/89 e s.m.i.. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale e regionale. Il piano rappresenta il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e rapportarsi tutti i provvedimenti autorizzativi e di concessione inerenti l utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee afferenti i bacini idrografici e le strutture idrogeologiche di competenza dell Autorità di Bacino della Basilicata. Sono fatti salvi i provvedimenti autorizzativi e concessori, se ancora efficaci, rilasciati prima dell entrata in vigore del Piano Stralcio. 2. Le norme di attuazione del Piano Stralcio hanno efficacia giuridica dalla data di pubblicazione dell avviso di approvazione dello stesso o dei relativi aggiornamenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Ai sensi dell art. 17 bis comma 4 della L. 183/89 e s.m.i. gli Enti pubblici competenti in materia di risorse idriche provvedono ad adeguare i piani ed i programmi territoriali alle previsioni e prescrizioni del Piano Stralcio. Art. 4 - Raccordo del Piano Stralcio con altri strumenti di pianificazione in materia di risorse idriche 1. Fermo restando le disposizioni di cui all art. 3 comma 1 e 3, entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio o dell aggiornamento, gli Enti interessati dovranno adeguare gli strumenti di pianificazione di settore ed i piani territoriali che hanno dirette relazioni con il PSBI, nonché loro aggiornamenti e varianti ai sensi dell art. 17 comma 6 L. 183/89 e s.m.i.. 2. Gli strumenti di pianificazione in materia di risorse idriche ed i piani territoriali che hanno dirette relazioni con il PSBI, nonché i loro aggiornamenti e varianti, sono sottoposti al parere vincolante di conformità al Piano Stralcio da parte dell Autorità di Bacino. 336
6 TITOLO II ADOZIONE, APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO Art. 5 Adozione, approvazione, consultazione e aggiornamento degli elaborati del PSBI 1. Il Piano Stralcio è adottato ed approvato secondo le fasi richiamate nell art. 9, della L.R. n. 2/2001 e s.m.i. di Costituzione dell Autorità di Bacino della Basilicata. 2. Il PSBI è adottato dal Comitato Istituzionale e dell adozione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione. La data di pubblicazione dell avviso di adozione è resa nota sul sito internet dell Autorità di Bacino. Il Piano adottato è depositato, su supporto magnetico, per la consultazione e per l inoltro di osservazioni presso le sedi delle Regioni e delle Province per i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell avviso di adozione. 3. Le osservazioni devono essere inoltrate all Autorità di Bacino della Basilicata, che entro i successivi 30 giorni formula un parere e propone al Comitato Istituzionale l approvazione definitiva del Piano adottato, sentito il Comitato Tecnico. 4. Il Comitato Istituzionale, tenendo conto del parere espresso dal Comitato Tecnico sulle osservazioni pervenute, approva il Piano. 5. La notizia dell approvazione del Piano Stralcio viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di pubblicazione dell avviso di approvazione è resa nota sul sito internet dell Autorità di Bacino. 6. Contestualmente alla pubblicazione dell avviso di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale, copia integrale del Piano, su supporto cartaceo, è depositata presso l Autorità di Bacino della Basilicata, e su supporto magnetico presso il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, le Presidenze delle Giunte delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, le Province di Potenza, Matera, Bari, Taranto e Cosenza. 7. A decorrere dalla data di pubblicazione dell avviso di adozione e fino alla data di pubblicazione dell avviso di approvazione del PSBI e degli aggiornamenti sulla Gazzetta Ufficiale l Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6 bis dell art.17 della L. 183/89 e s.m.i. (tutti i provvedimenti di concessione di derivazione e licenze 337
7 di attingimento da rilasciarsi devono garantire il mantenimento del deflusso minimo vitale e delle condizioni di equilibrio del bilancio idrico). 8. Il Piano Stralcio può essere consultato sul sito internet dell AdB. 9. Il PSBI è uno strumento di pianificazione a carattere aperto ; di norma le sue previsioni sono aggiornate con cadenza al massimo biennale, sulla base dell acquisizione delle seguenti informazioni: - dati di monitoraggio relativi ai parametri fisico-ambientali, idrologici, idraulici ed idrogeologici; - dati relativi all aggiornamento del quadro delle concessioni di derivazione rilasciate; - dati relativi alle disponibilità documentate; - modifiche e/o integrazioni di schemi idrici esistenti o nuove realizzazioni. Sono tuttavia possibili aggiornamenti delle previsioni di Piano con cadenza temporale inferiore qualora si rendessero disponibili ulteriori dati utili alla revisione del Bilancio Idrico e del DMV. 10. Le modalità di adozione ed approvazione del PSBI aggiornato seguono l iter procedurale previsto ai comma 1,2,3,4,5,6,7 del presente articolo. 11. A decorrere dalla data di pubblicazione dell avviso di adozione e fino alla data di pubblicazione dell avviso di approvazione dell aggiornamento del PSBI sulla Gazzetta Ufficiale restano in vigore i vincoli del Piano vigente. Le modifiche al Piano vigente previste dall aggiornamento sono, comunque, sottoposte a vincolo temporaneo costituente misure di salvaguardia, ai sensi dell art. 17 comma 6 bis della L. 183/ L aggiornamento del PSBI può essere consultato sul sito internet dell AdB. Art. 6 Direttive e Regolamenti 1. l AdB si riserva di predisporre specifiche direttive e/o regolamenti attuativi della presente normativa. Tali direttive e/o regolamenti, una volta approvati dal Comitato Istituzionale, costituiscono integrazioni alle norme del Piano. 338
8 TITOLO III - CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE Art. 7 - Concessioni di derivazione e licenze di attingimento 1. Il rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di acque pubbliche è subordinato al parere dell Autorità di Bacino, ai fini del controllo del bilancio idrico e del mantenimento del minimo deflusso vitale, ai sensi dell art. 7 comma 2 del R.D. 1775/33 e s.m.i., dell art.3 della L.36/94 e dell art. 22 del D.Lgs 152/99 e s.m.i. 2. L Autorità di Bacino entro 40 giorni dalla ricezione dell istanza comunica il proprio parere all Ufficio Regionale competente. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia il parere si intende espresso in senso favorevole. 3. Le licenze di attingimento temporanee di portata non superiore a 8 l/sec non sono subordinate al parere dell Autorità di Bacino. L ufficio regionale competente è tenuto a trasmettere copia del provvedimento autorizzativo all Autorità di Bacino al fine di consentire l aggiornamento del bilancio idrico e l eventuale adozione di specifici provvedimenti prescrittivi. 4. Nelle situazioni di crisi idrica eccezionale o al perdurare di crisi stagionali, per il periodo indicato dal relativo provvedimento amministrativo, tutte le licenze di attingimento temporanee sono sottoposte al parere dell Autorità di Bacino. In tali situazioni l AdB può richiedere alle Autorità concedenti l applicazioni di limitazioni temporali e quantitative alle concessioni di derivazione rilasciate. 5. Ai fini dell aggiornamento del bilancio idrico in corrispondenza dei punti di prelievo di acque pubbliche e dei punti di restituzione dovrà essere installata apposita strumentazione per il monitoraggio delle portate prelevate e restituite, ai sensi dell art. 22 comma 3 del D.Lgs 152/99 e s.m.i. e del D.M. 28 luglio Le Autorità concedenti provvedono a trasmettere all Autorità di Bacino i dati in loro possesso con cadenza almeno annuale. 339
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