COMUNE DI SUPERSANO (Prov. di Lecc REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI MINORI

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1 COMUNE DI SUPERSANO (Prov. di Lecc Piazza 4 Novembre Supersano Tel / Fax C.F UFFICIO TECNICO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI MINORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 22 DEL L UFFICIO TECNICO ARCH. ALBINO DE FUSCO 1

2 I N D I C E PR EMESS A TITOLO I INTERVENTI EDILIZI MINORI Art. 1 Definizione di pertinenza pag. 4 Art. 2 Titoli abilitativi e procedure pag. 4 Art. 3 Interventi in condominio pag. 4 Art. 4 Serre pag. 5 Art. 5 Gazebo pag. 5 Art. 6 Pergolati Porticati pag. 5 Art. 7 Pensiline a sbalzo pag. 6 Art. 8 Tettoie per ricovero autovetture pag. 6 Art. 9 Tettoie per ricovero animali di affezione pag. 6 Art.10 Accessori di edifici produttivi, commerciali e turistico/ricreativi pag. 7 Art.11 Obbligo di manutenzione pag. 7 Art.12 Regolarizzazione delle preesistenze pag. 7 Art.13 Sanzioni pag. 7 TITOLO II SPEC IFICHE OPER ATIVE Art.14 Volumi pag. 8 Art.15 Volumi tecnici pag. 8 Art.16 Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con coperture a volta pag. 9 Art.17 Concentrazione di volumetria pag. 9 TITOLO III PISCINE Art.18 Definizione pag. 10 Art.19 Progetto pag Art.20 Onerosità pag Art.21 Piscine esistenti pag

3 PR EMESS A Il presente provvedimento disciplina una serie di interventi edilizi cosiddetti minori, riconducibili al concetto di pertinenza e volumi tecnici. Tali interventi, per la loro modesta dimensione, sono esclusi dai concetti di nuova costruzione di cui all art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell edilizia) e pertanto possono essere realizzati anche mediante semplice Denuncia di Inizio Attività. I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, paesistico-ambientale e nelle zone A Centro Storico del vigente Programma di Fabbricazione, sono, comunque, assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti. In particolare: gli interventi nella Zona A Centro Storico ricadenti nel Piano di Recupero dovranno essere compatibili con le Norme Urbanistiche ed edilizie dello stesso Piano Attuativo; Per tutti gli altri interventi della Zona A Centro Storico non ricadenti nel Piano di Recupero del Centro Storico e per gli interventi interessanti immobili direttamente vincolati dalla L. 1089/39, compreso le zone di pertinenza, dovrà essere acquisito il prescritto parere preventivo della Soprintendenza. Nelle zone Agricole, le presenti norme si applicano alle costruzioni interessanti l agricoltura nonché ville padronali per residenza estiva e per fattorie aziendali. Le strutture costituenti le pertinenze devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, equivalenti all incastro, che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la loro eventuale rimozione, salvo inevitabili necessità statiche che necessitino di scavi di modeste dimensioni per l alloggio di plinti o basi di fondazione. Le strutture cosi realizzate non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione agli indici urbanistici edilizi e in ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità al presente regolamento ma, comunque, nel rispetto delle distanze legali previste nelle zone di intervento. Tutte le pertinenze, ai sensi del presente regolamento, devono essere prive di tamponamenti laterali di nuova costruzione; possono tuttavia essere delimitate lateralmente da graticci in legno ovvero paraventi con funzione di sostegno per piante rampicanti. I manufatti con caratteristiche dimensionali superiori a quelle descritte negli articoli che seguono, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di pertinenza, sono soggetti al regime del Permesso di Costruire. Con il presente provvedimento, a parte gli interventi sopra richiamati, viene regolamentata anche la realizzazione delle piscine. 3

4 TITOLO I INTERVENTI EDILIZI MINORI Art. 1 Definizione di pertinenza Si intendono per pertinenze, ai sensi dell art. 817 del codice civile, le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altra cosa. Debbono, pertanto, ritenersi pertinenze quelle opere aggiuntive all edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che, per la loro strutturale connessione con l opera principale, siano prive di valore venale ed autonomo. La pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche. La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale, catastale e funzionale, integrativo dell organismo originario e non separabile da questo. Art. 2 Titoli abilitativi e procedure La realizzazione di opere pertinenziali o di volumi tecnici non è soggetta al rilascio di Permesso di Costruire, ma di Denuncia di Inizio Attività, come precisato ai successivi articoli del presente regolamento. La documentazione da allegare alla D.I.A. è quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della denuncia stessa. legge. I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di Il titolo abilitativo è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria come di seguito specificati. Art. 3 Interventi in condominio Gli interventi devono essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro delle singole unità abitative. Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private) ciascun intervento dovrà conformarsi al primo che per ciascuna tipologia fosse già stato approvato in quel fabbricato. Pertanto, nella D.I.A. dovrà essere specificato se l intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato; in caso positivo, dovrà essere prodotta apposita delibera dell assemblea di condominio che approva la tipologia e assume l impegno di realizzare nella stessa maniera gli interventi successivi e sarà prodotta dall amministratore del condominio. In caso contrario, l intervento dovrà conformarsi alle caratteristiche dell elemento già realizzato da documentare mediante adeguata documentazione fotografica. Ciò vale, in particolare, per quegli interventi ancora da realizzare su stabili nei quali siano stati già effettuati interventi simili, prima dell entrata in vigore del presente Regolamento. 4

5 Art. 4 - Serre Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 817 del C.C., e soggetti al regime della Denuncia di Inizio Attività, i piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o cortili quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili (tutte di volume massimo pari a 15 mc, con altezza esterna massima pari a ml 2.50 (media aritmetica delle altezze per le coperture inclinate), per una superficie massima da occupare pari a mq 6.00). L installazione di tali manufatti è consentita una tantum per unità immobiliare, nel retro degli immobili, ove possibile, e nel rispetto delle norme del Codice Civile, igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture. Art. 5 Gazebo Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 817 del C.C., e soggetti al regime della Denuncia di Inizio Attività, i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare; oltre al rispetto delle norme del Codice Civile, igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera devono attenersi alle seguenti prescrizioni: - Altezza max esterna = ml 2,70 (media aritmetica delle altezze per le coperture inclinate); - Superficie coperta max pari a 25,00 mq per unità immobiliare; - la struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti (teli in tessuto, pvc, cannicciata e simili); - la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture; Dette strutture possono essere realizzate anche nei giardini del Centro Storico e sulle terrazze; In particolare: gli interventi nella Zona A Centro Storico ricadenti nel Piano di Recupero del Centro Storico dovranno essere compatibili con le Norme Urbanistiche ed edilizie dello stesso Piano Attuativo; Per tutti gli altri interventi della Zona A Centro Storico non ricadenti nel Piano di Recupero e per gli interventi interessanti immobili direttamente vincolati dalla L. 1089/39, compreso le zone di pertinenza, dovrà essere acquisito il prescritto parere preventivo della Soprintendenza. Art. 6 Pergolati - Porticati Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 817 del C.C., e soggetti al regime della D.I.A., i pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del C.C., igienico-sanitarie, del Codice della Strada, di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni: - Altezza max esterna (media aritmetica delle altezze per le coperture inclinate), non superiore all altezza dell estradosso del solaio del piano di riferimento esistente o del toro marca piano per le coperture a volta; - profondità non superiore a ml 3.00; 5

6 - superficie coperta non superiore al prodotto tra la profondità (max ml 3,00) ed il 50% del perimetro del fabbricato; - la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, ad eccezione dei soli montanti, che possono essere realizzati anche in muratura; trattasi, quindi, di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo e ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro, assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione; la struttura non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell edificio già esistenti); può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio; il tutto adeguato al tipo di edificio esistente; - la struttura può, inoltre, essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit) o integrati in essi (modo strutturale); eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati in zona non visibile da strada; - la struttura dovrà avere forma regolare; - la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. Art. 7 Pensiline a sbalzo Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 817 del C.C., e soggetti al regime della D.I.A., le pensiline per la protezione e l ombreggiatura degli infissi e dei balconi. Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili). La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili). Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante. In ogni caso la profondità max delle pensiline non deve essere superiore a mt 1,50. La loro installazione dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, dall art. 26 del vigente regolamento di edilizia, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Art. 8 - Tettoie per ricovero autovetture E consentita l installazione, nelle aree scoperte dei fabbricati residenziali, di manufatti per il riparo delle autovetture, conformi alle caratteristiche costruttive previste per i pergolati; considerando per ogni posto auto uno spazio di circa ml 2,50 x 5,00, la superficie massima consentita non dovrà essere superiore a mq (pari ad un massimo di n. 4 posti auto). La struttura può essere coperta interamente con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale) e gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati in maniera non visibile. I nuovi posti auto così realizzati dovranno essere regolarmente accatastati; non potranno essere venduti separatamente dall abitazione cui sono connessi da vincolo di pertinenzialità. Art. 9 - Tettoie per riparo animali di affezione E consentita l installazione, nelle aree residenziali ivi comprese le zone agricole, di manufatti con tettoia per l allevamento amatoriale ovvero per il riparo di animali di affezione e, comunque, con finalità educative sanitarie e di zoofilia e previo parere sanitario ove necessario. La superficie massima consentita non dovrà essere superiore a mq 20.00, altezza non 6

7 superiore a mt. 2,50 e dovranno rispettare le distanze minime previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.d.F. ovvero degli strumenti attuativi (Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, Piani di Lottizzazione di iniziativa privata). Art Accessori di edifici produttivi, commerciali e turistico/ricreativi Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici, tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l esercizio delle attività produttive, commerciali turistico-ricreative e similari è consentita l installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell art. 817 del CC e successive modifiche ed integrazioni, e soggette al regime della Denuncia di Inizio Attività. a) Gazebo, Pergolati-Porticati, Pensiline a sbalzo e Tettoie Vale la stessa disciplina per gli interventi a carattere residenziale stabilita nei precedenti articoli del presente Regolamento. b) Strutture ombreggianti per parcheggi E ammessa l installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell azienda o dei suoi dipendenti. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura; la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannicciata o similari; è inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica o acqua calda. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Art. 11 Obbligo di manutenzione Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della autorizzazione o concessione rilasciata. Art. 12 Regolarizzazione delle preesistenze Le pertinenze esistenti prive di autorizzazione potranno essere regolarizzate con le modalità previste per le nuove pertinenze. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente denunciata o autorizzata, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento. Art Sanzioni Sotto il profilo urbanistico-edilizio, per l inosservanza delle norme succitate, si applicano le norme sanzionatorie previste dal D.P.R. 380 del 6.giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni. 7

8 TITOLO II SPEC IFICHE OPER ATIVE Art Volumi Il volume è quello del manufatto edilizio e dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. E compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto. Sono esclusi dal computo della cubatura i volumi destinati a vani tecnici. I maggiori volumi finalizzati alla captazione diretta dell energia solare non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale. Art. 15 Volumi Tecnici Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n del , Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono, pertanto, da considerare volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l extracorsa degli ascensori, le centrali termiche, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda, nonché piccoli locali da adibire a lavanderia e stenditoi coperti, aperti da due lati. simili. Non sono invece da intendere come volumi tecnici, le legnaie, i locali di sgombero, e I volumi tecnici devono essere commisurati in equa proporzione alle caratteristiche ed all entità degli edifici principali e, comunque, non devono superare in nessuna caso il 10% del volume esistente per ogni unità abitativa; l altezza massima interna (media per le coperture inclinate), misurata dal piano calpestìo fino all intradosso del solaio di copertura, non può essere superiore a ml La qualità di volumi tecnici può venir meno per modifiche normative o a seguito di mutamento della destinazione d uso dei locali. In ogni caso, la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell insieme architettonico. Con riferimento ai locali artigianali e/o industriali, sarà consentito realizzare dei volumi tecnici, necessari all attività, aventi una superficie non superiore al 20% di quella del manufatto esistente o di progetto; l altezza di tali volumi non potrà superare quella del manufatto principale, salvo casi eccezionali o particolari da giustificare. Tali norme si applicano sia in caso di interventi su edifici già esistenti che in caso di nuove costruzioni. Si precisa che gli interventi di che trattasi non sono subordinati al pagamento del contributo di concessione di cui all art. 16 del DPR 380/01, ma al solo versamento dei Diritti di Segreteria. 8

9 Art Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con coperture a volta (Legge Regionale n 26 del ) Calcolo dei parametri edilizi per nuova costruzione e per sopraelevazione Per le costruzioni a volta e in muratura il volume, dei vani completamente fuori terra, viene convenzionalmente calcolato con un altezza virtuale: -pari a mt per gli ambienti a destinazione abitativa e relative pertinenze e/o accessori; -pari a mt per gli ambienti a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e industriale e per gli annessi in zona agricola. Art Concentrazione di volumetria E possibile concentrare la volumetria, per quanto previsto dal presente regolamento, espressa da due lotti o aree non confinanti ma ricadenti nello stesso isolato, delimitato da quattro strade, a condizione che le aree: - siano tutte dello stesso proprietario; - abbiano la stessa destinazione urbanistica; Il limite da osservare nell utilizzo di tale possibilità, comunque, rimane il rispetto degli standards di piano. 9

10 TITOLO III PISCINE Art. 18 Definizione Si considera "piscina di uso privato" quella di pertinenza di un edificio privato ad uso abitativo. Si considera "piscina di uso collettivo", quella di pertinenza di un edifìcio privato accessibile al pubblico (es. albergo, campeggio ecc). Si considera "piscina pubblica" quella realizzata da un Ente pubblico o Ente Privato convenzionato, accessibile a tutti previo adeguato regolamento approvato dagli organi amministrativi competenti. Art Progetto Per le "piscina di uso privato" va presentato uno specifico progetto di dettaglio, redatto da un tecnico qualificato e munito di parere della ASL competente, nel quale siano ben specificati i seguenti aspetti: dimensioni planimetriche ed altimetriche; distanze dai confini, strade ed edifici contermini; schema impianto di alimentazione, di potabilizzazione, di smaltimento dello scarico di fondo (e troppo pieno) della piscina; scheda tecnica (della ditta produttrice) nella quale sia chiaramente specificato il metodo di potabilizzazione dell'acqua nonché la tempistica per il suo ricambio. Le piscine ad uso privato nelle zone agricole Zone E è consentita se pertinenza a costruzioni interessanti l agricoltura ovvero a ville padronali, residenze estive e fattorie aziendali Art Onerosità La realizzazione della piscina (ai fini urbanistici) costituisce "caratteristica particolare" che incide sulla classe dell'edificio ai sensi dell'art. 7.4 del D.M. LL.PP. del 10 maggio 1977; la sua costruzione è, pertanto, soggetta al pagamento del solo costo di costruzione (non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione riferiti di norma alla volumetria dell'edificio) nella percentuale corrispondente alla classe dell'edificio principale qualora la stessa venga realizzata contestualmente all edificio stesso mediante Permesso di Costruire. Nel caso, invece, la piscina dovesse essere realizzata in tempi successivi e separatamente dal fabbricato principale, occorrerà presentare regolare D.I.A. o Permesso di Costruire; in questo caso gli oneri da corrispondere ammonteranno al 5% del Costo di Costruzione documentato da specifico computo metrico estimativo completo, redatto in base ai prezzi unitari del listino della REGIONE PUGLIA vigente al momento della presentazione del progetto. Art Piscine esistenti Per gli impianti esistenti da regolarizzare, il proprietario dovrà presentare specifico progetto di dettaglio (D.I.A. o Permesso di Costruire), redatto da un tecnico qualificato, nel quale sia ben specificato quanto stabilito nel precedente art. 18 del presente regolamento. Gli oneri concessori da pagare saranno pari al doppio di quelli stabiliti nel precedente art. 20 del presente regolamento 10

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