LA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

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1 Seminario LA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO Avv. Enzo Bacciardi Avv. Marco Bertini 10 luglio 2012 ore 9.30 Loggia dei Mercanti, Via della Loggia n. 1, Ancona 1

2 DEFINIZIONE DI PRODUCT LIABILITY Con l'espressione "product liability" o "responsabilità per danno da prodotto difettoso" si intende: l obbligo di risarcire i danni causati a persone o a cose da un prodotto difettoso. 2

3 Ai fini della product liability, un prodotto si considera difettoso quando cagiona danni a persone e/o a cose a fronte di "difetti" riconducibili alle fasi di: progettazione fabbricazione assemblaggio conservazione messa in circolazione 3

4 La responsabilità per product liability fa carico al "produttore" il quale è identificabile come qualsiasi persona fisica o giuridica che: progetti fabbrichi assembli importi metta in circolazione un prodotto, sia con marchio proprio che con marchio altrui. 4

5 DEFINIZIONE DI GARANZIA La garanzia è l obbligo, facente capo al venditore, di garantire che il prodotto venduto è privo di vizi e/o difetti di conformità. La garanzia può avere altresì ad oggetto: il corretto funzionamento del prodotto per l intera durata della garanzia, senza necessità di alcuna manutenzione; il raggiungimento di un determinato livello di rendimento e di perfomance come nel caso di un macchinario industriale. 5

6 GARANZIA LEGALE E GARANZIA COMMERCIALE L obbligo di garanzia può essere: a) imposto al venditore dalla legge (garanzia legale - obbligatoria); oppure b) assunto dal venditore, su base volontaria (garanzia commerciale - facoltativa). 6

7 PRODUCT LIABILITY = RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO - PERICOLOSO La product liability costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto difettoso la quale, pertanto, può insorgere in capo ad un soggetto, il "produttore", anche se tra quest'ultimo e il soggetto danneggiato non esiste un rapporto contrattuale diretto. 7

8 GARANZIA = RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER PRODOTTO NON CONFORME La garanzia costituisce una responsabilità contrattuale per non conformità e difetti del prodotto, la quale sorge invece in capo al venditore, nei confronti del proprio acquirente diretto, in forza della legge o di un contratto, a fronte della violazione degli obblighi nascenti dal contratto di vendita. 8

9 PRODUCT LIABILITY Il soggetto che, utilizzando un forno a micro-onde, abbia subito lesioni personali a causa di un difetto del sistema di alimentazione, potrà agire in giudizio direttamente nei confronti del produttore anche se quest'ultimo non è il soggetto che gli ha venduto il prodotto. PRODUTTORE vende a RIVENDITORE che rivende a UTILIZZATORE FINALE 9

10 GARANZIA Nel caso in cui, nella vendita del suddetto forno a microonde, il venditore abbia garantito al proprio acquirente diretto l assenza di difetti sul prodotto per un periodo di due anni, l acquirente potrà esercitare, solamente nei confronti del venditore da cui ha acquistato il prodotto, i diritti riconosciutigli dalla legge in caso di difetti del prodotto. PRODUTTORE vende a RIVENDITORE che rivende a UTILIZZATORE FINALE 10

11 È inoltre possibile, e spesso frequente, che, in relazione al medesimo prodotto, lo stesso soggetto (ad esempio il produttore/venditore) sia tenuto a rispondere: a) sia a titolo di responsabilità contrattuale garanzia per non conformità o difetti del prodotto; b) sia a titolo di responsabilità extracontrattuale - product liability per danni da prodotto difettoso 11

12 Ad esempio, se il forno a micro-onde, allo stesso tempo: a) è affetto da non conformità o da difetti; e b) cagiona un danno a persone e/o a cose; il produttore/venditore potrà essere tenuto a: i. riparare o sostituire il prodotto ai sensi delle norme in tema di garanzia (responsabilità contrattuale); ii. risarcire i danni cagionati a persone e/o a cose dal prodotto, ai sensi delle norme in tema di product liability (responsabilità extracontrattuale); 12

13 LA LEGGE APPLICABILE IN AMBITO NAZIONALE In ambito nazionale (vale a dire qualora il produttore e il danneggiato abbiano entrambi la propria residenza o sede legale in Italia), la materia della product liability sarà regolata dalle previsioni dettate dal Codice del Consumo e, in particolare, dal titolo II della parte IV di tale Codice intitolato «Responsabilità per danno da prodotti difettosi». 13

14 LA LEGGE APPLICABILE IN AMBITO INTERNAZIONALE In ambito internazionale, non esistono convenzioni internazionali che contengano una normativa sostanziale sulla product liability come, ad esempio, la Convenzione di Vienna del 1980 nel caso della vendita internazionale. Pertanto, nel rapporto tra un produttore italiano e un danneggiato straniero, occorrerà stabilire se alla vendita di applichi, in tema di product liability, la legge italiana, ovvero la legge straniera dell'utilizzatore finale. 14

15 LA LEGGE APPLICABILE IN AMBITO INTERNAZIONALE Nella materia della product liability, infatti, non è possibile la scelta della legge applicabile in quanto tra il produttore e il soggetto danneggiato dal prodotto non esiste un rapporto contrattuale diretto. 15

16 LA LEGGE APPLICABILE IN AMBITO INTERNAZIONALE Di conseguenza: occorrerà individuare la legge che risulterà applicabile al rapporto (di natura non contrattuale) venutosi a creare tra il produttore e il soggetto danneggiato dal prodotto; a nulla rilevando le clausole di scelta della legge applicabile che il produttore abbia eventualmente inserito nei contratti con i propri distributori o acquirenti finali. 16

17 LA GIURISDIZIONE IN AMBITO NAZIONALE In ambito nazionale (vale a dire qualora il produttore e il danneggiato abbiano entrambi la propria residenza o sede legale in Italia), il danneggiato potrà citare in giudizio il produttore avanti al giudice italiano del luogo in cui: a) il produttore ha la propria sede legale; b) si è verificato il danno. 17

18 LA GIURISDIZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE In ambito internazionale, non esistono nemmeno convenzioni internazionali che stabiliscano quale giudice sia competente in caso di controversie in tema di product liability (eccetto che in ambito europeo). Di conseguenza, nel rapporto tra un produttore italiano e un danneggiato straniero occorrerà stabilire se il giudice competente a risolvere la controversia tra le parti sia il giudice italiano ovvero il giudice straniero del danneggiato. 18

19 LA GIURISDIZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE Nella materia della product liability, infatti, non è possibile la scelta preventiva del giudice a cui devolvere la risoluzione delle eventuali controversie in quanto tra il produttore e il soggetto danneggiato dal prodotto non esiste quasi mai un rapporto contrattuale diretto. 19

20 LA GIURISDIZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE Di conseguenza: a) occorrerà individuare il giudice che risulterà competente a risolvere le controversie relative al rapporto (di natura non contrattuale) venutosi a creare tra il produttore e il danneggiato dal prodotto; b) a nulla rilevando le clausole di scelta della giurisdizione e del foro che il produttore abbia eventualmente inserito nei contratti con i propri distributori o acquirenti finali. 20

21 LA LEGGE APPLICABILE NEI RAPPORTI TRA SOGGETTI COMUNITARI (produttore e danneggiato) Il giudice dovrà individuare la legge applicabile sulla base dei criteri dettati dal Regolamento CE n. 864/2007 in tema di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali - Regolamento Roma II -. L'articolo 5, comma 1 di tale Regolamento prevede che: "la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è: 21

22 LA LEGGE APPLICABILE a) la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; Esempio: Se un italiano acquista in Germania una pentola a pressione, la responsabilità per l'esplosione della pentola sarà regolata dalla legge italiana se la pentola è regolarmente commercializzata anche in Italia dal produttore, sia direttamente che indirettamente. o, in mancanza di tale commercializzazione 22

23 LA LEGGE APPLICABILE b) la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; Esempio: Se un italiano acquista in Germania una pentola a pressione che non è regolarmente commercializzata in Italia dal produttore, la responsabilità per l'esplosione della pentola sarà regolata dalla legge tedesca. o, in mancanza di tale commercializzazione 23

24 LA LEGGE APPLICABILE c) la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese". Esempio: Se un italiano acquista in Germania una pentola a pressione di seconda mano che non è regolarmente commercializzata dal produttore né in Italia né in Germania, la responsabilità per l'esplosione della pentola a pressione avvenuta in Francia sarà regolata dalla legge francese se la pentola è regolarmente commercializzata in Francia 24

25 LA LEGGE APPLICABILE L'articolo 4, comma 2, del Regolamento Roma II prevede che: "qualora il responsabile e il danneggiato risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese ". 25

26 LA LEGGE APPLICABILE NEI RAPPORTI TRA UN SOGGETTO COMUNITARIO E UN SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO La legge applicabile verrà individuata dal giudice a cui l'utilizzatore finale danneggiato si è rivolto, sulla base delle norme di diritto internazionale privato del proprio Stato. Se l'utilizzatore finale danneggiato dal prodotto si rivolge al giudice italiano, quest'ultimo dovrà applicare le norme di diritto internazionale privato italiano (legge 31 maggio 1995, n. 218) e, in particolare, l'articolo 63 secondo cui: "La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato: a) dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure b) da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso. 26

27 LA GIURISDIZIONE NEI RAPPORTI TRA SOGGETTI COMUNITARI (produttore e danneggiato) La giurisdizione sulla controversia è determinata in base ai criteri dettati dal Regolamento CE n. 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. L'articolo 2, comma 1 di tale Regolamento prevede un foro generale: "Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro". L'articolo 5, punto 3, di tale Regolamento prevede un foro speciale: La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi e/o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire ". 27

28 LA GIURISDIZIONE NEI RAPPORTI TRA UN SOGGETTO COMUNITARIO E UN SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO Il giudice adito dal soggetto danneggiato dovrà accertare la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia in base al diritto internazionale privato del proprio Stato. Il soggetto danneggiato può scegliere di rivolgersi: a) al giudice del luogo in cui il produttore ha la propria sede legale; b) al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto; c) ad un giudice diverso avente giurisdizione in base al diritto internazionale privato del proprio Stato. In ogni caso il danneggiato deve altresì tenere in considerazione la possibilità o l'impossibilità di rendere esecutiva la sentenza nello Stato del produttore. 28

29 LA PRODUCT LIABILITY ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA LA DIRETTIVA COMUNITARIA 85/374/CE IN TEMA DI PRODUCT LIABILITY E LA SUA ATTUAZIONE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO LA DISCIPLINA DEL CODICE DEL CONSUMO 29

30 INTRODUZIONE All'interno dell'unione Europea, la materia della product liability è regolata in maniera pressoché uniforme in quanto le normative nazionali in vigore nei vari Stati membri derivano tutte dalla direttiva comunitaria 85/374/CE. 30

31 LE PREVISIONI DELLA DIRETTIVA La direttiva ha stabilito un regime di responsabilità oggettiva in capo al produttore e, cioè, ha previsto che la responsabilità di quest'ultimo: a) sussista indipendentemente dal dolo o dalla colpa dello stesso; e b) richieda, come unico presupposto, la semplice riferibilità causale del danno ad un difetto del prodotto 31

32 LA DISCIPLINA DELLA PRODUCT LIABILITY NEL DIRITTO ITALIANO In sede di attuazione della direttiva, il legislatore italiano: a) in un primo momento, ha emanato il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224; b) in un secondo momento, in sede di approvazione del Codice del Consumo, ha trasferito i contenuti del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 nella parte IV di tale Codice. 32

33 LA DISCIPLINA DELLA PRODUCT LIABILITY NEL CODICE DEL CONSUMO LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE L'articolo 114 del Codice del Consumo dispone che: "il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto". Tale articolo ribadisce pertanto, a carico del produttore, un regime di responsabilità oggettiva come quello previsto dalla direttiva. 33

34 LA NOZIONE DI PRODUTTORE Ai sensi dell'articolo 115, comma 2 bis, Codice del Consumo, sono qualificabili come "produttore" tutti i seguenti soggetti: a) il fabbricante del prodotto finito; b) il fabbricante di una componente del prodotto finito; c) il fabbricante della materia prima; d) per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca o della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore. 34

35 LA NOZIONE DI FORNITORE Ai sensi dell articolo 116, comma 1, del Codice del Consumo: "quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto". 35

36 LA NOZIONE DI DANNEGGIATO I soggetti legittimati ad agire nei confronti del produttore sono: l acquirente del prodotto; l utilizzatore del prodotto; qualora abbiano subito un danno alla persona ovvero ai loro beni a seguito dell utilizzo del prodotto difettoso, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che il danneggiato sia il proprietario del prodotto ovvero un semplice utilizzatore. Pertanto, sarà legittimato ad agire nei confronti del produttore qualunque soggetto, che da solo od insieme ad altri (ad es. il passeggero trasportato nel veicolo difettoso), abbia utilizzato il prodotto: a titolo oneroso; a titolo gratuito; oppure in base a un rapporto di famiglia; oppure per semplice cortesia o amicizia; e abbia dubito un danno a causa di un difetto del prodotto. 36

37 Soggetti legittimati ad agire nei confronti del produttore sono, inoltre: i cosiddetti innocent bystanders vale a dire quei soggetti che, pur non facendo uso né diretto né indiretto del prodotto difettoso, si trovano esposti alla sua pericolosità e ne ricevono un danno Si pensi, ad esempio, al passante occasionale che subisce un danno a seguito dell investimento da parte di un veicolo con freni difettosi oppure alla casa del Sig. Rossi che viene danneggiata dall esplosione della caldaia difettosa del Sig. Bianchi nella casa limitrofa. 37

38 LA NOZIONE DI PRODOTTO L'articolo 115 Codice del Consumo stabilisce che, nell'ambito della product liability, per "prodotto" deve intendersi: "ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile". Costituisce un "prodotto", pertanto, anche la materia prima ovvero un componente che, a qualsiasi titolo, sia incorporato in un prodotto finito. 38

39 LA NOZIONE DI DIFETTOSITÀ DEL PRODOTTO RILEVANTE AI FINI DELLA PRODUCT LIABILITY In base all'articolo 117 del Codice del Consumo: "un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione". 39

40 Il difetto, pertanto, così come concepito dal Codice del Consumo ai fini della product liability implica un'insidia o un pericolo: per l'utilizzatore del prodotto; e/o per i terzi che si trovano in contatto con l'utilizzatore del prodotto; Il difetto, pertanto, non coincide con la nozione di vizio contenuta nell'articolo 1490 cc. poiché quest'ultimo, che identifica più propriamente un'imperfezione del bene, può anche non comportare un'insicurezza del prodotto, una sua pericolosità ed un conseguente danno. La giurisprudenza, al fine di identificare il, e valutare la sussistenza del, difetto, utilizza anche la nozione di "prodotto sicuro" contenuta all art. 103 del Codice del Consumo nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti. 40

41 In base all articolo 103 del Codice del Consumo: "E sicuro il prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, tenendo conto dei seguenti elementi: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani". 41

42 La difettosità del prodotto è generalmente riconducibile/ricondotta a: a) il difetto di progettazione e/o fabbricazione; b) l'assenza o la carenza di istruzioni 42

43 Il difetto di progettazione e/o fabbricazione è stato riscontrato, ad esempio, nei seguenti casi: a) cedimento della struttura refrigerante di una cella frigorifera di un automezzo, con la responsabilità del produttore per i danni cagionati da un grave difetto di fabbricazione; b) rottura del sistema sterzante per erroneo fissaggio del manubrio di un motociclo; c) rottura della forcella anteriore e conseguente distacco della ruota di una mountain bike; d) mancato funzionamento del sistema frenante dell'autovettura ; e) scoppio di una bottiglia d'acqua minerale nella mano di un consumatore che l'aveva presa da un bancone self- service; f) esplosione del tappo di una bottiglia di succo verificatosi in conseguenza di procedimenti fermentativi riconducibili ad un'omessa o insufficiente pastorizzazione del prodotto; g) rottura di una scala in alluminio; h) cedimento di un letto a castello; i) presenza di un topo in una lattina di coca cola. 43

44 L'assenza o la carenza di istruzioni è stata invece qualificata come difetto, ad esempio, nel caso di un produttore di una caffettiera che è stato condannato dal Tribunale di Vercelli al risarcimento dei danni, derivati dall'esplosione del prodotto, per avere allegato informazioni insufficienti proprio in relazione alle circostanze che ne hanno causato lo scoppio. 44

45 ALTRI CRITERI L articolo 117 del Codice del Consumo, prevede che: "un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio" e che "un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie". 45

46 IL PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ: LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO Affinché il produttore possa essere ritenuto responsabile di un danno derivante da un difetto di un prodotto, è necessario che abbia messo in circolazione il prodotto medesimo. Secondo l'articolo 119 del Codice del Consumo, la messa in circolazione avviene quando il bene è consegnato: a) all'acquirente; b) all'utilizzatore; c) a un ausiliario dei suddetti soggetti, anche solo in visione o in prova. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. 46

47 PROFILI PROBATORI: ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO Sotto il profilo probatorio, l'articolo 120 del Codice del Consumo prevede che il danneggiato deve provare: a) il difetto; b) il danno; c) la connessione causale tra difetto e danno. Il danneggiato, pertanto, non deve dimostrare la colpa del produttore né l'esistenza di uno specifico vizio del bene, ma solamente che quel prodotto non presentava la sicurezza che ci si può legittimamente attendere sulla base dei criteri indicati dall'articolo 117 del Codice del Consumo. Favor per il danneggiato, specie nel caso di distruzione del bene. 47

48 PROFILI PROBATORI: ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PRODUTTORE Il secondo comma dell'art. 120 del Codice del Consumo prevede che il produttore può essere esonerato da responsabilità se prova i fatti idonei ad escluderla secondo le disposizioni dell'art. 118 Codice del Consumo. 48

49 L'articolo 118 del Codice del Consumo prevede che la responsabilità del produttore è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. 49

50 RESPONSABILITÀ DI PIÙ PRODUTTORI Qualora al processo di fabbricazione di un prodotto partecipi, come avviene di solito, una pluralità di soggetti, questi rispondono tutti nei confronti del danneggiato per eventuali danni derivanti da difetti del prodotto. Infatti, ai sensi dell art. 121 del Codice del Consumo: "se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento". Il danneggiato, pertanto: i. potrà agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti responsabili che hanno partecipato al processo di fabbricazione del prodotto ed esigere da questo il risarcimento dei danni subiti; ii. non sarà invece tenuto a individuare il soggetto effettivamente responsabile del difetto e del conseguente danno e, quindi, a rivolgere solo allo stesso le proprie pretese. 50

51 Il soggetto della pluralità chiamato a risarcire il danno al danneggiato potrà, in un secondo momento, agire in regresso nei confronti del soggetto effettivamente responsabile del difetto, e quindi del danno. L'art. 121, comma 2, del Codice del Consumo, infatti, prevede che: "colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata: a) dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno; b) dalla gravità delle eventuali colpe; e c) dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali". 51

52 In base agli articoli 115 e 121 del Codice del Consumo, pertanto, il fabbricante del prodotto finito è responsabile, in solido con i fabbricanti delle componenti e della materia prima, per ogni prodotto fabbricato dalla sua impresa: pertanto, il fabbricante del prodotto finito risponderà per i danni cagionati dal proprio prodotto anche se non ha potuto effettivamente esercitare un totale controllo sull'intero processo produttivo dello stesso. Il danneggiato, nella maggior parte dei casi, agirà nei confronti del fabbricante/assemblatore del prodotto finito (o di colui che si presenta come tale apponendo il proprio marchio su un prodotto fabbricato da altri) in quanto tale soggetto, quasi sempre, sarà il soggetto più facilmente individuabile e generalmente anche quello più solvibile. Dopodiché, quest'ultimo, generalmente agirà in regresso nei confronti degli altri anelli del processo produttivo del bene, sulla base dell art. 121 del Codice del Consumo. 52

53 LE CLAUSOLE DI ESONERO E DI LIMITAZIONE DA RESPONSABILITÀ L art. 124 sancisce che è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo. In pratica, un eventuale clausola, contenuta nel contratto di vendita stipulato tra il produttore e l'utilizzatore finale - danneggiato, che preveda che il produttore, nei confronti del danneggiato: a) non sia mai responsabile per eventuali danni derivanti da difetti del prodotto; ovvero b) sia responsabile solo a determinate condizioni ovvero fino a un determinato importo; non avrà alcuna efficacia. 53

54 Per contro, tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo di un bene (fabbricante della materia prima, fabbricante di un componente, fabbricante del prodotto finito, distributore) possono validamente ed efficacemente ripartirsi e trasferirsi la propria responsabilità per danno da prodotto difettoso nell ambito dei contratti tra questi stipulati (pertanto, anche prima che il danno venga ad esistenza). Tali accordi: a) sono validi ed efficaci fra i soggetti partecipanti al processo produttivo del bene; b) non sono invece validi ed efficaci nei confronti del danneggiato. 54

55 CONTRATTO OEM DAL FABBRICATORE ALL UTILIZZATORE FINALE IL FABBRICATORE DEL PRODOTTO IN OEM fornisce il prodotto al «PRODUTTORE» che vende il prodotto a proprio marchio al DISTRIBUTORE che lo rivende al RIVENDITORE che lo rivende all'utilizzatore FINALE 55

56 SUBFORNITURA DI COMPONENTI IL FORNITORE DI COMPONENTI fornisce la componente al PRODUTTORE DEL PRODOTTO FINITO che rivende il prodotto finito al DISTRIBUTORE che lo rivende al RIVENDITORE che lo rivende all'utilizzatore FINALE 56

57 DANNI RISARCIBILI Ai sensi dell articolo 123 del Codice del Consumo, non è risarcibile qualsiasi tipologia di danno derivante da difetti di un prodotto, bensì: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso. Per ottenere il riconoscimento di altre tipologie di danni, il danneggiato dovrà necessariamente azionare i rimedi generali riconosciutigli dal codice civile. Il comma 2 dell articolo 123, infine, prevede che il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di Euro 387,00. 57

58 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL DANNEGGIATO AL RISARCIMENTO Quanto alla prescrizione, l articolo 125 del Codice del Consumo prevede che il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) il danno; b) il difetto; e c) l identità del responsabile. 58

59 DECADENZA DEL DIRITTO DEL DANNEGGIATO AL RISARCIMENTO Quanto alla decadenza, l articolo 126 del Codice del Consumo, prevede che: "Il diritto del danneggiato al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione Europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. La decadenza è impedita solo da una domanda giudiziale". 59

60 LA TUTELA IN TEMA DI PRODUCT LIABILITY IN BASE A DISPOSIZIONI DIVERSE DA QUELLE CONTENUTE NEL CODICE DEL CONSUMO La normativa dettata dal Codice del Consumo costituisce una disciplina di carattere speciale che non sostituisce i rimedi già esercitabili dal danneggiato sulla base delle disposizioni generali del codice civile ma si affianca ad essi, rappresentando una disciplina settoriale la cui possibilità di utilizzo è rimessa alla scelta del danneggiato. Ai sensi dell'art. 127 del Codice del Consumo (Responsabilità secondo altre disposizioni di legge), infatti, le disposizioni contenute nel Titolo II (Responsabilità per danno da prodotti difettosi) non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi. 60

61 L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/374/CE NEGLI ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA Come già anticipato, all interno dell Unione Europea la materia della product liability è regolata in maniera pressoché uniforme in quanto le normative nazionali in vigore nei vari Stati membri derivano tutte dalla direttiva comunitaria 85/374/CE. Tuttavia, le normative di recepimento adottate nei vari Stati presentano alcune lievi differenze in quanto, come sopra chiarito, la direttiva: ha stabilito le tutele minime che, in ogni caso, devono essere garantite al consumatore; mentre ha lasciato agli Stati la libertà di adottare, in favore dei consumatori, previsioni di maggiore tutela rispetto a quelle stabilite dalla direttiva. 61

62 CENNI SULLE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA E LE NORMATIVE NAZIONALI DI RECEPIMENTO Le previsioni normative, in vigore negli Stati membri dell Unione Europea, che si discostano rispetto alle previsioni della direttiva riguardano essenzialmente i seguenti articoli del provvedimento, in riferimento ai quali la direttiva ha lasciato agli Stati membri alcuni spazi di libertà. 62

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