DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO

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1 5.1.1 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTIVA N. 1 (Valida dal 1. gennaio 2010) IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO (art LT e LIFD) Pag. Principi dell imposta alla fonte 3 1. Assoggettati 3 2. Inizio e fine assoggettamento 4 3. Matrimonio 4 4. Naturalizzazione - Ottenimento permesso C 4 Prestazioni imponibili 5 5. Salario ordinario 5 6. Prestazioni in natura 5 7. Vantaggio auto 6 8. Assegni 6 9. Indennità per tragitto verso luogo di lavoro Indennità pasti/rimborso spese pasti Proventi compensativi versati per il tramite del datore di lavoro 6 Tabelle e calcolo dell imposta Momento determinante Reddito d attività lucrativa Proventi compensativi Rettifica a fine anno o fine rapporto di lavoro (conguaglio) Tabelle d imposta (aliquote) e loro applicazione Coniugati Partner registrati Figli a carico Persone a carico Famiglie monoparentali Tabelle per doppi redditi (tabella C e E) 16 1

2 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio 23. Tabella per attività accessoria o a tempo parziale (tabella D) Casi particolari Permessi L Procedura di conteggio semplificata - lavoro in nero Riserva tassazione ordinaria Deduzioni individuali ammissibili 19 Contestazione della trattenuta d imposta alla fonte Domanda di contestazione Trattenuta complementare 20 Obblighi del debitore d imposta In generale Trattenuta d imposta Rendiconti trimestrali e riversamento all amministrazione 21 fiscale cantonale 34. Conteggio annuale Modifiche relative al debitore d imposta Attestato-ricevuta Formulario d annuncio Provvigione d incasso 24 Responsabilità Ritenuta insufficiente Sottrazione d imposta Appropriazione indebita Frode fiscale 25 Lista dei Comuni di frontiera 27, 28, 29 2

3 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio PRINCIPI DELL IMPOSTA ALLA FONTE A. DIMORANTI - Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera 1. Assoggettati Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d attività lucrativa dipendente. Possono rientrare in questa casistica in particolare: - titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera - titolari di un permesso L (364g/anno) che hanno residenza fiscale in Svizzera - cittadini con libretto stranieri F, N e S documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori DIMORANTI/RESIDENTI FISCALI ESTERI. B. RESIDENTI FISCALI ESTERI - Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera (qualsiasi sia la loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d attività lucrativa dipendente. Possono rientrare in questa casistica in particolare: - titolari di un permesso B che hanno la loro residenza fiscale all estero - titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all estero - titolari di un permesso G con residenza all estero in un Comune italiano sito fuori la fascia di confine di 20 Km. - titolare di un permesso G con residenza all estero - dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo massimo di 90 giorni/3 mesi. - cittadini svizzeri domiciliati all estero documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori DIMO- RANTI/RESIDENTI FISCALI ESTERI C. FRONTALIERI FISCALI (che rientrano nell applicazione dell Accordo sul frontalierato del 1974) Tutti i lavoratori, titolari di un permesso G e domiciliati in un Comune italiano di confine, qualsiasi sia la loro nazionalità, sono assoggetta- 3

4 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio ti alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d attività lucrativa dipendente. (cfr. lista Comuni italiani di confine interessati a pag. 27, 28 e 29). ATTENZIONE: se coniugato o vivente in regime di concubinato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo familiare. documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori FRON- TALIERI FISCALI (con rientro giornaliero o settimanale). 2. Inizio e fine assoggettamento L'assoggettamento all'imposta alla fonte inizia, in funzione dell'età, dal 1. gennaio dell'anno in cui il lavoratore compie il 18.mo anno di età (art. 8 cpv. 3 LT) e, in funzione dell'attività, dal primo giorno di lavoro (anche durante brevi periodi di lavoro e durante la validità di permessi per occupazione di breve durata o periodi di attesa). 3. Matrimonio L'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa, poiché sostituito da quello ordinario, dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha contratto matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero in possesso di un permesso di domicilio (permesso C). Eccezione Il contribuente frontaliere che si sposa con un(a) cittadino(a) svizzero(a) o con permesso di domicilio (C) e che nonostante ciò conserva lo statuto di frontaliere permane assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte come tale. In caso di divorzio oppure di separazione duratura legale o di fatto il lavoratore straniero è nuovamente assoggettato all'imposta alla fonte se nel frattempo non ha ancora ottenuto un permesso di domicilio (permesso C). L'assoggettamento alla fonte ha inizio il mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il divorzio o la separazione. Di converso, in caso di decesso del coniuge, il lavoratore straniero che non ha ancora ottenuto il permesso di domicilio (permesso C), rimane comunque tassato in via ordinaria. 4. Naturalizzazione Ottenimento permesso C L'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa, poiché sostituito da quello ordinario, dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha ottenuto un permesso di domicilio (permesso C) oppure ha ottenuto la nazionalità svizzera. 4

5 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio PRESTAZIONI IMPONIBILI Sono imponibili tutti gli indennizzi versati o accreditati al contribuente per la sua attività lavorativa, in particolare il salario ordinario (mensile, orario risp. giornaliero, a cottimo, per ore supplementari), come pure le provvigioni, le gratifiche, i premi di anzianità e di giubileo, le indennità per cessazione di un attività e di buona uscita, come pure le vacanze e i giorni festivi non goduti pagati in contanti, le prestazioni in natura (vitto e alloggio, appartamenti di servizio, vetture di servizio, ecc.), le mance e ogni altra prestazione valutabile in denaro, nonché qualsiasi altra prestazione imponibile versata posteriormente e non assoggettata in precedenti periodi fiscali. Fanno parte del salario anche le prestazioni che il datore di lavoro versa a terzi per conto del suo dipendente (p.es. pagamento della pigione, presa a carico rate del leasing, ecc.). Sono imponibili i proventi lordi senza alcuna deduzione. Il calcolo dell'imposta deve quindi essere eseguito sull'importo della prestazione prima della deduzione degli oneri sociali, della previdenza professionale, ecc. Le partecipazioni ai premi delle assicurazioni malattia o infortuni e della previdenza, ecc., come pure il pagamento delle imposte alla fonte (accordo sul salario netto), che il datore di lavoro assume in luogo e per conto del lavoratore, sono considerati elementi costitutivi del salario imponibile. 5. Salario ordinario Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato: giorno/chf mese/chf anno/chf 6. Prestazioni in natura Colazione '260.- Pranzo '600.- Cena '880.- Pensione Completa '740.- Alloggio Pensione completa con alloggio '880.- Abbigliamento: quando il datore di lavoro fornisce in gran parte abiti, biancheria personale e scarpe, e prende a suo carico il bucato e il mantenimento di questi effetti, si aggiungeranno CHF 80.- al mese, risp. CHF all anno. Alloggio: quando il datore di lavoro non mette soltanto una camera a disposizione, ma un appartamento, si aggiungerà l importo dell affitto 5

6 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio corrispondente al prezzo locale invece delle quote summenzionate, risp. l importo di cui la pigione dell appartamento è stato ridotto in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo. 7. Vantaggio auto Quota privata Vantaggio effettivo 8. Assegni Qualora l automobile di servizio possa essere utilizzata anche a scopi privati dal dipendente, occorre determinare il valore della prestazione di cui beneficia e aggiungerlo al salario lordo imponibile. Il valore viene determinato calcolando lo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma almeno CHF al mese. Per i veicoli in leasing occorre considerare il prezzo di acquisto in contanti (IVA esclusa) oppure eventualmente il prezzo dell oggetto (IVA esclusa) indicati nel contratto leasing. In sostituzione del calcolo forfetario della quota privata, è data la possibilità di computare al salario lordo imponibile il vantaggio privato effettivo, a condizione che sia tenuto un libro di bordo. Il valore viene determinato moltiplicando i chilometri percorsi a scopo privato (compreso il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro) per la rispettiva tariffa al chilometro, pari a cts. 40/Km. ( p.es.: 8'500 km percorsi a titolo privato x cts. 40 = CHF ) Assegni per i figli, altri assegni di famiglia, indennità per lavoro a squadre, di picchetto, di trasferimento, per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per inconvenienti dovuti al lavoro. Tali indennità costituiscono parte integrante del salario imponibile anche quando sono disciplinate da un contratto collettivo di lavoro (CCL). 9. Indennità per tragitto verso luogo di lavoro Fanno pure parte del reddito imponibile le prestazioni o le indennità del datore di lavoro per il tragitto dal domicilio fino al luogo di lavoro, in quanto già considerate forfetariamente nel calcolo delle aliquote, conformemente all art. 107 LT. 10. Indennità pasti/rimborso spese pasti 11. Proventi compensativi versati per il tramite del datore di lavoro Tutti i contributi (contanti/buoni pasto) per i pasti consumati sul posto di lavoro, nonché il rimborso erogato ai dipendenti che sono principalmente attivi nel servizio esterno (oltre al 50%), vanno sommati al reddito lordo imponibile. Tutti i proventi compensativi in relazione con l'attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta versati al dipendente per il tramite del datore di lavoro sono aggiunti al reddito lordo imponibile e l ammontare totale deve essere imposto con l aliquota corrispondente. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari. 6

7 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio I proventi compensativi che l'istituto assicurativo o di previdenza versa direttamente all'assicurato (quindi che il dipendente riceve non per il tramite del datore di lavoro) non sono invece da computare al salario lordo imponibile. La trattenuta d'imposta su questi proventi è infatti operata direttamente dall'istituto assicurativo o di previdenza in base alle tabelle ufficiali dell'imposta alla fonte, in merito alle quali si rimanda alla Direttiva n 2. In questi casi il datore di lavoro deve quindi limitarsi a tenere conto dei periodi di assenza (e cioè dei periodi durante i quali il lavoratore ha ricevuto un'indennità direttamente dall'istituto assicurativo o di previdenza) per determinare l'aliquota applicabile al reddito del lavoro (ricostruzione del salario annuo su 360 giorni). ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009) Dimorante sposato con 1 figlio Reddito semplice (periodo incompleto per inizio attività e indennità ore cassa malattia versate per il tramite del datore di lavoro) Attività dal 1.3 al Salario annuale teorico compresi AF e 13.ma CHF Aliquota per CHF = 2.8% Mese Salario % IF Imposta totale Marzo % Aprile % Maggio % Giugno % Luglio % Agosto % Settembre % Ottobre Salario ind. CM AF % Novembre % Dicembre ma Totale effettivo % (1) Conguaglio ultimo salario di Fr (1) Salario annuale su 360 giorni x 360 = % 300 7

8 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio TABELLE E CALCOLO DELL IMPOSTA 12. Momento determinante Ai fini dell'imposizione e dell'aliquota applicabile è determinante la situazione personale del contribuente al momento del pagamento, dell'accredito o della compensazione della prestazione imponibile. 13. Reddito attività lucrativa Le modificazioni di stato civile, del numero dei figli e delle persone a carico, come pure l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa del coniuge, sono considerati dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale si è verificato l'evento. In caso di matrimonio tra due contribuenti assoggettati alla fonte, la modificazione della tabella avviene pure con l'inizio del mese successivo a quello del matrimonio. Vedi esempio a pag. 26. In caso di attività lucrativa principale per il calcolo della trattenuta d'imposta mensile è determinante il salario lordo annuale del contribuente, riservata la rettifica (conguaglio) che deve essere operata dal datore di lavoro a fine anno o alla fine del rapporto di impiego. 14. Proventi compensativi I proventi compensativi (ad es. le indennità per perdita di guadagno, di malattia, ecc.) versati al dipendente per il tramite del datore di lavoro sono normalmente aggiunti, a cura del datore di lavoro, al reddito del salario annuale e rientrano nei proventi determinanti ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione (vedi punto 11 della presente Direttiva). 15. Rettifica a fine anno o fine rapporto di lavoro (conguaglio) Il datore di lavoro trattiene l'imposta, mese per mese, con riferimento alla rispettiva tabella, colonna salario annuale, tenendo in considerazione il presunto reddito lordo dell'anno intero. L'aliquota definitiva e la relativa imposta realmente dovuta sono poi determinate, sempre a cura del datore di lavoro, alla fine dell'anno (nell'ambito della trattenuta del mese di dicembre), rispettivamente alla fine del rapporto di lavoro, tenendo in considerazione il reddito complessivo lordo di tutto l anno. L'aliquota è da riferire alla finca "salario annuo" e l'imposta trattenuta per eccesso o per difetto durante l'anno (nell'ambito delle singole trattenute mensili) deve essere regolata direttamente dal datore di lavoro con il dipendente mediante conguaglio. E' importante ricordare che: a) per periodi di lavoro incompleti (l'assoggettato alla fonte lavora solo durante un certo periodo limitato e non per tutto l'anno), l'aliquota dovrà essere stabilita dal datore di lavoro tenendo conto di un salario corrispondente ad una attività annua completa (360 giorni). I giorni relativi alle vacanze e ai giorni festivi non goduti (pagati in contanti) non sono considerati quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro; 8

9 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio b) per lavoro a tempo parziale (occupazione inferiore al 100% e quando non sono raggiunti i presupposti per l applicazione della tabella D 4% ) si applicano le seguenti normative: - nel caso di unica attività svolta (il datore di lavoro è tenuto in questi casi a farsi rilasciare una relativa dichiarazione ufficiale vidimata dall autorità del Comune di domicilio svizzero o estero in cui si attesti che il contribuente non svolge alcuna altra attività), l aliquota applicabile è quella corrispondente all effettivo salario conseguito; - nel caso di attività esercitate presso più datori di lavoro o in caso in cui la residua percentuale di mancata occupazione fosse compensata con altre prestazioni di salario (indennità di disoccupazione o sostitutive di reddito) l aliquota applicabile è quella riferita al corrispondente reddito per una attività completa (conversione del salario al 100%). ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009) Dimorante celibe (Tabella A) Salario annuo CHF versato in 13 mensilità Situazione normale con salario costante; il datore di lavoro può conoscere già all inizio dell anno l aliquota esatta: Calcolo dell imposta aliquota 4.6% Tabella A Salario Aliquota Imposta Imposta totale % gennaio novembre % Totale trattenuta primi 11 mesi Imposta totale dell anno % Conguaglio da trattenere su mese di dicembre e 13.ma 9

10 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009) Consulente estero, con attività lucrativa in Svizzera a tempo pieno (Coniugato, moglie che lavora in Svizzera, senza figli) con autorizzazione di soggiorno di corta durata tipo L valido dal 1 maggio 2009 al 29 aprile 2010 Salario: CHF mensili Calcolo della trattenuta d imposta Anno 2009 Imponibile Maggio/Dicembre CHF x 8 mesi CHF Aliquota* 11.8% Imposta dovuta CHF x 11.8% CHF *) Salario determinante per la fissazione dell aliquota CHF x 12 = Fr ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009) Frontaliera nubile con attività al 50% + altra attività Salario annuo CHF versato in 13 mensilità Salario determinante: x 100 = * 50 Il datore di lavoro può conoscere già all inizio dell anno l aliquota esatta: * aliquota 6.4% Calcolo dell imposta Salario Aliquota Imposta Imposta totale gennaio % novembre % Totale trattenuta primi 11 mesi Imposta totale dell anno % Conguaglio da trattenere su mese di dicembre e 13.ma 10

11 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio L imposta alla fonte è prelevata in applicazione delle seguenti tabelle: TABELLA A: calcolata sulla base del reddito da attività lucrativa delsingolo lavoratore con presa in considerazione delle deduzioni applicabili ad una persona sola e sulla base delle aliquote ordinarie riportate all art. 35 cpv. 1 LT e 214 cpv. 1 LIFD; 16. Tabelle d imposta (aliquote) e loro applicazione TABELLA B: calcolata sulla base del reddito da attività lucrativa del singolo dipendente con presa in considerazione delle deduzioni applicabili ai coniugati, sulla base delle aliquote ordinarie riportate all art. 35 cpv. 2 LT e 214 cpv. 2 LIFD e con riconoscimento deduzione per figli a carico totale; TABELLA C: calcolata sulla base del reddito del contribuente e del proprio coniuge con presa in considerazione delle deduzioni applicabili ai coniugati con doppi redditi, sulla base delle aliquote ordinarie riportate all art. 35 cpv. 2 LT e 214 cpv. 2 LIFD e con riconoscimento deduzione per figli a carico totale; TABELLA E: calcolata sulla base del reddito del contribuente e del proprio coniuge con presa in considerazione delle deduzioni applicabili ai coniugati con doppi redditi, sulla base delle aliquote ordinarie riportate all art. 35 cpv. 2 LT e 214 cpv. 2 LIFD e con deduzione per figli a carico ripartita sui due coniugi; TABELLA F: calcolata sulla base del reddito del contribuente con presa in considerazione delle deduzioni applicabili ai coniugati, sulla base delle aliquote ordinarie riportate all art. 35 cpv. 2 LT e 214 cpv. 2 LIFD e con riconoscimento deduzione per figli a carico ripartita sui due coniugi o conviventi; TABELLA D: 4% sempre applicabile nel caso in cui il dipendente lavori presso il singolo datore di lavoro con un attività lucrativa non superiore alle 15 ore settimanali e cumulativamente il reddito lordo inferiore a CHF 2'000.- mensili o non superiore a CHF 70.- l ora. 11

12 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio La scelta delle tabelle va effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale (questionario per dipendenti assoggettati alla fonte) che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro, e tornano così applicabili: Contribuente celibe, nubile, divorziato, separato di fatto, vedovo e non convivente Contribuente-dipendente celibe, nubile, divorziato, separato di fatto, vedovo e non convivente 1. Se svolge attività a carattere accessorio (durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e cumulativamente il reddito lordo è inferiore a CHF 2'000.- o non supera CHF 70.- all ora) 2. Se svolge attività principale (non assoggettato con Tabella D) 3. Se vive in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28 anno di età o di persone bisognose al cui sostentamento provvede Contribuente - dipendente è assoggettato con tabella: D (4%) A B 1,2,3.. Contribuente coniugato / partner registrato Contribuente-dipendente coniugato 4. Se svolge attività a carattere accessorio (durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e cumulativamente il reddito lordo è inferiore a CHF 2'000.- o non supera CHF 70.- all ora) 5. Se svolge attività principale (non assoggettato con Tabella D): Allora occorre distinguere (cfr. questionario dipendente) 5.a Se il coniuge del contribuente-dipendente non svolge attività né in Svizzera né all estero e non percepisce redditi sostitutivi da pensioni, invalidità o altre rendite Contribuente - dipendente è assoggettato con tabella: D (4%) B 0,1,2.. 12

13 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio b Se il coniuge del contribuente-dipendente svolge UNA SOLA attività lucrativa, con reddito conseguito:. in Svizzera. in Svizzera, ma accessorio quindi nel caso in cui il coniuge assoggettato con Tabella D. all estero se il contribuente-dipendente è FRONTALIERE FISCALE se il contribuente-dipendente è DIMORANTE/ RESIDENTE FISCALE ESTERO (correttiva*) 5.c Se il coniuge del contribuente-dipendente svolge DUE O PIU attività lucrative presso differenti datori di lavoro (indipendentemente se attività principali o accessorie), con redditi conseguiti:. esclusivamente in Svizzera. sia in Svizzera che all estero. esclusivamente all estero se il contribuente-dipendente è FRONTALIERE FISCALE se il contribuente-dipendente è DIMORANTE/ RESIDENTE FISCALE ESTERO C 0,1,2.. B 0,1,2.. F 0,1,2.. E 0,1,2.. C 0,1,2.. C 0,1,2.. F 0,1,2.. E 0,1,2.. (*) pt. 5b: istanza di correttiva Il contribuente-dipendente DIMORANTE/RESIDENTE FISCALE ESTERO (vedi def. al pt. 1 della presente Direttiva), tassato con la tabella E 0, 1, 2, 3 ha diritto di richiedere entro il 31 marzo dell anno che segue quello dell assoggettamento all Ufficio delle imposte alla fonte una correttiva se il reddito netto dell attività (unica) esercitata all estero dal proprio coniuge è inferiore a CHF 7'750.- (5'000.- euro) allegando il relativo certificato di salario del coniuge e l attestazione vidimata da un autorità costituita del Comune di residenza che certifichi che il coniuge esercita unicamente tale attività lucrativa sia in Svizzera che all estero.(l autorità fiscale si riserva di esigere copia della dichiarazione fiscale estera). (**) pt. 5c: istanza di correttiva Il contribuente-dipendente tassato con la tabella C 0, 1, 2, 3, qualora le due o più attività del coniuge cumulativamente rientrerebbero ancora nei requisiti per l applicazione della tabella D (redditi accessori), può richiedere l applicazione della tabella B 0, 1, 2, 3. La relativa richiesta di correttiva deve essere inoltrata, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello che segue l assoggettamento, all Ufficio delle imposte alla fonte. 13

14 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio Contribuente in concubinato (convivente) Contribuente-dipendente che vive in concubinato 6. Se svolge attività a carattere accessorio (durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e cumulativamente il reddito lordo è inferiore a CHF 2'000.- o non supera CHF 70.- all ora) 7. Se svolge attività principale (non assoggettato con Tabella D) e SENZA figli a carico 8. Se svolge attività principale (non assoggettato con Tabella D) e CON figli a carico Contribuente - dipendente è assoggettato con tabella: D (4%) A Allora occorre distinguere (cfr. questionario dipendente) 8.a Se il convivente del contribuente-dipendente non svolge attività lucrativa né in Svizzera né all estero 8.b Se il convivente del contribuente-dipendente svolge UNA SOLA attività lucrativa, con reddito conseguito:. in Svizzera se reddito del convivente è minore del reddito contribuente-dipendente se reddito del convivente è maggiore del reddito contribuente dipendente. in Svizzera, ma accessoria quindi nel caso in cui il convivente assoggettato con Tabella D. all estero 8.c Se il convivente svolge DUE O PIU attività lucrative presso differenti datori di lavoro (indipendentemente se attività principali o accessorie), con redditi conseguiti:. esclusivamente in Svizzera o sia in Svizzera che all estero se reddito svizzero del convivente è minore del reddito contribuente-dipendente se reddito svizzero del convivente è maggiore del reddito contribuente-dipendente. esclusivamente all estero 14 B 1,2,3.. B 1,2,3.. A B 1,2,3.. F 1,2,3.. B 1,2,3.. A F 1,2,3..

15 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio La scelta della tabella va effettuata come al punto 16 (casi 4, 5) della presente Direttiva, in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale (questionario per dipendenti assoggettati alla fonte) che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro a disposizione dell autorità fiscale. I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi (vedi punto 17). 17. Coniugati 18. Partner registrati Di principio, è considerato figlio a carico ogni figlio minorenne fino alla fine del mese del compimento del 18esimo anno di età rispettivamente ogni figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi fino alla fine del mese del compimento del 28esimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede in modo essenziale e che vivono in comunione domestica. La deduzione per i figli minorenni, viene riconosciuta automaticamente a tutti gli assoggettati alla fonte: nei casi di applicazione delle tabelle B 1,2,3.. e C 1,2,3.. la deduzione è accordata integralmente; nei casi di applicazione delle tabelle E 1,2,3.. e F 1,2,3.. la deduzione è ripartita sui due coniugi/conviventi. Pertanto, la questione del riconoscimento in deduzione dei figli minorenni è regolata automaticamente con l applicazione corretta delle tabelle di aliquote riportate al pt. 16 della presente Direttiva. 19. Figli a carico Minorenni Dà diritto alla deduzione ogni figlio che non ha ancora compiuto 28 anni, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell obbligo scolastico (art. 34 cpv. 1 lett. c LT). Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuti. Se i presupposti si verificano solo per una parte del periodo fiscale (inizio o cessazione degli studi durante l anno), la relativa deduzione sarà limitata unicamente a tale periodo. Se sono adempiute le suddette condizioni, il datore di lavoro stabilisce autonomamente, all inizio dell anno fiscale o all inizio dell assoggettamento, la tabella applicabile come al punto 16 della presente Direttiva (in funzione dello stato civile e del numero dei figli a carico) sulla base della documentazione che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore (1-atto di famiglia, 2-certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o dell istituto, 3-attestazione rilasciata in presenza di un autorità costituita che il figlio non dispone di alcun reddito né di assegni o borse di studio, siano essi pubblici o privati, ed è a esclusivo carico del richiedente. Maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28esimo anno di età 15

16 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio IMPORTANTE: il diritto alla deduzione per figli maggiorenni a carico è subordinato alla presentazione da parte del datore di lavoro di tale documentazione in allegato al conteggio annuale. 20. Persone a carico E' considerata persona a carico ogni persona residente in Svizzera totalmente o parzialmente incapace ad esercitare un'attività lucrativa al cuisostentamento il contribuente provvede in modo essenziale. Il riconoscimento della deduzione ai fini dell'aliquota applicabile può tuttavia avvenire unicamente con decisione dell'ufficio delle imposte alla fonte al quale il datore di lavoro deve presentare, al momento della nascita del presunto diritto alla deduzione, la relativa domanda debitamente documentata. 21. Famiglie monoparentali Celibi o nubili, separati legalmente o di fatto, divorziati e vedovi, che vivono in comunione domestica con figli, sono assoggettati alla trattenuta d imposta alla fonte come al punto 16 della presente Direttiva (vedi: p.to 16/3), sulla base dei dati contenuti nel questionario ufficiale (questionario per dipendenti assoggetttati alla fonte). L applicazione di tali tabelle è subordinata alla presentazione dell atto di famiglia - oltre alla documentazione relativa ai figli maggiorenni a carico per la quale si rimanda al capitolo Figli a carico/figli maggiorenni - che il datore di lavoro dovrà tenere a disposizione dell autorità fiscale. 22. Tabelle per doppi redditi (Tabella C e Tabella E) Le tabelle per doppi redditi (C e E) si applicano come riportato al pt. 16 della presente Direttiva, sulla base dei dati contenuti nel questionario ufficiale (questionario per dipendenti assoggettati alla fonte). La Tabella C è applicata anche nel caso in cui uno solo dei due coniugi è assoggettato alla fonte e il reddito principale dell'altro coniuge è tassato ordinariamente. L'applicazione della Tabella C e E decadono su domanda di un contribuente nel caso in cui uno dei due coniugi cessa o interrompe la sua attività lucrativa per un periodo di almeno 3 mesi NB: La tabella dei doppi redditi non è applicata se uno dei due coniugi esercita una sola attività lucrativa e unicamente a tempo parziale o accessorio, tassata secondo la tabella D (4%). 23. Tabella per attività accessoria o a tempo parziale (Tabella D 4%) Applicazione come a pt. 16/1, 16/4 o 16/6 della presente Direttiva. L'aliquota d'imposta per attività accessoria o a tempo parziale è del 4% (compresa l'imposta federale diretta). Essa è applicata ai redditi d'attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non 16

17 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito lordo è inferiore a CHF. 2'000.- al mese o non supera CHF all ora. Ai fini dell applicabilità della Tabella D, il salario mensile è convertito in salario orario.. Se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situzione personale, il datore di lavoro rispettivamente l'istituto assicurativo o di previdenza applicano le seguenti tabelle d'imposta: - per celibi e salariati il cui stato civile non è noto: la Tabella A; - per le salariate coniugate: la Tabella C; per i salariati coniugati: la Tabella C0.. Il/la contribuente assoggettato/a all imposta alla fonte (Tabella A) che contrae matrimonio con un/a contribuente minorenne, è tassato secondo le aliquote della Tabella B (coniugati con un solo reddito) dal mese successivo a quello del matrimonio e fino all'inizio dell'anno in cui la moglie/marito compie il 18.mo anno di età. 24. Casi particolari I titolari di un permesso L sono assoggettati alla trattenuta d imposta con l aliquota relativa al corrispondente reddito per un attività completa (annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi o su 12 mesi se trattasi di salario mensile), tenuto conto della situazione familiare (vedi esempio in appendice). Quando, per motivi particolari non è possibile procedere all annualizzazione del salario, (ad esempio professori, docenti e insegnanti in genere. occupati a tempo parziale), l aliquota d imposta sarà stabilita in base alla scala dei salari di categoria (scuole, istituti, ecc.). È totalmente imponibile nel Cantone, la retribuzione totale annuale integralmente versata o accreditata da un datore di lavoro con sede o stabilimento d impresa nel Cantone. Restano riservati i disposti delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione e il diritto del contribuente di contestare la trattenuta d imposta (art. 210 LT e art. 137 LIFD). 25. Permesso L ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009) Consulente estero (celibe) ( con autorizzazione di soggiorno di corto tipo L) con attività limitata a 90 giorni all anno Per i 90 giorni di attività lucrativa esplicita nel Cantone Ticino riceve un compenso lordo di CHF

18 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio Calcolo della trattenuta d imposta Imponibile CHF Salario determinante per la fissazione dell aliquota (annualizzazione del salario) CHF x 240* CHF ** Aliquota 13.3% Calcolo dell imposta CHF x 13.3% CHF * Giorni lavorativi dell anno / ** giorni effettivi di lavoro 26. Procedura di conteggio semplificata - Lavoro in nero Tramite un solo annuncio presso un unica istituzione, la cassa di compensazione AVS, il datore di lavoro versa i contributi per i dipendenti per quanto concerne l assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, le indennità di perdita di guadagno, l assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari nell agricoltura, l assicurazione contro gli infortuni e le imposte alla fonte. Le condizioni per poter beneficiare della procedura di conteggio semplificata sono tre: - il singolo stipendio non può superare i CHF 19'890.- annui - la somma totale annua dei salari dell azienda non può superare i CHF il salario di tutto il personale deve essere conteggiato con la procedura semplificata Per maggiori informazioni si invita a contattare direttamente l autorità competente, Divisione dell economia, Cassa di compensazione AVS, Bellinzona. 27. Riserva tassazione ordinaria Al verificarsi di determinate condizioni i contribuenti con domicilio o dimora fiscale in Svizzera assoggettati alla fonte (ad esclusione quindi dei Frontalieri fiscali e dei Residenti fiscali esteri) beneficiano del regime di tassazione ordinaria che può essere complementare a quello della fonte (art. 112 LT e 90 cpv. 1 LIFD) oppure sostitutivo del medesimo (art. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD). Tassazione complementare Sono soggetti a tassazione ordinaria complementare tutti gli altri redditi imponibili del contribuente (quelli che non provengono dal lavoro e i proventi compensativi ad esso relativi) come pure la sua sostanza e i suoi relativi redditi. 18

19 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio Rientrano negli altri redditi imponibili, tassati ordinariamente, in particolare quelli provenienti da una attività indipendente, da patenti o diritti d'autore, oppure da vincite a lotterie o concorsi come pure da usufrutti, fondazioni, nonché rendite, pensioni, alimenti o prestazioni in capitale della previdenza professionale, come pure i redditi da immobili e da capitali a risparmio o titoli. Il contribuente è, in questi casi, tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta. Sono imposti con la tassazione ordinaria sostitutiva i redditi lordi assoggettati alla fonte di un contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui, quando superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di CHF 120' Tale tassazione è mantenuta, negli anni successivi e fino alla fine dell'assoggettamento alla fonte, anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, il limite stabilito. Se l'assoggettamento in un Cantone ha una durata inferiore ad un anno civile intero, i redditi lordi determinanti per l'imposta alla fonte sono convertiti su dodici mesi. Nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva il datore di lavoro deve tuttavia continuare a prelevare l'imposta alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva. L'Ufficio delle imposte alla fonte può tuttavia, in questi casi, autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla trattenuta d'imposta a condizione che presti una sufficiente garanzia. In quest'ultimo caso l'assoggettamento avviene a tutti gli effetti secondo la procedura ordinaria. Per completezza deve essere rilevato che il regime di tassazione ordinaria è praticato anche nei riguardi di quegli assoggettati alla fonte che ottengono un permesso di domicilio (permesso C) o che sposano un cittadino svizzero oppure una persona in possesso di un permesso di domicilio (permesso C). La stessa regola è applicata anche nel caso in cui, in costanza di matrimonio, uno dei due coniugi ottiene la nazionalità svizzera o un permesso di domicilio. Il passaggio dal regime alla fonte a quello ordinario avviene dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale si è verificato l'evento. In caso di separazione duratura giudiziale o di fatto o di divorzio da un coniuge di nazionalità svizzera o al beneficio di un permesso di domicilio, il lavoratore straniero che non ha nel frattempo ottenuto un permesso di domicilio (permesso C) è nuovamente assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte dall'inizio del mese successivo. Tassazione sostitutiva Il riconoscimento di eventuali deduzioni individuali non considerate nell'ambito delle singole tabelle d'imposta a cui il contribuente ha diritto può essere fatto valere nell'ambito della procedura di contestazione dell'imposta - punto 29 della presente direttiva Deduzioni individuali ammissibili su istanza

20 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio La relativa richiesta, accompagnata da tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata, all'ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona, dal contribuente medesimo, dal suo datore di lavoro oppure dall'istituto assicurativo o di previdenza al più tardi entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento. A dipendenza della categoria di contribuente, possono rientrare in particolare in questo contesto gli interessi per debiti privati, il riacquisto di anni assicurativi del II Pilastro, le quote per la previdenza individuale vincolata (III pilastro A), le prestazioni di sostentamento o mantenimento di figli e persone a carico precedentemente non considerati e gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato. CONTESTAZIONE DELLA TRATTENUTA D IMPOSTA ALLA FONTE 29. Istanza di contestazione Il contribuente o il datore di lavoro che intende contestare la trattenuta d'imposta alla fonte (art. 210 LT e 137 LIFD) può richiedere, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento, all'ufficio delle imposte alla fonte di Bellinzona una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. Se il datore di lavoro ha operato una trattenuta troppo elevata riversandola all'ufficio delle imposte alla fonte, la differenza sarà restituita o accreditata senza interessi, purché la domanda sia inoltrata entro i termini validi per la contestazione della trattenuta d'imposta alla fonte. Differenze d imposta inferiori a CHF non vengono considerate. Il datore di lavoro, rispettivamente l'istituto assicurativo o di previdenza hanno l'obbligo di restituire direttamente al contribuente l'imposta trattenuta in eccesso. Se la restituzione diretta al contribuente non può avvenire, ad esempio nei casi in cui quest'ultimo ha cambiato datore di lavoro e non si conosce il suo nuovo recapito, la restituzione avviene per il tramite dell'ufficio delle imposte alla fonte al quale il debitore della prestazione imponibile è, a questo riguardo, tenuto a rivolgersi. 30. Trattenute complementari Se il datore di lavoro rispettivamente l'istituto assicurativo o di previdenza non hanno effettuato la trattenuta o l'hanno fatto in misura insufficiente, l'ufficio delle imposte alla fonte reclama loro l'imposta non trattenuta. E' riservato il diritto di regresso del debitore della prestazione imponibile nei confronti del contribuente (art. 211 LT). Nell'ambito delle relazioni intercantonali, le imposte alla fonte percepite in eccesso, sono restituite al contribuente, senza interessi; le imposte 20

21 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio trattenute in misura minore, sono richieste al contribuente senza interessi. E' possibile rinunciare a una trattenuta complementare o a una restituzione se il montante annuo è inferiore a CHF per ogni contribuente. OBBLIGHI DEL DEBITORE D IMPOSTA Sono considerati debitori della prestazione imponibile il datore di lavoro, come pure gli Istituti assicurativi o di previdenza che hanno la loro sede o il loro stabilimento d'impresa nel Cantone. Gli stabilimenti d'impresa fuori Cantone soggiacciono alla sovranità fiscale del Cantone in cui si trovano. Nel caso di ristoranti, il datore di lavoro può essere l'esercente, il gerente oppure il proprietario. Il mancato rispetto delle modalità qui riportate può configurare, relativamente al caso di specie, una violazione degli obblighi procedurali, una sottrazione consumata d imposta e/o un delitto fiscale perseguibile penalmente, ex artt. 257 ss. LT e artt. 174 ss. LIFD. 31. In generale La trattenuta d'imposta per tutti gli assoggettati alla fonte deve avvenire al momento del pagamento, del versamento, della nascita del credito o della compensazione della prestazione imponibile senza riguardo ad eventuali cessioni di salario, opposizioni o reclami oppure contestazioni di qualsiasi genere. 32. Trattenuta d imposta Il riversamento delle imposte trattenute deve avvenire trimestralmente all'ufficio delle imposte alla fonte al più tardi, entro 10 giorni dalle date, a questo riguardo, appositamente stabilite e cioè il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Entro i medesimi termini il debitore della prestazione imponibile è pure tenuto a presentare un rendiconto delle trattenute complessive trimestrali sul modulo ufficiale che riceverà periodicamente dall'ufficio delle imposte alla fonte unitamente alle polizze PVR. Il rendiconto trimestrale deve essere presentato anche per i periodi durante i quali il datore di lavoro non è momentaneamente tenuto ad alcun riversamento d'imposta (nessun dipendente assoggettato alla fonte o dipendente esente da imposta). La mancata presentazione del rendiconto trimestrale delle imposte trattenute alla fonte, comporta per il datore di lavoro l'emissione di una diffi- 33. Rendiconti trimestrali e riversamento all autorità fiscale cantonale 21

22 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio da, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (art. 204, 209, 257 LT). Se le imposte non sono riversate entro i termini fissati, il debitore della prestazione deve un interesse di ritardo stabilito dal Consiglio di Stato, praticato per le imposte ordinarie. 34. Conteggio annuale I moduli ufficiali di conteggio annuale devono essere trasmessi all'ufficio delle imposte alla fonte entro il 31 gennaio dell'anno che segue quello dell'assoggettamento con le seguenti indicazioni: il n. AVS del contribuente (ev. n. del Registro centrale degli stranieri);. cognome e nome del contribuente;. il Comune di domicilio o di residenza. In caso di mutazioni durante l anno si dovranno specificare i singoli Comuni indicando la data del cambiamento; il Comune di lavoro per i frontalieri con rientro giornaliero. In caso di mutazioni durante l anno per periodi superiori ai tre mesi consecutivi, si dovranno specificare i singoli Comuni aventi diritto al riparto;. il Cantone di domicilio o di residenza;. la data di entrata e di uscita durante l'anno presso il datore di lavoro o presso l'istituto assicurativo o di previdenza e la data di cambiamento eventuale della tabella dell'aliquota;. il salario lordo;. la tabella dell'aliquota applicata;. il numero dei figli separatamente per minorenni e maggiorenni; per questi ultimi si ricorda che deve essere allegata la relativa documentazione (cfr. capitolo Figli a carico/figli maggiorenni) ;. l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte;. firma e eventuale timbro. La mancata presentazione del conteggio delle imposte trattenute alla fonte, comporta per il datore di lavoro l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (art. 204, 209, 257 LT). Nel conteggio annuale devono essere elencati anche i dipendenti che, per il fatto che non raggiungono l'età o i limiti minimi d'imponibilità, non soggiacciono alla trattenuta d'imposta. 22

23 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio Unitamente al conteggio il debitore della prestazione imponibile deve anche notificare all'ufficio delle imposte alla fonte ogni modifica relativa alla sua azienda, in particolare l'acquisto, la cessione, la trasformazione dell'azienda, il trasferimento di sede, la modifica della ragione sociale, come pure il cambiamento dei proprietari (gerenti o locatari) e la cessazione dell'attività ed ogni altra circostanza di interesse per l'autorità fiscale. Il datore di lavoro rispettivamente l'istituto assicurativo o di previdenza sono tenuti a conservare per un periodo di 10 anni tutti i documenti necessari alla verifica dell'assoggettamento all'imposta alla fonte e a metterli a disposizione dell'autorità fiscale in caso di eventuali controlli. Il datore di lavoro é tenuto a rilasciare d'ufficio al contribuente, entro il 31 gennaio dell anno che segue quello dell assoggettamento o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, un'attestazione, sotto forma di un certificato di salario, con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni assoggettate alla fonte e dell'imposta alla fonte trattenuta. Il relativo modulo è fornito dall'autorità fiscale ed è ottenibile presso l'ufficio delle imposte alla fonte. Al contribuente e a richiesta del medesimo gli devono pure essere fornite tutte le indicazioni e i mezzi necessari atti a verificare l'esattezza della trattenuta d'imposta, considerato come il termine perentorio per poter contestare la trattenuta d imposta alla fonte scada il 31 marzo dell anno che segue quello dell assoggettamento. In virtù degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone in essere fra la Svizzera e l Unione europea (UE) e l Associazione europea di libero scambio (AELS) è garantita al lavoratore e alla lavoratrice stranieri interessati un ampia mobilità professionale. Per questo motivo sono state introdotte delle nuove forme di autorizzazione (Permesso di dimora B-CE/AELS e Permesso di dimora temporaneo L-CE/AELS). In caso di cambiamento di datore di lavoro non è pertanto più necessario l allestimento di un nuovo permesso. Il datore di lavoro svizzero è tuttavia obbligato a notificare al competente Ufficio delle imposte alla fonte l assunzione di personale straniero assoggettato all imposta alla fonte, entro 8 giorni. Tale formulario può essere richiesto all Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona o scaricabile sul sito internet Con l entrata in vigore delle normative relative all estensione dell Accordo sulla libera circolazione i lavoratori e le lavoratrici provenienti dagli Stati della UE/AELS possono essere occupati in Svizzera per un periodo di 90 giorni/3 mesi con semplice notifica all Ufficio della manodopera estera (senza un permesso rilasciato dalla Polizia degli stranieri). Il datore di lavoro è tuttavia obbligato a notificare all autorità fiscale anche que- 35. Modifiche relative al debitore d imposta 36. Attestato - ricevuta 37. Formulario d annuncio 23

24 5.1.1 Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio ste persone, per il tramite del suddetto formulario nonché, riservate le convenzioni internazionali sulla doppia imposizione, a provvedere alla trattenuta d imposta alla fonte e al successivo riversamento entro i termini legali stabiliti. L assoggettamento all imposta alla fonte di tali lavoratori è in ogni caso dovuto quando il datore di lavoro (debitore della prestazione imponibile) risiede o detiene una stabile organizzazione o una base fissa nel Cantone. 38. Provvigioni d incasso Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente. Tale provvigione è del 4% sulle imposte trattenute che, per singolo contribuente, non eccedono i CHF. 20'000.- franchi all'anno. Negli altri casi la provvigione è del 4% sui primi CHF. 20'000.- e del 2% sull'importo eccedente. La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio. Esempio: Ditta XY: totale imposte trattenute Dipendente Rossi CHF. 30'000.- Dipendente Neri CHF. 10'000.- Provvigione d incasso: Per dipendente Rossi: 4% su CHF. 20'000.- = CHF % su CHF. 10'000.- = CHF Per dipendente Neri: 4% su CHF. 10'000.- = CHF Totale provvigione d incasso per il DL CHF 1'400.- RESPONSABILITA 39. Ritenuta insufficiente Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile, con il contribuente o il lavoratore, per il prelevamento delle imposte alla fonte. È inoltre responsabile per il successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità fiscale a norma dell'art. 121 LT. In caso di mancata trattenuta o trattenuta insufficiente, l autorità fiscale può obbligare il debitore d imposta a riversare l imposta non trattenuta. 24

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